IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge 30 maggio 1995, n. 203, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994 istitutivo del Dipartimento del turismo; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, con la quale, ai sensi dell'art. 12, e' stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Visto in particolare, il disposto dell'art. 12, comma 5, lettera b), della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui si richiede il parere della Conferenza sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556; Visto l'art. 12-bis del decretolegge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1995 recante istituzione del Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che, nella riunione del 26 settembre 1996, nell'esprimere parere positivo circa la ripartizione del Fondo, ne ha chiesto la modificazione quanto agli articoli 5, 6 e 7; Considerato che, quanto all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1995, il primo comma non si armonizza con l'art. 1, sesto comma, della legge 30 maggio 1995, n. 203; Ritenuta la necessita' di modificare, pertanto, gli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1995; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, e regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Decreta: Art. 1. L'art. 4, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1995 e' sostituito dal seguente: "Entro il mese di aprile di ciascun anno, accertate le disponibilita' del Fondo per l'esercizio in corso da parte del Ministero del tesoro e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, viene effettuato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il riparto annuale del Fondo stesso".