ALLEGATO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO E DEI CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 4, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E DELL'ART 8 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 GIUGNO 1992, N. 352 Art. 1 Oggetto Il presente titolo disciplina le modalita' di esercizio del diritto di accesso secondo quanto disposto dagli artt. 3 e segg. del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, agli effetti dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Art. 2 Ambito di applicazione 1. L'Universita' in conformita' all'art. 22 della Legge 241/90, nonche' al D.P.R. n. 352 del 27/6/1992, riconosce, al fine di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, a chiunque vi abbia un interesse personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tale diritto di accesso si applica in quanto compatibile, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi. 2. Il diritto di accesso e' concesso per tutti gli atti amministrativi con esclusione di quelli per i quali necessita tutelare la riservatezza di terzi, persone, gruppi di imprese, ai sensi del successivo art. 4. 3. A norma del presente regolamento dovra' essere indicato e reso disponibile anche l'atto presupposto e comunque connesso al provvedimento principale. Art. 3 Responsabile del procedimento di accesso 1. Responsabile del procedimento di accesso, anche per gli atti infraprocedimentali, e' il dirigente, o il direttore di Strutture didattiche, scientifiche o di servizio, o su designazione di questi, altro dipendente di qualifica funzionale non inferiore alla VI, addetto all'unita' organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente. 2. Nelle Strutture didattiche, scientifiche o di servizio, il Direttore potra' delegare le attribuzioni di cui al primo comma, anche ad un docente. Art. 4 Casi di esclusione dal diritto di accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5 lettera d) del D.P.R. n. 352/92, sono escluse dal diritto di accesso, se richiesto da terzi, le seguenti categorie di documenti: a) documenti relativi alla salute del personale dipendente ovvero concernenti le condizioni psico-fisiche e gli accertamenti medico- legali del medesimo; b) note personali caratteristiche a qualsiasi titolo compilate, riguardanti dipendenti diversi dal richiedente; c) documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale degli studenti, dei dipendenti e delle imprese comunque utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa; d) risultati delle ricerche commissionate da gruppi ed imprese; e) documenti relativi ad atti oggetto di vertenza giudiziaria la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o dalla cui diffusione si potrebbe concretizzare la violazione del segreto istruttorio; f) documenti riguardanti il trattamento stipendiale individuale e/o accessorio di dipendenti la cui conoscenza puo' portare alla rilevazione di fatti personali. Art. 5 Altri casi di esclusione dal diritto di accesso 1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'Amministrazione detiene stabilmente in quanto atti di un procedimento di propria competenza. 2. Sono altresi' esclusi dal diritto di accesso, ai sensi dell'art. 8, comma 5 lettera a) b) c), i programmi scientifici nonche' le relazioni scientifiche riguardanti rapporti nazionali e internazionali in materia di sicurezza, di difesa nazionale, di relazioni internazionali, di politica monetaria e valutaria. Art. 6 Casi di differimento dell'accesso ai documenti amministrativi 1. Il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi e' disposto, ai sensi dell'art. 24 comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando vi sia un' oggettiva necessita' di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell'amministrazione in relazione ad atti o documenti la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. 2. L'accesso alle categorie di atti e documenti di seguito indicate viene differito fino al momento espressamente specificato per ciascuna di esse: a) documenti attinenti a giudizi o valutazioni relativi a procedure di selezione concernenti il personale da reclutare fino all'esito del provvedimento; b) nei procedimenti concorsuali l'accesso e' differito sino all'approvazione della graduatoria ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente e anche degli elaborati di altri candidati qualora non sia, motivatamente, di impedimento o grave ostacolo all'azione amministrativa. L'accesso anche se differito, deve riguardare comunque una richiesta non generalizzata ma motivata e circostanziata riguardo all'interesse legittimo e concreto del richiedente. Nei concorsi per titoli ed esami il candidato puo' richiedere, successivamente alla comunicazione di cui all'art. 12, comma 2, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, copia delle schede contenenti l'elencazione e la valutazione dei titoli, degli altri candidati nei limiti di cui al precedente periodo; c) nelle procedure di inquadramento, di avanzamento e di passaggio alle qualifiche superiori l'accesso e' differito fino alla data di adozione dei relativi provvedimenti; d) per le segnalazioni, gli atti o gli esposti di privati, di rappresentanti di categorie o altre associazioni, l'accesso e' differito fino a quando non sia conclusa la necessaria istruttoria; e) nei procedimenti relativi all'effettuazione di opere, lavori e forniture, l'accesso agli atti e documenti riguardanti progetti di massima presentati da imprese e/o professionisti nonche' preventivi e offerte in occasione di appalti, licitazioni private, trattative pri- vate o ricerche di mercato e' differito sino al formale affidamento della realizzazione dell'opera o della effettuazione della fornitura. L'inosservanza del divieto, restando impregiudicate le eventuali sanzioni penali, comporta l'annullamento della gara. f) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari ovvero utilizzabile ai fini dell'apertura di procedimenti disciplinari, nonche' concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente fino alla conclusione dei relativi procedimenti; g) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio fino alla conclusione del relativo procedimento; h) rapporti alla procura generale ed alle procure regionali presso la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilita' amministrative, contabili e penali fino alla conclusione del procedimento; i) relazioni alla procura generale ed alle procure regionali presso la Corte dei Conti nonche' atti di promovimento di azioni di responsabilita' avanti alle competenti autorita' giudiziarie fino alla conclusione del procedimento. Art. 7 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Il presente regolamento e' reso pubblico anche mediante affissione all'albo dell'Universita'.
Avvertenza: Il testo delle presenti note e' redatto al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge e regolamentari richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1 Il testo dell'art. 3 del D.P.R. 352/92 e' il seguente: "Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione centrale o periferico, competente a formare l'atto conclusivo di procedimento o a detenerlo stabilmente. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connessi all'oggetto della richiesta, far constare della propria indentita' e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalita', e' accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente la notizia, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalita' idonea. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, e' presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo". Il testo dell'art. 24 comma 4 della Legge 241/90 e' il seguente: "Art. 24 (omissis) 4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2. (omissis)". Nota all'art. 2 comma 1 Il testo dell'art. 22 della Legge 241/90 e' il seguente: "Art. 22 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale e' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalita' stabilite dalla presente legge. 2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attivita' amministrativa. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27". Il D.P.R. 27/6/1992 n. 352 reca: "Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24 comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Nota all'art. 4 comma 1 Il testo dell'art. 8 comma 5 lettera d) del D.P.R. 352/92 e' il seguente: "Art. 8 (omissis) 5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3, 4 i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso: d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche gruppi, imprese e associazioni con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici". Nota all'art. 5 comma 2 Il lesto dell'art. 8 comma 5 lettera a), b), c) del D.P.R. 352/92 e' il seguente: "Art. 8 (omissis) 5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3, 4 i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della Legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonche' all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione; b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonche' all'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; (omissis). Nota all'art. 6 comma 1 e 2 lettera b) Il testo dell'art. 24 comma 6 della Legge 241/90 e' il seguente: "Art. 24 (omissis) 6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo di- verse disposizioni di legge". Il testo dell'art. 12 comma 2 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) e' il seguente: "Art. 12 (omissis) 2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli, che deve in ogni caso precedere le prove scritte, deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove di esami. (omissis)".