IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art.  2, comma  2, della  legge 17  febbraio 1992,  n. 179,
cosi' come modificato all'art. 10, comma  2-bis , del decreto - legge
5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1993, n.  493, che destina al Ministero  dei lavori pubblici
la somma di  lire 288 miliardi per la realizzazione  di interventi di
particolare rilevanza e specificita';
  Visto il  decreto ministeriale  21 dicembre 1994,  con il  quale e'
stato  emanato il  bando  relativo ai  programmi di  riqualificazione
urbana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1994, n. 302,
e  ripubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  7  marzo  1995,  n.  55,
unitamente al decreto  ministeriale 4 febbraio 1995, con  il quale e'
stata soppressa la  lettera b) del comma 1 dell'art.  10 del suddetto
decreto ministeriale 21 dicembre 1994;
  Visto l'art. 1 del decreto  ministeriale 20 giugno 1995, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale 4  luglio 1995, n.  171, che  differisce il
termine previsto dall'art.  12, comma 1, lettera  a), del sopracitato
decreto ministeriale  21 dicembre  1994, da  sei a  nove mesi  per la
trasmissione delle proposte di programmi da parte dei comuni;
  Visto  l'art.   1  del  decreto  ministeriale   29  novembre  1995,
pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale 30  gennaio 1996,  n. 171,  che
modifica l'art.  1 del  sopracitato decreto ministeriale  21 dicembre
1994, destinando il 70 per  cento delle disponibilita' finanziarie ai
comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti e il 30 per cento
ai comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti;
  Visto  l'art.   2  del  decreto  ministeriale   29  novembre  1995,
pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale 30  gennaio 1996,  n. 171,  che
differisce il termine previsto dall'art. 12, comma 1, del sopracitato
decreto ministeriale 21 dicembre 1994, fissando il termine perentorio
del 7  marzo 1996 per  i comuni  con popolazione superiore  a 300.000
abitanti e del 7 gennaio 1996  per i comuni con popolazione inferiore
a 300.000 abitanti;
  Visto il decreto  del Ministro dei lavori pubblici  26 luglio 1996,
n. 11613, vistato e registrato al n. 1971, in data 30 luglio 1996 dal
Ministero del  tesoro - Ragioneria  centrale presso il  Ministero dei
lavori pubblici e  registrato alla Corte dei conti al  n. 11426 / 96,
registro  n. 2,  foglio  n. 76,  in  data 4  settembre  1996, che  ha
trasferito le competenze in  materia di programmi di riqualificazione
urbana  gia'  attribuite  al   segretariato  generale  del  Cer  alla
direzione generale del coordinamento territoriale;
  Visto l'art.  2, comma 71,  della legge  23 dicembre 1996,  n. 662,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  28  dicembre  1996,  n.  233,
mediante il quale le disponibilita' del Ministero dei lavori pubblici
per la realizzazione degli interventi di cui l'art. 2, comma 2, della
legge 17 febbraio  1992, n. 179, cosi' come  modificato dall'art. 10,
comma 2-bis, del decreto - legge  5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  20 dicembre  1993,  n.  493,  sono
incrementate delle somme non  utilizzate per contributi sui programmi
e gli  interventi previsti dall'art.  18 del decreto-legge  13 maggio
1991, n.  152, convertito, con  modificazioni, dalla legge  12 luglio
1991, n. 203;
  Visto il  sopra citato art.  2, comma  71, della legge  23 dicembre
1996, n.  662, che prevede il  versamento in c /  entrata dello Stato
degli  importi  non  utilizzati   per  contributi  sui  programmi  ed
interventi previsti dall'art.  18 della legge n. 203  / 1991, nonche'
dell'importo  di cui  all'art. 2,  comma 2,  della legge  17 febbraio
1992, n. 179,  cosi' come modificato dall'art. 10, comma  2 -bis, del
decreto   -  legge   5  ottobre   1993,  n.   398,  convertito,   con
modificazioni,  dalla legge  20  dicembre 1993,  n.  493, per  essere
riassegnati con decreto del Ministro  del tesoro ad apposito capitolo
del Ministero dei lavori pubblici;
  Visto l'art. 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, con il quale le maggiori  entrate dei fondi di cui alla legge
14 febbraio 1963,  n. 60, per gli anni 1993  e 1994, sono utilizzate,
quanto  a lire  300  miliardi, per  i  programmi di  riqualificazione
urbana di cui al sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994;
  Visto il gia'  citato art. 2, comma 63, lettera  a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, che prevede il versamento in c / entrata dello
Stato, per essere riassegnate con  decreto del Ministro del tesoro ad
apposito  capitolo  del  Ministero  dei lavori  pubblici  di  cui  al
medesimo art.  2, comma 71,  delle somme da prelevare  dalle maggiori
entrate ex-Gescal  degli anni 1993  e 1994, per il  finanziamento dei
programmi di riqualificazione urbana;
  Visto l'atto  1 agosto  1996, repertorio  n. 161,  con il  quale la
Conferenza permanente per  i rapporti tra lo Stato e  le regioni e le
province  autonome  ha  individuato   le  proposte  di  programma  da
ammettere a finanziamento;
  Visto  il decreto  del Ministro  del  tesoro 12  febbraio 1997,  n.
215847,  con  il  quale  e'   stato  disposto,  in  termini  di  sola
competenza,  l'assegnazione  di  lire 688.000.000.000  a  favore  del
capitolo n.  8278, "Contributo per  il finanziamento di  programmi di
riqualificazione  urbana",  di  nuova  istituzione,  dello  stato  di
previsione del Ministero dei  lavori pubblici, per l'anno finanziario
1996;
  Considerato che ai  sensi dell'art. 12 del sopra  citato decreto 21
dicembre 1994, le procedure di  formazione del programma prevedono la
sottoscrizione di un protocollo di intesa tra il Ministero del lavori
pubblici  ed  i  comuni  e, qualora  la  proposta  medesima  comporti
variante agli strumenti urbanistici, le regioni;
  Ritenuto che  i comuni  debbono predisporre la  progettazione degli
interventi  da finanziare  con le  risorse del  Ministero dei  lavori
pubblici di cui al citato cap. n.  8278 con modalita' e tempi tali da
consentire l'avvio della realizzazione dei medesimi interventi;
                              Decreta:
                               Art.1.
  Per  gli interventi  ricompresi nei  programmi di  riqualificazione
urbana, finanziati a seguito dell'intesa con la Conferenza permanente
per  i rapporti  tra lo  Stato e  le regioni  e le  province autonome
intervenuta il 1 agosto 1996 con  le risorse del Ministero dei lavori
pubblici, per i quali si  perviene alla sottoscrizione del protocollo
di intesa  di cui  all'art. 12 del  decreto ministeriale  21 dicembre
1994, i  comuni possono richiedere l'anticipazione  dei finanziamenti
per l'avvio delle fasi della progettazione degli interventi medesimi.