IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, cosi' come modificato all'art. 10, comma 2-bis , del decreto - legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, che destina al Ministero dei lavori pubblici la somma di lire 288 miliardi per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza e specificita'; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1994, con il quale e' stato emanato il bando relativo ai programmi di riqualificazione urbana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1994, n. 302, e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1995, n. 55, unitamente al decreto ministeriale 4 febbraio 1995, con il quale e' stata soppressa la lettera b) del comma 1 dell'art. 10 del suddetto decreto ministeriale 21 dicembre 1994; Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 20 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1995, n. 171, che differisce il termine previsto dall'art. 12, comma 1, lettera a), del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, da sei a nove mesi per la trasmissione delle proposte di programmi da parte dei comuni; Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 29 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1996, n. 171, che modifica l'art. 1 del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, destinando il 70 per cento delle disponibilita' finanziarie ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti e il 30 per cento ai comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti; Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1996, n. 171, che differisce il termine previsto dall'art. 12, comma 1, del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, fissando il termine perentorio del 7 marzo 1996 per i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti e del 7 gennaio 1996 per i comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 luglio 1996, n. 11613, vistato e registrato al n. 1971, in data 30 luglio 1996 dal Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero dei lavori pubblici e registrato alla Corte dei conti al n. 11426 / 96, registro n. 2, foglio n. 76, in data 4 settembre 1996, che ha trasferito le competenze in materia di programmi di riqualificazione urbana gia' attribuite al segretariato generale del Cer alla direzione generale del coordinamento territoriale; Visto l'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 233, mediante il quale le disponibilita' del Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione degli interventi di cui l'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, cosi' come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto - legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, sono incrementate delle somme non utilizzate per contributi sui programmi e gli interventi previsti dall'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; Visto il sopra citato art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede il versamento in c / entrata dello Stato degli importi non utilizzati per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'art. 18 della legge n. 203 / 1991, nonche' dell'importo di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, cosi' come modificato dall'art. 10, comma 2 -bis, del decreto - legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dei lavori pubblici; Visto l'art. 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, sono utilizzate, quanto a lire 300 miliardi, per i programmi di riqualificazione urbana di cui al sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994; Visto il gia' citato art. 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede il versamento in c / entrata dello Stato, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dei lavori pubblici di cui al medesimo art. 2, comma 71, delle somme da prelevare dalle maggiori entrate ex-Gescal degli anni 1993 e 1994, per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana; Visto l'atto 1 agosto 1996, repertorio n. 161, con il quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome ha individuato le proposte di programma da ammettere a finanziamento; Visto il decreto del Ministro del tesoro 12 febbraio 1997, n. 215847, con il quale e' stato disposto, in termini di sola competenza, l'assegnazione di lire 688.000.000.000 a favore del capitolo n. 8278, "Contributo per il finanziamento di programmi di riqualificazione urbana", di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1996; Considerato che ai sensi dell'art. 12 del sopra citato decreto 21 dicembre 1994, le procedure di formazione del programma prevedono la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra il Ministero del lavori pubblici ed i comuni e, qualora la proposta medesima comporti variante agli strumenti urbanistici, le regioni; Ritenuto che i comuni debbono predisporre la progettazione degli interventi da finanziare con le risorse del Ministero dei lavori pubblici di cui al citato cap. n. 8278 con modalita' e tempi tali da consentire l'avvio della realizzazione dei medesimi interventi; Decreta: Art.1. Per gli interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana, finanziati a seguito dell'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome intervenuta il 1 agosto 1996 con le risorse del Ministero dei lavori pubblici, per i quali si perviene alla sottoscrizione del protocollo di intesa di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 21 dicembre 1994, i comuni possono richiedere l'anticipazione dei finanziamenti per l'avvio delle fasi della progettazione degli interventi medesimi.