Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminati la domanda e l'annesso schema di disciplinare di produzione, presentati dall'Istituto trentino del vino e dalla Camera di commercio, industria e artigianato di Bolzano congiuntamente, intesi ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica "Dolomiti" o "delle Dolomiti", in lingua tedesca "Dolomiten", successivamente modificata ad istanza dei richiedenti in "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", per i vini prodotti nel territorio delle province autonome di Bolzano e di Trento; Esaminata la domanda presentata successivamente dalla regione Veneto tendente ad ottenere l'integrazione territoriale della zona di produzione prevista nel disciplinare di produzione sopra citato, mediante l'estensione di detta zona anche ai terreni vitati ricadenti nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Belluno e la conseguente definizione della corrispondente base ampelografica; Ritenuto di doversi accogliere le richieste sopra indicate in quanto rispondenti a realta' produttive effettivamente esistenti e alle esigenze commerciali rappresentate dagli interessati; Visti i pareri favorevoli espressi dalle province autonome di Bolzano e di Trento sulla richiesta formulata dalla regione Veneto; Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996 contenente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale ed in particolare l'art. 1 che eleva in via definitiva, nella misura del 20%, con arrotondamento alla tonnellata di uva prodotta, per tutti vini ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio nazionale, i limiti massimi di produzione delle uve per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, indicati negli articoli 4 dei disciplinari di produzione dei vini predetti e l'art. 2 del citato decreto che fissa, in via definitiva, all'80% i limiti massimi delle rese dell'uva in vino finito, indicati negli articoli 5 dei predetti disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica; Visto il decreto dirigenziale 16 luglio 1997 contenente disposizioni concernenti la destinazione a vini ad indicazione geografica tipica delle eventuali eccedenze, nei limiti del 20%, delle uve atte a produrre vini a denominazione di origine, per la vendemmia 1997; Ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle domande sopra citate proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.