IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO e IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE Visto l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, che ha istituito l'assegno per il nucleo familiare; Visto l'art. 12, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, di integrazione della predetta norma, che ha disposto per i nuclei familiari con due o piu' figli, l'aumento dell'importo mensile dell'assegno per il nucleo familiare di L. 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo; Visto l'art. 47-quinques del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, che ha stabilito che, a partire dal 1 luglio 1995, l'importo dell'assegno per il nucleo familiare di cui al predetto decreto-legge n. 69/1988 e' aumentato con riferimento al reddito previsto per la determinazione dell'assegno stesso nei casi di nucleo comprendente piu' di due figli; Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1995, con il quale, ai sensi del predetto art. 47-quinquies del gia' citato decreto-legge n. 41/1995, l'assegno per il nucleo familiare e' stato aumentato, per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 1995, di L. 84.000 per ogni figlio con esclusione dei primi due figli; Visto l'art. 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, che ha previsto, per i nuclei con figli minori, l'aumento dell'assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1996; Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1996 con il quale e' stata confermata la maggiorazione di cui al precedente decreto ministeriale 1 agosto 1995 ed e' stato aumentato a decorrere dal 1996 l'assegno al nucleo familiare di cui al predetto decreto-legge n. 69/1988, per i nuclei con figli minori, nelle misure indicate nelle allegate tabelle A, B, C; Visto l'art. 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 663, che stabilisce che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la solidarieta' sociale, i limiti di reddito e gli importi dell'assegno al nucleo familiare siano incrementati con le seguenti finalita': 1) aumento fino al 20 per cento dell'importo dell'assegno al nucleo familiare; 2) aumento fino al 20 per cento dei beneficiari dell'assegno al nucleo familiare, prevedendo fasce di reddito per l'accesso all'assegno distintamente per ciascuna consistenza numerica familiare; 3) aumento fino al 25 per cento dell'importo dell'assegno stesso per i nuclei familiari comprendenti figli ed equiparati, senza limiti di eta', nonche' fratelli, sorelle e nipoti in condizioni di inabilita' di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69; Considerato che i limiti della maggiore spesa previsti dalla precitata legge n. 663 del 1996 sono stati fissati in lire 1.200 miliardi per l'anno 1997, lire 1.300 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.300 miliardi per l'anno 1999; Considerato che tali limiti di spesa devono essere ripartiti in proporzione al numero dei beneficiari appartenenti al settore privato e al settore pubblico; Ritenuto di aumentare gli importi fino ad un limite di spesa complessivo di lire 1.180 miliardi per l'anno 1997; Decreta: Art. 1. Con effetto dal 1 gennaio 1997 l'importo dell'assegno per il nucleo familiare e' maggiorato nelle misure indicate nelle tabelle che, allegate al presente decreto e numerate da 1 a 10, costituiscono parte integrante del decreto stesso.