ALLEGATO II CONDIZIONI SANITARIE SPECIFICHE Capitolo 1. Importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne ottenuti a partire da carne di pollame, selvaggina di allevamento, selvaggina e carni di coniglio I prodotti a base di carne ottenuti a partire da carni di pollame, selvaggina di allevamento, selvaggina e carni di coniglio possono essere importati solo se: a) non provengono da un paese terzo dal quale l'importazione sia vietata per motivi di polizia sanitaria; b) le carni fresche utilizzate rispondono ai requisiti specificatamente prescritti per le carni di pollame, per la selvaggina per le carni di coniglio e per le carni di selvaggina di allevamento; c) provengono da uno stabilimento che offre garanzie approvate in sede comunitaria; in attesa, le importazioni restano soggette alle norme di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93; d) sono preparate, controllate e manipolate secondo gli appropriati requisiti previsti dalle disposizioni in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne; e) ciascuna partita di prodotti a base di carne e' accompagnata da un certificato sanitario secondo il modello redatto in sede comunitaria. Capitolo 2. In sede comunitaria sono stabilite le condizioni sanitarie applicabili: all'immissione sul mercato e alle importazioni di uova e di ovoprodotti destinati al consumo umano, fatte salve le norme stabilite nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato; alla preparazione delle gelatine destinate al consumo umano; agli scambi e alle importazioni di miele, di cosce di rana e di lumache destinati al consumo umano.
Nota all'allegato II, capitolo 1: - Per quanto concerne il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93, vedi note all'art. 5.