IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E
   TECNOLOGICHE  IN SANITA' E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA
   STATALE
  Vista l'istanza presentata congiuntamente  dal  direttore  generale
dell'azienda  ospedaliera  di  Parma  e  dal rettore dell'Universita'
degli studi di Parma in data 24 settembre  1996  intesa  ad  ottenere
l'autorizzazione  all'espletamento  delle  attivita'  di trapianto di
omoinnesti vascolari da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda
ospedaliera di Parma;
  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore  di  sanita',
in  data  10  febbraio  1997,  in  esito  agli  accertamenti  tecnici
effettuati;
  Considerato che, in base agli  atti  istruttori,  nulla  osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva  il  regolamento  di  esecuzione  della  sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio  1990, n. 198, recante modifiche delle
disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo  di  trapianto
terapeutico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.  694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme   sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda   ospedaliera   di  Parma  e'  autorizzata  ad  espletare
attivita' di trapianto di omoinnesti vascolari da  cadavere  a  scopo
terapeutico   prelevati   in   Italia   o   importati   gratuitamente
dall'estero.