(Allegato)
                              ALLEGATO 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
                AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 1997, N. 79 
    All'articolo 2: 
    al comma 1, capoverso 211, e' aggiunta la seguente lettera: 
    "b-bis)  non  superiore   a   50,   limitatamente   all'ulteriore
versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al  31  dicembre
1996 relativi ai dieci dipendenti di piu' recente assunzione"; 
    al comma 1, dopo il capoverso 211, sono insenti i seguenti: 
    "211-bis. Il versamento previsto dal comma 211 non e' dovuto  per
tutti i dipendenti assunti successivamente al  30  ottobre  1996  che
determinino  incremento  del  numero  degli  addetti  delle   singole
aziende. 
    211-ter. Sono  parimenti  escluse  dal  versamento  le  quote  di
accantonamento annuale del  trattamento  di  fine  rapporto  comunque
imputabili alle forme pensionistiche complementari di cui al  decreto
legislativo 21 aprile 1993, n.  124,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni"; 
    al comma 3 sono aggiunte, in fine,  le  parole:  ",  da  emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto". 
    All'articolo 3: 
    al comma 3, le parole: "entro il 30 giugno 1997" sono  sostituite
dalle seguenti: "dal 29 marzo al 30 giugno 1997"; 
    al comma 5, dopo le parole: "limiti di  eta'"  sono  inserite  le
seguenti: "o  di  servizio";  dopo  la  parola.  "appartenenza"  sono
inserite le seguenti: ", per collocamento a riposo d'ufficio a  causa
del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle
norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione"; e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:   "Nei   predetti   casi
l'amministrazione competente e' tenuta a trasmettere, entro  quindici
giorni dalla cessazione dal servizio,  la  necessaria  documentazione
all'ente previdenziale che dovra'  corrispondere  il  trattamento  di
fine  servizio  nei  tre  mesi  successivi   alla   ricezione   della
documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi". 
    Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
    "Art. 3-bis. - (Modifche all'articolo 1 della legge  23  dicembre
1996, n. 662) - 1. Il  comma  181  dell'articolo  1  della  legge  23
dicembre 1996, n.  662,  recante  norme  di  razionalizzazione  della
finanza pubblica, e' sostituito dal seguente: 
    "181. Per il pagamento delle somme, maturate fino al 31  dicembre
1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti  previdenziali
interessati, in conseguenza dell'applicazione  delle  sentenze  della
Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994,  il  Ministro
del tesoro e'  autorizzato  ad  effettuare,  con  l'osservanza  delle
disposizioni di cui all'articolo 38 della legge  30  marzo  1981,  n.
119, e successive  modificazioni,  emissioni  di  titoli  del  debito
pubblico per ciascuna delle annualita' comprese fra  il  1996  ed  il
2001; tali emissioni non  concorrono  al  raggiungimento  del  limite
dell'importo massimo di  emissione  di  titoli  pubblici  annualmente
stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il  ricavo  netto
delle suddette emissioni, limitato a lire 3.135 miliardi per la prima
annualita', sara'  versato  ai  competenti  enti  previdenziali,  che
provvederanno  direttamente  a  soddisfare  in   contanti,   in   sei
annualita',  gli  aventi  diritto  nelle  forme   previste   per   la
corresponsione dei trattamenti pensionistici; l'importo  di  ciascuna
annualita' sara' determinato in relazione  all'ammontare  del  ricavo
netto delle emissioni versato agli enti previdenziali". 
    2. Il quarto periodo del comma 182 dell'articolo 1  della  citata
legge n. 662 del 1996 e'  sostituito  dai  seguenti:  "Per  gli  anni
successivi,  sulle  somme  ancora  da  rimborsare,  sono  dovuti  gli
interessi  sulla  base  di  un  tasso  annuo  pari  alla   variazione
dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed
impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente.  Con  la  prima
annualita'  sono  corrisposti  gli  interessi  maturati   sull'intero
ammontare degli arretrati dal 1 gennaio 1996 alla data di pagamento". 
    3. L'ultimo periodo del comma 182 dell'articolo 1 della citata 
legge n. 662 del 1996 e' abrogato". 
    All'articolo 4: 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    "4-bis. Le obbligazioni  sorte  a  titolo  di  somme  aggiuntive,
interessi e sanzioni amministrative  per  obblighi  contributivi  nel
settore agricolo relative ai periodi di cui al comma  4,  soddisfatte
entro la data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinte
e non si da' luogo alla riscossione dei corrispondenti importi."; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "6-bis. Nell'ambito del  potere  di  adozione  di  provvedimenti,
conferito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, possono essere adottate dagli enti privatizzati di  cui
al medesimo decreto legislativo deliberazioni in  materia  di  regime
sanzionatorio  e  di  condono  per  inadempienze   contributive,   da
assoggettare ad approvazione ministeriale ai  sensi  dell'anicolo  3,
comma 2, del citato decreto legislativo". 
    All'articolo 5: 
    al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "di  cui  all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,"  sono
inserite le seguenti:  "ed  agli  enti  pubblici  economici"  e  sono
aggiunte, in fine, le parole:  "e  di  quelli  riguardanti  attivita'
oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea"; 
    al comma 2, alla tabella B allegata, la voce: "Risorse  agricole"
e' soppressa; alla medesima tabella B, alla voce: "Tesoro - Cap. 4633
Contratti di servizio  e  di  programma  FFSS"  la  cifra:  "227"  e'
sostituita dalla seguente: "267"; al totale della  voce  "Tesoro"  la
cifra: "827" e' sostituita dalla seguente: "867"; 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. In sede  di  prima  applicazione,  in  attuazione  di  quanto
previsto dall'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996,  n.
662,  in  materia  di  determinazione'  delle  tariffe  dei'  servizi
postali, l'Ente poste  italiane  e'  utorizzato  a  rideterminare  in
aumento le tariffe dei servizi postali entro il limite massimo del 10
per  cento  dei  proventi,  a  compensazione  dei   minori   introiti
eventualmente derivanti dalla modifica dei rapporti intrattenuti con 
il Ministero del tesoro e con la Cassa depositi e prestiti". 
    All'articolo 6: 
    al comma 1, dopo le parole: "legge 23  dicembre  1996,  n.  662,"
sono   inserite   le   seguenti:   "ovvero    senza    autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza,"; 
    al  comma  2,  capoverso  56-bis,  teno   periodo,   le   parole:
"dall'amministrazione  di   appartenenza"   sono   sostituite   dalle
seguenti: "dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non
possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia  parte
una pubblica amministrazione"; 
    al comma 3, all'alinea, le parole: "e' inserito il seguente" sono 
sostituite dalle seguenti "sono inseriti i seguenti"; 
    al comma 3, capoverso 58-bis e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni
per  conto   di   altri   enti   previa   autorizzazione   rilasciata
dall'amministrazione di appartenenza"; 
    al comma, 3, dopo il capoverso 58-bis, e' aggiunto il seguente: 
    "58-ter. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto  di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite  percentuale  della
dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna
qualifica funzionale prevista dall'articolo 22, comma 20, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, puo' essere arrotondato  per  eccesso  onde
arrivare comunque all'unita'". 
    All'articolo 7: 
    al comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo le  parole:  "degli
eventuali conduttori" sono inserite le seguenti: "secondo  i  criteri
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16  febbraio  1996,  n.
104, ed all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre  1996,  n.
662"; e la parola: "prestiti" e' sostituita  dalle  seguenti:  "mutui
ipotecari"; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "2-bis. Entro il 31 dicembre 1997 il Ministro del lavoro e  della
previdenza sociale presenta al Parlamento una relazione sul programma
straordinario di dismissione di cui al  presente  articolo  indicando
per ciascun ente previdenziale l'elenco dei beni gia' alienati  e  di
quelli da alienare, i criteri utilizzati  per  la  stima  del  valore
commerciale,  le  entrate  gia'  realizzate  e  quelle  attese  e  la
tipologia degli acquirenti". 
    All'articolo 8: 
    al comma 1, dopo le parole: "possono procedere" sono inserite  le
seguenti: ", al fine di realizzare celermente i  relativi  incassi,";
le parole da: "relativi crediti" fino a: "Il prezzo  della  cessione"
sono sostituite dalle seguenti: "relativi crediti, con esclusione  di
quelli di natura tributaria  e  contributiva,  a  soggetti  abilitati
all'esercizio  dell'attivita'  di  recupero  crediti  di   comprovata
affidabilita' e che siano abilitati alla suddetta attivita' da almeno
un anno, individuati sulla base di apposita gara. Ai fini della gara,
il prezzo base della cessione"; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    "1-bis. Il Ministro del tesoro, entro il 31 dicembre  di  ciascun
anno, presenta al  Parlamento  una  relazione  sull'attuazione  della
procedura di cessione  dei  crediti  di  cui  al  presente  articolo,
indicando in particolare, per ogni singola amministrazione, l'entita'
complessiva delle cessioni  dei  crediti  e  il  prezzo  medio  delle
cessioni medesime". 
    Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
    "Art. 9-bis. - (Norme in materia di entrata).  -  1.  I  soggetti
residenti nel territorio dello Stato che  non  hanno  dichiarato,  in
tutto o in parte, redditi di pensione di fonte  estera  percepiti  in
periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  non   siano   ancora
intervenuti avvisi di accertamento  definitivi,  possono  versare  le
relative  imposte  nella  misura  del  25   per   cento   di   quanto
complessivamente dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone
fisiche, senza l'applicazione di interessi e  sanzioni,  in  un'unica
soluzione entro il 1 dicembre 1997, ovvero  in  due  rate  di  uguale
importo scadenti, rispettivamente, il 1 dicembre 1997 e il  15  marzo
1998. 
    2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dopo  il
comma 75 e' inserito il seguente: 
    "75-bis. Le societa' di fatto  esercenti  le  attivita'  indicate
dall'articolo 2135 del codice civile e le comunioni tacite  familiari
di  cui  all'articolo  230-bis,  ultimo  comma,  del  codice  civile,
esistenti alla data del 1 gennaio 1997,  possono  essere  modificate,
entro il 1 dicembre 1997, in imprese agricole individuali. Gli atti e
le formalita'  posti  in  essere  ai  fini  della  modificazione,  ad
esclusione dei trasferimenti dei beni immobili, sono assoggettati, in
luogo dei relativi tributi e diritti, ad una imposta  sostitutiva  di
lire 500.000. La modificazione costituisce  titolo,  senza  ulteriori
oneri, per la variazione  dell'intestazione,  a  favore  dell'impresa
individuale,  di  tutti  gli  atti  e  provvedimenti  della  pubblica
amministrazione intestati alla societa' di fatto o comunione 
preesistente, compresa l'iscrizione al registro delle imprese". 
    3.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  possono   essere
modificati gli anni di riferimento per gli adempimenti di cui al 
comma 121 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
    4.  I  soggetti  indicati  nell'articolo  11-bis,  comma  1,  del
decreto-legge  19   settembre   1992,   n.   384,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  14  novembre   1992,   n.   438,   che,
relativamente al periodo di imposta 1992, hanno dichiarato il reddito
derivante  dall'esercizio  di  attivita'   commerciali   o   arti   o
professioni in misura inferiore all'ammontare del contributo  diretto
lavorativo   previsto   dallo   stesso   articolo   11-bis,   possono
regolarizzare la  loro  posizione  effettuando  il  versamento  delle
maggiori somme dovute a titolo di imposta  e  di  contributo  per  le
prestazioni   del   Servizio    sanitario    nazionale,    risultanti
dall'adeguamento del reddito al citato contributo diretto lavorativo,
mediante l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo  3,
commi 209 e 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.  In  tal  caso
non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11-bis, commi
1 e 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. 
    5. Alla liquidazione ed alla riscossione delle maggiori imposte e
contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti
dai  contribuenti  che  hanno  dichiarato  un  reddito  inferiore  al
contributo diretto  lavorativo,  tenuto  conto  anche  delle  imposte
versate a norma del  comma  4,  provvedono,  ai  sensi  dell'articolo
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  gli  uffici
finanziari competenti ad effettuare  la  liquidazione  delle  imposte
dovute in base alle dichiarazioni presentate. 
    6. Le liti fiscali, pendenti alla data del 1 aprile 1996  dinanzi
alle Commissioni tributarie  in  ogni  stato  e  grado  di  giudizio,
possono  essere  definite,  mediante   oblazione,   a   domanda   del
ricorrente: 
    a) con il pagamento di una somma di lire 500.000, se la  lite  e'
d'importo fino a lire 5 milioni; 
    b) con il pagamento di una somma pari al 20 per cento del  valore
della lite se questo e' di importo superiore a lire 5 milioni e  fino
a lire 30 milioni. 
    7. Restano,  comunque,  dovute  le  somme  il  cui  pagamento  e'
previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi  di  pendenza
di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate;  dette
somme,  a  seguito  delle  definizioni,  sono   riscosse   a   titolo
definitivo. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione 
delle somme eventualmente gia' versate dal ricorrente. 
    8. Il pagamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma
6 deve essere effettuato entro il 31 luglio 1997.  I  pagamenti  sono
effettuati con  l'osservanza  delle  norme  sull'autoliquidazione.  I
versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata. 
    9. Ai fini dei commi 6 e 7 si intende: 
    a) per lite fiscale, la contestazione relativa a ciascun atto  di
imposizione o di  irrogazione  di  sanzioni  impugnato,  considerando
comunque lite fiscale autonoma quella relativa  all'imposta  comunale
sull'incremento di valore degli immobili; 
    b) per valore della lite,  l'importo  dell'imposta  accertata  al
netto degli interessi e delle  eventuali  sanzioni  irrogate  con  lo
stesso atto impugnato. In caso di liti relative  esclusivamente  alla
irrogazione di sanzioni  il  valore  e'  costituito  dalla  somma  di
queste. Il valore delle liti in materia di imposte sulle  successioni
e  donazioni,  di  registro,   ipotecarie,   catastale   e   comunale
sull'incremento di valore degli immobili e'  costituito  dall'imposta
relativa  al  maggiore  imponibile  accertato.  Se  il  giudizio   e'
pendente, dopo che e' intervenuta sentenza di Commissione  tributaria
in qualsiasi grado di giudizio, l'importo  da  assumere  a  base  del
calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo e' comunque
il valore accertato. 
    10.  Il  pagamento  delle  somme  di  cui  al  comma  6  estingue
automaticamente  il  giudizio  per  cessazione  della   materia   del
contendere. In relazione alla natura oblativa la definizione non  da'
comunque luogo  alla  restituzione  delle  somme  eventualmente  gia'
versate dal ricorrente alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. Il contribuente  da'  comunicazione
dell'avvenuto pagamento entro quindici giorni mediante  plico,  senza
busta, raccomandato,  senza  avviso  di  ricevimento,  contenente  la
fotocopia dell'attestazione di versamento, al competente  ufficio  il
quale   informa   la   Commissione   tributaria   della   regolarita'
dell'oblazione, secondo le forme  processuali  previste  dal  decreto
legislativo 31 dicembre 1992,  n.  546.  La  Commissione  tributaria,
accertata  la  regolarita'  formale  del  procedimento,  ne  dichiara
l'estinzione. 
    11. In caso di errore scusabile, il giudice  tributario,  con  le
forme provvedimentali di cui all'articolo 46 del decreto  legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, fissa un termine perentorio,  comunque  non
superiore a trenta  giorni,  entro  il  quale  il  contribuente  deve
integrare il versamento delle somme negli ammontari di cui al comma 6
maggiorato degli  interessi  al  saggio  legale  per  conseguire  gli
effetti dell'oblazione; entro quindici  giorni  il  contribuente  da'
comunicazione  al   giudice   tributario   dell'avvenuto   versamento
integrativo mediante deposito, presso la segreteria della Commissione
tributaria, di fotocopia dell'attestato di versamento. 
La Commissione tributaria dichiara l'estinzione del procedimento. 
    12. Il termine del 15 dicembre 1995, di cui  all'articolo  3  del
decreto-legge  30   settembre   1994,   n.   564,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994,  n.  656,  e  successive
modificazioni e integrazioni, e'  prorogato  al  31  luglio  1997.  I
soggetti che si avvalgono della proroga di cui al presente comma,  ai
quali si applicano le disposizioni previste dal  citato  articolo  3,
debbono effettuare i versamento entro tale ultimo termine, maggiorati
degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995. Qualora  gli
importi da versare complessivamente eccedano, per le persone fisiche,
la somma di lire 5 milioni e, per gli altri  soggetti,  la  somma  di
lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in  due
rate di pari importo, entro il  15  dicembre  1997  ed  entro  il  28
febbraio 1998, maggiorati degli interessi legali a decorrere  dal  15
dicembre 1995. 
    13.  Sono  considerati  validi,   ai   fini   della   definizione
dell'accertamento con adesione per gli anni pregressi,  i  versamenti
effettuati dopo il 15 dicembre 1995; agli stessi fini possono  essere
effettuati, entro il 31 luglio  1997,  versamenti  integrativi  delle
somme dovute e non integralmente versate alla data  del  15  dicembre
1995. Sono dovuti gli interessi legali dal 15 dicembre 1995 fino alla
data dell'effettivo versamento, se il versamento da effettuare a tale
titolo e' superiore a lire 20 mila. 
    14. Sulle somme  non  versate  ai  sensi  del  comma  2-quinquies
dell'articolo  3  del  decreto-legge  30  settembre  1994,  n.   564,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.  656,
non e' dovuta la soprattassa prevista al comma 2-nonies dell'articolo
3 dello stesso decreto-legge se le predette somme,  maggiorate  degli
interessi legali a decorrere dalle relative  scadenze,  sono  versate
entro il termine del 31 luglio 1997. 
    15. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione  per
gli  anni  pregressi  inibisce  la  possibilita'  per  l'ufficio   di
effettuare per lo stesso  periodo  d'imposta  l'accertamento  di  cui
all'articolo 38,  commi  dal  quarto  al  settimo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive 
modificazioni e integrazioni. 
    16. La definizione non puo' essere effettuata  se,  entro  il  30
aprile 1997, e' stato notificato processo  verbale  di  constatazione
con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito  o  dell'imposta
sul valore aggiunto, ovvero notificato  avviso  di  accertamento,  ad
eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni e integrazioni, relativi a  redditi  oggetto
dell'accertamento con adesione,  a  condizione  che  il  contribuente
versi entro il 31 luglio 1997 le  somme  derivanti  dall'accertamento
parziale. 
    17. Sono fatti salvi gli effetti delle  definizioni  perfezionate
alla data del 15 dicembre 1995. 
    18.  L'intervenuta  definizione  da  parte  delle   societa'   od
associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  ovvero  da  parte  del  titolare  di  azienda
coniugale non gestita in  forma  societaria  costituisce  titolo  per
l'accertamento,  ai  sensi  dell'articolo  41-bis  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni e integrazioni, nei confronti delle persone fisiche che
non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso
i termini previsti dall'articolo 43 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni. 
    19. Il termine del 30 aprile di cui all'articolo  2,  comma  138,
primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come  modificato
dall'articolo 6-bis del  decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.  669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, 
e' prorogato al 31 luglio 1997. 
    20. All'articolo 84 del decreto del Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, i commi primo e  secondo  sono  sostituiti
dai seguenti: 
    "Il prezzo base  dell'incanto  e'  pari  all'importo  considerato
dalle disposizioni previste dall'articolo  52,  comma  4,  del  testo
unico delle disposizioni concementi l'imposta di registro,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 
    Se per il bene pignorato non si rende  possibile  determinare  il
prezzo base secondo le disposizioni del primo comma  ovvero  trattasi
di terreni  per  i  quali  gli  strumenti  urbanistici  prevedono  la
destinazione  edificatoria,  il  prezzo  e'  stabilito  con   perizia
dell'ufficio tecnico erariale. Le spese di  perizia  sono  recuperate
dal concessionario unitamente al credito di imposta". 
    21. Le disposizioni di cui al comma 20 si  applicano  anche  alle
procedure di espropriazione dei beni immobili per le quali, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
e' in corso di espletamento la perizia dell'ufficio tecnico erariale,
fermo restando l'obbligo del concessionario  di  dimostrare  di  aver
proceduto alla  relativa  espropriazione  entro  il  dodicesimo  mese
successivo a quello di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto. 
    22. Il termine previsto dall'articolo 2-nonies del  decreto-legge
30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni, 
e' prorogato al 31 luglio 1997. 
    23. Il termine di cui al comma 2  dell'articolo  6  del  decreto-
legge 8 agosto 1996, n. 437,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 ottobre 1996, n. 556, concernente i termini di decadenza per
l'accertamento delle violazioni e per  l'irrogazione  delle  sanzioni
relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del
numero di partita IVA, e' prorogato al 28 febbraio 1998". 
    All'articolo 11: 
    al comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: 
    "e-bis)   nell'articolo   56,   riguardante   la   determinazione
dell'imposta sulle donazioni, al comma 5, le parole: "e le detrazioni
previste nell'articolo 26" sono sostituite dalle seguenti: 
", e si detrae l'imposta comunale  sull'incremento  di  valore  degli
immobili liquidata a  seguito  di  donazione,  per  ciascun  immobile
donato, fino a concorrenza della parte dell'imposta proporzionale  al
valore dell'immobile stesso""; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera e-bis) del comma 1 si 
applicano a decorrere dal 29 marzo 1997". 
    All'articolo 13: 
    al  comma  1,  la  parola:  "innovazione"  e'  sostituita   dalle
seguenti: "attivita' di ricerca industriale e  di  sviluppo,  ammesse
dalla vigente disciplina  comunitaria  per  gli  aiuti  di  Stato  in
materia"; 
    al comma 2, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:  "Previa
ripartizione dello stanziamento di cui al comma 6 su  base  regionale
secondo i criteri previsti con deliberazione del CIPE per l'anno 1997
per l'erogazione  delle  agevolazioni  di  cui  al  decreto-legge  22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre  1992,  n.  488,  l'agevolazione  e'  riconosciuta   secondo
l'ordine cronologico di presentazione  della  dichiarazione  prevista
dal presente  comma  e  non  e'  cumulabile  con  altre  agevolazioni
disposte per le stesse  attivita'  con  norme  dello  Stato  o  delle
regioni. Le somme non impegnate  per  mancanza  di  richieste  valide
delle singole regioni sono revocate  e  ripartite  tra  le  rimanenti
regioni con le modalita'  di  cui  alla  predetta  deliberazione  del
CIPE"; al secondo periodo, le parole: "al quale sono  allegati"  sono
sostituite dalle seguenti: "alla quale sono allegati" e le parole: "o
in quello dei ragionieri e  periti  commercialisti"  sono  sostituite
dalle seguenti: ", in quello dei ragionieri e periti commerciali o in
quello dei consulenti del lavoro"; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    "3-bis.  Per  la  revoca  delle  agevolazioni  si  applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2,  3,  5  e  6,  della
legge 5 ottobre 1991,  n.  317.  Il  provvedimento  di  revoca  delle
agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a  ruolo,  ai  sensi
dell'articolo  67,  comma  2,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 28 gennaio  1988,  n.  43,  delle  somme  utilizzate  come
credito di imposta nonche' dei relativi interessi e sanzioni"; 
    al comma 5 e' premesso il seguente periodo: "Per le finalita'  di
cui al presente articolo, al fondo di cui all'articolo 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 46, e' conferita, per ciascuno degli anni 1998 e
1999, la somma di lire 350 miliardi". 
    Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
    "Art. 13-bis - (Norme in materia di variazioni dell'imponibile  e
dell'imposta in materia di IVA) - 1. Nell'articolo 26, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
sono soppresse le parole: "dell'avvio", introdotte  dall'articolo  2,
comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.  669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. 
    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a tutte  le
procedure in corso e a quelle avviate a decorrere dalla  data  del  2
marzo 1997". 
    All'articolo 14, al  comma  1,  dopo'  la  parola:  "entrate"  e'
inserita la seguente: "tributarie".