(ALLEGATO 1 - art. 1)
                             ALLEGATO I 
             CONDIZIONI SPECIFICHE DI POLIZIA SANITARIA 
                             Capitolo 1. 
Latte liquido, latte in polvere e prodotti derivati dal latte in 
polvere e non destinati al consumo umano 
   Gli scambi intracomunitari e le importazioni di latte liquido o di
latte in polvere e dei prodotti derivati dal latte in polvere e non 
 
destinati al consumo umano sono sottoposti alle condizioni seguenti: 
    1)  qualunque  sia  il  contenitore  in  cui   il   prodotto   e'
trasportato, esso deve portare un  contrassegno  che  ne  precisi  la
natura; 
    2) ogni partita deve essere accompagnata, secondo il caso, da  un
documento commerciale di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) n. 7,  o
dal certificato sanitario di cui all'art.  5,  comma  2,  lettera  c)
recante il nome e il numero di riconoscimento dello  stabilimento  di
trasformazione o di trattamento e la dichiarazione che il prodotto ha
subito un trattamento termico  conformemente  alle  disposizioni  del
paragrafo 3, lettera a); questo documento o certificato  deve  essere
conservato dal destinatario della spedizione per almeno un anno; 
    3) il  documento  o  certificato  di  cui  al  paragrafo  2  deve
contenere una dichiarazione secondo la quale: 
      a) durante la trasformazione o il trattamento il latte e' stato
sottoposto ad una temperatura minima di 71,7 ›C per almeno 15 secondi
o qualsiasi combinazione  equivalente,  o,  nel  caso  del  latte  in
polvere o dei prodotti derivati dal latte in polvere, il  trattamento
termico a spruzzo  o  mediante  cilindri  rotanti  ha  assicurato  un
risultato equivalente; 
      b) per il latte in polvere e i prodotti derivati dal  latte  in
polvere, sono state soddisfatte le seguenti condizioni: 
      i) dopo la conclusione del processo di essiccazione, sono state
prese  tutte  le  precauzioni  per  evitare  la  contaminazione   del
prodotto; 
      ii) il prodotto finale e' stato messo in contenutori nuovi; 
      c) in caso di utilizzazione di contenitori per merci sfuse,  il
veicolo  o  il  contenitore  e'  stato   disinfettato   mediante   un
disinfettante approvato dalle autorita' competenti prima che il latte
liquido, il latte in polvere o  i  prodotti  derivati  dal  latte  in
polvere siano stati caricati in tale veicolo o contenitore per essere
trasportati verso la loro destinazione. 
   Inoltre, le importazioni di latte liquido, di latte in  polvere  e
di prodotti derivati dal latte in polvere possono essere  autorizzate
soltanto in provenienza da paesi terzi o  da  parti  di  paesi  terzi
iscritti sugli elenchi stabiliti in sede comunitaria. 
                             Capitolo 2. 
                    Involucri di origine animale 
A. Scambi. 
   Gli scambi di involucri di origine animale sono  subordinati  alla
presentazione di un documento che precisa lo stabilimento di origine,
che deve essere: 
     - quando gli involucri sono salati  o  essiccati  all'origine  e
quando gli involucri salati sono successivamente manipolati per altri
fini, uno stabilimento approvato dall'autorita' competente; 
     - negli altri casi, uno stabilimento riconosciuto  conformemente
alla direttiva relativa a problemi  sanitari  in  materia  di  scambi
intracomunitari  di  carni  fresche;  gli  involucri  devono   essere
trasportati in modo da evitare una contaminazione. 
B. Importazioni dai Paesi terzi. 
   Le importazioni di involucri di origine animale in provenienza  da
paesi terzi sono subordinati alla presentazione  del  certificato  di
cui all'art. 5, comma 2, lettera  c),  rilasciato  e  firmato  da  un
veterinario ufficiale del paese terzo esportatore e attestante: 
    i) che gli involucri provengono da uno stabilimento  riconosciuto
dall'autorita' competente del paese esportatore; 
    ii)  che  gli  involucri   sono   stati   puliti,   raschiati   e
successivamente  o  salati  o  decolorati  (o,  in   alternativa   al
procedimento  di  salatura  o  decolorazione,   essiccati   dopo   la
raschiatura); 
    iii) che dopo il trattamento di cui al punto ii) si e' provveduto
a prendere  misure  efficaci  affinche'  gli  involucri  non  possano
nuovamente essere contaminati. 
                             Capitolo 3. 
Pelli di ungulati non coperti dalle disposizioni relative a problemi 
   sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni  fresche  e
   all'importazione di animali della specie bovina e suina. 
   Gli scambi e le importazioni provenienti dai Paesi terzi di  pelli
di ungulati sono subordinati alla condizione che ciascuna partita sia
accompagnata dal documento commerciale di cui all'art.  3,  comma  1,
lettera a), oppure da un certificato sanitario  di  cui  all'art.  5,
comma 2, lettera c), attestante quanto segue: 
     a) per le pelli di ungulati diversi dai suini: 
     i) che le pelli non sono ottenute da animali  originari  di  una
regione o di un  paese  soggetti  a  restrizioni  per  la  specie  in
questione e causa della  diffusione  di  una  malattia  trasmissibile
grave; 
     ii) che prima della spedizione le pelli  sono  state  essiccate,
salate secche o verdi o hanno subito un trattamento  chimico  per  un
periodo minimo di 14 giorni; 
     iii) che la partita non e' stata in contatto con altri  prodotti
di origine animale o con animali vivi che presentano  un  rischio  di
diffusione di malattie trasmissibili gravi. 
   Questi requisiti non sono richiesti quando  le  pelli  sono  state
isolate per 21 giorni o hanno subito un trasporto di 21 giorni  senza
interruzione; 
     b) per le pelli di suini: 
     i) che prima della macellazione, i suini dai quali provengono le
pelli hanno risieduto nel paese esportatore per almeno tre mesi; 
     ii) che prima dell'esportazione le pelli sono state essiccate  o
salate secche o verdi o hanno subito un trattamento  chimico  per  un
periodo minimo di 14 giorni; 
     iii) che nei dodici mesi  precedenti  la  spedizione  non  siano
scoppiate nel paese d'origine o, in caso di regionalizzazione,  nella
regione d'origine epidemie di peste  suina  africana  o  di  malattia
vescicolare dei suini; 
     iv) che la partita  non  e'  stata  in  contatto  con  un  altro
prodotto di origine animale o con  animali  vivi  che  presentano  un
rischio di diffusione di malattie trasmissibili gravi. 
   Le importazioni di pelli non trattate sono autorizzate soltanto in
provenienza  da  Paesi  terzi  dai   quali   sono   autorizzate,   in
applicazione della normativa comunitaria, le  importazioni  di  carni
fresche delle specie corrispondenti. 
                             Capitolo 4. 
Alimenti nei quali sono stati incorporati materiali a rischio ridotto
      ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 
   1.  Ogni  partita  di   alimenti   per   animali   in   recipienti
ermeticamente chiusi  deve  essere  accompagnata  da  un  certificato
rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del paese d'origine,
attestante che il prodotto e'  stato  sottoposto  ad  un  trattamento
termico a una temperatura minima di 3.0 F›. 
   2. Ogni partita di alimenti  semiumidi  per  animali  deve  essere
accompagnata dal documento commerciale  o  dal  certificato  previsto
all'art. 8, comma 2, attestante che: 
    i) il materiale grezzo di origine animale dal  quale  sono  stati
fabbricati  gli  alimenti   per   animali   familiari   e'   ricavato
esclusivamente dalla macellazione di animali sani, le cui carni  sono
state riconosciute idonee al consumo umano; 
    ii) gli ingredienti di origine animale sono stati sottoposti a un
trattamento termico al centro della massa di almeno 90 ›C; 
    iii)  dopo  la  trasformazione   sono   stati   presi   effettivi
provvedimenti affinche' la partita non venisse ricontaminata. 
   3. Gli alimenti essiccati per animali familiari devono  soddisfare
i seguenti requisiti: 
     a) il  materiale  grezzo  dal  quale  sono  stati  ricavati  gli
alimenti per animali e' materiale a basso  rischio  conformemente  al
decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508; 
     b) ciascuna partita e' accompagnata dal documento commerciale  o
certificato di cui all'art. 8, comma 2 attestante che: 
     i) i componenti degli alimenti essiccati per animali  consistono
in prodotti animali macellati che sono stati trattati termicamente in
modo da raggiungere una temperatura al centro della massa  di  almeno
90 ›C, fermo restando  che  il  trattamento  non  e'  necessario  per
prodotti  finiti  i  cui  composti  sono  stati  sottoposti  a   tale
trattamento; 
     ii)  dopo  il  trattamento  termico  e'  stata   adottata   ogni
precauzione per evitare qualsiasi contaminazione del  prodotto  prima
della spedizione; 
     iii) il prodotto e' stato imballato  in  contenitori  (sacchi  o
sacchetti) nuovi; 
     iv) il  procedimento  di  trattamento  e'  stato  esaminato  con
risultati soddisfacenti in conformita' al citato decreto  legislativo
n. 508 del 1992. 
   4. Ciascuna partita di prodotti ricavati da  pelli  lavorate  deve
essere accompagnata dal documento commerciale o  certificato  di  cui
all'art. 8, comma 2, attestante che i prodotti sono stati sottoposti,
durante  la  lavorazione,  a  un  trattamento  termico  in  grado  di
distruggere gli organismi patogeni (compresa la  salmonella)  e  che,
dopo la lavorazione, sono state prese  misure  efficaci  affinche'  i
prodotti non venissero contaminati. 
                             Capitolo 5. 
Ossa e relativi prodotti (esclusa la farina d'ossa), corna e relativi
   prodotti (esclusa la farina di corna), zoccoli e relativi prodotti
   (esclusa la farina di zoccoli). 
   Gli scambi e  le  importazioni  dei  prodotti  in  questione  sono
sottoposti alle condizioni seguenti: 
   A. Se sono destinati all'alimentazione umana o animale: 
    1) per quanto riguarda gli  scambi,  le  ossa,  le  corna  e  gli
zoccoli sono sottoposti alle condizioni di polizia sanitaria prevista
dalle disposizioni in materia  di  scambi  intracomunitari  di  carne
fresca; 
    2) per quanto riguarda gli scambi, i prodotti a base di  ossa,  i
prodotti a base di corna  e  i  prodotti  a  base  di  zoccoli,  sono
sottoposti alle condizioni di polizia previste dalle disposizioni  in
materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne; 
    3) per quanto riguarda le importazioni, le  ossa,  i  prodotti  a
base di ossa, le corna, i prodotti a base di corna, gli zoccoli  e  i
prodotti a base di zoccoli sono sottoposti alle  condizioni  previste
dalle disposizioni in materia di importazione di animali della specie
bovina e suina. 
B. Se  non  destinati  a  fini  diversi  dell'alimentazione  umana  o
animale,  compresi  quelli  destinati  ad   essere   trasformati   in
previsione della fabbricazione di gelatine: 
   1) Gli Stati membri autorizzano le  importazioni  di  ossa  e  dei
relativi prodotti (esclusa la farina di ossa ), di corna  e  relativi
prodotti(esclusa la farina di corna), di zoccoli e relativi  prodotti
(esclusa la farina di zoccoli) purche': 
    i) i prodotti siano essiccati prima dell'esportazione e non siano
refrigerati o congelati; 
    ii) i prodotti siano trasportati soltanto  per  via  terrestre  e
marittima  dal  paese  di  origine  direttamente   verso   un   posto
d'ispezione di frontiera della Comunita' e non siano  trasbordati  in
un porto o in luogo situato al di fuori della Comunita'; 
   iii) i prodotti dopo i controlli documentali previsti dal decreto 
legislativo 3 marzo 1993, n. 93 siano inoltrati verso lo stabilimento
di lavorazione; direttamente. 
   2) ciascuna partita di prodotti deve essere  accompagnata  da  una
dichiarazione con la quale l'importatore si impegna a non destinare i
prodotti importati ai sensi del presente  capitolo  all'alimentazione
umana o animale diretta. 
   Tale dichiarazione deve essere presentata al veterinario ufficiale
del posto di ispezione di frontiera del punto  d'entata  della  merce
sul territorio della Comunita' per esservi visitata dal summenzionato
veterinario ufficiale, e deve accompagnare la partita fino  alla  sua
destinazione; 
   3)se stabilito in sede comunitaria, si puo' derogare a taluni  dei
suddetti requisiti in funzione delle  situazioni  sanitarie  e  delle
garanzie in materia di controllo  all'origine  offerte  da  un  paese
terzo. 
 
                             Capitolo 6. 
                    Proteine animali trasformate 
 
   I. Fatte salve le  eventuali  restrizioni  imposte  dalla  BSE,  e
quelle  imposte  all'alimentazione  dei  ruminanti  da  proteine   di
ruminanti,  gli  scambi  e  le  importazioni  di   proteine   animali
trasformate sono subordinate: 
   A. per quanto riguarda gli scambi: 
    - di proteine  animali  trasformate  destinate  all'alimentazione
umana, alla presentazione del documento o certificato  attestante  il
rispetto dei requisiti  prescritti  dalle  disposizioni  relative  ai
problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti  a
base di carne; 
    - di proteine  animali  trasformate  destinate  all'alimentazione
animale, alla presentazione del documento o certificato previsto  dal
decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508; 
   B. per quanto riguarda le importazioni: 
    1) alla presentazine di un certificato sanitario  quale  previsto
all'art. 5, comma 2, lettera c), firmato  dal  veterinario  ufficiale
del paese d'origine e attestante che: 
     a) il prodotto: 
     i) se e' destinato al consumo animale, e' stato sottoposto ad un
trattamento termico appropriato in modo da essere conforme alle norme
microbiologiche di cui al citato decreto legislativo n. 508 del 1992; 
     ii) se e' destinato al  consumo  umano,  risponde  ai  requisiti
prescritti dalle disposizioni in materia di scambi intracomunitari di
prodotti a base di carne. 
     b) dopo il trattamento sono state adottate tutte le  precauzioni
per evitare qualsiasi contaminazione del prodotto trattato; 
     c) al momento della partenza dal paese  di  origine  sono  stati
prelevati campioni da sottoporre ad esame per accertare l'assenza  di
salmonella; 
     d) l'esame e' risultato negativo; 
    2) dopo controllo documentale del certificato di cui al punto 1),
al prelievo di campioni da parte dell'autorita' competente del  posto
d'ispezione di frontiera, fatto salvo il punto II: 
     i) su ciascuna partita di prodotti presentata sfusa; 
     ii) mediante campionamento aleatorio sulle partite  di  prodotti
confezionati nello stabilimento di fabbricazione; 
    3) per  l'immissione  in  libera  pratica  nel  territorio  della
Comunita' delle partite di proteine animali trasformate,  alla  prova
che i risultati dei prelievi effettuati conformemente al punto B,  1,
lettera c) sono negativi, eventualmente previo nuovo trattamento. 
   C. Le norme nazionali esistenti alla  data  della  notifica  della
presente direttiva per quanto riguarda  i  requisiti  applicabili  in
materia di BSE e di malattia del trotto (scrapia) per le proteine  di
origine animale, possono essere mantenute in attesa di una  decisione
sul  tipo  di  trattamento  termico  atto  a   distruggere   l'agente
responsabile. 
   Gli scambi e le importazioni di farine di carni  e  di  farine  di
ossa restano soggetti alle disposizioni del  decreto  legislativo  30
gennaio 1993, n. 28 e del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. 
   II.  E'  possibile  praticare  un  controllo   per   campionamento
aleatorio su partite di prodotti presentati sfusi,  originari  di  un
paese terzo in provenienza dal quale gli ultimi sei test  consecutivi
si sono rivelati negativi. 
   Quando nel corso di  tale  controllo  un  risultato  e'  positivo,
l'autorita' competente del paese di  origine  deve  essere  informata
affinche' prenda le misure appropriate per rimediare alla situazione. 
Queste  misure  devono  essere  comunicate  all'autorita'  competente
responsabile dei controlli all'importazione.  In  caso  di  un  nuovo
risultato positivo dalla stessa provenienza, gli ulteriori  controlli
dovranno  essere  effettuati  su  tutte  le  partite   della   stessa
provenienza, fino a che saranno nuovamente  soddisfatti  i  requisiti
della prima fase. 
   III.  Deve  essere  conservato  un  estratto  dei  risultati   dei
controlli  effettuati  sulle  partite  che  sono  state  oggetto  dei
controlli medesimi. 
   IV. In conformita' a quanto disposto dal  decreto  legislativo  30
gennaio 1993, n. 28, il trasbordo delle partite e' consentito 
 
soltanto nei porti riconosciuti purche'  tra  gli  Stati  membri  sia
stato concluso un accordo  bilaterale  che  consenta  di  rinviare  i
controlli delle partite finche' siano giunte al posto d'ispezione  di
frontiera dello Stato membro di destinazione finale. 
   V. Qualora una partita risulti positiva  per  quanto  riguarda  la
salmonella essa: 
     a) e' riesportata dalla Comunita'; 
     b) e' utilizzata a scopi diversi dall'alimentazione animale.  In
questo caso la partita puo' lasciare il porto o il deposito  soltanto
se i prodotti che la compongono non sono incorporati in alimenti  per
animali; 
     c)  oppure  e'  nuovamente  trattata  in  uno  stabilimento   di
trasformazione riconosciuto conformemente al decreto  legislativo  14
dicembre 1992, n. 508, o in qualsiasi  impresa  riconosciuta  per  la
decontaminazione per assicurarne il controllo, il  trasferimento  dal
porto o dal deposito e' subordinato ad  un'autorizzazione  rilasciata
dall'autorita' competente e la partita non e' sbloccata  finche'  non
sia  stata  trattata  e  analizzata  dall'autorita'  competente   per
accertare l'assenza di salmonella conformemente alle disposizioni del
decreto legislativo n. 508 del 1992 e sempre che il  risultato  delle
prove sia negativo. 
 
 
             CONDIZIONI SPECIFICHE DI POLIZIA SANITARIA 
                             Capitolo 7. 
           Sangue e prodotti sanguigni di origine animale 
                     (non provenienti da equidi) 
   1.  Gli  scambi  di  sangue  e  di  prodotti  sanguigni  avvengono
conformemente alla disposizione generale contenuta nell'articolo 3. 
   2. Le importazioni di sangue e  di  prodotti  sanguigni  destinati
all'industria farmaceutica sono subordinate  alla  presentazione  del
certificato sanitario di cui  all'art.  5,  comma  2,  attestante  il
rispetto delle disposizioni  concernenti  l'identita'  delle  materie
interessate, l'imballaggio, le condizioni di trasporto, di  deposito,
di manipolazione e di trasformazione, nonche' di quelle relative alla
eliminazione dell'imballaggio,  del  confezionamento  e  dei  residui
della trasformazione per eliminare qualsiasi pericolo per  la  salute
pubblica e quella degli animali, fatti  salvi  i  requisiti  previsti
dalle disposizioni in materia di importazione di animali della specie
bovina e suina che restano applicabili alle importazioni destinate al
consumo umano. 
   3. Le importazioni di prodotti sanguigni di origine animale  delle
specie  diverse  dagli  equidi,  destinati  ad   altri   fini,   sono
subordinate alla presentazione  del  certificato  sanitario  previsto
all'art. 5, comma 2, lettera c) firmato dal veterinario  ufficiale  e
attestante che, qualora si ritenga, secondo la procedura comunitaria,
che il paese d'origine presenti  un  rischio  sanitario,  per  quanto
riguarda il virus epizootico boovino e/o della febbre catarrale: 
     a) i prodotti: 
     - provengono da un macello situato in un luogo in cui, entro  un
raggio di 10 km non sono state riscontrate le malattie  in  questione
cui la specie dalla quale si ricava il prodotto e' ricettiva; 
     - provengono da un animale che: 
      - ha risieduto nel paese di origine per tre mesi e 
      - e' stato sottoposto a ispezione prima  della  macellazione  e
post mortem, risultando indenne dalle malattie in questione; 
      o la cui madre soddisfa tali condizioni. 
   Se le partite rispondono ai requisiti che precedono: 
    - salvo nel  caso  previsto  al  punto  5,  ciascuna  partita  di
prodotti sanguigni deve essere trasportata direttamente dal porto  di
entrata in un laboratorio di trattamento e tutti i residui risultanti
dal trattamento devono essere immediatamente distrutti; 
    - per ogni partita di prodotti sanguigni deve essere prelevato un
campione  e  inviato  ad  un  laboratorio  riconosciuto  secondo   la
procedura  comunitaria  per  individuare  la   presenza   del   virus
epizootico bovino e della febbre catarrale; 
    - la partita suddetta non puo' lasciare il laboratorio finche' il
campione di prova sia risultato negativo per quanto riguarda il virus
epizootico bovino e della febbre catarrale; 
     b)  i  prodotti  sono  stati  sottoposti  ad  uno  dei  seguenti
trattamenti: 
     - riscaldati a una temperatura di almeno 65 ›C per almeno 3 ore, 
oppure 
     - irradiati a 2,5 megarad, oppure 
     - sottoposti a una modifica del pH in pH5 per 3 ore; 
     c) nel caso di  prodotti  sanguigni  destinati  all'uso  per  la
diagnosi in vitro  o  come  reattivi,  essi  sono  stati  spediti  in
contenitori ermeticamente chiusi e impermeabili. In tal caso: 
     - i contenitori o il loro imballaggio esterno devono  recare  in
modo ben visibile l'indicazione "Esclusivamente destinati all'uso 
quali reagenti per la diagnosi in vitro o per laboratorio", e 
     - i prodotti sanguigni possono essere ulitizzati  esclusivamente
quale reagente per la diagnosi  in  vitro  o  per  laboratorio  e  la
documentazione  che  accompagna  il  prodotto  deve  indicare  che  i
prodotti o  i  loro  residui  non  devono  entrare  in  contatto  con
ruminanti o suini. 
   4. E' possibile autorizzare le importazioni di prodotti  sanguigni
provenienti  da  paesi  terzi   considerati   indenni   da   malattie
trasmissibili gravi, purche' tali prodotti siano accompagnati  da  un
certificato veterinario  attestante  che  provengono  da  un  animale
originario di uno Stato membro o di uno dei suddetti paesi terzi. 
   5. I prodotti sanguigni confezionati in contenitori  ermeticamente
chiusi e impermeabili possono essere  immagazzinati  in  stabilimenti
posti sotto la sorveglianza permanente di un  veterinario  ufficiale,
purche' tali  prodotti  siano  tenuti  separati  da  qualsiasi  altro
prodotto di origine animale immagazzinato nello stesso stabilimento. 
                             Capitolo 8. 
                           Siero di equidi 
   1. Per essere oggetto di scambi, il siero deve provenire da equidi
che non presentano nessuna delle malattie  trasmissibili  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n.  243,  e
nessuna delle malattie trasmissibili gravi  cui  sono  sensibili  gli
equidi  ed  essere  ottenuto  in  enti  o  centri  non  sottoposti  a
restrizioni sanitarie in applicazione della suddetta direttiva. 
   2. Puo' essere importato soltanto il siero proveniente  da  equidi
nati  e  allevati  in  un  paese  terzo  dal  quale  e'   autorizzata
l'importazione di equidi da macello e che e' stato ottenuto  trattato
e spedito in condizioni da  precisare  conformemente  alla  procedura
comunitaria. 
                             Capitolo 9. 
                  Strutto e grassi pressati o fusi 
   E' possibile autorizzare l'importazione nella Comunita' di strutto
e grassi pressati o fusi da  paesi  terzi  dai  quali  e'  consentita
l'importazione di carni fresche delle specie in questione. 
   Se e' insorta una delle malattie trasmissibili  gravi  nei  dodici
mesi precedenti l'esportazione da uno dei paesi di cui al  precedente
paragrafo 1, ciascuna partita di strutto o  grassi  pressati  o  fusi
deve essere accompagnata dal certificato di cui all'art. 5, comma  2,
attestante che: 
    A. lo strutto o i grassi pressati o fusi  hanno  subito  uno  dei
seguenti trattamenti termici: 
     i) a una temperatura minima di 70 ›C per almeno 30 minuti, o 
     ii) a una temperatura minima di 90 ›C per almeno 15 minuti, o 
     iii) a una temperatura minima di 80 ›C a fusione continua; 
    B. se lo strutto o i grassi pressati o  fusi  vengono  imballati,
sono stati collocati in contenitori nuovi e sono state prese tutte le
precauzioni per impedirne la ricontaminazione; 
 
    C. nel caso di trasporto sfuso del prodotto, i tubi, le pompe,  i
serbatoi e ogni altro contenitore per materiale sfuso  o  i  serbatoi
dei  camion  utilizzati  per  il   trasporto   dei   prodotti   dallo
stabilimento di fabbricazione  o  direttamente  verso  la  nave  o  i
serbatoi  di  magazzinaggio  a  terra,  o  direttamente   verso   gli
stabilimenti sono stati ispezionati prima  dell'uso  e  ne  e'  stata
accertata la nettezza. 
                            Capitolo 10. 
Materiale grezzo per la fabbricazione di alimenti per  animali  e  di
                   prodotti farmaceutici o tecnici 
   1.  Per  materiale  grezzo  si  intendono  le  carni  fresche,  le
ghiandole,  gli  organi  e  altre  interiora,   nonche'   la   mucosa
intestinale, non destinati al consumo umano. Il materiale  grezzo  e'
considerato fresco se e' stato sottoposto soltanto ad un  trattamento
col freddo o ad un altro trattamento mediante il quale gli  organismi
patogeni non vengono annientati con  sufficiente  sicurezza.  A  tale
riguardo  devono  essere  utilizzati  soltanto  materiali  a  rischio
ridotto ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508. 
   2. Il materiale grezzo  deve  essere  accompagnato  dal  documento
commerciale o certificato di cui all'art. 8, comma 2,  oppure  da  un
certificato conforme ad un modello da stabilire in sede comunitaria. 
   3.  L'originale  del  certificato  sanitario   o   del   documento
commerciale deve essere presentato, per gli  scambi,  alle  autorita'
veterinarie  competenti  rispettivamente  per  lo   stabilimento   di
trasformazione e per il magazzino provvisorio-magazzino frigorifero o
per lo stabilimento di selezione, nonche',  per  le  importazioni  da
paesi  terzi,  all'autorita'  responsabile  del  controllo  al  posto
d'ispezione alle frontiere. 
   4. Il materiale grezzo deve essere direttamente trasportato  verso
gli  stabilimenti  di  trasformazione  autorizzati  o  registrati   e
rispondenti alle condizioni del decreto legislativo n. 508 del  1992,
oppure, per il magazzinaggio provvisorio, verso magazzini frigoriferi
autorizzati. Il materiale  grezzo  destinato  alla  fabbricazione  di
prodotti farmaceutici puo' anche essere selezionato e  immagazzinato,
prima della lavorazione, in stabilimenti appositamente autorizzati  a
tal fine dagli Stati membri. Questi ultimi informano  la  commissione
in merito all'autorizzazione di siffatti stabilimenti di selezione. 
   5.  Il  materiale  grezzo  puo'  essere   trasportato   verso   lo
stabilimento  di  trasformazione  solo  in  contenitori  o  mezzi  di
trasporto a tenuta stagna e convenientemente sigillati. I contenitori
e  i  documenti  di  accompagnamento  devono  essere  contrassegnati,
secondo  la   loro   destinazione,   con   la   dicitura   "Destinato
esclusivamente alla fabbricazione di  alimenti  per  animali"  ovvero
"Destinato esclusivamente alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
o tecnici". Sui contenitori e sui documenti di accompagnamento devono
essere indicate la denominazione e l'indirizzo dello stabilimento  di
destinazione. 
   6. I veicoli e i contenitori utilizzati  per  il  trasporto  delle
merci, nonche' tutte le attrezzature o le  apparecchiature  venute  a
contatto con il materiale grezzo non trattato, devono essere puliti e
disinfettati. Il materiale di  imballaggio  deve  essere  bruciato  o
eliminato in altro  modo,  secondo  le  indicazioni  del  veterinario
ufficiale. 
   7. Il magazzinaggio provvisorio del materiale  grezzo  e'  ammesso
solo, previa autorizzazione e sotto la sorveglianza  del  veterinario
ufficiale, in  magazzini  frigoriferi  autorizzati  a  tal  fine.  Il
materiale deve essere separato dalle altre merci e depositato in modo
da evitare la diffusione di malattie epizootiche. 
   8. Negli stabilimenti di trasformazione il materiale  grezzo  deve
essere trattato in modo da distruggere gli organismi  patogeni  e  da
evitare  la  contaminazione   della   popolazione   animale   locale.
L'asportazione di materiale grezzo dallo stabilimento  e'  consentita
solo,  previa  autorizzazione  del  veterinario  ufficiale,  in  casi
eccezionali, ai fini di un'innocua eliminazione, ai sensi del  citato
decreto  legislativo  n.  508  del  1992,   verso   stabilimenti   di
trasformazione riconosciuti o registrati a tal fine. Al trasporto del
materiale grezzo e alla notifica al veterinario ufficiale  competente
per lo stabilimento di trasformazione, si applicano per  analogia  le
disposizioni dei punti 5, 6 e 9. 
   9. Il trasporto del materiale grezzo dallo stabilimento  d'origine
o  dal  confine  con  il  paese  terzo  deve  essere  comunicato   al
veterinario   ufficiale   responsabile    dello    stabilimento    di
trasformazione, del magazzino provvisorio  o  dello  stabilimento  di
selezione: 
    negli   scambi   intracomunitari,   dal   veterinario   ufficiale
responsabile dello stabilimento di origine; 
    in caso di importazione da paesi terzi,  dall'autorita'  preposta
al controllo alla frontiera mediante  il  sistema  Animo  oppure  per
telex o telefax. 
   10. Per le importazioni nella Comunita' vigono inoltre le seguenti
disposizioni: 
     a) e' possibile autorizzare l'importazione di  materiale  grezzo
nella  Comunita'  soltanto  in  provenienza   da   paesi   menzionati
nell'elenco  stabilito  in  sede  comunitaria  oppure  con  decisione
particolare  della  Commissione  relativa  al  materiale  grezzo   in
questione; 
     b) dopo il controllo alla frontiera il  materiale  grezzo  deve,
sotto la sorveglianza dell'autorita' veterinaria  competente,  essere
direttamente  trasportato  in  uno  stabilimento  di   trasformazione
riconosciuto o registrato, che sia sottoposto al controllo permanente
di un veterinario ufficiale  e  abbia  fornito  la  garanzia  che  il
materiale grezzo verra' utilizzato solo per il fine autorizzato e non
uscira' dallo stabilimento senza essere stato trattato, oppure in  un
magazzino provvisorio autorizzato o in uno stabilimento di  selezione
autorizzato; 
     c)  il  certificato  veterinario  con   l'annotazione   relativa
all'entrata  apposta  dall'autorita'  preposta  al   controllo   alla
frontiera  oppure  una  copia  autenticata   del   certificato   deve
accompagnare le merci fino allo stabilimento di destinazione. 
                            Capitolo 11. 
        Carni di coniglio e carni di selvaggina d'allevamento 
   Le carni di coniglio e di selvaggina di allevamento possono essere
importate soltanto: 
     a) se provengono da paesi terzi iscritti: 
     i) per la selvaggina  di  pelo  d'allevamento,  nell'elenco  dei
paesi  in  provenienza  dai  quali  le  carni  fresche  delle  specie
corrispondenti  possono  essere  importate  in   applicazione   delle
disposizioni in materia di scambi intracomunitari di carni fresche; 
     ii) per la selvaggina di penna  d'allevamento,  nell'elenco  dei
paesi in provenienza dai  quali  le  carni  fresche  di  volatili  da
cortile possono essere importate in applicazione  delle  disposizioni
in materia di scambi intracomunitari e importazioni di carni  fresche
di volatili da cortile; 
     iii) per le carni di coniglio, in un elenco da elaborare in sede
comunitaria; 
     b) se soddisfano almeno i requisiti previsti dalle  disposizioni
in materia di produzione e commercializzazione di carne di coniglio e
di selvaggina da allevamento; 
     c) se provengono da stabilimenti che offrono le garanzie di  cui
alla lettera b), riconosciute in sede comunitaria o,  in  attesa,  da
stabilimenti riconosciuti dalle autorita' competenti; 
     d) se ciascuna partita di carne e' accompagnata dal  certificato
sanitario di cui all'art. 5, comma 2, lettera c). 
                            Capitolo 12. 
                          Prodotti apicoli 
   1.   I   prodotti   apicoli   destinati   ad   essere   utilizzati
esclusivamente nell'apicoltura: 
     a) non devono provenire  da  una  zona  oggetto  di  un  divieto
connesso  al  manifestarsi   di   peste   americana   o,   nel   caso
dell'acariasi,  se  lo  Stato  membro  di  destinazione  ha  ottenuto
garanzie complementari; 
     b) devono soddisfare i requisiti imposti per il caso in  cui  si
sia manifestata la peste americana. 
   2.  Eventuali  deroghe  sono  fissate,  se  necessario,  in   sede
comunitaria. 
                            Capitolo 13. 
                          Trofei di caccia 
   Gli scambi e le importazioni di  trofei  di  caccia  non  trattati
devono  essere  accompagnati  dal  documento   commerciale   previsto
dall'art. 3, comma 2, lettera d), n. 7, o dal  certificato  sanitario
di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), dal quale risulta che: 
    1) i suddetti trofei non provengono da animali originari  di  una
regione sottoposta a restrizioni a causa della presenza  di  malattie
trasmissibili gravi; 
    2) i suddetti trofei sono perfettamente secchi e senza  resti  di
carne; sono stati essiccati o salati secchi o  verdi  per  almeno  14
giorni prima della spedizione; 
    3) la partita non e' stata in contatto con nessun altro  prodotto
d'orine animale o con nessun animale che possa contaminarla; 
    4) il prodotto,  una  volta  secco,  e'  stato  disinfettato  con
prodotti autorizzati dall'autorita' competente del paese speditore; 
    5) i trofei sono stati posti in imballaggio nuovi e trasparenti. 
 
                            Capitolo 14. 
          Stallatico liquido per trattamento del suolo (a) 
   Prodotti trasformati a base di letame. 
   1.  Tutti  i  concimi  organici  sono  stati  sottoposti   ad   un
trattamento in modo che il prodotto sia esente da agenti patogeni. 
   Possono essere oggetto di scambi  o  di  importazioni  i  prodotti
trasformati a base di letame che rispondono alle condizioni seguenti: 
    essere esenti da  salmonelle:  salmonelle  assenti  in  25  g  di
prodotto traformato; 
    essere esenti da enterobatteri: secondo le misure del  tenore  in
germi aerobi ( 1000 unita' che formano  colonie  per  g  di  prodotto
trattato); 
    essere stati sottoposti a riduzione della  sporulazione  e  della
tossinogenesi: tenore in umidita' 14%; valore  "acqua"  del  prodotto
0,7. 
   I prodotti devono essere conservati in modo da rendere impossibile
la contaminazione o l'infezione secondaria e l'umidificazione dopo il
trattamento. 
   Al riguardo, i prodotti devono essere conservati: 
    in silos ben chiusi e ben isolati, o 
    in imballaggi ben chiusi (sacchi di plastica o "big bags"). 
   Stallatico liquido non trasformato. 
   Puo' essere oggetto  di  scambi  o  di  importazioni  soltanto  lo
stallatico liquido non trasformato proveniente da volatili e  equidi.
Tale stallatico liquido deve essere originario di una regione  esente
da malattie trasmissibili gravi  per  gli  animali,  segnatamente  le
seguenti malattie: 
    afta epizootica, 
    malattia di Newcastle, 
    peste suina classica, 
    influenza aviaria, 
    peste suina africana, 
    peste equina, 
    malattia vescicolare del suino. 
   Se necessario, possono essere fissate  norme  batteriologiche,  in
sede comunitaria. 
                            Capitolo 15. 
      Lana, pelo, setole, piume e parti di piume, non trattati 
   1. La lana di ovini, il pelo di ruminanti e le setole di suini  si
considerano  non  trattati  se  non  sono   sottoposti   a   lavaggio
industriale o non sono ottenuti al momento della concia; le  piume  o
parti di piume si considerano non lavorate se non sono trattate con 
 
getti di vapore o con altro procedimento che escluda la  trasmissione
di agenti patogeni. 
   2. La lana di ovini, il pelo di ruminanti, le setole di suini,  le
piume e le parti di piume (merci) possono essere oggetto di scambi  o
essere importati soltanto se sono ermeticamente imballati  essiccati.
Tuttavia sono vietati gli scambi e le importazioni di setole di suini
da paesi o regioni in cui la peste suina africana e' endemica. Questo
divieto non si applica alle setole di suini: 
     a) bollite, tinte o sbianchite; oppure 
     b) sottoposte ad un altro trattamento per uccidere in modo certo
gli organismi patogeni, purche'  comprovato  da  un  certificato  del
veterinario competente per  il  luogo  di  provenienza.  Il  lavaggio
industriale  non  e'  considerato  un  trattamento  nel  senso  della
presente disposizione. 
   3. Le disposizioni del presente capitolo  non  si  applicano  agli
scambi e alle importazioni di piume ornamentali e di piume: 
     a) trasportate nei viaggi turistici per uso personale; o 
     b) oggetto di scambi o importate come  spedizione  a  privati  a
fini non industriali. 
   4.  Le  merci  devono  essere  inoltrate  direttamente  verso   lo
stabilimento di destinazione o il deposito in modo  tale  da  evitare
qualsiasi propagazione di organismi patogeni. 
 
            Nota all'allegato I, capitolo 4:
             -  Per  quanto  concerne  il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n.
          508, vedi nota all'art. 8.
          Nota all'allegato I, capitolo 5:
             - Per quanto concerne il D.Lgs. 3  marzo  1993,  n.  93,
          vedi note all'art. 1.
          Note all'allegato I, capitolo 6:
             -  Per  quanto  concerne  il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n.
          508, vedi nota all'art. 8.
             - Per quanto concerne i DD.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28 e
          3 marzo 1993, n. 93, vedi note all'art. 1.
          Nota all'allegato I, capitolo 8:
             - Il D.P.R.  11  febbraio  1994,  n.  243,  riguarda  il
          regolamento  recante  attuazione della direttiva 90/426/CEE
          relativa  alle  condizioni   di   polizia   sanitaria   che
          disciplinano  i  movimenti  e  le importazioni di equini di
          provenienza dai Paesi terzi,  con  le  modifiche  apportate
          dalla direttiva 92/36/CEE.
          Nota all'allegato I, capitolo 9:
             -  Per  quanto  concerne  il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n.
          508, vedi note all'art. 8.