(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO E DEI CASI
DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI  AMMINISTRATIVI  AI
SENSI  DELL'ART.  24,  COMMA  4, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E
DELL'ART 8 DEL DECRETO DEL  PRESIDENTE  DELLA  REPUBBLICA  27  GIUGNO
1992, N. 352
Art. 1 Oggetto
Il  presente  titolo disciplina le modalita' di esercizio del diritto
di accesso secondo quanto disposto dagli artt. 3 e segg.  del  D.P.R.
27 giugno 1992 n. 352 e dei casi di esclusione del diritto di accesso
ai  documenti  amministrativi,  agli  effetti  dell'art. 24, comma 4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. L'Universita' in  conformita'  all'art.  22  della  Legge  241/90,
nonche'  al  D.P.R.  n.  352  del  27/6/1992,  riconosce,  al fine di
assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa e di favorire
lo svolgimento imparziale, a chiunque vi abbia un interesse personale
e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti,  il
diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi.  Tale diritto di
accesso si  applica  in  quanto  compatibile,  alle  amministrazioni,
associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
2.   Il   diritto   di   accesso  e'  concesso  per  tutti  gli  atti
amministrativi  con  esclusione  di  quelli  per  i  quali  necessita
tutelare  la  riservatezza  di  terzi, persone, gruppi di imprese, ai
sensi del successivo art. 4.
3. A norma del presente regolamento dovra'  essere  indicato  e  reso
disponibile   anche   l'atto   presupposto  e  comunque  connesso  al
provvedimento principale.
Art. 3 Responsabile del procedimento di accesso
1. Responsabile del procedimento  di  accesso,  anche  per  gli  atti
infraprocedimentali,  e'  il  dirigente,  o il direttore di Strutture
didattiche, scientifiche o di servizio, o su designazione di  questi,
altro  dipendente  di  qualifica  funzionale  non  inferiore alla VI,
addetto all'unita' organizzativa competente  a  formare  l'atto  o  a
detenerlo stabilmente.
2.  Nelle  Strutture  didattiche,  scientifiche  o  di  servizio,  il
Direttore potra' delegare le attribuzioni  di  cui  al  primo  comma,
anche ad un docente.
Art.  4  Casi  di  esclusione  dal  diritto  di accesso per motivi di
riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5 lettera d)  del  D.P.R.  n.  352/92,
sono  escluse  dal  diritto  di  accesso,  se  richiesto da terzi, le
seguenti categorie di documenti:
a) documenti relativi alla salute  del  personale  dipendente  ovvero
concernenti  le  condizioni  psico-fisiche e gli accertamenti medico-
legali del medesimo;
b) note  personali  caratteristiche  a  qualsiasi  titolo  compilate,
riguardanti dipendenti diversi dal richiedente;
c)  documentazione  relativa  alla situazione familiare, finanziaria,
economica e patrimoniale  degli  studenti,  dei  dipendenti  e  delle
imprese comunque utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa;
d) risultati delle ricerche commissionate da gruppi ed imprese;
e)  documenti relativi ad atti oggetto di vertenza giudiziaria la cui
divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o dalla  cui
diffusione  si  potrebbe  concretizzare  la  violazione  del  segreto
istruttorio;
f) documenti riguardanti il trattamento stipendiale  individuale  e/o
accessorio   di  dipendenti  la  cui  conoscenza  puo'  portare  alla
rilevazione di fatti personali.
Art. 5 Altri casi di esclusione dal diritto di accesso
1. Sono  esclusi  dal  diritto  di  accesso  i  documenti  che  altre
amministrazioni   escludono   dall'accesso  e  che  l'Amministrazione
detiene stabilmente in quanto atti  di  un  procedimento  di  propria
competenza.
2.  Sono  altresi' esclusi dal diritto di accesso, ai sensi dell'art.
8, comma 5 lettera a) b)  c),  i  programmi  scientifici  nonche'  le
relazioni    scientifiche    riguardanti    rapporti    nazionali   e
internazionali in materia  di  sicurezza,  di  difesa  nazionale,  di
relazioni internazionali, di politica monetaria e valutaria.
Art. 6 Casi di differimento dell'accesso ai documenti amministrativi
1.  Il  differimento  dell'accesso  ai  documenti  amministrativi  e'
disposto, ai sensi dell'art. 24 comma 6, della legge 7  agosto  1990,
n.  241, quando vi sia un' oggettiva necessita' di salvaguardia delle
esigenze di riservatezza dell'amministrazione in relazione ad atti  o
documenti  la  cui  conoscenza  possa  compromettere  l'efficienza  e
l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'accesso alle categorie di atti e documenti di  seguito  indicate
viene   differito  fino  al  momento  espressamente  specificato  per
ciascuna di esse:
a) documenti attinenti a giudizi o valutazioni relativi  a  procedure
di selezione concernenti il personale da reclutare fino all'esito del
provvedimento;
b)   nei   procedimenti   concorsuali  l'accesso  e'  differito  sino
all'approvazione della graduatoria ad eccezione degli  elaborati  del
candidato  richiedente  e  anche  degli  elaborati di altri candidati
qualora non sia,  motivatamente,  di  impedimento  o  grave  ostacolo
all'azione   amministrativa.   L'accesso  anche  se  differito,  deve
riguardare comunque una richiesta non  generalizzata  ma  motivata  e
circostanziata   riguardo  all'interesse  legittimo  e  concreto  del
richiedente. Nei concorsi per  titoli  ed  esami  il  candidato  puo'
richiedere,  successivamente  alla  comunicazione di cui all'art. 12,
comma 2, del D.P.R.  9  maggio  1994,  n.  487,  copia  delle  schede
contenenti  l'elencazione  e  la  valutazione dei titoli, degli altri
candidati nei limiti di cui al precedente periodo;
c) nelle procedure di inquadramento, di avanzamento  e  di  passaggio
alle  qualifiche  superiori  l'accesso e' differito fino alla data di
adozione dei relativi provvedimenti;
d) per le segnalazioni,  gli  atti  o  gli  esposti  di  privati,  di
rappresentanti  di  categorie  o  altre  associazioni,  l'accesso  e'
differito fino a quando non sia conclusa la necessaria istruttoria;
e) nei procedimenti relativi all'effettuazione  di  opere,  lavori  e
forniture,  l'accesso  agli  atti e documenti riguardanti progetti di
massima presentati da imprese e/o professionisti nonche' preventivi e
offerte in occasione di appalti, licitazioni private, trattative pri-
vate  o  ricerche di mercato e' differito sino al formale affidamento
della realizzazione dell'opera o della effettuazione della fornitura.
L'inosservanza del  divieto,  restando  impregiudicate  le  eventuali
sanzioni penali, comporta l'annullamento della gara.
f)  documentazione  attinente  a  procedimenti  penali e disciplinari
ovvero   utilizzabile   ai   fini   dell'apertura   di   procedimenti
disciplinari,    nonche'   concernente   l'istruzione   dei   ricorsi
amministrativi  prodotti   dal   personale   dipendente   fino   alla
conclusione dei relativi procedimenti;
g) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio
fino alla conclusione del relativo procedimento;
h) rapporti alla procura generale ed alle procure regionali presso la
Corte  dei  conti  e richieste o relazioni di dette procure ove siano
nominativamente individuati soggetti  per  i  quali  si  appalesa  la
sussistenza  di  responsabilita'  amministrative,  contabili e penali
fino alla conclusione del procedimento;
i) relazioni alla procura generale ed alle procure  regionali  presso
la  Corte  dei  Conti  nonche'  atti  di  promovimento  di  azioni di
responsabilita' avanti alle  competenti  autorita'  giudiziarie  fino
alla conclusione del procedimento.
Art. 7 Entrata in vigore
1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il presente regolamento e' reso pubblico anche mediante affissione
all'albo dell'Universita'.
 
          Avvertenza: Il testo delle presenti note e' redatto al fine
          di facilitare la lettura  delle  disposizioni  di  legge  e
          regolamentari  richiamate.  Restano  invariati  il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1
          Il testo dell'art. 3 del D.P.R. 352/92 e' il seguente:
          "Il  diritto  di  accesso  si  esercita  in  via  informale
          mediante     richiesta,    anche    verbale,    all'ufficio
          dell'amministrazione centrale o  periferico,  competente  a
          formare  l'atto  conclusivo  di  procedimento o a detenerlo
          stabilmente.
          L'interessato  deve  indicare  gli  estremi  del  documento
          oggetto   della  richiesta,  ovvero  gli  elementi  che  ne
          consentano l'individuazione, specificare  e,  ove  occorra,
          comprovare    l'interesse    connessi   all'oggetto   della
          richiesta, far constare della  propria  indentita'  e,  ove
          occorra, dei propri poteri rappresentativi.
          La  richiesta, esaminata immediatamente e senza formalita',
          e'  accolta  mediante   indicazione   della   pubblicazione
          contenente la notizia, esibizione del documento, estrazione
          di copie, ovvero altra modalita' idonea.
          La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione,
          e'  presentata  dal titolare dell'ufficio interessato o dal
          responsabile del procedimento amministrativo".
          Il testo dell'art. 24 comma 4  della  Legge  241/90  e'  il
          seguente:
          "Art. 24 (omissis)
          4.   Le   singole   amministrazioni   hanno   l'obbligo  di
          individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
          sei mesi successivi, le  categorie  di  documenti  da  esse
          formati  o  comunque  rientranti  nella loro disponibilita'
          sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
          (omissis)".
          Nota all'art. 2 comma 1
          Il testo dell'art. 22 della Legge 241/90 e' il seguente:
          "Art.  22  1.  Al  fine  di   assicurare   la   trasparenza
          dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento
          imparziale  e'  riconosciuto  a chiunque vi abbia interesse
          per la tutela di  situazioni  giuridicamente  rilevanti  il
          diritto  di accesso ai documenti amministrativi, secondo le
          modalita' stabilite dalla presente legge.
          2.   E'   considerato   documento    amministrativo    ogni
          rappresentazione        grafica,       fotocinematografica,
          elettromagnetica o di qualunque altra specie del  contenuto
          di   atti,   anche   interni,   formati   dalle   pubbliche
          amministrazioni   o,   comunque,   utilizzati    ai    fini
          dell'attivita' amministrativa.
          3.  Entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, le amministrazioni interessate adottano  le
          misure  organizzative  idonee  a  garantire  l'applicazione
          della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione
          alla Commissione di cui all'art. 27".
          Il D.P.R.  27/6/1992  n.  352  reca:  "Regolamento  per  la
          disciplina  delle  modalita'  di  esercizio  e  dei casi di
          esclusione   del   diritto   di   accesso   ai    documenti
          amministrativi,  in  attuazione  dell'art. 24 comma 2 della
          Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti amministrativi".
          Nota all'art. 4 comma 1
          Il  testo  dell'art. 8 comma 5 lettera d) del D.P.R. 352/92
          e' il seguente:
          "Art. 8 (omissis)
          5. Nell'ambito dei criteri di  cui  ai  commi  2,  3,  4  i
          documenti    amministrativi    possono   essere   sottratti
          all'accesso:
          d) quando i documenti  riguardino  la  vita  privata  o  la
          riservatezza  di  persone  fisiche,  di  persone giuridiche
          gruppi, imprese e associazioni con particolare  riferimento
          agli   interessi   epistolare,   sanitario,  professionale,
          finanziario, industriale e  commerciale  di  cui  siano  in
          concreto  titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
          all'amministrazione   dagli   stessi   soggetti   cui    si
          riferiscono.  Deve comunque essere garantita ai richiedenti
          la visione degli atti dei  procedimenti  amministrativi  la
          cui  conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
          loro stessi interessi giuridici".
          Nota all'art. 5 comma 2
          Il lesto dell'art. 8 comma 5 lettera a), b), c) del  D.P.R.
          352/92 e' il seguente:
          "Art. 8 (omissis)
          5.  Nell'ambito  dei  criteri  di  cui  ai  commi 2, 3, 4 i
          documenti   amministrativi   possono    essere    sottratti
          all'accesso:
          a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art.
          12  della  Legge  24  ottobre  1977,  n.  801,  dalla  loro
          divulgazione  possa  derivare  una  lesione,  specifica   e
          individuata alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonche'
          all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
          e  alla  correttezza  delle  relazioni  internazionali, con
          particolare riferimento alle ipotesi previste nei  trattati
          e nelle relative leggi di attuazione;
          b)  quando  possa  arrecarsi  pregiudizio  ai  processi  di
          formazione di determinazione e di attuazione della politica
          monetaria e valutaria;
          c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi,  le
          dotazioni,   il   personale   e   le   azioni  strettamente
          strumentali  alla   tutela   dell'ordine   pubblico,   alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare riferimento alle tecniche  investigative,  alla
          identita'  delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
          beni e delle persone coinvolte,  nonche'  all'attivita'  di
          polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
          (omissis).
          Nota all'art. 6 comma 1 e 2 lettera b)
          Il  testo  dell'art.  24  comma  6 della Legge 241/90 e' il
          seguente:
          "Art. 24 (omissis)
          6. I soggetti  indicati  nell'art.  23  hanno  facolta'  di
          differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
          conoscenza  di  essi possa impedire o gravemente ostacolare
          lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e'  comunque
          ammesso  l'accesso  agli  atti  preparatori nel corso della
          formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo  di-
          verse disposizioni di legge".
          Il  testo  dell'art. 12 comma 2 del D.P.R. 9 maggio 1994 n.
          487 (Regolamento recante norme sull'accesso  agli  impieghi
          nelle   pubbliche   amministrazioni   e   le  modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici impieghi) e' il seguente:
          "Art. 12 (omissis)
          2.  Nei  concorsi  per  titoli  ed esami il risultato della
          valutazione dei titoli, che deve in ogni caso precedere  le
          prove scritte, deve essere reso noto agli interessati prima
          dell'effettuazione delle prove di esami.
          (omissis)".