(all. 1 - art. 1)
  Proposta  del disciplinare  di produzione  dei vini  ad indicazione
geografica  tipica  "Vigneti  delle   Dolomiti",  in  lingua  tedesca
"Weinberg Dolomiten".
                               Art. 1.
  La  indicazione  geografica  tipica "Vigneti  delle  Dolomiti",  in
lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", e'  riservata ai mosti e ai vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
  La  indicazione  geografica  tipica "Vigneti  delle  Dolomiti",  in
lingua tedesca "Weinberg Dolomiten, e riservata ai seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
  I vini  ad indicazione geografica tipica  "Vigneti delle Dolomiti",
in  lingua  tedesca  "Weinberg   Dolomiten",  bianchi  devono  essere
ottenuti  da   uve  provenienti  da  vigneti   composti,  nell'ambito
aziendale,  da  uno  o  piu'  vitigni  raccomandati  e/o  autorizzati
rispettivamente  per le  province  di  Bolzano e  di  Trento e  della
provincia  di  Belluno,  nella  regione Veneto,  con  esclusione  del
vitigno Moscato giallo.
  I vini  ad indicazione geografica tipica  "Vigneti delle Dolomiti",
in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten",  rossi e rosati devono essere
ottenuti  da   uve  provenienti  da  vigneti   composti,  nell'ambito
aziendale,  da  uno  o  piu'  vitigni  raccomandati  e/o  autorizzati
rispettivamente  per le  province  di  Bolzano e  di  Trento e  della
provincia  di  Belluno,  nella  regione Veneto,  con  esclusione  del
vitigno Moscato rosa.
  La  indicazione  geografica  tipica "Vigneti  delle  Dolomiti",  in
lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", con la specificazione di uno dei
vitigni di cui ai precedenti commi nonche' dei vitigni Moscato giallo
e Moscato rosa, con l'esclusione:
  per la provincia di Bolzano, dei vitigni Lagrein, Riesling italico,
Riesling renano, Traminer aromatico, Veltliner;
  per la provincia di Trento,  dei vitigni Lagrein, Riesling italico,
Riesling  renano, Traminer  aromatico, Marzemino,  Veltiner, Meunier,
Negrara trentina, Pavana, Bianchetta trevigiana, Trebbiano toscano;
  per  la provincia  di Belluno,  dei vitigni  Bianchetta trevigiana,
Pavana,
  e' riservata  ai mosti  e ai  vini ottenuti  da uve  provenienti da
vigneti  composti,  nell'ambito  aziendale,   per  almeno  l'85%  dal
corrispondente vitigno.
  Possono concorrere,  da sole o congiuntamente,  alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo,  non   aromatici,  raccomandati   e/o  autorizzati   per  le
corrispondenti  province di  Bolzano,  Trento e  Belluno  fino ad  un
massimo del 15%.
  Per  i  vini  ad   indicazione  geografica  tipica  "Vigneti  delle
Dolomiti", in  lingua tedesca "Weinberg Dolomiten",  e' consentito il
riferimento ai  nomi di due  vitigni indicati nel  presente articolo,
con le esclusioni sopra riportate,  a condizione che il vino prodotto
derivi al 100% dai vitigni indicati  e che il vitigno che concorra in
quantita'  minore rispetto  all'altro,  sia  presente in  percentuale
superiore al 15%.
  I vini  ad indicazione geografica tipica  "Vigneti delle Dolomiti",
in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten",  con la specificazione di uno
o due dei vitigni di cui  al comma precedente possono essere prodotti
anche nella tipologia frizzante.
  I vini  ad indicazione geografica tipica  "Vigneti delle Dolomiti",
in  lingua tedesca  "Weinberg  Dolomiten",  prodotti nella  tipologia
novello devono essere ottenuti da  vitigni a bacca rossa raccomandati
e/o autorizzati  per le  corrispondenti province, con  prevalenza del
vitigno Lagrein, per la provincia di  Bolzano e dei vitigni Lagrein e
Teroldego per la provincia di Trento.
                               Art. 3.
  La  zona  di  produzione  delle  uve atte  a  produrre  i  vini  ad
indicazione  geografica tipica  "Vigneti delle  Dolomiti", in  lingua
tedesca "Weinberg Dolomiten", comprende:
  per la provincia di  Bolzano l'intero territorio amministrativo dei
comuni di:
  Andriano, Appiano, Barbiano, Bolzano, Bressanone, Bronzolo, Caines,
Caldaro,  Castelbello-Ciardes, Castelrotto,  Cermes, Chiusa,  Cornedo
sull'Isarco,  Cortaccia,   Cortina  all'Adige,  Egna,   Fie',  Funes,
Gargazzone, Laces,  Lagundo, Laion,  Laives, Lana,  Magre' all'Adige,
Meltina,  Marlengo, Merano,  Montagna, Nalles,  Naz-Sciaves, Naturno,
Ora,  Parcines, Postal,  Renon,  Rifiano, Salorno,  San Genesio,  San
Pancrazio, Scena, Silandro, Terlano, Termeno, Tesino, Tirolo, Vadena,
Varna, Velturno, Villandro;
  per la  provincia di Trento l'intero  territorio amministrativo dei
comuni di:
  Ala,  Albiano, Aldeno,  Arco, Avio,  Besenello, Bleggio  inferiore,
Bleggio superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo,
Calliano,  Carzano, Castelnuovo,  Cavedine,  Cembra, Cimego,  Cimone,
Civezzano, Condino, Daone, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Fiave',
Garniga,  Giovo,   Isera,  Ivano  Fracena,  Lasino,   Lavis,  Levico,
Lisignago,  Mezzocorona, Mezzolombardo,  Mori, Nago-Torbole,  Nave S.
Rocco,  Nogaredo, Nomi,  Novaledo, Ospedaletto,  Padergnone, Pergine,
Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno,  Rovere' della Luna, Rovereto, S.
Michele  all'Adige,  Scurelle,   Segonzano,  Spera,  Stenico,  Storo,
Strigno, Telve,  Telve di  Sopra, Tenna, Tenno,  Terlago, Terragnolo,
Ton, Trambileno,  Trento, Valda,  Vallarsa, Vezzano,  Vigolo Vattaro,
Villa Agnedo, Villa Lagarina, Volano, Zambana;
  per la provincia di  Belluno l'intero territorio viticolo ricadente
nel territorio amministrativo della provincia.
                               Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione  dei mosti  e dei  vini di  cui all'art.  2 devono  essere
quelle tradizionali della zona.
  La  produzione massima  di uve  per  ettaro di  vigneto in  coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad  indicazione geografica  tipica "Vigneti delle  Dolomiti", in
lingua tedesca  "Weinberg Dolomiten", bianchi, rossi  e rosati, anche
con la specificazione dei vitigni, a tonnellate 19,5 ad eccezione del
vitigno Moscato rosa per il quale la produzione massima consentita e'
di 12 tonnellate.
  Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica
tipica  "Vigneti   delle  Dolomiti",  in  lingua   tedesca  "Weinberg
Dolomiten", seguita  o meno dal riferimento  ad uno o a  due vitigni,
devono assicurare  ai vini il titolo  alcolometrico volumico naturale
minimo previsto dalla vigente normativa.
                               Art. 5.
  Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
  La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.
  Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica
tipica  "Vigneti   delle  Dolomiti",  in  lingua   tedesca  "Weinberg
Dolomiten",  tipologie bianco  e rosato  devono essere  vinificate in
bianco.
                               Art. 6.
  I vini  ad indicazione geografica tipica  "Vigneti delle Dolomiti",
in lingua  tedesca "Weinberg Dolomiten", anche  con la specificazione
del nome di uno o di due vitigni, all'atto dell'immissione al consumo
devono  assicurare i  seguenti titoli  alcolometrici volumici  totali
minimi:
  "Vigneti delle  Dolomiti", in lingua tedesca  "Weinberg Dolomiten",
bianco 10% vol.;
  "Vigneti delle  Dolomiti", in lingua tedesca  "Weinberg Dolomiten",
rosso 10% vol.;
  "Vigneti delle  Dolomiti", in lingua tedesca  "Weinberg Dolomiten",
rosato 10% vol.;
  "Vigneti delle  Dolomiti", in lingua tedesca  "Weinberg Dolomiten",
novello 10% vol.;
  "Vigneti delle  Dolomiti", in lingua tedesca  "Weinberg Dolomiten",
frizzante 10% vol.
  Il vino ad indicazione  geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti",
in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", tipologia frizzante, ottenuto
da  uve provenienti  dal vitigno  Moscato giallo  deve assicurare  il
titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9% vol.
                               Art. 7.
  Alla  indicazione geografica  tipica "Vigneti  delle Dolomiti",  in
lingua  tedesca   "Weinberg  Dolomiten,  e'  vietata   l'aggiunta  di
qualsiasi  qualificazione diversa  da  quelle  previste nel  presente
disciplinare  di  produzione,  ivi compresi  gli  aggettivi  riserva,
extra, fine, scelto, selezionato, superiori e similari.
  E'   tuttavia  consentito   l'uso  di   indicazioni  che   facciano
riferimento  a nomi,  ragioni sociali  e marchi  privati purche'  non
abbiano significato laudativo  e non siano tali da  trarre in inganno
il consumatore.
  Ai sensi  dell'art. 7, punto  5, della  legge 10 febbraio  1992, n.
164,  l'indicazione geografica  tipica "Vigneti  delle Dolomiti",  in
lingua  tedesca "Weinberg  Dolomiten",  puo'  essere utilizzata  come
ricaduta per  i vini ottenuti  da uve prodotte da  vigneti, coltivati
nell'ambito  del  territorio delimitato  nel  precedente  art. 3,  ed
iscritti negli albi dei vigneti  dei vini a denominazione di origine,
a  condizione  che i  vini  per  i  quali  si intende  utilizzare  la
indicazione geografica  tipica di  cui trattasi, abbiano  i requisiti
previsti  per  una  o  piu'   delle  tipologie  di  cui  al  presente
disciplinare.