(all. 8 - art. 1)
                                                        ALLEGATO VIII
    PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO
    5.1 - GENERALITA'
    In tutti i  luoghi  di  lavoro  dove  ricorra  l'obbligo  di  cui
all'art.  5  del  presente  decreto, deve essere predisposto e tenuto
aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere nei dettagli:
    a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in  caso  di
incendio;
    b)  le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono
essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
    c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco
e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
    d) specifiche misure per assistere le persone disabili.
    Il piano di emergenza deve identificare  un  adeguato  numero  di
persone  incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle
procedure previste.
    8.2 - CONTENUTI DEL PIANO Dl EMERGENZA
    I fattori da tenere presenti  nella  compilazione  del  piano  di
emergenza e da includere nella stesura dello stesso sono:
    -  le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle
vie di esodo;
    - il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
    - il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
    - i lavoratori esposti a rischi particolari;
    - il numero di addetti all'attuazione ed al controllo  del  piano
nonche' all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle
emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso);
    - il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
    Il  piano  di  emergenza  deve essere basato su chiare istruzioni
scritte e deve includere:
    a) i doveri del personale  di  servizio  incaricato  di  svolgere
specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali
per   esempio:  telefonisti,  custodi,  capi  reparto,  addetti  alla
manutenzione, personale di sorveglianza;
    b)  i  doveri  del  personale  cui  sono   affidate   particolari
responsabilita' in caso di incendio;
    c)   i  provvedimenti  necessari  per  assicurare  che  tutto  il
personale sia informato sulle procedure da attuare;
    d) le specifiche misure  da  porre  in  atto  nei  confronti  dei
lavoratori esposti a rischi particolari;
    e)  le  specifiche  misure  per  le  aree  ad  elevato rischio di
incendio;
    f) le procedure  per  la  chiamata  dei  vigili  del  fuoco,  per
informarli  al  loro  arrivo  e  per fornire la necessaria assistenza
durante l'intervento.
    Per i luoghi di  lavoro  di  piccole  dimensioni  il  piano  puo'
limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali.
    Per  luoghi  di  lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno
facente capo a titolari diversi, il piano deve  essere  elaborato  in
collaborazione tra i vari datori di lavoro.
    Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano
deve includere anche una planimetria nella quale siano riportati:
    -  le  caratteristiche  distributive  del  luogo, con particolare
riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo  ed
alla compartimentazioni antincendio;
    - il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di
estinzione;
    - l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
    -   l'ubicazione  dell'interruttore  generale  dell'alimentazione
elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni  idriche,
del gas e di altri fluidi combustibili.
    8.3 ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI IN CASO DI INCENDIO
    8.3.1 - GENERALITA'
    Il  datore  di  lavoro deve individuare le necessita' particolari
dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure  di
sicurezza  antincendio  e delle procedure di evacuazione del luogo di
lavoro.
    Occorre  altresi'  considerare  le  altre  persone  disabili  che
possono  avere accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche
tenere presente le persone anziane, le donne in stato di  gravidanza,
le persone con arti fratturati ed i bambini.
    Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza
deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidita'.
    8.3.2 - ASSISTENZA ALLE PERSONE CHE UTILIZZANO SEDIE A ROTELLE ED
A QUELLE CON MOBILITA' RIDOTTA
    Nel  predisporre  il piano di emergenza, il datore di lavoro deve
prevedere  una  adeguata  assistenza  alle   persone   disabili   che
utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilita' limitata.
    Gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che
siano stati appositamente realizzati per tale scopo.
    Quando  non  sono  installate idonee misure per il superamento di
barriere architettoniche eventualmente  presenti  oppure  qualora  il
funzionamento  di  tali  misure  non  sia assicurato anche in caso di
incendio, occorre che alcuni lavoratori,  fisicamente  idonei,  siano
addestrati al trasporto delle persone disabili.
    8.3.3  - ASSISTENZA ALLE PERSONE CON VISIBILITA' O UDITO MENOMATO
O LIMITATO
    Il  datore  di  lavoro  deve  assicurare  che  i  lavoratori  con
visibilita' limitata, siano in grado di percorrere le vie di uscita.
    In   caso  di  evacuazione  del  luogo  di  lavoro,  occorre  che
lavoratori, fisicamente idonei ed appositamente  incaricati,  guidino
le persone con visibilita' menomata o limitata.
    Durante   tutto   il   periodo   dell'emergenza  occorre  che  un
lavoratore,  appositamente  incaricato,  assista   le   persone   con
visibilita' menomata o limitata.
    Nel  caso  di  persone  con  udito  limitato o menomato esiste la
possibilita' che non sia percepito il segnale  di  allarme.  In  tali
circostanze occorre che una persona appositamente incaricata, allerti
l'individuo menomato.
    8.3.4 - UTILIZZO DI ASCENSORI
    Persone  disabili  possono  utilizzare un ascensore solo se e' un
ascensore  predisposto  per   l'evacuazione   o   e'   un   ascensore
antincendio,  ed  inoltre  tale  impiego  deve avvenire solo sotto il
controllo di personale pienamente a  conoscenza  delle  procedure  di
evacuazione.