AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1997, con il quale l'ARAN e' stata autorizzata, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 29/1993, a sottoscrivere il testo concordato dell'accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 21 maggio 1996 del personale del comparto universita', il giorno 17 luglio 1997, alle ore 12 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del comitato direttivo e le seguenti conferazioni e organizzazioni sindacali di categoria: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, UGL (ex CISNAL), CIDA, CONFEDIR, UNIONQUADRI, USPPI, CISAL, CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Universita', Fed.ne CONFSAL, SNALS/Universita' e CISAPUNI. Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il testo dell'art. 19 integrativo del CCNL sottoscritto in data 21 maggio 1996 relativo al personale del Comparto universita'. L'art. 19 del CCNL 21 maggio 1996 viene modificato e integrato nel modo seguente: Art. 19. Assunzioni a tempo determinato 1. Le amministrazioni possono assumere personale a tempo determinato, in applicazione e ad integrazione della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni, con riferimento a qualifiche non superiori alla sesta, per le seguenti esigenze: a) per la sostituzione di personale assente, quando l'assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto e' mantenuto in servizio per tutta la durata e nei limiti del restante periodo di conservazione del posto del dipendente assente; b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dalle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204 e 9 dicembre 1977, n. 903; c) per assunzioni stagionali o particolari punte di attivita' o per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi oppure per attivita' connesse per lo svolgimento dei progetti finalizzati di cui alla legge 9 marzo 1989, n. 88 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 127, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio. Per i braccianti agricoli e' consentita l'assunzione a tempo parziale per un numero di giornate effettive nell'anno fino a 179 e non inferiore a 51; 2. L'assunzione del personale ha luogo previa selezione volta alla formazione preventiva di apposite graduatorie in tempi utili al tempestivo reclutamento del personale stesso. 3. Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel contratto individuale e' specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito. 4. Il rapporto di lavoro di cui al comma 1 si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e, comunque, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), con il rientro in servizio del titolare. 5. L'assunzione a tempo determinato puo' avvenire a tempo pieno, ovvero, per le figure per le quali e' consentito, anche a tempo parziale. 6. Le amministrazioni, oltre alle assunzioni di cui al comma 1, possono effettuare, a seguito di apposite selezioni, assunzioni a tempo determinato, per qualifiche non inferiori alla settima, per una durata non superiore a cinque anni, per lo svolgimento di programmi diricerca e per l'attivazione di infrastrutture tecniche complesse, di personale tecnico fornito di laurea, con trattamento economico fondamentale e accessorio rapportato ai corrispondenti profili professionali delle amministrazioni. La realizzazione del programma o la scadenza del contratto, o comunque, il compimento del termine, comportano, a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro. 7. Il contratto a tempo determinato, di cui al comma 6, non potra' in nessun caso essere rinnovato o prorogato per un periodo superiore ai cinque anni complessivi per la stessa persona. 8. La spesa per il personale di cui al comma 6 dovra' essere a carico dei finanziamenti dei programmi, escludendosi il ricorso alla dotazione ordinaria e non potra' superare il 50% dei finanziamenti. 9. Nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2, della legge 18 aprile 1962, n. 230 la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli ed il rapporto di lavoro si estingue alla scadenza. 9-bis. Le assunzioni a tempo determinato di cui al comma 6 possono essere effettuate anche in relazione a personale laureato medico ed odontoiatra e delle altre professionalita' sanitarie (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi), per far fronte ad esigenze assistenziali di assoluta necessita', dalle sole amministrazioni ove gia' sussistano alla data del 1 gennaio 1997 rapporti di lavoro a termine con tali figure professionali. Tali assunzioni devono essere effettuate dando luogo alla trasformazione dei rapporti in essere alla data predetta e hanno durata massima di tre anni, non prorogabile. Solo qualora risultino disponibili posti rispetto al limite del contingente determinato dai rapporti in essere alla data del 1 gennaio 1997, a seguito della cessazione dei medesimi rapporti ed entro il limite delle risorse rese conseguentemente disponibili e, in ogni caso, delle disponibilita' di bilancio, le amministrazioni possono procedere a nuove assunzioni entro e non oltre sei mesi dalla stipulazione del presente contratto. Al personale assunto a termine si applica la vigente normativa concernente l'incompatibilita' anche in materia di libera professione nonche' il trattamento economico e normativo delle corrispondenti figure professionali a tempo indeterminato, secondo quanto disposto dal comma 11. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale laureato medico e odontoiatra e delle altre professionalita' sanitarie (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) titolare alla data del 1 gennaio 1997 di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con l'Universita' degli studi Federico II di Napoli e con la Seconda Universita' degli studi di Napoli. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attivita' assistenziale dedotto nelle convenzioni Universita'-Regione. 10. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 11. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine, con le seguenti precisazioni: a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato; b) in caso di assenza per malattia, si applicano le disposizioni degli articoli 26 e 27 in quanto compatibili. I periodi di trattamento intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui al comma 8 dell'art. 26, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non puo' comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto e' pari alla durata del contratto e non puo' in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 26; c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 10 giorni complessivi in ragione d'anno, proporzionalmente al servizio prestato, e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 23, comma 3; d) in alternativa a quanto previsto alla lettera c), ai dipendenti assunti ai sensi del comma 6 con contratti di durata pari almeno a un anno, spettano i permessi retribuiti e non retribuiti di cui agli articoli 23 e 25. DICHIARAZIONE CONGIUNTA TRA LE PARTI Le parti si danno atto di aver regolamentato la possibilita' di fronteggiare le emergenze assistenziali di assoluta necessita' attraverso l'istituto del rapporto di lavoro a tempo determinato, pur ritenendo compiutamente soddisfacente solo soluzioni adottate nel piu' ampio e generale ambito della definizione del nuovo ordinamento professionale. DICHIARAZIONE A VERBALE UGL La nostra organizzazione sindacale auspica un intervento legislativo che sani definitivamente il precariato all'interno di tutti i comparti. Art. 19 e 19-bis CCNL - Universita' DICHIARAZIONE A VERBALE DELL'UNIONQUADRI E CISAL - Universita' I sottoscritti esprimono le proprie perplessita' in merito alla mancata individuazione della figura dell'amministrazione (*) che determina le "esigenze assistenziali di assoluta necessita'" ravvisando in questo la mancanza di avanzamento del processo di responsabilizzazione all'interno degli Atenei, come previsto dalla normativa vigente. -------------- (*) Ateneo: C.D.A.; Az. Univ. Pol.: Comitato direttivo, ecc. DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA CISAL La CISAL nel sottoscrivere la proposta di integrazione dell'art. 19 del CCNL del 21 maggio 1996, precisa e si auspica quanto segue: a) la CISAL proporra' che nelle sedi competenti il Governo si faccia carico di definire con provvedimento legislativo, ad iter rapido, uno standard "minimale" indispensabile di pianta organica, per quanto attiene l'assistenza medica e non, per l'Azienda universitaria policlinico (AUP); b) sulla base di eventuali carenze in pianta organica di personale addetto all'assistenza, non colmabile con posti disponibili in organico di prof. di I, II o ricercatore, si istituisca il ruolo del "medico universitario". Detta figura professionale dovra' avere lo stesso trattamento giuridico ed economico del pari grado "ospedaliero". L'onere gravera' sul fondo regionale della sanita'; c) in fase transitoria, gli attuali operatori medici (tecnici, gettonati e prefettati) continuano a prestare la loro opera; d) l'accesso al ruolo del medico universitario avverra' per titoli e dovra' riguardare in fase transitoria tutto il personale strutturato tecnico, gettonato, prefettizio, che alla data di entrata in funzione dell'A.U.P. era in servizio e in possesso della laurea in medicina e chirurgia o odontoiatria e della specializzazione attinente alla disciplina a cui fa riferimento il bando di concorso. A tutto il personale che svolge le funzioni assistenziali di medico si applica il regime delle incompatibilita' cosi' come previsto dalla circolare "Bindi" in materia; e) tutti i posti del ruolo universitario lasciati liberi dal personale transitato nel ruolo di medico universitario, verranno riaccreditati dal C.D. dell'AUP tenendo conto della esigenza dell'azienda. f) istituito il ruolo del medico universitario, che consente lo svolgimento della professione medica a personale universitario non assunto per svolgere tale compito, ottiene la sospensione per un anno dall'attivita' di servizio: se recidivo la pena viene raddoppiata e accompagnata da un'ammenda pari al doppio dello stipendio - annuo in godimento all'atto della contestazione. DICHIARAZIONE La CONF.S.A.L. esprime preoccupazione per il ricorso allo strumento contrattuale per la soluzione, solo provvisoria, di problemi quali quelli del precariato dei policlinici universitari che al di la' delle previsioni degli articoli del CCNL relativi del nuovo ordinamento professionale in coerenza con questi richiederebbero un intervento normativo piu' organico.