IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, ed in particolare l'art. 25, commi 1 e 2; Vista la direttiva 91/155/CEE della Commissione del 5 marzo 1991 che definisce e fissa, in applicazione dell'art. 10 della direttiva 88/379/CEE, le modalita' del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi; Vista la direttiva 93/112/CEE della Commissione del 10 dicembre 1993 che modifica la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa, in applicazione dell'art. 10 della direttiva 88/379/CEE, le modalita' del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi; Decreta: Art. 1. Il fabbricante, l'importatore e il distributore che immette sul mercato una sostanza pericolosa deve fornire gratuitamente al destinatario della sostanza stessa, su supporto cartaceo o magnetico, una scheda informativa di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura.