IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                                  e
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 9,  comma 3, del decreto legislativo  25 gennaio 1992,
n.  130,  che  consente  al  Ministro  dell'ambiente  e  al  Ministro
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato di sostituirsi alle
regioni inadempienti  per l'individuazione delle acque  salmonicole e
ciprinicole che necessitano di  protezione o miglioramento per essere
idonee alla  vita dei pesci ai  sensi dell'art. 4 del  citato decreto
legislativo;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 1 luglio 1997 con
il quale il Ministro dell'ambiente  e il Ministro dell'industria, del
commercio   e  dell'artigianato   si  sono   sostituiti,  avvalendosi
dell'Agenzia nazionale  per la protezione dell'ambiente  (ANPA), alle
regioni Campania, Molise e Sicilia;
  Considerato  che,   nel  frattempo,  la  regione   Molise  ha  dato
attuazione a quanto previsto dal su menzionato art. 4;
  Vista la documentazione  trasmessa con lettera prot. n.  8893 del 9
ottobre  1997 dall'ANPA  che, ai  sensi dell'art.  2 del  decreto del
Presidente della  Repubblica 1  luglio 1997,  ha svolto  le attivita'
necessarie ai  fini dell'individuazione delle acque  idonee alla vita
dei pesci e  della verifica della conformita' delle  stesse ai valori
dei  parametri previsti  dal decreto  legislativo n.  130/1992 per  i
salmonicoli e ciprinicoli;
  Tenuto conto del  parere espresso con lettera del  7 novembre 1997,
n. 600.9/24481/AG50/4409, dal Ministero della sanita';
                             Decretano:
                            Articolo unico
  1. Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
130, le acque salmonicole e ciprinicole che necessitano di protezione
o miglioramento per  essere idonee alla vita dei  pesci nelle regioni
Campania e Sicilia sono designate e classificate cosi' come riportato
negli allegati 1 e 2 al presente decreto.
  2. Le  regioni Campania e  Sicilia sono tenute entro  trenta giorni
dalla pubblicazione del presente decreto ad effettuare il rilevamento
periodico  della qualita'  delle  acque designate  e classificate  ai
sensi  del comma  1. Sono  tenute, altresi',  al completamento  degli
adempimenti di cui al decreto legislativo n. 130/1992.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 novembre 1997
                                         Il Ministro dell'ambiente
                                                    Ronchi
    Il Ministro dell'industria
 del commercio e dell'artigianato
          Bersani