Statuto della scuola di specializzazione in "diritto ed economia dei trasporti" Art. 1. Annessa alla facolta' di economia, e' istituita la scuola di specializzazione in diritto ed economia dei trasporti. Art. 2. La scuola ha lo scopo di specializzare personale per la dirigenza nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese del settore della navigazione e dei trasporti e della mobilita' in genere oltre che nelle relative libere professioni. La scuola contribuisce anche alla formazione di studiosi della materia nel ramo dell'economia e del diritto dei trasporti. Art. 3. La scuola ha durata biennale. Non sono consentite in ogni caso riduzioni di durata. La frequenza e' obbligatoria. Non e' consentita la contemporanea iscrizione a piu' scuole di specializzazione. Art. 4. Alla scuola sono ammessi i laureati, presso universita' italiane, in giurisprudenza. scienze politiche ed economia e commercio o con diplomi di laurea equiparati. Sono ammessi, altresi', gli studenti italiani o stranieri muniti di titolo equipollente rilasciato all'estero e riconosciuto dall'ordinamento italiano. Art. 5. Il numero degli iscritti non puo' superare le cinquanta unita' per ogni anno di corso, oltre ad un numero massimo di dieci uditori, da ammettere alle condizioni stabilite dal consiglio della scuola. Art. 6. Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potra' svolgersi anche mediante domande a risposte multiple, integrata da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei segueiiti titoli: a) tesi nelle discipline attinenti alla specializzazione; b) voto di laurea; c) voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982 (in Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982). Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complesivo riportato. Rimane in ogni caso requisito d'ammissione il superamento della prova scritta e del colloquio con un punteggio minimo di 6 /10 (o rapporto numerico equivalente) in entrambe le prove. Entro il termine utile per consentire un periodo minimo di frequenza rapportato alle attivita' didattiche, e' consentito surrogare eventuali rinunciatari con gli idonei, secondo l'ordine di graduatoria. Art. 7. In conformita' all'art. 8 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ed in mancanza di ulteriori norme ostative, agli iscritti delle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca, si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato. L'iscrizione all'anno di corso spettante in base al precedente curriculum puo' avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti previsti dal presente statuto. Art. 8. Le materie di insegnamento sono le seguenti, cosi' ripartite nei due anni di corso: I Anno: economia del turismo; economia e gestione delle imprese di trasporto; economia e politica dei trasporti; elementi generali di economia aziendale e tecniche di logistica aziendale; diritto del'ambiente e delle risorse marine; istituzioni di diritto della navigazione e dei trasporti; legislazione del turismo e della nautica da diporto: geografia dei trasporti (semestrale); merceologia e scienze ambientali (semestrale); ricerca operativa (semestrale); statistica applicata ai trasporti. Il Anno: economia dei trasporti marittimi ed aerei; economia e logistica dei trasporti terrestri; economa regionale e dei trasporti urbani (semestrale); diritto dei trasporti marittimi; diritto dei trasporti aerei; diritto dei trasporti terrestri, ferroviari ed intermodali; diritto e tecnica delle asicurazioni nel settore dei traporti; analisi finanziaria e degli investimenti nelle aziende e nelle infrastrutture di trasporto (semestrale); marketing ed analisi del mercato dei trasporti (semestrale). Art. 9. I docenti sono scelti tra i professori universitari, gli studiosi e gli esperti delle discipline insegnate nella scuola. Alla nomina dei docenti provvede il rettore, salvo quanto di competenza del consiglio di diploma di specializzazione e del consiglio di facolta'. Il presidente del consiglio di diploma ha pero' facolta' di conferire, su conforme, vincolante parere del consiglio stesso, l'incarico di tenere seminari, esercitazioni e conferenze. Art. 10. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico - pratico per il passaggio all'anno successivo. La commissione di esame, di cui fanno parte il presidente del consiglio di diploma ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, con una presenza in ogni caso non inferiore a cinque, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline ed eventualmente nelle relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Non possono essere ammessi a sostenere gli esami finali del corso coloro i quali non abbiano una frequenza minima di due terzi delle lezioni o esercitazioni. Art. 11. I corsi sono costituiti da lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, tirocini, seminari e conferenze. Tutti i corsi d'insegnamento sono distinti dai corsi della facolta' di economia e delle altre facolta'. Art. 12. Superato l'esame teorico - pratico dell'ultimo anno, il corso si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta, a carattere originale, su di un tema prescelo dal candidato ed approvato dal docente o dai docenti di materie cui il tema pertiene. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specializzazione. Art. 13. L'importo delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti alla scuola e' stabilito, in conformita' alle vigenti disposizioni di legge, dal consiglio di amministrazione dell'Universita'. Art. 14. Per la scuola di specializzazione e' costituito un consiglio di diploma di specializzazione, presieduto da un presidente eletto dal consiglio medesimo. Per la composizione ed il funzionamento del consiglio si applicano le disposizioni previste dallo statuto dell'Universita' di Palermo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Palermo, 5 ottobre 1997 Il rettore: Gullotti