DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE AI VEICOLI ECCEZIONALI ED AI
TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA'.
Titolo I
AUTORIZZAZIONE DELLE IMPRESE, ABILITAZIONE
DEL PERSONALE E DOTAZIONE DEI VEICOLI
Capo I
Autorizzazione delle imprese
Art. 1.
Autorizzazione delle imprese
1. Le imprese sono autorizzate allo svolgimento del servizio di
scorta tecnica, previsto dall'art. 10, comma 9, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dal
prefetto della provincia ove hanno sede.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a nome
dell'imprenditore nel caso di impresa individuale, dei soci
amministratori delle societa' in nome collettivo, degli accomandatari
delle societa' in accomandita semplice o degli amministratori muniti
di rappresentanza in tutti gli altri casi.
3. L'autorizzazione puo' essere altresi' rilasciata a nome di
imprenditori o degli amministratori di societa' commerciali
legalmente costituite appartenenti a Stati membri dell'Unione
europea, ovvero ad altri Stati a condizione che abbiano in Italia
sede legale o di fatto e che vi sia trattamento di reciprocita'.
4. L'autorizzazione ha una validita' di tre anni e puo' essere
rinnovata a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti per il
rilascio.
Art. 2.
Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione e' rilasciata ad uno dei soggetti indicati
all'articolo precedente che sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) sia cittadino italiano, di Stato membro dell'Unione europea,
oppure di altro Stato estero con residenza in Italia;
b) abbia raggiunto la maggiore eta';
c) l'impresa che dirige o che amministra sia iscritta alla CCIAA,
oppure, per le imprese straniere, nel registro professionale dello
Stato di appartenenza;
d) non sia in stato di fallimento, di liquidazione o concordato
preventivo, ovvero, se straniero, non si trovi in condizioni
equivalenti secondo la legislazione applicabile nello Stato di
appartenenza;
e) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la
fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il
commercio o contro il patrimonio per i quali la legge commini la pena
della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a
tre o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la
pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel
massimo a cinque anni oppure condanne comportanti interdizione dai
pubblici uffici superiore a tre anni, salvo riabilitazione ovvero due
condanne per omessa contribuzione assistenziale o previdenziale. Il
requisito e' accertato sulla base del certificato del casellario
giudiziario o di un documento equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza;
f) non sia sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e
integrazioni;
g) sia in possesso dei seguenti requisiti di idoneita' tecnica, di
capacita' finanziaria e idoneita' professionale:
g1) referenza di affidamento rilasciata da aziende o istituti di
credito ovvero societa' finanziarie il cui capitale sociale non sia
inferiore a cinque miliardi, per un importo pari a centocinquanta
milioni, aumento di 5 milioni per ciascun veicolo da adibire ai
servizi di scorta;
g2) copertura assicurativa specifica sulla responsabilita' civile
verso terzi derivante dall'esercizio dell'attivita' di scorta tecnica
con un massimale non inferiore a cinque miliardi;
g3) possesso di almeno cinque autoveicoli aventi le caratteristiche
indicate all'art. 7 intestati a nome dell'impresa o del suo titolare
ovvero in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero
utilizzati a titolo di locazione finanziaria;
g4) disponibilita' di almeno cinque dipendenti, soci ovvero
collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non
inferiore ad un anno abilitati all'effettuazione dei servizi di
scorta tecnica ai sensi dell'art. 5.
Art. 3.
Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
per le imprese di trasporto
1. Possono essere altresi' autorizzate le imprese di autotrasporto
per conto terzi, regolarmente iscritte all'albo degli
autotrasportatori, e le imprese che svolgono trasporti in conto
proprio con veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalita', in
quanto produttrici di beni o servizi, che dimostrino, attraverso
iscrizione commerciale, di avere titolo al rilascio di licenza per il
trasporto in conto proprio e le imprese proprietarie di veicoli
eccezionali ad uso speciale individuati dagli artt. 203 e 204 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e
successive modificazioni.
2. Le imprese di cui al comma 1, fermi restando gli altri requisiti
indicati dall'art. 2, devono dimostrare di possedere almeno tre
autoveicoli aventi le caratteristiche indicate all'art. 7 intestati a
nome dell'impresa o del suo titolare ovvero in usufrutto, acquistati
con patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di
locazione finanziaria e di avvalersi, per il servizio di scorta
tecnica, della prestazione lavorativa di almeno due dipendenti, soci
ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di
durata non inferiore ad un anno abilitati ai sensi dell'art. 5.
3. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 1 possono svolgere
servizio di scorta tecnica solo per i veicoli eccezionali o per i
trasporti in condizioni di eccezionalita' nella loro disponibilita'.
Art. 4.
Aggiornamento, sospensione e revoca delle autorizzazioni
1. L'autorizzazione, conforme al modello di cui all'allegato A al
presente disciplinare, contiene l'indicazione del tipo e della targa
dei veicoli nonche' le generalita' del personale abilitato ai servizi
di scorta tecnica.
2. Una copia autentica dell'autorizzazione deve sempre trovarsi a
bordo dei veicoli impegnati in servizi di scorta tecnica.
3. Le variazioni relative al personale o ai veicoli iscritti
nell'autorizzazione devono essere tempestivamente comunicate alla
prefettura competente per il suo aggiornamento.
4. L'autorizzazione e' sospesa dal prefetto che l'ha rilasciata
quando vengono meno i requisiti dell'art. 2, lettera g).
5. L'autorizzazione e' altresi' sospesa per un periodo da uno a sei
mesi quando, nell'esercizio del servizio di scorta, sia impiegato
personale non abilitato, ovvero, quando non siano rispettate le
prescrizioni tecniche di cui al capo terzo del presente titolo,
ovvero, quando il personale abilitato impiegato non abbia rispettato
le modalita' di svolgimento del servizio indicate nel titolo secondo.
6. L'organo o l'ufficio che ha proceduto all'accertamento di alcune
delle violazioni indicate nel comma 5, presenta rapporto al prefetto
che ha rilasciato l'autorizzazione, il quale, effettuata la
comunicazione di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e valutati i documenti e le eventuali memorie scritte
presentate dall'interessato, ove non disponga l'archiviazione,
determina la durata del periodo di sospensione dell'autorizzazione in
relazione alla gravita' delle violazioni commesse.
7. Nei casi di gravi e reiterate violazioni, previo adempimento
delle formalita' indicate nel comma 5, il prefetto dispone la revoca
dell'autorizzazione. In tal caso non puo' essere rilasciata una nuova
autorizzazione prima che sia trascorso un periodo di tre anni
dall'adozione del provvedimento di revoca.
8. Salvo quanto previsto dal comma 4, l'autorizzazione e' altresi'
revocata quando venga meno anche uno solo degli altri requisiti
richiesti per il suo rilascio dagli articoli precedenti.
Capo II
Abilitazione del personale che effettua le scorte
Art. 5
Rilascio dell'attestato di abilitazione
1. L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta
tecnica e' rilasciato dal dirigente il compartimento di Polizia
stradale al titolare di patente di guida di categoria non inferiore a
B, previo superamento di un esame di abilitazione da sostenersi
davanti ad apposita commissione istituita con decreto del dirigente
presso ciascun compartimento di Polizia stradale.
2. La commissione d'esame di cui al comma 1 e' composta da un
funzionario con qualifica dirigenziale, che assume la veste di
presidente, da altri due membri appartenenti alla Polizia stradale
con qualifica direttiva e da un funzionario con qualifica direttiva
della carriera prefettizia, in servizio presso la prefettura del
luogo in cui viene svolto l'esame.
3. L'attestato di abilitazione ha validita' per tre anni e puo'
essere rinnovato.
Art. 6.
Esami di abilitazione
per il rilascio o per il rinnovo dell'attestato
1. Le prove di esame si svolgono in sessioni con cadenza
trimestrale, in base alle domande di ammissione, presso una delle
sedi indicate nel decreto di cui al comma 1 dell'art. 5 per i
residenti nel territorio indicato dal decreto stesso. Nei primi sei
mesi di applicazione del presente disciplinare la frequenza delle
sessioni d'esame puo' essere ridotta fino ad una cadenza mensile.
2. L'esame consiste in una prova scritta mediante quiz e in un
colloquio orale, su domande relative alle materie riportate
nell'allegato B. Possono accedere alla prova orale solo i candidati
che abbiano risposto esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova
scritta.
3. Le prove d'esame sono pubbliche.
4. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova
possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, che
non puo' essere sostenuta prima di tre mesi dalla prima. I candidati
che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo non possono
ripresentare ulteriori domande di ammissione prima di sei mesi dalla
data dell'ultimo esame non superato.
5. Al termine di ogni sessione d'esame, il dirigente del
compartimento di Polizia stradale rilascia agli interessati un
attestato di abilitazione, conforme all'allegato C.
6. Il rinnovo dell'abilitazione e' subordinato, previa verifica
della validita' del titolo di guida, all'esito favorevole di un
colloquio orale, davanti ad una commissione costituita secondo le
modalita' di cui al comma 2 del precedente art. 5, sulle materie
riportate nell'allegato B con particolare riferimento alle modifiche
normative e tecniche intervenute e alle modalita' di svolgimento dei
servizi di scorta. Alla prova orale dell'esame di rinnovo si
applicano le disposizioni dei commi 1, 3, 4. Al termine di ogni
sessione d'esame, il dirigente del compartimento di Polizia Stradale
appone la certificazione di rinnovo sull'attestato di abilitazione.
7. Presso ciascun compartimento di Polizia stradale e' istituito
uno schedario degli abilitati al servizio di scorta tecnica.
8. Con provvedimento del Ministero dell'interno saranno
disciplinate le modalita' di svolgimento degli esami nonche' quelle
relative alla tenuta dello schedario degli abilitati.
Capo III
Attrezzatura e dispositivi degli autoveicoli
utilizzati per le scorte
Art. 7.
Autoveicoli utilizzabili per le scorte tecniche
1. Per lo svolgimento dell'attivita' di scorta tecnica possono
essere utilizzati autoveicoli in possesso dell'impresa autorizzata
aventi carrozzeria chiusa che sono immatricolati ai sensi dell'art.
54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni come autovetture, autoveicoli ad uso
promiscuo ovvero autocarri.
2. Gli autoveicoli devono essere tenuti in perfetta efficienza e
devono avere caratteristiche strutturali tali da consentire la
corretta e sicura installazione dei dispositivi e delle attrezzature
indicati negli articoli 8 e 9.
Art. 8.
Dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione
degli autoveicoli utilizzati per le scorte tecniche
1. Gli autoveicoli di cui all'art. 7 devono essere dotati delle
seguenti attrezzature:
a) due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce
lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero dei
trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. o
conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE - ONU recepiti dal
Ministero dei trasporti e della navigazione, da apporre sul tetto
dell'autoveicolo ad un'altezza minima di m 2,00, misurata alla base
del dispositivo. I dispositivi devono essere installati in posizione
tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di
visibilita' uguali a quelli previsti dall'art. 266 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni;
b) un pannello rettangolare bifacciale ad angoli arrotondati(fig. 1
dell'allegato D) recante su ciascuna faccia la scritta "trasporto
eccezionale" di colore nero su fondo giallo realizzato con pellicola
retroriflettente di classe 2, di dimensioni non inferiori a m 1,20
times 0,25, da apporre sul tetto ad un'altezza minima di m 2,00, in
posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile
sia anteriormente che posteriormente e tale da non limitare la
visibilita' dei dispositivi luminosi del veicolo e di quelli
supplementari di cui alla lettera a) e da non ostacolare la
visibilita' dal posto di guida;
c) una bandierina di colore rosso da esporre sul lato sinistro di
ogni autoveicolo;
d) un'apparecchio radioricetrasmittente per ogni autoveicolo, in
grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede, nonche' con
il conducente del veicolo che effettua il trasporto eccezionale;
2. Per i veicoli collocati a protezione posteriore del convoglio
eccezionale, in sostituzione del pannello di cui alla lettera b) del
comma 1, puo' essere installato nella parte posteriore
dell'autoveicolo un cartello composito (fig. 2 dell'allegato D)
costituito da un pannello con la scritta "trasporto eccezionale", di
colore nero su fondo giallo, e dal segnale "passaggio obbligatorio
per veicoli operativi", realizzato con pellicola retroriflettente di
classe 2, di dimensioni pari a m 0,90 times 1,30, corredato con due
luci gialle lampeggianti, facilmente rimovibile o ripiegabile quando
il veicolo non circola in servizio di scorta.
3. Ciascun dispositivo deve essere montato sugli autoveicoli di
scorta in modo solido e sicuro con idonee strutture di sostegno.
4. Negli autoveicoli non impegnati in servizi di scorta i
dispositivi ed i segnali di cui al comma 1 devono essere rimossi,
oscurati ovvero resi comunque non visibili.
Art. 9.
Attrezzature ed equipaggiamenti degli autoveicoli
utilizzati per le scorte tecniche
1. La scorta tecnica, durante l'effettuazione del servizio deve
essere altresi' equipaggiata con le seguenti attrezzature:
a) un telefono radiomobile per chiamate d'emergenza;
b) un sistema di segnalamento temporaneo costituito dai seguenti
segnali ed elementi:
b1) un segnale "ALTRI PERICOLI" di cui alla fig. II 35 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada, con colore di fondo giallo e lato di cm 90 con abbinato un
pannello integrativo modello II 6/b "INCIDENTE";
b2) due segnali "DIREZIONE OBBLIGATORIA" o "PASSAGGIO OBBLIGATORIO"
di cui all'art. 122 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada, con simbolo della freccia orientabile
secondo le esigenze, nel formato con diametro di cm 90;
b3) due "BARRIERE NORMALI" di cui alla fig. II 392 del citato
regolamento con il bordo superiore ad un'altezza sul piano stradale
non inferiore a cm 120;
b4) due lampade a luce rossa fissa e tre lampade a luce gialla
intermittente;
b5) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione
come prevista all'art. 42, comma 2, lett. b), del citato regolamento;
b6) due palette per regolare il transito alternato da movieri di
cui all'art. 42, comma 2, lett. b), del citato regolamento;
b7) quindici coni in gomma o plastica di colore rosso con anelli di
colore bianco realizzati con pellicola retroriflettente di classe 2,
di altezza cm 50 come da fig. II 396 del citato regolamento;
b8) giubbetti o corpetti per il personale in servizio di scorta,
per renderlo visibile a distanza specie in condizioni di scarsa
visibilita', aventi le caratteristiche di cui al decreto del Ministro
dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 174 del 27 luglio 1995;
b9) un dispositivo per la misura dell'altezza ed uno per la misura
della lunghezza da utilizzare per verificare le dimensioni del
veicolo eccezionale, del suo carico e di eventuali manufatti
stradali.
Titolo II
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI SCORTA
Capo I
Tipi di scorte tecniche
Art. 10.
Numero dei veicoli utilizzati per i servizi di scorta
1. Salvo il caso in cui l'autorizzazione alla circolazione o quella
della Polizia Stradale prevedano la possibilita' di formare un
convoglio di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di
eccezionalita', ogni veicolo o trasporto deve essere scortato da due
autoveicoli aventi le caratteristiche e le dotazioni indicate dagli
articoli precedenti.
2. Su ciascun autoveicolo di scorta deve trovarsi, oltre al
conducente, una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5.
Tuttavia, sul veicolo di scorta collocato a protezione posteriore del
convoglio eccezionale puo' prendere posto il solo conducente purche'
sia abilitato ai sensi dell'art. 5.
Capo II
Svolgimento dei servizi di scorta
Art. 11.
Posizione dei veicoli di scorta
1. Durante lo svolgimento del servizio, gli autoveicoli di scorta
tecnica dovranno essere sempre posizionati in modo da garantire, in
tutte le situazioni di traffico, la massima visibilita' del
convoglio, l'individuazione di eventuali impedimenti al sicuro
movimento del veicolo nonche' l'eventuale arresto in condizioni di
assoluta sicurezza.
2. In relazione alle diverse tipologie di strade, ed in funzione
della velocita' media dei veicoli in transito, gli autoveicoli di
scorta tecnica sono collocati secondo i seguenti schemi:
a) per le strade o per i tratti di strada anche temporaneamente con
unica carreggiata, a doppio senso di circolazione, il primo veicolo
di scorta precedera' il veicolo o il trasporto in condizioni di
eccezionalita' ad una distanza non inferiore a m 50 mentre il secondo
lo seguira' ad una distanza non inferiore a m 50 e non superiore a m
80;
b) per le strade o per i tratti di strada a senso unico o a
carreggiate separate il primo veicolo di scorta seguira' sempre il
convoglio eccezionale ad una distanza non inferiore a m 30 e non
superiore a m 50, mentre il secondo, posto a protezione posteriore
del convoglio, lo seguira' ad una distanza non inferiore a m 100 e
non superiore a m 150.
Art. 12.
Utilizzo dei dispositivi luminosi
1. Durante il servizio gli autoveicoli di scorta dovranno tenere
accesi i proiettori anabbaglianti e gli altri dispositivi di
segnalazione visiva e di illuminazione, anche quando non ne e'
prescritto l'uso ai sensi dell'art. 152 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
2. Durante il servizio, dovranno essere inoltre tenuti sempre in
funzione i dispositivi supplementari di segnalazione visiva di cui
all'art. 8.
Capo III
Obblighi della scorta
Art. 13.
Il caposcorta
1. Il servizio di scorta tecnica e' svolto sotto la responsabilita'
del caposcorta indicato dall'impresa autorizzata ad effettuare
l'attivita' di scorta.
2. Il caposcorta deve avere con se' copia autentica
dell'autorizzazione dell'impresa che effettua il servizio di scorta
tecnica nonche' un documento della stessa impresa dal quale risulti
la sua nomina a caposcorta per il servizio in atto.
3. Il caposcorta ed il personale impegnato nel servizio di scorta
devono avere con se' l'attestato di abilitazione di cui al precedente
art. 6.
Art. 14.
Obblighi del caposcorta
1. Il caposcorta deve essere costantemente in grado di comunicare
con il conducente del veicolo scortato e con gli eventuali altri
membri della scorta che si trovano su altri veicoli e deve
intervenire con efficacia e tempestivita' di fronte ad ogni
situazione che necessiti di attivita' di segnalazione del convoglio
eccezionale.
2. Il caposcorta non iniziera' il servizio di scorta se non dopo
aver verificato che:
a) le dotazioni e gli equipaggiamenti degli autoveicoli di scorta
di cui agli articoli 8 e 9 siano presenti su ciascun veicolo,
correttamente installati e perfettamente funzionanti;
b) le dimensioni, le masse e le caratteristiche del veicolo
eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalita' da
scortare siano corrispondenti a quelle autorizzate;
c) i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva siano
efficienti, i pneumatici abbiano battistrada di spessore non
inferiore a quello minimo consentito ed i pannelli ed i dispositivi
supplementari di segnalazione visiva previsti dall'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 1996, n. 610, siano efficienti ed installati correttamente;
d) le autorizzazioni alla circolazione siano valide e le relative
prescrizioni particolari siano rispettate;
e) il conducente del veicolo eccezionale o che effettua il
trasporto in condizioni di eccezionalita' sia provvisto di valida
patente;
f) il veicolo sia in regola con la prescritta revisione periodica.
3. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verifichi una
situazione di inefficienza del veicolo ovvero non siano piu'
soddisfatte le condizioni di sicurezza o rispettate le prescrizioni
di cui ai commi 1 e 2, la scorta tecnica deve essere immediatamente
interrotta ed il veicolo eccezionale o il trasporto in condizione di
eccezionalita' ricoverato nel piu' vicino posto idoneo per la sosta.
Art. 15.
Responsabilita' del caposcorta
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, il caposcorta e'
responsabile dell'esatto adempimento delle prescrizioni relative
all'itinerario del veicolo o del trasporto in condizioni di
eccezionalita' ed alle modalita' di marcia e di sosta dello stesso
imposte dall'autorizzazione alla circolazione o dall'autorizzazione
della Polizia Stradale ad effettuare la scorta tecnica.
Art. 16.
Modalita' di svolgimento della scorta tecnica
1. Qualora, a causa dall'ingombro o dalla limitata velocita' del
veicolo scortato si verifichi un incolonnamento di veicoli, il
convoglio dovra' essere fatto accostare e fermare, se possibile al di
fuori della carreggiata, per far passare i veicoli che seguono.
2. Nel caso in cui il veicolo o il trasporto in condizioni di
eccezionalita' rimanga bloccato, per guasto, per incidente o per
altra causa, sulla carreggiata o sulle banchine, devono essere
tempestivamente adottate le misure atte a garantire un efficace
segnalamento ed un'adeguata protezione, utilizzando, secondo lo
schema base della figura 3 dell'allegato D, i dispositivi in
dotazione agli autoveicoli di scorta. Le distanze tra i diversi
elementi che costituiscono il sistema di segnalamento e protezione
possono variare in relazione al tipo di strada, alle condizioni
planoaltimetriche ed ambientali di visibilita'.
3. In caso di neve, ghiaccio, scarsa visibilita' per nebbia ovvero
per altra causa, quando non sia possibile scorgere un tratto di
strada corrispondente a m 70 circa, il veicolo eccezionale o il
trasporto in condizioni di eccezionalita' dovra' essere
immediatamente allontanato dalla carreggiata e condotto in area
idonea di sosta ove non arrechi pericolo per la circolazione ed ove,
se necessario, possa esserne adeguatamente segnalata la presenza.