IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  (legge
finanziaria 1981),  come risulta modificato dall'art.  19 della legge
22  dicembre 1984,  n. 887  (legge finanziaria  1985), in  virtu' del
quale il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento  nel  limite   annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo del  bilancio di  competenza, anche  attraverso
l'emissione di  certificati di  credito del Tesoro,  con l'osservanza
delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto  l'art.  9 del  decreto  -  legge  20  maggio 1993,  n.  149,
convertito  nella  legge 19  luglio  1993,  n.  237,  con cui  si  e'
stabilito, fra l'altro, che con  decreti del Ministro del tesoro sono
determinate ogni caratteristica, condizione  e modalita' di emissione
dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in
particolare il quarto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23
luglio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 45.562 miliardi;
  Visto il  decreto -  legge 28  marzo 1997,  n. 79,  convertito, con
modificazioni,  nella   legge  28  maggio   1997,  n.  140,   ed,  in
particolare,  l'art. 3-bis,  con il  quale il  comma 181  dell'art. 1
della  legge  23   dicembre  1996,  n.  662,   e'  stato  sostituito,
disponendo, tra l'altro, che:
  per il  pagamento delle somme,  maturate fino al 31  dicembre 1995,
sui  trattamenti  pensionistici   erogati  dagli  enti  previdenziali
interessati,  in conseguenza  dell'applicazione delle  sentenze della
Corte costituzionale n.  495 del 1993 e n. 240  del 1994, il Ministro
del  tesoro  e' autorizzato  ad  effettuare,  con l'osservanza  delle
disposizioni di cui all'art. 38 della  legge 30 marzo 1981, n. 119, e
successive modificazioni, emissioni di  titoli di debito pubblico per
ciascuna delle annualita' comprese fra il 1996 ed il 2001;
  tali  emissioni   non  concorrono  al  raggiungimento   del  limite
dell'importo  massimo di  emissione  di  titoli pubblici  annualmente
stabilito dalla legge di approvazione del bilancio;
  il ricavo  netto delle  suddette emissioni,  limitato a  lire 3.135
miliardi per  la prima annualita',  sara' versato ai  competenti enti
previdenziali,  che   provvederanno  direttamente  a   soddisfare  in
contanti, in sei annualita', gli  aventi diritto nelle forme previste
per la corresponsione dei trattamenti pensionistici;
  Ritenuta  la  necessita' di  revocare  il  decreto ministeriale  n.
178734 del 27  marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 81
dell'8 aprile  1997, emanato in  attuazione del suindicato  comma 181
dell'art.  1 della  legge  n.  662 del  1996,  sostituito come  sopra
specificato;
  Viste  le lettere  in data,  rispettivamente, 14  luglio 1997  e 17
luglio 1997, con cui l'Istituto  nazionale della previdenza sociale -
INPS  e  l'Ente  nazionale  di  previdenza  e  di  assistenza  per  i
lavoratori dello spettacolo - ENPALS, hanno chiesto la corresponsione
delle somme  relative alla  prima delle annualita'  di cui  al citato
decreto -  legge n. 79  del 1997,  per l'importo complessivo  di lire
3.135 miliardi;
  Visti i propri decreti  in data 23 aprile, 12 e 26  maggio, 11 e 24
giugno 1997,  con i quali  e' stata disposta l'emissione  delle prime
dieci tranches  dei certificati di  credito del Tesoro  al portatore,
della durata di sette anni, con godimento 1 maggio 1997;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre   l'emissione   di   un'undicesima  tranche   dei   suddetti
certificati di credito del Tesoro,  il cui netto ricavo dovra' essere
destinato,  quanto a  lire 735  miliardi,  alle finalita'  di cui  al
ripetuto decreto  - legge n.  79 del  1997, a valere  sull'importo di
lire  3.135 miliardi  relativo alla  prima delle  annualita' indicate
nella medesima  disposizione legislativa,  e, per la  rimanenza, alle
esigenze di bilancio;
  Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove  si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita' stabilite  dal  Ministro  del
tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli
di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.  119, e  successive modificazioni,  nonche' dell'art.  3 -bis  del
decreto  - legge  28 marzo  1997, n.  79, convertito  nella legge  28
maggio  1997,  n. 140,  e'  disposta  l'emissione di  una  undicesima
tranche  dei  certificati di  credito  del  Tesoro al  portatore  con
godimento 1 maggio 1997, della durata di sette anni, fino all'importo
massimo  di  nominali   lire  1.500  miliardi,  di   cui  al  decreto
ministeriale  del  23 aprile  1997,  citato  nelle premesse,  recante
l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche, prescrizioni  e
modalita' di  emissione stabilite dal citato  decreto ministeriale 23
aprile 1997.
  Il decreto  ministeriale n.  178734 del  27 marzo  1997, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale n.  81 dell'8  aprile 1997,  riguardante la
determinazione delle caratteristiche finanziarie  dei titoli di Stato
da emettersi  per le finalita'  di cui  all'art. 1, comma  181, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' revocato.