(Convenzione - art. I)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
 
                     CONVENZIONE INTERNAZIONALE 
           SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CACCIA ALLE BALENE 
 
 I  Governi  i  cui  rappresentanti  debitamente  autorizzati   hanno
sottoscritto la presente Convenzione, 
 Riconoscendo l'interesse delle nazioni nel mondo a salvaguardare per
le generazioni future le grandi risorse naturali rappresentate  dalle
razze di balene; 
 Considerando che nella storia della caccia alle balene si sono avuti
eccessi di pesca in una zona dopo l'altra per  una  razza  di  balena
dopo l'altra, a tal punto che e' ora divenuto  essenziale  proteggere
tutte le specie di cetacei da un ulteriore abuso di pesca; 
 Consapevoli del fatto che nelle razze  di  cetacei  potranno  ancora
avvenire  aumenti  naturali  se   la   caccia   alle   balene   sara'
regolamentata in maniera appropriata, e che l'aumento nelle razze  di
cetacei consentira' di catturare un numero crescente di balene  senza
mettere a repentaglio le risorse naturali che rappresentano; 
 Riconoscendo che  e'  nell'interesse  comune  di  ottenere  il  piu'
rapidamente possibile un livello ottimale  di  razze  di  cetacei,  e
senza causare disagi economici e nutrizionali su vasta scala; 
 Riconoscendo che nella fase di conseguimento di  tali  obiettivi  le
operazioni di caccia alla balena dovranno essere limitate alle  razze
che possono meglio sostenere lo sfruttamento, al fine  di  fornire  a
talune specie di balene, ora impoverite  in  numero,  un  determinato
periodo di tempo per poter ricuperare; 
 Desiderosi   di   stabilire   un   sistema    di    regolamentazione
internazionale per le riserve di pesca di cetacei onde  garantire  la
conservazione e lo sviluppo adeguato  ed  effettivo  delle  razze  di
balene in base  ai  principi  incorporati  nelle  norme  dell'Accordo
internazionale  sulla  regolamentazione  della  caccia  alle   balene
firmato a Londra l'8 giugno 1937 e  nei  Protocolli  a  tale  Accordo
firmati a Londra il 24 giugno 1938 ed il 26 Novembre 1945; 
 Avendo deciso di concludere una convenzione che  preveda  l'adeguata
conservazione delle razze di balene, rendendo in tal  modo  possibile
un ordinato sviluppo dell'industria della caccia alle balene; 
 Hanno convenuto quanto segue: 
                             Articolo I 
 1. La presente Convenzione include  l'Annesso  allegato  che  ne  e'
parte integrante. Tutti  i  riferimenti  alla  "Convenzione"  saranno
intesi nel senso di includere l'Annesso sia nei suoi termini  attuali
o come emendato in conformita' con le norme dell'Articolo V. 
 2. La  presente  Convenzione  si  applica  alle  navi  officina,  ai
stabilimenti a terra ed alle baleniere  soggetti  alla  giurisdizione
dei Governi contraenti, ed a tutte le acque in  cui  la  caccia  alle
balene ed i relativi trattamenti sono svolti in maniera  costante  da
tali navi officina, stabilimenti a terra e baleniere.