(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
       GUIDA ALLA REDAZIONE DELLE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA
  Le  note  esplicative che  seguono  rappresentano  una guida.  Esse
devono   assicurare  che   il  contenuto   di  ciascuna   delle  voci
obbligatorie   elencate  nell'art.   3  consenta   agli  utilizzatori
professionali di adottare le misure necessarie per quanto concerne la
tutela della salute, la sicurezza sul posto di lavoro e la protezione
dell'ambiente.
  L'informazione deve essere redatta in modo chiaro e conciso.
  Data la vasta  gamma di proprieta' delle sostanze  e dei preparati,
in alcuni casi possono  essere necessarie informazioni supplementari.
A volte e'  superfluo o puo' essere  tecnicamente impossibile fornire
le  informazioni relative  a talune  proprieta', ma  i motivi  devono
essere chiaramente indicati.
  Sebbene la sequeza  delle voci non sia  obbligatoria, si raccomanda
quella indicata nell'art. 3.
  Se  la scheda  di dati  di sicurezza  viene riveduta,  le modifiche
devono essere portate a conoscenza del destinatario.
  1. Elementi identificativi  della sostanza o del  preparato e della
societa'/impresa
 1.1 Elementi identificativi della sostanza o del preparato
  La  denominazione   utilizza  per  l'identificazione   deve  essere
identica a quella figurante sull'etichetta conformemente all'allegato
VI del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
  Se esistono  altri elementi  identificativi, questi  possono essere
indicati.
 1.2 Elementi identificativi della societa'/impresa
  -Identificazione  del  responsabile   dell'immissione  sul  mercato
stabilito  nella  Comunita'  sia   che  si  tratti  del  fabbricante,
dell'importatore o del distributore.
  -Indirizzo completo e numero di telefono del responsabile.
  1.3Per completare le informazioni summenzionate, indicare il numero
telefonico di  chiamata urgente  della societa'  e/o di  un organismo
ufficiale di consultazione, conformemente all'art. 12 del decreto del
Ministro della sanita' 28 gennaio 1992.
2. Composizione/informazione sugli ingredienti
  L'informazione   fornita  deve   permettere   al  destinatario   di
identificare agevolmente i rischi  rappresentati dalla sostanza o dal
preparato
    Nel caso di un preparato:
  a)  non e'  necessario  indicare la  composizione completa  (natura
degli ingredienti e loro concentrazione);
  b) tuttavia, le seguenti sostanze, insieme alla loro concentrazione
o  alla  gamma  di  concentrazioni  saranno  indicate  qualora  siano
presenti  in  concentrazioni  pari  o superiori  a  quelle  stabilite
nell'art.  3, comma  6  del  decreto del  Ministro  della sanita'  28
gennaio 1992 (a  meno che non sembri piu' appropriato  un limite piu'
basso):
  -  le  sostanze pericolose  per  la  salute  ai sensi  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e
  -almeno  le  sostanze  per  le  quali  esistono,  in  virtu'  delle
disposizioni comunitarie,  dei limiti di esposizione  riconosciuti ma
che non sono coperte dal decreto legislativo suddetto;
  c) nel  caso delle  sostanze summenzionate, occorre  menzionarne la
classificazione, sia  quella derivata dall'art. 7,  sia dall'allegato
II del  decreto legislativo  3 febbraio  1997, n. 52,  vale a  dire i
simboli e le  frasi R loro assegnate in accordo  ai loro pericoli per
la salute;
  d)  se, ai  sensi  del  paragrafo 1  dell'art.  7  del decreto  del
Ministro  della  sanita'  28  gennaio  1992,  l'identita'  di  alcune
sostanze deve  essere considerata  di carattere riservato,  si dovra'
descriverne la natura chimica al fine di garantirne una manipolazione
sicura.
  Il   nome   da   utilizzare   deve   essere   quello   che   deriva
dall'applicazione delle disposizioni menzionate in precedenza.
3. Indicazione dei pericoli
  Indicare in  modo chiaro  e succinto i  rischi piu'  importanti che
presenta  la sostanza  o il  preparato, in  particolare i  principali
rischi per la salute e per l'ambiente.
  Descrivere  gli  effetti dannosi,  piu'  importanti  per la  salute
dell'uomo ed i sintomi che insorgono  in seguito all'uso e al cattivo
uso ragionevolmente prevedibile.
  Queste  informazioni  devono  essere  compatibili  con  quelle  che
figurano effettivamente sull'etichetta senza pero' ripeterle.
4. Misure di pronto soccorso
  Descrivere  le misure  di  pronto soccorso  ricordando comunque  di
specificare se e' necessaria un'immediata consultazione medica.
  L'informazione sul  pronto soccorso deve  essere breve e  di facile
comprensione per  l'infortunato, per  le persone a  lui vicine  e per
coloro che prestano i primi soccorsi.  I sintomi e gli effetti devono
essere descritti  succintamente e le istruzioni  devono indicare cosa
si debba  fare subito in caso  di infortunio e quali  effetti ritardi
siano da attendersi a seguito dell'esposizione.
  L'informazione  deve  essere  ripartita  in  diversi  paragrafi  in
funzione  delle varie  vie di  esposizione, vale  a dire  inalazione,
contatto con la pelle e con gli occhi e ingestione.
  Indicare se  e' necessaria o  consigliabile la consultazione  di un
medico.
  Per taluni prodotti puo'  essere importante sottolineare che devono
essere messi  a disposizione sul  posto di lavoro dei  mezzi speciali
per consentire il trattamento specifico ed immediato.
5. Misure antincendio
  Indicare le  prescrizioni per la  lotta contro gli  incendi causati
dal  prodotto  chimico e  che  si  sviluppano nelle  vicinanze  della
sostanza o del preparato precisando:
    -i mezzi di estinzione appropriati;
  -i mezzi di  estinzione che non devono essere usati  per ragioni di
sicurezza;
  -eventuali rischi fisici di  esposizione derivanti dalla sostanza o
dal preparato stesso, dai prodotti di combustione, dai gas prodotti;
  -l'equipaggiamento   speciale  di   protezione   per  gli   addetti
all'estinzione degli incendi.
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale
  A  seconda della  sostanza o  del preparato  in questione,  possono
essere necessarie informazioni in merito:
    -alle precauzioni individuali:
  -rimozione delle fonti di ignizione, predisposizione di un'adeguata
ventilazione  o  di  una  protezione respiratoria,  lotta  contro  le
polveri, prevenzione del contatto con la pelle e con gli occhi;
    -alle precauzioni ambientali:
  -tenere il  prodotto/materiale chimico  lontano da  scarichi, dalle
acque di superficie  e sotterranee e dal  suolo, eventuale necessita'
di dare l'allarme al vicinato;
    -ai metodi di pulizia:
  -uso  di  materiale  assorbente  (ad es.  sabbia,  farina  fossile,
legante  acido,  legante  universale, segatura,  ecc.)  riduzione  di
gas/fumi sviluppatisi mediante acqua, diluzione.
  Va inoltre  tenuto conto  dell'esigenza di indicazioni  quali: "non
usare mai, neutralizzare con...".
    N.B.: se del caso rinviare ai punti 8 a 13.
7. Manipolazione e stoccaggio
7.1. Manipolazione
  Considerate   le   precauzioni   per   una   manipolazione   sicura
comprendenti  informazioni  sugli   accorgimenti  tecnici  quali:  la
ventilazione locale e generale, le misure per prevenire la formazione
di aerosol e polveri nonche'  il fuoco e qualsiasi altra prescrizione
specifica  o norma  relativa alla  sostanza  o al  preparato (ad  es.
equipaggiamenti e  procedure di  impiego raccomandati o  vietati), se
possibile con una breve descrizione.
7.2. Stoccaggio
  Considerare  le condizioni  per uno  stoccaggio sicuro  fra cui  la
progettazione  specifica dei  locali  e dei  contenitori (incluse  le
paratie   di   contenimento   e   la   ventilazione),   i   materiali
incompatibili,  le  condizioni  di stoccaggio  (limiti/intervalli  di
temperatura e di umidita', luce, gas inerte, ecc.) impianto elettrico
speciale,   prevenzione   dall'accumulo  di   elettricita'   statica.
All'occorrenza  indicare  i  limiti  quantitativi  in  condizioni  di
stoccaggio.  Fornire in  particolare eventuali  indicazioni quali  il
tipo  di materiale  utilizzato  per l'imballlaggio  ed i  contenitori
della sostanza o del preparato.
8. Controllo dell'esposizione/protezione individuare
  Nel  contesto  del  presente   documento  s'intende  per  mezzo  di
controllo dell'esposizione tutta la  gamma di misure precauzionali da
adottare  durante  l'uso onde  ridurre  al  minimo l'esposizione  del
lavoratore.
  Prima  che  si  renda necessario  l'equipaggiamento  di  protezione
individuale, dovrebbero esser presi  provvedimenti di natura tecnica.
A  tale fine  occorre dare  informazioni  in merito  al progetto  del
sistema,  ad  esempio   confinamento.  Questa  informazione  dovrebbe
completare quella gia' fornita al punto 7.1.
  Indicare, con il loro riferimento, eventuali parametri specifici di
controllo  quali   valori  limite   o  standard   biologici.  Fornire
informazioni  in merito  ai  procedimenti  di controllo  raccomandati
indicandone i riferimenti.
  Nel caso in cui occorra  una protezione individuale, specificare il
tipo di equipaggimento in grado di fornire l'adeguata protezione:
    -protezione respiratoria:
  -in  caso  di  gas,  vapori  o  polveri  pericolosi,  prevedere  la
necessita'   di    adeguate   attrezzature   di    protezione   quali
autorespiratori, maschere e filtri adatti;
    -protezione delle mani:
  -indicare il tipo  di guanti da indossare  durante la manipolazione
del prodotto chimico. Se  necessario, indicare eventuali accorgimenti
supplementari per la protezione della pelle o delle mani;
    -protezione degli occhi:
  -specificare  il tipo  di dispositivo  richiesto per  la protezione
degli occhi, quali: occhiali di sicurezza, visiere, schermo facciale;
    -protezione della pelle:
  -ove non si tratti della pelle delle mani, specificare il tipo e la
qualita'   dell'equipaggiamento  di   protezione  richiesto,   quale:
grembiule, stivali, indumenti protettivi completi.
-Se necessario, indicare le misure di igiene particolari.
  -Fare riferimento, ove sia necessario, alle relative norme CEN.
9. Proprieta' fisiche e chimiche
  Questa voce  comprende, ove  applicabile, le  seguenti informazioni
sulla sostanza o sul preparato:
    Aspetto:                        indicare lo  stato fisico
                                      (solido,  liquido, gassoso)
                                      ed  il colore della sostanza
                                      o del preparato all'atto della
                                      fornitura.
    Odore:                          qualora sia percepibile,
                                      descrivere succintamente.
    pH:                             indicare  il pH  della sostanza
                                      o del  preparato al  momento
                                      della fornitura o di una
                                      soluzione  acquosa; in
                                      quest'ultimo caso indicarne
                                      la concentrazione.
 Punto/intevallo di ebollizione: |
 Punto/intervallo di fusione:    |
 Punto di infiammabilita':       |
 Infiammabilita' (solidi, gas):  |
 Autoinfiammabilita':            |
 Proprieta' esplosive:            > Ai sensi del decreto legislativo
 Proprieta' comburenti:          |   3 febbraio 1997, n. 52.
 Pressione di vapore:            |
 Densita' relativa:              |
 Solubilita': - idrosolubilita'  |
              - liposolubilita'  |
                (solvente grasso |
                da precisare)    |
 Coefficiente di ripartizione:
   nottanolo/acqua:
    Altri dati:                     Indicare i parametri importanti
                                      per  la sicurezza, come la
                                      densita' di  vapore,  la
                                      miscibilita',   la  velocita'
                                      di  evaporazione,  la
                                      conducibilita', la viscosita',
                                      ecc.
  Le proprieta' suindicate sono determinate in base alle prescrizioni
dell'allegato V, parte A del  decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
52 o con qualsiasi altro metodo comparabile.
  10. Stabilita' e reattivita'
      Questa   voce   riguarda   la    stabilita'  della  sostanza  o
del preparato   chimico   e la   possibilita'   che   si  verifichino
reazioni pericolose in determinate circostanze.
      Condizioni da evitare:
      elencare  le  condizioni  quali  temperatura,  pressione, luce,
urti, ecc. che possono   provocare una reazione  pericolosa    e,  se
possibile, darne una breve descrizione.
     Materie da evitare:
     elencare le materie  quali acqua, aria, acidi,  basi ossidanti o
altre  sostanze   specifiche  che  possono  provocare   una  reazione
pericolosa e, se possibile, darne una breve descrizione.
     elencare le sostanze pericolose prodotte in quantita' pericolose
in seguito a decomposizione.
     N.B.: Considerare in particolare:
         - la necessita' e la presenza di stabilizzanti;
         - la possibilita' di una reazione esotermica pericolosa;
         -  eventuale  rilevanza  per la  sicurezza  di un  mutamento
dell'aspetto fisico della sostanza o del preparato;
         - eventuali prodotti di decomposizione pericolosi in seguito
a contatto con acqua;
         - possibilita'   di   degradazione   con    formazione    di
prodotti instabili.
  11. Informazioni tossicologiche
      Questa     voce  tiene    conto    della  necessita'    di  una
descrizione concisa ma  completa e  comprensibile dei vari    effetti
tossicologici   (sulla   salute)   che   possono   insorgere  qualora
l'utilizzazione entri in contatto con la sostanza o il preparato.
      Riportare      gli    effetti      nocivi     che       possono
derivare  dall'esposizione    alla  sostanza    o    al    preparato,
sulla   base dell'esperienza o  di conclusioni tratte da  esperimenti
scientifici.    Riportare  informazioni  sulle  diverse      vie   di
esposizione  (inalazione,  ingestione  o contatto con la pelle  o con
gli occhi), unitamente  alla  descrizione  dei  sintomi  legati  alle
caratteristiche  fisiche, chimiche e  tossicologiche.  Riportate  gli
eventuali  effetti  ritardati  e immediati in  seguito a  esposizione
breve    o  prolungata:    ad  esempio  effetti      sensibilizzanti,
cancerogeni,    mutageni,  tossici  per  la riproduzione compresi gli
effetti teratogeni, nonche' narcotizzanti.
      Tenuto  conto   dell'informazione  gia'   fornita  al     punto
2   "Composizione/informazione   sugli   ingredienti",   puo'  essere
necessario far  riferimento  agli  effetti  specifici  sulla   salute
di  taluni componenti dei preparati.
  12. Informazioni ecologiche
      Identificare   gli      effetti,   il   comportamento  e     la
trasformazione nell'ambiente della   sostanza o   del  preparato    a
seconda    della  loro  natura    e    dei   relativi     metodi   di
utilizzazione  ragionevolmente prevedibili.   Analoghe   informazioni
debbono  essere   fornite   per   i prodotti   pericolosi   derivanti
dalla  degradazione  di  sostanze  e preparati.
      Esempi  di informazioni  rilevanti   per l'ambiente   sono  qui
di seguito elencati:
Mobilita':            - distribuzione per comparto ambientale nota o
                        stimata,
                      - tensione superficiale,
                      - adsorbimento/deadsorbimento,
                      - altre proprieta' fisico-chimiche, cfr.
                        sezione 9;
Degrabilita':         - degradazione biotica e abiotica,
                      - degradazione aerobica e anaerobica,
                      - persistenza;
Accumulazione:        - potenziale di bioaccumulazione,
                      - bioamplificazione;
Effetti a breve e a
lungo termine su:
Ecotossicita':        - organismi acquatici,
                      - organismi del terreno,
                      - piante e animali terrestri;
Altri effetti
negativi:             - potenziale di riduzione dell'ozono,
                      - potenziale di creazione di ozono fotochimico,
                      - potenziale di riscaldamento globale,
                      - effetti sugli impainti per il trattamento
                        delle acque reflue.
Osservazioni
      Assicurare  che    le informazioni   rilevanti per   l'ambiente
siano fornite in altre   sezioni della scheda  informativa    per  la
sicurezza,   specialmente   le   avvertenze   per     le  fuoriuscite
controllate, le misure in  caso  di  fuoriuscita   accidentale  e  le
considerazioni  sullo smaltimento nelle sezioni 6, 7, 13 e 15.
      Mentre sono   in  fase    di  sviluppo  i    criteri  per    la
valutazione   dell'impatto   di  un  preparato     sull'ambiente,  le
informazioni relative ai   fattori   summenzionati   devono    essere
fornite    per    le   sostanze presenti nel preparato e classificate
pericolose per l'ambiente.
  13. Considerazione sullo smaltimento
      Se lo  smaltimento della sostanza  o del preparato   (eccedenza
o  residui    risultati  dall'utilizzazione    prevedibile)  comporta
un  rischio,  fornire    una  descrizione    di  detti  residui     e
l'informazione relativa alla loro manipolazione sotto l'aspetto della
sicurezza.
      Indicare    metodi di  smaltimento  idonei compresi  quelli per
i contenitori   contaminati  (incenerimento,    riciclaggio,    messa
in discarica, ecc.).
      Osservazioni
      Fare  riferimento  ad eventuali normative comunitarie in merito
ai  residui.  In     loro  mancanza,     e'  opportuno      ricordare
all'utilizzatore  che possono essere in vigore disposizioni nazionali
o regionali.
  14. Informazioni sul trasporto
      Indicare  tutte  le   precauzioni   particolari   di   cui   un
utilizzatore deve essere  consapevole e  che deve seguire  per quanto
concerne  il  trasporto o la movimentazione all'interno o all'esterno
dell'azienda.
      Possono       anche       essere    fornite        informazioni
complementari  conformemente alla raccomandazione delle Nazioni Unite
e  agli  accordi  internazionali  concernenti      il   trasporto   e
l'imballaggio  di prodotti pericolosi.
  15. Informazioni sulla regolamentazione
      Riportare    le    informazioni  che  figurano   sull'etichetta
in   applicazione   delle   direttive       sulla    classificazione,
sull'imballaggio  e sull'etichettatura delle sostanze e dei preparati
pericolosi.
      Se la  sostanza o il  preparato di  cui alla presente    scheda
di  sicurezza  e'  oggetto  di  specifiche  disposizioni  comunitarie
in relazione  alla   protezione  dell'uomo  o  dell'ambiente     (ad.
es.    restrizioni   di     commercializzazione   ed    uso,   valori
limite  di esposizione negli ambienti di  lavoro), tali  disposizioni
dovrebbero,  se    possibile,    essere    indicate.    Si   dovrebbe
ugualmente     attirare  l'attenzione        del         destinatario
sull'esistenza       di      legislazioni  nazionali  che  mettono  i
applicazione le suddette disposizioni.
      E' inoltre  raccomandato che la  scheda di sicurezza    ricordi
al  destinatario      di    fare     riferimento   a     ogni   altra
disposizione applicabile.
  16. Altre informazioni
      Indicare   qualsiasi   altra     informazione   che    potrebbe
essere  rilevante   per   la   sicurezza  e    la  salute  e  per  la
protezione dell'ambiente, ad esempio:
    - indicazioni sull'addestramento;
    - raccomandazioni per l'uso ed eventuali restrizioni;
    - ulteriori  informazioni  (riferimenti  scritti  e/o  centri  di
contatto tecnico);
    - fonti dei dati principali utilizzati  per redigere la scheda di
dati.
     Indicare inoltre la data dell'emissione  della scheda di dati se
non compare altrove.