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TRADUZIONE NON UFFICIALE
ALLEGATO 13
RISOLUZIONE MEPC.65 (73) adottata il 14 settembre 1995
EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO DEL PROTOCOLLO DEL 1978
RELATIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE
DALL'INQUINAMENTO DA NAVI DEL 1973
(Emendamenti alla Regola 2 ed alla nuova Regola 9 dell'Allegato V)
IL COMITATO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO,
VISTO l'Articolo 38(a) della Convenzione sull'Organizzazione
Marittima Internazionale, relativo alle funzioni del Comitato, ad
esso attribuite dalle convenzioni internazionali per la prevenzione
ed il controllo dell'inquinamento marino,
PRENDENDO ATTO dell'Articolo 16 della Convenzione Internazionale
per la Prevenzione dell'Inquinamento da Navi del 1973 (qui di seguito
definita la "Convenzione del 1973") e dell'Articolo VI del Protocollo
del 1978 relativo alla Convenzione del 1973 (qui di seguito definito
il "Protocollo del 1978"), che insieme specificano la procedura per
gli emendamenti al Protocollo del 1978 e che conferisce agli organi
preposti dell'Organizzazione il compito di esaminare e adottare gli
emendamenti alla Convenzione del 1973, e relative modifiche adottate
con il Protocollo del 1978 (MARPOL 73/78),
PRENDENDO ATTO ALTRESI' che e' necessario dare piu' efficace
attuazione all'Allegato V di MARPOL 73/78,
CHIEDENDO un approccio piu' sistematico dell'applicazione, al
rispetto ed al controllo di quanto specificato all'Allegato V di
MARPOL 73/78,
AVENDO ESAMINATO gli emendamenti all'Allegato V di MARPOL 73/78,
approvati nel corso della sua trentaseiesima sessione e diffusi in
conformita' con l'Articolo 16(2)(a) della Convenzione del 1973,
1. ADOTTA, in conformita' con l'Articolo 16(2)(b) della
Convenzione del 1973, gli emendamenti all'Allegato V di MARPOL 73/78,
il cui testo figura in allegato alla presente risoluzione;
2. DECIDE, in conformita' con l'Articolo 16(2)(f)(iii) della
Convenzione del 1973, che gli emendamenti si riterranno accettati
alla data del 1 gennaio 1997, a meno che entro tale data non meno di
un terzo delle Parti, ovvero le Parti le cui flotte mercantili unite
costituiscono non meno del 50% del tonnellaggio lordo della flotta
mercantile mondiale, abbiano comunicato all'Organizzazione le loro
obiezioni agli emendamenti;
3. INVITA le Parti a prendere atto che, ai sensi dell'Articolo
16(2)(g)(ii) della Convenzione del 1973, gli emendamenti entreranno
in vigore il 1 luglio 1997, come previsto al precedente paragrafo 2;
4. CHIEDE al Segretario Generale, in conformita' con l'Articolo
16(2)(e) della Convenzione del 1973, di trasmettere a tutte le Parti
all'Allegato V del Protocollo del 1978 copie autenticate della
presente risoluzione ed il testo degli emendamenti di cui
all'allegato;
5 CHIEDE ALTRESI' al Segretario Generale di trasmettere ai Membri
dell'Organizzazione che non sono Parti all'Allegato V del Protocollo
del 1978 le copie della risoluzione ed relativo allegato.
ALLEGATO
TESTI DEGLI EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO V
A MARPOL 73/78
Regola 2
Applicazione
Il testo esistente della regola 2 viene sostituito dal testo
seguente:
"Salvo nei casi in cui non sia espressamente previsto in altro
modo, le disposizioni del presente Allegato si applicheranno a tutte
le navi."
Viene aggiunta la nuova regola 9, il cui testo e' il seguente:
Regola 9
Targhe, gestione dei rifiuti e loro registrazione
(1) (a) Ogni nave di 12 metri o piu' di lunghezza esporra' targhe
in cui si indicano all'equipaggio e ai passeggeri le norme di
smaltimento di cui alle regole 3 e 5 del presente Allegato, ove
applicabili.
(b) Le targhe saranno scritte nella lingua ufficiale dello Stato
la cui bandiera la nave e' autorizzata a battere e, per le navi
dirette verso porti o terminal in alto mare che rientrano nella
giurisdizione di altre Parti alla Convenzione, in inglese o francese.
(2) Ogni nave di tonnellaggio lordo pari o superiore a 400
tonnellate, ed ogni nave autorizzata a trasportare 15 persone o piu'
portera con se' un piano per la gestione dei rifiuti a cui
l'equipaggio dovra' attenersi. Tale piano conterra' procedure scritte
per la raccolta, il deposito, la trasformazione e l'eliminazione dei
rifiuti, nonche' per l'uso dei macchinari a bordo. Esso indichera'
altresi' il responsabile dell'esecuzione del piano. Il piano sara'
redatto in conformita' con le linee guida messe a punto
dall'Organizzazione e scritte nella lingua di lavoro dell'equipaggio.
(3) Ogni nave di tonnellaggio lordo pari o superiore a 400
tonnellate, ed ogni nave autorizzata a trasportare 15 persone o piu'
e che sia diretta verso porti o terminal in alto mare che rientrano
nella giurisdizione di altre Parti alla Convenzione ed ogni
piattaforma fissa e galleggiante preposta all'esplorazione ed allo
sfruttamento del fondo marino sara' dotata di un Registro Rifiuti. Il
Registro Rifiuti, che faccia parte o meno del giornale di bordo
ufficiale della nave, sara' conformato come specificato
nell'Appendice al presente Allegato;
(a) ogni operazione di scarico o di avvenuto incenerimento sara'
annotata nel Registro Rifiuti e firmata alla data dell'incenerimento
o scarico dall'ufficiale responsabile. Ogni pagina dd Registro
Rifiuti, una volta completata, sara' firmata dal capitano della nave.
Le annotazioni nel Registro Rifiuti saranno scritte sia in una lingua
ufficiale dello Stato la cui bandiera la nave e' autorizzata a
battere che in inglese o francese. In caso di controversie o
divergenze, prevarra' l'annotazione scritta nella lingua nazionale
ufficiale dello Stato la cui bandiera la nave e' autorizzata a
battere;
(b) l'annotazione per ogni incenerimento o scarico sara'
corredata da data e ora, posizione della nave, descrizione del tipo
di rifiuti e stima della quantita' incenerita o scaricata,
(c) il Registro Rifiuti sara' tenuto a bordo della nave e posto
in un luogo in cui possa essere ispezionato entro un lasso di tempo
ragionevole. Tale documento sara' conservato per un periodo di due
anni a partire dal giorno in cui in esso e' stata apposta l'ultima
annotazione,
(d) nel caso di scarico, fuga o perdita accidentale, di cui alla
norma 6 del presente Allegato, nel Registro Rifiuti saranno annotate
le circostanze ed i motivi della perdita.
(4) l'Amministrazione puo' esentare dalle norme relative al
Registro Rifiuti:
(i) le navi che viaggiano per un' ora o meno e che sono
autorizzate a trasportare 15 persone o piu', ovvero
(ii) le piattaforme fisse o galleggianti impegnate
nell'esplorazione e nello sfruttarnento del fondo marino.
(5) Le autorita' competenti del Governo di una Parte alla
Convenzione possono ispezionare il Registro rifiuti a bordo di
qualsiasi nave a cui si applica la presente regola mentre la nave si
trova nei porti o nei terminal in alto mare e fare una copia di
qualunque annotazione del registro, e potranno chiedere al capitano
della nave di autenticare la copia dell'annotazione medesima.
Qualunque copia in tal modo ottenuta ed autenticata dal capitano
della nave quale copia di un' annotazione del Registro Rifiuti della
nave, potra' essere considerata prova dei fatti dichiarati
nell'annotazione in eventuali procedimenti giudiziari. L'ispezione di
un Registro Rifiuti e la copia autenticata presa dalle autorita'
competenti ai sensi del presente paragrafo si svolgeranno il piu'
celermente possibile senza provocare indebiti ritardi alla nave.
(6) Per le navi costruite anteriormente al 1 luglio 1997, la
presente regola si applichera' a partire dal 1 luglio 1998.
All'Allegato viene aggiunta la seguente Appendice:
APPENDICE
MODULO DEL REGISTRO RIFIUTI
Nome della nave:
....................................................
Numero o lettere distintive
.........................................
IMO n.
..............................................................
Periodo: .................. Dal ............... Al ..............
1. Introduzione
La Regola 9 dell'Allegato V della Convenzione Internazionale per
la Prevenzione dell'lnquinamento da Navi del 1973, e relative
modifiche apportate con il Protocollo del 1978 (MARPOL 73/78),
prevede che si debba registrare ogni operazione di scarico o di
incenerimento portata a compimento. Cio' comprende lo scarico in
mare, presso strutture ricettive o altre navi.
2. Rifiuti e gestione dei rifiuti
I rifiuti comprendono tutti i tipi di alimenti, i rifiuti
domestici e operativi, ad esclusione del pesce fresco e sue parti,
prodotti durante il normale funzionamento della nave e che vanno
eliminati continuamente o periodicamente, ad eccezione delle sostanze
definite o elencate in altri allegati a MARPOL 73/78 (quali petrolio,
liquami o sostanze liquide nocive).
Per informazioni in merito, occorre tener conto anche delle Linee
Guida per l'Attuazione dell'Allegato V a MARPOL 73/78.
3. Descrizione dei rifiuti
Ai fini del Registro, i rifiuti vanno raggruppati nelle seguenti
categorie:
1. Plastica
2. Fasciame galleggiante, rivestimenti o materiale da imballaggio
3. Prodotti cartacei usati a terra, stracci, vatro, metallo,
bottiglie, terraglia, ecc.
4. Prodotti cartacei, stracci, vetro, metallo, bottiglie,
terraglia, ecc.
5. Rifiuti alimentari
6. Cenere prodotta dall'inceneritore
4. Annotazioni nel Registro Rifiuti
Le annotazioni nel Registro Rifiuti saranno apportate in ciascuna
delle seguenti occasioni:
(a) Quando i rifiuti vengono scaricati in mare:
(i) Data e ora dell'operazione
(ii) Posizione della nave (latitudine e longitudine)
(iii) Categoria dei rifiuti scaricati
(iv) Stima della quantita' scaricata per ciascuna categoria in m3
(v) Firma del funzionario responsabile dell'operazione
(b) Quando i rifiuti vengono scaricati presso strutture ricettive
a riva o presso altre navi:
(i) Data e ora dell'operazione
(ii) Porto o struttura, o nome della nave
(iii) Categoria dei rifiuti scaricati
(iv) Stima della quantita' scaricata per ciascuna categoria in m3
(v) Firma del funzionario responsabile dell'operazione
(c) Quando i rifiuti vengono inceneriti:
(i) Data e ora dell'inizio e della fine dell'incenerimento
(ii) Posizione della nave (latitudine e longitudine)
(iii) Stima della quantita' incenerita in m3
(iv) Firma del responsabile dell'operazione
(d) Scarico di rifiuti accidentale o eccezionale:
(i) Data dell'evento
(ii) Porto o posizione della nave al momento dell'evento
(iii) Stima della quantita' e categoria dei rifiuti
(iv) Circostanze dell'eliminazione, della fuga o della perdita,
relativa motivazione ed osservazioni di carattere generale.
4.2 Ricevute
Il capitano dovrebbe farsi rilasciare dal gestore delle strutture
ricettive do porto, ovvero dal capitano della nave in cui si sono
scaricati i rifiuti una ricevuta o certificato attestante la stima
della quantita' dei rifiuti trasferiti. Le ricevute o certificati
devono essere tenuti a bordo della nave insieme con il Registro
Rifiuti per due anni.
4.3 Quantita' dei rifiuti
La quantita' dei rifiuti a bordo dovrebbe essere stimata in m3,
possibilmente separatamente, a seconda della categoria. Il Registro
Rifiuti contiene molte indicazioni che fanno riferimento alla stima
della quantita' dei rifiuti. Si riconosce che la precisione delle
stime relative alla quantita' di rifiuti e' lasciata
all'interpretazione. Le stime relative ai valori saranno diverse
prima e dopo la trasformazione. Alcune procedure di lavorazione non
consentono di effettuare stime di volume utilizzabili, ad esempio la
trasformazione continua dei rifiuti alimentari. Tali fattori
dovrebbero essere presi in considerazione al momento in cui si
effettuano e si interpretano le annotazioni apportate.
REGISTRAZIONE DELl'OPERAZIONE DI SCARICO DEI RIFIUTI
Nome della nave: .......... N. o lettere distintive: ............
N. IMO: .........
Categorie di rifiuti:
1. Plastica
2. Fasciame galleggiante, rivestimenti o materiale da imballaggio
3 Prodotti cartacei usati a terra, stracci, vetro, metallo,
bottiglie, terraglia, ecc.
4. Prodotti cartacei, stracci, vetro, metallo, bottiglie,
terraglia, ecc.
5 Rifiuti alimentari
6 Cenere prodotta dall'inceneritore
NOTA: L'ELIMINAZIONE DI QUALSIASI GENERE DI RIFIUTI CHE NON SIANO
RIFIUTI ALIMENTARI IN AREE SPECIALI E' VIETATO. SOLO I RIFIUTI
SCARICATI IN MARE DEVONO ESSERE SUDDIVISI IN CATEGORIE. PER I RIFIUTI
CHE NON RIENTRANO NELLA CATEGORIA I E CHE VENGONO SCARICATI PRESSO
IMPIANTI RICETTIVI E' NECESSARIO ELENCARE SOLO LA STIMA DELLA
QUANTITA' TOTALE.
Data/|Posizione |Stima della |Stima della |Stima |Autentica
ora |della nave|quantita' |quantita' |della | /Firma
| |scaricata |scaricata presso|quantita' |
| |in mare (m3) |strutture |incenerita|
| |Categorie |ricettive o | |
| | |altre navi (m3) | |
| | | | |
| |2 |3 |4 |5 |6 | CAT. 1 | Altro |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Firma del Capitano: ....................... Data: ...................
ALLEGATO 6
RISOLUZIONE MEPC.70(38)
adottata il 10 luglio 1996
LINEE GUIDA PER l'ELABORAZIONE DI PIANI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
IL COMITATO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBENTE MARINO,
RICORDANDO l'Articolo 388(a) della Convenzione
sull'Organizzazione Marittima Internazionale, relativo alle funzioni
del Comitato,
PRENDENDO ATTO della risoluzione MEPC 65(37), con la quale il
Comitato, in base all'articolo 16(2) di MARPOL 73/78, ha adottato la
regola 9 dell'Allegato V a MARPOL 73/78, rendendo obbligatorio per
ogni nave di tonnellaggio lordo pari o superiore alle 400 tonnellate,
e per ogni nave abilitata al trasporto di 15 o piu' persone, disporre
di un piano di gestione dei rifiuti,
PRENDENDO ATTO ALTRESI' che e' obbligatorio fornire linee guida
per l'elaborazione di piani per la gestione dei rifiuti, al fine di
coadiuvare gli armatori e/o i gestori ad attuare la regola 9(2)
dell'Allegato V a MARPOL 73/78,
AVENDO ESAMINATO nel corso della trentottesima sessione, il
progetto di linee guida per l'elaborazione di un piano per la
gestione dei rifiuti,
1. ADOTTA le Linee Guida per l'Elaborazione di Piani per la
Gestione dei Rifiuti, il cui testo figura in allegato alla presente
risoluzione e
2. SOLLECITA i Governi ad adottare i provvedimenti necessari,
atti a garantire che i piani per la gestione dei rifiuti che vengono
elaborati siano conformi alle presenti linee guida, in modo tale da
poter osservare i criteri della regola 9 dell'Allegato V a MARPOL
73/78 fin dal momento in cui essi entreranno in vigore.
ALLEGATO
Linee guida per l'elaborazione di
PIANI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
In ottemperanza alla regola 9(2) dell'Allegato V a MARPOL 73/78
1. INTRODUZIONE
1. Nel 1995 l'IMO, con la risoluzione MEPC.65 (37), ha adottato
gli emendamenti all'Allegato V della Convenzione Internazionale pa la
Prevenzione dell'Inquinamento da Navi del 1973 e relativi
emendamenti, apportati con il Protocollo del 1978 (MARPOL 73/78), che
prevede che ogni nave di tonnellaggio lordo pari o superiore alle 400
tonnellate, ed ogni nave abilitata al trasporto di 15 o piu' persone,
debba disporre di un piano di gestione dei rifiuti e di un Registro
Rifiuti. Inoltre, ogni nave di 12 metri o piu' di lunghezza totale
deve esibire targhe che mostrino all'equipaggio ed ai passeggeri i
criteri per lo smaltimento dei rifiuti della nave. La nuova regola 9
dell'Allegato V a MARPOL 73/78 entrera' in vigore effettivamente il 1
luglio 1997 per le nuove navi ed il 1 luglio 1998 pa le navi
costruite prima del 1 luglio 1997.
2. Le presenti Linee Guida offrono direttive su come rispettare i
criteri a cui attenersi obbligatoriamente nell'elaborare un piano di
gestione della nave, e sono volte a coadiuvue l'armatore/il gestore
nell'applicare la regola 9(2) dell'Allegato V a MARPOL 73/78. Si
suppone che chi redige il piano per la gestione dei rifiuti sia a
conoscenza dei criteri di cui all'Allegato V a MARPOL 73/78 e delle
"Linee guida per l'attuazione dell'Allegato V a MARPOL 73/78"
dell'IMO.
3. Il piano per la gestione dei rifiuti di una nave dovrebbe
contenere un elenco delle particolari attrezzature della nave e le
disposizioni relative al trattamento dei rifiuti, e puo' contenere
parti e/o riferimenti alle istruzioni gia' vigenti di una societa'.
2 CRITERI NORMATIVI.
La regola 9(2) dell'Allegato V a MARPOL 73/78 recita:
"Ogni nave di tonnellaggio lordo pari o superiore alle 400
tonnellate, ed ogni nave abilitata al trasporto di 15 o piu' persone,
dovra' disporre di un piano di gestione dei rifiuti a cui
l'equipaggio dovra' attenersi. Il piano conterra' le procedure
scritte per la raccolta, la conservazione, la trasformazione e
l'eliminazione dei rifiuti, compreso l'utilizzo delle attrezzature a
bordo e designera' altresi' la persona incaricata dell'esecuzione del
piano. Tale piano sara' conforme alle Linee guida elaborate
dall'Organizzazione e sara' scritto nella lingua di lavoro
dell'equipaggio.
3. PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA RIFIUTI
1. Al fine di conseguire risultati efficaci dal punto di vista
dei costi e che rispettino l'ambiente, molte delle persone incaricate
della preparazione del piano per la gestione dei rifiuti si avvalgono
di un insieme di tre tecniche complementari per gestire i rifiuti:
1.1 riduzione delle fonti
1.2 riciclaggio
1.3 smaltimento.
2. Nel momento in cui si ordinano scorte e rifornimenti, le
societa' di navigazione dovrebbero incoraggiare i fornitori ad
applicare il principio di sostituzione allo scopo di ridurre, nella
misura del possibile e dall'inizio, la produzione di rifiuti a bordo
delle navi.
3. I rifiuti delle navi sono costituiti da componenti diverse,
alcune delle quali sono contemplate in MARPOL 73/78, mentre altre
possono essere prese in considerazione su base locale, nazionale o
regionale, ad esempio per quanto riguarda i rifiuti domestici,
operativi, relativi al cargo, alimentari e di manutenzione. Ogni
componente dovrebbe essere valutata separatamente, onde decidere la
migliore prassi di gestione dei rifiuti per quel rifiuto specifico.
4. QUESTIONI DA CONSIDERARE NEL PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
1. Persona incaricata dell'esecuzione del piano
1.1 Come previsto dalla regola, nel piano di gestione dei rifiuti
sara' designata una persona a cui sara' affidata l'applicazione delle
procedure di cui al piano.
1.2 Tale persona sara' coadiuvata dal personale del dipartimento,
al fine di garantire che la raccolta, la separazione e la
trasformazione dei rifiuti siano efficienti in tutti i settori della
nave e che le procedure a bordo si svolgano in conformita' con il
piano di gestione dei rifiuti.
2. Procedure per la raccolta dei rifiuti.
2.1 identificazione dei contenitori adatti alla raccolta ed alla
separazione.
2.2 identificazione dell'ubicazione dei contenitori e dei punti
di raccolta e di separazione.
La separazione dei rifiuti ai fini delle presenti Linee Guida
viene considerata parte del processo di raccolta. La separazione puo'
aver luogo alla fonte o presso un punto designato separato.
2.3 descrizione del processo con il quale i rifiuti vengono
trasportati dalla fonte di produzione ai punti di raccolta e
separazione
2.4 descrizione del modo in cui i rifiuti saranno trattati fra i
punti di raccolta e separazione primari e le altre metodologie di
trattamento, sulla base di quanto segue:
2 4.1 esigenze delle strutture ricettive, tenendo conto di
eventuali disposizioni locali relative al riciclaggio
2.4.2 trasformazione a bordo
2.4.3 conservazione
2.4.4 smaltimento in mare
2.5 descrizione dei programmi di formazione o educazione atti a
facilitare la raccolta dei rifiuti
3. Procedure per la trasformazione dei rifiuti
1. identificazione del personale responsabile della gestione
delle attrezzature
2. identificazione dei dispositivi di trasformazione disponibili
e loro capacita'
3. identificazione dell'ubicazione dei dispositivi e dei punti di
trasformazione
4. identificazione delle categorie di rifiuti che saranno
trasformati da ciascuno dei macchinari di trasformazione disponibili
5. descrizione del modo in cui i rifiuti saranno trattati fra i
punti di trasformazione primari ed i punti di conservazione o
smaltimento
6. descrizione delle procedure di trasformazione impiegate, sulla
base di quanto segue:
6.1 esigenze delle strutture ricettive, tenendo conto di
eventuali disposizioni locali rlaative al riciclaggio
6.2 conservazione
6.3 smaltimento in mare
7. descrizione dei programmi di formazione o istruzione atti a
facilitare la trasformazione dei rifiuti
8. identificazione delle procedure operative e di mantenimento
disponibili (il che puo' essere fatto facendo riferimento a documenti
disponibili a bordo)
4. Procedure per la consenservazione dei rifiuti
1. identificazione dell'ubicazione, dell'uso previsto e della
capacita' dei punti di conservazione disponibili per ogni categoria
di rifiuti
2. descrizione del modo in cui i rifiuti saranno trattati fra i
punti di conservazione e di smaltimento, sulla base di quanto segue:
2.1 eliminazione presso strutture ricettive, tenendo conto di
eventuali disposizioni locali relative al riciclaggio
2.2 smaltimento in mare
3. descrizione dei programmi di formazione o educazione atti a
facilitare la conservazione di rifiuti
5. Procedure per l'eliminazione dei rifiuti
1 descrizione delle procedure della nave volte a rispettare i
criteri di cui all'Allegato V di MARPOL 73/78 relativi allo
smaltimento dei rifiuti.
ALLEGATO 2
RISOLUZIONE MEPC.67(38)
adottata il 10 luglio 1996
EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO AL PROTOCOLLO DEL 1978 RELATIVO ALLA
CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELl'INQUINAMENTO
DA NAVI DEL 1973
(Emendamenti al Protocollo I)
IL COMITATO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBENTE MARINO,
RICORDANDO l'Articolo 38(a) della Convenzione sull'Organizzazione
Marittima Internazionale, relativo alle funzioni del Comitato, ad
esso conferite dalle convenzioni internazionali per la prevenzione ed
il controllo dell'inquinamento marino,
PRENDENDO ATTO dell'Articolo 16 della Convenzione Internazionale
per la Prevenzione dell'lnquinamento da Navi del 1973 (qui di seguito
definita la "Convenzione del 1973") e dell'Articolo VI del Protocollo
del 1978 relativo alla Convenzione del 1973 (qui di seguito definito
il "Protocollo del 1978"), che insieme specificano la procedura di
emendamento al Protocollo del 1978, e che conferisce agli organi
preposti dell'Organizzazione il compito di esaminare ed adottare gli
emendamenti alla Convenzione del 1973, e relativi emendamenti,
adottati con il Protocollo del 1978 (MARPOL 73/78),
PRENDENDO ATTO ALTRESI' della necessita' di avvalersi di criteri
piu' specifici su quando redigere le relazioni di cui all'articolo II
del Protocollo I, Disposizioni relative alle Relazioni su Incidenti
in cui compaiono Sostanze Pericolose, della Convenzione del 1973,
AVENDO ESAMINATO gli emendamenti all'articolo II del Protocollo I
della Convenzione del 1973, concordati nel corso della sua
trentasettesima sessione e diffusi in conformita' con l'articolo
16(2)(a) della Convenzione del 1973,
1. ADOTTA, ai sensi dell'articolo 16(2)(b) della Convenzione del
1973, gli emendamenti al Protocollo I di MARPOL 73/78, il cui testo
figura in Allegato alla presente Risoluzione,
2. DECIDE, ai sensi dell'articolo 16(2)(f)(iii) della Convenzione
del 1973, che gli emendamenti si riterranno accettati alla data del 1
luglio 1997, a meno che entro tale data non meno di un terzo della
Parti, ovvero le Parti le cui flotte mercantili unite costituiscono
non meno del cinquanta percento del tonnellaggio lordo della flotta
mercantile mondiale, abbiano comunicato all'Organizzazione obiezioni
agli emendamenti;
3. INVITA le Parti a prendere atto che, ai sensi dell'articolo
16(2)(g)(ii) della Convenzione del 1973, gli emendamenti entreranno
in vigore il 1 gennaio 1998, come previsto al precedente paragrafo 2,
4. CHIEDE al Segretario Generale, in conformita' con l'articolo
16(2)(e) della Convenzione del 1973, di trasmettere a tutte le Parti
al Protocollo del 1978 copie autenticate della presente risoluzione
ed il testo degli emendamenti di cui all'Allegato;
5. CHIEDE ALTRESI' al Segretario Generale di trasmettere ai
Membri dell'Organizzazione che non sono Parti al Protocollo del 1978
copie della risoluzione ed il relativo Allegato.
ALLEGATO
TESTO DEGLI EMENDAMENTI AL PROTOCOLLO A MARPOL 73/78
Il testo attuale dell'articolo II(1) sara' sostituito dai testo
seguente:
"(1) La relazione sara' approntata quando in un incidente si
verifica:
(a) una fuoriuscita superiore al livello consentito o una
probabile fuoriuscita di petrolio o di sostanze liquide nocive,
verificatasi per qualunque motivo, ivi compresa la garanzia della
sicurezza della nave o il salvataggio della vita in mare, oppure
(b) una fuoriuscita o probabile fuoriuscita di sostanze
pericolose imballate, anche in container a nolo, serbatoi portatili,
veicoli stradali o ferroviari e chiatte trasportate via nave, oppure
(c) danno, guasto o avaria in una nave di lunghezza pari o
superiore a 15 metri che:
(i) pregiudichi la sicurezza della nave, quali fra l'altro, ma
non esclusivamente, collisioni, arenamenti, incendi, esplosioni,
guasti strutturali, inondazioni e spostamenti del carico, oppure
(ii) pregiudichi la sicurezza della navigazione, quali, fra
l'altro, ma non esclusivamente, guasti o avarie all'apparato del
timone, all'impianto di propulsione, al sistema di alimentazione
elettrica e ad ausili essenziali alla navigazione trasportati via
nave, oppure
(d) nel corso del funzionamento della nave, un versamento di
petrolio o sostanze liquide nocive di quantita' o tasso istantaneo
superiori a quelli consentiti dalla presente Convenzione."
ALLEGATO 3
RISOLUZIONE MEPC.68(38)
adottata il 10 luglio 1996
EMENDAMENTI AL CODICE INTERNAZIONALE PER LA COSTRUZIONE E
L'EQUIPAGGIAMENTO DI NAVI CHE TRASPORTANO SOSTANZE CHIMICHE
PERICOLOSE ALl'INGROSSO (CODICE IBC)
IL COMITATO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBENTE MARINO,
RICORDANDO l'Articolo 38(a) della Convenzione sull'Organizzazione
Marittima Internazionale, relativo alle funzioni del Comitato, ad
esso conferite dalle convenzioni internazionali per la prevenzione ed
il controllo dell'inquinamento marino,
RICORDANDO ALTRESI' la risoluzione MEPC. 19(22), con la quale e'
stato adottato il Codice Internazionale per la Costruzione e
l'Equipaggiamento delle Navi che Trasportano Sostanze Chimiche
Pencolose all'Ingrosso (Codice IBC),
PRENDENDO ATTO dell'Articolo 16 della Convenzione Internazionale
per la Prevenzione dell'Inquinamento da Navi del 1973 (qui di seguito
definita la "Convenzione del 1973") e dell'Articolo VI del Protocollo
del 1978 relativo alla Convenzione del 1973 (qui di seguito definito
il "Protocollo del 1978"), che insieme specificano la procedura di
emendamento al Protocollo del 1978, e che conferisce agli organi
preposti dell'Organizzazione il compito di esaminare ed adottare gli
emendamenti alla Convenzione del 1973, e relativi emendamenti,
adottati con il Protocollo del 1978 (MARPOL 73/78),
DESIDERANDO aggiornare il Codice IBC,
PRENDENDO ATTO del fatto che il COMITATO PER LA SICUREZZA
MARITTIMA, nel corso della sua sessantaseiesima sessione, con la
risoluzione MSC. 50(66), in confomita' con l'articolo VIII(b)(iv)
della Convenzione SOLAS, ha adottato emendamenti al Codice, il cui
testo figura in allegato alla presente risoluzione,
RITENDENDO che sia quanto mai auspicabile che le disposizioni del
Codice IBC, che sono obbligatorie sia ai sensi della Convenzione
Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da navi del 1973,
e relativi emendamenti adottati con il Protocollo del 1978 ad essa
relativo (MARPOL 73/71), che ai sensi della Convenzione SOLAS del
1974 restino invariate,
AVENDO PRESO IN CONSIDERAZIONE, nel corso della trentottesirna
sessione, gli emendamenti al Codice proposti e diffusi in conformita'
con l'articolo 16(2)(a) della Convenzione MARPOL,
1. ADOTTA, ai sensi dell'articolo 16(2)(b) della Convenzione del
1973, gli emendamenti al Codice IBC, il cui testo figura in Allegato
alla presente Risoluzione;
2. DECIDE, ai sensi dell'articolo 16(2)(f)(iii) della Convenzione
del 1973, che gli emendamenti si riterranno accettati alla data del 1
gennaio 1998, a meno che entro tale data non meno di un terzo della
Parti, ovvero le Parti le cui flotte mercantili unite costituiscono
non meno del cinquanta percento del tonnellaggio lordo della flotta
mercantile mondiale, abbiano comunicato all'Organizzazione obiezioni
agli emendamenti;
3 INVITA le Parti a prendere atto che, ai sensi dell'articolo
16(2)(g)(ii) della Convenzione del 1973, gli emendamenti entreranno
in vigore il 1 luglio 1998, come previsto al precedente paragrafo 2;
4. CHIEDE al Segretario Generale, in conformita' con l'articolo
16(2)(e) della Convenzione del 1973, di trasmettere a tutte le Parti
al Protocollo del 1978 copie autenticate della presente risoluzione
ed il testo degli emendamenti di cui all'Allegato;
5 CHIEDE ALTRESI' al Segretario Generale di trasmettere ai Membri
dell'Organizzazione che non sono Parti al Protocollo del 1978 copie
della risoluzione ed il relativo Allegato.
ALLEGATO
EMENDAMENTI AL CODICE IBC
1. Al Capitolo 16 del Codice viene aggiunto un nuovo paragrafo
16.6.4, il cui testo e' il seguente:
"16.6.4 Allo scopo di evitare temperature elevate, tale cargo non
deve essere trasportato in serbatoi di coperta"
2. Al Capitolo 17 del Codice vengono aggiunte le seguenti nuove
voci:
a | | | | | | | | | |
Nome del prodotto | b | c | d | e | f | g | h | i' | i''| i'''
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Acetochlor | | | A | P | 2 |2G |Open|No | | |Yes
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Alkyl (C7-C11)phenol | | | B | P | 3 |2G |Open|No | | |Yes
poly(4-12) ethoxylate | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Ammonium bisulphite | | | D | S | 3 |2G |Cont|No | NF
solution (70% or less) | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Bromochloromethane | | | D | S | 3 |2G |Cont|No | NF
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
iso-Propylamine (70% | | | C |S/P| 2 |2G |Cont|No | | |No
or less) solution | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Dibromomethane | | | C |S/P| 2 |2G |Cont|No | NF
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
3,4 Dichloro-1-butene | | | B |S/P| 3 |2G |Cont|No | | |No
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Icosa(oxypropane-2,3- | | | B | P | 3 |2G |Open|No | | |Yes
diyl)s | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
N-(2-Methoxy-1-methyl | | | B | P | 3 |2G |Open|No | | |Yes
ethyl)-2-ethyl-6-methyl| | | | | | | | | | |
chloroacetanilide | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Nitroethane | | |(D)| S | 3 |2G |Cont|No | |IIB |No
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Nitroethane(80%) | | | D | S | 3 |2G |Cont|No | |IIB |No
Nitropropane (70%) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
a | | | | | |
Nome del prodotto | j | k | l | m | n | o
| | | | | |
| | | | | |
Acetochlor | O | No | A | | No | 15.19.6
| | | | | |
| | | | | |
Alkyl (C7-C11)phenol | O | No | A | | No | 15.19.6, 16.2.6,
poly(4-12) ethoxylate | | | | | | 16.2.9
| | | | | |
| | | | | |
Ammonium bisulphite | R | T | No | Y5 | No | 15.16.1, 16.6.1
solution (70% or less) | | | | | | to 16.6.3
| | | | | |
| | | | | |
Bromochloromethane | R | T | No | N3 | No |
| | | | | |
| | | | | |
iso-Propylamine (70% | C | FT | CD | N1 | E | 15.12, 15.19
or less) solution | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dibromomethane | R | T | No | N3 | No | 15.12.3, 15.19
| | | | | |
| | | | | |
3,4 Dichloro-1-butene | C | FT | ABC| | E | 15.12.3, 15.17,
| | | | | | 15.19.6
| | | | | |
| | | | | |
Icosa(oxypropane-2,3- | O | No | A | | No | 16.2.6, 15.19.6
diyl)s | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
N-(2-Methoxy-1-methyl | O | No | A | | No | 15.19.6
ethyl)-2-ethyl-6-methyl| | | | | |
chloroacetanilide | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Nitroethane | R | FT |A(u)| N4 | No | 15.16.1, 15.19.6
| | | | | | 16.6.1, 16.6.2,
| | | | | | 16.6.4
| | | | | |
| | | | | |
Nitroethane(80%) | R | FT |A(u)| N4 | No | 15.16.1, 15.19.6,
Nitropropane (70%) | | | | | | 16.6.1 to 16.6.3
| | | | | |
3 Il riferimento al punto "16.6" alla colonna "o" viene
sostituito con dal punto "16.6.1 al 16.6.3".
4. Vengono emendate le voci esistenti dei prodotti seguenti:
1. Nonil fenol poli(4-12) etoxilato: il nome del prodotto viene
emendato come segue:
"Nonil fenol poli(4+) etoxilato" e
2. Soluzione di silicato di sodio: la colonna "i" diventa "NF" e
la colonna "I" "NO".
5. Al Capitolo 18 del Codice vengono aggiunte le seguenti nuove
voci:
a | b |
Nome del prodotto | Numero NU | Cat. Inquinamento
per lo smaltimento | | per lo smaltimento
| | operativo (reg. 3 All.
| | II)
| |
| |
Soluzioni di lignosulfonato | |
di ammonio | | III
| |
Soluzioni di lignosulfonato | |
di calcio | | III
| |
Soluzioni di caramello | | III
| |
2-etil-2-(idrossimetil) | |
propano-1, 3-diolo, C8-C10 | |
estere | | D
| |
Monooleato di glicerolo | | D
| |
Soluzione N-metilglucamina | |
(70% o meno) | | III
| |
Succinimide di polibutenile | | D
| |
Carboxamide zinco-alkenilica| | D
| |
Adipato ditridecile | | III
| |
ALLEGATO 4
RISOLUZIONE MEPC.69(38)
adottata il 10 luglio 1996
EMENDAMENTI AL CODICE PER LA COSTRUZIONE E L'EQUIPAGGIAMENTO DELLE
NAVI CHE TRASPORTANO SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE ALL'INGROSSO
(CODICE BCH)
IL COMITATO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBENTE MARINO,
RICORDANDO l'Articolo 38(a) della Convenzione sull'Organizzazione
Marittima Internazionale, relativo alle funzioni del Comitato, ad
esso conferite dalle convenzioni internazionali per la prevenzione ed
il controllo dell'inquinamento marino,
PRENDENDO ATTO dell'Articolo 16 della Convenzione Internazionale
per la Prevenzione dell'Inquinamento da Navi del 1973 (qui di seguito
definita la "Convenzione del 1973") e dell'Articolo VI del Protocollo
del 1978 relativo alla Convenzione del 1973 (qui di seguito definito
il "Protocollo del 1978"), che insieme specificano la procedura di
emendamento al Protocollo del 1978, e che conferisce agli organi
preposti dell'Organizzazione il compito di esaminare ed adottare gli
emendamenti alla Convenzione del 1973, e relativi emendamenti,
adottati con il Protocollo del 1978 (MARPOL 73/78),
RICORDANDO ALTRESI' la risoluzione MEPC.20 (22), con la quale e'
stato adottato il Codice Internazionale per la Costruzione e
l'Equipaggiamento delle Navi che Trasportano Sostanze Chimiche
Pericolose all'Ingrosso (Codice BCH),
PRENDENDO ALTRESI' ATTO della risoluzione MEPC.68(38), con la
quale sono stati adottati gli emendamenti al Codice Internazionale
per la Costruzione e l'Equipaggiamento delle Navi che Trasportano
Sostanze Chimiche Pericolose all'Ingrosso (Codice BCH),
RICONOSCENDO la necessita' di far entrare in vigore gli
emendamenti corrispondenti alla data in cui entrano in vigore gli
emendamenti al Codice IBC,
AVENDO ESAMINATO, nel corso della sua trentottesima sessione, gli
emendamenti al Codice BCH proposti e diffusi in conformita' con
l'articolo 16(2)(a) della Convenzione MARPOL,
1. ADOTTA, ai sensi dell'articolo 16(2)(b) della Convenzione del
1973, gli emendamenti al Codice BCH, il cui testo figura in Allegato
alla presente Risoluzione;
2. DECIDE, ai sensi dell'articolo 16(2)(f)(iii) della Convenzione
del 1973, che gli emendamenti si riterranno accettati alla data del 1
gennaio 1998, a meno che entro tale data non meno di un terzo della
Parti, ovvero le Parti le cui flotte mercantili unite costituiscono
non meno del cinquanta percento del tonnellaggio lordo della flotta
mercantile mondiale, abbiano comunicato all'Organizzazione obiezioni
agli emendamenti;
3. INVITA le Parti a prendere atto che, ai sensi dell'articolo
16(2)(g)(ii) della Convenzione del 1973, gli emendamenti entreranno
in vigore il 1 luglio 1998, come previsto al precedente paragrafo 2;
4. CHIEDE al Segretario Generale, in conformita' con l'articolo
16(2)(e) della Convenzione del 1973, di trasmettere a tutte le Parti
al Protocollo del 1978 copie autenticate della presente risoluzione
ed il testo degli emendamenti di cui all'Allegato;
5. CHEDE ALTRESI' al Segretario Generale di trasmettere ai Membri
dell'Organizzazione che non sono Parti al Protocollo del 1978 copie
della risoluzione ed il relativo Allegato.
ALLEGATO
EMENDAMENTI AL CODICE BCH
1. Al Capitolo IV viene aggiunto un nuovo paragrafo 4.18.4, il
cui testo e' il seguente:
"4.18.4 Allo scopo di evitare temperature elevate, tale cargo non
dovrebbe essere trasportato in serbatoi di coperta."
2. Il riferimento incrociato fra i paragrafi 16.6 del Codice IBC
e 4.18 del Codice BCH viene sostituito dal seguente:
Riferimento Codice IBC Riferimento Codice BCH
16.6.1 4.18.1
16.6.2 4.18.2
16.6.3 4.18.3
16.6.4 4.18.4