IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
integrazioni e modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 28 marzo 1997, n.
220,  recante norme  sulla riorganizzazione  degli uffici  di livello
dirigenziale generale  del Ministero  dell'industria del  commercio e
dell'artigianato;
  Visto l'art.  1 della legge  7 agosto  1997, n. 266,  recante norme
sugli interventi urgenti per l'economia;
  Considerato  che ai  sensi dell'art.  7  comma 1,  lettera a),  del
citato decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220,
la  Direzione  generale per  il  coordinamento  degli incentivi  alle
imprese  provvede   alla  valutazione  degli   effetti  sull'apparato
produttivo  e  distributivo  degli interventi  di  agevolazioni  alle
imprese assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nell'ambito  delle articolazioni  della Direzione  generale per  il
coordinamento degli incentivi alle imprese e' istituita una struttura
organizzativa con compiti di analisi e controllo sull'efficacia e sul
rispetto delle finalita' delle  leggi e dei conseguenti provvedimenti
amministrativi  in materia  di sostegno  alle attivita'  economiche e
produttive.
  L'organizzazione  della struttura  e  la  relativa assegnazione  di
personale sono stabilite dal  direttore generale per il coordinamento
degli incentivi alle imprese.
  La  struttura,  per  lo  svolgimento  della  propria  attivita'  di
valutazione e  monitoraggio, puo' accedere, nel  rispetto delle norme
sulla  riservatezza,  a tutti  i  dati  ritenuti necessari  alle  sue
finalita' e  puo', al  contempo, promuovere e  realizzare rilevazioni
presso  i soggetti  pubblici  attuatori di  interventi agevolativi  e
presso i soggetti privati beneficiari delle agevolazioni.