Visto  il  piano  regolatore  nazionale  delle telecomunicazioni,
approvato con il decreto ministeriale del 6 aprile  1990,  pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 90 del 18 aprile 1990,  ed  in  particolare,  l'art.  14,
relativo alla suddivisione del territorio nazionale, allegato n. 4;
    Visto   il   decreto   ministeriale  in  data  28  febbraio  1997
concernente  le  tariffe   telefoniche   nazionali   pubblicate   nel
supplemento  ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  n. 55 del 7 marzo
1997;
    Vista la legge 31  luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
    Visto  il  regolamento  concernente  l'attuazione  di   direttive
comunitarie   nel  settore  delle  telecomunicazioni,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica del  19  settembre  1997,  n.
318;
    Considerata  la  relazione  della  "commissione  per la normativa
tecnica sulla numerazione delle  telecomunicazioni",  costituita  con
decreto  ministeriale  del  24 aprile 1997 ed il cui mandato e' stato
successivamente ampliato con decreto ministeriale del 23 luglio 1997;
    Considerata l'esigenza di rivedere il  vigente  piano  regolatore
telefonico  nazionale  e  tenendo conto delle prospettive di sviluppo
tecnologico e gestionale, nonche' dei  radicali  cambiamenti  che  si
stanno verificando nel settore delle telecomunicazioni;
    Ritenuto   pertanto  di  aggiornare  l'attuale  suddivisione  del
territorio nazionale per il servizio telefonico,  prevista  dall'art.
14,  allegato  4,  del  citato  decreto  del  6  aprile  1990  ed  in
particolare di definire la dimensione ed il numero delle aree locali,
sostitutive delle aree urbane e settoriali;
    Sentite  le  associazioni  degli  utenti  e  dei  costruttori  di
apparati;
    Sentito  il  consiglio  superiore  tecnico  delle  poste  e delle
telecomunicazioni;
                              Decreta:
                           Articolo unico
                    (Suddivisione del territorio)
    1. Dal 5 dicembre 1997, ai fini  dell'espletamento  del  servizio
telefonico ad uso pubblico, le aree telefoniche urbane si raggruppano
in  aree  locali  che  sostituiscono  i  settori.  La suddivisione in
settori prevista nel decreto ministeriale 6  aprile  1990,  art.  14,
allegato  4 e' modificata secondo quanto riportato nell'allegato A al
presente decreto.
    2. Resta salva la potesta' dell'Autorita' per le  garanzie  nelle
comunicazioni,  di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249,
di  ridefinire  il  numero  delle  aree  locali  ed  i  loro  confini
considerando  l'obiettivo  della convergenza ai distretti telefonici,
l'introduzione della portabilita' del  numero,  fissata  entro  il  1
gennaio 2001, la distribuzione della popolazione, le realta' di altri
Paesi   europei,  gli  specifici  orientamenti  dell'Unione  Europea,
l'evoluzione delle tecnologie, le disposizioni di cui  alla  predetta
legge, art. 4, comma 9, nonche' quelle di cui all'art. 7, commi 1, 2,
3  e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318.
    Roma, 25 novembre 1997
                                               Il Ministro: MACCANICO