IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista   la   risoluzione   n.   1101  del  Consiglio  di  sicurezza
dell'Organizzazione  delle  Nazioni Unite, in data 28 marzo 1997, che
autorizzava  la  partecipazione  di  un contingente militare italiano
alla Forza multinazionale di protezione in Albania;
  Considerato  che  per  garantire,  in armonia con le determinazioni
assunte dall'ONU, la partecipazione del contingente militare italiano
in  Albania  e'  stato  emanato il decreto - legge 24 aprile 1997, n.
108,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n.
174;
  Vista   la   risoluzione   n.   1114  del  Consiglio  di  sicurezza
dell'Organizzazione  delle Nazioni Unite, in data 19 giugno 1997, con
la   quale  e'  autorizzata  la  prosecuzione  dell'intervento  della
predetta Forza multinazionale di protezione;
  Ritenuta  la  persistente  e straordinaria necessita' ed urgenza di
emanare  disposizioni  finalizzate ad assicurare da parte italiana la
prosecuzione della missione in Albania;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 luglio 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri, della difesa e del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente decretolegge:
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dall'11  luglio 1997 e fino al 12 agosto 1997, e'
autorizzata  l'ulteriore  prosecuzione  della  partecipazione  di  un
contingente   militare   delle   Forze  armate  italiane  alla  Forza
multinazionale   di   protezione  in  Albania,  in  attuazione  della
risoluzione  n.  1114,  in  data  19  giugno  1997,  del Consiglio di
sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
  2.  Al  contingente  di  cui  al  comma  1,  anche  in  materia  di
trattamento  economico,  si  applicano  le disposizioni del decreto -
legge  24  aprile  1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 giugno 1997, n. 174.