ALLEGATO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO E DEI CASI
DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AI
SENSI DELL'ART. 24, COMMA 4, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E
DELL'ART 8 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 GIUGNO
1992, N. 352
Art. 1 Oggetto
Il presente titolo disciplina le modalita' di esercizio del diritto
di accesso secondo quanto disposto dagli artt. 3 e segg. del D.P.R.
27 giugno 1992 n. 352 e dei casi di esclusione del diritto di accesso
ai documenti amministrativi, agli effetti dell'art. 24, comma 4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. L'Universita' in conformita' all'art. 22 della Legge 241/90,
nonche' al D.P.R. n. 352 del 27/6/1992, riconosce, al fine di
assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa e di favorire
lo svolgimento imparziale, a chiunque vi abbia un interesse personale
e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tale diritto di
accesso si applica in quanto compatibile, alle amministrazioni,
associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
2. Il diritto di accesso e' concesso per tutti gli atti
amministrativi con esclusione di quelli per i quali necessita
tutelare la riservatezza di terzi, persone, gruppi di imprese, ai
sensi del successivo art. 4.
3. A norma del presente regolamento dovra' essere indicato e reso
disponibile anche l'atto presupposto e comunque connesso al
provvedimento principale.
Art. 3 Responsabile del procedimento di accesso
1. Responsabile del procedimento di accesso, anche per gli atti
infraprocedimentali, e' il dirigente, o il direttore di Strutture
didattiche, scientifiche o di servizio, o su designazione di questi,
altro dipendente di qualifica funzionale non inferiore alla VI,
addetto all'unita' organizzativa competente a formare l'atto o a
detenerlo stabilmente.
2. Nelle Strutture didattiche, scientifiche o di servizio, il
Direttore potra' delegare le attribuzioni di cui al primo comma,
anche ad un docente.
Art. 4 Casi di esclusione dal diritto di accesso per motivi di
riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5 lettera d) del D.P.R. n. 352/92,
sono escluse dal diritto di accesso, se richiesto da terzi, le
seguenti categorie di documenti:
a) documenti relativi alla salute del personale dipendente ovvero
concernenti le condizioni psico-fisiche e gli accertamenti medico-
legali del medesimo;
b) note personali caratteristiche a qualsiasi titolo compilate,
riguardanti dipendenti diversi dal richiedente;
c) documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria,
economica e patrimoniale degli studenti, dei dipendenti e delle
imprese comunque utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa;
d) risultati delle ricerche commissionate da gruppi ed imprese;
e) documenti relativi ad atti oggetto di vertenza giudiziaria la cui
divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o dalla cui
diffusione si potrebbe concretizzare la violazione del segreto
istruttorio;
f) documenti riguardanti il trattamento stipendiale individuale e/o
accessorio di dipendenti la cui conoscenza puo' portare alla
rilevazione di fatti personali.
Art. 5 Altri casi di esclusione dal diritto di accesso
1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre
amministrazioni escludono dall'accesso e che l'Amministrazione
detiene stabilmente in quanto atti di un procedimento di propria
competenza.
2. Sono altresi' esclusi dal diritto di accesso, ai sensi dell'art.
8, comma 5 lettera a) b) c), i programmi scientifici nonche' le
relazioni scientifiche riguardanti rapporti nazionali e
internazionali in materia di sicurezza, di difesa nazionale, di
relazioni internazionali, di politica monetaria e valutaria.
Art. 6 Casi di differimento dell'accesso ai documenti amministrativi
1. Il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi e'
disposto, ai sensi dell'art. 24 comma 6, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, quando vi sia un' oggettiva necessita' di salvaguardia delle
esigenze di riservatezza dell'amministrazione in relazione ad atti o
documenti la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e
l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'accesso alle categorie di atti e documenti di seguito indicate
viene differito fino al momento espressamente specificato per
ciascuna di esse:
a) documenti attinenti a giudizi o valutazioni relativi a procedure
di selezione concernenti il personale da reclutare fino all'esito del
provvedimento;
b) nei procedimenti concorsuali l'accesso e' differito sino
all'approvazione della graduatoria ad eccezione degli elaborati del
candidato richiedente e anche degli elaborati di altri candidati
qualora non sia, motivatamente, di impedimento o grave ostacolo
all'azione amministrativa. L'accesso anche se differito, deve
riguardare comunque una richiesta non generalizzata ma motivata e
circostanziata riguardo all'interesse legittimo e concreto del
richiedente. Nei concorsi per titoli ed esami il candidato puo'
richiedere, successivamente alla comunicazione di cui all'art. 12,
comma 2, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, copia delle schede
contenenti l'elencazione e la valutazione dei titoli, degli altri
candidati nei limiti di cui al precedente periodo;
c) nelle procedure di inquadramento, di avanzamento e di passaggio
alle qualifiche superiori l'accesso e' differito fino alla data di
adozione dei relativi provvedimenti;
d) per le segnalazioni, gli atti o gli esposti di privati, di
rappresentanti di categorie o altre associazioni, l'accesso e'
differito fino a quando non sia conclusa la necessaria istruttoria;
e) nei procedimenti relativi all'effettuazione di opere, lavori e
forniture, l'accesso agli atti e documenti riguardanti progetti di
massima presentati da imprese e/o professionisti nonche' preventivi e
offerte in occasione di appalti, licitazioni private, trattative pri-
vate o ricerche di mercato e' differito sino al formale affidamento
della realizzazione dell'opera o della effettuazione della fornitura.
L'inosservanza del divieto, restando impregiudicate le eventuali
sanzioni penali, comporta l'annullamento della gara.
f) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari
ovvero utilizzabile ai fini dell'apertura di procedimenti
disciplinari, nonche' concernente l'istruzione dei ricorsi
amministrativi prodotti dal personale dipendente fino alla
conclusione dei relativi procedimenti;
g) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio
fino alla conclusione del relativo procedimento;
h) rapporti alla procura generale ed alle procure regionali presso la
Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano
nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la
sussistenza di responsabilita' amministrative, contabili e penali
fino alla conclusione del procedimento;
i) relazioni alla procura generale ed alle procure regionali presso
la Corte dei Conti nonche' atti di promovimento di azioni di
responsabilita' avanti alle competenti autorita' giudiziarie fino
alla conclusione del procedimento.
Art. 7 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il presente regolamento e' reso pubblico anche mediante affissione
all'albo dell'Universita'.
Avvertenza: Il testo delle presenti note e' redatto al fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge e
regolamentari richiamate. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1
Il testo dell'art. 3 del D.P.R. 352/92 e' il seguente:
"Il diritto di accesso si esercita in via informale
mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio
dell'amministrazione centrale o periferico, competente a
formare l'atto conclusivo di procedimento o a detenerlo
stabilmente.
L'interessato deve indicare gli estremi del documento
oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne
consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra,
comprovare l'interesse connessi all'oggetto della
richiesta, far constare della propria indentita' e, ove
occorra, dei propri poteri rappresentativi.
La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalita',
e' accolta mediante indicazione della pubblicazione
contenente la notizia, esibizione del documento, estrazione
di copie, ovvero altra modalita' idonea.
La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione,
e' presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal
responsabile del procedimento amministrativo".
Il testo dell'art. 24 comma 4 della Legge 241/90 e' il
seguente:
"Art. 24 (omissis)
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di
individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse
formati o comunque rientranti nella loro disponibilita'
sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
(omissis)".
Nota all'art. 2 comma 1
Il testo dell'art. 22 della Legge 241/90 e' il seguente:
"Art. 22 1. Al fine di assicurare la trasparenza
dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento
imparziale e' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il
diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le
modalita' stabilite dalla presente legge.
2. E' considerato documento amministrativo ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni, formati dalle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini
dell'attivita' amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le amministrazioni interessate adottano le
misure organizzative idonee a garantire l'applicazione
della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione
alla Commissione di cui all'art. 27".
Il D.P.R. 27/6/1992 n. 352 reca: "Regolamento per la
disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di
esclusione del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24 comma 2 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi".
Nota all'art. 4 comma 1
Il testo dell'art. 8 comma 5 lettera d) del D.P.R. 352/92
e' il seguente:
"Art. 8 (omissis)
5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3, 4 i
documenti amministrativi possono essere sottratti
all'accesso:
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche
gruppi, imprese e associazioni con particolare riferimento
agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti
la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la
cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
loro stessi interessi giuridici".
Nota all'art. 5 comma 2
Il lesto dell'art. 8 comma 5 lettera a), b), c) del D.P.R.
352/92 e' il seguente:
"Art. 8 (omissis)
5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3, 4 i
documenti amministrativi possono essere sottratti
all'accesso:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art.
12 della Legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro
divulgazione possa derivare una lesione, specifica e
individuata alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonche'
all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
e alla correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati
e nelle relative leggi di attuazione;
b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di
formazione di determinazione e di attuazione della politica
monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le
dotazioni, il personale e le azioni strettamente
strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalita' con
particolare riferimento alle tecniche investigative, alla
identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
beni e delle persone coinvolte, nonche' all'attivita' di
polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
(omissis).
Nota all'art. 6 comma 1 e 2 lettera b)
Il testo dell'art. 24 comma 6 della Legge 241/90 e' il
seguente:
"Art. 24 (omissis)
6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di
differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare
lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque
ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della
formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo di-
verse disposizioni di legge".
Il testo dell'art. 12 comma 2 del D.P.R. 9 maggio 1994 n.
487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi) e' il seguente:
"Art. 12 (omissis)
2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della
valutazione dei titoli, che deve in ogni caso precedere le
prove scritte, deve essere reso noto agli interessati prima
dell'effettuazione delle prove di esami.
(omissis)".