IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il comma 15 dell'art. 9-quinquies della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonche' delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; Visto l'art. 9-quinquies, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18, della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334; Visto il decreto ministeriali del 2 marzo 1971 con il quale e' stata approvata le deliberazione del 21 dicembre 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Arezzo; Viste la deliberazione del 10 febbraio 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si e' proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale; Visto il conforme parere della Commissione centrale di cui all'art. 9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608; Decreta: I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Arezzo, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo le proposte contenute nelladeliberazione datata 10 febbraio 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Arezzo, ai sensi dell'art. 9 quinquies, comma 15, della legge 28 novembre 1996 n. 608. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 4 giugno 1997 Il Ministro: Treu