ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E LA REGIONE TOSCANA PREMESSO CHE: Il D.P.C.M. 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei Conti in data 19 giugno 1996 - registro n. 2 Presidenza, foglio n. 76 -, ha approvato il Piano di Riconversione Produttiva delle aree della Regione Toscana interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del Decreto-Legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario"; Le finalita' del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della Regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria; L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonche' la disponibilita' di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia; La citata legge 23 giugno 1993, n. 204 prevede che il Piano di Riconversione Produttiva venga attuato mediante accordi e contratti di programma; Il Piano di Riconversione Produttiva prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e la Regione stessa; La legge 3 febbraio 1989, n. 41, ed in particolare l'art. 1, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, prevede l'erogazione di contributi in conto capitale per attivita' sostitutive nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione; La deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990 stabilisce gli elementi di cui, nell'ambito delle condizioni previste dalla legge, deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per attivita' sostitutive di quelle minerarie; Le deliberazioni del CIPE in date 30 luglio 1991, 20 dicembre 1991 e 25 marzo 1992, individuano le aree dichiarate bacini di crisi mineraria ed i Comuni in esse compresi; Il Piano di Riconversione Produttiva comprende, tra l'altro, la promozione di nuove attivita' sostitutive con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie. Per l'esercizio finanziario 1994 sono disponibili, per l'intero territorio nazionale - sul capitolo n. 7904 dello stato di previsione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - fondi statali per lire 49.167.404.000 (quarantanovemiliardicento- sessantasettemilioniquattrocentoquattromila) per la concessione di contributi a programmi di investimento per attivita' sostitutive di quelle minerarie, secondo quanto previsto dalla stessa legge 30 luglio 1990, n. 221; Le disponibilita' di cui sopra devono essere impegnate entro il 31 dicembre 1996, a norma dell'art. 4 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321; La Commissione dell'Unione Europea, con nota n. 6642 del 24 maggio 1995, ha deciso di non sollevare obiezioni all'erogazione dei contributi previsti dalla sopracitata normativa e relativi allo stanziamento per l'esercizio finanziario 1994; CONSIDERATO CHE: La Direzione Generale delle Miniere - Divisione IV - del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha redatto, a seguito delle istruttorie compiute, la graduatoria delle iniziative sostitutive proposte nell'ambito del territorio della Regione Toscana e valutabili, in quanto in regola con la prescritta documentazione alla data del 31 dicembre 1994, per l'erogazione di contributi a valere sullo stanziamento esistente alla stessa data; La Giunta Regionale della Regione Toscana, con propria deliberazione n. 37 del 13 maggio 1996, ha espresso la propria intesa in merito alla suddetta graduatoria e, con propria deliberazione n. 816 del 1 luglio 1996, ha espresso la propria preventiva intesa al presente atto, designando alla stipula il proprio Presidente pro-tempore; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Articolo 1 Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato e la Regione Toscana concludono un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto Legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario", per dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente Accordo, ai fini della gestione unitaria ed integrata del Piano di Riconversione Produttiva delle aree della Regione Toscana, avente la finalita' di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della stessa Regione interessate dalla crisi mineraria.