IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  e
                         IL MINISTRO PER LA
                        SOLIDARIETA' SOCIALE
  Visto  l'art.  2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito
con modificazioni, nella  legge  13  maggio  1988,  n.  153,  che  ha
istituito l'assegno per il nucleo familiare;
  Visto l'art. 12, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito  con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, di
integrazione della predetta norma,  che  ha  disposto  per  i  nuclei
familiari  con  due  o  piu'  figli,  l'aumento  dell'importo mensile
dell'assegno per il nucleo familiare di L. 20.000  per  ogni  figlio,
con esclusione del primo;
 Visto  l'art. 47-quinques del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, che ha stabilito che,  a
partire  dal  1  luglio  1995,  l'importo  dell'assegno per il nucleo
familiare di cui al predetto decreto-legge n.  69/1988  e'  aumentato
con   riferimento   al   reddito   previsto   per  la  determinazione
dell'assegno stesso nei casi  di  nucleo  comprendente  piu'  di  due
figli;
 Visto  il decreto ministeriale 1 agosto 1995, con il quale, ai sensi
del predetto art.  47-quinquies  del  gia'  citato  decreto-legge  n.
41/1995, l'assegno per il nucleo familiare e' stato aumentato, per il
periodo  dal  1  luglio  al  31  dicembre 1995, di L. 84.000 per ogni
figlio con esclusione dei primi due figli;
  Visto l'art. 3, della legge  28  dicembre  1995,  n.  550,  che  ha
previsto,  per  i nuclei con figli minori, l'aumento dell'assegno per
il nucleo familiare a decorrere dal 1996;
 Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1996 con il quale  e'  stata
confermata la maggiorazione di cui al precedente decreto ministeriale
1 agosto 1995 ed e' stato aumentato a decorrere dal 1996 l'assegno al
nucleo  familiare  di cui al predetto decreto-legge n. 69/1988, per i
nuclei con figli minori, nelle misure indicate nelle allegate tabelle
A, B, C;
  Visto l'art. 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 663,  che
stabilisce   che,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro  e  per  la
solidarieta'  sociale, i limiti di reddito e gli importi dell'assegno
al nucleo familiare siano incrementati con le seguenti finalita':
   1) aumento fino al  20  per  cento  dell'importo  dell'assegno  al
nucleo familiare;
   2)  aumento  fino  al 20 per cento dei beneficiari dell'assegno al
nucleo  familiare,  prevedendo  fasce  di   reddito   per   l'accesso
all'assegno   distintamente   per   ciascuna   consistenza   numerica
familiare;
   3) aumento fino al 25 per cento dell'importo  dell'assegno  stesso
per i nuclei familiari comprendenti figli ed equiparati, senza limiti
di  eta',  nonche'  fratelli,  sorelle  e  nipoti  in  condizioni  di
inabilita' di cui all'art. 2, comma 6,  del  decreto-legge  13  marzo
1988, n. 69;
  Considerato  che  i  limiti  della  maggiore  spesa  previsti dalla
precitata legge n. 663 del 1996 sono  stati  fissati  in  lire  1.200
miliardi  per l'anno 1997, lire 1.300 miliardi per l'anno 1998 e lire
1.300 miliardi per l'anno 1999;
  Considerato che tali limiti di spesa  devono  essere  ripartiti  in
proporzione al numero dei beneficiari appartenenti al settore privato
e al settore pubblico;
  Ritenuto  di  aumentare  gli  importi  fino  ad  un limite di spesa
complessivo di lire 1.180 miliardi per l'anno 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Con effetto dal 1 gennaio 1997 l'importo dell'assegno per il nucleo
familiare e' maggiorato nelle  misure  indicate  nelle  tabelle  che,
allegate  al  presente  decreto  e  numerate da 1 a 10, costituiscono
parte integrante del decreto stesso.