(all. 1 - art. 1)
     ---->  Vedere testo da pag. 29  a pag. 45 della G.U.  <----


                      TRADUZIONE NON UFFICIALE

                             ALLEGATO 13
       RISOLUZIONE MEPC.65 (73) adottata il 14 settembre 1995
          EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO DEL PROTOCOLLO DEL 1978
     RELATIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE
                 DALL'INQUINAMENTO DA NAVI DEL 1973
 (Emendamenti alla Regola 2 ed alla nuova Regola 9 dell'Allegato V)
    IL COMITATO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO,
    VISTO  l'Articolo  38(a)  della  Convenzione  sull'Organizzazione
Marittima Internazionale, relativo alle  funzioni  del  Comitato,  ad
esso  attribuite  dalle convenzioni internazionali per la prevenzione
ed il controllo dell'inquinamento marino,
    PRENDENDO ATTO dell'Articolo 16 della Convenzione  Internazionale
per la Prevenzione dell'Inquinamento da Navi del 1973 (qui di seguito
definita la "Convenzione del 1973") e dell'Articolo VI del Protocollo
del  1978 relativo alla Convenzione del 1973 (qui di seguito definito
il "Protocollo del 1978"), che insieme specificano la  procedura  per
gli  emendamenti  al Protocollo del 1978 e che conferisce agli organi
preposti dell'Organizzazione il compito di esaminare e  adottare  gli
emendamenti  alla Convenzione del 1973, e relative modifiche adottate
con il Protocollo del 1978 (MARPOL 73/78),
    PRENDENDO ATTO ALTRESI' che  e'  necessario  dare  piu'  efficace
attuazione all'Allegato V di MARPOL 73/78,
    CHIEDENDO  un  approccio  piu'  sistematico dell'applicazione, al
rispetto ed al controllo di  quanto  specificato  all'Allegato  V  di
MARPOL 73/78,
    AVENDO  ESAMINATO gli emendamenti all'Allegato V di MARPOL 73/78,
approvati nel corso della sua trentaseiesima sessione  e  diffusi  in
conformita' con l'Articolo 16(2)(a) della Convenzione del 1973,
    1.   ADOTTA,   in   conformita'  con  l'Articolo  16(2)(b)  della
Convenzione del 1973, gli emendamenti all'Allegato V di MARPOL 73/78,
il cui testo figura in allegato alla presente risoluzione;
    2. DECIDE, in  conformita'  con  l'Articolo  16(2)(f)(iii)  della
Convenzione  del  1973,  che  gli emendamenti si riterranno accettati
alla data del 1 gennaio 1997, a meno che entro tale data non meno  di
un  terzo delle Parti, ovvero le Parti le cui flotte mercantili unite
costituiscono  non  meno  del 50% del tonnellaggio lordo della flotta
mercantile mondiale, abbiano comunicato  all'Organizzazione  le  loro
obiezioni agli emendamenti;
    3.  INVITA  le  Parti a prendere atto che, ai sensi dell'Articolo
16(2)(g)(ii) della Convenzione del 1973, gli  emendamenti  entreranno
in vigore il 1 luglio 1997, come previsto al precedente paragrafo 2;
    4.  CHIEDE  al Segretario Generale, in conformita' con l'Articolo
16(2)(e) della Convenzione del 1973, di trasmettere a tutte le  Parti
all'Allegato  V  del  Protocollo  del  1978  copie  autenticate della
presente  risoluzione  ed  il  testo   degli   emendamenti   di   cui
all'allegato;
    5 CHIEDE ALTRESI' al Segretario Generale di trasmettere ai Membri
dell'Organizzazione  che non sono Parti all'Allegato V del Protocollo
del 1978 le copie della risoluzione ed relativo allegato.
                              ALLEGATO
               TESTI DEGLI EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO V
                           A MARPOL 73/78
                              Regola 2
                            Applicazione
    Il testo esistente della regola  2  viene  sostituito  dal  testo
seguente:
    "Salvo  nei  casi  in cui non sia espressamente previsto in altro
modo, le disposizioni del presente Allegato si applicheranno a  tutte
le navi."
    Viene aggiunta la nuova regola 9, il cui testo e' il seguente:
                              Regola 9
          Targhe, gestione dei rifiuti e loro registrazione
    (1) (a) Ogni nave di 12 metri o piu' di lunghezza esporra' targhe
in  cui  si  indicano  all'equipaggio  e  ai  passeggeri  le norme di
smaltimento di cui alle regole 3  e  5  del  presente  Allegato,  ove
applicabili.
    (b)  Le targhe saranno scritte nella lingua ufficiale dello Stato
la cui bandiera la nave e' autorizzata  a  battere  e,  per  le  navi
dirette  verso  porti  o  terminal  in  alto mare che rientrano nella
giurisdizione di altre Parti alla Convenzione, in inglese o francese.
    (2) Ogni nave di  tonnellaggio  lordo  pari  o  superiore  a  400
tonnellate,  ed ogni nave autorizzata a trasportare 15 persone o piu'
portera  con  se'  un  piano  per  la  gestione  dei  rifiuti  a  cui
l'equipaggio dovra' attenersi. Tale piano conterra' procedure scritte
per  la raccolta, il deposito, la trasformazione e l'eliminazione dei
rifiuti, nonche' per l'uso dei macchinari a  bordo.  Esso  indichera'
altresi'  il  responsabile  dell'esecuzione del piano. Il piano sara'
redatto  in  conformita'  con  le   linee   guida   messe   a   punto
dall'Organizzazione e scritte nella lingua di lavoro dell'equipaggio.
    (3)  Ogni  nave  di  tonnellaggio  lordo  pari  o superiore a 400
tonnellate, ed ogni nave autorizzata a trasportare 15 persone o  piu'
e  che  sia diretta verso porti o terminal in alto mare che rientrano
nella  giurisdizione  di  altre  Parti  alla  Convenzione   ed   ogni
piattaforma  fissa  e  galleggiante preposta all'esplorazione ed allo
sfruttamento del fondo marino sara' dotata di un Registro Rifiuti. Il
Registro Rifiuti, che faccia parte  o  meno  del  giornale  di  bordo
ufficiale    della    nave,   sara'   conformato   come   specificato
nell'Appendice al presente Allegato;
    (a)  ogni operazione di scarico o di avvenuto incenerimento sara'
annotata nel Registro Rifiuti e firmata alla data  dell'incenerimento
o  scarico  dall'ufficiale  responsabile.  Ogni  pagina  dd  Registro
Rifiuti, una volta completata, sara' firmata dal capitano della nave.
Le annotazioni nel Registro Rifiuti saranno scritte sia in una lingua
ufficiale dello Stato la  cui  bandiera  la  nave  e'  autorizzata  a
battere  che  in  inglese  o  francese.  In  caso  di  controversie o
divergenze, prevarra' l'annotazione scritta  nella  lingua  nazionale
ufficiale  dello  Stato  la  cui  bandiera  la  nave e' autorizzata a
battere;
    (b)  l'annotazione  per  ogni  incenerimento  o   scarico   sara'
corredata  da  data e ora, posizione della nave, descrizione del tipo
di rifiuti e stima della quantita' incenerita o scaricata,
    (c) il Registro Rifiuti sara' tenuto a bordo della nave  e  posto
in  un  luogo in cui possa essere ispezionato entro un lasso di tempo
ragionevole. Tale documento sara' conservato per un  periodo  di  due
anni  a  partire  dal giorno in cui in esso e' stata apposta l'ultima
annotazione,
    (d) nel caso di scarico, fuga o perdita accidentale, di cui  alla
norma  6 del presente Allegato, nel Registro Rifiuti saranno annotate
le circostanze ed i motivi della perdita.
    (4) l'Amministrazione  puo'  esentare  dalle  norme  relative  al
Registro Rifiuti:
    (i)  le  navi  che  viaggiano  per  un'  ora  o  meno  e che sono
autorizzate a trasportare 15 persone o piu', ovvero
    (ii)   le   piattaforme   fisse    o    galleggianti    impegnate
nell'esplorazione e nello sfruttarnento del fondo marino.
    (5)  Le  autorita'  competenti  del  Governo  di  una  Parte alla
Convenzione possono  ispezionare  il  Registro  rifiuti  a  bordo  di
qualsiasi  nave a cui si applica la presente regola mentre la nave si
trova nei porti o nei terminal in alto  mare  e  fare  una  copia  di
qualunque  annotazione  del registro, e potranno chiedere al capitano
della  nave  di  autenticare  la  copia  dell'annotazione   medesima.
Qualunque  copia  in  tal  modo  ottenuta ed autenticata dal capitano
della nave quale copia di un' annotazione del Registro Rifiuti  della
nave,   potra'   essere   considerata   prova  dei  fatti  dichiarati
nell'annotazione in eventuali procedimenti giudiziari. L'ispezione di
un Registro Rifiuti e la  copia  autenticata  presa  dalle  autorita'
competenti  ai  sensi  del  presente paragrafo si svolgeranno il piu'
celermente possibile senza provocare indebiti ritardi alla nave.
    (6) Per le navi costruite anteriormente  al  1  luglio  1997,  la
presente regola si applichera' a partire dal 1 luglio 1998.
    All'Allegato viene aggiunta la seguente Appendice:
                              APPENDICE
                     MODULO DEL REGISTRO RIFIUTI
    Nome della nave:
 ....................................................
    Numero o lettere distintive
 .........................................
    IMO n.
 ..............................................................
    Periodo: .................. Dal ............... Al ..............
    1. Introduzione
    La  Regola 9 dell'Allegato V della Convenzione Internazionale per
la  Prevenzione  dell'lnquinamento  da  Navi  del  1973,  e  relative
modifiche  apportate  con  il  Protocollo  del  1978  (MARPOL 73/78),
prevede che si debba registrare  ogni  operazione  di  scarico  o  di
incenerimento  portata  a  compimento.  Cio'  comprende lo scarico in
mare, presso strutture ricettive o altre navi.
    2. Rifiuti e gestione dei rifiuti
    I rifiuti  comprendono  tutti  i  tipi  di  alimenti,  i  rifiuti
domestici  e  operativi,  ad esclusione del pesce fresco e sue parti,
prodotti durante il normale funzionamento  della  nave  e  che  vanno
eliminati continuamente o periodicamente, ad eccezione delle sostanze
definite o elencate in altri allegati a MARPOL 73/78 (quali petrolio,
liquami o sostanze liquide nocive).
    Per informazioni in merito, occorre tener conto anche delle Linee
Guida per l'Attuazione dell'Allegato V a MARPOL 73/78.
    3. Descrizione dei rifiuti
    Ai  fini del Registro, i rifiuti vanno raggruppati nelle seguenti
categorie:
    1. Plastica
    2. Fasciame galleggiante, rivestimenti o materiale da imballaggio
    3. Prodotti cartacei usati  a  terra,  stracci,  vatro,  metallo,
bottiglie, terraglia, ecc.
    4.   Prodotti   cartacei,  stracci,  vetro,  metallo,  bottiglie,
terraglia, ecc.
    5. Rifiuti alimentari
    6. Cenere prodotta dall'inceneritore
    4. Annotazioni nel Registro Rifiuti
    Le annotazioni nel Registro Rifiuti saranno apportate in ciascuna
delle seguenti occasioni:
    (a) Quando i rifiuti vengono scaricati in mare:
    (i) Data e ora dell'operazione
    (ii) Posizione della nave (latitudine e longitudine)
    (iii) Categoria dei rifiuti scaricati
    (iv) Stima della quantita' scaricata per ciascuna categoria in m3
    (v) Firma del funzionario responsabile dell'operazione
    (b) Quando i rifiuti vengono scaricati presso strutture ricettive
a riva o presso altre navi:
    (i) Data e ora dell'operazione
    (ii) Porto o struttura, o nome della nave
    (iii) Categoria dei rifiuti scaricati
    (iv) Stima della quantita' scaricata per ciascuna categoria in m3
    (v) Firma del funzionario responsabile dell'operazione
    (c) Quando i rifiuti vengono inceneriti:
    (i) Data e ora dell'inizio e della fine dell'incenerimento
    (ii) Posizione della nave (latitudine e longitudine)
    (iii) Stima della quantita' incenerita in m3
    (iv) Firma del responsabile dell'operazione
    (d) Scarico di rifiuti accidentale o eccezionale:
    (i) Data dell'evento
    (ii) Porto o posizione della nave al momento dell'evento
    (iii) Stima della quantita' e categoria dei rifiuti
    (iv) Circostanze dell'eliminazione, della fuga o  della  perdita,
relativa motivazione ed osservazioni di carattere generale.
    4.2 Ricevute
    Il capitano dovrebbe farsi rilasciare dal gestore delle strutture
ricettive  do  porto,  ovvero  dal capitano della nave in cui si sono
scaricati i rifiuti una ricevuta o certificato  attestante  la  stima
della  quantita'  dei  rifiuti  trasferiti. Le ricevute o certificati
devono essere tenuti a bordo  della  nave  insieme  con  il  Registro
Rifiuti per due anni.
    4.3 Quantita' dei rifiuti
    La  quantita'  dei rifiuti a bordo dovrebbe essere stimata in m3,
possibilmente separatamente, a seconda della categoria.  Il  Registro
Rifiuti  contiene  molte indicazioni che fanno riferimento alla stima
della quantita' dei rifiuti. Si riconosce  che  la  precisione  delle
stime    relative    alla    quantita'   di   rifiuti   e'   lasciata
all'interpretazione. Le stime  relative  ai  valori  saranno  diverse
prima  e  dopo la trasformazione. Alcune procedure di lavorazione non
consentono di effettuare stime di volume utilizzabili, ad esempio  la
trasformazione   continua   dei   rifiuti  alimentari.  Tali  fattori
dovrebbero essere presi  in  considerazione  al  momento  in  cui  si
effettuano e si interpretano le annotazioni apportate.
        REGISTRAZIONE DELl'OPERAZIONE DI SCARICO DEI RIFIUTI
    Nome della nave: .......... N. o lettere distintive: ............
N. IMO: .........
    Categorie di rifiuti:
    1. Plastica
    2. Fasciame galleggiante, rivestimenti o materiale da imballaggio
    3  Prodotti  cartacei  usati  a  terra,  stracci, vetro, metallo,
bottiglie, terraglia, ecc.
    4.  Prodotti  cartacei,  stracci,  vetro,   metallo,   bottiglie,
terraglia, ecc.
    5 Rifiuti alimentari
    6 Cenere prodotta dall'inceneritore
    NOTA: L'ELIMINAZIONE DI QUALSIASI GENERE DI RIFIUTI CHE NON SIANO
RIFIUTI  ALIMENTARI  IN  AREE  SPECIALI  E'  VIETATO.  SOLO I RIFIUTI
SCARICATI IN MARE DEVONO ESSERE SUDDIVISI IN CATEGORIE. PER I RIFIUTI
CHE NON RIENTRANO NELLA CATEGORIA I E CHE  VENGONO  SCARICATI  PRESSO
IMPIANTI  RICETTIVI  E'  NECESSARIO  ELENCARE  SOLO  LA  STIMA  DELLA
QUANTITA' TOTALE.

Data/|Posizione |Stima della   |Stima della     |Stima     |Autentica
ora  |della nave|quantita'     |quantita'       |della     | /Firma
     |          |scaricata     |scaricata presso|quantita' |
     |          |in mare (m3)  |strutture       |incenerita|
     |          |Categorie     |ricettive o     |          |
     |          |              |altre navi (m3) |          |
     |          |              |                |          |
     |          |2 |3 |4 |5 |6 | CAT. 1         | Altro    |
     |          |  |  |  |  |  |                |          |
     |          |  |  |  |  |  |                |          |
     |          |  |  |  |  |  |                |          |
     |          |  |  |  |  |  |                |          |
     |          |  |  |  |  |  |                |          |
     |          |  |  |  |  |  |                |          |
     |          |  |  |  |  |  |                |          |
     |          |  |  |  |  |  |                |          |
     |          |  |  |  |  |  |                |          |
Firma del Capitano: ....................... Data: ...................
                             ALLEGATO 6
                       RISOLUZIONE MEPC.70(38)
                     adottata il 10 luglio 1996
 LINEE GUIDA PER l'ELABORAZIONE DI PIANI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
    IL COMITATO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBENTE MARINO,
    RICORDANDO      l'Articolo      388(a)      della     Convenzione
sull'Organizzazione Marittima Internazionale, relativo alle  funzioni
del Comitato,
    PRENDENDO  ATTO  della  risoluzione  MEPC 65(37), con la quale il
Comitato, in base all'articolo 16(2) di MARPOL 73/78, ha adottato  la
regola  9  dell'Allegato  V a MARPOL 73/78, rendendo obbligatorio per
ogni nave di tonnellaggio lordo pari o superiore alle 400 tonnellate,
e per ogni nave abilitata al trasporto di 15 o piu' persone, disporre
di un piano di gestione dei rifiuti,
    PRENDENDO ATTO ALTRESI' che e' obbligatorio fornire  linee  guida
per  l'elaborazione  di piani per la gestione dei rifiuti, al fine di
coadiuvare gli armatori e/o i  gestori  ad  attuare  la  regola  9(2)
dell'Allegato V a MARPOL 73/78,
    AVENDO  ESAMINATO  nel  corso  della  trentottesima  sessione, il
progetto di linee  guida  per  l'elaborazione  di  un  piano  per  la
gestione dei rifiuti,
    1.  ADOTTA  le  Linee  Guida  per  l'Elaborazione di Piani per la
Gestione dei Rifiuti, il cui testo figura in allegato  alla  presente
risoluzione e
    2.  SOLLECITA  i  Governi  ad adottare i provvedimenti necessari,
atti a garantire che i piani per la gestione dei rifiuti che  vengono
elaborati  siano  conformi alle presenti linee guida, in modo tale da
poter osservare i criteri della regola 9  dell'Allegato  V  a  MARPOL
73/78 fin dal momento in cui essi entreranno in vigore.
                              ALLEGATO
                  Linee guida per l'elaborazione di
                  PIANI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
   In ottemperanza alla regola 9(2) dell'Allegato V a MARPOL 73/78
    1. INTRODUZIONE
    1.  Nel  1995 l'IMO, con la risoluzione MEPC.65 (37), ha adottato
gli emendamenti all'Allegato V della Convenzione Internazionale pa la
Prevenzione  dell'Inquinamento  da   Navi   del   1973   e   relativi
emendamenti, apportati con il Protocollo del 1978 (MARPOL 73/78), che
prevede che ogni nave di tonnellaggio lordo pari o superiore alle 400
tonnellate, ed ogni nave abilitata al trasporto di 15 o piu' persone,
debba  disporre  di un piano di gestione dei rifiuti e di un Registro
Rifiuti. Inoltre, ogni nave di 12 metri o piu'  di  lunghezza  totale
deve  esibire  targhe  che mostrino all'equipaggio ed ai passeggeri i
criteri per lo smaltimento dei rifiuti della nave. La nuova regola  9
dell'Allegato V a MARPOL 73/78 entrera' in vigore effettivamente il 1
luglio  1997  per  le  nuove  navi  ed  il  1  luglio 1998 pa le navi
costruite prima del 1 luglio 1997.
    2. Le presenti Linee Guida offrono direttive su come rispettare i
criteri a cui attenersi obbligatoriamente nell'elaborare un piano  di
gestione  della  nave, e sono volte a coadiuvue l'armatore/il gestore
nell'applicare la regola 9(2) dell'Allegato  V  a  MARPOL  73/78.  Si
suppone  che  chi  redige  il piano per la gestione dei rifiuti sia a
conoscenza dei criteri di cui all'Allegato V a MARPOL 73/78  e  delle
"Linee  guida  per  l'attuazione  dell'Allegato  V  a  MARPOL  73/78"
dell'IMO.
    3. Il piano per la gestione dei  rifiuti  di  una  nave  dovrebbe
contenere  un  elenco  delle particolari attrezzature della nave e le
disposizioni relative al trattamento dei rifiuti,  e  puo'  contenere
parti e/o riferimenti alle istruzioni gia' vigenti di una societa'.
    2 CRITERI NORMATIVI.
    La regola 9(2) dell'Allegato V a MARPOL 73/78 recita:
    "Ogni  nave  di  tonnellaggio  lordo  pari  o  superiore alle 400
tonnellate, ed ogni nave abilitata al trasporto di 15 o piu' persone,
dovra'  disporre  di  un  piano  di  gestione  dei  rifiuti   a   cui
l'equipaggio  dovra'  attenersi.  Il  piano  conterra'  le  procedure
scritte per  la  raccolta,  la  conservazione,  la  trasformazione  e
l'eliminazione  dei rifiuti, compreso l'utilizzo delle attrezzature a
bordo e designera' altresi' la persona incaricata dell'esecuzione del
piano.  Tale  piano  sara'  conforme  alle  Linee   guida   elaborate
dall'Organizzazione   e   sara'   scritto   nella  lingua  di  lavoro
dell'equipaggio.
             3. PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA RIFIUTI
    1. Al fine di conseguire risultati efficaci dal  punto  di  vista
dei costi e che rispettino l'ambiente, molte delle persone incaricate
della preparazione del piano per la gestione dei rifiuti si avvalgono
di un insieme di tre tecniche complementari per gestire i rifiuti:
    1.1 riduzione delle fonti
    1.2 riciclaggio
    1.3 smaltimento.
    2.  Nel  momento  in  cui  si  ordinano scorte e rifornimenti, le
societa'  di  navigazione  dovrebbero  incoraggiare  i  fornitori  ad
applicare  il  principio di sostituzione allo scopo di ridurre, nella
misura del possibile e dall'inizio, la produzione di rifiuti a  bordo
delle navi.
    3.  I  rifiuti  delle navi sono costituiti da componenti diverse,
alcune delle quali sono contemplate in  MARPOL  73/78,  mentre  altre
possono  essere  prese  in considerazione su base locale, nazionale o
regionale, ad  esempio  per  quanto  riguarda  i  rifiuti  domestici,
operativi,  relativi  al  cargo,  alimentari  e di manutenzione. Ogni
componente dovrebbe essere valutata separatamente, onde  decidere  la
migliore prassi di gestione dei rifiuti per quel rifiuto specifico.
    4. QUESTIONI DA CONSIDERARE NEL PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
    1. Persona incaricata dell'esecuzione del piano
    1.1 Come previsto dalla regola, nel piano di gestione dei rifiuti
sara' designata una persona a cui sara' affidata l'applicazione delle
procedure di cui al piano.
    1.2 Tale persona sara' coadiuvata dal personale del dipartimento,
al   fine   di  garantire  che  la  raccolta,  la  separazione  e  la
trasformazione dei rifiuti siano efficienti in tutti i settori  della
nave  e  che  le  procedure a bordo si svolgano in conformita' con il
piano di gestione dei rifiuti.
    2. Procedure per la raccolta dei rifiuti.
    2.1  identificazione dei contenitori adatti alla raccolta ed alla
separazione.
    2.2 identificazione dell'ubicazione dei contenitori e  dei  punti
di raccolta e di separazione.

    La  separazione  dei  rifiuti  ai fini delle presenti Linee Guida
viene considerata parte del processo di raccolta. La separazione puo'
aver luogo alla fonte o presso un punto designato separato.
    2.3 descrizione del processo  con  il  quale  i  rifiuti  vengono
trasportati  dalla  fonte  di  produzione  ai  punti  di  raccolta  e
separazione
    2.4 descrizione del modo in cui i rifiuti saranno trattati fra  i
punti  di  raccolta  e  separazione primari e le altre metodologie di
trattamento, sulla base di quanto segue:
    2 4.1  esigenze  delle  strutture  ricettive,  tenendo  conto  di
eventuali disposizioni locali relative al riciclaggio
    2.4.2 trasformazione a bordo
    2.4.3 conservazione
    2.4.4 smaltimento in mare
    2.5  descrizione  dei programmi di formazione o educazione atti a
facilitare la raccolta dei rifiuti
    3. Procedure per la trasformazione dei rifiuti
    1. identificazione  del  personale  responsabile  della  gestione
delle attrezzature
    2.  identificazione dei dispositivi di trasformazione disponibili
e loro capacita'
    3. identificazione dell'ubicazione dei dispositivi e dei punti di
trasformazione
    4.  identificazione  delle  categorie  di  rifiuti  che   saranno
trasformati da ciascuno dei macchinari di trasformazione disponibili
    5.  descrizione  del modo in cui i rifiuti saranno trattati fra i
punti di  trasformazione  primari  ed  i  punti  di  conservazione  o
smaltimento
    6. descrizione delle procedure di trasformazione impiegate, sulla
base di quanto segue:
    6.1   esigenze   delle  strutture  ricettive,  tenendo  conto  di
eventuali disposizioni locali rlaative al riciclaggio
    6.2 conservazione
    6.3 smaltimento in mare
    7. descrizione dei programmi di formazione o  istruzione  atti  a
facilitare la trasformazione dei rifiuti
    8.  identificazione  delle  procedure operative e di mantenimento
disponibili (il che puo' essere fatto facendo riferimento a documenti
disponibili a bordo)
    4. Procedure per la consenservazione dei rifiuti
    1. identificazione dell'ubicazione,  dell'uso  previsto  e  della
capacita'  dei  punti di conservazione disponibili per ogni categoria
di rifiuti
    2. descrizione del modo in cui i rifiuti saranno trattati  fra  i
punti di conservazione e di smaltimento, sulla base di quanto segue:
    2.1  eliminazione  presso  strutture  ricettive, tenendo conto di
eventuali disposizioni locali relative al riciclaggio
    2.2 smaltimento in mare
    3. descrizione dei programmi di formazione o  educazione  atti  a
facilitare la conservazione di rifiuti
    5. Procedure per l'eliminazione dei rifiuti
    1  descrizione  delle  procedure  della nave volte a rispettare i
criteri  di  cui  all'Allegato  V  di  MARPOL  73/78  relativi   allo
smaltimento dei rifiuti.
                             ALLEGATO 2
                       RISOLUZIONE MEPC.67(38)
                     adottata il 10 luglio 1996
    EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO AL PROTOCOLLO DEL 1978 RELATIVO ALLA
   CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELl'INQUINAMENTO
                          DA NAVI DEL 1973
                    (Emendamenti al Protocollo I)
    IL COMITATO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBENTE MARINO,
    RICORDANDO l'Articolo 38(a) della Convenzione sull'Organizzazione
Marittima  Internazionale,  relativo  alle  funzioni del Comitato, ad
esso conferite dalle convenzioni internazionali per la prevenzione ed
il controllo dell'inquinamento marino,
    PRENDENDO ATTO dell'Articolo 16 della Convenzione  Internazionale
per la Prevenzione dell'lnquinamento da Navi del 1973 (qui di seguito
definita la "Convenzione del 1973") e dell'Articolo VI del Protocollo
del  1978 relativo alla Convenzione del 1973 (qui di seguito definito
il "Protocollo del 1978"), che insieme specificano  la  procedura  di
emendamento  al  Protocollo  del  1978,  e che conferisce agli organi
preposti dell'Organizzazione il compito di esaminare ed adottare  gli
emendamenti  alla  Convenzione  del  1973,  e  relativi  emendamenti,
adottati con il Protocollo del 1978 (MARPOL 73/78),
    PRENDENDO ATTO ALTRESI' della necessita' di avvalersi di  criteri
piu' specifici su quando redigere le relazioni di cui all'articolo II
del  Protocollo  I, Disposizioni relative alle Relazioni su Incidenti
in cui compaiono Sostanze Pericolose, della Convenzione del 1973,
    AVENDO ESAMINATO gli emendamenti all'articolo II del Protocollo I
della  Convenzione  del  1973,  concordati  nel   corso   della   sua
trentasettesima  sessione  e  diffusi  in  conformita' con l'articolo
16(2)(a) della Convenzione del 1973,
    1. ADOTTA, ai sensi dell'articolo 16(2)(b) della Convenzione  del
1973,  gli  emendamenti al Protocollo I di MARPOL 73/78, il cui testo
figura in Allegato alla presente Risoluzione,
    2. DECIDE, ai sensi dell'articolo 16(2)(f)(iii) della Convenzione
del 1973, che gli emendamenti si riterranno accettati alla data del 1
luglio 1997, a meno che entro tale data non meno di  un  terzo  della
Parti,  ovvero  le Parti le cui flotte mercantili unite costituiscono
non  meno  del cinquanta percento del tonnellaggio lordo della flotta
mercantile mondiale, abbiano comunicato all'Organizzazione  obiezioni
agli emendamenti;
    3.  INVITA  le  Parti a prendere atto che, ai sensi dell'articolo
16(2)(g)(ii) della Convenzione del 1973, gli  emendamenti  entreranno
in vigore il 1 gennaio 1998, come previsto al precedente paragrafo 2,
    4.  CHIEDE  al Segretario Generale, in conformita' con l'articolo
16(2)(e) della Convenzione del 1973, di trasmettere a tutte le  Parti
al  Protocollo  del 1978 copie autenticate della presente risoluzione
ed il testo degli emendamenti di cui all'Allegato;
    5. CHIEDE ALTRESI'  al  Segretario  Generale  di  trasmettere  ai
Membri  dell'Organizzazione che non sono Parti al Protocollo del 1978
copie della risoluzione ed il relativo Allegato.
                              ALLEGATO
        TESTO DEGLI EMENDAMENTI AL PROTOCOLLO A MARPOL 73/78
    Il testo attuale dell'articolo II(1) sara' sostituito  dai  testo
seguente:
    "(1)  La  relazione  sara'  approntata  quando in un incidente si
verifica:
    (a)  una  fuoriuscita  superiore  al  livello  consentito  o  una
probabile  fuoriuscita  di  petrolio  o  di  sostanze liquide nocive,
verificatasi per qualunque motivo, ivi  compresa  la  garanzia  della
sicurezza della nave o il salvataggio della vita in mare, oppure
    (b)   una   fuoriuscita   o  probabile  fuoriuscita  di  sostanze
pericolose imballate, anche in container a nolo, serbatoi  portatili,
veicoli stradali o ferroviari e chiatte trasportate via nave, oppure
    (c)  danno,  guasto  o  avaria  in  una  nave di lunghezza pari o
superiore a 15 metri che:
    (i) pregiudichi la sicurezza della nave, quali  fra  l'altro,  ma
non  esclusivamente,  collisioni,  arenamenti,  incendi,  esplosioni,
guasti strutturali, inondazioni e spostamenti del carico, oppure
    (ii) pregiudichi  la  sicurezza  della  navigazione,  quali,  fra
l'altro,  ma  non  esclusivamente,  guasti  o avarie all'apparato del
timone, all'impianto di  propulsione,  al  sistema  di  alimentazione
elettrica  e  ad  ausili  essenziali alla navigazione trasportati via
nave, oppure
    (d) nel corso del funzionamento  della  nave,  un  versamento  di
petrolio  o  sostanze  liquide nocive di quantita' o tasso istantaneo
superiori a quelli consentiti dalla presente Convenzione."
                             ALLEGATO 3
                       RISOLUZIONE MEPC.68(38)
                     adottata il 10 luglio 1996
      EMENDAMENTI AL CODICE INTERNAZIONALE PER LA COSTRUZIONE E
     L'EQUIPAGGIAMENTO DI NAVI CHE TRASPORTANO SOSTANZE CHIMICHE
                PERICOLOSE ALl'INGROSSO (CODICE IBC)
    IL COMITATO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBENTE MARINO,
    RICORDANDO l'Articolo 38(a) della Convenzione sull'Organizzazione
Marittima Internazionale, relativo alle  funzioni  del  Comitato,  ad
esso conferite dalle convenzioni internazionali per la prevenzione ed
il controllo dell'inquinamento marino,
    RICORDANDO  ALTRESI' la risoluzione MEPC. 19(22), con la quale e'
stato  adottato  il  Codice  Internazionale  per  la  Costruzione   e
l'Equipaggiamento   delle  Navi  che  Trasportano  Sostanze  Chimiche
Pencolose all'Ingrosso (Codice IBC),
    PRENDENDO  ATTO dell'Articolo 16 della Convenzione Internazionale
per la Prevenzione dell'Inquinamento da Navi del 1973 (qui di seguito
definita la "Convenzione del 1973") e dell'Articolo VI del Protocollo
del 1978 relativo alla Convenzione del 1973 (qui di seguito  definito
il  "Protocollo  del  1978"), che insieme specificano la procedura di
emendamento al Protocollo del 1978,  e  che  conferisce  agli  organi
preposti  dell'Organizzazione il compito di esaminare ed adottare gli
emendamenti  alla  Convenzione  del  1973,  e  relativi  emendamenti,
adottati con il Protocollo del 1978 (MARPOL 73/78),
    DESIDERANDO aggiornare il Codice IBC,
    PRENDENDO  ATTO  del  fatto  che  il  COMITATO  PER  LA SICUREZZA
MARITTIMA, nel corso della  sua  sessantaseiesima  sessione,  con  la
risoluzione  MSC.    50(66), in confomita' con l'articolo VIII(b)(iv)
della Convenzione SOLAS, ha adottato emendamenti al  Codice,  il  cui
testo figura in allegato alla presente risoluzione,
    RITENDENDO che sia quanto mai auspicabile che le disposizioni del
Codice  IBC,  che  sono  obbligatorie  sia ai sensi della Convenzione
Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da navi del 1973,
e relativi emendamenti adottati con il Protocollo del  1978  ad  essa
relativo  (MARPOL  73/71),  che  ai sensi della Convenzione SOLAS del
1974 restino invariate,
    AVENDO PRESO IN CONSIDERAZIONE, nel  corso  della  trentottesirna
sessione, gli emendamenti al Codice proposti e diffusi in conformita'
con l'articolo 16(2)(a) della Convenzione MARPOL,
    1.  ADOTTA, ai sensi dell'articolo 16(2)(b) della Convenzione del
1973, gli emendamenti al Codice IBC, il cui testo figura in  Allegato
alla presente Risoluzione;
    2. DECIDE, ai sensi dell'articolo 16(2)(f)(iii) della Convenzione
del 1973, che gli emendamenti si riterranno accettati alla data del 1
gennaio  1998,  a meno che entro tale data non meno di un terzo della
Parti, ovvero le Parti le cui flotte mercantili  unite  costituiscono
non  meno  del cinquanta percento del tonnellaggio lordo della flotta
mercantile mondiale, abbiano comunicato all'Organizzazione  obiezioni
agli emendamenti;
    3  INVITA  le  Parti  a prendere atto che, ai sensi dell'articolo
16(2)(g)(ii) della Convenzione del 1973, gli  emendamenti  entreranno
in vigore il 1 luglio 1998, come previsto al precedente paragrafo 2;
    4.  CHIEDE  al Segretario Generale, in conformita' con l'articolo
16(2)(e) della Convenzione del 1973, di trasmettere a tutte le  Parti
al  Protocollo  del 1978 copie autenticate della presente risoluzione
ed il testo degli emendamenti di cui all'Allegato;
    5 CHIEDE ALTRESI' al Segretario Generale di trasmettere ai Membri
dell'Organizzazione che non sono Parti al Protocollo del  1978  copie
della risoluzione ed il relativo Allegato.
                              ALLEGATO
                      EMENDAMENTI AL CODICE IBC
    1.  Al  Capitolo  16 del Codice viene aggiunto un nuovo paragrafo
16.6.4, il cui testo e' il seguente:
    "16.6.4 Allo scopo di evitare temperature elevate, tale cargo non
deve essere trasportato in serbatoi di coperta"
    2. Al Capitolo 17 del Codice vengono aggiunte le  seguenti  nuove
voci:

          a            |   |   |   |   |   |    |   |    |    |
   Nome del prodotto   | b | c | d | e | f | g  | h | i' | i''| i'''
                       |   |   |   |   |   |    |   |    |    |
                       | | |   |   |   |   |    |   |    |    |
Acetochlor             | | | A | P | 2 |2G |Open|No |    |    |Yes
                       | | |   |   |   |   |    |   |    |    |
                       | | |   |   |   |   |    |   |    |    |
Alkyl (C7-C11)phenol   | | | B | P | 3 |2G |Open|No |    |    |Yes
poly(4-12) ethoxylate  | | |   |   |   |   |    |   |    |    |
                       | | |   |   |   |   |    |   |    |    |
                       | | |   |   |   |   |    |   |
Ammonium bisulphite    | | | D | S | 3 |2G |Cont|No |      NF
solution (70% or less) | | |   |   |   |   |    |   |
                       | | |   |   |   |   |    |   |
                       | | |   |   |   |   |    |   |
Bromochloromethane     | | | D | S | 3 |2G |Cont|No |      NF
                       | | |   |   |   |   |    |   |
                       | | |   |   |   |   |    |   |    |    |
iso-Propylamine (70%   | | | C |S/P| 2 |2G |Cont|No |    |    |No
or less) solution      | | |   |   |   |   |    |   |    |    |
                       | | |   |   |   |   |    |   |    |    |
                       | | |   |   |   |   |    |   |
Dibromomethane         | | | C |S/P| 2 |2G |Cont|No |      NF
                       | | |   |   |   |   |    |   |
                       | | |   |   |   |   |    |   |    |    |
3,4 Dichloro-1-butene  | | | B |S/P| 3 |2G |Cont|No |    |    |No
                       | | |   |   |   |   |    |   |    |    |
                       | | |   |   |   |   |    |   |    |    |
Icosa(oxypropane-2,3-  | | | B | P | 3 |2G |Open|No |    |    |Yes
diyl)s                 | | |   |   |   |   |    |   |    |    |
                       | | |   |   |   |   |    |   |    |    |
                       | | |   |   |   |   |    |   |    |    |
N-(2-Methoxy-1-methyl  | | | B | P | 3 |2G |Open|No |    |    |Yes
ethyl)-2-ethyl-6-methyl| | |   |   |   |   |    |   |    |    |
chloroacetanilide      | | |   |   |   |   |    |   |    |    |
                       | | |   |   |   |   |    |   |    |    |
                       | | |   |   |   |   |    |   |    |    |
Nitroethane            | | |(D)| S | 3 |2G |Cont|No |    |IIB |No
                       | | |   |   |   |   |    |   |    |    |
                       | | |   |   |   |   |    |   |    |    |
Nitroethane(80%)       | | | D | S | 3 |2G |Cont|No |    |IIB |No
Nitropropane (70%)     | | |   |   |   |   |    |   |    |    |
                       | | |   |   |   |   |    |   |    |    |

          a            |    |    |    |    |    |
   Nome del prodotto   |  j | k  |  l |  m | n  |         o
                       |    |    |    |    |    |
                       |    |    |    |    |    |
Acetochlor             | O  | No | A  |    | No | 15.19.6
                       |    |    |    |    |    |
                       |    |    |    |    |    |
Alkyl (C7-C11)phenol   | O  | No | A  |    | No | 15.19.6, 16.2.6,
poly(4-12) ethoxylate  |    |    |    |    |    | 16.2.9
                       |    |    |    |    |    |
                       |    |    |    |    |    |
Ammonium bisulphite    | R  | T  | No | Y5 | No | 15.16.1, 16.6.1
solution (70% or less) |    |    |    |    |    | to 16.6.3
                       |    |    |    |    |    |
                       |    |    |    |    |    |
Bromochloromethane     | R  | T  | No | N3 | No |
                       |    |    |    |    |    |
                       |    |    |    |    |    |
iso-Propylamine (70%   | C  | FT | CD | N1 | E  | 15.12, 15.19
or less) solution      |    |    |    |    |    |
                       |    |    |    |    |    |
                       |    |    |    |    |    |
Dibromomethane         | R  | T  | No | N3 | No | 15.12.3, 15.19
                       |    |    |    |    |    |
                       |    |    |    |    |    |
3,4 Dichloro-1-butene  | C  | FT | ABC|    | E  | 15.12.3, 15.17,
                       |    |    |    |    |    | 15.19.6
                       |    |    |    |    |    |
                       |    |    |    |    |    |
Icosa(oxypropane-2,3-  | O  | No | A  |    | No | 16.2.6, 15.19.6
diyl)s                 |    |    |    |    |    |
                       |    |    |    |    |    |
                       |    |    |    |    |    |
N-(2-Methoxy-1-methyl  | O  | No | A  |    | No | 15.19.6
ethyl)-2-ethyl-6-methyl|    |    |    |    |    |
chloroacetanilide      |    |    |    |    |    |
                       |    |    |    |    |    |
                       |    |    |    |    |    |
Nitroethane            | R  | FT |A(u)| N4 | No | 15.16.1, 15.19.6
                       |    |    |    |    |    | 16.6.1, 16.6.2,
                       |    |    |    |    |    | 16.6.4
                       |    |    |    |    |    |
                       |    |    |    |    |    |
Nitroethane(80%)       | R  | FT |A(u)| N4 | No | 15.16.1, 15.19.6,
Nitropropane (70%)     |    |    |    |    |    | 16.6.1 to 16.6.3
                       |    |    |    |    |    |
    3   Il  riferimento  al  punto  "16.6"  alla  colonna  "o"  viene
sostituito con dal punto "16.6.1 al 16.6.3".
    4. Vengono emendate le voci esistenti dei prodotti seguenti:
    1. Nonil fenol poli(4-12) etoxilato: il nome del  prodotto  viene
emendato come segue:
    "Nonil fenol poli(4+) etoxilato" e
    2.  Soluzione di silicato di sodio: la colonna "i" diventa "NF" e
la colonna "I" "NO".
    5. Al Capitolo 18 del Codice vengono aggiunte le  seguenti  nuove
voci:

            a               |      b        |
   Nome del prodotto        |   Numero NU   |  Cat. Inquinamento
  per lo smaltimento        |               |  per lo smaltimento
                            |               |  operativo (reg. 3 All.
                            |               |  II)
                            |               |
                            |               |
Soluzioni di lignosulfonato |               |
di ammonio                  |               |            III
                            |               |
Soluzioni di lignosulfonato |               |
di calcio                   |               |            III
                            |               |
Soluzioni di caramello      |               |            III
                            |               |
2-etil-2-(idrossimetil)     |               |
propano-1, 3-diolo, C8-C10  |               |
estere                      |               |             D
                            |               |
Monooleato di glicerolo     |               |             D
                            |               |
Soluzione N-metilglucamina  |               |
(70% o meno)                |               |            III
                            |               |
Succinimide di polibutenile |               |             D
                            |               |
Carboxamide zinco-alkenilica|               |             D
                            |               |
Adipato ditridecile         |               |            III
                            |               |
                             ALLEGATO 4
                       RISOLUZIONE MEPC.69(38)
                     adottata il 10 luglio 1996
 EMENDAMENTI AL CODICE PER LA COSTRUZIONE E L'EQUIPAGGIAMENTO DELLE
   NAVI CHE TRASPORTANO SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE ALL'INGROSSO
                            (CODICE BCH)
    IL COMITATO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBENTE MARINO,
    RICORDANDO l'Articolo 38(a) della Convenzione sull'Organizzazione
Marittima  Internazionale,  relativo  alle  funzioni del Comitato, ad
esso conferite dalle convenzioni internazionali per la prevenzione ed
il controllo dell'inquinamento marino,
    PRENDENDO ATTO dell'Articolo 16 della Convenzione  Internazionale
per la Prevenzione dell'Inquinamento da Navi del 1973 (qui di seguito
definita la "Convenzione del 1973") e dell'Articolo VI del Protocollo
del  1978 relativo alla Convenzione del 1973 (qui di seguito definito
il "Protocollo del 1978"), che insieme specificano  la  procedura  di
emendamento  al  Protocollo  del  1978,  e che conferisce agli organi
preposti dell'Organizzazione il compito di esaminare ed adottare  gli
emendamenti  alla  Convenzione  del  1973,  e  relativi  emendamenti,
adottati con il Protocollo del 1978 (MARPOL 73/78),
    RICORDANDO ALTRESI' la risoluzione MEPC.20 (22), con la quale  e'
stato   adottato  il  Codice  Internazionale  per  la  Costruzione  e
l'Equipaggiamento  delle  Navi  che  Trasportano  Sostanze   Chimiche
Pericolose all'Ingrosso (Codice BCH),
    PRENDENDO  ALTRESI'  ATTO  della  risoluzione MEPC.68(38), con la
quale sono stati adottati gli emendamenti  al  Codice  Internazionale
per  la  Costruzione  e  l'Equipaggiamento delle Navi che Trasportano
Sostanze Chimiche Pericolose all'Ingrosso (Codice BCH),
    RICONOSCENDO   la   necessita'  di  far  entrare  in  vigore  gli
emendamenti corrispondenti alla data in cui  entrano  in  vigore  gli
emendamenti al Codice IBC,
    AVENDO ESAMINATO, nel corso della sua trentottesima sessione, gli
emendamenti  al  Codice  BCH  proposti  e  diffusi in conformita' con
l'articolo 16(2)(a) della Convenzione MARPOL,
    1. ADOTTA, ai sensi dell'articolo 16(2)(b) della Convenzione  del
1973,  gli emendamenti al Codice BCH, il cui testo figura in Allegato
alla presente Risoluzione;
    2. DECIDE, ai sensi dell'articolo 16(2)(f)(iii) della Convenzione
del 1973, che gli emendamenti si riterranno accettati alla data del 1
gennaio 1998, a meno che entro tale data non meno di un  terzo  della
Parti,  ovvero  le Parti le cui flotte mercantili unite costituiscono
non meno del cinquanta percento del tonnellaggio lordo  della  flotta
mercantile  mondiale, abbiano comunicato all'Organizzazione obiezioni
agli emendamenti;
    3. INVITA le Parti a prendere atto che,  ai  sensi  dell'articolo
16(2)(g)(ii)  della  Convenzione del 1973, gli emendamenti entreranno
in vigore il 1 luglio 1998, come previsto al precedente paragrafo 2;
    4. CHIEDE al Segretario Generale, in conformita'  con  l'articolo
16(2)(e)  della Convenzione del 1973, di trasmettere a tutte le Parti
al Protocollo del 1978 copie autenticate della  presente  risoluzione
ed il testo degli emendamenti di cui all'Allegato;
    5. CHEDE ALTRESI' al Segretario Generale di trasmettere ai Membri
dell'Organizzazione  che  non sono Parti al Protocollo del 1978 copie
della risoluzione ed il relativo Allegato.
                              ALLEGATO
                      EMENDAMENTI AL CODICE BCH
    1. Al Capitolo IV viene aggiunto un nuovo  paragrafo  4.18.4,  il
cui testo e' il seguente:
    "4.18.4 Allo scopo di evitare temperature elevate, tale cargo non
dovrebbe essere trasportato in serbatoi di coperta."
    2.  Il riferimento incrociato fra i paragrafi 16.6 del Codice IBC
e 4.18 del Codice BCH viene sostituito dal seguente:
      Riferimento Codice IBC           Riferimento Codice BCH
           16.6.1                             4.18.1
           16.6.2                             4.18.2
           16.6.3                             4.18.3
           16.6.4                             4.18.4