(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 1
              LINEE GUIDA PER LA BUONA PRATICA CLINICA
                         (CPMP/ICH/ 135/95)
                            INTRODUZIONE
    La  Buona  Pratica  Clinica (Good Clinical Practice (GCP)) e' uno
standard  internazionale  di  etica  e   qualita'   scientifica   per
progettare,  condurre, registrare e relazionare gli studi clinici che
coinvolgano soggetti umani.  L'aderenza  a  questi  standard  di  GCP
garantisce  pubblicamente  non  solo  la  tutela  dei  diritti, della
sicurezza e del benessere dei soggetti che partecipano  allo  studio,
in  conformita'  con  i  principi  stabiliti  dalla  Dichiarazione di
Helsinki, ma anche l'attendibilita' dei  dati  relativi  allo  studio
clinico.
    Questa  linea  guida  di  Buona Pratica Clinica ha l'obiettivo di
fornire uno standard comune a Unione Europea (UE), Giappone  e  Stati
Uniti  per facilitare la mutua accettazione dei dati clinici da parte
delle autorita' regolatorie di queste aree geografiche.
    Questa linea guida e' stata messa a punto sulla  base  delle  GCP
attualmente adottate da Unione Europea, Giappone e Stati Uniti, oltre
che   da  Australia,  Canada,  Paesi  Nordici  e  dall'Organizzazione
Mondiale della Sanita' (OMS).
    Questa  linea  guida  dove  essere  osservata  ogniqualvolta   si
producano dati clinici da sottoporre alle autorita' regolatorie.
    I  principi  stabiliti  in  questa  linea  guida  possono  essere
applicati anche  nel  caso  di  altre  sperimentazioni  cliniche  che
possano  avere un impatto sulla sicurezza e sul benessere di soggetti
umani.
    1. GLOSSARIO
    1.1 Reazione Avversa da Farmaci (ADR)
    Durante  la  sperimentazione  clinica  di   un   nuovo   prodotto
medicinale  prima  della  sua  approvazione,  oppure nel caso di suoi
nuovi utilizzi,  proprio  perche'  non  e'  possibile  stabilirne  il
dosaggio  terapeutico:  tutte  le  risposte nocive e non volute ad un
prodotto medicinale correlate ad un qualsiasi dosaggio devono  essere
considerate reazioni avverse da farmaci. Per "risposte ad un prodotto
medicinale" si intende che vi sia almeno una possibilita' ragionevole
di  una  correlazione  causale tra un prodotto medicinale e un evento
avverso, cioe' che tale correlazione non possa essere esclusa.
    Per quanto riguarda i prodotti medicinali gia' in commercio:
    una risposta ad un farmaco che sia nociva e non voluta e  che  si
verifichi   ai   dosaggi   normalmente  impiegati  nell'uomo  per  la
profilassi, la diagnosi, o per la terapia  di  malattie,  oppure  per
modificare funzioni fisiologiche.
    1.2 Evento Avverso (AE)
    Qualsiasi  episodio sfavorevole di natura medica che si verifichi
in un paziente o in un soggetto partecipante in  una  sperimentazione
clinica  al  quale sia stato somministrato un prodotto farmaceutico e
che non deve avere necessariamente una  relazione  causale  con  tale
trattamento.
    Un  evento  avverso  (AE)  puo'  quindi essere un qualsiasi segno
(compreso un risultato anomalo di  laboratorio),  sfavorevole  o  non
voluto,   sintomo  oppure  una  malattia  associata  all'impiego  del
prodotto medicinale (in sperimentazione) per  coincidenza  temporale,
sia    essa   correlata   o   meno   al   prodotto   medicinale   (in
sperimentazione).
    1.3 Emendamento (al protocollo)
    Vedi Protocollo (Emendamento al).
    1.4 Disposizioni Normative Applicabili
    Qualsiasi legge e regolamento che si riferisca alla effettuazione
di studi clinici su prodotti in sperimentazione.
    1.5  Approvazione  (riferita  alla   Commissione   di   Revisione
dell'Istituzione)
    Approvazione dell'IRB secondo la quale lo studio clinico e' stato
esaminato  e puo' essere effettuato in un centro dell'istituzione nel
rispetto delle limitazioni indicate dall'IRB, dall'istituzione, dalla
Buona  Pratica  Clinica  (GCP)   e   dalle   disposizioni   normative
applicabili.
    1.6 Verifica
    Un  controllo  sistematico  ed indipendente delle attivita' e dei
documenti pertinenti allo  studio  per  determinare  se  siano  state
espletate  l'attivita'  relative allo studio, e se i dati siano stati
registrati, analizzati e accuratamente trasmessi  in  conformita'  al
protocollo, alle Procedure Operative Standard dello sponsor (Standard
Operating  Procedures, SOPs), alla Buona Pratica Clinica (GCP) e alle
disposizioni normative applicabili.
    1.7 Certificato di Verifica
    Dichiarazione rilasciata  dal  responsabile  della  verifica  che
conferma l'avvenuta verifica.
    1.8 Rapporto di Verifica
    Una  valutazione  scritta  rilasciata  dall'addetto alla verifica
dello sponsor dei risultati della verifica.
    1.9 Percorso di verifica
    Documentazione che permette di ricostruire il corso dei fatti.
    1.10 Occultamento/Mascheramento
    Una procedura in base alla quale una o piu' parti coinvolte nello
studio  vengono  tenute  all'oscuro  di  quale  sia  il   trattamento
assegnato.  La  modalita'  in "singolo cieco" solitamente prevede che
l'assegnazione del trattamento non sia nota al/i  soggetto/i,  mentre
quella  in  doppio  cieco  di  solito  prevede che l'assegnazione del
trattamento non sia noto a soggetto/i, sperimentatore/i,  addetti  al
monitoraggio,  e,  in  alcuni  casi,  anche a coloro che analizzano i
dati.
    1.11 Scheda Raccolta Dati (CRF)
    Un documento su supporto  cartaceo,  ottico,  oppure  elettronico
progettato   per  registrare  tutte  le  informazioni  richieste  dal
protocollo che devono essere riferite allo  sponsor  relativamente  a
ciascun partecipante allo studio.
    1.12 Sperimentazione Clinica/Studio
    Ogni  sperimentazione  su soggetti umani intesa ad identificare o
verificare gli  effetti  clinici,  farmacologici  e/o  altri  effetti
farmacodinamici di un prodotto/i in sperimentazione; e/o identificare
ogni  reazione  avversa  ad  un  prodotto/i  in  sperimentazione; e/o
studiare  l'assorbimento,  la  distribuzione,   il   metabolismo   ed
l'eliminazione di un prodotto/i in sperimentazione con l'obiettivo di
valutarne   sicurezza   e/o  efficacia.  I  termini  "sperimentazione
clinica", e "studio clinico", sono sinonimi.
    1.13 Rapporto su Sperimentazione Clinica/Studio
    Una   descrizione   scritta   di  una  sperimentazione/studio  di
qualsiasi agente terapeutico, profilattico o diagnostico condotto  su
soggetti  umani,  nella  quale  i  dati  clinici  e  statistici  sono
descritti, presentati ed analizzati  in  modo  da  essere  pienamente
integrati in un unico rapporto.
    1.14 Prodotto di Confronto
    Prodotto  in  sperimentazione o gia' presente sul mercato (cioe',
controllo attivo), oppure placebo, utilizzati come riferimento in uno
studio clinico.
    1.15 Conformita' (in relazione agli studi)
    Aderenza a tutti i requisiti relativi allo  studio,  alla  GCP  e
alle disposizioni normative applicabili.
    1.16 Confidenzialita'
    Evitare  la  divulgazione,  se  non  a  persone  autorizzate,  di
informazioni di proprieta' dello sponsor  o  riguardanti  l'identita'
del soggetto.
    1.17 Contratto
    Accordo  scritto,  datato e sottoscritto tra due o piu' parti nel
quale vengono  definiti  la  distribuzione  delle  mansioni  e  degli
obblighi  con  le  eventuali  deleghe  e,  se  del  caso, gli aspetti
finanziari. Il protocollo puo' fungere da base per il contratto.
    1.18 Comitato di Coordinamento
    Un  comitato  che  lo  sponsor  puo'  istituire  per   coordinare
l'espletamento di uno studio multicentrico.
    1.19 Sperimentatore Coordinatore
    Uno  sperimentatore a cui viene attribuita la responsabilita' del
coordinamento degli sperimentatori nei diversi centri che partecipano
ad uno studio multicentrico.
    1.20 Organizzazione di Ricerca a Contratto (CRO)
    Una persona o un'organizzazione (commerciale,  accademica,  o  di
altro  tipo)  con  cui  lo  sponsor  ha  stipulato  un  contratto per
assolvere ad una o piu' mansioni e funzioni  dello  sponsor  relative
allo studio.
    1.21 Accesso Diretto
    Autorizzazione  ad esaminare, analizzare, verificare e riprodurre
qualsiasi registrazione e relazione rilevanti per la  valutazione  di
uno   studio  clinico.  Coloro  (per  esempio  autorita'  regolatorie
nazionali ed estere, responsabili del monitoraggio e della  verifica)
che  hanno accesso diretto a tale documentazione devono prendere ogni
ragionevole  precauzione  per  mantenere  riservata  l'identita'  dei
soggetti  e le informazioni di proprieta' dello sponsor, nel rispetto
delle disposizioni normative applicabili.
    1.22 Documentazione
    Tutti i documenti, in qualsiasi forma (compresi, tra  gli  altri,
registrazioni scritte, elettroniche, magnetiche e ottiche, scansioni,
radiografie  ed  elettrocardiogrammi),  che  descrivono  o registrano
metodi, conduzione, e/o  risultati  di  uno  studio,  i  fattori  che
incidono su di uno studio e le azioni intraprese.
    1.23 Documenti essenziali
    Documenti  che  singolarmente  o  nel  loro insieme consentono di
valutare la conduzione di uno studio e la qualita' dei dati prodotti.
    1.24 Buona Pratica Clinica (GCP)
    Uno  standard  a  cui  fare  riferimento per la progettazione, la
conduzione,  l'esecuzione,   il   monitoraggio,   la   verifica,   la
registrazione,  le analisi ed i rapporti relativi agli studi clinici,
che garantisce che i dati ed i risultati riportati siano  attendibili
ed  accurati,  e che siano salvaguardati i diritti, l'integrita' e la
riservatezza dei soggetti partecipanti allo studio.
    1.25 Comitato Indipendente per il Monitoraggio  dei  Dati  (IDMC)
(Commissione  di Monitoraggio dei Dati e della Sicurezza, Comitato di
Monitoraggio, Comitato di Monitoraggio dei Dati)
    Un comitato indipendente per il monitoraggio dei  dati  che  puo'
essere istituito dallo sponsor per valutare ad intervalli l'andamento
di  uno  studio  clinico, i dati di sicurezza, e gli esiti critici di
efficacia, e per indicare allo sponsor l'eventualita' di  continuare,
modificare, oppure interrompere lo studio.
    1.26 Testimone Imparziale
    Una  persona,  che  sia  indipendente dallo studio, che non possa
essere influenzata in alcun modo dalle persone coinvolte  nello  stu-
dio,  che  sia  presente  alla  procedura di ottenimento del consenso
informato, se il soggetto o il rappresentante legalmente riconosciuto
del soggetto non siano in grado di leggere, e che legga il modulo  di
consenso  informato  e tutte le altre informazioni scritte fornite al
soggetto.
    1.27 Comitato Etico Indipendente (IEC)
    Una struttura indipendente (una  Commissione  o  un  Comitato  di
revisione  dell'istituzione,  regionale, nazionale o sovranazionale),
costituita da medici e membri non medici con  la  responsabilita'  di
garantire  la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei
soggetti coinvolti in  uno  studio  clinico  e  di  fornire  pubblica
garanzia  di  tale  protezione.  Tale  struttura e' responsabile, tra
l'altro, di effettuare  la  revisione  e  di  dare  l'approvazione/il
parere   favorevole  relativamente  al  protocollo  di  studio,  alla
idoneita' del/gli sperimentatore/i, delle strutture, dei metodi e del
materiale  da  impiegare  per  ottenere  e  documentare  il  consenso
informato dei partecipanti allo studio clinico.
    Lo  stato  legale, la composizione, la funzione, l'operativita' e
le disposizioni  normative  che  si  riferiscono  ai  Comitati  Etici
Indipendenti  possono  variare  da  Paese a Paese, ma devono comunque
consentire al Comitato Etico Indipendente di agire nel rispetto della
GCP descritta in questa linea guida.
    1.28 Consenso Informato
    Una   procedura   mediante   la   quale   un   soggetto   accetta
volontariamente di partecipare ad un particolare studio clinico, dopo
essere  stato  informato di tutti gli aspetti dello studio pertinenti
alla sua decisione. Il consenso informato e' documentato mediante  un
modulo di consenso informato scritto, firmato e datato.
    1.29 Ispezione
    L'effettuazione, da parte di una o piu' autorita' regolatorie, di
una revisione ufficiale di documenti, strutture, registrazioni e ogni
altra risorsa considerata dall'autorita' stessa collegata allo studio
clinico;   la   revisione   potra'   aver   luogo  nel  centro  della
sperimentazione, presso le strutture dello  sponsor  e/o  della  CRO,
oppure in qualsiasi: altra sede giudicata appropriata dalle autorita'
regolatorie.
    1.30 Istituzione (sanitaria)
    Ogni ente o struttura pubblici o privati oppure ambulatori medici
o odontoiatrici dove vengono condotti studi clinici.
    1.31 Commissione di Revisione dell'Istituzione (IRB)
    Una  struttura  indipendente  costituita da medici, scientifici e
non scientifici, responsabili di garantire  la  tutela  dei  diritti,
della  sicurezza  e  del benessere dei soggetti che prendono parte ad
uno studio clinico, attraverso,  fra  l'altro,  l'approvazione  e  la
revisione   costante   del   protocollo   dello  studio  e  dei  suoi
emendamenti, oltre che dei metodi e del materiale da  utilizzare  per
ottenere  e  documentare il consenso informato dei soggetti coinvolti
nello studio.
    1.32 Rapporto Intermedio sullo Studio Clinico
    Un rapporto sui risultati intermedi e  valutazione  degli  stessi
sulla base di analisi effettuate durante il corso dello studio.
    1.33 Prodotto in Sperimentazione
    Una forma farmaceutica di un principio attivo o placebo che viene
sperimentata oppure impiegata come riferimento in uno studio clinico,
compreso  un  prodotto  autorizzato alla commercializzazione, qualora
esso venga impiegato o formulato o confezionato in  modo  diverso  da
quello    autorizzato,    oppure   qualora   venga   utilizzato   per
un'indicazione diversa da quella  approvata,  o  sia  impiegato  allo
scopo di ottenere ulteriori informazioni su di un uso approvato.
    1.34 Sperimentatore
    Una  persona  responsabile  della conduzione dello studio clinico
presso un centro di sperimentazione. Se uno studio viene condotto  da
un   gruppo   di   persone   in  un  centro  di  sperimentazione,  lo
Sperimentatore e' il responsabile del gruppo e puo'  essere  chiamato
Sperimentatore principale. Vedi anche Aiuto- sperimentatore.
    1.35 Sperimentatore/Istituzione
    Espressione  che indica "lo sperimentatore e/o l'istituzione, ove
richiesto dalle disposizioni normative applicabili".
    1.36 Dossier per lo Sperimentatore (IB)
    Una raccolta  di  dati  clinici  e  non  clinici,  relativi  al/i
prodotto/i   in   sperimentazione,   pertinenti   allo  studio  del/i
prodotto/i in sperimentazione  nell'uomo  (vedi  7.  Dossier  per  lo
Sperimentatore).
    1.37 Rappresentante Legalmente Riconosciuto
    Una  persona  fisica  o  giuridica  o altro organismo autorizzato
dalla legge vigente a fornire il consenso, per conto di  un  soggetto
potenzialmente arruolabile, di partecipare ad uno studio clinico.
    1.38 Monitoraggio
    La   supervisione   dell'andamento  di  uno  studio  clinico  per
garantire che questo venga effettuato, registrato  e  relazionato  in
osservanza  del protocollo, delle Procedure Operative Standard (SOP),
della GCP e delle disposizioni normative applicabili.
    1.39 Rapporto di Monitoraggio
    Un rapporto scritto inviato  dal  responsabile  del  monitoraggio
allo  sponsor  al  termine di ciascuna visita al centro di studio e/o
ogni altra comunicazione collegata allo studio,  nel  rispetto  delle
SOP dello sponsor.
    1.40 Studio Multicentrico
    Uno studio clinico effettuato seguendo un unico protocollo, ma in
piu' centri e per questa ragione condotto da piu' sperimentatori.
    1.41 Studio Non Clinico
    Studi biomedici non condotti su esseri umani.
    1.42 Parere (riferito a Comitato Etico Indipendente)
    Il  giudizio  e/o  i  suggerimenti  forniti  da un Comitato Etico
Indipendente (IEC).
    1.43 Documentazione Medica Originale
    Vedi Documenti Originali.
    1.44 Protocollo
    Un documento  che  descrive  l'obiettivo,  la  progettazione,  la
metodologia,  le considerazioni statistiche e l'organizzazione di uno
studio. Il protocollo solitamente fornisce anche le  informazioni  di
base  e  il razionale di uno studio clinico, che possono essere anche
contenuti in altri documenti a  cui  fa  riferimento  il  protocollo.
Nella  presente  linea  guida,  il  termine  protocollo indica sia il
protocollo che i suoi emendamenti.
    1.45 Emendamento al Protocollo
    Una descrizione scritta di una o piu' modifiche apportate  ad  un
protocollo, o un chiarimento formale allo stesso.
    1.46 Assicurazione della Qualita' (QA)
    Tutte  quelle  azioni  pianificate  e  sistematiche  che  vengono
predisposte per garantire che lo studio sia condotto  e  che  i  dati
siano  prodotti,  documentati (registrati), e comunicati nel rispetto
della GCP e delle disposizioni normative applicabili.
    1.47 Controllo di Qualita' (QC)
    Le tecniche e le attivita' operative realizzate  nell'ambito  del
sistema  di  assicurazione  della qualita' per verificare che vengano
rispettati i requisiti di qualita' nelle attivita' relative allo stu-
dio.
    1.48 Randomizzazione
    La procedura secondo la quale ciascun soggetto dello studio viene
assegnato ad un gruppo di trattamento o di controllo,  impiegando  un
elemento  di  casualita' per determinare l'assegnazione allo scopo di
ridurre i pregiudizi.
    1.49 Autorita' Regolatorie
    Organismi che hanno il potere di emanare disposizioni  normative.
Nella  presente  linea  guida  il  termine  Autorita'  Regolatorie si
riferisce anche alle autorita' che effettuano una revisione dei  dati
clinici  dello  studio  e  coloro che eseguono ispezioni (vedi 1.29).
Talvolta  ci  si  riferisce  a  questi   organismi   come   autorita'
competenti.
    1.50  Evento  Avverso  Serio  (SAE)  o  Reazione Avversa Seria da
Farmaci (Serious ADR)
    Qualsiasi manifestazione  clinica  sfavorevole  che  a  qualsiasi
dosaggio:
    - sia fatale,
    - metta in pericolo di vita,
    - richieda il ricovero in ospedale oppure il suo prolungamento,
    - porti ad invalidita'/incapacita' persistente o significativa,
    oppure
    - sia un'anomalia congenita/un difetto alla nascita.
    1.51 Dati Originali
    Tutte  le  informazioni contenute nelle registrazioni originali e
nelle copie certificate  delle  registrazioni  originali  di  referti
clinici,  osservazioni,  o  altre  attivita'  in  uno  studio clinico
necessarie per la ricostruzione e la valutazione dello studio stesso.
I   dati   originali   sono   contenuti   nei   documenti   originali
(registrazioni originali o copie certificate).
    1.52 Documenti Originali
    Documenti, dati e registrazioni originali (ad  esempio,  cartelle
ospedaliere, registri clinici ed amministrativi, note di laboratorio,
memoranda,  diari dei soggetti o schede di valutazione, registrazioni
della   distribuzione   del   farmaco,   dati   registrati   mediante
strumentazione  automatizzata,  copie o trascrizioni certificate dopo
verifica della loro aderenza all'originale, microfiches, negativi  di
fotografie,  microfilm  o  supporti magnetici, radiografie, fascicoli
dei  soggetti,  e  registrazioni  conservate  nella   farmacia,   nei
laboratori  e  nei dipartimenti medico-tecnici coinvolti nello studio
clinico).
    1.53 Sponsor
    Un    individuo,    una    societa',    un'istituzione,    oppure
un'organizzazione  che,  sotto  propria  responsabilita', da' inizio,
gestisce, e/o finanzia uno studio clinico.
    1.54 Sponsor-Sperimentatore
    Un individuo che da' inizio e conduce, da solo o con  altri,  uno
studio clinico, e sotto la cui diretta responsabilita' il prodotto da
sperimentare  viene  somministrato,  distribuito  o  utilizzato da un
soggetto.   Nel termine non  sono  comprese  persone  che  non  siano
individui  (ad  esempio,  non  indica una societa' o un'agenzia). Gli
obblighi di uno sponsor-sperimentatore comprendono sia quelli di  uno
sponsor che quelli di uno sperimentatore.
    1.55 Procedure Operative Standard (SOP)
    Istruzioni  scritte  particolareggiate, il cui scopo e' quello di
creare uniformita' nella realizzazione di una precisa funzione.
    1.56 Aiuto-sperimentatore
    Ogni singolo membro (ad esempio: associato, interno, ricercatore)
di un team di ricerca clinica, che viene designato  e  supervisionato
dallo  sperimentatore,  presso  il  centro  di  sperimentazione,  per
eseguire procedure di rilevanza critica per  la  sperimentazione  e/o
per  prendere decisioni importanti in relazione alla sperimentazione.
Vedi anche Sperimentatore.
    1.57 Soggetto/Soggetto dello Studio
    Un individuo che partecipa ad uno studio  clinico,  a  cui  viene
somministrato  il/i prodotto/i in sperimentazione oppure che fa parte
del gruppo di controllo.
    1.58 Codice di Identificazione del Soggetto
    Un codice unico assegnato dallo sperimentatore a ciascun soggetto
dello  studio  per  tutelare  l'identita'  del  soggetto   stesso   e
utilizzato  al  posto  del nome del soggetto quando lo sperimentatore
segnala eventi avversi e/o altri dati collegati allo studio.
    1.59 Centro di Sperimentazione
    Luogo/luoghi dove vengono effettivamente  condotte  le  attivita'
collegate allo studio.
    1.60 Reazione Avversa da Farmaci Inattesa
    Una   reazione   avversa,   la   cui   natura  o  intensita'  non
corrispondono alle informazioni esistenti sul prodotto (per  esempio,
Dossier  per  lo Sperimentatore nel caso di un prodotto non approvato
in  fase  di  sperimentazione,  oppure  il   foglio   illustrativo/il
riassunto  delle caratteristiche del prodotto nel caso di un prodotto
approvato).
    1.61 Soggetti Vulnerabili
    Individui la cui decisione di offrirsi come volontari in uno stu-
dio  clinico puo' essere influenzata impropriamente dall'aspettativa,
sia essa giustificata o meno, di benefici legati alla partecipazione,
oppure di una possibile azione di ritorsione da  parte  di  individui
gerarchicamente  superiori,  in caso di rifiuto a partecipare. Esempi
sono gli appartenenti a  gruppi  strutturati  gerarchicamente,  quali
studenti di medicina, di farmacia, di odontoiatria o della scuola per
infermieri, personale subordinato di un ospedale e di un laboratorio,
dipendenti  di  un'industria farmaceutica, membri delle forze armate,
detenuti. Altri soggetti vulnerabili possono essere: pazienti affetti
da malattie  incurabili,  persone  ospitate  nelle  case  di  riposo,
disoccupati o persone indigenti, pazienti in situazioni di emergenza,
minoranze  etniche,  persone  senza casa, nomadi, rifugiati, minori e
persone incapaci di dare il proprio consenso.
    1.62 Benessere (dei soggetti dello studio)
    L'integrita' fisica e mentale dei soggetti che partecipano ad uno
studio clinico.
    2. PRINCIPI DI GCP DELL'ICH
    2.1  Gli  studi  clinici devono essere condotti in conformita' ai
principi etici che traggono la loro origine  dalla  Dichiarazione  di
Helsinki,  e  che  rispettano  la  GCP  e  le  disposizioni normative
applicabili.
    2.2 Prima che uno studio abbia  inizio,  devono  essere  valutati
rischi  ed inconvenienti prevedibili rispetto al beneficio atteso sia
per il singolo soggetto dello studio che per la societa'. Uno  studio
potra'  essere iniziato e continuato solamente se i benefici previsti
giustificano i rischi.
    2.3 I diritti, la sicurezza, e il benessere  dei  soggetti  dello
studio  costituiscono  le  considerazioni  piu'  importanti  e devono
prevalere sugli interessi della scienza e della societa'.
    2.4 Le informazioni disponibili, non cliniche e  cliniche,  rela-
tive  ad  un  prodotto  in  sperimentazione  devono essere adeguate a
supportare lo studio clinico proposto.
    2.5 Gli studi clinici devono essere  scientificamente  validi,  e
devono essere descritti in un protocollo chiaro e dettagliato.
    2.6  Lo  studio deve essere condotto in conformita' al protocollo
che abbia preventivamente ricevuto approvazione/parere favorevole  di
una commissione di revisione dell'istituzione (IRB)/un comitato etico
indipendente (IEC).
    2.7  Le  cure  mediche  prestate  e le decisioni di natura medica
prese  nell'interesse  dei  soggetti  ricadranno  sempre   sotto   la
responsabilita'  di  un medico qualificato oppure, se del caso, di un
dentista qualificato.
    2.8 Tutti gli individui coinvolti nell'effettuazione di uno  stu-
dio  devono  possedere  l'istruzione,  la preparazione e l'esperienza
necessarie ad espletare le loro specifiche mansioni.
    2.9  Un  consenso  informato  deve  essere  ottenuto  liberamente
fornito  da ciascun soggetto prima della sua partecipazione allo stu-
dio.
    2.10 Ogni informazione relativa allo studio clinico  deve  essere
registrata,  trattata  e  conservata  in  modo  tale da consentire un
accurato resoconto, interpretazione e verifica.
    2.11 Deve essere garantita  la  riservatezza  dei  documenti  che
potrebbero   identificare   i  soggetti,  rispettando  le  regole  di
riservatezza e confidenzialita' previste dalle disposizioni normative
applicabili.
    2.12 I  prodotti  in  sperimentazione  devono  essere  preparati,
gestiti, e conservati nel rispetto delle Norme di Buona Fabbricazione
(GMP)  applicabili.  Essi  devono  essere  impiegati  secondo  quanto
prescritto dal protocollo approvato.
    2.13 Devono essere attuati sistemi con procedure che garantiscano
la qualita' di ogni singolo aspetto dello studio.
    3.  COMMISSIONE  DI  REVISIONE  DELL'ISTITUZIONE/COMITATO   ETICO
INDIPENDENTE (IRB/IEC)
    3.1 Responsabilita'
    3.1.1  Un  IRB/IEC  deve  tutelare i diritti, la sicurezza, ed il
benessere di tutti i  soggetti  che  partecipano  allo  studio.  Deve
essere  prestata  particolare  attenzione  agli studi che coinvolgano
soggetti vulnerabili.
    3.1.2 L'IRB/IEC deve ottenere i seguenti documenti:
    Protocollo/i  dello  studio e emendamento/i, modulo/i di consenso
informato scritto e modifiche del modulo di consenso  proposte  dallo
sperimentatore  per  uno  specifico studio, procedure di reclutamento
dei soggetti (per esempio avvisi), informazioni scritte da fornire ai
soggetti, Dossier dello Sperimentatore (IB), informazioni disponibili
sulla  sicurezza,  informazioni  su  pagamento  e  indennizzo  per  i
soggetti,  il  curriculum  vitae  aggiornato dello sperimentatore e/o
altra documentazione relativa alle  qualifiche,  e  tutti  gli  altri
documenti  che l'IRB/IEC ritiene necessari per adempiere alle proprie
responsabilita'.
    L'IRB/IEC deve esaminare uno studio clinico proposto in un  tempo
ragionevole   e   deve   documentare  il  suo  parere  per  iscritto,
identificando chiaramente lo studio, i documenti esaminati e le  date
per quanto riguarda:
    - approvazione/parere favorevole;
    -     modifiche    richieste    prima    di    poter    esprimere
approvazione/parere favorevole;
    - mancata approvazione/parere negativo; e
    -    annullamento/sospensione     di     qualsiasi     precedente
approvazione/parere favorevole.
    3.1.3    L'IRB/IEC   deve   considerare   le   qualifiche   dello
sperimentatore per lo studio proposto, sulla base  di  un  curriculum
vitae   aggiornato   e/o  di  ogni  altra  documentazione  pertinente
richiesta dall'IRB/IEC stesso.
    3.1.4 L'IRB/IEC deve periodicamente riesaminare  ogni  studio  in
corso  ad intervalli ritenuti appropriati per il grado di rischio per
i soggetti, comunque almeno una volta all'anno.
    3.1.5 L'IRB/IEC puo' richiedere che vengano fornite  ai  soggetti
ulteriori informazioni rispetto a quelle indicate al punto 4.8.10 nel
caso   in  cui,  a  proprio  giudizio,  tali  ulteriori  informazioni
contribuiscano significativamente  alla  tutela  dei  diritti,  della
sicurezza, e/o del benessere dei soggetti.
    3.1.6  Nel caso in cui venga condotto uno studio non- terapeutico
con il consenso  del  rappresentante  legalmente  riconosciuto  (vedi
4.8.12 e 4.8.14), l'IRB/IEC deve garantire che il protocollo proposto
e/o  altra  documentazione soddisfino i principi etici fondamentali e
rispettino le disposizioni normative applicabili a tali tipi di  stu-
dio.
    3.1.7 Nel caso in cui il protocollo indichi che non sia possibile
ottenere  il  previo  consenso  del  soggetto  o  del  rappresentante
legalmente riconosciuto del soggetto (vedi  4.8.15),  l'IRB/IEC  deve
garantire   che  il  protocollo  proposto  e/o  altra  documentazione
soddisfino  i  principi  etici  fondamentali  e  che  rispettino   le
disposizioni  normative  applicabili  a tali tipi di studio (cioe' in
situazioni di emergenza).
    3.1.8 L'IRB/IEC deve valutare sia l'ammontare che  il  metodo  di
pagamento  dei  soggetti  al  fine  di  garantire  che  non  vi siano
situazioni di coercizione ne'  di  influenza  indebita  sui  soggetti
dello  studio.  I pagamenti ad un soggetto devono essere rateizzati e
non condizionati esclusivamente  al  completamento  dello  studio  da
parte del soggetto.
    3.1.9  L'IRB/IEC  deve  garantire che le informazioni relative al
pagamento dei soggetti dello studio, compresi metodi, somme, e  tempi
di  pagamento,  siano  ben  chiarite nel modulo di consenso informato
scritto e in ogni altra informazione scritta  che  venga  fornita  ai
soggetti. Deve essere specificato il modo in cui verra' rateizzato il
pagamento.
    3.2 Composizione, Funzioni e Operativita'
    3.2.1  L'IRB/IEC deve essere composto da un numero ragionevole di
membri  che  globalmente  possiedono  le  qualifiche  e  l'esperienza
necessarie  per  esaminare e valutare gli aspetti scientifici, medici
ed  etici  dello  studio  proposto.  Si  raccomanda   che   l'IRB/IEC
comprenda:
    a) Almeno cinque membri.
    b)  Almeno  un  membro  la  cui area di interesse primario sia di
carattere non scientifico.
    c) Almeno un membro  che  sia  indipendente  dall'istituzione/dal
centro di sperimentazione.
    Solamente  i membri dell'IRB/IEC che risultano indipendenti dallo
sperimentatore e dallo sponsor dello studio  possono  votare/dare  un
proprio parere sullo studio.
    Deve  essere conservato un elenco dei membri dell'IRB/IEC e delle
loro qualifiche.
    3.2.2 L'IRB/IEC deve agire nel rispetto  di  procedure  operative
scritte,  conservare  registrazioni  scritte  delle  sue  attivita' e
verbali delle  riunioni,  attenersi  alla  GCP  e  alle  disposizioni
normative applicabili.
    3.2.3  Un  IRB/IEC  deve  prendere  le  proprie decisioni durante
incontri prestabiliti ai quali sia  presente  almeno  il  quorum  dei
componenti, cosi' come previsto dalle procedure operative scritte.
    3.2.4  Solamente  i  membri che partecipano alle revisioni e alle
discussioni   dell'IRB/IEC   devono   votare/fornire    pareri    e/o
suggerimenti.
    3.2.5 Lo sperimentatore puo' fornire informazioni su ogni aspetto
dello  studio, ma non deve partecipare alle delibere dell'IRB/IEC ne'
al voto/parere dell'IRB/IEC.
    3.2.6 Un IRB/IEC puo' convocare, per consulenza, persone  esterne
con esperienza in specifiche aree.
    3.3 Procedure
    L'IRB/IEC  deve  stabilire, documentare per iscritto e seguire le
sue procedure, che devono comprendere:
    3.3.1 Determinazione della sua composizione  (nomi  e  qualifiche
dei suoi membri) e dell'autorita' sotto cui e' stato istituito.
    3.3.2 Programmazione degli incontri, comunicazione ai suoi membri
e gestione delle riunioni.
    3.3.3  Revisione  degli studi dal loro inizio e per tutta la loro
durata.
    3.3.4 Determinazione della frequenza delle revisioni  periodiche,
secondo necessita'.
    3.3.5   Attuazione,   sulla  base  delle  disposizioni  normative
applicabili, di rapida revisione e approvazione/parere favorevole per
piccole modifiche  in  studi  in  corso  che  abbiano  gia'  ottenuto
approvazione/parere favorevole dell'IRB/IEC.
    3.3.6  Specificazione  che nessun soggetto deve essere ammesso ad
uno  studio  prima  che  l'IRB/IEC  non  abbia  fornito  approvazione
scritta/parere favorevole sullo studio.
    3.3:7 Specificazione che non devono essere avviate deviazioni dal
protocollo,  ne'  modifiche  allo  stesso,  senza che l'IRB/IEC abbia
espresso per iscritto approvazione/parere favorevole ad uno specifico
emendamento, eccetto quando  cio'  sia  necessario  per  eliminare  i
rischi   immediati   per  i  soggetti  o  quando  la/le  modifica/che
riguarda/riguardano esclusivamente aspetti logistici o amministrativi
dello studio (per esempio, cambio del responsabile del  monitoraggio,
del recapito telefonico) (vedi 4.5.2).
    3.3.8  Specificazione  che  lo sperimentatore deve immediatamente
riferire all'IRB/IEC relativamente a:
    a) Deviazioni dal protocollo, o modifiche allo stesso, al fine di
eliminare i rischi immediati per i soggetti dello studio (vedi 3.3.7,
4.5.2, 4.5.4).
    b) Modifiche che aumentino il rischio  per  i  soggetti  e/o  che
incidano  significativamente  sulla  conduzione dello studio (vedi 4.
10.2).
    c) Tutte le reazioni avverse da farmaci (ADR) che siano sia serie
che inattese.
    d) Nuove informazioni che possano  incidere  negativamente  sulla
sicurezza dei soggetti o sulla conduzione dello studio.
    3.3.9  Garanzia  di  una  tempestiva  notifica  scritta  da parte
dell'IRB/IEC allo sperimentatore/all'istituzione per quanto riguarda:
    a) Le sue decisioni/pareri relativi allo studio.
    b) Le motivazioni delle sue decisioni/pareri.
    c) Procedure per l'appello alle sue decisioni/pareri.
    3.4 Documentazione
    L'IRB/IEC deve conservare tutta la documentazione pertinente (per
esempio  procedure  scritte,  elenchi   dei   membri   con   relativa
professione/istituzione  di  appartenenza,  i  documenti  presentati,
verbali delle riunioni e corrispondenza) per un periodo di  almeno  3
anni  dopo  il  termine  dello  studio e deve renderla disponibile su
richiesta da parte delle autorita' regolatorie.
    Gli  sperimentatori,  gli  sponsor  o  le  autorita'  regolatorie
possono  chiedere  all'IRB/IEC  di fornire le procedure scritte e gli
elenchi dei suoi membri.
    4. SPERIMENTATORE
    4.1 Qualifiche dello Sperimentatore ed Accordi
    4.1.1 Lo sperimentatore deve essere qualificato  per  istruzione,
formazione  ed  esperienza  ad  assumersi  la  responsabilita' di una
adeguata conduzione dello studio, deve soddisfare tutti  i  requisiti
specificati  dalle  disposizioni normative applicabili e deve fornire
la prova della sussistenza di detti requisiti tramite  un  curriculum
vitae  aggiornato e/o altra documentazione pertinente richiesta dallo
sponsor, dall'IRB/IEC e/o dalle autorita' regolatorie.
    4.1.2 Lo  sperimentatore  deve  essere  pienamente  a  conoscenza
dell'impiego  appropriato  del/i  prodotto/i in sperimentazione, come
descritto  nel  protocollo,  nel  dossier   per   lo   sperimentatore
aggiornato,  nelle  informazioni  sul  prodotto  ed in altre fonti di
informazione fornite dallo sponsor.
    4.1.3 Lo sperimentatore deve  conoscere  le  GCP  ed  operare  in
accordo con le stesse e con le disposizioni normative applicabili.
    4.1.4    Lo   sperimentatore/istituzione   deve   permettere   il
monitoraggio e la verifica da parte dello sponsor  e  l'ispezione  da
parte delle autorita' regolatorie competenti.
    4.1.5  Lo  sperimentatore  deve tenere aggiornato un elenco delle
persone idoneamente qualificate alle  quali  abbia  delegato  compiti
significativi relativi allo studio.
    4.2 Adeguatezza delle Risorse
    4.2.1  Lo  sperimentatore  deve essere in grado di dimostrare (ad
esempio in base a dati retrospettivi) la possibilita' di reclutare il
numero previsto  di  soggetti  idonei  nel  periodo  di  reclutamento
concordato.
    4.2.2 Lo sperimentatore deve avere tempo sufficiente per eseguire
e   portare   a   compimento  adeguatamente  lo  studio  nel  periodo
concordato.
    4.2.3 Lo sperimentatore deve avere a disposizione, per la  durata
prevista dello studio, un appropriato numero di persone qualificate e
attrezzature  idonee per poter condurre lo studio in maniera adeguata
e sicura.
    4.2.4 Lo  sperimentatore  deve  far  si'  che  tutte  le  persone
coinvolte  nello  studio  siano  adeguatamente informate in merito al
protocollo, al/i prodotto/i in sperimentazione ed ai loro  compiti  e
funzioni relativi allo studio.
    4.3 Assistenza Medica dei Soggetti che Partecipano allo Studio
    4.3.1  Un  medico qualificato (o un dentista, quando e' il caso),
che sia uno sperimentatore od un  co-  sperimentatore  dello  studio,
deve  essere  responsabile di tutte le decisioni di ordine medico (od
odontoiatrico) relative allo studio.
    4.3.2 Durante e dopo la partecipazione del soggetto allo  studio,
lo  sperimentatore/istituzione  deve  far  si'  che  venga fornita al
soggetto assistenza medica adeguata  per  eventuali  eventi  avversi,
comprese   variazioni   clinicamente   significative  dei  valori  di
laboratorio, relativi allo studio. Lo sperimentatore/istituzione deve
informare il soggetto quando sia  necessaria  assistenza  medica  per
malattie intercorrenti di cui lo sperimentatore venga a conoscenza.
    4.3.3  Qualora  il  soggetto che partecipa in una sperimentazione
abbia un medico curante ed accetti che questi venga  informato  della
sperimentazione,  si  raccomanda  allo sperimentatore di informare il
medico curante del soggetto in merito alla  sua  partecipazione  allo
studio.
    4.3.4  Anche  se il soggetto non e' obbligato a spiegare i motivi
di un suo ritiro  prematuro  dallo  studio,  lo  sperimentatore  deve
compiere  ogni  ragionevole  tentativo per accertarne le ragioni, pur
rispettando appieno i diritti del soggetto.
    4.4 Comunicazioni con l'IRB/IEC
    4.4.1 Prima di iniziare uno studio, lo sperimentatore/istituzione
deve ricevere l'approvazione od il parere favorevole scritto e datato
dall'IRB/IEC per  il  protocollo  dello  studio,  per  il  modulo  di
consenso  informato  scritto,  per  gli  aggiornamenti  del modulo di
consenso, per le procedure di reclutamento dei soggetti  (ad  esempio
comunicazioni  informative  sullo  studio) e per ogni altra eventuale
informazione scritta da fornire ai soggetti.
    4.4.2     Nell'ambito     della     domanda     scritta     dello
sperimentatore/istituzione all'IRB/IEC, lo sperimentatore/istituzione
deve  fornire  all'IRB/IEC  una  copia  aggiornata  del Dossier dello
sperimentatore. Se questo viene aggiornato nel corso dello studio, lo
sperimentatore/istituzione ne deve fornire una copia all'IRB/IEC.
    4.4.3  Nel corso dello studio, lo sperimentatore/istituzione deve
fornire all'IRB/IEC tutti i documenti soggetti a revisione.
    4.5 Aderenza al Protocollo
    4.5.1 Lo sperimentatore/istituzione deve condurre  lo  studio  in
conformita' al protocollo concordato con lo sponsor e, se necessario,
con le autorita' regolatorie previa approvazione/parere favorevole da
parte dell'IRB/IEC. Lo sperimentatore/istituzione e lo sponsor devono
firmare  il  protocollo  od  un  contratto alternativo per confermare
l'accordo.
    4.5.2 Lo sperimentatore non deve attuare  alcuna  deviazione  dal
protocollo  ne'  modifica dello stesso senza accordo con lo sponsor e
senza previa revisione ed approvazione/parere favorevole  documentati
da  parte  dell'IRB/IEC  della  modifica,  eccetto  quando  cio'  sia
necessario per eliminare un rischio immediato per i  soggetti  oppure
quando   i   cambiamenti   implicano   solo   aspetti   logistici  od
amministrativi dello studio (ad es.  cambiamento del responsabile del
monitoraggio, cambiamento del recapito telefonico).
    4.5.3  Lo   sperimentatore   o   la   persona   designata   dallo
sperimentatore  deve documentare e spiegare ogni eventuale deviazione
dal protocollo approvato.
    4.5.4  Lo  sperimentatore  puo'  attuare   una   deviazione   dal
protocollo  od  un cambiamento dello stesso per eliminare un pericolo
immediato per i soggetti partecipanti alla sperimentazione senza pre-
via   approvazione/parere   favorevole   dell'IRB/IEC.   Non   appena
possibile,  la  deviazione  od  il cambiamento attuati, le ragioni di
cio' e, se e' il caso, le  modifiche  del  protocollo  devono  essere
inviate:
    a)   all'IRB/IEC   per   la   revisione  e  l'approvazione/parere
favorevole,
    b) allo sponsor per accettazione e, se necessario,
    c) alle autorita' regolatorie.
    4.6 Prodotto/i in Sperimentazione
    4.6.1 La responsabilita' dell'affidabilita' del/i  prodotto/i  in
sperimentazione    nella/e    sede/i   dello   studio   spetta   allo
sperimentatore/istituzione.
    4.6.2   Nei   casi   in   cui   sia   consentito/richiesto,    lo
sperimentatore/istituzione   puo'/deve  delegare  alcuni  o  tutti  i
compiti dello sperimentatore/istituzione per la  affidabilita'  del/i
prodotto/i  in  studio nella/e sede/i dello studio ad un farmacista o
ad un'altra persona competente che sia sottoposto  alla  supervisione
dello sperimentatore/istituzione.
    4.6.3  Lo  sperimentatore/istituzione  e/o il farmacista od altra
persona competente, designato dallo sperimentatore/istituzione,  deve
conservare  la documentazione relativa alle consegne e all'inventario
del prodotto nella sede dello studio, all'uso del prodotto  da  parte
di   ciascun  soggetto  e  alla  restituzione  allo  sponsor  o  allo
smaltimento alternativo del/i  prodotto/i  non  utilizzato/i.  Queste
registrazioni  devono  comprendere le date, le quantita', i numeri di
lotto o di serie, le date di scadenza (se e' il caso) ed i numeri  di
codice  unici assegnati al/i prodotto/i in esame ed ai soggetti dello
studio. Gli sperimentatori devono  conservare  le  registrazioni  che
documentino adeguatamente il fatto che i soggetti abbiano ricevuto le
dosi  specificate  dal  protocollo  e che permettano la ricostruzione
quantitativa della destinazione di tutto/i il/i prodotto/i in  studio
ricevuto/i dallo sponsor.
    4.6.4   I  prodotti  in  studio  devono  essere  conservati  come
specificato dallo sponsor (vedi 5.13.2 e 5.14.3)  ed  in  conformita'
con le disposizioni normative applicabili.
    4.6.5  Lo sperimentatore deve assicurare che i prodotti in studio
siano usati solo in conformita' al protocollo approvato.
    4.6.6  Lo  sperimentatore,  od  una   persona   designata   dallo
sperimentatore/istituzione,  deve  spiegare il corretto impiego del/i
prodotto/i in studio  a  ciascun  soggetto  e  deve  controllare,  ad
intervalli  appropriati  al tipo di studio, che ciascun soggetto stia
seguendo adeguatamente le istruzioni.
    4.7 Procedure di Randomizzazione e Apertura del Cieco
    Lo sperimentatore deve seguire le procedure  di  randomizzazione,
se  previste,  e  deve  far  si'  che  il  codice  sia aperto solo in
conformita'  al  protocollo.  Se  lo   studio   e'   in   cieco,   lo
sperimentatore deve documentare e spiegare tempestivamente allo spon-
sor  i  motivi  di  una  qualsiasi  apertura prematura del codice (ad
esempio apertura accidentale, apertura dovuta ad  un  evento  avverso
serio) del/i prodotto/i in studio.
    4.8 Consenso Informato dei Soggetti Coinvolti nello Studio
    4.8.1  Nell'ottenere  e  documentare  il  consenso  informato, lo
sperimentatore   deve   ottemperare   alle   disposizioni   normative
applicabili e deve aderire alla GCP ed ai principi etici che hanno la
loro  origine nella 'Dichiarazione di Helsinki'. Prima di iniziare lo
studio, lo sperimentatore deve avere  approvazione/parere  favorevole
per  iscritto dell'IRB/IEC sul modulo di consenso informato scritto e
di ogni altra informazione scritta da fornire ai soggetti.
    4.8.2 Il modulo di  consenso  informato  scritto  ed  ogni  altra
informazione  scritta  che  deve  essere  fornita ai soggetti, devono
essere  riveduti  ogni  volta   che   divengano   disponibili   nuove
informazioni  importanti  pertinenti  per  il  consenso del soggetto.
Qualsiasi modulo di consenso  informato  scritto  e  le  informazioni
scritte  modificati  devono ricevere l'approvazione/parere favorevole
dell'IRB/IEC  prima  di  essere  usati.  Il  soggetto   od   il   suo
rappresentante   legalmente   riconosciuto  devono  essere  informati
tempestivamente  qualora  divengano  disponibili  nuove  informazioni
rilevanti   per   la  volonta'  del  soggetto  a  continuare  la  sua
partecipazione allo studio. La comunicazione di  queste  informazioni
deve essere documentata.
    4.8.3  Ne'  lo sperimentatore ne' il personale che partecipa allo
studio devono esercitare alcuna coercizione od influenza indebita  su
un  soggetto  per indurlo a partecipare od a continuare a partecipare
ad uno studio.
    4.8.4 Nessuna delle informazioni orali e scritte  concernenti  lo
studio,  compreso  il  modulo  di  consenso  informato  scritto, deve
contenere  un  linguaggio  che  costringa  il  soggetto  od  il   suo
rappresentante  legalmente  riconosciuto  a  rinunciare,  anche  solo
apparentemente, ad eventuali diritti  legali  oppure  che  esoneri  o
sembri  esonerare  lo  sperimentatore, l'istituzione, lo sponsor od i
loro rappresentanti dalla responsabilita' per negligenza.
    4.8.5 Lo sperimentatore, o una persona  da  lui  designata,  deve
informare  con  completezza  il  soggetto o, se il soggetto non e' in
grado  di  fornire  il  consenso  informato,  il  suo  rappresentante
legalmente  riconosciuto,  di  tutti  gli aspetti inerenti lo studio,
inclusi le  informazioni  scritti  e  parere  favorevole/approvazione
dell'IRB/IEC.
    4.8.6  Il  linguaggio  usato  nelle  informazioni orali e scritte
concementi lo  studio,  compreso  il  modulo  di  consenso  informato
scritto,  deve  essere  il piu' possibile pratico, non tecnico e deve
essere comprensibile per il soggetto  o  per  il  suo  rappresentante
legalmente   riconosciuto   e   per   il  testimone  imparziale,  ove
applicabile.
    4.8.7 Prima che possa essere ottenuto il consenso  informato,  lo
sperimentatore  od  una  persona  da  lui  designata deve lasciare al
soggetto, od al suo rappresentante legalmente riconosciuto, tutto  il
tempo  necessario  e  la  possibilita'  di  informarsi  in  merito ai
particolari dello studio prima di decidere se partecipare o  meno  ad
esso.  A  tutte  le domande relative allo studio deve essere data una
risposta soddisfacente per il soggetto o per  il  suo  rappresentante
legalmente riconosciuto.
    4.8.8  Prima  della  partecipazione  del soggetto allo studio, il
modulo di consenso informato scritto deve  essere  firmato  e  datato
personalmente  dal  soggetto,  o  dal  suo  rappresentante legalmente
riconosciuto, e dalla persona che ha condotto la discussione relativa
al consenso informato.
    4.8.9  Se  un  soggetto  o  il  suo   rappresentante   legalmente
riconosciuto  non  sono  in grado di leggere, un testimone imparziale
deve  essere  presente  durante  l'intera  discussione  relativa   al
consenso informato.
    Il  testimone  deve  firmare  e datare personalmente il modulo di
consenso informato dopo che:
    - il modulo di  consenso  informato  scritto  e  qualsiasi  altra
informazione  scritta  che deve essere fornita ai soggetti sono stati
letti e spiegati al soggetto o ad un  suo  rappresentante  legalmente
riconosciuto;
    -  il  soggetto,  o il suo rappresentante legalmente riconosciuto
hanno fornito il consenso verbale alla partecipazione allo studio;
    - il soggetto o il suo rappresentante legalmente riconosciuto, se
in grado di farlo, hanno firmato e datato personalmente il modulo  di
consenso informato.
    Firmando  il  modulo  di  consenso,  il  testimone attesta che le
informazioni contenute nel modulo di consenso informato  e  qualsiasi
altra  informazione  scritta  sono  state  spiegate  accuratamente al
soggetto, o al suo rappresentante  legalmente  riconosciuto,  e  sono
state   apparentemente  comprese  dagli  stessi  e  che  il  consenso
informato e'  stato  liberamente  fornito  dal  soggetto  o  dal  suo
rappresentante legalmente riconosciuto.
    4.8.10 Sia la discussione sul consenso informato che il modulo di
consenso  informato  scritto  ed  ogni  altra  eventuale informazione
scritta che deve essere fornita al soggetto  devono  comprendere  una
spiegazione di quanto segue:
    a) Che lo studio implica ricerca.
    b) Lo scopo dello studio.
    c)  Il/I  trattamento/i previsto/i dallo studio e la probabilita'
di un'assegnazione per randomizzazione ad uno dei trattamenti.
    d) Le procedure dello studio da seguire, comprese tutte le proce-
dure invasive.
    e) Le responsabilita' del soggetto.
    f) Quegli aspetti dello studio che siano sperimentali.
    g)  I  rischi o gli inconvenienti ragionevolmente prevedibili per
il soggetto e,  ove  applicabile,  per  l'embrione,  il  feto  od  il
neonato.
    h)  I  benefici ragionevolmente previsti. Qualora non vi e' alcun
beneficio clinico previsto per il soggetto, il soggetto deve  esserne
consapevole.
    i) La/e procedura/e o il/i ciclo/i di trattamento alternativi che
possano  essere  disponibili  per  il  soggetto  ed i loro potenziali
benefici e rischi importanti.
    j) L'indennizzo e/o il trattamento disponibile  per  il  soggetto
nell'eventualita' di un danno correlato allo studio.
    k)    L'eventuale    rateizzazione    prevista    del   pagamento
dell'indennita'/rimborso per il soggetto che partecipa allo studio.
    l) Le eventuali spese previste per il soggetto che partecipa allo
studio.
    m) Che la partecipazione del soggetto allo studio e' volontaria e
che il soggetto puo' rifiutarsi di partecipare  allo  studio  o  puo'
ritirarsi  dallo studio, in qualsiasi momento, senza alcuna penalita'
o perdita dei benefici di cui il soggetto ha comunque diritto.
    n) Che allo/agli addetti al  monitoraggio,  o  allo/agli  addetti
alla  verifica,  all'IRB/IEC  ed  alle  autorita'  regolatorie  sara'
consentito l'accesso diretto alla documentazione medica originale del
soggetto per una verifica delle procedure dello  studio  clinico  e/o
dei  dati,  senza  violare  la riservatezza del soggetto nella misura
permessa dalle leggi e  dalle  regolamentazioni  applicabili  e  che,
firmando  un  modulo  di  consenso  informato,  il soggetto od il suo
rappresentante legalmente riconosciuto sta autorizzando tale accesso.
    o) Che le documentazioni che  identificano  il  soggetto  saranno
mantenute  riservate  e,  nella misura permessa dalle leggi e/o dalle
regolamentazioni  applicabili,   non   saranno   rese   pubblicamente
disponibili.   Se   i  risultati  dello  studio  vengono  pubblicati,
l'identita' del soggetto restera' segreta.
    p)  Che  il  soggetto,  od  il  suo   rappresentante   legalmente
riconosciuto,  sara'  informato  tempestivamente,  qualora  divengano
disponibili informazioni che  possano  influenzare  la  volonta'  del
soggetto di continuare la partecipazione allo studio.
    q)  La/e  persona/e  da  contattare  per  ulteriori  informazioni
riguardanti lo studio ed i diritti dei soggetti che partecipano  allo
studio  e chi contattare nell'eventualita' di un danno correlato allo
studio.
    r) Le circostanze prevedibili e/o le ragioni prevedibili  per  le
quali  la  partecipazione  del  soggetto  allo  studio  possa  essere
interrotta.
    s) La durata prevista della partecipazione del soggetto allo stu-
dio.
    t) Il numero approssimativo di soggetti che partecipano allo stu-
dio.
    4.8.11 Prima della partecipazione allo studio, il soggetto, od il
suo rappresentante legalmente riconosciuto, deve ricevere  una  copia
del  modulo  di  consenso  informato scritto firmata e datata ed ogni
altra  informazione  scritta  fornita   ai   soggetti.   Durante   la
partecipazione  del  soggetto  allo  studio,  il  soggetto, od il suo
rappresentante  legalmente  riconosciuto,  deve  ricevere  una  copia
firmata e datata degli aggiornamenti del modulo di consenso informato
ed  una  copia  di  eventuali  modifiche  delle  informazioni scritte
fornite ai soggetti.
    4.8.12  Quando uno studio clinico (terapeutico o non terapeutico)
include soggetti che possano essere arruolati nello studio  solo  con
il  consenso  del rappresentante legalmente riconosciuto del soggetto
(ad esempio: minori o pazienti con demenza grave), il  soggetto  deve
essere  informato  in merito allo studio nella misura compatibile con
la sua capacita' di comprensione e, se e' in grado,  deve  firmare  e
datare personalmente il modulo di consenso informato scritto.
    4.8.13 Ad eccezione di quanto riferito nel punto 4.8.14, uno stu-
dio  non  terapeutico  (cioe'  uno  studio in cui non sia previsto un
beneficio clinico diretto per il soggetto), deve essere  condotto  in
soggetti  che  diano  personalmente  il loro consenso e che firmino e
datino il modulo di consenso informato scritto.
    4.8.14 Studi non terapeutici possono essere condotti in  soggetti
con il consenso di un rappresentante legalmente riconosciuto, purche'
siano soddisfatte le seguenti condizioni:
    a) Gli obiettivi dello studio non possono essere raggiunti da uno
studio  che  coinvolga  soggetti in grado di fornire personalmente il
loro consenso informato.
    b) I rischi prevedibili per i soggetti siano modesti.
    c) L'impatto negativo sul benessere del soggetto sia  ridotto  al
minimo e sia modesto.
    d) Lo studio non sia vietato dalla legge.
    e)     L'approvazione/parere    favorevole    dell'IRB/IEC    sia
espressamente richiesto in merito all'inclusione di questi soggetti e
l'approvazione/parere  favorevole   tratti   esaurientemente   questo
aspetto.
    Questi  studi,  a  meno  che  non  sia giustificata un'eccezione,
devono essere eseguiti in pazienti che presentino una malattia od una
condizione fisica per il cui trattamento sia destinato il prodotto in
studio. I soggetti in  questi  studi  devono  essere  controllati  in
maniera particolarmente attenta e devono essere ritirati dallo studio
se sembrano sottoposti a sofferenze indebite.
    4.8.15   In  situazioni  d'emergenza,  quando  non  e'  possibile
ottenere  il  previo  consenso  del  soggetto,  bisogna  chiedere  il
consenso del suo rappresentante legalmente riconosciuto, se presente.
Qualora non sia possibile ottenere il previo consenso del soggetto, e
non  e'  disponibile  il  suo rappresentante legalmente riconosciuto,
l'arruolamento del soggetto deve richiedere le misure  descritte  nel
protocollo   e/o   in   altri  documenti,  con  l'approvazione/parere
favorevole documentato  dell'IRB/IEC,  per  tutelare  i  diritti,  la
sicurezza   ed   il  benessere  del  soggetto  e  per  assicurare  la
conformita' alle disposizioni normative applicabili. Il soggetto,  od
il  suo rappresentante legalmente riconosciuto, deve essere informato
in merito allo studio il piu' presto possibile e deve essere  chiesto
il  consenso  a  continuare  ed  ogni  altro  consenso, eventualmente
necessario (vedi 4.8.10).
    4.9 Documentazione e Rapporti
    4.9.1  Lo  sperimentatore  deve  assicurare  la  precisione,   la
completezza,  la  leggibilita'  e la tempestivita' dei dati riportati
allo sponsor nelle schede raccolte dati (CRF) ed in tutti i  rapporti
richiesti.
    4.9.2   I  dati  riportati  sulla  CRE,  ottenuti  dai  documenti
originali,  devono  concordare  con  questi  ultimi;  altrimenti,  le
discrepanze devono essere spiegate.
    4.9.3 Ogni cambiamento o correzione della CRF deve essere datato,
siglato   e   spiegato   (se   necessario)   e  non  deve  nascondere
l'inserimento originale (cioe' deve essere mantenuta la  possibilita'
di  verifica), cio' vale sia per le modifiche o le correzioni scritte
che  elettroniche  (vedi  5.18.4  (n)).  Lo  sponsor   deve   fornire
indicazioni  agli sperimentatori e/o ai loro rappresentanti designati
per effettuare tali correzioni. Lo sponsor deve avere delle procedure
scritte per assicurare che le modifiche o  le  correzioni  nelle  CRF
apportate   dai   rappresentanti   designati   dello   sponsor  siano
documentate,  necessarie  e  approvate   dallo   sperimentatore.   Lo
sperimentatore  deve  conservare  le  registrazioni delle modifiche e
delle correzioni.
    4.9.4 Lo sperimentatore/istituzione deve conservare  i  documenti
dello  studio secondo quanto specificato nei Documenti Essenziali per
la Conduzione di uno Studio Clinico (vedi 8.)  e  dalle  disposizioni
normative  applicabili.  Lo  sperimentatore/istituzione deve adottare
delle misure per impedire la distruzione accidentale o  prematura  di
questi documenti.
    4.9.5  I documenti essenziali devono essere conservati per almeno
2 anni dopo l'ultima approvazione di una  domanda  di  autorizzazione
all'immissione  in  commercio  (AIC)  e  fino  a  quando non vi siano
domande di AIC in corso o previste o fino a  quando  siano  trascorsi
almeno  2  anni dalla interruzione formale dello sviluppo clinico del
prodotto  in  studio.  Tuttavia,  questi  documenti   devono   essere
conservati per un periodo piu' lungo, se richiesto dalle disposizioni
normative  applicabili  oppure  da  un  accordo  con  lo  sponsor. E'
responsabilita' dello sponsor informare lo sperimentatore/istituzione
a  partire  da  quando  non  e'  piu'  necessario  conservare  questi
documenti (vedi 5.5.12).
    4.9.6   Gli   aspetti   finanziari  dello  studio  devono  essere
documentati    in    un    accordo    fra    lo    sponsor    e    lo
sperimentatore/istituzione.
    4.9.7  Su  richiesta  del  monitor,  dell'auditor, dell'IRB/IEC o
delle  autorita'  regolatorie,  lo  sperimentatore/istituzione   deve
mettere  a  disposizione,  con modalita' di accesso diretto, tutte le
documentazioni richieste relative allo studio.
    4.10 Rapporti sullo Stato di Avanzamento
    4.10.1 Lo sperimentatore deve inviare annualmente  dei  riassunti
scritti   della   situazione  dello  studio  all'IRB/IEC  o  piu'  di
frequente, se richiesto dall'IRB/IEC.
    4.10.2 Lo sperimentatore deve  fornire  tempestivamente  rapporti
scritti  allo  sponsor,  all'IRB/IEC  (vedi  3.3.8) e, se e' il caso,
all'istituzione in merito ad eventuali cambiamenti che influenzino la
conduzione dello studio e/o che aumentino il rischio per i soggetti.
    4.11 Rapporti sulla Sicurezza
    4.11.1  Tutti  gli  eventi  avversi  seri  (SAE)  devono   essere
segnalati  immediatamente allo sponsor, ad eccezione di quelli che il
protocollo  od  altro  documento  (ad  esempio  il  Dossier  per   lo
Sperimentatore) identifichi come eventi che non necessitano di essere
segnalati  immediatamente. I rapporti immediati devono essere seguiti
tempestivamente   da   rapporti   scritti,  dettagliati.  I  rapporti
immediati e di proseguimento devono identificare i soggetti  mediante
un  codice  unico  assegnato  ai soggetti che partecipano allo studio
anziche' mediante i nomi dei soggetti, i  numeri  di  identificazione
personali e/o l'indirizzo. Lo sperimentatore deve, inoltre, adeguarsi
alle  disposizioni  normative  applicabili relative alla segnalazione
alle autorita' regolatorie ed  all'IRB/IEC  di  reazioni  avverse  da
farmaci serie inattese.
    4.11.2  Gli  eventi  avversi  e/o  le  anormalita'  dei valori di
laboratorio  identificati  nel  protocollo  come   critici   per   la
valutazione  della  sicurezza  devono  essere  segnalati allo sponsor
secondo i requisiti di segnalazione  ed  entro  i  periodi  di  tempo
specificati dallo sponsor nel protocollo.
    4.11.3  Per  i  casi  di  morte segnalati, lo sperimentatore deve
fornire allo  sponsor  ed  all'IRB/IEC  ogni  eventuale  informazione
supplementare  richiesta  (per esempio:  referti autoptici e rapporti
medici conclusivi).
    4.12 Conclusione Anticipata o Sospensione dello Studio
    Se  lo  studio  viene  concluso  prematuramente  o  sospeso   per
qualsiasi   ragione,  lo  sperimentatore/istituzione  deve  informare
tempestivamente  i  soggetti  che  partecipano  allo   studio,   deve
assicurare  una terapia appropriata ed il follow-up per i soggetti e,
se  richiesto,  dalle  disposizioni   normative   applicabili,   deve
informare le autorita' regolatorie. Inoltre:
    4.12.1  Se lo sperimentatore conclude o sospende uno studio senza
un  precedente  accordo  con  lo  sponsor,  lo  sperimentatore   deve
informare     l'istituzione,     se     e'     il    caso,    e    lo
sperimentatore/istituzione deve prontamente informare  lo  sponsor  e
l'IRB/IEC  e deve fornire allo sponsor ed all'IRB/IEC una spiegazione
scritta dettagliata della conclusione o della sospensione dello  stu-
dio.
    4.12.2  Se lo sponsor conclude o sospende uno studio (vedi 5.21),
lo sperimentatore deve prontamente informare l'istituzione, se e'  il
caso,  e  lo  sperimentatore/istituzione  deve  prontamente informare
l'IRB/IEC e fornire all'IRB/IEC una spiegazione  scritta  dettagliata
della conclusione o della sospensione dello studio.
    4.12.3    Se    l'IRB/IEC   pone   fine   o   sospende   la   sua
approvazione/opinione favorevole di uno studio (vedi 3.1.2 e  3.3.9),
lo  sperimentatore  deve informare l'istituzione, se e' il caso, e lo
sperimentatore/istituzione deve prontamente notificarlo allo  sponsor
e  fornire  allo  sponsor  una  spiegazione scritta dettagliata della
conclusione o sospensione dello studio.
    4.13 Rapporto Finale dello Sperimentatore
    Al completamento dello studio, lo sperimentatore, se e' il  caso,
deve  informare  l'istituzione;  lo  sperimentatore/istituzione  deve
fornire all'IRB/IEC un riassunto  dell'esito  dello  studio  ed  alle
autorita' regolatorie ogni eventuale rapporto richiesto.
    5. SPONSOR
    5.1 Assicurazione e Controllo di Qualita'
    5.1.1  Lo  sponsor  ha la responsabilita' di adottare e mantenere
sistemi di assicurazione della qualita' e di  controllo  di  qualita'
per mezzo di SOP scritte, al fine di garantire che le sperimentazioni
siano condotte ed i dati vengano prodotti, documentati (registrati) e
riportati  conformemente a quanto stabilito dal protocollo, dalla GCP
e dalle disposizioni normative applicabili.
    5.1.2  Lo sponsor ha la responsabilita' di assicurare il rispetto
degli accordi sottoscritti con tutte le parti interessate, al fine di
garantire l'accesso diretto  (vedi  1.21)  in  tutte  le  sedi  della
sperimentazione ai dati/documenti originali ed ai rapporti dello stu-
dio,  allo  scopo  di  consentire  la  funzione  di monitoraggio e di
verifica da parte dello sponsor stesso e l'ispezione da  parte  delle
autorita' regolatorie nazionali ed estere.
    5.1.3  Il  controllo  di  qualita' deve essere effettuato durante
ogni fase della gestione dati al fine di garantire l'attendibilita' e
la corretta elaborazione degli stessi.
    5.1.4   Gli   accordi   sottoscritti   dallo   sponsor   con   lo
sperimentatore/istituzione  e  qualsiasi  altra parte coinvolta nella
sperimentazione clinica devono essere per iscritto nel  protocollo  o
in un accordo separato.
    5.2. Organizzazione di Ricerca a Contratto (CRO)
    5.2.1  Lo  sponsor  puo'  demandare alcuni o tutti i compiti e le
funzioni a lui spettanti in materia di  sperimentazione  ad  una  CRO
facendosi   comunque  carico  della  responsabilita'  finale  per  la
qualita'  e  l'integrita'  dei  dati  relativi  alla  sperimentazione
stessa.  La  CRO  ha  il compito di adottare sistemi di assicurazione
della qualita' e di controllo di qualita'.
    5.2.2 Tutti i compiti e le funzioni inerenti  la  sperimentazione
demandati  ed  assunti  da  una  CRO  devono  essere  specificati per
iscritto.
    5.2.3 Tutti i compiti e le funzioni inerenti  la  sperimentazione
che non vengono specificatamente demandati ed assunti da una CRO sono
di competenza dello sponsor stesso.
    5.2.4 Ogni riferimento allo sponsor nella presente linea guida e'
egualmente  applicabile  ad  una  CRO  laddove questa abbia assunto i
compiti e le funzioni dello sponsor inerenti la sperimentazione.
    5.3 Consulenza Medica
    Lo  sponsor  deve  reclutare  personale  qualificato   facilmente
accessibile   per   ottenerne   consulenza  riguardo  a  questioni  o
problematiche di carattere  medico  concernenti  la  sperimentazione.
Qualora  necessario, consulenti esterni possono essere nominati a tal
proposito.
    5.4 Progettazione dello Studio
    5.4.1 Lo sponsor deve reclutare personale qualificato (ad esempio
esperti in biostatistica, farmacologi clinici e medici) nella  misura
necessaria,  durante  tutte  le  fasi  della  sperimentazione,  dalla
progettazione del protocollo e delle CRF, dalla pianificazione  delle
analisi  all'esame  ed  alla redazione di rapporti intermedi e finali
riguardanti la sperimentazione.
    5.5 Gestione dello Studio,  Gestione  dei  Dati  e  Conservazione
della Documentazione
    5.5.1   Lo sponsor deve avvalersi di personale qualificato per la
supervisione dell'effettuazione della sperimentazione, della gestione
e verifica dei dati, per lo svolgimento di analisi statistiche e  per
la preparazione di rapporti sulla sperimentazione.
    5.5.2 Lo sponsor puo' prendere in considerazione l'istituzione di
un  comitato  indipendente  per  il  monitoraggio dei dati (IDMC) per
valutare l'andamento di una sperimentazione clinica,  ivi  inclusi  i
dati  relativi  alla  sicurezza  e  gli esiti di efficacia critici ad
intervalli  idonei, e consigli lo sponsor su proseguire, modificare o
interrompere una sperimentazione. L'IDMC deve disporre  di  procedure
scritte e conservare registrazioni scritte di tutte le sue riunioni.
    5.5.3  Qualora  si avvalga di sistemi elettronici di elaborazione
dei dati e/o sistemi di inserimento a distanza per  la  gestione  dei
dati relativi alla sperimentazione, lo sponsor deve:
    a)  Garantire  e  documentare  che  il  sistema  elettronico  per
l'elaborazione dei dati sia conforme  ai  requisiti  di  completezza,
precisione,  affidabilita' stabiliti dallo sponsor e che questi siano
conformi alle caratteristiche prefissate (cioe' Validazione).
    b) Predisporre SOP per l'utilizzazione di questi sistemi.
    c)   Assicurarsi che i sistemi  siano  tali  da  permettere  solo
modifiche  dei  dati  documentabili  e  che  non vi sia cancellazione
alcuna dei dati immessi nel sistema (cioe' predisporre un  "tracciato
di verifica" ed una traccia dei dati e delle correzioni).
    d)  Predisporre  un  sistema di sicurezza che impedisca l'accesso
non autorizzato ai dati.
    e) Conservare un elenco delle persone  autorizzate  ad  apportare
modifiche ai dati (vedi 4.1.5 e 4.9.3)
    f) Conservare un adeguato sostegno dei dati.
    g)   Salvaguardare   l'eventuale  occultamento  (es.    mantenere
l'occultamento durante l'immissione e l'elaborazione dei dati).
    5.5.4 Qualora i dati vengano modificati  durante  l'elaborazione,
deve  essere  sempre  possibile confrontare le osservazioni ed i dati
originali con quelli elaborati.
    5.5.5 Lo sponsor deve utilizzare  un  codice  di  identificazione
univoco  (vedi  1.58)  che permetta l'identificazione di tutti i dati
riportati per ogni soggetto.
    5.5.6 Lo sponsor, o tutti coloro  in  possesso  di  dati,  devono
conservare  tutti  i  documenti  essenziali  specifici  dello sponsor
relativi alla sperimentazione (vedi 8.  Documenti Essenziali  per  la
Conduzione di uno Studio Clinico).
    5.5.7  Lo  sponsor  deve  conservare tutti i documenti essenziali
specifici dello sponsor stesso conformemente a quanto stabilito dalle
disposizioni normative applicabili nella nazione in cui  il  prodotto
e'  stato approvato e/o dove lo sponsor intende presentare domanda di
autorizzazione.
    5.5.8 Qualora interrompa lo sviluppo clinico di  un  prodotto  in
sperimentazione   (cioe'  per  quanto  riguarda  alcune  o  tutte  le
indicazioni, le vie di somministrazione o le forme farmaceutiche), lo
sponsor deve conservare tutti i documenti essenziali specifici  dello
sponsor   per   almeno   due   anni   dalla  formale  interruzione  o
conformemente  a  quanto  stabilito  dalle   disposizioni   normative
applicabili.
    5.5.9  Qualora  interrompa  lo sviluppo clinico di un prodotto in
sperimentazione,   lo    sponsor    deve    informare    tutti    gli
sperimentatori/istituzioni impegnati nella sperimentazione e tutte le
autorita' regolatorie.
    5.5.10 Qualsiasi trasferimento di proprieta' dei dati deve essere
notificato alle autorita' competenti conformemente a quanto stabilito
dalle disposizioni normative applicabili.
    5.5.11  I  documenti  essenziali  specifici  dello sponsor devono
essere conservati per almeno due anni dopo l'ultima  approvazione  di
una  domanda  di  autorizzazione  all'immissione in commercio (AIC) e
fino a quando non vi siano domande di AIC in corso o previste, o fino
a quando siano trascorsi almeno due anni dalla  interruzione  formale
dello  sviluppo  clinico  del  prodotto  in  studio.   Tuttavia, tali
documenti devono essere conservati piu' a lungo  se  cosi'  e'  stato
stabilito dalle disposizioni normative applicabili o qualora ne abbia
bisogno lo sponsor.
    5.5.12  Lo  sponsor  deve informare lo sperimentatore/istituzione
per iscritto della necessita' di conservare la documentazione e  deve
comunicare  per  iscritto  allo  sperimentatore/istituzione quando le
documentazioni relative  alla  sperimentazione  non  gli  siano  piu'
necessarie.
    5.6 Selezione dello Sperimentatore
    5.6.1   Lo   sponsor   e'   responsabile  della  selezione  dello
sperimentatore/istituzione.   Ogni   sperimentatore    deve    essere
qualificato,  per  preparazione  ed  esperienza  e  deve possedere le
risorse necessarie (vedi 4.1, 4.2) per poter  condurre  adeguatamente
la  sperimentazione  per  la  quale  e' stato selezionato. Qualora si
organizzi un comitato di coordinamento e/o si proceda alla  selezione
di uno sperimentatore coordinatore in sperimentazioni multicentriche,
l'organizzazione e/o la selezione e' di competenza dello sponsor.
    5.6.2    Prima    di    sottoscrivere    un   accordo   con   uno
sperimentatore/istituzione    per    la    effettuazione    di    una
sperimentazione,      lo      sponsor      deve      fornire     allo
sperimentatore/istituzione il protocollo e la versione aggiornata del
Dossier per lo Sperimentatore e deve lasciare allo  stesso  il  tempo
necessario  per  esaminare  il  protocollo  e  tutte  le informazioni
fornite.
    5.6.3    Lo    sponsor    deve    ottenere    l'accordo     dello
sperimentatore/istituzione su:
    a) effettuare la sperimentazione conformemente a quanto stabilito
dalla  GCP,  dalle  disposizioni normative applicabili (vedi 4.1.3) e
dal  protocollo  concordato  con  lo  sponsor  e  che   ha   ricevuto
approvazione/parere favorevole dall'IRB/IEC (vedi 4.5.1);
    b)      rispettare     le     procedure     in     materia     di
registrazione/trasmissione dei dati;
    c) permettere il monitoraggio, la verifica e le  ispezioni  (vedi
4.1.4) e
    d)    conservare    i   documenti   essenziali   riguardanti   la
sperimentazione  fino  a   quando   lo   sponsor   non   informi   lo
sperimentatore/istituzione  che  tale  documentazione non gli e' piu'
necessaria (vedi 4.9.4 e 5.5.12).
    Lo sponsor e  lo  sperimentatore/istituzione  devono  firmare  il
protocollo  o  un  documento  alternativo  al fine di confermare tale
accordo.
    5.7 Attribuzione delle Responsabilita'
    Prima di dare inizio ad uno studio,  lo  sponsor  deve  definire,
stabilire  e ripartire tutti gli obblighi e le funzioni relativi alla
sperimentazione stessa.
    5.8 Indennizzo per i Soggetti e per gli Sperimentatori
    5.8.1  Lo sponsor deve, se stabilito dalle disposizioni normative
applicabili,  provvedere  ad  assicurare  o  a  garantire   (mediante
copertura  legale e finanziaria) lo sperimentatore/istituzione contro
richieste   di   indennizzo   derivanti   dalla   conduzione    della
sperimentazione,  con  l'esclusione  di  quei  reclami  imputabili  a
imperizia, imprudenza e/o negligenza.
    5.8.2 Le polizze e le procedure assicurative dello sponsor devono
contemplare, secondo quanto stabilito  dalle  disposizioni  normative
applicabili,   i   costi  per  il  trattamento  medico  dei  soggetti
sottoposti a sperimentazione  qualora  si  verificassero  complicanze
causate dalla sperimentazione.
    5.8.3  Quando  i  soggetti  dello  studio  ricevono  l'indennizzo
spettante loro, il metodo e le modalita' di pagamento dovranno essere
conformi a quanto stabilito dalle disposizioni normative applicabili.
    5.9 Accordi Finanziari
    Gli aspetti  finanziari  riguardanti  la  sperimentazione  devono
essere  documentate  in  un  accordo sottoscritto tra lo sponsor e lo
sperimentatore/istituzione.
    5.10   Notifica/Domanda   di   Autorizzazione   alle    Autorita'
Regolatorie
    Prima  di  dare inizio alla sperimentazione clinica lo sponsor (o
lo sponsor ed lo  sperimentatore,  se  stabilito  dalle  disposizioni
normative  applicabili) deve sottoporre tutte le richieste necessarie
all'attenzione delle autorita' regolatorie affinche'  queste  possano
esaminarla,  accettarla  e/o  dare  l'autorizzazione  ad  iniziare la
sperimentazione,  secondo   quanto   richiesto   dalle   disposizioni
normative  applicabili.  Qualsiasi notifica/presentazione deve essere
datata   e   deve   contenere   le   informazioni   sufficienti   per
l'identificazione del protocollo.
    5.11 Conferma della Revisione da parte dell'IRB/IEC
    5.11.1 Lo sponsor deve ottenere dallo sperimentatore/istituzione:
    a)     Il     nome     e     l'indirizzo    dell'IRB/IEC    dello
sperimentatore/istituzione.
    b) La dichiarazione emessa  dall'IRB/IEC  riguardo  alla  propria
conformita',  da  un  punto di vista organizzativo ed operativo, alla
GCP, alle leggi e alle disposizioni normative applicabili.
    c) L'approvazione/opinione favorevole documentata dell'IRB/IEC e,
qualora venga richiesto  dallo  sponsor,  una  copia  del  protocollo
vigente,  il/i modulo/i per il consenso informato scritto e qualsiasi
altra informazione scritta da fornire ai soggetti, le  procedure  per
il reclutamento degli stessi, la documentazione relativa ai pagamenti
ed ai risarcimenti dei quali possono avvalersi i soggetti e qualsiasi
altro documento che l'IRB/IEC possa aver richiesto.
    5.11.2 Qualora l'IRB/IEC vincoli la propria approvazione/opinione
favorevole   alla/e   modifica/che   di   qualsiasi   aspetto   della
sperimentazione, come ad esempio la/e  modifica/che  del  protocollo,
del  modulo  per  il  consenso  informato  scritto  e qualsiasi altra
informazione scritta da fornire ai soggetti e/o altre  procedure,  lo
sponsor  deve  ottenere  dallo  sperimentatore/istituzione  una copia
della/e modifica/che apportata/e e dovra' conoscere la  data  in  cui
l'approvazione/opinione favorevole e' stata espressa dall'IRB/IEC.
    5.11.3  Lo sponsor deve ottenere dallo sperimentatore/istituzione
la  documentazione  e  le  date  riguardanti   ogni   riconferma   di
approvazione/riesame   con  opinione  favorevole  dell'IRB/IEC  e  di
qualsiasi revoca o sospensione dell'approvazione/opinione favorevole.
    5.12 Informazioni sui Prodotto/i in Studio
    5.12.1 Durante la pianificazione della sperimentazione lo sponsor
deve  assicurarsi che siano disponibili sufficienti dati di sicurezza
ed efficacia ottenuti dagli studi non clinici e/o da  sperimentazioni
cliniche,   che  possano  sostenere  l'idoneita'  del  prodotto  alla
somministrazione a soggetti umani, ai dosaggi, per la durata e per la
popolazione selezionata.
    5.12.2  Lo  sponsor   deve   aggiornare   il   Dossier   per   lo
Sperimentatore  mano  a  mano  che  nuove e rilevanti informazioni si
rendano disponibili (vedi 7. Dossier per lo Sperimentatore)
    5.13 Produzione, Confezionamento, Etichettatura e Codifica  del/i
Prodotto/i in Studio
    5.13.1   Lo   sponsor   deve   assicurarsi  che  il  prodotto  in
sperimentazione (inclusi il  principio  attivo  di  confronto  ed  il
placebo,  se  applicabile)  sia caratterizzato in modo appropriato in
base  allo  stadio  di  sviluppo  dello  stesso,  che  sia   prodotto
conformemente   alle   GMP   applicabili  e  che  sia  opportunamente
codificato ed etichettato in modo da preservare l'eventuale  cecita',
se  applicabile.  Inoltre,  l'etichettatura deve essere conforme alle
disposizioni normative applicabili.
    5.13.2 Lo sponsor deve stabilire le temperature piu' adatte  alla
conservazione  del  prodotto  in  sperimentazione,  le  modalita'  di
conservazione  (ad  es.    proteggere  dalla  luce),   i   tempi   di
conservazione,  i  fluidi  di  ricostituzione  e  le  procedure e gli
strumenti per l'infusione se necessari.  Lo  sponsor  deve  informare
tutte   le   parti  interessate  (ad  es.  addetti  al  monitoraggio,
sperimentatori, farmacisti, persone responsabili della conservazione)
di tali modalita'.
    5.13.3 Il prodotto in sperimentazione deve essere confezionato in
modo tale da impedire la contaminazione  e  qualunque  deterioramento
durante il trasporto e la conservazione.
    5.13.4  Negli  studi  in  cieco  il  sistema  di  codifica per il
prodotto in sperimentazione deve essere dotato di un  meccanismo  che
permetta  la rapida identificazione del prodotto in caso di emergenza
medica ma che prevenga un'apertura del cieco non rilevabile.
    5.13.5 Qualora, durante lo sviluppo  clinico,  vengano  apportati
significativi   cambiamenti   nella   formulazione  del  prodotto  in
sperimentazione o nel prodotto di confronto i risultati di ogni  stu-
dio  aggiuntivo  del prodotto (es. stabilita', tasso di dissoluzione,
biodisponibilita') atti a verificare se  questi  cambiamenti  possano
alterare   in  modo  significativo  il  profilo  farmacocinetico  del
prodotto, devono essere disponibili prima dell'utilizzo  della  nuova
formulazione nelle sperimentazioni cliniche.
    5.14 Fornitura e Gestione del/i Prodotto/i in Studio
    5.14.1   Lo   sponsor  ha  la  responsabilita'  di  fornire  allo
sperimentatore/istituzione il prodotto in sperimentazione.
    5.14.2 Lo sponsor non deve procedere alla fornitura del  prodotto
in  sperimentazione allo sperimentatore/istituzione fino a quando non
e'    in    possesso    della    documentazione    necessaria    (es.
approvazione/opinione   favorevole  da  parte  dell'IRB/IEC  e  delle
autorita' regolatorie).
    5.14.3 Lo sponsor  deve  assicurarsi  che  le  procedure  scritte
contengano  le  istruzioni  alle  quali lo sperimentatore/istituzione
deve attenersi per la gestione e la  conservazione  del  prodotto  in
sperimentazione, e della documentazione relativa. Le procedure devono
riguardare  un'adeguata e sicura ricezione del prodotto, la gestione,
la  conservazione,  la  distribuzione,  il  recupero   del   prodotto
inutilizzato da parte dei soggetti e la restituzione allo sponsor del
prodotto  in  sperimentazione  rimasto inutilizzato (o lo smaltimento
alternativo se autorizzato dallo sponsor ed in conformita'  a  quanto
stabilito dalle disposizioni normative applicabili).
    5.14.4 Lo sponsor deve:
    a)   garantire  la  puntuale  consegna  allo  sperimentatore  del
prodotto in sperimentazione.
    b) Conservare i documenti attestanti la spedizione, la ricezione,
la sistemazione,  il  recupero  e  la  distruzione  del  prodotto  in
sperimentazione  (vedi  8.  Documenti Essenziali per la Conduzione di
uno Studio Clinico).
    c)  Mantenere  un  sistema  per  il  recupero  del  prodotto   in
sperimentazione  e  documentare tale recupero (es. ritiro per carenze
del prodotto, recupero dopo  il  termine  dello  studio,  ritiro  del
prodotto scaduto).
    d)  Mantenere  un  sistema  per  lo  smaltimento  del prodotto in
sperimentazione  inutilizzato  e  per  la  documentazione   di   tale
smaltimento.
    5.14.5 Lo sponsor deve:
    a)   Provvedere   a  garantire  la  stabilita'  del  prodotto  in
sperimentazione durante il periodo di utilizzazione.
    b)  Conservare  una  quantita'  del  prodotto  utilizzato   nella
sperimentazione   sufficiente   a   riconfermare  le  specifiche  del
prodotto,  qualora  necessario,  e  conservare  documentazione  delle
analisi e delle caratteristiche del lotto del campione. Per quanto la
stabilita' lo permetta devono essere conservati campioni del prodotto
fino  a  quando l'analisi dei dati della sperimentazione sia ultimata
oppure  per  il  periodo  stabilito  dalle   disposizioni   normative
applicabili,  qualora  queste  richiedono un periodo di conservazione
piu' lungo.
    5.15 Accesso alla Documentazione
    5.15.1 Lo sponsor deve assicurarsi che nel protocollo o in  altro
accordo  scritto  sia  specificato  che lo sperimentatore/istituzione
renda possibile l'accesso diretto ai dati/documenti originali per  il
monitoraggio, per gli audit, per la revisione da parte dell'IRB/IEC e
per  l'ispezione  da parte delle autorita' regolatorie, relativi allo
studio.
    5.15.2  Lo  sponsor  deve  accertarsi  che  ogni  soggetto  abbia
acconsentito,   per   iscritto,   all'accesso  diretto  alla  propria
documentazione clinica originale per  il  monitoraggio,  l'audit,  la
revisione   da  parte  dell'IRB/IEC  e  l'ispezione  delle  autorita'
regolatorie, relativi allo studio.
    5.16 Informazioni sulla Sicurezza
    5.16.1 Lo sponsor e' responsabile  per  la  continua  valutazione
della sicurezza del prodotto in sperimentazione.
    5.16.2  Lo  sponsor deve informare tempestivamente tutti/e gli/le
sperimentatori/istituzioni interessati/e e le  autorita'  regolatorie
qualora  si  dovesse  scoprire  che qualcosa potrebbe pregiudicare la
sicurezza dei pazienti  o  potrebbe  avere  risvolti  negativi  sulla
conduzione  della  sperimentazione  o  indurre  l'IRB/IEC a mutare la
propria approvazione/opinione favorevole riguardo alla  continuazione
della sperimentazione.
    5.17 Segnalazione delle Reazioni Avverse da Farmaci
    5.17.1  Lo sponsor deve snellire la notifica di tutte le reazioni
avverse  da  farmaci  (ADRs)  serie  ed  inattese  a  tutti/e  gli/le
sperimentatori/istituzioni    interessati/e,    all'IRB/IEC,   quando
necessario, ed alle autorita' regolatorie.
    5.17.2 Tali segnalazioni  urgenti  devono  essere  conformi  alle
disposizioni  normative  applicabili  ed  attenersi a quanto indicato
dalla Linea Guida  ICH  "Gestione  dei  dati  clinici  di  sicurezza:
Definizioni e Standards per la segnalazione accelerata".
    5.17.3  Lo  sponsor  deve  sottoporre  alle autorita' regolatorie
tutti gli aggiornamenti  sulla  sicurezza  ed  i  rapporti  periodici
secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative applicabili.
    5.18 Monitoraggio
    5.18.1 Finalita'
    La finalita' del monitoraggio di uno studio e' di verificare che:
    a) I diritti e il benessere dei soggetti siano tutelati.
    b) I dati riguardanti la sperimentazione siano accurati, completi
e verificabili per mezzo dei documenti originali.
    c)  La  conduzione  della  sperimentazione  sia conforme a quanto
stabilito dal protocollo/emendamenti  approvati,  alla  GCP  ed  alle
disposizioni normative applicabili.
    5.18.2 Selezione e Qualifiche dei Responsabili del Monitoraggio.
    a)  I  responsabili del monitoraggio devono essere nominati dallo
sponsor.
    b) I responsabili del monitoraggio devono  essere  addestrati  in
modo appropriato e devono avere la conoscenza scientifica e/o clinica
richiesta   per   monitorare  la  sperimentazione  adeguatamente.  Le
qualifiche degli addetti devono essere documentate.
    c)   I   responsabili   del   monitoraggio    devono    possedere
un'approfondita  conoscenza  del  prodotto  in  sperimentazione,  del
protocollo, del modulo per il consenso  informato  scritto,  di  ogni
altra  informazione  scritta  destinata  ai soggetti, delle SOP dello
sponsor, della GCP e delle disposizioni normative applicabili.
    5.18.3 Estensione e Tipo di Monitoraggio
    Lo  sponsor  deve  assicurare  che  le  sperimentazioni   vengano
adeguatamente  monitorate.  Lo sponsor deve stabilire l'estensione ed
il tipo di monitoraggio.   L'estensione ed il  tipo  di  monitoraggio
devono  basarsi su considerazioni quali l'obiettivo, la finalita', la
progettazione,  la  complessita',   l'occultamento,   la   dimensione
campionaria  e  gli  esiti  dello  studio.    Generalmente  vi  e' la
necessita' di svolgere un monitoraggio in loco prima, durante e  dopo
la  sperimentazione.  Tuttavia  in particolari circostanze lo sponsor
puo' stabilire che il monitoraggio centralizzato  in  associazione  a
procedure  quali  l'addestramento e le riunioni degli sperimentatori,
la disponibilita' di esaurienti istruzioni scritte possano  garantire
la  corretta conduzione della sperimentazione nel rispetto della GCP.
La campionatura statisticamente controllata puo' rivelarsi un  metodo
accettabile per la selezione dei dati da verificare.
    5.18.4 Responsabilita' del Monitor
    Il  responsabile  del  monitoraggio deve garantire, conformemente
alle richieste dello sponsor, che la sperimentazione venga condotta e
documentata in modo appropriato tramite l'espletamento delle seguenti
attivita', se pertinenti e necessarie per  la  sperimentazione  e  la
sede della stessa:
    a) Agire da principale tramite per la comunicazione tra sponsor e
sperimentatore.
    b) Verificare che lo sperimentatore sia in possesso di qualifiche
e  risorse  adeguate (vedi 4.1, 4.2, 5.6) e che queste rimangano tali
durante l'intero periodo della sperimentazione; che le strutture, ivi
compresi i laboratori, le strumentazioni ed il personale siano idonei
alla conduzione sicura ed appropriata  della  sperimentazione  e  che
siano    mantenuti    adeguati   durante   l'intero   periodo   della
sperimentazione.
    c) Verificare, per il prodotto in sperimentazione, che:
    i) i tempi e le condizioni di conservazione siano  accettabili  e
che   le   forniture   siano   sufficienti   per   la   durata  della
sperimentazione.
    ii) il prodotto in sperimentazione  venga  somministrato  solo  a
soggetti in possesso dei requisiti necessari all'assunzione e secondo
il dosaggio specificato nel protocollo.
    iii) vengano fornite ai soggetti le necessarie istruzioni perche'
possano correttamente utilizzare, gestire, conservare e restituire il
prodotto in sperimentazione.
    iv)  il  ricevimento,  l'utilizzo  e la restituzione del prodotto
presso le sedi di sperimentazione siano controllati e documentati  in
modo adeguato.
    v)  lo  smaltimento del prodotto in sperimentazione inutilizzato,
presso le sedi di sperimentazione,  sia  conforme  alle  disposizioni
normative applicabili e alle direttive dello sponsor.
    d) Verificare che lo sperimentatore segua il protocollo approvato
e tutti gli eventuali emendamenti approvati.
    e)  Verificare  che  sia  stato  ottenuto  il  consenso informato
scritto  prima   della   partecipazione   di   ogni   soggetto   alla
sperimentazione.
    f) Garantire che lo sperimentatore riceva la stesura piu' recente
del  Dossier dello Sperimentatore, tutta la documentazione e tutte le
forniture necessarie ad un corretto svolgimento della sperimentazione
stessa in conformita' alle disposizioni normative applicabili.
    g)  Garantire  che   lo   sperimentatore   e   lo   staff   della
sperimentazione siano adeguatamente informati sulla stessa.
    h)   Verificare   che   lo   sperimentatore   e  lo  staff  della
sperimentazione   stiano   adempiendo   le    funzioni    specificate
conformemente al protocollo e secondo qualsiasi altro accordo scritto
intercorso  tra  lo sponsor e lo sperimentatore/istituzione e che non
abbiano delegato queste funzioni a individui non autorizzati.
    i) Verificare che lo sperimentatore stia reclutando solo soggetti
idonei.
    j) Notificare il ritmo di reclutamento dei soggetti.
    k) Verificare che i documenti  originali  e  altre  registrazioni
della   sperimentazione   siano   accurati,  completi,  costantemente
aggiornati e conservati.
    l) Verificare che lo sperimentatore fornisca tutti i rapporti, le
notifiche, le richieste e le presentazioni necessarie  e  che  questi
documenti  siano  accurati, completi, tempestivi, leggibili, datati e
che permettano l'identificazione della sperimentazione.
    m) Accertare la precisione e la completezza  delle  registrazioni
nelle CRF, nei documenti originali e in altri documenti relativi alla
sperimentazione   confrontandoli   fra   loro.   In  particolare,  il
responsabile del monitoraggio deve verificare che:
    i)  I  dati  richiesti  dal protocollo vengano registrati in modo
accurato nelle CRF e che siano consistenti con i documenti originali.
    ii) Qualsiasi modifica nel dosaggio e/o  nella  terapia  sia  ben
documentata per ogni soggetto dello studio.
    iii)  Tutti  gli eventi avversi, la medicazioni concomitanti e le
malattie intercorrenti vengano riportate in accordo con il protocollo
nelle CRF.
    iv) Le visite alle quali il soggetto non si sottopone, i test non
compiuti e gli esami non effettuati, siano chiaramente riportati come
tali nelle CRF .
    v) Qualsiasi rinuncia o abbandono della sperimentazione da  parte
di soggetti reclutati venga riportato e giustificato nelle CRF.
    n)  Informare  lo sperimentatore di qualsiasi errore, omissione o
illeggibilita' delle registrazioni nelle  CRF.  Il  responsabile  del
monitoraggio   deve   garantire   che   le   correzioni,  aggiunte  o
cancellature siano eseguite  in  modo  appropriato,  siano  datate  e
spiegate  (se  necessario) e che siano firmate dallo sperimentatore o
da  un  membro  dello   staff   partecipante   alla   sperimentazione
autorizzato  a  sottoscrivere  cambiamenti  nella  CRF  in vece dello
sperimentatore. Questa autorizzazione deve essere documentata.
    o) Stabilire se tutti gli eventi avversi (AEs) siano  documentati
in  modo  appropriato  nei  termini di tempo richiesti dalla GCP, dal
protocollo, dal IRB/IEC, dallo sponsor e dalle disposizioni normative
applicabili.
    p) Stabilire se lo sperimentatore stia  conservando  i  documenti
essenziali  (vedi  8.  Documenti  Essenziali per la Conduzione di uno
Studio Clinico).
    q)  Comunicare  allo  sperimentatore  il  mancato  rispetto   del
protocollo,  delle  SOP,  della  GCP  e  delle disposizioni normative
applicabili ed agire nel modo piu' adatto per prevenire il  ripetersi
delle deviazioni rilevate.
    5.18.5 Procedure di Monitoraggio
    Il  responsabile  del  monitoraggio deve seguire le SOP scritte e
stabilite dallo sponsor cosi' come le  procedure  che  sono  indicate
specificamente   dallo  sponsor  per  il  monitoraggio  di  una  data
sperimentazione.
    5.18.6 Rapporto di Monitoraggio
    a) Il responsabile del monitoraggio deve sottoporre allo  sponsor
un  rapporto scritto dopo ogni visita alla sede della sperimentazione
o dopo ogni comunicazione riguardante la sperimentazione stessa.
    b) I rapporti devono indicare la  data,  la  sede,  il  nome  del
responsabile  del  monitoraggio  ed il nome dello sperimentatore o di
altre persone contattate.
    c) I rapporti devono comprendere un  riassunto  di  cio'  che  il
responsabile  del  monitoraggio  ha controllato e le sue osservazioni
riguardanti   dati/fatti    significativi,    deviazioni,    carenze,
conclusioni,   provvedimenti   intrapresi   o  da  intraprendere  e/o
provvedimenti raccomandati per garantire conformita'.
    d) La revisione e il seguito al rapporto di  monitoraggio  devono
essere documentati dai rappresentanti designati dallo sponsor.
    5.19 Verifica
    Qualora  lo  sponsor  dovesse  eseguire  una verifica, come parte
integrante  della  assicurazione  della  qualita',  deve  tenere   in
considerazione:
    5.19.1 Finalita'
    La  finalita'  di  una  verifica,  indipendente  e  separata  dal
monitoraggio o dalle funzioni di controllo di qualita'  usuali,  deve
consistere nella valutazione della conduzione della sperimentazione e
dell'osservanza   del  protocollo,  delle  SOP,  della  GCP  e  delle
disposizioni normative applicabili.
    5.19.2 Selezione e Qualifiche dei Responsabili delle Verifiche
    a) Lo sponsor deve incaricare, per la conduzione delle verifiche,
individui che siano indipendenti da studi/sistemi clinici.
    b) Lo sponsor deve garantire che i responsabili  delle  verifiche
siano  qualificati per addestramento ed esperienza per una conduzione
appropriata delle verifiche. Le  qualifiche  relative  devono  essere
documentate.
    5.19.3 Procedure di Verifica
    a)  Lo  sponsor  deve  garantire che la verifica di studi/sistemi
clinici sia condotta  secondo  le  procedure  scritte  dello  sponsor
riguardo  a cio' che deve essere verificato, a come verificarlo, alla
frequenza delle verifiche e alla forma ed il contenuto  dei  rapporti
degli addetti alla verifica.
    b)  Il  piano  e  le  procedure di verifica dello sponsor per una
sperimentazione devono essere dettate  dall'importanza  della  stessa
per  la  sottomissione  alle  autorita'  regolatorie,  dal numero dei
soggetti arruolati per lo studio, dal tipo e dalla complessita' della
sperimentazione,  dal  livello  di  rischio  per  ogni  soggetto   in
sperimentazione e da qualsiasi altro problema individuato.
    c)  Le  osservazioni  e  le  conclusioni  dei  responsabili delle
verifiche devono essere documentate.
    d) Al  fine  di  preservare  l'indipendenza  e  il  valore  della
funzione   delle  verifiche,  le  autorita'  regolatorie  non  devono
richiedere come prassi abituale i rapporti relativi.    Le  autorita'
regolatorie  possono richiedere l'accesso ad un rapporto di verifica,
a seconda delle circostanze, qualora  sussista  prova  di  una  grave
mancanza  nell'osservanza  della  GCP  o  nel  corso  di procedimenti
legali.
    e) Lo sponsor deve rilasciare un certificato di verifica  qualora
sia richiesto da regolamentazioni o leggi applicabili.
    5.20 Non Conformita'
    5.20.1  Una non conformita' al protocollo, alle SOP, alla GCP e/o
alle   disposizioni   normative   applicabili   da   parte   di   uno
sperimentatore/istituzione o di un membro/i dello staff dello sponsor
deve  condurre  ad  una  immediata  azione da parte dello sponsor per
assicurare la conformita'.
    5.20.2 Qualora il monitoraggio e/o la verifica evidenziassero una
non   conformita'   grave   e/o   persistente   da   parte   di   uno
sperimentatore/istituzione,   lo  sponsor  deve  porre  termine  alla
partecipazione    alla     sperimentazione     da     parte     dello
sperimentatore/istituzione.   Quando   la   partecipazione   di   uno
sperimentatore/istituzione ad uno studio viene interrotta a causa  di
inadempienza,  lo  sponsor  deve prontamente metterne a conoscenza le
autorita' regolatorie.5.21 Conclusione Anticipata o Sospensione dello
Studio
    Se una sperimentazione viene prematuramente interrotta o  sospesa
lo sponsor deve prontamente informare lo sperimentatore/istituzione e
le  autorita'  regolatorie  dell'interruzione  o  della sospensione e
del/i motivo/i di questa. Lo sponsor o lo  sperimentatore/istituzione
devono   anche   informare  prontamente  l'IRB/IEC  per  giustificare
l'interruzione o la sospensione, come specificato dalle  disposizioni
normative applicabili.
    5.22 Rapporti su Sperimentazione/Studio Clinico
    Sia   che   la   sperimentazione   venga  completata  o  conclusa
prematuramente, lo sponsor deve garantire la  redazione  di  rapporti
sulla  sperimentazione  clinica  e che questi vengano sottoposti alle
agenzie regolatorie,  come  richiesto  dalle  disposizioni  normative
applicabili.
    Lo   sponsor   deve   anche   garantire   che  i  rapporti  della
sperimentazione   clinica   da   presentare   per   la   domanda   di
autorizzazione  all'immissione  in  commercio  soddisfino i requisiti
fondamentali  della  Linea  Guida  ICH  "Struttura  e  Contenuto  dei
rapporti  di  Sperimentazioni  Cliniche".    (NOTA: La Linea Guida in
questione specifica che in  alcuni  casi  sono  ritenuti  accettabili
anche rapporti abbreviati sugli studi).
    5.23 Studi Multicentrici
    Per gli studi multicentrici lo sponsor deve garantire che:
    5.23.1  Tutti  gli sperimentatori conducano la sperimentazione in
stretta osservanza del protocollo concordato con  lo  sponsor  e,  se
richiesto,   con   le   autorita'  regolatorie,  e  che  ha  ricevuto
l'approvazione/parere favorevole dell'IRB/IEC.
    5.23.2 Le CRF siano state  strutturate  per  raccogliere  i  dati
richiesti  da  tutte  le sedi di sperimentazioni. Agli sperimentatori
che stanno raccogliendo dati aggiuntivi dovranno essere fornite anche
le  ulteriori  CRF  progettate  per  la   raccolta   di   tali   dati
supplementari.
    5.23.3  Le  responsabilita'  dello  sperimentatore coordinatore e
degli  altri  sperimentatori  partecipanti  siano  documentate  prima
dell'inizio della sperimentazione.
    5.23.4 A tutti gli sperimentatori vengano date istruzioni su come
seguire  il  protocollo,  come  attenersi  all'insieme  dei requisiti
fondamentali per l'accertamento dei dati clinici e di  laboratorio  e
su come completare le CRF.
    5.23.5 Tra gli sperimentatori la comunicazione sia facilitata.
    6. PROTOCOLLO SPERIMENTALE ED EMENDAMENTO/I AL PROTOCOLLO
    I   contenuti   di   un   protocollo  di  sperimentazione  devono
generalmente includere i punti indicati di seguito.  Tuttavia, alcune
informazioni specifiche riguardanti  le  sedi  della  sperimentazione
possono essere fornite su pagina/e di protocollo separate, o indicate
in un accordo separato. Alcune delle informazioni elencate di seguito
possono  essere  contenute  in altri documenti facenti riferimento al
protocollo come il Dossier dello Sperimentatore.
    6.1 Informazioni di Carattere Generale
    6.1.1  Titolo  del  protocollo,  numero  di  identificazione  del
protocollo  e  data.  Ogni  emendamento  deve anche essere numerato e
datato.
    6.1.2 Nome e indirizzo  dello  sponsor  e  del  responsabile  del
monitoraggio (se diverso da quello dello sponsor).
    6.1.3  Nome  e  qualifica  delle persone autorizzate a firmare il
protocollo e gli emendamenti al protocollo a nome dello sponsor.
    6.1.4 Nome, qualifica, indirizzo e recapito telefonico del medico
specialista  (od odontoiatra se appropriato) dello sponsor per quello
studio.
    6.1.5  Nome  e  qualifica  dello  sperimentatore/i  che   e'/sono
responsabile/i  della conduzione della sperimentazione ed indirizzo e
recapito telefonico della/e sede/i della stessa.
    6.1.6 Nome, qualifica, indirizzo e recapito telefonico del medico
(od odontoiatra, se appropriato) responsabile di tutte  le  decisioni
mediche  (od  odontoiatriche)  nella  sede  della sperimentazione (se
diverso dallo sperimentatore).
    6.1.7 Nome, indirizzo del/i  laboratorio/i  clinico/i  e  altro/i
dipartimento/i  medico/i  e/o  tecnico/i  e/o istituzione/i coinvolti
nella sperimentazione.
    6.2 Informazioni di Base
    6.2.1 Nome e descrizione del prodotto in sperimentazione.
    6.2.2  Riassunto  dei  risultati  degli  studi  non  clinici  che
potrebbero   avere  rilevanza  clinica  e  di  altre  sperimentazioni
cliniche che sono pertinenti per lo studio.
    6.2.3 Riassunto degli eventuali rischi e  benefici  conosciuti  e
potenziali, se ve ne sono, per l'uomo.
    6.2.4    Descrizione    e    giustificazione    della    via   di
somministrazione, del dosaggio, del regime di dosaggio e della durata
del trattamento.
    6.2.5 Dichiarazione che  la  sperimentazione  sara'  condotta  in
ottemperanza  al  protocollo,  alla GCP e alle disposizioni normative
applicabili.
    6.2.6 Descrizione della popolazione da studiarsi.
    6.2.7  Riferimenti  alla  letteratura  e  ai  dati  che  sono  di
attinenza  alla sperimentazione e che forniscono una base di partenza
per la sperimentazione stessa.
    6.3 Obiettivi e Finalita' dello Studio
    Dettagliata descrizione degli obiettivi e della  finalita'  della
sperimentazione.
    6.4 Progettazione dello Studio
    L'integrita'  scientifica della sperimentazione e la credibilita'
dei dati originati  dalla  stessa  dipendono  fondamentalmente  dalla
progettazione  dello  studio.  La  progettazione  dello  studio  deve
comprendere:
    6.4.1  Una  dichiarazione  specifica  degli   esiti   primari   e
secondari,  se  ve  ne  sono, che dovranno essere misurati durante la
sperimentazione.
    6.4.2 Una descrizione del tipo/progetto dello studio da  condurre
(ad  es.  in  doppio  cieco,  vs.  placebo,  a gruppi paralleli) e un
diagramma schematico della progettazione dello studio,  delle  proce-
dure e delle diverse fasi.
    6.4.3  Una descrizione delle misure prese per minimizzare/evitare
errori sistematici (bias), comprendente:
    a) randomizzazione
    b) occultamento.
    6.4.4 Una descrizione del trattamento dello studio, del  dosaggio
e  del  regime  di  dosaggio  del prodotto in sperimentazione. Dovra'
essere inclusa anche una descrizione della forma farmaceutica,  della
confezione e dell'etichettatura del prodotto in sperimentazione.
    6.4.5 La durata prevista della partecipazione del soggetto ed una
descrizione  della  sequenza  e della durata di tutti i periodi della
sperimentazione, compreso l'eventuale prosieguo.
    6.4.6 Una descrizione delle  "norme  per  l'interruzione"  e  dei
"criteri  di  cessazione" validi per i singoli soggetti, per l'intera
sperimentazione e per parti di essa.
    6.4.7 Procedure  per  controllare  l'affidabilita'  del  prodotto
sperimentale, inclusi eventuali placebo e prodotti di confronto.
    6.4.8  Conservazione dei codici di randomizzazione e delle proce-
dure per la decodifica di tali codici.
    6.4.9   Identificazione   di   qualunque   dato   da   registrare
direttamente   sulle  CRF  (cioe'  nessuna  precedente  registrazione
scritta  od  elettronica  di  dati)  e  da  considerarsi  come   dati
originali.
    6.5 Selezione e Ritiro dei Soggetti.
    6.5.1 Criteri di inclusione dei soggetti.
    6.5.2 Criteri di esclusione dei soggetti.
    6.5.3  Criteri per il ritiro dei soggetti (cioe' interruzione del
trattamento col prodotto in sperimentazione/trattamento sperimentale)
e procedure indicanti:
    a)    Quando    e    come    ritirare    i     soggetti     dalla
sperimentazione/trattamento col prodotto in studio.
    b)  Tipo  e  tempi  per la raccolta dei dati relativi ai soggetti
ritirati.
    c) Se e come i soggetti possono essere sostituiti.
    d)    Follow-up     per     i     soggetti     ritirati     dalla
sperimentazione/trattamento col prodotto in sperimentazione.
    6.6 Trattamento dei Soggetti
    6.6.1  Il trattamento da somministrare, inclusi i nomi di tutti i
prodotti, il dosaggio, lo  schema  posologico,  la  via/modalita'  di
somministrazione  e  la  durata della terapia, compresi il periodo di
follow-up  dei  soggetti  per  ogni  trattamento  con   prodotto   in
sperimentazione/gruppo di trattamento/braccio di studio.
    6.6.2  Medicazioni/trattamenti  permessi (incluse le cure mediche
di soccorso) e non permessi prima e/o durante la sperimentazione.
    6.6.3 Procedure per monitorare la compliance del soggetto.
    6.7 Valutazione dell'Efficacia
    6.7.1 Specificazione dei parametri di efficacia.
    6.7.2 Metodi e  tempi  per  l'accertamento,  la  registrazione  e
l'analisi dei parametri di efficacia.
    6.8 Valutazione della Sicurezza
    6.8.1 Specificazione dei parametri di sicurezza.
    6.8.2  Metodi  e  tempi  per  l'accertamento,  la registrazione e
l'analisi dei parametri di sicurezza.
    6.8.3 Procedure per la stesura di rapporti per la registrazione e
la segnalazione di eventi avversi e malattie intercorrenti.
    6.8.4 Tipo e durata del seguito dei soggetti in seguito ad eventi
avversi.
    6.9 Statistica
    6.9.1 Descrizione dei metodi statistici da impiegare, compresi  i
tempi di eventuali analisi intermedie programmate.
    6.9.2  Il  numero pianificato di soggetti da arruolare.  Nel caso
di sperimentazioni multicentriche, deve essere specificato il  numero
di  pazienti  stabilito  per  ogni  sede, la motivazione della scelta
delta dimensione del gruppo campione, comprese le osservazioni  (o  i
calcoli) sulla potenza dello studio e la giustificazione clinica.
    6.9.3 Il livello di significativita' da utilizzare.
    6.9.4 Criteri per la conclusione della sperimentazione.
    6.9.5 Procedura per la gestione dei dati mancanti, inutilizzati o
spuri.
    6.9.6  Procedure  per la segnalazione di qualunque deviazione dal
piano statistico originale (qualunque deviazione dal piano statistico
originale deve essere descritta e giustificata nel protocollo e/o nel
rapporto finale, nel modo approvato).
    6.9.7 La selezione dei soggetti da includere nelle  analisi  (es.
tutti  i  soggetti  randomizzati,  tutti i soggetti trattati, tutti i
soggetti eligibili, soggetti valutabili).
    6.10 Accesso Diretto ai Dati/Documenti Originali
    Lo sponsor deve garantire che nel protocollo, o in altro  accordo
scritto,    sia   specificato   che   lo   sperimentatore/istituzione
permettera' il monitoraggio, la verifica, la revisione  dell'IRB/IEC,
l'ispezione delle autorita' regolatorie relative allo studio fornendo
accesso diretto a dati/documenti originali.
    6.11 Procedure di Controllo e di Assicurazione della Qualita'
    6.12 Aspetti Etici
    Descrizione    di    considerazioni    etiche    relative    alla
sperimentazione.
    6.13 Gestione dei Dati e Conservazione della Documentazione
    6.14 Accordi Finanziari e Assicurazioni
    Il finanziamento e l'assicurazione, se non trattati in un accordo
separato.
    6.15 Criteri di Pubblicazione
    I  criteri  di  pubblicazione,  se  non  trattati  in  un accordo
separato.
    6.16 Supplementi
    (NOTA: dal  momento  che  il  protocollo  ed  il  rapporto  della
sperimentazione/studio clinico sono strettamente correlati, ulteriori
informazioni in materia potranno essere trovate nella Linea Guida ICH
"Struttura e Contenuto dei rapporti di Sperimentazioni Cliniche")
    7. DOSSIER PER LO SPERIMENTATORE
    7.1 Introduzione
    Il  Dossier  per  lo  Sperimentatore (IB) e' una raccolta di dati
clinici e non clinici, sul/i prodotto/i in sperimentazione  che  sono
di  pertinenza per lo studio del/i prodotto/i nell'uomo. Il suo scopo
e' quello di fornire agli sperimentatori  e  alle  persone  coinvolte
nello  studio  clinico  informazioni  che  rendano  piu'  agevole  la
comprensione del razionale del  protocollo  e  l'aderenza  a  diversi
fattori    chiave    del    protocollo,   quali   il   dosaggio,   la
frequenza/l'intervallo delle dosi, i metodi di somministrazione e  le
procedure  per  il  monitoraggio  della sicurezza del prodotto. La IB
rappresenta, inoltre, uno strumento di  conoscenza  per  la  gestione
clinica  dei  soggetti  durante  la  sperimentazione. Le informazioni
devono essere presentate in una forma concisa,  semplice,  oggettiva,
equilibrata  e  non  promozionale  che  permetta  al  clinico,  o  al
potenziale sperimentatore, di comprenderle chiaramente e di fare  una
valutazione  imparziale  rischio-  beneficio  circa  l'appropriatezza
dello studio proposto. Per questa ragione una persona qualificata  da
un  punto  di  vista medico deve di solito partecipare alla redazione
della IB, il cui contenuto, tuttavia,  deve  essere  approvato  anche
dagli specialisti delle diverse discipline che hanno fornito i dati.
    Questa  linea  guida  indica  le  informazioni  minime che devono
essere incluse in una IB e fornisce suggerimenti per la sua  stesura.
Si presuppone che il tipo e l'ampiezza delle informazioni disponibili
possano  essere  diversi  in  relazione  allo  stadio di sviluppo del
prodotto in sperimentazione. Una  IB  di  ampio  contenuto  puo'  non
essere  necessaria  se il prodotto in studio e' in commercio e la sua
farmacologia  e'  largamente  conosciuta  dalla  classe  medica.   Se
consentito  dalle  autorita'  regolatorie,  un dossier informativo di
base sul prodotto, o il foglio  illustrativo  o  l'etichetta  possono
rappresentare   una  valida  alternativa,  purche'  essi  comprendano
informazioni  aggiornate,  esaurienti  e  dettagliate  su  tutti  gli
aspetti  del  prodotto in studio che possano essere importanti per lo
sperimentatore. Se un prodotto in commercio deve essere studiato  per
un  nuovo impiego (cioe' una nuova indicazione) deve essere preparata
una specifica IB per il nuovo impiego proposto.  La  IB  deve  essere
rivista almeno una volta all'anno e sottoposta a revisione per quanto
necessario  in  accordo  alle  procedure  scritte  dello  sponsor. In
relazione allo stadio di sviluppo del prodotto o nel caso si  rendano
disponibili   nuove   informazioni   rilevanti,  una  revisione  piu'
frequente puo' essere appropriata. Comunque, in accordo con  la  Good
Clinical Practice, nuove informazioni di rilievo possono essere cosi'
importanti   da   dover   essere  comunicate  agli  sperimentatori  e
possibilmente    alle    Commissioni   Istituzionali   di   Revisione
(IRB)/Comitati  Etici   Indipendenti   (IEC)   e/o   alle   autorita'
regolatorie ancor prima di essere incluse nella IB revisionata.
    Generalmente,  e'  responsabilita'  dello  sponsor assicurare che
l'aggiornamento   della   IB   sia    reso    disponibile    allo/gli
sperimentatore/i  ed  e' responsabilita' degli sperimentatori fornire
la IB aggiornata agli IRB/IEC responsabili per lo studio. Nel caso in
cui uno studio sia promosso da uno sperimentatore, lo sperimentatore-
sponsor deve accertare di poter disporre di un dossier  sul  prodotto
fornito  dal  fabbricante  commerciale.  Se  il prodotto in studio e'
fornito dallo sperimentatore-sponsor, allora questi deve  fornire  le
necessarie informazioni al personale coinvolto nella sperimentazione.
Nel caso in cui la preparazione di una IB formale sia inattuabile, lo
sperimentatore-sponsor  deve  ampliare,  in sostituzione della IB, la
sezione  del   protocollo   clinico   riguardante   le   informazioni
retrospettive  e  contenente  le  informazioni di minima, aggiornate,
descritte in questa linea guida.
    7.2 Considerazioni Generali
    La IB deve comprendere:
    7.2.1 Frontespizio
    Questo deve riportare il nome  dello  sponsor,  l'identificazione
del  prodotto  in studio (es. sigla sperimentale, nome chimico o nome
generico approvato e nome commerciale se  legalmente  permesso  o  se
voluto  dallo  sponsor)  e  la  data  di  distribuzione. Si consiglia
inoltre di  riportare  il  numero  progressivo  dell'edizione  ed  un
riferimento   al   numero  e  alla  data  della  edizione  precedente
sostituita. Un esempio di frontespizio e' presentato in Appendice 1.
    7.2.2 Dichiarazione di Riservatezza
    Lo   sponsor   puo'   includere   delle   istruzioni    per    lo
sperimentatore/i  destinatari  affinche'  la  IB  sia gestita come un
documento riservato destinato all'esclusivo uso  ed  all'informazione
dello staff clinico e dell'IRB/IEC.
    7.3 Contenuto del Dossier per lo Sperimentatore
    La  IB  deve  contenere  le  seguenti  sezioni,  ciascuna  con  i
riferimenti bibliografici ove appropriato:
    7.3.1 Indice
    Un esempio di indice e' presentato nell'Appendice 2.
    7.3.2 Riassunto
    Deve essere fornito un breve riassunto  (preferibilmente  di  non
piu'  di  due  pagine)  che  metta  in  luce  i  dati  disponibili  e
significativi    fisico-chimici,     farmaceutici,     farmacologici,
tossicologici,  farmacocinetici, metabolici e clinici pertinenti allo
stadio di sviluppo clinico del prodotto in sperimentazione.
    7.3.3 Introduzione
    Deve essere fornito un breve paragrafo introduttivo che  contenga
il  nome  chimico  (e  il  nome  generico  e  quello  commerciale  se
approvato) del/i prodotto/i in studio, tutti i  principi  attivi,  la
classe  farmacologica  del/i  prodotto/i  e la sua posizione prevista
nell'ambito della classe (es. vantaggi), il razionale per condurre la
ricerca  con  il/i   prodotto/i   in   oggetto   e   le   indicazioni
profilattiche,   terapeutiche   o   diagnostiche   previste.  Infine,
l'introduzione deve fornire l'approccio  generale  da  seguire  nella
valutazione del prodotto in studio.
    7.3.4 Formulazione e Proprieta' Fisico-Chimiche e Farmaceutiche
    Si  deve  fornire  una  descrizione  della/e sostanza/e in studio
(compresa la formula chimica e/o di struttura) e un  breve  riassunto
riguardante  le  proprieta'  chimicofisiche  e farmaceutiche relative
alla sostanza.
    Al fine di poter prendere le misure di sicurezza appropriate  nel
corso  della  sperimentazione,  si deve descrivere e giustificare, se
pertinente da un punto  di  vista  clinico,  la/e  formulazione/i  da
utilizzare,  compresi  gli  eccipienti.  Si  devono  inoltre  fornire
istruzioni per la conservazione e per le modalita' di impiego della/e
forma/e farmaceutica/che.
    Devono essere menzionate tutte le analogie strutturali con  altri
composti conosciuti.
    7.3.5 Studi Non Clinici
    Introduzione:
    Si  devono riassumere i risultati di tutti i pertinenti studi non
clinici  di  farmacologia,  tossicologia,   farmacocinetica   e   sul
metabolismo del prodotto in studio.  Questo riassunto deve riguardare
la  metodologia  usata,  i  risultati e discutere la pertinenza tra i
dati ottenuti e gli effetti  terapeutici  in  studio  e  i  possibili
effetti sfavorevoli e non desiderati nell'uomo.
    Le  informazioni  da  fornire  possono  comprendere,  per  quanto
appropriato, i seguenti dati se noti/disponibili:
    - specie saggiate
    - numero e sesso degli ammalati in ciascun gruppo
    - unita' di dose (es. mg/Kg)
    - intervallo delle dosi.
    - via di sommistrazione
    - durata del trattamento
    - informazioni sulla distribuzione sistemica
    - durata del controllo dopo l'esposizione
    - risultati, comprendenti i seguenti aspetti:
    - natura e frequenza degli effetti farmacologici o tossici
    - gravita' o intensita' degli effetti farmacologici o tossici
    - tempo di insorgenza degli effetti
    - reversibilita' degli effetti
    - durata degli effetti
    - relazione di dose-risposta.
    Se possibile le informazioni devono essere riassunte in forma  di
tabelle o di tabulati per rendere piu' chiara la presentazione.
    Le seguenti sezioni devono illustrare i risultati piu' importanti
emersi dagli studi, compresi la relazione dose-risposta degli effetti
osservati,  l'attinenza  all'uomo  e  tutti  gli  aspetti da studiare
nell'uomo. Se appropriato, i risultati  sulla  dose  efficace  e  non
tossica devono essere comparati nella stessa specie animale (es. deve
essere   discusso   l'indice   terapeutico).   Deve  essere  trattata
l'attinenza fra queste informazioni e la dose  proposta  per  l'uomo.
Qualora  sia  possibile  deve  essere  effettuata una comparazione in
termini di livelli plasmatici/livelli tissutali piuttosto  che  sulla
base di mg/kg.
    a) Farmacologia non clinica
    Si   deve   includere   un   riassunto  riguardante  gli  aspetti
farmacologici del prodotto in studio  e,  se  appropriato,  dei  suoi
metaboliti  significativi  studiati  negli  animali. Questo riassunto
deve  includere  studi  che   accertino   la   potenziale   attivita'
terapeutica  (ad  es.  modelli  di  efficacia,  legame recettoriale e
specificita') e quelli che accertino la sicurezza  del  prodotto  (ad
es.  studi  speciali  per accertare gli effetti farmacologici oltre a
quelli terapeutici voluti).
    b) Farmacocinetica e Metabolismo negli Animali
    Devono  essere  riassunti  i   dati   di   farmacocinetica,   del
metabolismo  e  dell'eliminazione  del prodotto in studio in tutte le
specie studiate. La discussione dei  dati  ottenuti  deve  riguardare
l'assorbimento e la biodisponibilita' locale e sistemica del prodotto
in  studio  e  dei  suoi  metaboliti  e  la loro relazione con i dati
farmacologici e tossicologici nelle specie animali.
    c) Tossicologia
    Gli effetti tossicologici, ottenuti da studi condotti su  diverse
specie  animali, devono essere riassunti e descritti, se appropriato,
relativamente a:
    - Dose singola
    - Dose ripetuta
    - Cancerogenesi
    -  Studi  speciali  (es.  studi  su  fenomeni  di  irritazione  e
sensibilizzazione)
    - Tossicita' sulla riproduzione
    - Genotossicita'(mutagenesi)
    7.3.6 Effetti nell'Uomo
    Introduzione:
    Deve essere presentata una discussione approfondita sugli effetti
conosciuti  del/i  prodotto/i  in  studio  nell'uomo che comprenda le
informazioni   circa   la   farmacocinetica,   il   metabolismo,   la
farmacodinamica,    la   relazione   dose-risposta,   la   sicurezza,
l'efficacia ed altre attivita' farmacologiche. Qualora possibile,  si
deve fornire un riassunto di ciascuno studio clinico gia' completato.
Devono  essere  fornite oltre alle informazioni derivanti dagli studi
clinici,  anche  quelle  risultanti  da  qualsiasi   utilizzo   del/i
prodotto/i   in  studio,  come  ad  esempio  i  dati  ottenuti  dalla
commercializzazione del prodotto.
    a) Farmacocinetica e Metabolismo nell'Uomo
    - Si deve presentare un riassunto riguardante la  farmacocinetica
del/i  prodotto/i  in studio comprendente, se disponibili, i seguenti
dati:
    - Farmacocinetica (comprendente il metabolismo, se appropriato, e
l'assorbimento, il legame alle proteine plasmatiche, la distribuzione
e l'eliminazione).
    -  Biodisponibilita'  del  prodotto  in  studio  (assoluta,   ove
possibile,   e/o   relativa)   usando   una   forma  farmaceutica  di
riferimento.
    -  Sottogruppi  di  popolazioni  (es.  sesso,  eta'  ed  alterata
funzionalita' organica).
    -  Interazioni  (es.  interazioni fra prodotti ed interazioni con
gli alimenti).
    - Altri dati  di  farmacocinetica  (es.  risultati  di  studi  di
popolazioni condotti nell'ambito di studi clinici).
    b) Sicurezza ed Efficacia
    Si  deve  fornire  un  riassunto  delle  informazioni sui dati di
sicurezza del/i prodotto/i in studio (compresa quella dei metaboliti,
se appropriato), di farmacodinamica,  di  efficacia  e  di  relazione
dose-risposta  che  sono stati ottenuti da precedenti studi nell'uomo
(volontari  sani  e/o  pazienti).  Le  implicazioni  delle   suddette
informazioni  devono essere discusse. Nei casi in cui un certo numero
di  sperimentazioni  cliniche  sia  stato  completato,   una   chiara
presentazione  dei  dati  potra'  essere  costituita  dall'impiego di
riassunti  sulla  sicurezza  e  l'efficacia   riferiti   alle   varie
sperimentazioni,   suddivisi   in   sottogruppi   a   seconda   delle
indicazioni. Saranno utili tabelle riassuntive delle reazioni avverse
al farmaco  per  tutti  gli  studi  clinici  (compresi  anche  quelli
effettuati  su  tutte  le  altre indicazioni studiate). Devono essere
discusse  le  differenze  importanti  nel   modello/incidenza   delle
reazioni   avverse   da   farmaco   attraverso  le  indicazioni  o  i
sottogruppi.
    La IB deve fornire una descrizione dei possibili rischi  e  delle
reazioni avverse al farmaco che possano essere previsti sulla base di
precedenti  esperienze  con  il  prodotto  in  studio  o con prodotti
correlati. Si deve anche fornire una descrizione delle precauzioni da
rispettare  o  del  monitoraggio  speciale  da  effettuare   nell'uso
sperimentale del/i prodotto/i.
    c) Esperienze di Commercializzazione del Prodotto
    La  IB  deve indicare i paesi dove il prodotto in studio e' stato
approvato o e' in  commercio.  Qualsiasi  informazione  significativa
ottenuta dalla commercializzazione del prodotto deve essere riassunta
(es. formulazioni, dosaggi, vie di somministrazione, reazioni avverse
da  farmaco).  La  IB  deve  anche  indicare  tutti i paesi in cui il
prodotto non e' stato approvato/registrato per la commercializzazione
o e' stato ritirato dal commercio o revocato.
    7.3.7 Riassunto dei Dati e Guida per lo Sperimentatore
    Questa sezione deve presentare una discussione generale dei  dati
clinici  e  non-clinici e deve riassumere le informazioni provenienti
da varie fonti  sui  diversi  aspetti  del/i  prodotto/i  in  studio,
qualora sia possibile. In questo modo lo sperimentatore puo' disporre
dell'interpretazione  piu'  esauriente  dei dati disponibili e di una
valutazione delle implicazioni connesse per futuri studi clinici.
    Se appropriato, devono  essere  discussi  i  rapporti  pubblicati
riguardanti  prodotti  correlati. Cio' puo' costituire un ausilio per
lo sperimentatore a prevedere reazioni avverse  da  farmaco  o  altri
problemi durante gli studi clinici.
    Lo  scopo complessivo di questa sezione e' quello di fornire allo
sperimentatore un mezzo per giudicare chiaramente i possibili  rischi
e le reazioni avverse, nonche' i test specifici, le osservazioni e le
precauzioni  che  possano rendersi necessari per la conduzione di uno
studio clinico. Tale giudizio deve essere basato  sulle  informazioni
disponibili  di  tipo  fisico-  chimico, farmaceutico, farmacologico,
tossicologico e clinico riguardanti il prodotto  in  studio.  Devono,
inoltre,  essere  fornite  allo sperimentatore indicazioni da seguire
per  il  riconoscimento  ed  il  trattamento  di  eventuali  casi  di
sovradosaggio  e  di reazioni avverse da farmaco basate su precedenti
esperienze nell'uomo e sulle proprieta' farmacologiche  del  prodotto
in studio.
    7.4 APPENDICE 1:
    FRONTESPIZIO (Esempio)
    NOME DELLO SPONSOR
    Prodotto:
    Codice Sperimentale:
    Nome/i: Nome chimico, nome generico (se approvato)
            Nome/i commerciale/i (se legalmente permesso e se
            voluto dallo sponsor)
    DOSSIER PER LO SPERIMENTATORE
    Edizione Numero:
    Data di pubblicazione:
    Sostituisce l'Edizione Precedente Numero:
    Data:
    7.5 APPENDICE 2:
    INDICE DEL DOSSIER DELLO SPERIMENTATORE (Esempio)
    -   Riservatezza (facoltativo)
    -   Pagina delle firme (facoltativa)
    1   Indice
    2   Riassunto
    3   Introduzione
    4   Formulazione e Proprieta' Fisico-Chimiche e Farmaceutiche
    5   Studi Non Clinici
    5.1 Farmacologia Non Clinica
    5.2 Farmacocinetica e Metabolismo negli Animali
    5.3 Tossicologia
    6   Effetti nell'Uomo
    6.1 Farmacocinetica e Metabolismo nell'Uomo
    6.2 Sicurezza ed Efficacia
    6.3 Esperienze di Commercializzazione del Prodotto
    7   Riassunto dei Dati e Guida per lo Sperimentatore
    NB: Riferimenti a:
                             1. Pubblicazioni
                             2. Rapporti
    I  riferimenti  devono  essere  inseriti  alla  fine  di  ciascun
capitolo
    Appendici (eventuali)
    8. DOCUMENTI ESSENZIALI PER LA CONDUZIONE DI UNO STUDIO CLINICO
    8.1 Introduzione
    I documenti essenziali sono quei documenti  che  singolarmente  e
collettivamente  permettono  di  valutare la conduzione di uno studio
clinico e la qualita' dei dati prodotti. Questi documenti  servono  a
dimostrare  la  conformita' dello sperimentatore, dello sponsor e del
monitor agli  standard  di  Good  Clinical  Practice  e  a  tutte  le
disposizioni normative applicabili.
    I  documenti  essenziali  servono  a numerosi altri ed importanti
scopi.  L'archiviazione  dei  documenti   essenziali   opportunamente
effettuata  presso  lo sperimentatore/istituzione e presso lo sponsor
puo' essere di grande ausilio per una gestione di successo dello stu-
dio da parte dello  sperimentatore,  dello  sponsor  e  del  monitor.
Questi  documenti sono anche quelli che vengono usualmente sottoposti
a verifica da parte della struttura  indipendente  dello  sponsor  ed
ispezionati  dalle  autorita' regolatorie come parte del processo per
confermare la validita' della conduzione dello studio e  l'integrita'
dei dati raccolti.
    Di  seguito e' riporata la lista minima dei documenti essenziali.
I diversi documenti sono raggruppati in tre sezioni a  seconda  della
fase dello studio durante la quale essi vengono normalmente prodotti:
1)  prima  dell'inizio della fase clinica dello studio, 2) durante la
conduzione della fase clinica dello studio e 3) dopo il completamento
o l'interruzione dello studio. Viene fornita  una  descrizione  dello
scopo  di  ciascun  documento  e  se  esso  debba  essere  conservato
nell'archivio dello  sperimentatore/istituzione  o  in  quello  dello
sponsor,  o  in  entrambi.  E' accettabile che alcuni documenti siano
riuniti  insieme,  purche'  i  singoli  elementi  siano   prontamente
identificabili.
    Gli   archivi  principali  della  sperimentazione  devono  essere
allestiti all'inizio dello studio, sia presso lo  sperimentatore/sede
sperimentale  che  presso  gli  uffici  dello  sponsor.  La visita di
chiusura dello studio puo' essere effettuata solo dopo che il monitor
abbia rivisto sia  l'archivio  dello  sperimentatore/istituzione  che
quello  dello  sponsor  ed  abbia  confermato  che  tutti i documenti
necessari si trovano nei rispettivi archivi di competenza.
    Alcuni o tutti i documenti ai quali  si  riferisce  questa  linea
guida  possono  essere soggetti a, e dovranno essere disponibili per,
la verifica da  parte  dello  sponsor  e  ispezione  da  parte  delle
autorita' regolatorie.
    8.2  Prima  dell'inizio della Fase Clinica dello Studio.  Durante
questa fase di programmazione  i  seguenti  documenti  devono  essere
preparati ed archiviati prima che lo studio inizi formalmente
_____________________________________________________________________
      Documento                  Scopo               Archivio
                                                     Sperim./
                                                     Istitut. Sponsor
_____________________________________________________________________
8.2.1 Dossier per lo        Per documentare che le
      Sperimentatore        informazioni                 X      X
                            scientifiche pertinenti
                            ed attuali sul prodotto
                            in studio sono state
                            fornite allo
                            sperimentatore
8.2.2 Protocollo ed         Per documentare l'accordo    X      X
      eventuali             sperimentatore-sponsor sul
      emendamenti firmati   protocollo/emendamento(i)
      ed esemplare della    e sulla CRF
      Scheda Raccolta Dati
      (CRF)
8.2.3 Informazioni per i    Per documentare il
      soggetti              consenso informato           X      X
      - Modulo di Consenso
      Informato (comprese
      le eventuali
      traduzioni)
      - Altre Informazioni  Per documentare che ai       X      X
      scritte               soggetti sono state
                            date informazioni scritte
                            appropriate (sia nel
                            contenuto che
                            nell'enunciazione) per
                            rafforzare la
                            loro capacita' a
                            dare un consenso
                            pienamente informato
      - Avvisi per il       Per documentare che le       X
      reclutamento dei      misure di arruolamento
      soggetti (se usati)   sono appropriate e non
                            coercitive
8.2.4 Aspetti finanziari    Per documentare l'accordo    X      X
      dello studio          finanziario tra
                            sperimentatore/istituzione
                            e sponsor per lo studio
_____________________________________________________________________
      Documento                  Scopo               Archivio
                                                     Sperim./
                                                     Istitut. Sponsor
_____________________________________________________________________
8.2.5 Assicurazione         Per documentare che          X      X
      (se richiesta)        sara' disponibile, per
                            il(i) soggetto(i),
                            un indennizzo per danni
                            attribuibili allo studio
8.2.6 Accordi firmati       Per documentare gli          X      X
      fra le parti, es.:    accordi
      - sperimentatore/
      istituzione e
      sponsor
      - sperimentatore/                                  X      X
      istituzione e CRO
                                                               (se
                                                             richie-
                                                               sto)
      - sponsor e CRO                                           X
      - sperimentatore/                                  X      X
      istituzione ed
      autorita' (se
      richiesto)
8.2.7 Approvazione/parere   Per documentare              X      X
      favorevole            che lo studio e' stato
      datato e documentato  oggetto di revisione
      dell'IRB/IEC          da parte dell'IRB/IEC
      riguardo a:           ed e' stato approvato.
                            Per identificare la
      - Protocollo ed       versione e la data
      eventuali             del(i) documento(i).
      emendamenti
      - CRF (se pertinente)
      - Modulo(i) di
      Consenso Informato
      - Altre informazioni
      scritte da fornire
      al(i) soggetto(i)
      - Avvisi per il
      reclutamento dei
      soggetti (se usati)
      - eventuale compenso
      per il soggetto
      - altri documenti
      approvati
8.2.8 Composizione          Per documentare che          X      X
      dell'lRB/IEC          la costituzione
                            dell'IRB/IEC                      (se
                            e' in accordo alla Buona         richie-
                            Pratica Clinica                   sto
_____________________________________________________________________
      Documento                  Scopo               Archivio
                                                     Sperim./
                                                     Istitut. Sponsor
_____________________________________________________________________
8.2.9 Autorizzazione/       Per documentare              X      X
      Approvazione/         che una appropriata
      Notifica del          Autorizzazione/         (se       (se
      Protocollo delle      Approvazione/Notifica   richie-   richie-
      Autorita'             delle Autorita'         sto)      sto)
      Regolatorie (ove      Regolatorie e' stata
      richiesto)            ottenuta prima di
                            iniziare lo studio
                            in conformita' alle
                            disposizione normative
                            applicabili
8.2.10 Curriculum Vitae     Per documentare la           X      X
       e/o altri documenti  la qualifica e
       pertinenti           l'idoneita' a
       che evidenzino       condurre lo studio
       la qualifica         e/o ad effettuare la
       dello(gli)           supervisione
       sperimentatore(i) e  medica dei soggetti
       del(i) co-
       sperimentatore(i)
8.2.11 Valori normali/range  Per documentare i           X      X
       per le procedure      valori normali
       mediche/strumentali/  e/o gli intervalli
       di laboratorio e/o    degli esami
       gli esami compresi
       nel protocollo
8.2.12 Procedure/esami       Per documentare             X      X
       medici/strumentali/   la competenza della       (se ri-
       di laboratorio:       struttura a condurre      chiesto)
       - certificazione o    gli esami richiesti
       - accreditamento o    e per convalidare
       - controlli di        l'attendibilita' dei
       qualita' e/o          risultati
       accertamenti
       di qualita'
       esterni o
       - altre validazioni
       (se richieste)
8.2.13 Esemplare             Per documentare             X
       dell'etichetta(e)     la conformita'
       applicata             alle regolamentazioni
       al(i) contenitore(i)  applicabili
       del prodotto in       sull'etichettatura
       studio                e l'adeguatezza
                             delle istruzioni
                             fornite ai soggetti
_____________________________________________________________________
      Documento                  Scopo               Archivio
                                                     Sperim./
                                                     Istitut. Sponsor
_____________________________________________________________________
8.2.14 Istruzioni per        Per documentare             X      X
       l'impiego del(i)      le istruzioni
       prodotto(i)           necessarie ad
       in studio e           assicurare
       dei materiali         l'appropriata
       relativi allo         conservazione,
       studio (se non        confezionamento,
       incluse nel           distribuzione e
       protocollo o IB)      smaltimento dei
                             prodotti in studio
                             e dei materiali
                             relativi allo studio
8.2.15 Registrazioni         Per documentare le          X      X
       dell'invio del(i)     date di invio,
       prodotto(i)           i numeri di lotto
       in studio e dei       ed il metodo usato
       materiali relativi    per la spedizione
       allo studio           del(i) prodotto(i) in
                             studio e dei materiali
                             relativi allo studio.
                             Cio' consente
                             di risalire ai lotti
                             del prodotto, di
                             rivedere le condizioni
                             di spedizione e
                             la contabilita'
8.2.16 Certificato(i) di     Per documentare                    X
       analisi del(i)        l'identita' chimica,
       prodotto(i) in        la purezza e la
       studio inviato        concentrazione
                             del(i) prodotto(i) in
                             studio che deve essere
                             usato per la
                             sperimentazione
8.2.17 Procedure di          Per documentare come,        X      X
       decodifica per gli    in caso di emergenza,            (terzi
       studi in cieco        l'identita' del                  se ap-
                             prodotto in cieco                plica-
                             possa essere                     bile)
                             rivelata senza aprire
                             il codice del
                             trattamento dei
                             restanti soggetti
8.2.18 Lista generale di     Per documentare                    X
       randomizzazione       il metodo usato per la           (terzi
                             randomizzazione della            se ap-
                             popolazione in studio            plica-
                                                              bile)
8.2.19 Rapporto di           Per documentare                     X
       monitoraggio          l'adeguatezza del
       pre-studio            centro per lo studio
                             (puo' essere unificato
                             con il documento
                             8.2.20)
_____________________________________________________________________
      Documento                  Scopo               Archivio
                                                     Sperim./
                                                     Istitut. Sponsor
_____________________________________________________________________
8.2.20 Rapporto di           Per documentare che          X      X
       monitoraggio          le procedure dello
       di avvio studio       studio sono state
                             riviste con lo
                             sperimentatore ed i
                             suoi collaboratori
                             (puo' essere unificato
                             con il documento
                             8.2.19)
8.3 Durante la Conduzione della Fase Clinica dello Studio
Oltre ad avere  nel  file i  suddetti  documenti, i  seguenti  devono
essere aggiunti ai file durante lo  studio a  riprova  che  tutte  le
nuove e pertinenti informazioni sono state  documentate,  non  appena
disponibili
8.3.1 Aggiornamenti del      Per documentare che          X      X
      Dossier per lo         lo Sperimentatore
      sperimentatore (I.B.)  viene informato
                             tempestivamente delle
                             informazioni pertinenti
                             non appena disponibili
8.3.2 Revisioni di           Per documentare le           X      X
      - protocollo/emenda-   revisioni di questi
      mento(i) e CRF         documenti che sono entrate
                             in vigore  durante lo
      - modulo di Consenso   studio
      Informato
      - altre informazioni
      scritte fornite ai
      soggetti
      - avvisi per il reclu-
      tamento dei soggetti
      (se usati)
_____________________________________________________________________
      Documento                  Scopo               Archivio
                                                     Sperim./
                                                     Istitut. Sponsor
_____________________________________________________________________
8.3.3 Approvazione/Parere    Per documentare              X      X
      favorevole datato      che l'(gli) emendamento(i)
      e documentato          e/o le revisioni sono
      dell'IRB/IEC           state sottoposti al
      riguardo a:            IRB/IEC ed hanno ricevuto
      - emendamento(i) del   approvazione/parere
      protocollo             favorevole. Per
      - revisione di:        identificare la versione
      - modulo di consenso   e la data del(i)
      informato              documento(i)
      - altre informazioni
      scritte da fornire
      ai soggetti
      - avvisi per il
      reclutamento dei
      soggetti (se usati)
      - altri documenti che
      hanno ricevuto
      approvazione/parere
      favorevole
      - revisione continua
      dello studio (se
      richiesta)
8.3.4 Autorizzazione/        Per documentare              X      X
      Approvazione/          la conformita' alle
      Notifica delle         disposizioni normative       (ove
      Autorita' Regolato-    applicabili                 richie-
      rie ove richiesto,                                  sto)
      per:
      - emendamento(i) del
      protocollo e di
      altri documenti
8.3.5 Curriculum Vitae per   Vedi 8.2.10                  X      X
      nuovo(i) sperimentato-
      re(i) e/o co-sperimen-
      tatore(i)
8.3.6 Aggiornamenti dei      Per documentare i            X      X
      valori normali         valori normali e i
      range per le           range che sono
      procedure/esami        stati rivisti durante
      medici/strumentali/    lo studio (vedi 8.2.11)
      di laboratorio
      compresi nel
      protocollo
8.3.7 Aggiornamenti delle    Per documentare              X      X
      procedure/esami        che gli esami rimangono      (ove
      medici/strumentali/    adeguati per tutto il       richie-
      di laboratorio:        corso dello studio (vedi     sto)
                             8.2.12)
      - certificazione o
      - accreditamento o
      - controlli di
      qualita' e/o accerta-
      menti di qualita'
      esterni o
      - altre validazioni
      (se richieste)
_____________________________________________________________________
      Documento                  Scopo               Archivio
                                                     Sperim./
                                                     Istitut. Sponsor
_____________________________________________________________________
8.3.8 Documentazione di      (vedi 8.2.15)                X      X
      invio del(i)
      prodotto(i) in studio
      e dei materiali
      relativi allo studio
8.3.9 Certificato(i) di
      analisi per nuovi      (vedi 8.2.16)                      X
      lotti di prodotti in
      studio
8.3.10 Rapporti di visite    Per documentare le
       di monitoraggio       visite presso il
                             centro e le osservazioni
                             dell'addetto al                    X
                             monitoraggio
8.3.11 Altre comunicazioni   Per documentare              X      X
       pertinenti oltre ai   qualsiasi accordo o
       rapporti delle        discussione significativi
       visite                riguardante gli aspetti
       - lettere             amministrativi dello
       -appunti degli        studio, le violazioni
       incontri              del protocollo, la
       - appunti delle       conduzione dello studio,
       chiamate tele-        la segnalazione degli
       foniche               Eventi Avversi
8.3.12 Moduli di consenso    Per documentare che          X
       informato firmati     il consenso e' stato
                             ottenuto in accordo
                             con la Buona Pratica
                             Clinica e con il protocollo
                             e datato prima della
                             partecipazione del
                             soggetto allo studio.
                             Per documentare inoltre il
                             permesso all'accesso
                             diretto (vedi 8.2.3)
8.3.13 Documenti originali   Per documentare             X
                             l'esistenza del
                             soggetto e per
                             convalidare l'integrita'
                             dei dati di studio
                             raccolti. Per raccogliere
                             i documenti originali
                             relativi allo studio, ai
                             trattamenti clinici e
                             la storia clinica
                             del soggetto
_____________________________________________________________________
      Documento                  Scopo               Archivio
                                                     Sperim./
                                                     Istitut. Sponsor
_____________________________________________________________________
8.3.14 Schede raccolta dati  Per documentare             X      X
       (CRF) completate,     che lo sperimentatore,    (copia) (ori-
       firmate, datate       o un membro autorizzato           gina-
                             del suo staff, confermi            le)
                             le osservazioni
                             registrate
8.3.15 Documentazione delle  Per documentare tutte       X      X
       correzioni nelle CRF  le variazioni/
                             aggiunte o correzioni     (copia) (ori-
                             fatte sulle CRF                   gina
                             dopo la registrazione              le)
                             dei dati iniziali
8.3.16 Notifica dello        Notifica dello              X      X
       sperimentatore        sperimentatore allo
       allo sponsor di       sponsor di eventi
       eventi avversi gravi  avversi gravi e dei
       e dei relativi        relativi rapporti
       rapporti              in conformita' con il
                             punto 4.11
8.3.17 Notifica dello        Notifica dello              X      X
       sponsor e/o dello     sponsor e/o dello
       sperimentatore,       sperimentatore,
       se applicabile, alle  se applicabile, alle
       autorita' regola-     autorita' regolatorie      (se ri-
       torie e all'IRB/IEC   e all'lRB/IEC di           chiesto)
       di reazioni avverse   reazioni avverse da
       da farmaco gravi ed   farmaco gravi ed
       inattese ed altre     inattese in conformita'
       informazioni sulla    con i punti 5.17 e
       sicurezza             4.11.1 ed altre informa-
                             zioni di sicurezza
                             in conformita' con il
                             punto 5.16.2
8.3.18 Notifica dello        Notifica dello              X      X
       sponsor agli speri-   sponsor agli sperimenta-
       mentatori delle       tori delle informazioni di
       informazioni di       sicurezza in conformita'
       sicurezza             con il punto 5.16.2
8.3.19 Rapporti intermedi o  Rapporti intermedi          X      X
       annuali all'IRB/IEC   o annuali forniti                (se ri-
       e alle Autorita'      all'lRB/IEC in conformita'      chiesto)
                             con il punto 4.10 e alle
                             autorita' in conformita'
                             con il punto 5.17.3
8.3.20 Registro dei          Per documentare             X      X
       soggetti valutati     l'identificazione dei            (se ri-
                             soggetti che sono entrati       chiesto)
                             nella fase pre-studio
                             di selezione
_____________________________________________________________________
      Documento                  Scopo               Archivio
                                                     Sperim./
                                                     Istitut. Sponsor
_____________________________________________________________________
8.3.21 Lista dei codici di   Per documentare             X
       identificazione       che lo sperimentatore/
       dei soggetti          istituzione conserva
                             una lista confidenziale
                             dei nomi di tutti i
                             soggetti ai quali e' stata
                             attribuita una numerazione
                             relativa allo studio
                             al momento dell'arruola-
                             mento. Permette allo
                             sperimentatore/istituzione
                             di rivelare l'identita'
                             di ciascun soggetto
8.3.22 Registro dei sog-     Per documentare
       getti arruolati       l'arruolamento da un punto  X
                             di vista cronologico,
                             mediante la numerazione
                             attribuita ai soggetti
8.3.23 Gestione quantita-    Per documentare che         X      X
       tiva del(i) prodot-   il(i) prodotto(i) in
       to(i) in studio       studio e' stato usato
       presso la sede spe-   in accordo al protocollo
       rimentale
8.3.24 Foglio delle firme    Per documentare le firme    X      X
                             e le iniziali di tutte
                             le persone autorizzate
                             ad inserire dati
                             e/o ad apportare
                             correzioni nelle CRFs
8.3.25 Registrazione di      Per documentare il luogo    X      X
       eventuali campioni    di conservazione e
       di natura organica    l'identificazione di
       (fluidi/tessuti)      campioni se i saggi
       conservati            devono essere
                             ripetuti
_____________________________________________________________________
      Documento                  Scopo               Archivio
                                                     Sperim./
                                                     Istitut. Sponsor
_____________________________________________________________________
8.4 Dopo il Completamento o l'Interruzione dello Studio
Dopo  il  completamento  o  l'interruzione  dello  studio,   tutti  i
documenti identificati  nelle  sezioni  8.2 e 8.3  devono  essere  in
archivio assieme ai seguenti:
8.4.1 Gestione quantitativa  Per documentare che         X      X
      del(i) prodotto(i)     il(i) prodotto(i) in
      in studio presso       studio e' stato usato
      la sede della          in accordo al protocollo.
      sperimentazione        Per documentare il
                             conteggio finale del(i)
                             prodotto(i) in studio
                             ricevuto presso la sede,
                             distribuito ai soggetti,
                             restituito dai soggetti
                             e restituito allo
                             sponsor
8.4.2 Documentazione         Per documentare la          X      X
      riguardante la         distruzione, da parte     (se di-
      distruzione del        dello sponsor o           strutto
      prodotto in studio     presso la sede, del       presso
                             prodotto in studio        la sede)
                             inutilizzato
8.4.3 Lista completa del     Per permettere              X
      codice di identifi-    l'identificazione di
      cazione dei soggetti   tutti i soggetti
                             arruolati nello
                             studio, nel caso in
                             cui siano richiesti
                             controlli successivi.
                             La lista deve essere
                             conservata come
                             un documento
                             riservato e per
                             un periodo di tempo
                             concordato
8.4.4 Certificato di Veri-   Per documentare                    X
      fica (se disponibile)  l'effettuazione della
                             verifica
8.4.5 Rapporto di monito-    Per documentare che                X
      raggio di chiusura     tutte le attivita'
      dello studio           richieste per la chiusura
                             dello studio sono state
                             completate e che i docu-
                             menti essenziali sono
                             conservati negli archivi
                             appropriati
8.4.6 Documentazione         Restituita allo                    X
      riguardante l'at-      sponsor per documentare
      tribuzione e la        qualsiasi decodifica
      decodifica del         che possa essere stata
      trattamento            effettuata
_____________________________________________________________________
      Documento                  Scopo               Archivio
                                                     Sperim./
                                                     Istitut. Sponsor
_____________________________________________________________________
8.4.7 Rapporto finale dello  Per documentare il          X
      sperimentatore         completamento dello
      all'IRB/IEC ove        studio
      richiesto e, se
      applicabile, alle
      Autorita'
      Regolatorie
8.4.8 Rapporto clinico       Per documentare i           X      X
      dello studio           risultati e l'interpre-    (se ap-
                             tazione dello studio       plica-
                                                         bile)