(Accordo - art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
       ACCORDO EUROPEO CONCERNENTE LE PERSONE CHE PARTECIPANO 
                     ALLE PROCEDURA DAVANTI ALLA 
                 CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO 
    Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari  del  presente
Accordo, 
    Vista la Convenzione di  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e
delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4  novembre  1950  (di
seguito denominata "la Convenzione"); 
    Visto  il  Protocollo  n.  11  alla  Convenzione,  relativo  alla
ristrutturazione  del  meccanismo  di   controllo   istituito   dalla
Convenzione, firmato  a  Strasburgo  l'11  maggio  1994  (di  seguito
denominato "Protocollo n. 11 alla Convenzione")  che  istituisce  una
Corte permanente europea dei diritti dell'uomo (di seguito denominata
"la Corte") in sostituzione della Commissione e della  Corte  europea
dei diritti dell'uomo; 
    Considerando, alla luce di tali sviluppi, l'opportunita' che,  in
vista di un migliore conseguimento degli scopi della Convenzione,  le
persone che partecipano alle procedure davanti alla Corte  si  vedano
accordare alcune immunita' ed agevolazioni mediante un nuovo accordo,
ossia l'Accordo europeo concernente le persone che  partecipano  alle
procedure davanti  alla  Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo  (di
seguito denominato "l'Accordo"); 
    Hanno convenuto quanto segue: 
                             Articolo 1 
    1. Le persone cui il presente Accordo si applica sono: 
    a. tutte le persone che  partecipano  alla  procedura  instaurata
davanti alla Corte, sia in quanto parti, sia  come  rappresentanti  o
consulenti legali di una parte; 
    b. i testimoni, gli esperti convocati dalla Corte, nonche'  tutte
le  altre  persone  invitate  dal  Presidente  a   partecipare   alla
procedura. 
    2. Ai fini dell'applicazione del  presente  Accordo,  il  termine
"Corte" indica i comitati, le camere, il Collegio della Camera Unita,
la  Camera  Unita  ed  i  giudici.  L'espressione  "partecipare  alla
procedura" include ogni comunicazione relativa alla presentazione  di
un ricorso contro uno Stato parte della Convenzione. 
    3. Se durante l'esercizio, da parte del  Comitato  dei  Ministri,
delle funzioni che gli sono conferite in  applicazione  dell'articolo
46 paragrafo 2  della  Convenzione,  una  persona  di  cui  al  primo
paragrafo qui sopra chiamata a comparire dinnanzi a detto Comitato  o
a  sottoporgli  dichiarazioni  per  iscritto,  le  disposizioni   del
presente Accordo si applicheranno anche a questa persona.