ACCORDO DI PROGRAMMA
                                 TRA
                    IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                E LA
                           REGIONE TOSCANA
                            PREMESSO CHE:
 Il  D.P.C.M.  12 marzo 1996, registrato alla Corte dei Conti in data
19 giugno 1996 - registro  n.  2  Presidenza,  foglio  n.  76  -,  ha
approvato  il  Piano  di  Riconversione Produttivita delle aree della
Regione Toscana interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art.
1 del Decreto-Legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23
giugno 1993, n. 204,  recante  "Interventi  urgenti  a  sostegno  del
settore minerario";
 Le  finalita' del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica
ed  occupazionale  nelle  aree  della   Regione   interessate   dalla
ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria;
 L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di
tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti
coinvolti,   nonche'  la  disponibilita'  di  un  quadro  informativo
completo e  costantemente  aggiornato  in  relazione  allo  stato  di
attuazione  dei  singoli  interventi,  per  una  puntuale  e corretta
valutazione della loro efficacia;
 La citata legge 23 giugno 1993, n.  204  prevede  che  il  Piano  di
Riconversione  Produttiva  venga attuato mediante accordi e contratti
di programma;
 Il Piano di Riconversione Produttiva  prevede  che  gli  accordi  di
programma  vengano  stipulati  tra  il  Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato e la Regione stessa;
 La legge 3 febbraio 1989, n. 41, ed in particolare  l'art.  1,  come
modificato  dall'art.  3  comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221,
prevede l'erogazione di contributi in conto  capitale  per  attivita'
sostitutive   nei   bacini   minerari   interessati  da  processi  di
ristrutturazione;
 La deliberazione del CIPE in data 4  dicembre  1990  stabilisce  gli
elementi  di  cui, nell'ambito delle condizioni previste dalla legge,
deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per
attivita' sostitutive di quelle minerarie;
 Le deliberazioni del CIPE in date 30 luglio 1991, 20 dicembre 1991 e
25 marzo  1992,  individuano  le  aree  dichiarate  bacini  di  crisi
mineraria ed i Comuni in esse compresi;
 Il  Piano  di  Riconversione  Produttiva  comprende, tra l'altro, la
promozione di nuove attivita' sostitutive, con l'utilizzazione  delle
somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie.
 Per  l'esercizio  finanziario  1995  e  quali residui degli esercizi
precedenti sono disponibili, per l'intero territorio nazionale -  sul
capitolo   n.   7904   dello   stato   di  previsione  del  Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - fondi statali  per
lire  56.389.580.000  (cinquantaseimiliarditrecentottantanovemilioni-
cinquecentottantamila) per la concessione di contributi  a  programmi
di  investimento  per  attivita'  sostitutive  di  quelle  minerarie,
secondo quanto previsto dalla stessa legge 30 luglio 1990, n. 221;
 Le disponibilita' di cui sopra devono essere impegnate entro  il  31
dicembre  1996, a norma dell'art. 4 del decreto-legge 17 giugno 1996,
n. 321, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
 La  Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,   con   nota   n.
17441/II/4.18.10  in  data  18 dicembre 1996 ha concesso la deroga di
cui all'art. 3 comma 12 del decreto-legge 20  giugno  1996,  n.  323,
convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;
 La  Commissione  dell'Unione Europea, con nota n. 4222 del 23 aprile
1996,  ha  deciso  di  non  sollevare  obiezioni  all'erogazione  dei
contributi  previsti  dalla  sopracitata  normativa  e  relativi allo
stanziamento per l'esercizio finanziario 1995;
                          CONSIDERATO CHE:
 La Direzione Generale delle Miniere - Divisione IV -  del  Ministero
dell'Industria,  del  Commercio  e  dell'Artigianato  ha  redatto,  a
seguito delle istruttorie compiute, la graduatoria  delle  iniziative
sostitutive proposte nell'ambito del territorio della Regione Toscana
e  valutabili,  in  quanto in regola con la prescritta documentazione
alla data del 31 dicembre 1995,  per  l'erogazione  di  contributi  a
valere sullo stanziamento esistente alla stessa data;
 La Giunta Regionale della Regione Toscana, con propria deliberazione
n. 1668 del 16 dicembre 1996, ha espresso la propria intesa in merito
alla suddetta graduatoria ed ha espresso la propria preventiva intesa
al  presente atto, designando alla stipula il proprio Presidente pro-
tempore;
               SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
                             Articolo 1
 Con   la   sottoscrizione   del   presente   atto,   il    Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e la Regione Toscana
concludono  un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 1, comma 1 del
Decreto-Legge 24 aprile 1993,  n.  121,  convertito  nella  legge  23
giugno  1993,  n.  204,  recante  "Interventi  urgenti a sostegno del
settore minerario", per dare avvio  all'attuazione  degli  interventi
previsti  dall'art.  2  del  presente Accordo, ai fini della gestione
unitaria ed integrata del Piano  di  Riconversione  Produttiva  delle
aree  della  Regione  Toscana,  avente  la  finalita'  di favorire la
ripresa economica ed occupazionale nelle aree  della  stessa  regione
interessate dalla crisi mineraria.