(Allegato C)
                             ALLEGATO C 
                             CAPITOLO I 
Requisiti per la produzione del latte  trattato  termicamente  e  dei
                      prodotti a base di latte 
A.  Requisiti  per  la  produzione  del  latte  alimentare   trattato
termicamente 
   1. Il latte alimentare trattato termicamente deve essere prodotto 
      con latte crudo che soddisfi le norme previste dall'allegato A,
capitolo IV. 
   2. Una volta ammesso in uno stabilimento di trattamento, a meno 
      che non venga trattato nelle quattro ore successive al suo 
      arrivo, il latte deve essere raffreddato ad una temperatura non 
      superiore a + 6 gradi C ed essere mantenuto a tale  temperatura
fino all'esecuzione del trattamento termico. 
      Il latte crudo di vacca che non venga trattato nelle 36 ore 
      successive alla sua ammissione, deve subire un controllo 
      supplementare prima del trattamento termico. Qualora si 
      constati secondo un metodo diretto o indiretto che il tenore di 
      germi a + 30 gradi C supera i 300.000 per ml, il latte in 
      questione non deve essere utilizzato per la produzione di latte
alimentare trattato termicamente. 
   3. La produzione del latte alimentare trattato termicamente deve 
      comportare tutti i provvedimenti necessari,  in  particolare  i
controlli effettuati per sondaggio, riguardanti: 
      a) il tenore di germi, per accertare che: 
         1) il latte crudo, se non e' sottoposto a trattamento entro 
                 le 36 ore successive alla sua ammissione non superi, 
              immediatamente prima del trattamento termico, un tenore 
              di germi mesofili, aerobi a + 30 gradi C di 300.000 per 
            ml, se si tratta di latte di vacca; 
         2) il latte, che sia stato previamente sottoposto a 
                   pastorizzazione, presenti immediatamente prima del 
            secondo trattamento termico, un tenore di germi mesofili, 
            aerobi a + 30 gradi C non superiore a 100.000 per ml; 
      b) la presenza di acqua aggiunta nel latte: 
         il latte alimentare trattato termicamente deve essere 
         sottoposto regolarmente a controlli per accertare la 
         presenza di acqua aggiunta, in particolare mediante la 
         verifica del punto di congelazione. A questo scopo, deve 
         essere istituito, sotto la supervisione del servizio 
         veterinario, un sistema di controllo. Qualora venga 
         individuata la  presenza  di  acqua  aggiunta,  il  servizio
veterinario prende i provvedimenti opportuni. 
         Nell'istituire  il  sistema  di   controllo,   il   servizio
veterinario tiene conto: 
         1) degli esiti dei controlli sul latte crudo di cui 
                 all'allegato A, capitolo III, lettera D, punto 1, in 
              particolare della variabilita' e dei risultati medi dei 
            controlli stessi; 
         2) dell'effetto dello stoccaggio e del trattamento sul punto 
                di congelazione del latte ottenuto nel rispetto delle 
            norme di buona pratica di fabbricazione. 
   4. Il latte pastorizzato deve: 
      a) essere ottenuto mediante un trattamento che comporti 
         un'elevata temperatura per un breve periodo di tempo (almeno 
         + 71,7 gradi C per 15 secondi, o qualsiasi altra 
         combinazione equivalente) o mediante un trattamento di 
         pastorizzazione che impieghi diverse combinazioni di tempo e
temperatura aggiungendo un effetto equivalente; 
      b) presentare una reazione negativa alla prova della fosfatasi 
         e positiva alla prova della perossidasi. E' tuttavia 
         autorizzata la fabbricazione di latte pastorizzato che 
         presenti una reazione negativa della prova di perossidasi, a 
         condizione che sulle confezioni  figuri  un'indicazione  del
tipo: "pastorizzato a temperatura elevata"; 
      c) immediatamente dopo la pastorizzazione, essere raffreddato 
         al fine di raggiungere  quanto  prima  una  temperatura  non
superiore a + 6 gradi C. 
   5. Il latte UHT deve: 
      a) essere ottenuto mediante applicazione al latte crudo di un 
         procedimento di riscaldamento continuo ad almeno + 135 gradi 
         C per non meno di un secondo in modo da inattivare i 
         microrganismi e le spore, e confezionato in recipienti 
         opachi o resi tali dall'imballaggio e asettici in modo tale 
         che le variazioni chimiche, fisiche e  organolettiche  siano
ridotte al minimo; 
      b) essere conservabile, in modo da non presentare, in caso di 
         controllo a sondaggio, alterazioni palesi dopo mantenimento 
         in un recipiente chiuso per quindici giorni, alla 
         temperatura di + 30 gradi C oppure, ove occorra,  per  sette
giorni ad una temperatura di + 55 gradi C. 
         Se il procedimento di trattamento del latte detto a "ultra- 
         alta temperatura" viene applicato mediante contatto diretto 
         del latte e del vapore acqueo, quest'ultimo deve essere 
         ottenuto da acqua potabile e non deve cedere al latte 
         sostanze estranee, ne' esercitare su di esso effetti nocivi.
L'impiego di tale procedimento non deve comportare alcuna 
         variazione nel tenore di acqua del latte trattato. 
   6. Il latte sterilizzato deve: 
      a) essere riscaldato e sterilizzato in confezioni o recipienti 
         ermeticamente  chiusi;  il  dispositivo  di  chiusura   deve
rimanere intatto; 
      b) essere conservabile in modo da non presentare, in caso di 
         controllo a sondaggio, alterazioni palesi dopo mantenimento 
         in un recipiente chiuso per quindici giorni ad una 
         temperatura di + 30 gradi C oppure, ove occorra,  per  sette
giorni ad una temperatura di + 55 gradi C. 
   7. Il latte pastorizzato a temperatura elevata, il latte UHT e il 
      latte sterilizzato possono essere prodotti a partire da latte 
      crudo che abbia subito una termizzazione od un primo 
      trattamento termico in un altro stabilimento. In questo caso il 
      "tempo-temperatura" deve essere inferiore o pari a quello 
      utilizzato per la pastorizzazione ed il latte deve presentare 
      una reazione positiva alla prova della perossidasi, prima del 
      secondo trattamento. Il ricorso a questo procedimento dovra' 
      essere comunicato al servizio veterinario. Il documento 
      previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera h), deve recare 
      l'indicazione del primo trattamento. Il latte pastorizzato puo' 
      essere prodotto nelle stesse condizioni  con  latte  crudo  che
abbia subito solo una termizzazione iniziale. 
   8. I dati ottenuti dai termometri-registratori devono essere 
      datati e conservati per due anni per essere presentati al 
      servizio veterinario per il controllo dello stabilimento. Nel 
      caso dei prodotti microbiologicamente deperibili tale termine 
      puo' essere ridotto a  due  mesi  a  decorrere  dalla  data  di
scadenza. 
   9. Il latte alimentare trattato termicamente deve: 
      a) soddisfare i criteri microbiologici stabiliti nel capitolo 
         II; 
      b) non contenere sostanze formacologicamente attive in 
         quantita' superiori ai limiti previsti agli allegati I e III 
         del regolamento (CEE) n. 2377/90. Il totale combinato dei 
         residui di antibiotici non puo' superare un valore da 
         stabilire secondo la  procedura  del  regolamento  (CEE)  n.
2377/90. 
B. Prescrizioni per il latte destinato alla produzione di prodotti  a
base di latte. 
   1. Il responsabile dello stabilimento di trasformazione deve 
      prendere tutte le misure necessarie per garantire che il latte 
      crudo sia trattato mediante riscaldamento, oppure ove si tratti 
      di prodotti "a  base  di  latte  crudo",  che  tale  latte  sia
utilizzato: 
      a) al piu' presto possibile dopo il suo ingresso nello 
         stabilimento, se il latte non e' refrigerato; 
      b) entro le 36 ore successive al suo ingresso nello 
         stabilimento, se il latte e' conservato ad  una  temperatura
non superiore a + 6 gradi C; 
      c) entro le 48 ore successive al suo ingresso nello 
         stabilimento, se il latte e' conservato ad  una  temperatura
pari o inferiore a + 4 gradi C; 
      d) entro le 72 ore se si tratta di latte di bufala, di pecora e 
         di capra. 
      Tuttavia, per motivi tecnologici relativi alla fabbricazione di 
      alcuni prodotti a base di latte, il Ministero della sanita' 
      puo' autorizzare il superamento di tali  tempi  e  temperature,
informandone la Commissione europea. 
   2. Il latte trattato mediante riscaldamento destinato alla 
      produzione di prodotti a base di latte deve essere prodotto a 
      partire  da  latte  crudo  che  soddisfi  i  valori   stabiliti
nell'allegato A, capitolo IV. 
   3. Il latte trattato mediante riscaldamento deve soddisfare le 
      seguenti condizioni: 
      a) il latte termizzato deve: 
         1) essere ottenuto da latte crudo che, se non viene trattato 
                    nelle 36 ore successive alla sua ammissione nello 
                  stabilimento, abbia, prima della termizzazione, una 
            concentrazione di germi mesofili, aerobi a 30 gradi C non 
                 superiore a 300.000 per ml, se si tratta di latte di 
            vacca; 
         2) essere ottenuto mediante un trattamento analogo a quello 
                    definito all'articolo 2, lettera f), del presente 
            regolamento; 
         3) qualora sia utilizzato per la produzione di latte 
             pastorizzato, UHT o sterilizzato, deve soddisfare, prima 
                   del trattamento le seguenti norme: tenore di germi 
             mesofili, aerobi a 30 gradi C inferiore o pari a 100.000 
            per ml. 
      b) Il latte pastorizzato deve: 
         1) essere ottenuto mediante un trattamento che comporti 
            un'elevata temperatura per un breve periodo (71,7 gradi C 
                        per 15 secondi o qualsiasi altra combinazione 
            equivalente) o mediante un trattamento di pastorizzazione 
             che impieghi diverse combinazioni di tempo e temperatura 
            raggiungendo un effetto equivalente; 
         2) presentare una reazione negativa alla prova della 
                  fosfatasi e positiva della prova di perossidasi. E' 
             tuttavia autorizzata la produzione di latte pastorizzato 
                     che presenta una reazione negativa alla prova di 
                       perossidasi, a condizione che sul latte figuri 
            un'indicazione del tipo: "pastorizzazione alta". 
      c) Il latte UHT deve essere stato ottenuto mediante 
         applicazione al latte crudo di un procedimento di 
         riscaldamento continuo ad almeno + 135 gradi C per non meno 
         di un secondo in modo da inattivare i microorganismi residui
e le spore. 
                             CAPITOLO II 
Criteri microbiologici relativi ai prodotti a  base  di  latte  e  al
                          latte alimentare 
A. Criteri microbiologici per alcuni prodotti a base  di  latte  alla
loro uscita dallo stabilimento di trasformazione 
   1. Criteri obbligatori: germi patogeni. 
 
  Tipo di germe   Prodotti   valori (ml,g) (5)               Formaggi
   diversi da   Assenza 25 g       quelli a pasta dura   n = 5, C = 0
               Listeria monocytogenes           Altri prodotti (6)   
   Assenza di 1g               Tutti, salvo latte   Assenza 25 g     
     in polvere   n = 5, c = 0     Salmonella spp           Latte  in
   polvere   Assenza in 25 g         n = 10, c = 0            Inoltre
   i microorganismi patogeni e le  loro  tossine  non  devono  essere
   presenti in quantita' tali da nuocere alla salute dei consumatori. 
   Qualora questi valori vengano oltrepassati, i prodotti devono 
   essere esclusi dal consumo umano e ritirati dal mercato 
   conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13,  comma  2,
lettere f) e g). 
   I programmi di campionamento saranno  fissati  in  funzione  della
natura dei prodotti e dell'analisi dei rischi. 
 
(5) I parametri "n" e "c" sono cosi' definiti: 
    n = numero di unita' di campionamento da esaminare; 
    c = numero di unita' di campionamento nelle quali puo' essere 
        ammessa la presenza del microrganismo considerato. 
(6) Tale ricerca non e' obbligatoria per il latte sterilizzato e  per
    i  prodotti  a  base  di  latte  trattati  col  calore,  dopo  il
    confezionamento e l'imballaggio. 
   2. Criteri analitici: germi testimoni di carenza d'igiene. 
 
  Tipo di germe   Prodotti   valori (ml, g)7                Formaggio
   a base di latte   m = 1.000       crudo e latte termizzato    M  =
   10.000         n = 5, c = 2               Formaggio a pasta  molle
     m = 100     Staphylococcus  (a base di  latte  trattato     M  =
   1.000     aureus  termicamente)   n = 5, c = 2                    
   Formaggio fresco         Latte in polvere   m = 10        Prodotti
   gelati a base di   M = 100       latte (compresi i gelati e   n  =
   5, c = 2       le creme gelate)                 Formaggio  a  base
   di latte   m = 10.000       crudo e latte termizzato   M = 100.000
       Escherichia coli     n = 5, c = 2                 Formaggio  a
   pasta molle   m = 100       (a base di latte trattato   M =  1.000
         termicamente)   n = 5, c = 2             Il  superamento  di
   questi valori deve comportare  in  ogni  caso  una  revisione  dei
   procedimenti di sorveglianza e  di  controllo  dei  punti  critici
   applicati  nello  stabilimento  di  trasformazione   conformemente
   all'articolo  13.  Il  servizio  veterinario  e'  informato  delle
   procedure introdotte per correggere  il  sistema  di  sorveglianza
   della  produzione  al  fine  di  impedire  il  ripetersi  di  tale
   superamento. Inoltre, per quanto concerne i  formaggi  a  base  di
   latte crudo e di latte termizzato ed i  formaggi  a  pasta  molle,
   ogni superamento del  valore  di  M  deve  comportare  la  ricerca
   dell'eventuale  presenza  di  ceppi   di   Staphylococcus   aureus
   enterotossigeni o di ceppi di Escherichia coli  patogeni  nonche',
   ove necessario, dell'eventuale presenza, nei prodotti, di  tossine
   stafilococciche. 
   L'identificazione dei ceppi summenzionati e/o la presenza di 
   enterotossina stafilococcica comportano il ritiro dal mercato di 
   tutte le partite contaminate. In questo caso le autorita' 
   competenti devono essere informate dei risultati ottenuti, 
   conformemente all'articolo 13, comma 2, lettera f), nonche' delle 
   azioni messe in atto per il ritiro delle partite contaminate e 
   delle procedure adottate per correggere il sistema di sorveglianza
della produzione. 
   3. Germi indicatori: linee direttrici. 
 
  Tipo di germe   Prodotti   valori (ml, g)                  Prodotti
      liquidi a base di   m = 0       latte   M = 5         n = 5,  c
      = 2               Burro a base di latte   m = 0       o di    M
      = 10       crema pastorizzati   n = 5, c = 2                   
      Formaggio a pasta molle   m = 10.000     Coliformi   (a base di
      latte trattato   M = 100.000     30 gradi C   termicamente)   n
      = 5, c = 2               Prodotti in polvere a base   m = 0    
        di latte   M = 10         n = 5, c = 2               Prodotti
      gelati a base di   m = 10       latte (compresi i gelati e    M
      = 100       le creme gelate)   n = 5, c = 2                    
      Prodotti liquidi a base di   m = 10.000         latte  trattato
      termicamente  M  =  100.000        Tenore  di  germi     e  non
      fermentato (8)   n = 5, c = 2               Prodotti  gelati  a
      base di   m = 100.000       latte (compresi i gelati e     M  =
      500.000       le creme gelate) (9)   n = 5, c = 2              
      Queste linee direttrici rispondono  allo  scopo  di  aiutare  i
      produttori   nella   valutazione    della    correttezza    del
      funzionamento del loro stabilimento e  nella  applicazione  del
      sistema e della procedura di autocontrollo della fabbricazione.
      4. I prodotti a base di latte che  si  presentano  sotto  forma
      liquida o gelificata, i quali hanno subito un trattamento UHT o
      di sterilizzazione e sono  destinati  ad  essere  conservati  a
      temperatura  ambiente  devono,  inoltre,  dopo  incubazione  di
      quindici giorni a 30 gradi C, soddisfare ai seguenti requisiti:
      a) tenore in germi mesofill, aerobi a 30 gradi C: <= 100/ml; 
      b) controllo organolettico: normale. 
 
(8) Dopo incubazione a 6 gradi C (tenore di germi a 21 gradi C). 
(9) Tenore di germi a 30 gradi C; vedasi anche nota 3. 
B. Criteri microbiologici per il latte alimentare 
   1. Il latte crudo alimentare di vacca deve, dopo il 
      confezionamento, soddisfare le seguenti norme: 
      Tenore di germi a 30 gradi C (per ml): <= 50.000 (10) 
      Staphylococcus aureus (per ml): m=100, M=500, n=5, c=2 
               Salmonella (assenza in 25 g): n=5, c=0 
      Inoltre i microrganismi patogeni e le loro tossine non devono 
      essere presenti in numero  tale  da  nuocere  alla  salute  dei
consumatori. 
   2. In occasione dei controlli per sondaggio effettuati nello 
      stabilimento  di  trattamento,  il  latte   pastorizzato   deve
soddisfare le seguenti norme microbiologiche: (11) 
 
                                     
        Germi patogeni (assenza in 25 g): n=5, c=0, m=0, M=0;   
               Coliformi (per ml) n=5, c=1, m=0, M=5.   
                                     
                                     
             Dopo incubazione a 6 gradi C per 5 giorni:   
     Tenore di germi a 21 gradi C (per ml): n=5, c=1, m=5x10E4,   
                              M=5x10E5   
                                     
   3 In occasione dei controlli per sondaggio effettuati nello 
      stabilimento di trattamento, il latte sterilizzato e il latte 
      UHT  devono  risultare  conformi  alle  seguenti   norme   dopo
incubazione a 30 gradi C per quindici giorni: 
      Tenore di germi aerobi, mesofili a 30 gradi C: 
      uguale o inferiore a 10 (per 0.1 ml) 
      Controllo organolettico: 
      normale 
      Sostanze farmacologicamente attive: 
      quantitativi non superiori ai limiti fissati agli allegati I  e
II del regolamento (CEE) n. 2377/90. 
      Il totale combinato dei residui di antibiotici non puo' super- 
      are un valore da stabilire secondo la procedura del regolamento
(CEE) n. 2377/90. 
   4. Qualora i valori massimi e i criteri obbligatori vengano 
      superati e le analisi effettuate in seguito evidenzino rischi 
      potenziali per la salute,  il  servizio  veterinario  prende  i
provvedimenti appropriati. 
 
(10) Media geometrica, calcolata su  un  periodo  di  due  mesi,  con
almeno due prelievi al mese. 
(11) Tenore di germi a 30 gradi C; vedasi anche nota 3. 
                            CAPITOLO III 
                    Confezionamento e imballaggio 
1. Il confezionamento e  imballaggio  devono  essere  effettuati  nei
   locali  a  tal  fine  destinati   ed   in   condizioni   igieniche
   soddisfacenti. 
2. Fatte salve le disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo  25
   gennaio 1992, n. 108, e successive modifiche, il confezionamento e
   l'imballaggio devono rispondere  a  tutte  le  norme  igieniche  e
   devono  essere  sufficientemente  resistenti  per  garantire   una
   protezione efficace dei prodotti di cui al presente regolamento. 
3. Le  operazioni  di  imbottigliamento,  di  riempitura   di   altri
   contenitori con latte trattato termicamente e con prodotti a  base
   di latte sotto forma liquida nonche' le operazioni di  chiusura  e
   confezionamento dei recipienti devono essere  effettuate  mediante
   procedimenti automatici. Tale requisito non e'  prescritto  per  i
   bidoni, le cisterne e le confezioni superiori  ai  quattro  litri.
   Nel caso di una produzione limitata di latte liquido da bere e  di
   prodotto a base di latte, il servizio veterinario puo' autorizzare
   una  chiusura  non  automatica  purche'  siano  offerte   garanzie
   equivalenti in materia di igiene. 
4. Il confezionamento o l'imballaggio non possono essere riutilizzati
   per i prodotti disciplinati del presente regolamento, ad eccezione
   di taluni  contenitori  che  possono  essere  riutilizzati  previa
   efficace pulitura e disinfezione. 
   La chiusura dei recipienti deve essere effettuata nello 
   stabilimento nel quale e' stato eseguito l'ultimo trattamento 
   termico del latte alimentare e/o dei prodotti a base di latte che 
   si presentano sotto forma liquida, immediatamente dopo la 
   riempitura, mediante un dispositivo di chiusura tale da garantire 
   la protezione delle caratteristiche del latte da agenti esterni 
   nocivi. Il sistema di chiusura deve essere progettato in modo che, 
   dopo l'apertura, la prova dell'apertura sia evidente e  facilmente
verificabile. 
5. Il  responsabile  dello  stabilimento  deve  far  figurare   sulla
   confezione del latte trattato termicamente e dei prodotti  a  base
   di latte, che si presentano in forma liquida, a fini di controllo,
   in modo visibile e leggibile, oltre  alle  indicazioni  prescritte
   dal capitolo IV: 
   a) la natura del trattamento termico subito dal latte; 
   b) qualsiasi menzione in chiaro o in codice che consenta 
      l'identificazione della data dell'ultimo trattamento termico; 
   c) per il latte pastorizzato, la temperatura alla quale il 
      prodotto deve essere conservato. 
   Tuttavia tali indicazioni possono non figurare sulle bottiglie  di
vetro destinate a essere riutilizzate. 
6. In deroga al punto 1, la lavorazione dei prodotti e le  operazioni
   d'imballaggio  possono  aver  luogo   nello   stesso   locale   se
   l'imballaggio presenta le caratteristiche indicate al punto 2 e se
   sono soddisfatte le seguenti condizioni. 
   a) il locale deve essere sufficientemente ampio e disposto in modo 
      da assicurare l'igiene delle operazioni; 
   b) il materiale di confezionamento e l'imballaggio devono essere 
      inviati nello stabilimento di trattamento o di trasformazione 
      in un involucro nel quale siano stati posti immediatamente dopo 
      la fabbricazione e che li protegga da eventuali danni durante 
      il trasporto allo stabilimento e devono essere immagazzinati in
condizioni igieniche in un locale apposito; 
   c) i locali di deposito per i materiali da imballaggio devono 
      essere protetti dalla polvere e dai parassiti e separati dai 
      locali contenenti sostanze che possano contaminare i  prodotti.
Gli imballaggi non possono essere depositati sul pavimento; 
   d) l'assemblaggio degli imballaggi deve essere effettuato nel 
      rispetto delle norme igieniche prima dell'introduzione nel lo- 
      cale; e' ammessa una deroga a questo requisito nel caso in cui 
      l'imballaggio venga confezionato automaticamente,  purche'  non
esista alcun rischio di contaminazione dei prodotti; 
   e) gli imballaggi devono essere introdotti nel locale nel rispetto 
      delle norme igieniche e devono essere impiegati immediatamente. 
      Essi non possono essere manipolati dal personale  addetto  alla
lavorazione dei prodotti non confezionati; 
   f) immediatamente dopo l'imballaggio, i prodotti devono essere 
      trasferiti negli appositi locali di deposito. 
                             CAPITOLO IV 
Prescrizioni   da   osservare   per   la   bollatura   sanitaria    e
                           l'etichettatura 
A. Prescrizioni relative alla bollatura sanitaria. 
1. I prodotti disciplinati dal  presente  regolamento  devono  essere
   sottoposti a bollatura sanitaria, la quale viene effettuata  nello
   stabilimento al momento della fabbricazione o immediatamente dopo,
   in  un  punto  chiaramente  visibile,  in  maniera   perfettamente
   leggibile e indelebile e in caratteri facilmente  decifrabili.  Il
   bollo sanitario puo' essere apposto sul prodotto  stesso  o  sulla
   confezione, qualora  il  prodotto  sia  provvisto  di  imballaggio
   individuale   o   su   un'etichetta   apposta    a    sua    volta
   sull'imballaggio. Tuttavia, qualora prodotti di piccole dimensioni
   siano confezionati  individualmente  e  successivamente  imballati
   insieme   o   qualora   queste   piccole   porzioni   confezionate
   individualmente siano vendute al consumatore finale e' sufficiente
   che il bollo sanitario sia apposto sulla confezione multipla. 
 
2. Qualora i prodotti provvisti di bollatura sanitaria  conformemente
a quanto disposto al punto 1 vengano successivamente imballati, il 
   bollo sanitario deve essere apposto anche su tale imballaggio. 
3. Il bollo sanitario: 
   a) deve recare, in un contorno ovale, le indicazioni previste al 
      punto 1) o 2) o 3): 
      1) - nella parte superiore, l'iniziale o le iniziali del paese 
                  speditore in lettere maiuscole, vale a dire, per la 
           Comunita', le lettere: B - DK - D - EL - E - F - IRL - I - 
                    NL - P - UK - AT - FI - SE, seguite dal numero di 
           riconoscimento dello stabilimento, 
         - nella parte inferiore: una delle seguenti sigle: CEE - EOF 
           - EWG - EOK - EEC - EEG; 
      2) - nella parte superiore, il nome del paese speditore in 
           lettere maiuscole, 
         - al centro, un riferimento al punto in cui e' indicato il 
           numero di riconoscimento dello stabilimento, 
         - nella parte inferiore, una delle seguenti sigle: CEE - EOF 
           - EWG - EOK - EEC - EEG; 
      3) - nella parte superiore, il nome o le iniziali del paese 
                  speditore in lettere maiuscole, vale a dire, per la 
           Comunita', le lettere: B - DK - D - EL - E - F - IRL - I - 
           L - NL - P - UK - AT - FI - SE, 
         - al centro, un riferimento al punto in cui e' indicato il 
           numero di riconoscimento dello stabilimento, 
         - nella parte inferiore, una delle seguenti sigle: CEE - EOF 
           - EWG - EOK - EEC - EEG; 
   b) puo' recare, per bottiglie, imballaggi e recipienti di cui al 
      decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1981, n. 
      518,  e  successive  modifiche,  solo  le  iniziali  del  paese
speditore e il numero di riconoscimento dello stabilimento; 
   c) puo' essere apposto con un tampone ad inchiostro o a fuoco sul 
      prodotto, sulla confezione o sull'imballaggio, oppure essere 
      stampato o collocato su una etichetta e nel caso  dei  formaggi
duri puo' essere impresso sulla crosta; 
   d) puo' consistere anche in una targhetta di materiale resistente 
      fissata in modo da essere inamovibile, tale da soddisfare tutte 
      le norme igieniche e contenente le indicazioni  precisate  alla
lettera a). 
B. Prescrizioni da osservare per l'etichettatura. 
Ferme restando le  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
   Repubblica 18 settembre 1981, n. 518, e successive modifiche e del
   decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1992,  n.  109,
   ai fini del controllo, l'etichettatura deve riportare chiaramente:
   1) per il latte  crudo  destinato  al  consumo  umano  diretto  la
   dicitura "latte crudo"; 
2) per i prodotti a base di  latte  fabbricati  a  partire  da  latte
   crudo, il  cui  processo  di  fabbricazione  non  comprende  alcun
   trattamento mediante riscaldamento, compresa la termizzazione,  la
   dicitura "al latte crudo"; 
3) per gli altri prodotti a base di  latte,  il  tipo  dell'eventuale
   trattamento mediante calore cui sono stati sottoposti  al  termine
   del processo di fabbricazione; 
4) per i prodotti a base di latte  in  cui  si  puo'  verificare  uno
   sviluppo microbico, la data  di  scadenza  o  la  data  di  durata
   minima. 
                             CAPITOLO V 
        Requisiti in materia di magazzinaggio e di trasporto 
1. I prodotti di cui al presente regolamento che non  possono  essere
   immagazzinati a temperatura ambiente devono  essere  immagazzinati
   alla temperatura stabilita dal produttore a  garanzia  della  loro
   durata. In particolare la temperatura massima alla quale il  latte
   pastorizzato  deve  essere   mantenuto   sino   all'uscita   dallo
   stabilimento e durante il trasporto deve  essere  di  6  gradi  C.
   Qualora i prodotti vengano immagazzinati in celle frigorifere,  le
   temperature  di  magazzinaggio  devono  essere  registrate  ed  il
   raffreddamento deve avvenire ad  una  velocita'  che  consenta  al
   prodotto di raggiungere la temperatura  prevista  nel  piu'  breve
   tempo possibile. 
2. Le cisterne, i bidoni e gli altri recipienti adibiti al  trasporto
   del latte pastorizzato devono rispettare  le  norme  di  igiene  e
   devono, in particolare, essere conformi ai seguenti requisiti:  a)
   le loro pareti interne e tutte le altre parti che possono 
      venire a contatto con il latte devono essere fabbricate con 
      materiale liscio, facile da lavare, pulire e disinfettare, che 
      resista alla corrosione e che non trasferisca al latte sostanze 
      in quantita' tali da mettere in pericolo la salute umana, da 
      alterare la composizione del latte o da esercitare un'influenza
nociva sulle sue caratteristiche organolettiche; 
   b) devono essere progettati in modo da rendere possibile lo 
      scarico totale del latte; se sono muniti di rubinetti, questi 
      devono essere facilmente rimossi e smontati, lavati,  puliti  e
disinfettati; 
   c) devono essere lavati, puliti e disinfettati immediatamente dopo 
      ogni utilizzazione e, ove occorra, prima di ciascuna nuova 
      utilizzazione; la pulizia e la disinfezione devono essere 
      effettuate conformemente  alle  disposizioni  dell'allegato  B,
capitolo VI, punto 1, lettere b) e c); 
   d) devono essere chiusi ermeticamente prima e durante il 
trasporto, mediante un dispositivo di chiusura a tenuta stagna. 3.  I
   veicoli  e  i  recipienti  destinati  al  trasporto  dei  prodotti
   deperibili  previsti  dal  presente  regolamento   devono   essere
   costruiti ed attrezzati in  modo  che  la  temperatura  prescritta
   possa essere mantenuta durante tutta la durata del trasporto. 
4. I  veicoli  utilizzati  per  il  trasporto   di   latte   trattato
   termicamente e di latte confezionato in piccoli  recipienti  o  in
   bidoni devono essere in  buono  stato.  Essi  non  possono  essere
   utilizzati per il trasporto di qualsiasi altro prodotto o  oggetto
   che  possa  comportare  un  deterioramento  del  latte.  Il   loro
   rivestimento interno deve essere liscio, facile da lavare,  pulire
   e disinfettare. L'interno dei veicoli destinati al  trasporto  del
   latte deve essere conforme a tutte le norme di igiene.  I  veicoli
   destinati  al  trasporto  di   latte   trattato   termicamente   e
   confezionato in piccoli  recipienti  o  in  bidoni  devono  essere
   concepiti in modo da proteggere adeguatamente tali contenitori  da
   qualsiasi contaminazione e influenza  atmosferica  e  non  possono
   essere utilizzati per il trasporto di animali. 
5. Il servizio veterinario deve sottoporre  a  regolari  controlli  i
   mezzi di trasporto nonche' le  condizioni  di  carico  che  devono
   essere conformi alle condizioni  d'igiene  definite  nel  presente
   capitolo. 
6. La spedizione dei prodotti previsti dal presente regolamento  deve
   essere effettuata in modo tale  che  essi  siano  protetti  contro
   qualsiasi fonte di contaminazione o qualsiasi elemento  che  possa
   comportare un'alterazione,  tenuto  conto  della  durata  e  delle
   condizioni del trasporto e dei mezzi di trasporto utilizzati. 
 
7. Durante  il  trasporto,  la  temperatura  del  latte  pastorizzato
trasportato in cisterne o confezionato in  piccoli  recipienti  o  in
bidoni non deve superare  i  +  6  gradi  C.  Tuttavia,  il  servizio
veterinario puo' concedere una deroga a tale disposizione per  quanto
riguarda le consegne porta a porta e autorizzare una tolleranza di  +
2 gradi C durante le consegne ai dettaglianti. 
                             CAPITOLO VI 
         Controllo sanitario e sorveglianza della produzione 
1. Gli stabilimenti sono  soggetti  ad  un  controllo  da  parte  del
   servizio veterinario, il quale  deve  garantire  il  rispetto  dei
   requisiti del presente regolamento e, in particolare: 
   a) verificare: 
      1) lo stato di pulizia dei locali degli impianti, degli 
         utensili e l'igiene del personale; 
      2) l'efficacia dell'autocontrollo in particolare mediante 
         l'esame dei risultati ed il prelievo di campioni; 
      3) le condizioni microbiologiche ed igieniche dei prodotti a 
         base di latte; 
      4) l'efficacia del trattamento dei prodotti a base di latte e 
         del latte alimentare trattato termicamente; 
      5) i recipienti chiusi ermeticamente, mediante campionamento a 
         scelta casuale; 
      6) la bollatura sanitaria adeguata dei prodotti a base di 
         latte; 
      7) le condizioni di magazzinaggio e di trasporto; 
   b) procedere ai prelievi necessari per gli esami di laboratorio; 
   c) procedere a qualsiasi altro controllo ritenuto necessario per 
      verificare il  rispetto  dei  requisiti  fissati  dal  presente
regolamento.