(all. 1 - art. 1)
  DISCIPLINARE PER  LE SCORTE TECNICHE  AI VEICOLI ECCEZIONALI  ED AI
TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA'.
                               Titolo I
             AUTORIZZAZIONE DELLE IMPRESE, ABILITAZIONE
                DEL PERSONALE E DOTAZIONE DEI VEICOLI
                               Capo I
                    Autorizzazione delle imprese
                               Art. 1.
                     Autorizzazione delle imprese
  1. Le  imprese sono  autorizzate allo  svolgimento del  servizio di
scorta  tecnica,   previsto  dall'art.  10,  comma   9,  del  decreto
legislativo 30 aprile  1992, n. 285, e  successive modificazioni, dal
prefetto della provincia ove hanno sede.
  2.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma 1  e'  rilasciata  a  nome
dell'imprenditore  nel   caso  di   impresa  individuale,   dei  soci
amministratori delle societa' in nome collettivo, degli accomandatari
delle societa' in accomandita  semplice o degli amministratori muniti
di rappresentanza in tutti gli altri casi.
  3.  L'autorizzazione  puo' essere  altresi'  rilasciata  a nome  di
imprenditori   o  degli   amministratori   di  societa'   commerciali
legalmente  costituite   appartenenti  a  Stati   membri  dell'Unione
europea, ovvero  ad altri  Stati a condizione  che abbiano  in Italia
sede legale o di fatto e che vi sia trattamento di reciprocita'.
  4.  L'autorizzazione ha  una validita'  di tre  anni e  puo' essere
rinnovata a domanda,  previa verifica dei requisiti  richiesti per il
rilascio.
                               Art. 2.
            Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
  1.  L'autorizzazione e'  rilasciata  ad uno  dei soggetti  indicati
all'articolo precedente che sia in possesso dei seguenti requisiti:
  a)  sia cittadino  italiano, di  Stato membro  dell'Unione europea,
oppure di altro Stato estero con residenza in Italia;
     b) abbia raggiunto la maggiore eta';
  c) l'impresa che  dirige o che amministra sia  iscritta alla CCIAA,
oppure, per  le imprese  straniere, nel registro  professionale dello
Stato di appartenenza;
  d) non  sia in  stato di fallimento,  di liquidazione  o concordato
preventivo,  ovvero,  se  straniero,   non  si  trovi  in  condizioni
equivalenti  secondo  la  legislazione  applicabile  nello  Stato  di
appartenenza;
  e)  non abbia  riportato condanne  per delitti  contro la  pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione  della giustizia, contro la
fede  pubblica,   contro  l'economia  pubblica,  l'industria   ed  il
commercio o contro il patrimonio per i quali la legge commini la pena
della reclusione non inferiore nel minimo  ad un anno o nel massimo a
tre o per altro delitto non colposo  per il quale la legge commini la
pena  della reclusione  non inferiore  nel minimo  a due  anni o  nel
massimo a  cinque anni  oppure condanne comportanti  interdizione dai
pubblici uffici superiore a tre anni, salvo riabilitazione ovvero due
condanne per  omessa contribuzione assistenziale o  previdenziale. Il
requisito  e' accertato  sulla  base del  certificato del  casellario
giudiziario  o di  un documento  equivalente secondo  la legislazione
dello Stato di appartenenza;
  f) non  sia sottoposto a  misure di  prevenzione di cui  all'art. 3
della legge 27  dicembre 1956, n. 1423, e  successive modificazioni e
integrazioni;
  g) sia in possesso dei  seguenti requisiti di idoneita' tecnica, di
capacita' finanziaria e idoneita' professionale:
  g1) referenza  di affidamento rilasciata  da aziende o  istituti di
credito ovvero societa'  finanziarie il cui capitale  sociale non sia
inferiore a  cinque miliardi,  per un  importo pari  a centocinquanta
milioni,  aumento di  5 milioni  per  ciascun veicolo  da adibire  ai
servizi di scorta;
  g2) copertura  assicurativa specifica sulla  responsabilita' civile
verso terzi derivante dall'esercizio dell'attivita' di scorta tecnica
con un massimale non inferiore a cinque miliardi;
  g3) possesso di almeno cinque autoveicoli aventi le caratteristiche
indicate all'art. 7 intestati a  nome dell'impresa o del suo titolare
ovvero in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero
utilizzati a titolo di locazione finanziaria;
  g4)  disponibilita'  di  almeno   cinque  dipendenti,  soci  ovvero
collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non
inferiore  ad  un anno  abilitati  all'effettuazione  dei servizi  di
scorta tecnica ai sensi dell'art. 5.
                               Art. 3.
            Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
                     per le imprese di trasporto
  1. Possono essere altresi'  autorizzate le imprese di autotrasporto
per    conto   terzi,    regolarmente    iscritte   all'albo    degli
autotrasportatori,  e  le imprese  che  svolgono  trasporti in  conto
proprio con veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalita', in
quanto  produttrici di  beni  o servizi,  che dimostrino,  attraverso
iscrizione commerciale, di avere titolo al rilascio di licenza per il
trasporto  in conto  proprio  e le  imprese  proprietarie di  veicoli
eccezionali ad  uso speciale  individuati dagli artt.  203 e  204 del
decreto del Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992,  n. 495, e
successive modificazioni.
  2. Le imprese di cui al comma 1, fermi restando gli altri requisiti
indicati  dall'art.  2, devono  dimostrare  di  possedere almeno  tre
autoveicoli aventi le caratteristiche indicate all'art. 7 intestati a
nome dell'impresa o del suo  titolare ovvero in usufrutto, acquistati
con  patto  di  riservato  dominio  ovvero  utilizzati  a  titolo  di
locazione  finanziaria e  di  avvalersi, per  il  servizio di  scorta
tecnica, della prestazione lavorativa  di almeno due dipendenti, soci
ovvero  collaboratori non  occasionali con  rapporto continuativo  di
durata non inferiore ad un anno abilitati ai sensi dell'art. 5.
  3. Le  imprese autorizzate  ai sensi del  comma 1  possono svolgere
servizio di  scorta tecnica solo  per i  veicoli eccezionali o  per i
trasporti in condizioni di eccezionalita' nella loro disponibilita'.
                               Art. 4.
       Aggiornamento, sospensione e revoca delle autorizzazioni
  1. L'autorizzazione, conforme  al modello di cui  all'allegato A al
presente disciplinare, contiene l'indicazione  del tipo e della targa
dei veicoli nonche' le generalita' del personale abilitato ai servizi
di scorta tecnica.
  2. Una  copia autentica dell'autorizzazione deve  sempre trovarsi a
bordo dei veicoli impegnati in servizi di scorta tecnica.
  3.  Le  variazioni relative  al  personale  o ai  veicoli  iscritti
nell'autorizzazione  devono  essere tempestivamente  comunicate  alla
prefettura competente per il suo aggiornamento.
  4.  L'autorizzazione e'  sospesa dal  prefetto che  l'ha rilasciata
quando vengono meno i requisiti dell'art. 2, lettera g).
  5. L'autorizzazione e' altresi' sospesa per un periodo da uno a sei
mesi  quando, nell'esercizio  del servizio  di scorta,  sia impiegato
personale  non  abilitato, ovvero,  quando  non  siano rispettate  le
prescrizioni  tecniche di  cui  al capo  terzo  del presente  titolo,
ovvero, quando il personale  abilitato impiegato non abbia rispettato
le modalita' di svolgimento del servizio indicate nel titolo secondo.
  6. L'organo o l'ufficio che ha proceduto all'accertamento di alcune
delle violazioni indicate nel comma  5, presenta rapporto al prefetto
che  ha   rilasciato  l'autorizzazione,   il  quale,   effettuata  la
comunicazione di cui  agli articoli 7 e 8 della  legge 7 agosto 1990,
n.  241,  e valutati  i  documenti  e  le eventuali  memorie  scritte
presentate  dall'interessato,   ove  non   disponga  l'archiviazione,
determina la durata del periodo di sospensione dell'autorizzazione in
relazione alla gravita' delle violazioni commesse.
  7. Nei  casi di  gravi e  reiterate violazioni,  previo adempimento
delle formalita' indicate nel comma  5, il prefetto dispone la revoca
dell'autorizzazione. In tal caso non puo' essere rilasciata una nuova
autorizzazione  prima  che  sia  trascorso un  periodo  di  tre  anni
dall'adozione del provvedimento di revoca.
  8. Salvo quanto previsto dal  comma 4, l'autorizzazione e' altresi'
revocata  quando venga  meno  anche uno  solo  degli altri  requisiti
richiesti per il suo rilascio dagli articoli precedenti.
                               Capo II
          Abilitazione del personale che effettua le scorte
                               Art. 5
               Rilascio dell'attestato di abilitazione
  1. L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta
tecnica  e'  rilasciato dal  dirigente  il  compartimento di  Polizia
stradale al titolare di patente di guida di categoria non inferiore a
B,  previo superamento  di  un esame  di  abilitazione da  sostenersi
davanti ad  apposita commissione istituita con  decreto del dirigente
presso ciascun compartimento di Polizia stradale.
  2.  La commissione  d'esame di  cui al  comma 1  e' composta  da un
funzionario  con  qualifica  dirigenziale,  che assume  la  veste  di
presidente, da  altri due  membri appartenenti alla  Polizia stradale
con qualifica direttiva  e da un funzionario  con qualifica direttiva
della  carriera prefettizia,  in  servizio presso  la prefettura  del
luogo in cui viene svolto l'esame.
  3. L'attestato  di abilitazione  ha validita' per  tre anni  e puo'
essere rinnovato.
                               Art. 6.
                        Esami di abilitazione
           per il rilascio o per il rinnovo dell'attestato
  1.  Le  prove  di  esame   si  svolgono  in  sessioni  con  cadenza
trimestrale, in  base alle  domande di  ammissione, presso  una delle
sedi  indicate nel  decreto  di cui  al  comma 1  dell'art.  5 per  i
residenti nel territorio  indicato dal decreto stesso.  Nei primi sei
mesi  di applicazione  del presente  disciplinare la  frequenza delle
sessioni d'esame puo' essere ridotta fino ad una cadenza mensile.
  2. L'esame  consiste in  una prova  scritta mediante  quiz e  in un
colloquio  orale,   su  domande   relative  alle   materie  riportate
nell'allegato B. Possono  accedere alla prova orale  solo i candidati
che abbiano risposto esattamente ad  almeno 7/10 dei quiz della prova
scritta.
   3. Le prove d'esame sono pubbliche.
  4. I  candidati che non  abbiano superato l'esame alla  prima prova
possono ripresentare domanda di ammissione  ad una seconda prova, che
non puo' essere sostenuta prima di  tre mesi dalla prima. I candidati
che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo non possono
ripresentare ulteriori domande di ammissione  prima di sei mesi dalla
data dell'ultimo esame non superato.
  5.  Al  termine   di  ogni  sessione  d'esame,   il  dirigente  del
compartimento  di  Polizia  stradale  rilascia  agli  interessati  un
attestato di abilitazione, conforme all'allegato C.
  6.  Il rinnovo  dell'abilitazione e'  subordinato, previa  verifica
della  validita' del  titolo  di guida,  all'esito  favorevole di  un
colloquio  orale, davanti  ad una  commissione costituita  secondo le
modalita' di  cui al  comma 2  del precedente  art. 5,  sulle materie
riportate nell'allegato B con  particolare riferimento alle modifiche
normative e tecniche intervenute e  alle modalita' di svolgimento dei
servizi  di  scorta.  Alla  prova  orale  dell'esame  di  rinnovo  si
applicano  le disposizioni  dei commi  1, 3,  4. Al  termine di  ogni
sessione d'esame, il dirigente  del compartimento di Polizia Stradale
appone la certificazione di rinnovo sull'attestato di abilitazione.
  7. Presso  ciascun compartimento  di Polizia stradale  e' istituito
uno schedario degli abilitati al servizio di scorta tecnica.
  8.   Con   provvedimento   del   Ministero   dell'interno   saranno
disciplinate le  modalita' di svolgimento degli  esami nonche' quelle
relative alla tenuta dello schedario degli abilitati.
                              Capo III
            Attrezzatura e dispositivi degli autoveicoli
                      utilizzati per le scorte
                               Art. 7.
           Autoveicoli utilizzabili per le scorte tecniche
  1.  Per lo  svolgimento  dell'attivita' di  scorta tecnica  possono
essere  utilizzati autoveicoli  in possesso  dell'impresa autorizzata
aventi carrozzeria  chiusa che sono immatricolati  ai sensi dell'art.
54  del decreto  legislativo 30  aprile  1992, n.  285, e  successive
modificazioni ed  integrazioni come  autovetture, autoveicoli  ad uso
promiscuo ovvero autocarri.
  2. Gli  autoveicoli devono essere  tenuti in perfetta  efficienza e
devono  avere  caratteristiche  strutturali  tali  da  consentire  la
corretta e sicura installazione  dei dispositivi e delle attrezzature
indicati negli articoli 8 e 9.
                               Art. 8.
    Dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione
         degli autoveicoli utilizzati per le scorte tecniche
  1. Gli  autoveicoli di  cui all'art. 7  devono essere  dotati delle
seguenti attrezzature:
  a)  due dispositivi  supplementari  di segnalazione  visiva a  luce
lampeggiante gialla o arancione, di  tipo approvato dal Ministero dei
trasporti e della  navigazione - Direzione generale  della M.C.T.C. o
conformi  a direttive  CEE o  a regolamenti  ECE -  ONU recepiti  dal
Ministero dei  trasporti e  della navigazione,  da apporre  sul tetto
dell'autoveicolo ad un'altezza  minima di m 2,00,  misurata alla base
del dispositivo. I dispositivi  devono essere installati in posizione
tale  da   garantire,  in   ogni  condizione  d'impiego,   angoli  di
visibilita' uguali  a quelli previsti  dall'art. 266 del  decreto del
Presidente della  Repubblica 16 dicembre  1992, n. 495,  e successive
modificazioni;
  b) un pannello rettangolare bifacciale ad angoli arrotondati(fig. 1
dell'allegato  D) recante  su ciascuna  faccia la  scritta "trasporto
eccezionale" di colore nero su  fondo giallo realizzato con pellicola
retroriflettente di  classe 2, di  dimensioni non inferiori a  m 1,20
times 0,25, da  apporre sul tetto ad un'altezza minima  di m 2,00, in
posizione verticale o subverticale in  modo da risultare ben visibile
sia  anteriormente  che posteriormente  e  tale  da non  limitare  la
visibilita'  dei  dispositivi  luminosi   del  veicolo  e  di  quelli
supplementari  di  cui  alla  lettera  a)  e  da  non  ostacolare  la
visibilita' dal posto di guida;
  c) una bandierina  di colore rosso da esporre sul  lato sinistro di
ogni autoveicolo;
  d)  un'apparecchio radioricetrasmittente  per ogni  autoveicolo, in
grado di collegarsi  con il veicolo che segue o  precede, nonche' con
il conducente del veicolo che effettua il trasporto eccezionale;
  2. Per  i veicoli collocati  a protezione posteriore  del convoglio
eccezionale, in sostituzione del pannello  di cui alla lettera b) del
comma   1,   puo'   essere    installato   nella   parte   posteriore
dell'autoveicolo  un  cartello  composito (fig.  2  dell'allegato  D)
costituito da un pannello con  la scritta "trasporto eccezionale", di
colore nero  su fondo giallo,  e dal segnale  "passaggio obbligatorio
per veicoli operativi", realizzato  con pellicola retroriflettente di
classe 2, di  dimensioni pari a m 0,90 times  1,30, corredato con due
luci gialle lampeggianti, facilmente  rimovibile o ripiegabile quando
il veicolo non circola in servizio di scorta.
  3.  Ciascun dispositivo  deve essere  montato sugli  autoveicoli di
scorta in modo solido e sicuro con idonee strutture di sostegno.
  4.  Negli  autoveicoli  non  impegnati   in  servizi  di  scorta  i
dispositivi ed  i segnali di  cui al  comma 1 devono  essere rimossi,
oscurati ovvero resi comunque non visibili.
                               Art. 9.
          Attrezzature ed equipaggiamenti degli autoveicoli
                  utilizzati per le scorte tecniche
  1.  La scorta  tecnica, durante  l'effettuazione del  servizio deve
essere altresi' equipaggiata con le seguenti attrezzature:
     a) un telefono radiomobile per chiamate d'emergenza;
  b) un  sistema di  segnalamento temporaneo costituito  dai seguenti
segnali ed elementi:
  b1)  un  segnale "ALTRI  PERICOLI"  di  cui  alla  fig. II  35  del
regolamento  di esecuzione  e di  attuazione del  nuovo codice  della
strada, con colore  di fondo giallo e  lato di cm 90  con abbinato un
pannello integrativo modello II 6/b "INCIDENTE";
  b2) due segnali "DIREZIONE OBBLIGATORIA" o "PASSAGGIO OBBLIGATORIO"
di cui all'art. 122 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo  codice della  strada,  con simbolo  della freccia  orientabile
secondo le esigenze, nel formato con diametro di cm 90;
  b3)  due "BARRIERE  NORMALI" di  cui alla  fig. II  392 del  citato
regolamento con il  bordo superiore ad un'altezza  sul piano stradale
non inferiore a cm 120;
  b4) due  lampade a  luce rossa  fissa e tre  lampade a  luce gialla
intermittente;
  b5) una bandierina di  colore arancio fluorescente per segnalazione
come prevista all'art. 42, comma 2, lett. b), del citato regolamento;
  b6) due  palette per regolare  il transito alternato da  movieri di
cui all'art. 42, comma 2, lett. b), del citato regolamento;
  b7) quindici coni in gomma o plastica di colore rosso con anelli di
colore bianco realizzati con  pellicola retroriflettente di classe 2,
di altezza cm 50 come da fig. II 396 del citato regolamento;
  b8) giubbetti  o corpetti per  il personale in servizio  di scorta,
per  renderlo visibile  a  distanza specie  in  condizioni di  scarsa
visibilita', aventi le caratteristiche di cui al decreto del Ministro
dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 174 del 27 luglio 1995;
  b9) un dispositivo per la misura  dell'altezza ed uno per la misura
della  lunghezza  da  utilizzare  per verificare  le  dimensioni  del
veicolo  eccezionale,  del  suo   carico  e  di  eventuali  manufatti
stradali.
                              Titolo II
           MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI SCORTA
                               Capo I
                       Tipi di scorte tecniche
                              Art. 10.
        Numero dei veicoli utilizzati per i servizi di scorta
  1. Salvo il caso in cui l'autorizzazione alla circolazione o quella
della  Polizia  Stradale  prevedano  la possibilita'  di  formare  un
convoglio  di veicoli  eccezionali o  di trasporti  in condizioni  di
eccezionalita', ogni veicolo o trasporto  deve essere scortato da due
autoveicoli aventi  le caratteristiche e le  dotazioni indicate dagli
articoli precedenti.
  2.  Su  ciascun  autoveicolo  di scorta  deve  trovarsi,  oltre  al
conducente, una persona munita di  abilitazione ai sensi dell'art. 5.
Tuttavia, sul veicolo di scorta collocato a protezione posteriore del
convoglio eccezionale puo' prendere  posto il solo conducente purche'
sia abilitato ai sensi dell'art. 5.
                               Capo II
                  Svolgimento dei servizi di scorta
                              Art. 11.
                   Posizione dei veicoli di scorta
  1. Durante lo  svolgimento del servizio, gli  autoveicoli di scorta
tecnica dovranno essere  sempre posizionati in modo  da garantire, in
tutte  le   situazioni  di  traffico,  la   massima  visibilita'  del
convoglio,  l'individuazione  di   eventuali  impedimenti  al  sicuro
movimento del  veicolo nonche'  l'eventuale arresto in  condizioni di
assoluta sicurezza.
  2. In  relazione alle diverse  tipologie di strade, ed  in funzione
della velocita'  media dei  veicoli in  transito, gli  autoveicoli di
scorta tecnica sono collocati secondo i seguenti schemi:
  a) per le strade o per i tratti di strada anche temporaneamente con
unica carreggiata, a  doppio senso di circolazione,  il primo veicolo
di  scorta precedera'  il veicolo  o  il trasporto  in condizioni  di
eccezionalita' ad una distanza non inferiore a m 50 mentre il secondo
lo seguira' ad una distanza non inferiore  a m 50 e non superiore a m
80;
  b)  per le  strade o  per i  tratti  di strada  a senso  unico o  a
carreggiate separate  il primo veicolo  di scorta seguira'  sempre il
convoglio eccezionale  ad una  distanza non  inferiore a  m 30  e non
superiore a  m 50, mentre  il secondo, posto a  protezione posteriore
del convoglio,  lo seguira' ad una  distanza non inferiore a  m 100 e
non superiore a m 150.
                              Art. 12.
                  Utilizzo dei dispositivi luminosi
  1. Durante  il servizio gli  autoveicoli di scorta  dovranno tenere
accesi  i  proiettori  anabbaglianti   e  gli  altri  dispositivi  di
segnalazione  visiva  e di  illuminazione,  anche  quando non  ne  e'
prescritto l'uso  ai sensi dell'art.  152 del decreto  legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
  2. Durante  il servizio, dovranno  essere inoltre tenuti  sempre in
funzione i  dispositivi supplementari  di segnalazione visiva  di cui
all'art. 8.
                              Capo III
                        Obblighi della scorta
                              Art. 13.
                            Il caposcorta
  1. Il servizio di scorta tecnica e' svolto sotto la responsabilita'
del  caposcorta  indicato   dall'impresa  autorizzata  ad  effettuare
l'attivita' di scorta.
  2.   Il   caposcorta   deve   avere   con   se'   copia   autentica
dell'autorizzazione dell'impresa  che effettua il servizio  di scorta
tecnica nonche' un  documento della stessa impresa  dal quale risulti
la sua nomina a caposcorta per il servizio in atto.
  3. Il caposcorta  ed il personale impegnato nel  servizio di scorta
devono avere con se' l'attestato di abilitazione di cui al precedente
art. 6.
                              Art. 14.
                       Obblighi del caposcorta
  1. Il caposcorta  deve essere costantemente in  grado di comunicare
con  il conducente  del veicolo  scortato e  con gli  eventuali altri
membri  della  scorta  che  si   trovano  su  altri  veicoli  e  deve
intervenire  con   efficacia  e  tempestivita'  di   fronte  ad  ogni
situazione che  necessiti di attivita' di  segnalazione del convoglio
eccezionale.
  2. Il  caposcorta non iniziera' il  servizio di scorta se  non dopo
aver verificato che:
  a) le dotazioni  e gli equipaggiamenti degli  autoveicoli di scorta
di  cui agli  articoli  8  e 9  siano  presenti  su ciascun  veicolo,
correttamente installati e perfettamente funzionanti;
  b)  le  dimensioni,  le  masse e  le  caratteristiche  del  veicolo
eccezionale  o  del  trasporto  in condizioni  di  eccezionalita'  da
scortare siano corrispondenti a quelle autorizzate;
  c) i  dispositivi di illuminazione  e di segnalazione  visiva siano
efficienti,  i   pneumatici  abbiano  battistrada  di   spessore  non
inferiore a quello  minimo consentito ed i pannelli  ed i dispositivi
supplementari  di  segnalazione  visiva  previsti  dall'art.  11  del
decreto del  Presidente della  Repubblica 16  dicembre 1992,  n. 495,
come  modificato  dal  decreto  del Presidente  della  Repubblica  16
settembre 1996, n. 610, siano efficienti ed installati correttamente;
  d) le autorizzazioni  alla circolazione siano valide  e le relative
prescrizioni particolari siano rispettate;
  e)  il  conducente  del  veicolo  eccezionale  o  che  effettua  il
trasporto  in condizioni  di eccezionalita'  sia provvisto  di valida
patente;
  f) il veicolo sia in regola con la prescritta revisione periodica.
  3. Qualora  durante lo  svolgimento del  servizio si  verifichi una
situazione  di  inefficienza  del   veicolo  ovvero  non  siano  piu'
soddisfatte le  condizioni di sicurezza o  rispettate le prescrizioni
di cui ai  commi 1 e 2, la scorta  tecnica deve essere immediatamente
interrotta ed il veicolo eccezionale  o il trasporto in condizione di
eccezionalita' ricoverato nel piu' vicino posto idoneo per la sosta.
                              Art. 15.
                    Responsabilita' del caposcorta
  1. Fermo  restando quanto previsto  dall'art. 14, il  caposcorta e'
responsabile  dell'esatto  adempimento  delle  prescrizioni  relative
all'itinerario  del   veicolo  o  del  trasporto   in  condizioni  di
eccezionalita' ed  alle modalita' di  marcia e di sosta  dello stesso
imposte dall'autorizzazione  alla circolazione  o dall'autorizzazione
della Polizia Stradale ad effettuare la scorta tecnica.
                              Art. 16.
            Modalita' di svolgimento della scorta tecnica
  1. Qualora,  a causa dall'ingombro  o dalla limitata  velocita' del
veicolo  scortato  si  verifichi  un incolonnamento  di  veicoli,  il
convoglio dovra' essere fatto accostare e fermare, se possibile al di
fuori della carreggiata, per far passare i veicoli che seguono.
  2.  Nel caso  in cui  il veicolo  o il  trasporto in  condizioni di
eccezionalita'  rimanga bloccato,  per  guasto, per  incidente o  per
altra  causa,  sulla  carreggiata  o sulle  banchine,  devono  essere
tempestivamente  adottate  le misure  atte  a  garantire un  efficace
segnalamento  ed  un'adeguata  protezione,  utilizzando,  secondo  lo
schema  base  della  figura  3  dell'allegato  D,  i  dispositivi  in
dotazione  agli autoveicoli  di  scorta. Le  distanze  tra i  diversi
elementi che  costituiscono il  sistema di segnalamento  e protezione
possono  variare in  relazione  al tipo  di  strada, alle  condizioni
planoaltimetriche ed ambientali di visibilita'.
  3. In caso di neve,  ghiaccio, scarsa visibilita' per nebbia ovvero
per  altra causa,  quando non  sia  possibile scorgere  un tratto  di
strada  corrispondente a  m 70  circa,  il veicolo  eccezionale o  il
trasporto   in    condizioni   di   eccezionalita'    dovra'   essere
immediatamente  allontanato  dalla  carreggiata e  condotto  in  area
idonea di sosta ove non arrechi  pericolo per la circolazione ed ove,
se necessario, possa esserne adeguatamente segnalata la presenza.