IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il
riordinamento del Ministero della sanita';
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994,
n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero
della sanita';
  Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1994, n. 761,  concernente
il regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto l'articolo 1, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
  Visto l'articolo 28, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n.52;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1996,  n.
518,  relativo  al  regolamento  concernente modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, recante riordino
del Ministero della sanita';
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vsita la  lettera  n.  96/96/7.491/MG  del  20  giugno  1996  della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica;
  Vista la lettera n. 15l5199 del 3 giugno  1996  del  Ministero  del
tesoro;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 19 dicembre 1996;
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
effettuata con nota n.100/55.05/8753 del 20 dicembre 1996;
  Sulla proposta dei dirigenti generali competenti;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito della disciplina
  1.   Il  presente  regolamento  individua  gli  uffici  centrali  e
periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanita'.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.10,   comma   3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -   Il  D.Lgs.  30  giugno  1993,  n.  266,  concerne  il
          "Riordinamento  del  Ministero  della  sanita'",  a   norma
          dell'art.  1,  comma  1, lettera h), della legge 23 ottobre
          1992, n. 421.
             - Il D.P.R. 2 febbraio 1994, n. 196 reca il "Regolamento
          concernente il riordinamento del Ministero della sanita' in
          attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30
          giugno 1993, n. 266".
             -   Il   D.M.  25  ottobre  1994,  n.  761  concerne  il
          "Regolamento per l'istituzione del  Servizio  di  controllo
          interno".
             -  Il  D.P.R.  30  giugno  1972, n. 748 reca "Disciplina
          delle funzioni  dirigenziali  nelle  Amministrazioni  dello
          Stato, anche ad ordinamento autonomo".
             -   Il   D.Lgs.   3   febbraio   1993,   n.   29,   reca
          "Razionalizzazione  delle   amministrazioni   pubbliche   e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
             - Il  testo  dell'art.  1,  comma  10,  della  legge  28
          dicembre   1995,   n.      549,   concernente   "Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica" e'  il  seguente:
          "10.   Fino  al  30  giugno  1997  e'  fatto  divieto  alle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni ed integrazioni,  di  individuare  uffici  di
          livello  dirigenziale  ulteriori  rispetto  a  quelli  gia'
          esistenti alla data del 1 agosto 1995. Il  divieto  non  si
          applica   alle   regioni  ed  alle  province  autonome.  Le
          pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni ed integrazioni, per le quali, in  base  alle
          disposizioni  vigenti  alla  data  di entrata in vigore del
          predetto  decreto  legislativo,  non  erano  consentite  la
          nomina  a dirigente generale o qualifica equiparata, ovvero
          l'attribuzione  dei   relativi   incarichi,   non   possono
          istituire  posti in dotazione organica per tali qualifiche,
          ne',   in   altro   modo,   procedere   alla   nomina    od
          all'attribuzione   di   incarichi   per  l'esercizio  delle
          relative funzioni.  E'  fatta  salva  per  le  regioni,  le
          province  autonome e per gli enti locali, al di fuori delle
          vigenti piante  organiche,  la  possibilita'  di  conferire
          incarichi  di  funzioni  dirigenziali  di  livello generale
          ovvero apicali nell'ambito delle risorse di  cui  al  comma
          9".
             - Il testo dell'art. 28, comma 2, della legge 6 febbraio
          1996,  n.    52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alla   Comunita'
          europea  -  Legge comunitaria 1994), e' il seguente: "2. E'
          istituito presso il Ministero  della  sanita',  nei  limiti
          degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della
          spesa  dello  stesso  Ministero  e dei contingenti previsti
          dagli organici, un servizio di farmacovigilanza, denominato
          Dipartimento  per  la  valutazione  dei  medicinali  e   la
          farmacovigilanza,  analogo  ai  servizi  di  rilevazione  e
          sorveglianza istituiti in ambito europeo, anche al fine  di
          assicurare  la  sicurezza e il corretto uso dei farmaci. Il
          responsabile del Dipartimento deve rispondere  a  requisiti
          tecnici e scientifici, stabiliti con regolamento da emanare
          a  cura  del Ministro della sanita' in conformita' a quelli
          richiesti  a  livello  internazionale  tra  i  quali  siano
          ricompresi  rapporti  di   trasparenza   con   le   aziende
          produttrici.   Il   Dipartimento  si  avvale  dell'Istituto
          superiore di sanita', della Commissione unica del  farmaco,
          del  Consiglio  superiore  di  sanita' delle regioni, delle
          unita' sanitarie locali,  delle  aziende  ospedaliere,  dei
          medici   di   medicina   generale,  delle  farmacie,  delle
          associazioni dei consumatori, delle aziende  produttrici  e
          degli  informatori scientifici dei farmaci. Il Dipartimento
          provvede oltreche' all'espletamento di ogni altra  funzione
          in materia farmaceutica e di presidi medico-chirurgici gia'
          di  competenza  del  Dipartimento  della  prevenzione e dei
          farmaci di  cui  all'art.  4,  comma  4,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, alla
          elaborazione di studi  e  ricerche  sull'utilizzazione  dei
          farmaci,    sulla   epidemiologia   ed   eziologia,   sulla
          farmacovigilanza attiva e sulla  interpretazione  dei  dati
          ottenuti  nonche'  alla  predisposizione dei registri della
          popolazione per la farmacoepidemiologia da  destinare  alle
          regioni.  Con  il  regolamento  che definisce l'ordinamento
          delle  competenze  del  Dipartimento  sono  modificate   in
          conformita'    le   competenze   del   Dipartimento   della
          prevenzione e dei farmaci definite all'art. 4, comma 4, del
          decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n.
          196".
             - Il D.P.R. 1 agosto 1996, n. 518, reca il  "Regolamento
          concernente  modifiche  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, recante il riordino del
          Ministero della sanita'".
             - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3.
          Con    decreto   ministeriale   possono   essere   adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati  con  decreto interministeriale, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".