Proposta del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten". Art. 1. La indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten, e riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", bianchi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Bolzano e di Trento e della provincia di Belluno, nella regione Veneto, con esclusione del vitigno Moscato giallo. I vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Bolzano e di Trento e della provincia di Belluno, nella regione Veneto, con esclusione del vitigno Moscato rosa. La indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", con la specificazione di uno dei vitigni di cui ai precedenti commi nonche' dei vitigni Moscato giallo e Moscato rosa, con l'esclusione: per la provincia di Bolzano, dei vitigni Lagrein, Riesling italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Veltliner; per la provincia di Trento, dei vitigni Lagrein, Riesling italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Marzemino, Veltiner, Meunier, Negrara trentina, Pavana, Bianchetta trevigiana, Trebbiano toscano; per la provincia di Belluno, dei vitigni Bianchetta trevigiana, Pavana, e' riservata ai mosti e ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province di Bolzano, Trento e Belluno fino ad un massimo del 15%. Per i vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", e' consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, con le esclusioni sopra riportate, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantita' minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al comma precedente possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", prodotti nella tipologia novello devono essere ottenuti da vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province, con prevalenza del vitigno Lagrein, per la provincia di Bolzano e dei vitigni Lagrein e Teroldego per la provincia di Trento. Art. 3. La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", comprende: per la provincia di Bolzano l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Andriano, Appiano, Barbiano, Bolzano, Bressanone, Bronzolo, Caines, Caldaro, Castelbello-Ciardes, Castelrotto, Cermes, Chiusa, Cornedo sull'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fie', Funes, Gargazzone, Laces, Lagundo, Laion, Laives, Lana, Magre' all'Adige, Meltina, Marlengo, Merano, Montagna, Nalles, Naz-Sciaves, Naturno, Ora, Parcines, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Silandro, Terlano, Termeno, Tesino, Tirolo, Vadena, Varna, Velturno, Villandro; per la provincia di Trento l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimego, Cimone, Civezzano, Condino, Daone, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Fiave', Garniga, Giovo, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Rovere' della Luna, Rovereto, S. Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Lagarina, Volano, Zambana; per la provincia di Belluno l'intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uve per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", bianchi, rossi e rosati, anche con la specificazione dei vitigni, a tonnellate 19,5 ad eccezione del vitigno Moscato rosa per il quale la produzione massima consentita e' di 12 tonnellate. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", seguita o meno dal riferimento ad uno o a due vitigni, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", tipologie bianco e rosato devono essere vinificate in bianco. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", anche con la specificazione del nome di uno o di due vitigni, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", bianco 10% vol.; "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", rosso 10% vol.; "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", rosato 10% vol.; "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", novello 10% vol.; "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", frizzante 10% vol. Il vino ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", tipologia frizzante, ottenuto da uve provenienti dal vitigno Moscato giallo deve assicurare il titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9% vol. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi riserva, extra, fine, scelto, selezionato, superiori e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.