(all. 1 - art. 1)
              Statuto della scuola di specializzazione
               in "diritto ed economia dei trasporti"
                               Art. 1.
  Annessa  alla  facolta' di  economia,  e'  istituita la  scuola  di
specializzazione in diritto ed economia dei trasporti.
                               Art. 2.
  La scuola ha  lo scopo di specializzare personale  per la dirigenza
nelle  pubbliche amministrazioni,  nelle  imprese  del settore  della
navigazione e  dei trasporti  e della mobilita'  in genere  oltre che
nelle relative libere professioni.  La scuola contribuisce anche alla
formazione di  studiosi della  materia nel  ramo dell'economia  e del
diritto dei trasporti.
                               Art. 3.
  La  scuola ha  durata biennale.  Non sono  consentite in  ogni caso
riduzioni di durata. La frequenza  e' obbligatoria. Non e' consentita
la contemporanea iscrizione a piu' scuole di specializzazione.
                               Art. 4.
  Alla scuola  sono ammessi i laureati,  presso universita' italiane,
in giurisprudenza.  scienze politiche ed  economia e commercio  o con
diplomi di  laurea equiparati.  Sono ammessi, altresi',  gli studenti
italiani  o  stranieri  muniti   di  titolo  equipollente  rilasciato
all'estero e riconosciuto dall'ordinamento italiano.
                               Art. 5.
  Il numero degli iscritti non  puo' superare le cinquanta unita' per
ogni anno di  corso, oltre ad un numero massimo  di dieci uditori, da
ammettere alle condizioni stabilite dal consiglio della scuola.
                               Art. 6.
  Per  l'ammissione alla  scuola e'  richiesto il  superamento di  un
esame consistente  in una  prova scritta  che potra'  svolgersi anche
mediante domande a risposte multiple,  integrata da un colloquio e da
una  valutazione,  in  misura  non superiore  al  30%  del  punteggio
complessivo a disposizione della commissione, dei segueiiti titoli:
  a) tesi nelle discipline attinenti alla specializzazione;
    b) voto di laurea;
  c) voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle
materie concernenti la specializzazione;
    d) pubblicazioni nelle predette materie.
  Il punteggio  dei predetti titoli  e' quello stabilito  dal decreto
ministeriale del 16 settembre 1982  (in Gazzetta Ufficiale n. 275 del
6 ottobre 1982).
  Sono  ammessi  alla  scuola  di  specializzazione  coloro  che,  in
relazione  al numero  dei posti  disponibili, si  siano collocati  in
posizione utile nelle graduatorie  compilate sulla base del punteggio
complesivo riportato.
  Rimane  in ogni  caso requisito  d'ammissione il  superamento della
prova  scritta e   del colloquio con un  punteggio minimo di 6 /10 (o
rapporto numerico equivalente) in entrambe le prove.
  Entro  il  termine  utile  per  consentire  un  periodo  minimo  di
frequenza  rapportato   alle  attivita'  didattiche,   e'  consentito
surrogare eventuali rinunciatari con  gli idonei, secondo l'ordine di
graduatoria.
                               Art. 7.
  In conformita' all'art. 8 della legge  30 novembre 1989, n. 398, ed
in mancanza di  ulteriori norme ostative, agli  iscritti delle scuole
di  specializzazione che  siano  ammessi a  frequentare  un corso  di
dottorato di ricerca, si applica la sospensione del corso degli studi
sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato.
  L'iscrizione  all'anno di  corso  spettante in  base al  precedente
curriculum  puo' avvenire  anche  in soprannumero  rispetto ai  posti
previsti dal presente statuto.
                               Art. 8.
  Le materie  di insegnamento sono  le seguenti, cosi'  ripartite nei
due anni di corso:
  I Anno:
   economia del turismo;
   economia e gestione delle imprese di trasporto;
   economia e politica dei trasporti;
  elementi  generali di  economia aziendale  e tecniche  di logistica
aziendale;
   diritto del'ambiente e delle risorse marine;
  istituzioni di diritto della navigazione e dei trasporti;
   legislazione del turismo e della nautica da diporto:
   geografia dei trasporti (semestrale);
   merceologia e scienze ambientali (semestrale);
   ricerca operativa (semestrale);
   statistica applicata ai trasporti.
  Il Anno:
   economia dei trasporti marittimi ed aerei;
   economia e logistica dei trasporti terrestri;
   economa regionale e dei trasporti urbani (semestrale);
   diritto dei trasporti marittimi;
   diritto dei trasporti aerei;
  diritto dei trasporti terrestri, ferroviari ed intermodali;
  diritto e tecnica delle asicurazioni nel settore dei traporti;
  analisi  finanziaria e  degli  investimenti nelle  aziende e  nelle
infrastrutture di trasporto (semestrale);
  marketing ed analisi del mercato dei trasporti (semestrale).
                               Art. 9.
  I docenti sono scelti tra i professori universitari, gli studiosi e
gli esperti delle discipline insegnate  nella scuola. Alla nomina dei
docenti provvede il rettore, salvo quanto di competenza del consiglio
di diploma di specializzazione e del consiglio di facolta'.
  Il  presidente  del  consiglio  di diploma  ha  pero'  facolta'  di
conferire,  su  conforme,  vincolante parere  del  consiglio  stesso,
l'incarico di tenere seminari, esercitazioni e conferenze.
                              Art. 10.
  Alla fine di ogni anno  accademico lo specializzando deve sostenere
un esame teorico  - pratico per il passaggio  all'anno successivo. La
commissione di esame, di cui  fanno parte il presidente del consiglio
di diploma ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, con
una presenza in ogni caso non inferiore a cinque, esprime un giudizio
globale  sul  livello di  preparazione  del  candidato nelle  singole
discipline  ed   eventualmente  nelle  relative   attivita'  pratiche
prescritte per l'anno  di corso. Coloro che non  superano detto esame
potranno ripetere l'anno di corso  una sola volta. Non possono essere
ammessi a  sostenere gli esami  finali del  corso coloro i  quali non
abbiano  una   frequenza  minima  di   due  terzi  delle   lezioni  o
esercitazioni.
                              Art. 11.
  I  corsi   sono  costituiti  da  lezioni   teoriche,  esercitazioni
pratiche,   tirocini,   seminari   e  conferenze.   Tutti   i   corsi
d'insegnamento sono distinti  dai corsi della facolta'  di economia e
delle altre facolta'.
                              Art. 12.
  Superato l'esame  teorico - pratico  dell'ultimo anno, il  corso si
conclude con  un esame  finale consistente  nella discussione  di una
dissertazione scritta, a carattere originale,  su di un tema prescelo
dal candidato ed  approvato dal docente o dai docenti  di materie cui
il tema pertiene.
  A coloro  che abbiano superato  l'esame finale viene  rilasciato il
diploma di specializzazione.
                              Art. 13.
  L'importo  delle  tasse,  soprattasse  e  contributi  dovuti  dagli
iscritti  alla  scuola  e'  stabilito, in  conformita'  alle  vigenti
disposizioni   di    legge,   dal   consiglio    di   amministrazione
dell'Universita'.
                              Art. 14.
  Per la  scuola di  specializzazione e'  costituito un  consiglio di
diploma di  specializzazione, presieduto da un  presidente eletto dal
consiglio medesimo.
  Per la composizione ed il  funzionamento del consiglio si applicano
le disposizioni previste dallo statuto dell'Universita' di Palermo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Palermo, 5 ottobre 1997
                                                 Il rettore: Gullotti