IL MINISTRO DELLA REPUBBLICA ISTRUZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; Veduto l'art. 1, commi 70 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Veduto il proprio decreto 8 maggio 1996, n. 173 emesso di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, sulla rideterminazione del rapporto medio provinciale alunni-classi, per gli anni scolastici 1996-97 e 1997-98; Rilevata la necessita' di dettare disposizioni sulla formazione delle sezioni di scuola materna e delle classi nelle scuole e istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici 1997-98, 1998-99 e 1999-2000; Decreta: DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE DELLE CLASSI NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - Art. 1 - (disposizioni generali) 1.1 Per gli anni scolastici 1997-98, 1998-99 e 1999-2000, nell'autorizzazione al funzionamento delle sezioni di scuola materna e delle classi da costituire nelle scuole e istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado, i Provveditori agli studi assumono come criterio fondamentale di riferimento le previsioni degli alunni e delle classi, per i diversi gradi e ordini di istituzioni scolastiche, contenute nelle allegate tabelle 1, 2, 3 e 4. 1.2 Il criterio di riferimento indicato al comma 1 e' applicato tenendo conto della distribuzione della popolazione scolastica tra i diversi tipi di scuole, corsi di studio, indirizzi di specializzazione e sezioni di qualifica professionale, delle particolari finalita' formative di singole istituzioni scolastiche e corsi di studio (compresi i corsi serali per lavoratori-studenti), della loro ubicazione in zone di afflusso caratterizzate da specifiche condizioni di disagio economico e socio culturale, in comuni montani, in piccole isole o, comunque, in localita' dalle quali non siano raggiungibili altre istituzioni scolastiche dello stesso grado, ordine o tipo. In particolare, sono da considerare le effettive possibilita' di trasporto degli alunni in scuole viciniori, in relazione alle vie di comunicazione, ai servizi di trasporto pubblico disponibili e alla gravosita' dei tempi di percorrenza, valutati in rapporto all'eta' degli alunni. Nelle situazioni sopra descritte possono, quindi, essere attivate classi o sezioni con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai successivi articoli. 1.3 Al fine di evitare la costituzione nelle singole scuole di classi o sezioni di scuola materna con numero di alunni superiore ai parametri di norma stabiliti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali possono delimitare le zone di afflusso alle stesse scuole e procedere, tenuto conto delle domande di iscrizione presentate, alla rideterminazione delle predette zone, entro i limiti consentiti dall'esigenza di assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla istruzione, sentiti gli enti locali competenti per territorio; gli stessi dirigenti informano, altresi', le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Resta ferma, peraltro, la possibilita' di scelta della scuola di preferenza in relazione alle capacita' ricettive delle strutture edilizie disponibili. 1.4 Nella formazione delle classi e', altresi', assicurata la necessaria coerenza con i piani provinciali di riorganizzazione della rete scolastica, con riguardo alle fusioni o soppressioni di scuole, plessi e sezioni staccate sottodimensionate, previste dalle disposizioni contenute nel relativo decreto interministeriale, nonche' il rispetto del limite costituito dall'organico complessivo attribuito a ciascuna circoscrizione provinciale.