Visto il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con il decreto ministeriale del 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1990, ed in particolare, l'art. 14, relativo alla suddivisione del territorio nazionale, allegato n. 4; Visto il decreto ministeriale in data 28 febbraio 1997 concernente le tariffe telefoniche nazionali pubblicate nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Visto il regolamento concernente l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318; Considerata la relazione della "commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni", costituita con decreto ministeriale del 24 aprile 1997 ed il cui mandato e' stato successivamente ampliato con decreto ministeriale del 23 luglio 1997; Considerata l'esigenza di rivedere il vigente piano regolatore telefonico nazionale e tenendo conto delle prospettive di sviluppo tecnologico e gestionale, nonche' dei radicali cambiamenti che si stanno verificando nel settore delle telecomunicazioni; Ritenuto pertanto di aggiornare l'attuale suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico, prevista dall'art. 14, allegato 4, del citato decreto del 6 aprile 1990 ed in particolare di definire la dimensione ed il numero delle aree locali, sostitutive delle aree urbane e settoriali; Sentite le associazioni degli utenti e dei costruttori di apparati; Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Articolo unico (Suddivisione del territorio) 1. Dal 5 dicembre 1997, ai fini dell'espletamento del servizio telefonico ad uso pubblico, le aree telefoniche urbane si raggruppano in aree locali che sostituiscono i settori. La suddivisione in settori prevista nel decreto ministeriale 6 aprile 1990, art. 14, allegato 4 e' modificata secondo quanto riportato nell'allegato A al presente decreto. 2. Resta salva la potesta' dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, di ridefinire il numero delle aree locali ed i loro confini considerando l'obiettivo della convergenza ai distretti telefonici, l'introduzione della portabilita' del numero, fissata entro il 1 gennaio 2001, la distribuzione della popolazione, le realta' di altri Paesi europei, gli specifici orientamenti dell'Unione Europea, l'evoluzione delle tecnologie, le disposizioni di cui alla predetta legge, art. 4, comma 9, nonche' quelle di cui all'art. 7, commi 1, 2, 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318. Roma, 25 novembre 1997 Il Ministro: MACCANICO