ALLEGATO C
CAPITOLO I
Requisiti per la produzione del latte trattato termicamente e dei
prodotti a base di latte
A. Requisiti per la produzione del latte alimentare trattato
termicamente
1. Il latte alimentare trattato termicamente deve essere prodotto
con latte crudo che soddisfi le norme previste dall'allegato A,
capitolo IV.
2. Una volta ammesso in uno stabilimento di trattamento, a meno
che non venga trattato nelle quattro ore successive al suo
arrivo, il latte deve essere raffreddato ad una temperatura non
superiore a + 6 gradi C ed essere mantenuto a tale temperatura
fino all'esecuzione del trattamento termico.
Il latte crudo di vacca che non venga trattato nelle 36 ore
successive alla sua ammissione, deve subire un controllo
supplementare prima del trattamento termico. Qualora si
constati secondo un metodo diretto o indiretto che il tenore di
germi a + 30 gradi C supera i 300.000 per ml, il latte in
questione non deve essere utilizzato per la produzione di latte
alimentare trattato termicamente.
3. La produzione del latte alimentare trattato termicamente deve
comportare tutti i provvedimenti necessari, in particolare i
controlli effettuati per sondaggio, riguardanti:
a) il tenore di germi, per accertare che:
1) il latte crudo, se non e' sottoposto a trattamento entro
le 36 ore successive alla sua ammissione non superi,
immediatamente prima del trattamento termico, un tenore
di germi mesofili, aerobi a + 30 gradi C di 300.000 per
ml, se si tratta di latte di vacca;
2) il latte, che sia stato previamente sottoposto a
pastorizzazione, presenti immediatamente prima del
secondo trattamento termico, un tenore di germi mesofili,
aerobi a + 30 gradi C non superiore a 100.000 per ml;
b) la presenza di acqua aggiunta nel latte:
il latte alimentare trattato termicamente deve essere
sottoposto regolarmente a controlli per accertare la
presenza di acqua aggiunta, in particolare mediante la
verifica del punto di congelazione. A questo scopo, deve
essere istituito, sotto la supervisione del servizio
veterinario, un sistema di controllo. Qualora venga
individuata la presenza di acqua aggiunta, il servizio
veterinario prende i provvedimenti opportuni.
Nell'istituire il sistema di controllo, il servizio
veterinario tiene conto:
1) degli esiti dei controlli sul latte crudo di cui
all'allegato A, capitolo III, lettera D, punto 1, in
particolare della variabilita' e dei risultati medi dei
controlli stessi;
2) dell'effetto dello stoccaggio e del trattamento sul punto
di congelazione del latte ottenuto nel rispetto delle
norme di buona pratica di fabbricazione.
4. Il latte pastorizzato deve:
a) essere ottenuto mediante un trattamento che comporti
un'elevata temperatura per un breve periodo di tempo (almeno
+ 71,7 gradi C per 15 secondi, o qualsiasi altra
combinazione equivalente) o mediante un trattamento di
pastorizzazione che impieghi diverse combinazioni di tempo e
temperatura aggiungendo un effetto equivalente;
b) presentare una reazione negativa alla prova della fosfatasi
e positiva alla prova della perossidasi. E' tuttavia
autorizzata la fabbricazione di latte pastorizzato che
presenti una reazione negativa della prova di perossidasi, a
condizione che sulle confezioni figuri un'indicazione del
tipo: "pastorizzato a temperatura elevata";
c) immediatamente dopo la pastorizzazione, essere raffreddato
al fine di raggiungere quanto prima una temperatura non
superiore a + 6 gradi C.
5. Il latte UHT deve:
a) essere ottenuto mediante applicazione al latte crudo di un
procedimento di riscaldamento continuo ad almeno + 135 gradi
C per non meno di un secondo in modo da inattivare i
microrganismi e le spore, e confezionato in recipienti
opachi o resi tali dall'imballaggio e asettici in modo tale
che le variazioni chimiche, fisiche e organolettiche siano
ridotte al minimo;
b) essere conservabile, in modo da non presentare, in caso di
controllo a sondaggio, alterazioni palesi dopo mantenimento
in un recipiente chiuso per quindici giorni, alla
temperatura di + 30 gradi C oppure, ove occorra, per sette
giorni ad una temperatura di + 55 gradi C.
Se il procedimento di trattamento del latte detto a "ultra-
alta temperatura" viene applicato mediante contatto diretto
del latte e del vapore acqueo, quest'ultimo deve essere
ottenuto da acqua potabile e non deve cedere al latte
sostanze estranee, ne' esercitare su di esso effetti nocivi.
L'impiego di tale procedimento non deve comportare alcuna
variazione nel tenore di acqua del latte trattato.
6. Il latte sterilizzato deve:
a) essere riscaldato e sterilizzato in confezioni o recipienti
ermeticamente chiusi; il dispositivo di chiusura deve
rimanere intatto;
b) essere conservabile in modo da non presentare, in caso di
controllo a sondaggio, alterazioni palesi dopo mantenimento
in un recipiente chiuso per quindici giorni ad una
temperatura di + 30 gradi C oppure, ove occorra, per sette
giorni ad una temperatura di + 55 gradi C.
7. Il latte pastorizzato a temperatura elevata, il latte UHT e il
latte sterilizzato possono essere prodotti a partire da latte
crudo che abbia subito una termizzazione od un primo
trattamento termico in un altro stabilimento. In questo caso il
"tempo-temperatura" deve essere inferiore o pari a quello
utilizzato per la pastorizzazione ed il latte deve presentare
una reazione positiva alla prova della perossidasi, prima del
secondo trattamento. Il ricorso a questo procedimento dovra'
essere comunicato al servizio veterinario. Il documento
previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera h), deve recare
l'indicazione del primo trattamento. Il latte pastorizzato puo'
essere prodotto nelle stesse condizioni con latte crudo che
abbia subito solo una termizzazione iniziale.
8. I dati ottenuti dai termometri-registratori devono essere
datati e conservati per due anni per essere presentati al
servizio veterinario per il controllo dello stabilimento. Nel
caso dei prodotti microbiologicamente deperibili tale termine
puo' essere ridotto a due mesi a decorrere dalla data di
scadenza.
9. Il latte alimentare trattato termicamente deve:
a) soddisfare i criteri microbiologici stabiliti nel capitolo
II;
b) non contenere sostanze formacologicamente attive in
quantita' superiori ai limiti previsti agli allegati I e III
del regolamento (CEE) n. 2377/90. Il totale combinato dei
residui di antibiotici non puo' superare un valore da
stabilire secondo la procedura del regolamento (CEE) n.
2377/90.
B. Prescrizioni per il latte destinato alla produzione di prodotti a
base di latte.
1. Il responsabile dello stabilimento di trasformazione deve
prendere tutte le misure necessarie per garantire che il latte
crudo sia trattato mediante riscaldamento, oppure ove si tratti
di prodotti "a base di latte crudo", che tale latte sia
utilizzato:
a) al piu' presto possibile dopo il suo ingresso nello
stabilimento, se il latte non e' refrigerato;
b) entro le 36 ore successive al suo ingresso nello
stabilimento, se il latte e' conservato ad una temperatura
non superiore a + 6 gradi C;
c) entro le 48 ore successive al suo ingresso nello
stabilimento, se il latte e' conservato ad una temperatura
pari o inferiore a + 4 gradi C;
d) entro le 72 ore se si tratta di latte di bufala, di pecora e
di capra.
Tuttavia, per motivi tecnologici relativi alla fabbricazione di
alcuni prodotti a base di latte, il Ministero della sanita'
puo' autorizzare il superamento di tali tempi e temperature,
informandone la Commissione europea.
2. Il latte trattato mediante riscaldamento destinato alla
produzione di prodotti a base di latte deve essere prodotto a
partire da latte crudo che soddisfi i valori stabiliti
nell'allegato A, capitolo IV.
3. Il latte trattato mediante riscaldamento deve soddisfare le
seguenti condizioni:
a) il latte termizzato deve:
1) essere ottenuto da latte crudo che, se non viene trattato
nelle 36 ore successive alla sua ammissione nello
stabilimento, abbia, prima della termizzazione, una
concentrazione di germi mesofili, aerobi a 30 gradi C non
superiore a 300.000 per ml, se si tratta di latte di
vacca;
2) essere ottenuto mediante un trattamento analogo a quello
definito all'articolo 2, lettera f), del presente
regolamento;
3) qualora sia utilizzato per la produzione di latte
pastorizzato, UHT o sterilizzato, deve soddisfare, prima
del trattamento le seguenti norme: tenore di germi
mesofili, aerobi a 30 gradi C inferiore o pari a 100.000
per ml.
b) Il latte pastorizzato deve:
1) essere ottenuto mediante un trattamento che comporti
un'elevata temperatura per un breve periodo (71,7 gradi C
per 15 secondi o qualsiasi altra combinazione
equivalente) o mediante un trattamento di pastorizzazione
che impieghi diverse combinazioni di tempo e temperatura
raggiungendo un effetto equivalente;
2) presentare una reazione negativa alla prova della
fosfatasi e positiva della prova di perossidasi. E'
tuttavia autorizzata la produzione di latte pastorizzato
che presenta una reazione negativa alla prova di
perossidasi, a condizione che sul latte figuri
un'indicazione del tipo: "pastorizzazione alta".
c) Il latte UHT deve essere stato ottenuto mediante
applicazione al latte crudo di un procedimento di
riscaldamento continuo ad almeno + 135 gradi C per non meno
di un secondo in modo da inattivare i microorganismi residui
e le spore.
CAPITOLO II
Criteri microbiologici relativi ai prodotti a base di latte e al
latte alimentare
A. Criteri microbiologici per alcuni prodotti a base di latte alla
loro uscita dallo stabilimento di trasformazione
1. Criteri obbligatori: germi patogeni.
Tipo di germe Prodotti valori (ml,g) (5) Formaggi
diversi da Assenza 25 g quelli a pasta dura n = 5, C = 0
Listeria monocytogenes Altri prodotti (6)
Assenza di 1g Tutti, salvo latte Assenza 25 g
in polvere n = 5, c = 0 Salmonella spp Latte in
polvere Assenza in 25 g n = 10, c = 0 Inoltre
i microorganismi patogeni e le loro tossine non devono essere
presenti in quantita' tali da nuocere alla salute dei consumatori.
Qualora questi valori vengano oltrepassati, i prodotti devono
essere esclusi dal consumo umano e ritirati dal mercato
conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2,
lettere f) e g).
I programmi di campionamento saranno fissati in funzione della
natura dei prodotti e dell'analisi dei rischi.
(5) I parametri "n" e "c" sono cosi' definiti:
n = numero di unita' di campionamento da esaminare;
c = numero di unita' di campionamento nelle quali puo' essere
ammessa la presenza del microrganismo considerato.
(6) Tale ricerca non e' obbligatoria per il latte sterilizzato e per
i prodotti a base di latte trattati col calore, dopo il
confezionamento e l'imballaggio.
2. Criteri analitici: germi testimoni di carenza d'igiene.
Tipo di germe Prodotti valori (ml, g)7 Formaggio
a base di latte m = 1.000 crudo e latte termizzato M =
10.000 n = 5, c = 2 Formaggio a pasta molle
m = 100 Staphylococcus (a base di latte trattato M =
1.000 aureus termicamente) n = 5, c = 2
Formaggio fresco Latte in polvere m = 10 Prodotti
gelati a base di M = 100 latte (compresi i gelati e n =
5, c = 2 le creme gelate) Formaggio a base
di latte m = 10.000 crudo e latte termizzato M = 100.000
Escherichia coli n = 5, c = 2 Formaggio a
pasta molle m = 100 (a base di latte trattato M = 1.000
termicamente) n = 5, c = 2 Il superamento di
questi valori deve comportare in ogni caso una revisione dei
procedimenti di sorveglianza e di controllo dei punti critici
applicati nello stabilimento di trasformazione conformemente
all'articolo 13. Il servizio veterinario e' informato delle
procedure introdotte per correggere il sistema di sorveglianza
della produzione al fine di impedire il ripetersi di tale
superamento. Inoltre, per quanto concerne i formaggi a base di
latte crudo e di latte termizzato ed i formaggi a pasta molle,
ogni superamento del valore di M deve comportare la ricerca
dell'eventuale presenza di ceppi di Staphylococcus aureus
enterotossigeni o di ceppi di Escherichia coli patogeni nonche',
ove necessario, dell'eventuale presenza, nei prodotti, di tossine
stafilococciche.
L'identificazione dei ceppi summenzionati e/o la presenza di
enterotossina stafilococcica comportano il ritiro dal mercato di
tutte le partite contaminate. In questo caso le autorita'
competenti devono essere informate dei risultati ottenuti,
conformemente all'articolo 13, comma 2, lettera f), nonche' delle
azioni messe in atto per il ritiro delle partite contaminate e
delle procedure adottate per correggere il sistema di sorveglianza
della produzione.
3. Germi indicatori: linee direttrici.
Tipo di germe Prodotti valori (ml, g) Prodotti
liquidi a base di m = 0 latte M = 5 n = 5, c
= 2 Burro a base di latte m = 0 o di M
= 10 crema pastorizzati n = 5, c = 2
Formaggio a pasta molle m = 10.000 Coliformi (a base di
latte trattato M = 100.000 30 gradi C termicamente) n
= 5, c = 2 Prodotti in polvere a base m = 0
di latte M = 10 n = 5, c = 2 Prodotti
gelati a base di m = 10 latte (compresi i gelati e M
= 100 le creme gelate) n = 5, c = 2
Prodotti liquidi a base di m = 10.000 latte trattato
termicamente M = 100.000 Tenore di germi e non
fermentato (8) n = 5, c = 2 Prodotti gelati a
base di m = 100.000 latte (compresi i gelati e M =
500.000 le creme gelate) (9) n = 5, c = 2
Queste linee direttrici rispondono allo scopo di aiutare i
produttori nella valutazione della correttezza del
funzionamento del loro stabilimento e nella applicazione del
sistema e della procedura di autocontrollo della fabbricazione.
4. I prodotti a base di latte che si presentano sotto forma
liquida o gelificata, i quali hanno subito un trattamento UHT o
di sterilizzazione e sono destinati ad essere conservati a
temperatura ambiente devono, inoltre, dopo incubazione di
quindici giorni a 30 gradi C, soddisfare ai seguenti requisiti:
a) tenore in germi mesofill, aerobi a 30 gradi C: <= 100/ml;
b) controllo organolettico: normale.
(8) Dopo incubazione a 6 gradi C (tenore di germi a 21 gradi C).
(9) Tenore di germi a 30 gradi C; vedasi anche nota 3.
B. Criteri microbiologici per il latte alimentare
1. Il latte crudo alimentare di vacca deve, dopo il
confezionamento, soddisfare le seguenti norme:
Tenore di germi a 30 gradi C (per ml): <= 50.000 (10)
Staphylococcus aureus (per ml): m=100, M=500, n=5, c=2
Salmonella (assenza in 25 g): n=5, c=0
Inoltre i microrganismi patogeni e le loro tossine non devono
essere presenti in numero tale da nuocere alla salute dei
consumatori.
2. In occasione dei controlli per sondaggio effettuati nello
stabilimento di trattamento, il latte pastorizzato deve
soddisfare le seguenti norme microbiologiche: (11)
Germi patogeni (assenza in 25 g): n=5, c=0, m=0, M=0;
Coliformi (per ml) n=5, c=1, m=0, M=5.
Dopo incubazione a 6 gradi C per 5 giorni:
Tenore di germi a 21 gradi C (per ml): n=5, c=1, m=5x10E4,
M=5x10E5
3 In occasione dei controlli per sondaggio effettuati nello
stabilimento di trattamento, il latte sterilizzato e il latte
UHT devono risultare conformi alle seguenti norme dopo
incubazione a 30 gradi C per quindici giorni:
Tenore di germi aerobi, mesofili a 30 gradi C:
uguale o inferiore a 10 (per 0.1 ml)
Controllo organolettico:
normale
Sostanze farmacologicamente attive:
quantitativi non superiori ai limiti fissati agli allegati I e
II del regolamento (CEE) n. 2377/90.
Il totale combinato dei residui di antibiotici non puo' super-
are un valore da stabilire secondo la procedura del regolamento
(CEE) n. 2377/90.
4. Qualora i valori massimi e i criteri obbligatori vengano
superati e le analisi effettuate in seguito evidenzino rischi
potenziali per la salute, il servizio veterinario prende i
provvedimenti appropriati.
(10) Media geometrica, calcolata su un periodo di due mesi, con
almeno due prelievi al mese.
(11) Tenore di germi a 30 gradi C; vedasi anche nota 3.
CAPITOLO III
Confezionamento e imballaggio
1. Il confezionamento e imballaggio devono essere effettuati nei
locali a tal fine destinati ed in condizioni igieniche
soddisfacenti.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 108, e successive modifiche, il confezionamento e
l'imballaggio devono rispondere a tutte le norme igieniche e
devono essere sufficientemente resistenti per garantire una
protezione efficace dei prodotti di cui al presente regolamento.
3. Le operazioni di imbottigliamento, di riempitura di altri
contenitori con latte trattato termicamente e con prodotti a base
di latte sotto forma liquida nonche' le operazioni di chiusura e
confezionamento dei recipienti devono essere effettuate mediante
procedimenti automatici. Tale requisito non e' prescritto per i
bidoni, le cisterne e le confezioni superiori ai quattro litri.
Nel caso di una produzione limitata di latte liquido da bere e di
prodotto a base di latte, il servizio veterinario puo' autorizzare
una chiusura non automatica purche' siano offerte garanzie
equivalenti in materia di igiene.
4. Il confezionamento o l'imballaggio non possono essere riutilizzati
per i prodotti disciplinati del presente regolamento, ad eccezione
di taluni contenitori che possono essere riutilizzati previa
efficace pulitura e disinfezione.
La chiusura dei recipienti deve essere effettuata nello
stabilimento nel quale e' stato eseguito l'ultimo trattamento
termico del latte alimentare e/o dei prodotti a base di latte che
si presentano sotto forma liquida, immediatamente dopo la
riempitura, mediante un dispositivo di chiusura tale da garantire
la protezione delle caratteristiche del latte da agenti esterni
nocivi. Il sistema di chiusura deve essere progettato in modo che,
dopo l'apertura, la prova dell'apertura sia evidente e facilmente
verificabile.
5. Il responsabile dello stabilimento deve far figurare sulla
confezione del latte trattato termicamente e dei prodotti a base
di latte, che si presentano in forma liquida, a fini di controllo,
in modo visibile e leggibile, oltre alle indicazioni prescritte
dal capitolo IV:
a) la natura del trattamento termico subito dal latte;
b) qualsiasi menzione in chiaro o in codice che consenta
l'identificazione della data dell'ultimo trattamento termico;
c) per il latte pastorizzato, la temperatura alla quale il
prodotto deve essere conservato.
Tuttavia tali indicazioni possono non figurare sulle bottiglie di
vetro destinate a essere riutilizzate.
6. In deroga al punto 1, la lavorazione dei prodotti e le operazioni
d'imballaggio possono aver luogo nello stesso locale se
l'imballaggio presenta le caratteristiche indicate al punto 2 e se
sono soddisfatte le seguenti condizioni.
a) il locale deve essere sufficientemente ampio e disposto in modo
da assicurare l'igiene delle operazioni;
b) il materiale di confezionamento e l'imballaggio devono essere
inviati nello stabilimento di trattamento o di trasformazione
in un involucro nel quale siano stati posti immediatamente dopo
la fabbricazione e che li protegga da eventuali danni durante
il trasporto allo stabilimento e devono essere immagazzinati in
condizioni igieniche in un locale apposito;
c) i locali di deposito per i materiali da imballaggio devono
essere protetti dalla polvere e dai parassiti e separati dai
locali contenenti sostanze che possano contaminare i prodotti.
Gli imballaggi non possono essere depositati sul pavimento;
d) l'assemblaggio degli imballaggi deve essere effettuato nel
rispetto delle norme igieniche prima dell'introduzione nel lo-
cale; e' ammessa una deroga a questo requisito nel caso in cui
l'imballaggio venga confezionato automaticamente, purche' non
esista alcun rischio di contaminazione dei prodotti;
e) gli imballaggi devono essere introdotti nel locale nel rispetto
delle norme igieniche e devono essere impiegati immediatamente.
Essi non possono essere manipolati dal personale addetto alla
lavorazione dei prodotti non confezionati;
f) immediatamente dopo l'imballaggio, i prodotti devono essere
trasferiti negli appositi locali di deposito.
CAPITOLO IV
Prescrizioni da osservare per la bollatura sanitaria e
l'etichettatura
A. Prescrizioni relative alla bollatura sanitaria.
1. I prodotti disciplinati dal presente regolamento devono essere
sottoposti a bollatura sanitaria, la quale viene effettuata nello
stabilimento al momento della fabbricazione o immediatamente dopo,
in un punto chiaramente visibile, in maniera perfettamente
leggibile e indelebile e in caratteri facilmente decifrabili. Il
bollo sanitario puo' essere apposto sul prodotto stesso o sulla
confezione, qualora il prodotto sia provvisto di imballaggio
individuale o su un'etichetta apposta a sua volta
sull'imballaggio. Tuttavia, qualora prodotti di piccole dimensioni
siano confezionati individualmente e successivamente imballati
insieme o qualora queste piccole porzioni confezionate
individualmente siano vendute al consumatore finale e' sufficiente
che il bollo sanitario sia apposto sulla confezione multipla.
2. Qualora i prodotti provvisti di bollatura sanitaria conformemente
a quanto disposto al punto 1 vengano successivamente imballati, il
bollo sanitario deve essere apposto anche su tale imballaggio.
3. Il bollo sanitario:
a) deve recare, in un contorno ovale, le indicazioni previste al
punto 1) o 2) o 3):
1) - nella parte superiore, l'iniziale o le iniziali del paese
speditore in lettere maiuscole, vale a dire, per la
Comunita', le lettere: B - DK - D - EL - E - F - IRL - I -
NL - P - UK - AT - FI - SE, seguite dal numero di
riconoscimento dello stabilimento,
- nella parte inferiore: una delle seguenti sigle: CEE - EOF
- EWG - EOK - EEC - EEG;
2) - nella parte superiore, il nome del paese speditore in
lettere maiuscole,
- al centro, un riferimento al punto in cui e' indicato il
numero di riconoscimento dello stabilimento,
- nella parte inferiore, una delle seguenti sigle: CEE - EOF
- EWG - EOK - EEC - EEG;
3) - nella parte superiore, il nome o le iniziali del paese
speditore in lettere maiuscole, vale a dire, per la
Comunita', le lettere: B - DK - D - EL - E - F - IRL - I -
L - NL - P - UK - AT - FI - SE,
- al centro, un riferimento al punto in cui e' indicato il
numero di riconoscimento dello stabilimento,
- nella parte inferiore, una delle seguenti sigle: CEE - EOF
- EWG - EOK - EEC - EEG;
b) puo' recare, per bottiglie, imballaggi e recipienti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1981, n.
518, e successive modifiche, solo le iniziali del paese
speditore e il numero di riconoscimento dello stabilimento;
c) puo' essere apposto con un tampone ad inchiostro o a fuoco sul
prodotto, sulla confezione o sull'imballaggio, oppure essere
stampato o collocato su una etichetta e nel caso dei formaggi
duri puo' essere impresso sulla crosta;
d) puo' consistere anche in una targhetta di materiale resistente
fissata in modo da essere inamovibile, tale da soddisfare tutte
le norme igieniche e contenente le indicazioni precisate alla
lettera a).
B. Prescrizioni da osservare per l'etichettatura.
Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 18 settembre 1981, n. 518, e successive modifiche e del
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1992, n. 109,
ai fini del controllo, l'etichettatura deve riportare chiaramente:
1) per il latte crudo destinato al consumo umano diretto la
dicitura "latte crudo";
2) per i prodotti a base di latte fabbricati a partire da latte
crudo, il cui processo di fabbricazione non comprende alcun
trattamento mediante riscaldamento, compresa la termizzazione, la
dicitura "al latte crudo";
3) per gli altri prodotti a base di latte, il tipo dell'eventuale
trattamento mediante calore cui sono stati sottoposti al termine
del processo di fabbricazione;
4) per i prodotti a base di latte in cui si puo' verificare uno
sviluppo microbico, la data di scadenza o la data di durata
minima.
CAPITOLO V
Requisiti in materia di magazzinaggio e di trasporto
1. I prodotti di cui al presente regolamento che non possono essere
immagazzinati a temperatura ambiente devono essere immagazzinati
alla temperatura stabilita dal produttore a garanzia della loro
durata. In particolare la temperatura massima alla quale il latte
pastorizzato deve essere mantenuto sino all'uscita dallo
stabilimento e durante il trasporto deve essere di 6 gradi C.
Qualora i prodotti vengano immagazzinati in celle frigorifere, le
temperature di magazzinaggio devono essere registrate ed il
raffreddamento deve avvenire ad una velocita' che consenta al
prodotto di raggiungere la temperatura prevista nel piu' breve
tempo possibile.
2. Le cisterne, i bidoni e gli altri recipienti adibiti al trasporto
del latte pastorizzato devono rispettare le norme di igiene e
devono, in particolare, essere conformi ai seguenti requisiti: a)
le loro pareti interne e tutte le altre parti che possono
venire a contatto con il latte devono essere fabbricate con
materiale liscio, facile da lavare, pulire e disinfettare, che
resista alla corrosione e che non trasferisca al latte sostanze
in quantita' tali da mettere in pericolo la salute umana, da
alterare la composizione del latte o da esercitare un'influenza
nociva sulle sue caratteristiche organolettiche;
b) devono essere progettati in modo da rendere possibile lo
scarico totale del latte; se sono muniti di rubinetti, questi
devono essere facilmente rimossi e smontati, lavati, puliti e
disinfettati;
c) devono essere lavati, puliti e disinfettati immediatamente dopo
ogni utilizzazione e, ove occorra, prima di ciascuna nuova
utilizzazione; la pulizia e la disinfezione devono essere
effettuate conformemente alle disposizioni dell'allegato B,
capitolo VI, punto 1, lettere b) e c);
d) devono essere chiusi ermeticamente prima e durante il
trasporto, mediante un dispositivo di chiusura a tenuta stagna. 3. I
veicoli e i recipienti destinati al trasporto dei prodotti
deperibili previsti dal presente regolamento devono essere
costruiti ed attrezzati in modo che la temperatura prescritta
possa essere mantenuta durante tutta la durata del trasporto.
4. I veicoli utilizzati per il trasporto di latte trattato
termicamente e di latte confezionato in piccoli recipienti o in
bidoni devono essere in buono stato. Essi non possono essere
utilizzati per il trasporto di qualsiasi altro prodotto o oggetto
che possa comportare un deterioramento del latte. Il loro
rivestimento interno deve essere liscio, facile da lavare, pulire
e disinfettare. L'interno dei veicoli destinati al trasporto del
latte deve essere conforme a tutte le norme di igiene. I veicoli
destinati al trasporto di latte trattato termicamente e
confezionato in piccoli recipienti o in bidoni devono essere
concepiti in modo da proteggere adeguatamente tali contenitori da
qualsiasi contaminazione e influenza atmosferica e non possono
essere utilizzati per il trasporto di animali.
5. Il servizio veterinario deve sottoporre a regolari controlli i
mezzi di trasporto nonche' le condizioni di carico che devono
essere conformi alle condizioni d'igiene definite nel presente
capitolo.
6. La spedizione dei prodotti previsti dal presente regolamento deve
essere effettuata in modo tale che essi siano protetti contro
qualsiasi fonte di contaminazione o qualsiasi elemento che possa
comportare un'alterazione, tenuto conto della durata e delle
condizioni del trasporto e dei mezzi di trasporto utilizzati.
7. Durante il trasporto, la temperatura del latte pastorizzato
trasportato in cisterne o confezionato in piccoli recipienti o in
bidoni non deve superare i + 6 gradi C. Tuttavia, il servizio
veterinario puo' concedere una deroga a tale disposizione per quanto
riguarda le consegne porta a porta e autorizzare una tolleranza di +
2 gradi C durante le consegne ai dettaglianti.
CAPITOLO VI
Controllo sanitario e sorveglianza della produzione
1. Gli stabilimenti sono soggetti ad un controllo da parte del
servizio veterinario, il quale deve garantire il rispetto dei
requisiti del presente regolamento e, in particolare:
a) verificare:
1) lo stato di pulizia dei locali degli impianti, degli
utensili e l'igiene del personale;
2) l'efficacia dell'autocontrollo in particolare mediante
l'esame dei risultati ed il prelievo di campioni;
3) le condizioni microbiologiche ed igieniche dei prodotti a
base di latte;
4) l'efficacia del trattamento dei prodotti a base di latte e
del latte alimentare trattato termicamente;
5) i recipienti chiusi ermeticamente, mediante campionamento a
scelta casuale;
6) la bollatura sanitaria adeguata dei prodotti a base di
latte;
7) le condizioni di magazzinaggio e di trasporto;
b) procedere ai prelievi necessari per gli esami di laboratorio;
c) procedere a qualsiasi altro controllo ritenuto necessario per
verificare il rispetto dei requisiti fissati dal presente
regolamento.