Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Fini e principi
Art. 1.
Istituzione
1. La Libera Universita' Maria Santissima Assunta (LUMSA),
istituita in Roma con regio decreto 26 ottobre 1939 n. 1760 e
successive modificazioni, ha personalita' giuridica pubblica ed e'
retta dalle vigenti disposizioni sull'istruzione universitaria.
2. La LUMSA e' promossa dal Vicariato di Roma quale Ente fondatore,
che ne assicura il perseguimento delle finalita' istituzionali e
provvede, in collaborazione con l'"Associazione Luigia Tincani per la
promozione della cultura", a fornire i mezzi e i servizi necessari al
suo normale funzionamento e al suo sviluppo, anche sulla base di
apposite convenzioni.
3. L'Ente morale "Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie
della Scuola", in prosecuzione del ruolo svolto sin dalla fondazione,
ha il compito di curare l'organizzazione interna della LUMSA con la
quale collabora per il conseguimento dei suoi fini specifici.
4. La LUMSA gode di autonomia didattica, scientifica,
amministrativa, organizzativa e disciplinare, secondo i principi
stabiliti dalla normativa vigente in materia e le norme del presente
statuto.
5. La LUMSA non persegue fini di lucro.
6. La vigilanza dello Stato sulla LUMSA e' esercitata dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 2.
F i n a l i t a'
1. La LUMSA ha lo scopo di:
contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica e
all'approfondimento degli studi;
preparare i giovani ad un consapevole inserimento nel mondo del
lavoro, con particolare attenzione all'insegnamento, alle pubbliche
amministrazioni, alle attivita' istituzionali, alle libere
professioni, curando che la formazione teorica sia accompagnata da
adeguate conoscenze pratiche;
favorire una qualificata formazione culturale, scientifica e
tecnica, fondata su una concezione umanistica della vita
contemporanea.
2. Essa promuove l'educazione integrale della persona, secondo i
principi cristiani nella tradizione cattolica.
Art. 3.
Autonomia e liberta'
1. Nel rispetto della propria identita', l'Universita' garantisce
ai singoli docenti e ricercatori piena liberta' di insegnamento e di
ricerca scientifica, favorisce forme di coordinamento dell'attivita'
didattica e promuove la ricerca interdisciplinare.
Art. 4.
Titoli di studio
1. L'Universita' rilascia titoli di studio con valore legale.
Art. 5.
S e d i
1. La LUMSA ha sede in Roma e svolge le proprie attivita' in altre
sedi determinate dal Consiglio di amministrazione, in base al piano
di sviluppo dell'Ateneo.
Capo II
Fonti normative
Art. 6.
Fonti normative
1. Le fonti normative della LUMSA sono:
disposizioni costituzionali e disposizioni di legge in materia
universitaria e di diritto allo studio;
il presente statuto;
i seguenti regolamenti:
a) regolamento generale di Ateneo;
b) regolamento didattico di Ateneo;
c) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
d) regolamento elettorale;
e) regolamento organico del personale tecnico amministrativo e
ausiliario;
f) regolamento del sistema bibliotecario di Ateneo;
g) regolamento di Ateneo per gli studenti;
h) regolamento di Ateneo per il tutorato;
i) regolamento di attuazione delle norme sul procedimento
amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.
l) regolamento per la valutazione scientifica, didattica e
dell'efficienza amministrativa.
2. Il Consiglio di amministrazione puo' emanare, sentito il Senato
accademico, regolamenti per ulteriori specifiche materie.
Titolo II
ORGANI DI ATENEO
Capo I
Organi di governo
Art. 7.
Organi di governo
1. Sono organi di governo della LUMSA:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente del Consiglio di amministrazione;
c) il Rettore;
d) il corpo accademico;
e) il Senato accademico;
f) i presidi di Facolta';
g) i presidenti dei corsi di laurea e dei corsi di diploma; i
direttori delle scuole;
h) i consigli di Facolta';
i) i consigli di corso di laurea e di corso di diploma;
l) il direttore amministrativo.
Art. 8.
Composizione del Consiglio di amministrazione
1. Compongono il Consiglio di amministrazione:
a) il Rettore;
b) l'Ente fondatore nella persona del suo rappresentante legale;
c) un rappresentante del Governo designato dal Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
d) un rappresentante dell'Ente morale "Unione S. Caterina da Siena
delle Missionarie della Scuola";
e) quattro consiglieri nominati dall'Ente fondatore;
f) quattro consiglieri nominati dall'"Associazione Luigia Tincani
per la promozione della cultura";
g) i presidi di Facolta';
h) un rappresentante eletto dei professori di ruolo di prima
fascia;
i) il direttore amministrativo.
2. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i consiglieri di cui
alle lettere e) e f) il Presidente. Il Rettore esercita le funzioni
di vicepresidente vicario.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.
Art. 9.
Competenze del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione esercita le competenze ad esso
attribuite dal presente statuto.
2. In particolare il Consiglio di amministrazione:
a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in
funzione del perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del
presente statuto;
b) ha il governo amministrativo e decide sulle questioni economiche
e patrimoniali dell'Universita';
c) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo
dell'Universita';
d) nomina, su proposta del corpo accademico, il Rettore e, su
proposta dei consigli di Facolta', i presidi, scelti tra i professori
ordinari e straordinari;
e) delibera, su proposta dei competenti organi accademici, a quali
insegnamenti attribuire le cattedre di ruolo vacanti e le modalita'
di copertura;
f) delibera, su proposta dei competenti organi accademici, in
ordine alla chiamata dei professori di ruolo per la copertura delle
cattedre vacanti;
g) delibera, su proposta dei competenti organi accademici,
l'assegnazione dei posti di ruolo per ricercatore;
h) nomina, su proposta dei competenti organi accademici, i
ricercatori di ruolo;
i) nomina il direttore amministrativo, sentiti l'Ente fondatore e
l'Ente morale "Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della
Scuola";
l) delibera, su proposta dei competenti organi accademici, quali
insegnamenti attivare in ciascun anno accademico;
m) delibera, su proposta dei competenti organi accademici, il
conferimento di supplenze, affidamenti e contratti d'insegnamento;
n) delibera, sentiti i competenti organi accademici, l'istituzione
di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;
o) delibera sulle assegnazioni di fondi agli organi didattici e di
ricerca, nell'ambito degli appositi stanziamenti;
p) delibera sulle assunzioni, sull'assegnazione e su eventuali
provvedimenti disciplinari relativi al personale tecnico -
amministrativo e ausiliario, sentita l'apposita commissione;
q) approva i regolamenti dell'Universita';
r) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure
spese a carico del bilancio;
s) puo' istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti
istruttori, consultivi, operativi delegati dal Consiglio stesso. Le
norme per il funzionamento e per la composizione delle commissioni
vengono precisate nella delibera istitutiva.
3. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a
maggioranza assoluta dei presenti.
4. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal Presidente.
Art. 10.
Presidente del Consiglio di amministrazione
1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione:
a) ha la legale rappresentanza dell'Universita', anche in giudizio;
b) convoca e presiede le sedute del Consiglio stesso;
c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio di
amministrazione, salva la competenza del Rettore in materia
scientifica e didattica;
d) puo' adottare deliberazioni di urgenza riferendone al Consiglio
nella prima seduta successiva, per la ratifica;
e) puo' delegare al Rettore specifiche attribuzioni.
Art. 11.
Governo didattico
1. Il governo didattico della LUMSA spetta al Rettore, al corpo
accademico, al Senato accademico, ai consigli di Facolta', ai
consigli di corso di laurea e di diploma, ai consigli delle scuole, i
quali esercitano rispettivamente le attribuzioni di cui al presente
statuto ed alla normativa vigente in materia.
Art. 12.
R e t t o r e
1. Il Rettore dell'Universita' dura in carica un quadriennio e puo'
essere riconfermato.
2. Il Rettore:
a) rappresenta l'Universita' nel conferimento dei titoli accademici
e nelle cerimonie;
b) sovrintende all'attivita' didattica e scientifica che si svolge
nell'Universita';
c) riferisce con relazione annuale al Consiglio di amministrazione
sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita';
d) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia
scientifica e didattica;
e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di
amministrazione in materia scientifica e didattica;
f) adotta le misure disciplinari relative agli studenti;
g) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal
presente statuto e dalle leggi sull'istruzione universitaria, salva
la competenza degli altri organi statutari.
3. Il Rettore puo' convocare a fine consultivo le varie componenti
della comunita' accademica nelle forme e nei modi che ritiene
opportuni.
4. Il Rettore puo' designare un professore di ruolo di prima fascia
con funzioni di Pro - Rettore.
5. Al Rettore viene corrisposta una indennita' di carica,
determinata dal Consiglio di amministrazione, sulla base delle
disposizioni vigenti.
Art. 13.
Corpo accademico
1. Il corpo accademico si compone di tutti i professori di ruolo
dell'Universita' ed e' presieduto dal Rettore, il quale lo convoca
ogni volta che lo ritenga opportuno per udirne il parere su
determinati argomenti riguardanti interessi generali
dell'Universita'.
2. In assenza o impedimento del Rettore, nonche' in occasione di
designazione del Rettore, il corpo accademico e' convocato e
presieduto dal decano.
3. Le funzioni di segretario sono espletate dal piu' giovane tra i
professori di ruolo intervenuti.
Art. 14.
Senato accademico
1. Il Senato accademico e' composto:
a) dal Rettore, che lo presiede;
b) dai presidi di Facolta' o, in caso di impedimento, da un loro
delegato.
2. Alle adunanze del Senato accademico partecipa con voto
consultivo il direttore amministrativo, il quale esercita funzioni di
segretario.
3. Il Senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono
demandate dal presente statuto nonche' dalla normativa vigente.
Art. 15.
P r e s i d i
1. Ai presidi sono demandate le attribuzioni previste dalla
normativa vigente, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. I presidi durano in carica quattro anni e possono essere
riconfermati.
3. I presidi possono designare il rispettivo vicepreside,
scegliendolo tra i professori ordinari o straordinari della Facolta'
medesima.
4. Ai presidi puo' essere riconosciuta un'indennita' di carica
nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.
Art. 16.
Presidenti di corso di laurea e di diploma
1. I presidenti dei consigli di corso di laurea e di diploma durano
in carica tre anni accademici e vengono eletti, tra i professori di
prima fascia, da tutti i titolari di un insegnamento nel corso di
laurea o di diploma.
2. In mancanza di professori di prima fascia i presidenti dei
consigli di corso di laurea e di diploma possono essere eletti tra
gli altri professori titolari di insegnamento.
3. I presidenti dei consigli di corso di laurea e di diploma
vengono nominati con decreto del Rettore.
Art. 17.
Consiglio di Facolta'
1. Il consiglio di Facolta' si compone del preside, che lo
presiede, di tutti i professori di ruolo che vi appartengono, dei
rappresentanti dei ricercatori e delle rappresentanze degli studenti
secondo le modalita' previste dalla normativa vigente e dal
regolamento generale di Ateneo.
2. Al consiglio di Facolta' spettano le attribuzioni previste dal
presente statuto, dal regolamento didattico di Ateneo e dalla vigente
normativa.
3. In particolare ad esso sono demandati i seguenti compiti:
a) deliberare, nei limiti fissati dallo statuto, sull'ordinamento
degli studi;
b) proporre al Consiglio di amministrazione a quali insegnamenti
attribuire i posti di ruolo vacanti, nonche' proporre i posti di
ricercatore da attivare;
c) proporre gli insegnamenti annuali o semestrali da attivare per
ciascun anno accademico;
d) proporre al Consiglio di amministrazione le designazioni per la
nomina dei professori di ruolo e dei professori a contratto e per il
conferimento delle supplenze;
e) proporre l'assegnazione dei ricercatori;
f) proporre la ripartizione dei fondi assegnati alla Facolta';
g) proporre eventuali riforme statutarie da apportare
all'ordinamento degli studi;
h) esprimere pareri su questioni di indole scientifica e didattica;
i) verificare, secondo la normativa vigente, l'attivita'
scientifica e didattica;
l) esercitare ogni altra funzione ad esso demandata dalle leggi
sull'ordinamento universitario, salva la competenza degli altri
organi previsti dal presente statuto.
Art. 18.
Consigli di corso di laurea
1. I consigli di corsi di laurea sono costituiti ed esercitano le
loro attribuzioni in conformita' alle leggi vigenti.
Art. 19.
Direttore amministrativo
1. Il direttore amministrativo esercita le funzioni previste dalla
legge e dal presente statuto.
2. In conformita' alle disposizioni del Consiglio di
amministrazione e degli altri organi accademici, sovrintende a tutti
i servizi amministrativi, contabili e di segreteria.
3. E' responsabile dell'osservanza delle norme legislative e
regolamentari, nel rispetto delle finalita' di cui all'art. 2.
Capo II
Organi consultivi e di verifica
Art. 20.
Commissione scientifica di Ateneo
1. La commissione scientifica di Ateneo e' composta da:
due professori ordinari:
due professori associati;
due ricercatori universitari;
un membro nominato dal Rettore.
2. I componenti della commissione sono eletti dagli appartenenti
alle rispettive categorie con voto limitato, secondo quanto disposto
nel regolamento elettorale. Ciascun componente dura in carica tre
anni.
3. Il presidente della commissione scientifica di Ateneo e' eletto
dalla commissione stessa tra i propri membri e nominato con decreto
del Rettore.
4. La commissione scientifica di Ateneo e' organo di proposta e di
consulenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione
su tutte le questioni riguardanti l'attivita' scientifica. La
commissione scientifica di Ateneo, valutata la rilevanza scientifica
delle singole iniziative, delibera la destinazione dei fondi per la
ricerca; detta deliberazione e' sottoposta a ratifica del Consiglio
di amministrazione.
Art. 21.
Consiglio degli studenti
1. Il consiglio degli studenti esercita funzioni di carattere
propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture
dell'Ateneo, e funzioni di coordinamento rispetto all'attivita' dei
rappresentanti degli studenti.
2. Il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, secondo
le rispettive competenze, sono tenuti a deliberare sulle proposte del
consiglio degli studenti.
3. In particolare il consiglio degli studenti:
a) formula proposte e, se richiesto, esprime pareri su questioni
attinenti all'attivita' didattica, ai servizi per gli studenti e al
diritto allo studio;
b) esprime parere obbligatorio, non vincolante, sulla
organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti e
delle loro associazioni per attivita' di supporto alla didattica,
alla ricerca e al diritto allo studio;
c) predispone il regolamento per il proprio funzionamento, che
dovra' essere approvato dal Consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio degli studenti e' composto dai rappresentanti
eletti in ciascun consiglio di Facolta', consiglio di corso di laurea
e consiglio di corso di diploma.
5. Il consiglio degli studenti elegge al proprio interno il
presidente con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta
dei propri componenti; dopo la terza votazione e' sufficiente una
maggioranza di votanti.
6. Il presidente resta in carica due anni.
Art. 22.
Commissione per la valutazione scientifica, didattica
e dell'efficienza amministrativa
1. Ferma l'autonomia e la liberta' della ricerca e della didattica,
fatta salva la competenza che in tema di valutazione scientifica e
didattica spetta ai consigli di Facolta', e' costituita una
commissione per la valutazione scientifica, didattica e
dell'efficienza amministrativa.
2. La commissione e' composta dal Rettore che la presiede, da due
docenti per ogni Facolta', eletti dai rispettivi consigli di
Facolta', da un rappresentante eletto dal personale tecnico -
amministrativo e da tre esperti designati dal Consiglio di
amministrazione.
3. La commissione ha durata quadriennale.
4. Alla fine di ogni anno accademico la commissione redige una
relazione, che e' sottoposta a deliberazione del Consiglio di
amministrazione.
5. Il funzionamento di detta commissione e' disciplinato da
apposito regolamento.
Art. 23.
Commissione per il personale tecnico - amministrativo e ausiliario
1. Il Consiglio di amministrazione per l'espletamento delle sue
funzioni relative al personale tecnico - amministrativo e ausiliario
si avvale di una commissione con compiti istruttori, consultivi,
operativi delegati dal Consiglio stesso.
2. La commissione e' composta da tre membri del Consiglio di
amministrazione e da due rappresentanti eletti dal personale tecnico
amministrativo e ausiliario.
Art. 24.
Collegio dei revisori dei conti
1. Al collegio dei revisori dei conti compete il controllo sulla
regolarita' della gestione amministrativa e contabile
dell'Universita'.
2. Il Consiglio di amministrazione designa tra iscritti all'albo
dei revisori dei conti, estranei all'Ateneo, i componenti del
collegio che vengono nominati in numero di tre effettivi e di due
supplenti, con decreto rettorale. Il collegio elegge tra i suoi
componenti il presidente.
Titolo III
RICERCA E DIDATTICA
Art. 25.
Strutture didattiche
1. La LUMSA comprende, secondo quanto indicato nella tabella A,
allegata al presente statuto:
a) Facolta';
b) corsi di laurea e di diploma universitario;
c) dottorati di ricerca;
d) scuole di specializzazione;
e) scuole dirette a fini speciali;
f) corsi di perfezionamento post lauream e corsi di aggiornamento;
g) corsi di abilitazione;
e ogni altro corso previsto dalla vigente legislazione.
Art. 26.
Corsi post - lauream
1. In conformita' alle disposizioni legislative e comunitarie
vigenti, su proposta delle Facolta', su delibera del Senato
accademico e del Consiglio di amminstrazione, vengono istituiti, con
decreto del Rettore, corsi di dottorato di ricerca, corsi di
perfezionamento post lauream, scuole di specializzazione, corsi di
aggiornamento e di abilitazione.
2. Le modalita' per il funzionamento di tali corsi sono contenute,
per quanto non stabilito dalla legge, nel decreto rettorale di
istituzione.
Art. 27.
I s t i t u t i
1. Per promuovere e organizzare l'attivita' di ricerca, per
sostenere l'attivita' didattica, possono essere eretti istituti anche
interfacolta'.
2. Le modalita' di istituzione e di funzionamento sono contenute
nel regolamento generale di Ateneo.
Art. 28.
Centri di ricerca
1. Su proposta delle strutture e degli organi interessati, l'Ateneo
puo' istituire centri di ricerca, anche attraverso apposite
convenzioni con enti pubblici e privati.
2. Le modalita' di istituzione, di organizzazione e funzionamento
dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.
Art. 29.
Sedi decentrate
1. Il regolamento generale di Ateneo puo' stabilire forme speciali
di autonomia amministrativa e di gestione per le sedi decentrate
dell'Universita'.
Art. 30.
Sistema bibliotecario di Ateneo
1. Il sistema bibliotecario di Ateneo comprende le biblioteche, gli
archivi e i centri di documentazione dell'Universita'. Esso ha lo
scopo di sviluppare ed organizzare l'acquisizione, la conservazione e
la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentario.
2. Il funzionamento del sistema bibliotecario e' retto da apposito
regolamento.
3. Al sistema e' preposta una commissione di Ateneo per i servizi
bibliotecari, archivistici e documentari con compiti di coordinamento
e indirizzo, composta dal presidente, nominato dal Rettore, e dai
rappresentanti delle Facolta', del personale di biblioteca, degli
studenti, secondo le modalita' previste nel regolamento.
4. Il sistema bibliotecario dell'Ateneo si articola in:
biblioteca centrale "Giorgio Petrocchi";
biblioteche di settore, di istituto e di centri di ricerca.
Titolo IV
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA
Capo I
Disposizioni generali
Art. 31.
Amministrazione
1. L'amministrazione della LUMSA, nell'ambito delle direttive
emanate dal Consiglio di amministrazione secondo le competenze
indicate nell'art. 9 del presente statuto, e' struttura di supporto
alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Universita' nel suo
complesso ed e' articolata in uffici.
Art. 32.
Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
1. I criteri della gestione finanziaria e contabile sono
disciplinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita'. Detto regolamento e' deliberato dal Consiglio di
amministrazione, sentito il Senato accademico, ed e' emanato con
decreto del Rettore.
Art. 33.
B i l a n c i
1. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo vengono redatti
in termini di competenza. Le risorse disponibili annualmente possono
essere utilizzate anche secondo piani pluriennali di impiego.
2. Il bilancio di previsione e il conto consultivo vengono
predisposti dagli uffici sulla base delle norme del regolamento
generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', e sono
adottati secondo le procedure previste dal presente statuto.
Capo II
Patrimonio e risorse finanziarie
Art. 34.
Patrimonio
1. La LUMSA utilizza per le sue attivita' istituzionali i beni
immobili di cui e' proprietaria ovvero che ha a disposizione per
contratto di comodato a titolo gratuito o per qualsiasi altro titolo.
2. L'Universita' utilizza i propri beni mobili e in particolare le
attrezzature tecniche, le collezioni scientifiche, il patrimonio
librario, nonche' i beni mobili dei quali abbia a qualsiasi titolo la
disponibilita'.
3. L'Universita' cura la manutenzione ordinaria e, per i beni di
sua proprieta', straordinaria nonche' l'incremento del suo patrimonio
edilizio assicurandone la migliore gestione.
Art. 35.
Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie che l'Universita' utilizza per il
conseguimento dei suoi fini istituzionali sono costituite da:
a) contributi di cui all'art. 1;
b) tasse universitarie e contributi a carico degli studenti;
c) erogazioni di provenienza statale, regionale, provinciale o
comunale;
d) erogazioni provenienti da altri enti pubblici o privati, o da
persone fisiche che intendano contribuire allo sviluppo della LUMSA;
e) entrate derivanti da contratti e convenzioni per attivita' di
formazione, ricerca, consulenza, stipulati con soggetti pubblici e
privati;
f) entrate provenienti da rendite percepite a qualsiasi titolo.
Art. 36.
Tasse e contributi
1 Le tasse universitarie e i contributi a carico degli studenti
sono fissati secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni
legislative vigenti per le universita' statali.
2. In aggiunta alle predette tasse e contributi, gli studenti sono
tenuti a versare contributi speciali, secondo quanto stabilito dal
Consiglio di amministrazione.
3. I criteri generali relativi a tasse e contributi sono
disciplinati dall'apposito regolamento, emanato con delibera del
Consiglio di amministrazione.
Titolo V
DOCENTI, RICERCATORI, PERSONALE
TECNICO - AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO
Capo I
Docenti e ricercatori
Art. 37.
Professori
1. Gli insegnamenti ufficiali sono impartiti da professori di
ruolo. Tali insegnamenti possono altresi' essere conferiti nei modi
previsti dalla legislazione universitaria, ivi compresi i contratti
di diritto privato.
2. I professori di ruolo appartengono alle seguenti fasce:
a) professori ordinari e straordinari;
b) professori associati.
3. I posti di professori di ruolo sono determinati dalla tabella B
annessa al presente statuto.
Art. 38.
Ricercatori
1. I ricercatori collaborano con i professori nella ricerca
scientifica e nell'attivita' didattica. I posti di ricercatore di
ruolo sono determinati dalla tabella C annessa al presente statuto.
Art. 39.
Norme comuni
1. Non possono essere proposti per la nomina a professore di ruolo
e a ricercatore coloro che non siano stati vincitori di concorso
pubblico a norma delle vigenti disposizioni di legge.
2. Per l'assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico
dei professori di ruolo e dei ricercatori sono osservate, in quanto
compatibili con il presente statuto e con la natura non statale della
LUMSA, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i
professori di ruolo e per i ricercatori delle universita' dello
Stato.
3. Agli oneri previdenziali e all'assistenza sanitaria si provvede
come per legge.
Art. 40.
C o n t r a t t i
1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del
consiglio di Facolta', sentito il Senato accademico puo' stipulare
contratti di insegnamento di diritto privato avente ad oggetto
prestazioni di opera professionale con professori di ruolo di altre
universita' o studiosi cultori della materia anche se non in possesso
della cittadinanza italiana.
2. Il trattamento economico dei professori a contratto e la
disciplina della loro attivita' sono stabiliti dal Consiglio di
amministrazione con apposito regolamento.
3. Nel contratto vengono determinate la misura e le modalita' di
corresponsione del compenso. L'Universita' provvede alla copertura
assicurativa privata contro gli infortuni.
Art. 41.
Collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre
1. Alle cattedre di lingue e letterature straniere possono essere
assegnati collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre i
quali hanno il compito di curare le relative esercitazioni sotto la
direzione del professore della materia.
2. Per tali collaboratori ed esperti lingustici di lingua madre
verranno stipulati contratti di diritto privato a tempo
indeterminato, ovvero per esigenze temporanee a tempo determinato.
3. La continuita' del rapporto di lavoro e' subordinata al giudizio
sulla verifica dell'attivita' svolta con riguardo agli obblighi
contrattuali.
4. Gli organi accademici procedono annualmente alla verifica
dell'attivita' svolta.
Art. 42.
Nulla osta
1. L'attivita' d'insegnamento e di ricerca presso la LUMSA, in
riferimento a quanto disposto nell'art. 2, comporta il rispetto dei
principi ispiratori dell'Universita'.
2. La nomina dei professori di ruolo, dei professori a contratto,
dei ricercatori, dei lettori e' subordinata al gradimento della
competente autorita' ecclesiastica, in conformita' all'art. 10.3 del
concordato tra la Santa Sede e lo Stato italiano e al numero 6 del
protocollo addizionale.
Capo III
Personale tecnico - amministrativo e ausiliario
Art. 43.
Personale tecnico - amministrativo e ausiliario
1. Il personale tecnico - amministrativo e ausiliario della LUMSA
e' costituito da:
a) membri della "Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie
della Scuola";
b) altro personale di ruolo.
2. L'organizzazione dei vari settori e servizi e l'assegnazione del
personale agli uffici spetta all'"Unione S. Caterina da Siena delle
Missionarie della Scuola".
3. Le qualifiche funzionali, i profili professionali e le relative
dotazioni organiche del personale della LUMSA sono stabilite
nell'annessa tabella D e possono essere modificate dal Consiglio di
amministrazione.
4. Per la copertura dei posti dell'organico del personale indicati
nella tabella D, che si rendono vacanti e che non vengono ricoperti
da soggetti appartenenti all'Ente morale di cui sopra, si procede
sulla base delle modalita' previste dal regolamento organico di cui
al successivo comma.
5 Per quanto concerne la disciplina, lo stato giuridico e il
trattamento economico, le modalita' di assunzione e di inquadramento
del personale tecnico - amministrativo e ausiliario, si applicano le
norme contenute nel regolamento organico deliberato dal Consiglio di
amministrazione, sulla base della legislazione vigente.
Titolo VI
STUDENTI, DIRITTO ALLO STUDIO, SERVIZI
Art. 44.
I s c r i z i o n i
1. L'iscrizione ai corsi di laurea e di diploma nonche' a qualsiasi
altro corso della LUMSA si ottiene in base alle vigenti disposizioni
di legge.
2. Il Consiglio di amministrazione e i competenti organi didattici
emanano apposite disposizioni per disciplinare le iscrizioni di cui
al comma precedente.
Art. 45.
Diritti e doveri degli studenti
1. Salvo quanto disposto dal successivo art. 47, l'Universita'
favorisce le attivita' formative autogestite dagli studenti nei
settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del
tempo libero.
2. Gli studenti sono tenuti a frequentare assiduamente e
diligentemente i corsi di insegnamento, a seguire le attivita'
collaterali, a tenere corretto contegno all'interno dell'Universita',
nel rispetto della liberta' di ciascuno e delle finalita'
dell'Ateneo.
3. La frequenza, la diligenza e il profitto degli studenti sono
accertati con le modalita' che saranno stabilite dai competenti
organi didattici.
4. Il regolamento generale di Ateneo detta le norme concernenti la
disciplina degli studenti.
Art. 46.
Discipline teologiche
1. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea o di diploma,
lo studente dovra' aver superato gli esami delle discipline
teologiche.
2. Gli insegnamenti e il numero degli esami da sostenere per ogni
corso di laurea e di diploma sono determinati dal Consiglio di
amministrazione, su proposta del Senato accademico.
3. I docenti delle discipline teologiche vengono designati dal
Consiglio di amministrazione, il quale ne determina anche il
trattamento economico.
Art. 47.
Diritto allo studio
1. L'Universita', anche sulla base della normativa nazionale e
regionale relativa al diritto allo studio, garantisce servizi, spazi
e attrezzature adeguati allo scopo di favorire l'attuazione del
diritto allo studio e la partecipazione attiva degli studenti alla
vita universitaria.
Art. 48.
Attivita' di tutorato
1. L'Universita' assicura le attivita' di tutorato, che sono
definite nell'apposito regolamento.
Art. 49.
Attivita' di orientamento
1. Al fine di promuovere una formazione permanente, l'Universita'
organizza servizi di orientamento per gli studenti, favorendo
l'accoglienza e l'informazione prima, durante e dopo i corsi di
studio, con riferimento anche agli sviluppi professionali.
Art. 50.
Centri di ricerca e di servizi
1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico,
su proposta delle strutture e degli organi interessati, puo'
istituire centri di di ricerca e centri di servizi.
2. I centri di ricerca promuovono e organizzano l'attivita' di
scientifica in particolari settori.
3. I centri di servizi supportano l'attivita' didattica e di
ricerca ed in particolare le attivita' librarie, informatiche,
telematiche, linguistiche, tecniche, statistiche, di stampa ed
editoriali. I centri possono essere costituiti anche in
collaborazione con altre universita' o enti pubblici e privati.
4. Le modalita' di istituzione, organizzazione e funzionamento dei
centri sono di volta in volta disciplinate da apposito regolamento.
Art. 51.
Comitato per lo sport universitario
1. Nell'ambito della normativa vigente, il comitato per lo sport
universitario coordina le attivita' sportive a vantaggio dei
componenti la comunita' universitaria, sovrintende agli indirizzi di
gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo, promuove
le attivita' sportive a carattere ricreativo e agonistico.
2. Il comitato per lo sport e' composto da:
a) il Rettore o suo delegato, che lo presiede;
b) il direttore amministrativo o suo delegato;
c) due membri designati dagli enti sportivi universitari
legalmente riconosciuti, che organizzano l'attivita' sportiva degli
studenti su base nazionale;
d) due studenti nominati dal consiglio degli studenti;
e) un rappresentante dei docenti designato dal Senato
accademico;
f) un rappresentante del personale tecnico -
amministrativo designato dal Consiglio di amministrazione.
3. Il comitato ha le seguenti competenze:
a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attivita'
sportiva, sia in forma individuale sia associata;
b) esprime pareri e propone la stipula di convenzioni per la
gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e ne
verifica l'attuazione;
c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti
e delle attivita' sportive e i relativi piani di spesa, assicurando
la fruibilita' dei servizi, degli impianti e delle attrezzature anche
da parte di coloro che non svolgono attivita' agonistica;
d) propone al Consiglio di amministrazione gli interventi e i
programmi relativi alle strutture sportive;
e) collabora con gli organi degli enti locali competenti in materia
di sport e di diritto allo studio;
f) redige una relazione annuale sull'attivita' svolta e la
trasmette al Consiglio di amministrazione;
g) provvede alla diffusione dell'informazione su quanto di propria
competenza.
4. Il comitato ha bilancio autonomo. Alla copertura delle spese per
l'attivita' sportiva si provvede mediante i fondi stanziati dalla
legge vigente e mediante altre specifiche entrate previste in
bilancio. Non sono ammesse erogazioni o impegni di spesa che non
siano stati preventivamente finanziati.
5. Il comitato dura in carica un biennio accademico.
6. La gestione degli impianti sportivi e la realizzazione delle
attivita' corrispondenti puo' venire affidata in convenzione.
L'Universita' puo' inoltre stipulare convenzioni per favorire il
raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1.
Art. 52.
Collaborazione degli studenti
1. L'Universita' puo' avvalersi dell'opera degli studenti
attraverso forme di collaborazione con attivita' connesse ai servizi
dell'Ateneo, esclusi quelli inerenti alle attivita' di docenza, allo
svolgimento di esami e alla assunzione di responsabilita'
amministrativa.
2. Un regolamento fissa le modalita' e il compenso per tali
collaborazioni, che non devono configurare in alcun modo un rapporto
di lavoro subordinato, ne' a tempo indeterminato.
Titolo VII
RAPPORTI CON L'ESTERNO
Art. 53.
Norme generali
1. L'Universita', in conformita' ai principi di cui all'art. 1 del
presente statuto, puo' stipulare convenzioni e contratti o concludere
accordi con altre universita', con amministrazioni dello Stato, con
enti pubblici e privati, italiani, comunitari, stranieri,
internazionali, per ogni forma di cooperazione scientifica e
didattica e comunque per lo svolgimento di attivita' di comune
interesse.
2. L'Universita' favorisce, in particolare, scambi culturali e
mobilita' di docenti e studenti; riconosce i curricula didattici nel
quadro della normativa vigente, secondo quanto stabilito dagli organi
competenti.
Art. 54.
Centri per i rapporti con l'esterno
1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo
precedente, l'Universita' puo' istituire, con delibera del Consiglio
di amministrazione, appositi centri per i rapporti con l'esterno.
Art. 55.
Comitato dei sostenitori
1. Il comitato dei sostenitori dell'Universita' ha lo scopo di
promuovere un efficace collegamento con le realta' culturali, sociali
e produttive.
2. Il comitato e' costituito da persone fisiche e da persone
giuridiche pubbliche e private, da altri enti, che si impegnano a
favorire l'attivita' dell'Universita', anche tramite l'erogazione di
contributi finanziari.
3. La composizione, le modalita' di partecipazione e di
funzionamento del comitato sono previste da apposito regolamento
predisposto dal Consiglio di amministrazione.
4. Il comitato e' presieduto dal Rettore e al suo interno elegge un
vicepresidente.
5. Il Rettore espone annualmente al comitato una relazione
sull'attivita' dell'Universita' e sulla utilizzazione delle risorse.
6. Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno su
convocazione del presidente.
Titolo VIII
NORME COMUNI E FINALI
Art. 56.
Consiglio di Facolta' di nuova istituzione
1. Le attribuzioni del consiglio di Facolta' di nuova istituzione
sono esercitate, fino alla regolare costituzione di questo, da
apposito comitato composto da cinque professori di ruolo, tre di
prima fascia e due di seconda fascia, nominati dal Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su
proposta del Consiglio di amministrazione, sentiti l'Ente fondatore e
il Senato accademico.
2. I professori di ruolo, che in base alle vigenti disposizioni
vengono a far parte della nuova Facolta', sono aggregati al
rispettivo comitato.
3. I membri del comitato durano in carica fino alla costituzione
del consiglio di Facolta' e comunque non oltre un quinquennio.
4. Assegnati alla Facolta' di nuova istituzione tre professori di
ruolo di prima fascia, viene costituito il consiglio di Facolta' e il
comitato cessa dalle sue funzioni.
Art. 57.
Convocazione e deliberazioni degli organi collegiali
1. Gli organi collegiali sono convocati dai rispettivi presidenti o
su richiesta di un quinto dei componenti il collegio, ove non sia
diversamente previsto. L'ordine del giorno delle sedute deve essere
comunicato, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto
alla data della adunanza.
2. Le sedute degli organi collegiali sono valide quando e' presente
la meta' piu' uno dei componenti. Non concorrono alla formazione del
numero legale coloro che abbiano motivato per iscritto la propria
assenza, salvo non sia diversamente disposto.
3. Le deliberazioni degli organi collegiali sono approvate se
ottengono i voti favorevoli della maggioranza dei presenti, salvo i
casi per i quali la legge, lo statuto o i regolamenti prescrivano una
maggioranza diversa.
Art. 58.
Designazioni elettive
1. Le designazioni elettive previste dal presente statuto avvengono
a voto limitato. Ogni avente diritto potra' votare per non piu' di un
terzo dei nominativi da designare.
2. Le votazioni per l'elezione di rappresentanti di categoria si
svolgono nell'ambito delle singole categorie.
3. La votazione e' valida se vi abbia preso parte la meta' piu' uno
degli aventi diritto, con eccezione delle votazioni relative alle
rappresentanze studentesche, per le quali sono fissate norme apposite
nel regolamento elettorale.
4. L'elezione si effettua a scrutinio segreto.
Art. 59.
Durata delle cariche elettive
1. Gli organi elettivi dell'Ateneo durano in carica tre anni
accademici, salva diversa disposizione contenuta nel presente statuto
o nei regolamenti.
Art. 60.
Revisione dello statuto
1. Lo statuto puo' essere modificato nel testo e negli allegati
secondo le procedure indicate nei commi seguenti.
2. L'iniziativa per la riforma dello statuto spetta al Rettore, al
Senato accademico, al Consiglio di amministrazione, ai consigli di
Facolta', ai consigli dei corsi di laurea e dei corsi di diploma.
3. Le proposte di modifica dello statuto pervenute al Rettore
debbono essere esaminate entro sei mesi dalla data di presentazione.
4. Le modifiche dello statuto sono approvate a maggioranza assoluta
dei componenti il Consiglio di amministrazione, sentiti il Senato
accademico e gli organi collegiali delle strutture interessate alla
modifica.
5. Le modifiche dello statuto e degli allegati riguardanti il mero
recepimento di norme di legge imperative sono adottate con decreto
del Rettore, su conforme parere del Senato accademico del Consiglio
di amministrazione.
6. Fermo quanto disposto dall'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n.
168, in presenza di rilievi ministeriali, il Consiglio di
amministazione puo' confermare la detta modifica con la maggioranza
di cui al precedente comma 4.