(Accordo - art. 1)
                      ACCORDO SUI SERVIZI AEREI 
             FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E 
                       IL GOVERNO DELL'UCRAINA 
 
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Ucraina, 
qui  di  seguito  denominati,  nel  presente   Accordo,   le   "Parti
Contraenti", 
essendo parti alla Convenzione sull'Aviazione Civile  Internazionale,
aperta alla firma a Chicago il sette dicembre 1944; 
desiderando stipulare un  Accordo,  allo  scopo  di  regolamentare  i
servizi aerei fra i due Paesi, 
hanno concordato quanto segue: 
                             ARTICOLO 1 
                             Definizioni 
Ai fini del presente Accordo, a meno che  il  contesto  non  disponga
altrimenti: 
a) il termine  "Convenzione"  indica  la  Convenzione  sull'Aviazione
   Civile Internazionale,  aperta  alla  firma  a  Chicago  il  sette
   dicembre  1944,  ed  include  ogni  allegato  adottato  ai   sensi
   dell'Articolo 90 di detta Convenzione  ed  ogni  emendamento  agli
   Allegati o alla convenzione, in base agli Articoli 90 e 94 (a)  di
   quest'ultima,  nella  misura  in  cui  quegli  Allegati  e  quegli
   emendamenti siano entrati in vigore o siano stati ratificati dalle
   due Parti Contraenti; 
b) il  termine  "Autorita'  Aereonautiche"  indica:  nel  caso  della
   Repubblica  Italiana,  il  Ministero  dei   Trasporti,   Direzione
   Generale dell'Aviazione Civile, ed ogni persona o ente autorizzati
   a svolgere una qualsiasi funzione alla quale il  presente  Accordo
   si riferisce; nel caso del Governo dell'Ucraina, il Ministero  dei
   Trasporti dell'Ucraina e qualsiasi persona o  ente  autorizzati  a
   svolgere una qualsiasi funzione alla quale il presente Accordo  si
   riferisce; 
c) il termine "compagnia area designata" indica una  compagnia  aerea
   che  e'  stata  designata  ed  autorizzata,  in  conformita'   con
   l'Articolo 4 del presente Accordo; 
d) il termine "territorio", riferito ad uno stato, ha il  significato
   attribuitogli all'Articolo 2 della Convenzione; 
e) i  termini  "servizio  aereo",  "servizio  aereo  internazionale",
   "compagnia aerea" e "scali non commerciali"  hanno  i  significati
   rispettivamente loro attribuiti all'Articolo 96 della Convenzione; 
f) il termine "tariffa" indica  i  prezzi  da  corrispondere  per  il
   trasporto di passeggeri e merci e le condizioni a cui si applicano
   tali prezzi, ivi compresi i prezzi e le condizioni per l'agenzia e
   gli altri servizi ausiliari, ma ad esclusione dei compensi e delle
   condizioni per il trasporto di posta.