ACCORDO DI PROGRAMMA
                                 TRA
                    IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                E LA
                           REGIONE TOSCANA
                            PREMESSO CHE:
 Il D.P.C.M. 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei Conti  in  data
19  giugno  1996  -  registro  n.  2  Presidenza,  foglio n. 76 -, ha
approvato il Piano  di  Riconversione  Produttiva  delle  aree  della
Regione Toscana interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art.
1 del Decreto-Legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23
giugno  1993,  n.  204,  recante  "Interventi  urgenti a sostegno del
settore minerario";
 Le finalita' del Piano sono quelle di favorire la ripresa  economica
ed   occupazionale   nelle   aree  della  Regione  interessate  dalla
ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria;
 L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di
tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti
coinvolti,  nonche'  la  disponibilita'  di  un  quadro   informativo
completo  e  costantemente  aggiornato  in  relazione  allo  stato di
attuazione dei  singoli  interventi,  per  una  puntuale  e  corretta
valutazione della loro efficacia;
 La  citata  legge  23  giugno  1993,  n. 204 prevede che il Piano di
Riconversione Produttiva venga attuato mediante accordi  e  contratti
di programma;
 Il  Piano  di  Riconversione  Produttiva  prevede che gli accordi di
programma vengano stipulati  tra  il  Ministero  dell'Industria,  del
Commercio e dell'Artigianato e la Regione stessa;
 La  legge  3  febbraio 1989, n. 41, ed in particolare l'art. 1, come
modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio  1990,  n.  221,
prevede  l'erogazione  di  contributi in conto capitale per attivita'
sostitutive  nei  bacini  minerari   interessati   da   processi   di
ristrutturazione;
 La  deliberazione  del  CIPE  in data 4 dicembre 1990 stabilisce gli
elementi di cui, nell'ambito delle condizioni previste  dalla  legge,
deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per
attivita' sostitutive di quelle minerarie;
 Le deliberazioni del CIPE in date 30 luglio 1991, 20 dicembre 1991 e
25  marzo  1992,  individuano  le  aree  dichiarate  bacini  di crisi
mineraria ed i Comuni in esse compresi;
 Il Piano di Riconversione  Produttiva  comprende,  tra  l'altro,  la
promozione  di  nuove attivita' sostitutive con l'utilizzazione delle
somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie.
 Per l'esercizio finanziario  1994  sono  disponibili,  per  l'intero
territorio nazionale - sul capitolo n. 7904 dello stato di previsione
del  Ministero  dell'Industria,  del  Commercio  e dell'Artigianato -
fondi statali  per  lire  49.167.404.000  (quarantanovemiliardicento-
sessantasettemilioniquattrocentoquattromila)  per  la  concessione di
contributi a programmi di investimento per attivita'  sostitutive  di
quelle  minerarie,  secondo  quanto  previsto  dalla  stessa legge 30
luglio 1990, n. 221;
 Le disponibilita' di cui sopra devono essere impegnate entro  il  31
dicembre  1996, a norma dell'art. 4 del decreto-legge 17 giugno 1996,
n. 321;
 La Commissione dell'Unione Europea, con nota n. 6642 del  24  maggio
1995,  ha  deciso  di  non  sollevare  obiezioni  all'erogazione  dei
contributi previsti  dalla  sopracitata  normativa  e  relativi  allo
stanziamento per l'esercizio finanziario 1994;
                          CONSIDERATO CHE:
 La  Direzione  Generale delle Miniere - Divisione IV - del Ministero
dell'Industria,  del  Commercio  e  dell'Artigianato  ha  redatto,  a
seguito  delle  istruttorie compiute, la graduatoria delle iniziative
sostitutive proposte nell'ambito del territorio della Regione Toscana
e valutabili, in quanto in regola con  la  prescritta  documentazione
alla  data  del  31  dicembre  1994, per l'erogazione di contributi a
valere sullo stanziamento esistente alla stessa data;
 La Giunta Regionale della Regione Toscana, con propria deliberazione
n. 37 del 13 maggio 1996, ha espresso la  propria  intesa  in  merito
alla  suddetta  graduatoria e, con propria deliberazione n. 816 del 1
luglio 1996, ha espresso la propria  preventiva  intesa  al  presente
atto, designando alla stipula il proprio Presidente pro-tempore;
               SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
                             Articolo 1
 Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'Industria
del  Commercio  e dell'Artigianato e la Regione Toscana concludono un
Accordo di Programma ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto  Legge
24  aprile  1993,  n.  121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n.
204, recante "Interventi urgenti a sostegno del  settore  minerario",
per  dare  avvio all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2
del presente Accordo, ai fini della gestione  unitaria  ed  integrata
del  Piano  di  Riconversione  Produttiva  delle  aree  della Regione
Toscana, avente la finalita' di  favorire  la  ripresa  economica  ed
occupazionale nelle aree della stessa Regione interessate dalla crisi
mineraria.