ACCORDO SUI SERVIZI AEREI FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL'UCRAINA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Ucraina, qui di seguito denominati, nel presente Accordo, le "Parti Contraenti", essendo parti alla Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il sette dicembre 1944; desiderando stipulare un Accordo, allo scopo di regolamentare i servizi aerei fra i due Paesi, hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non disponga altrimenti: a) il termine "Convenzione" indica la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il sette dicembre 1944, ed include ogni allegato adottato ai sensi dell'Articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento agli Allegati o alla convenzione, in base agli Articoli 90 e 94 (a) di quest'ultima, nella misura in cui quegli Allegati e quegli emendamenti siano entrati in vigore o siano stati ratificati dalle due Parti Contraenti; b) il termine "Autorita' Aereonautiche" indica: nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti, Direzione Generale dell'Aviazione Civile, ed ogni persona o ente autorizzati a svolgere una qualsiasi funzione alla quale il presente Accordo si riferisce; nel caso del Governo dell'Ucraina, il Ministero dei Trasporti dell'Ucraina e qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere una qualsiasi funzione alla quale il presente Accordo si riferisce; c) il termine "compagnia area designata" indica una compagnia aerea che e' stata designata ed autorizzata, in conformita' con l'Articolo 4 del presente Accordo; d) il termine "territorio", riferito ad uno stato, ha il significato attribuitogli all'Articolo 2 della Convenzione; e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "compagnia aerea" e "scali non commerciali" hanno i significati rispettivamente loro attribuiti all'Articolo 96 della Convenzione; f) il termine "tariffa" indica i prezzi da corrispondere per il trasporto di passeggeri e merci e le condizioni a cui si applicano tali prezzi, ivi compresi i prezzi e le condizioni per l'agenzia e gli altri servizi ausiliari, ma ad esclusione dei compensi e delle condizioni per il trasporto di posta.