IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 luglio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 45.562 miliardi; Visto il decreto - legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, ed, in particolare, l'art. 3-bis, con il quale il comma 181 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' stato sostituito, disponendo, tra l'altro, che: per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli di debito pubblico per ciascuna delle annualita' comprese fra il 1996 ed il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio; il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 3.135 miliardi per la prima annualita', sara' versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualita', gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici; Ritenuta la necessita' di revocare il decreto ministeriale n. 178734 del 27 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 1997, emanato in attuazione del suindicato comma 181 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, sostituito come sopra specificato; Viste le lettere in data, rispettivamente, 14 luglio 1997 e 17 luglio 1997, con cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS e l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo - ENPALS, hanno chiesto la corresponsione delle somme relative alla prima delle annualita' di cui al citato decreto - legge n. 79 del 1997, per l'importo complessivo di lire 3.135 miliardi; Visti i propri decreti in data 23 aprile, 12 e 26 maggio, 11 e 24 giugno 1997, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1 maggio 1997; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di un'undicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro, il cui netto ricavo dovra' essere destinato, quanto a lire 735 miliardi, alle finalita' di cui al ripetuto decreto - legge n. 79 del 1997, a valere sull'importo di lire 3.135 miliardi relativo alla prima delle annualita' indicate nella medesima disposizione legislativa, e, per la rimanenza, alle esigenze di bilancio; Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, nonche' dell'art. 3 -bis del decreto - legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e' disposta l'emissione di una undicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1 maggio 1997, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 aprile 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 aprile 1997. Il decreto ministeriale n. 178734 del 27 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 1997, riguardante la determinazione delle caratteristiche finanziarie dei titoli di Stato da emettersi per le finalita' di cui all'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' revocato.