ALLEGATO I CONDIZIONI SPECIFICHE DI POLIZIA SANITARIA Capitolo 1. Latte liquido, latte in polvere e prodotti derivati dal latte in polvere e non destinati al consumo umano Gli scambi intracomunitari e le importazioni di latte liquido o di latte in polvere e dei prodotti derivati dal latte in polvere e non destinati al consumo umano sono sottoposti alle condizioni seguenti: 1) qualunque sia il contenitore in cui il prodotto e' trasportato, esso deve portare un contrassegno che ne precisi la natura; 2) ogni partita deve essere accompagnata, secondo il caso, da un documento commerciale di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) n. 7, o dal certificato sanitario di cui all'art. 5, comma 2, lettera c) recante il nome e il numero di riconoscimento dello stabilimento di trasformazione o di trattamento e la dichiarazione che il prodotto ha subito un trattamento termico conformemente alle disposizioni del paragrafo 3, lettera a); questo documento o certificato deve essere conservato dal destinatario della spedizione per almeno un anno; 3) il documento o certificato di cui al paragrafo 2 deve contenere una dichiarazione secondo la quale: a) durante la trasformazione o il trattamento il latte e' stato sottoposto ad una temperatura minima di 71,7 C per almeno 15 secondi o qualsiasi combinazione equivalente, o, nel caso del latte in polvere o dei prodotti derivati dal latte in polvere, il trattamento termico a spruzzo o mediante cilindri rotanti ha assicurato un risultato equivalente; b) per il latte in polvere e i prodotti derivati dal latte in polvere, sono state soddisfatte le seguenti condizioni: i) dopo la conclusione del processo di essiccazione, sono state prese tutte le precauzioni per evitare la contaminazione del prodotto; ii) il prodotto finale e' stato messo in contenutori nuovi; c) in caso di utilizzazione di contenitori per merci sfuse, il veicolo o il contenitore e' stato disinfettato mediante un disinfettante approvato dalle autorita' competenti prima che il latte liquido, il latte in polvere o i prodotti derivati dal latte in polvere siano stati caricati in tale veicolo o contenitore per essere trasportati verso la loro destinazione. Inoltre, le importazioni di latte liquido, di latte in polvere e di prodotti derivati dal latte in polvere possono essere autorizzate soltanto in provenienza da paesi terzi o da parti di paesi terzi iscritti sugli elenchi stabiliti in sede comunitaria. Capitolo 2. Involucri di origine animale A. Scambi. Gli scambi di involucri di origine animale sono subordinati alla presentazione di un documento che precisa lo stabilimento di origine, che deve essere: - quando gli involucri sono salati o essiccati all'origine e quando gli involucri salati sono successivamente manipolati per altri fini, uno stabilimento approvato dall'autorita' competente; - negli altri casi, uno stabilimento riconosciuto conformemente alla direttiva relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche; gli involucri devono essere trasportati in modo da evitare una contaminazione. B. Importazioni dai Paesi terzi. Le importazioni di involucri di origine animale in provenienza da paesi terzi sono subordinati alla presentazione del certificato di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore e attestante: i) che gli involucri provengono da uno stabilimento riconosciuto dall'autorita' competente del paese esportatore; ii) che gli involucri sono stati puliti, raschiati e successivamente o salati o decolorati (o, in alternativa al procedimento di salatura o decolorazione, essiccati dopo la raschiatura); iii) che dopo il trattamento di cui al punto ii) si e' provveduto a prendere misure efficaci affinche' gli involucri non possano nuovamente essere contaminati. Capitolo 3. Pelli di ungulati non coperti dalle disposizioni relative a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche e all'importazione di animali della specie bovina e suina. Gli scambi e le importazioni provenienti dai Paesi terzi di pelli di ungulati sono subordinati alla condizione che ciascuna partita sia accompagnata dal documento commerciale di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), oppure da un certificato sanitario di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), attestante quanto segue: a) per le pelli di ungulati diversi dai suini: i) che le pelli non sono ottenute da animali originari di una regione o di un paese soggetti a restrizioni per la specie in questione e causa della diffusione di una malattia trasmissibile grave; ii) che prima della spedizione le pelli sono state essiccate, salate secche o verdi o hanno subito un trattamento chimico per un periodo minimo di 14 giorni; iii) che la partita non e' stata in contatto con altri prodotti di origine animale o con animali vivi che presentano un rischio di diffusione di malattie trasmissibili gravi. Questi requisiti non sono richiesti quando le pelli sono state isolate per 21 giorni o hanno subito un trasporto di 21 giorni senza interruzione; b) per le pelli di suini: i) che prima della macellazione, i suini dai quali provengono le pelli hanno risieduto nel paese esportatore per almeno tre mesi; ii) che prima dell'esportazione le pelli sono state essiccate o salate secche o verdi o hanno subito un trattamento chimico per un periodo minimo di 14 giorni; iii) che nei dodici mesi precedenti la spedizione non siano scoppiate nel paese d'origine o, in caso di regionalizzazione, nella regione d'origine epidemie di peste suina africana o di malattia vescicolare dei suini; iv) che la partita non e' stata in contatto con un altro prodotto di origine animale o con animali vivi che presentano un rischio di diffusione di malattie trasmissibili gravi. Le importazioni di pelli non trattate sono autorizzate soltanto in provenienza da Paesi terzi dai quali sono autorizzate, in applicazione della normativa comunitaria, le importazioni di carni fresche delle specie corrispondenti. Capitolo 4. Alimenti nei quali sono stati incorporati materiali a rischio ridotto ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 1. Ogni partita di alimenti per animali in recipienti ermeticamente chiusi deve essere accompagnata da un certificato rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del paese d'origine, attestante che il prodotto e' stato sottoposto ad un trattamento termico a una temperatura minima di 3.0 F. 2. Ogni partita di alimenti semiumidi per animali deve essere accompagnata dal documento commerciale o dal certificato previsto all'art. 8, comma 2, attestante che: i) il materiale grezzo di origine animale dal quale sono stati fabbricati gli alimenti per animali familiari e' ricavato esclusivamente dalla macellazione di animali sani, le cui carni sono state riconosciute idonee al consumo umano; ii) gli ingredienti di origine animale sono stati sottoposti a un trattamento termico al centro della massa di almeno 90 C; iii) dopo la trasformazione sono stati presi effettivi provvedimenti affinche' la partita non venisse ricontaminata. 3. Gli alimenti essiccati per animali familiari devono soddisfare i seguenti requisiti: a) il materiale grezzo dal quale sono stati ricavati gli alimenti per animali e' materiale a basso rischio conformemente al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508; b) ciascuna partita e' accompagnata dal documento commerciale o certificato di cui all'art. 8, comma 2 attestante che: i) i componenti degli alimenti essiccati per animali consistono in prodotti animali macellati che sono stati trattati termicamente in modo da raggiungere una temperatura al centro della massa di almeno 90 C, fermo restando che il trattamento non e' necessario per prodotti finiti i cui composti sono stati sottoposti a tale trattamento; ii) dopo il trattamento termico e' stata adottata ogni precauzione per evitare qualsiasi contaminazione del prodotto prima della spedizione; iii) il prodotto e' stato imballato in contenitori (sacchi o sacchetti) nuovi; iv) il procedimento di trattamento e' stato esaminato con risultati soddisfacenti in conformita' al citato decreto legislativo n. 508 del 1992. 4. Ciascuna partita di prodotti ricavati da pelli lavorate deve essere accompagnata dal documento commerciale o certificato di cui all'art. 8, comma 2, attestante che i prodotti sono stati sottoposti, durante la lavorazione, a un trattamento termico in grado di distruggere gli organismi patogeni (compresa la salmonella) e che, dopo la lavorazione, sono state prese misure efficaci affinche' i prodotti non venissero contaminati. Capitolo 5. Ossa e relativi prodotti (esclusa la farina d'ossa), corna e relativi prodotti (esclusa la farina di corna), zoccoli e relativi prodotti (esclusa la farina di zoccoli). Gli scambi e le importazioni dei prodotti in questione sono sottoposti alle condizioni seguenti: A. Se sono destinati all'alimentazione umana o animale: 1) per quanto riguarda gli scambi, le ossa, le corna e gli zoccoli sono sottoposti alle condizioni di polizia sanitaria prevista dalle disposizioni in materia di scambi intracomunitari di carne fresca; 2) per quanto riguarda gli scambi, i prodotti a base di ossa, i prodotti a base di corna e i prodotti a base di zoccoli, sono sottoposti alle condizioni di polizia previste dalle disposizioni in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne; 3) per quanto riguarda le importazioni, le ossa, i prodotti a base di ossa, le corna, i prodotti a base di corna, gli zoccoli e i prodotti a base di zoccoli sono sottoposti alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di importazione di animali della specie bovina e suina. B. Se non destinati a fini diversi dell'alimentazione umana o animale, compresi quelli destinati ad essere trasformati in previsione della fabbricazione di gelatine: 1) Gli Stati membri autorizzano le importazioni di ossa e dei relativi prodotti (esclusa la farina di ossa ), di corna e relativi prodotti(esclusa la farina di corna), di zoccoli e relativi prodotti (esclusa la farina di zoccoli) purche': i) i prodotti siano essiccati prima dell'esportazione e non siano refrigerati o congelati; ii) i prodotti siano trasportati soltanto per via terrestre e marittima dal paese di origine direttamente verso un posto d'ispezione di frontiera della Comunita' e non siano trasbordati in un porto o in luogo situato al di fuori della Comunita'; iii) i prodotti dopo i controlli documentali previsti dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 siano inoltrati verso lo stabilimento di lavorazione; direttamente. 2) ciascuna partita di prodotti deve essere accompagnata da una dichiarazione con la quale l'importatore si impegna a non destinare i prodotti importati ai sensi del presente capitolo all'alimentazione umana o animale diretta. Tale dichiarazione deve essere presentata al veterinario ufficiale del posto di ispezione di frontiera del punto d'entata della merce sul territorio della Comunita' per esservi visitata dal summenzionato veterinario ufficiale, e deve accompagnare la partita fino alla sua destinazione; 3)se stabilito in sede comunitaria, si puo' derogare a taluni dei suddetti requisiti in funzione delle situazioni sanitarie e delle garanzie in materia di controllo all'origine offerte da un paese terzo. Capitolo 6. Proteine animali trasformate I. Fatte salve le eventuali restrizioni imposte dalla BSE, e quelle imposte all'alimentazione dei ruminanti da proteine di ruminanti, gli scambi e le importazioni di proteine animali trasformate sono subordinate: A. per quanto riguarda gli scambi: - di proteine animali trasformate destinate all'alimentazione umana, alla presentazione del documento o certificato attestante il rispetto dei requisiti prescritti dalle disposizioni relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne; - di proteine animali trasformate destinate all'alimentazione animale, alla presentazione del documento o certificato previsto dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508; B. per quanto riguarda le importazioni: 1) alla presentazine di un certificato sanitario quale previsto all'art. 5, comma 2, lettera c), firmato dal veterinario ufficiale del paese d'origine e attestante che: a) il prodotto: i) se e' destinato al consumo animale, e' stato sottoposto ad un trattamento termico appropriato in modo da essere conforme alle norme microbiologiche di cui al citato decreto legislativo n. 508 del 1992; ii) se e' destinato al consumo umano, risponde ai requisiti prescritti dalle disposizioni in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne. b) dopo il trattamento sono state adottate tutte le precauzioni per evitare qualsiasi contaminazione del prodotto trattato; c) al momento della partenza dal paese di origine sono stati prelevati campioni da sottoporre ad esame per accertare l'assenza di salmonella; d) l'esame e' risultato negativo; 2) dopo controllo documentale del certificato di cui al punto 1), al prelievo di campioni da parte dell'autorita' competente del posto d'ispezione di frontiera, fatto salvo il punto II: i) su ciascuna partita di prodotti presentata sfusa; ii) mediante campionamento aleatorio sulle partite di prodotti confezionati nello stabilimento di fabbricazione; 3) per l'immissione in libera pratica nel territorio della Comunita' delle partite di proteine animali trasformate, alla prova che i risultati dei prelievi effettuati conformemente al punto B, 1, lettera c) sono negativi, eventualmente previo nuovo trattamento. C. Le norme nazionali esistenti alla data della notifica della presente direttiva per quanto riguarda i requisiti applicabili in materia di BSE e di malattia del trotto (scrapia) per le proteine di origine animale, possono essere mantenute in attesa di una decisione sul tipo di trattamento termico atto a distruggere l'agente responsabile. Gli scambi e le importazioni di farine di carni e di farine di ossa restano soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. II. E' possibile praticare un controllo per campionamento aleatorio su partite di prodotti presentati sfusi, originari di un paese terzo in provenienza dal quale gli ultimi sei test consecutivi si sono rivelati negativi. Quando nel corso di tale controllo un risultato e' positivo, l'autorita' competente del paese di origine deve essere informata affinche' prenda le misure appropriate per rimediare alla situazione. Queste misure devono essere comunicate all'autorita' competente responsabile dei controlli all'importazione. In caso di un nuovo risultato positivo dalla stessa provenienza, gli ulteriori controlli dovranno essere effettuati su tutte le partite della stessa provenienza, fino a che saranno nuovamente soddisfatti i requisiti della prima fase. III. Deve essere conservato un estratto dei risultati dei controlli effettuati sulle partite che sono state oggetto dei controlli medesimi. IV. In conformita' a quanto disposto dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, il trasbordo delle partite e' consentito soltanto nei porti riconosciuti purche' tra gli Stati membri sia stato concluso un accordo bilaterale che consenta di rinviare i controlli delle partite finche' siano giunte al posto d'ispezione di frontiera dello Stato membro di destinazione finale. V. Qualora una partita risulti positiva per quanto riguarda la salmonella essa: a) e' riesportata dalla Comunita'; b) e' utilizzata a scopi diversi dall'alimentazione animale. In questo caso la partita puo' lasciare il porto o il deposito soltanto se i prodotti che la compongono non sono incorporati in alimenti per animali; c) oppure e' nuovamente trattata in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto conformemente al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, o in qualsiasi impresa riconosciuta per la decontaminazione per assicurarne il controllo, il trasferimento dal porto o dal deposito e' subordinato ad un'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente e la partita non e' sbloccata finche' non sia stata trattata e analizzata dall'autorita' competente per accertare l'assenza di salmonella conformemente alle disposizioni del decreto legislativo n. 508 del 1992 e sempre che il risultato delle prove sia negativo. CONDIZIONI SPECIFICHE DI POLIZIA SANITARIA Capitolo 7. Sangue e prodotti sanguigni di origine animale (non provenienti da equidi) 1. Gli scambi di sangue e di prodotti sanguigni avvengono conformemente alla disposizione generale contenuta nell'articolo 3. 2. Le importazioni di sangue e di prodotti sanguigni destinati all'industria farmaceutica sono subordinate alla presentazione del certificato sanitario di cui all'art. 5, comma 2, attestante il rispetto delle disposizioni concernenti l'identita' delle materie interessate, l'imballaggio, le condizioni di trasporto, di deposito, di manipolazione e di trasformazione, nonche' di quelle relative alla eliminazione dell'imballaggio, del confezionamento e dei residui della trasformazione per eliminare qualsiasi pericolo per la salute pubblica e quella degli animali, fatti salvi i requisiti previsti dalle disposizioni in materia di importazione di animali della specie bovina e suina che restano applicabili alle importazioni destinate al consumo umano. 3. Le importazioni di prodotti sanguigni di origine animale delle specie diverse dagli equidi, destinati ad altri fini, sono subordinate alla presentazione del certificato sanitario previsto all'art. 5, comma 2, lettera c) firmato dal veterinario ufficiale e attestante che, qualora si ritenga, secondo la procedura comunitaria, che il paese d'origine presenti un rischio sanitario, per quanto riguarda il virus epizootico boovino e/o della febbre catarrale: a) i prodotti: - provengono da un macello situato in un luogo in cui, entro un raggio di 10 km non sono state riscontrate le malattie in questione cui la specie dalla quale si ricava il prodotto e' ricettiva; - provengono da un animale che: - ha risieduto nel paese di origine per tre mesi e - e' stato sottoposto a ispezione prima della macellazione e post mortem, risultando indenne dalle malattie in questione; o la cui madre soddisfa tali condizioni. Se le partite rispondono ai requisiti che precedono: - salvo nel caso previsto al punto 5, ciascuna partita di prodotti sanguigni deve essere trasportata direttamente dal porto di entrata in un laboratorio di trattamento e tutti i residui risultanti dal trattamento devono essere immediatamente distrutti; - per ogni partita di prodotti sanguigni deve essere prelevato un campione e inviato ad un laboratorio riconosciuto secondo la procedura comunitaria per individuare la presenza del virus epizootico bovino e della febbre catarrale; - la partita suddetta non puo' lasciare il laboratorio finche' il campione di prova sia risultato negativo per quanto riguarda il virus epizootico bovino e della febbre catarrale; b) i prodotti sono stati sottoposti ad uno dei seguenti trattamenti: - riscaldati a una temperatura di almeno 65 C per almeno 3 ore, oppure - irradiati a 2,5 megarad, oppure - sottoposti a una modifica del pH in pH5 per 3 ore; c) nel caso di prodotti sanguigni destinati all'uso per la diagnosi in vitro o come reattivi, essi sono stati spediti in contenitori ermeticamente chiusi e impermeabili. In tal caso: - i contenitori o il loro imballaggio esterno devono recare in modo ben visibile l'indicazione "Esclusivamente destinati all'uso quali reagenti per la diagnosi in vitro o per laboratorio", e - i prodotti sanguigni possono essere ulitizzati esclusivamente quale reagente per la diagnosi in vitro o per laboratorio e la documentazione che accompagna il prodotto deve indicare che i prodotti o i loro residui non devono entrare in contatto con ruminanti o suini. 4. E' possibile autorizzare le importazioni di prodotti sanguigni provenienti da paesi terzi considerati indenni da malattie trasmissibili gravi, purche' tali prodotti siano accompagnati da un certificato veterinario attestante che provengono da un animale originario di uno Stato membro o di uno dei suddetti paesi terzi. 5. I prodotti sanguigni confezionati in contenitori ermeticamente chiusi e impermeabili possono essere immagazzinati in stabilimenti posti sotto la sorveglianza permanente di un veterinario ufficiale, purche' tali prodotti siano tenuti separati da qualsiasi altro prodotto di origine animale immagazzinato nello stesso stabilimento. Capitolo 8. Siero di equidi 1. Per essere oggetto di scambi, il siero deve provenire da equidi che non presentano nessuna delle malattie trasmissibili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, e nessuna delle malattie trasmissibili gravi cui sono sensibili gli equidi ed essere ottenuto in enti o centri non sottoposti a restrizioni sanitarie in applicazione della suddetta direttiva. 2. Puo' essere importato soltanto il siero proveniente da equidi nati e allevati in un paese terzo dal quale e' autorizzata l'importazione di equidi da macello e che e' stato ottenuto trattato e spedito in condizioni da precisare conformemente alla procedura comunitaria. Capitolo 9. Strutto e grassi pressati o fusi E' possibile autorizzare l'importazione nella Comunita' di strutto e grassi pressati o fusi da paesi terzi dai quali e' consentita l'importazione di carni fresche delle specie in questione. Se e' insorta una delle malattie trasmissibili gravi nei dodici mesi precedenti l'esportazione da uno dei paesi di cui al precedente paragrafo 1, ciascuna partita di strutto o grassi pressati o fusi deve essere accompagnata dal certificato di cui all'art. 5, comma 2, attestante che: A. lo strutto o i grassi pressati o fusi hanno subito uno dei seguenti trattamenti termici: i) a una temperatura minima di 70 C per almeno 30 minuti, o ii) a una temperatura minima di 90 C per almeno 15 minuti, o iii) a una temperatura minima di 80 C a fusione continua; B. se lo strutto o i grassi pressati o fusi vengono imballati, sono stati collocati in contenitori nuovi e sono state prese tutte le precauzioni per impedirne la ricontaminazione; C. nel caso di trasporto sfuso del prodotto, i tubi, le pompe, i serbatoi e ogni altro contenitore per materiale sfuso o i serbatoi dei camion utilizzati per il trasporto dei prodotti dallo stabilimento di fabbricazione o direttamente verso la nave o i serbatoi di magazzinaggio a terra, o direttamente verso gli stabilimenti sono stati ispezionati prima dell'uso e ne e' stata accertata la nettezza. Capitolo 10. Materiale grezzo per la fabbricazione di alimenti per animali e di prodotti farmaceutici o tecnici 1. Per materiale grezzo si intendono le carni fresche, le ghiandole, gli organi e altre interiora, nonche' la mucosa intestinale, non destinati al consumo umano. Il materiale grezzo e' considerato fresco se e' stato sottoposto soltanto ad un trattamento col freddo o ad un altro trattamento mediante il quale gli organismi patogeni non vengono annientati con sufficiente sicurezza. A tale riguardo devono essere utilizzati soltanto materiali a rischio ridotto ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508. 2. Il materiale grezzo deve essere accompagnato dal documento commerciale o certificato di cui all'art. 8, comma 2, oppure da un certificato conforme ad un modello da stabilire in sede comunitaria. 3. L'originale del certificato sanitario o del documento commerciale deve essere presentato, per gli scambi, alle autorita' veterinarie competenti rispettivamente per lo stabilimento di trasformazione e per il magazzino provvisorio-magazzino frigorifero o per lo stabilimento di selezione, nonche', per le importazioni da paesi terzi, all'autorita' responsabile del controllo al posto d'ispezione alle frontiere. 4. Il materiale grezzo deve essere direttamente trasportato verso gli stabilimenti di trasformazione autorizzati o registrati e rispondenti alle condizioni del decreto legislativo n. 508 del 1992, oppure, per il magazzinaggio provvisorio, verso magazzini frigoriferi autorizzati. Il materiale grezzo destinato alla fabbricazione di prodotti farmaceutici puo' anche essere selezionato e immagazzinato, prima della lavorazione, in stabilimenti appositamente autorizzati a tal fine dagli Stati membri. Questi ultimi informano la commissione in merito all'autorizzazione di siffatti stabilimenti di selezione. 5. Il materiale grezzo puo' essere trasportato verso lo stabilimento di trasformazione solo in contenitori o mezzi di trasporto a tenuta stagna e convenientemente sigillati. I contenitori e i documenti di accompagnamento devono essere contrassegnati, secondo la loro destinazione, con la dicitura "Destinato esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali" ovvero "Destinato esclusivamente alla fabbricazione di prodotti farmaceutici o tecnici". Sui contenitori e sui documenti di accompagnamento devono essere indicate la denominazione e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione. 6. I veicoli e i contenitori utilizzati per il trasporto delle merci, nonche' tutte le attrezzature o le apparecchiature venute a contatto con il materiale grezzo non trattato, devono essere puliti e disinfettati. Il materiale di imballaggio deve essere bruciato o eliminato in altro modo, secondo le indicazioni del veterinario ufficiale. 7. Il magazzinaggio provvisorio del materiale grezzo e' ammesso solo, previa autorizzazione e sotto la sorveglianza del veterinario ufficiale, in magazzini frigoriferi autorizzati a tal fine. Il materiale deve essere separato dalle altre merci e depositato in modo da evitare la diffusione di malattie epizootiche. 8. Negli stabilimenti di trasformazione il materiale grezzo deve essere trattato in modo da distruggere gli organismi patogeni e da evitare la contaminazione della popolazione animale locale. L'asportazione di materiale grezzo dallo stabilimento e' consentita solo, previa autorizzazione del veterinario ufficiale, in casi eccezionali, ai fini di un'innocua eliminazione, ai sensi del citato decreto legislativo n. 508 del 1992, verso stabilimenti di trasformazione riconosciuti o registrati a tal fine. Al trasporto del materiale grezzo e alla notifica al veterinario ufficiale competente per lo stabilimento di trasformazione, si applicano per analogia le disposizioni dei punti 5, 6 e 9. 9. Il trasporto del materiale grezzo dallo stabilimento d'origine o dal confine con il paese terzo deve essere comunicato al veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di trasformazione, del magazzino provvisorio o dello stabilimento di selezione: negli scambi intracomunitari, dal veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di origine; in caso di importazione da paesi terzi, dall'autorita' preposta al controllo alla frontiera mediante il sistema Animo oppure per telex o telefax. 10. Per le importazioni nella Comunita' vigono inoltre le seguenti disposizioni: a) e' possibile autorizzare l'importazione di materiale grezzo nella Comunita' soltanto in provenienza da paesi menzionati nell'elenco stabilito in sede comunitaria oppure con decisione particolare della Commissione relativa al materiale grezzo in questione; b) dopo il controllo alla frontiera il materiale grezzo deve, sotto la sorveglianza dell'autorita' veterinaria competente, essere direttamente trasportato in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto o registrato, che sia sottoposto al controllo permanente di un veterinario ufficiale e abbia fornito la garanzia che il materiale grezzo verra' utilizzato solo per il fine autorizzato e non uscira' dallo stabilimento senza essere stato trattato, oppure in un magazzino provvisorio autorizzato o in uno stabilimento di selezione autorizzato; c) il certificato veterinario con l'annotazione relativa all'entrata apposta dall'autorita' preposta al controllo alla frontiera oppure una copia autenticata del certificato deve accompagnare le merci fino allo stabilimento di destinazione. Capitolo 11. Carni di coniglio e carni di selvaggina d'allevamento Le carni di coniglio e di selvaggina di allevamento possono essere importate soltanto: a) se provengono da paesi terzi iscritti: i) per la selvaggina di pelo d'allevamento, nell'elenco dei paesi in provenienza dai quali le carni fresche delle specie corrispondenti possono essere importate in applicazione delle disposizioni in materia di scambi intracomunitari di carni fresche; ii) per la selvaggina di penna d'allevamento, nell'elenco dei paesi in provenienza dai quali le carni fresche di volatili da cortile possono essere importate in applicazione delle disposizioni in materia di scambi intracomunitari e importazioni di carni fresche di volatili da cortile; iii) per le carni di coniglio, in un elenco da elaborare in sede comunitaria; b) se soddisfano almeno i requisiti previsti dalle disposizioni in materia di produzione e commercializzazione di carne di coniglio e di selvaggina da allevamento; c) se provengono da stabilimenti che offrono le garanzie di cui alla lettera b), riconosciute in sede comunitaria o, in attesa, da stabilimenti riconosciuti dalle autorita' competenti; d) se ciascuna partita di carne e' accompagnata dal certificato sanitario di cui all'art. 5, comma 2, lettera c). Capitolo 12. Prodotti apicoli 1. I prodotti apicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura: a) non devono provenire da una zona oggetto di un divieto connesso al manifestarsi di peste americana o, nel caso dell'acariasi, se lo Stato membro di destinazione ha ottenuto garanzie complementari; b) devono soddisfare i requisiti imposti per il caso in cui si sia manifestata la peste americana. 2. Eventuali deroghe sono fissate, se necessario, in sede comunitaria. Capitolo 13. Trofei di caccia Gli scambi e le importazioni di trofei di caccia non trattati devono essere accompagnati dal documento commerciale previsto dall'art. 3, comma 2, lettera d), n. 7, o dal certificato sanitario di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), dal quale risulta che: 1) i suddetti trofei non provengono da animali originari di una regione sottoposta a restrizioni a causa della presenza di malattie trasmissibili gravi; 2) i suddetti trofei sono perfettamente secchi e senza resti di carne; sono stati essiccati o salati secchi o verdi per almeno 14 giorni prima della spedizione; 3) la partita non e' stata in contatto con nessun altro prodotto d'orine animale o con nessun animale che possa contaminarla; 4) il prodotto, una volta secco, e' stato disinfettato con prodotti autorizzati dall'autorita' competente del paese speditore; 5) i trofei sono stati posti in imballaggio nuovi e trasparenti. Capitolo 14. Stallatico liquido per trattamento del suolo (a) Prodotti trasformati a base di letame. 1. Tutti i concimi organici sono stati sottoposti ad un trattamento in modo che il prodotto sia esente da agenti patogeni. Possono essere oggetto di scambi o di importazioni i prodotti trasformati a base di letame che rispondono alle condizioni seguenti: essere esenti da salmonelle: salmonelle assenti in 25 g di prodotto traformato; essere esenti da enterobatteri: secondo le misure del tenore in germi aerobi ( 1000 unita' che formano colonie per g di prodotto trattato); essere stati sottoposti a riduzione della sporulazione e della tossinogenesi: tenore in umidita' 14%; valore "acqua" del prodotto 0,7. I prodotti devono essere conservati in modo da rendere impossibile la contaminazione o l'infezione secondaria e l'umidificazione dopo il trattamento. Al riguardo, i prodotti devono essere conservati: in silos ben chiusi e ben isolati, o in imballaggi ben chiusi (sacchi di plastica o "big bags"). Stallatico liquido non trasformato. Puo' essere oggetto di scambi o di importazioni soltanto lo stallatico liquido non trasformato proveniente da volatili e equidi. Tale stallatico liquido deve essere originario di una regione esente da malattie trasmissibili gravi per gli animali, segnatamente le seguenti malattie: afta epizootica, malattia di Newcastle, peste suina classica, influenza aviaria, peste suina africana, peste equina, malattia vescicolare del suino. Se necessario, possono essere fissate norme batteriologiche, in sede comunitaria. Capitolo 15. Lana, pelo, setole, piume e parti di piume, non trattati 1. La lana di ovini, il pelo di ruminanti e le setole di suini si considerano non trattati se non sono sottoposti a lavaggio industriale o non sono ottenuti al momento della concia; le piume o parti di piume si considerano non lavorate se non sono trattate con getti di vapore o con altro procedimento che escluda la trasmissione di agenti patogeni. 2. La lana di ovini, il pelo di ruminanti, le setole di suini, le piume e le parti di piume (merci) possono essere oggetto di scambi o essere importati soltanto se sono ermeticamente imballati essiccati. Tuttavia sono vietati gli scambi e le importazioni di setole di suini da paesi o regioni in cui la peste suina africana e' endemica. Questo divieto non si applica alle setole di suini: a) bollite, tinte o sbianchite; oppure b) sottoposte ad un altro trattamento per uccidere in modo certo gli organismi patogeni, purche' comprovato da un certificato del veterinario competente per il luogo di provenienza. Il lavaggio industriale non e' considerato un trattamento nel senso della presente disposizione. 3. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano agli scambi e alle importazioni di piume ornamentali e di piume: a) trasportate nei viaggi turistici per uso personale; o b) oggetto di scambi o importate come spedizione a privati a fini non industriali. 4. Le merci devono essere inoltrate direttamente verso lo stabilimento di destinazione o il deposito in modo tale da evitare qualsiasi propagazione di organismi patogeni.
Nota all'allegato I, capitolo 4: - Per quanto concerne il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, vedi nota all'art. 8. Nota all'allegato I, capitolo 5: - Per quanto concerne il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93, vedi note all'art. 1. Note all'allegato I, capitolo 6: - Per quanto concerne il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, vedi nota all'art. 8. - Per quanto concerne i DD.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28 e 3 marzo 1993, n. 93, vedi note all'art. 1. Nota all'allegato I, capitolo 8: - Il D.P.R. 11 febbraio 1994, n. 243, riguarda il regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE. Nota all'allegato I, capitolo 9: - Per quanto concerne il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, vedi note all'art. 8.