IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
 Visto  l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura;
 Considerato  che  ai  sensi del predetto articolo spetta al Ministro
dei lavori pubblici, sentite le regioni e i  comuni  interessati,  la
facolta'  di  vietare  nei  mesi di piu' intenso movimento turistico,
l'afflusso  e  la  circolazione  nelle  piccole  isole   di   veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
 Vista  la  delibera  della giunta municipale del comune di Ischia in
data 31 dicembre 1996, n. 1074;
 Vista la delibera della giunta municipale del  comune  di  Forio  in
data 31 dicembre 1996, n. 756;
 Vista la delibera della giunta comunale del comune di Barano in data
31 gennaio 1997, n. 7;
 Vista  la  delibera della giunta comunale del comune di Casamicciola
Terme in data 3 febbraio 1997, n. 21;
 Vista la nota in data 4 novembre 1996, n.  4943,  con  la  quale  e'
stata  sollecitata la delibera del comune di Lacco Ameno peraltro non
ancora pervenuta;
 Vista la delibera della giunta comunale di Serrara Fontana in data 7
febbraio 1997, n. 19;
 Vista la nota dell'azienda autonoma di  cura,  soggiorno  e  turismo
delle isole di Ischia e di Procida in data 30 gennaio 1997, n. 0170;
 Vista  la  delibera della giunta regionale della Campania in data 22
novembre 1996, n. 8959;
 Vista la nota della prefettura di Napoli in data 9 dicembre 1996, n.
009819/GAB, con la quale vengono proposte misure atte a  contemperare
i differenti interessi emersi dalle suddette delibere;
 Ritenuto  comunque  urgente  ed indilazionabile adottare i richiesti
provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le  ragioni
espresse  nei  succitati  atti,  sulla  base delle proposte formulare
dalla prefettura di Napoli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            D i v i e t o
 Dal 22 marzo 1997 al 30 settembre 1997 e' vietato  l'afflusso  e  la
circolazione  sull'isola  di  Ischia,  comuni  di Casamicciola Terme,
Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno,  degli
autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori, appartenenti a persone ivi
non residenti stabilmente.