IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; Visto, in particolare, l'art. 30, comma 5, che in deroga alle disposizioni del comma 2, prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Statoregioni sono stabiliti le modalita' e i termini del versamento mensile di acconto dell'imposta dovuta dagli organi e amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici indicati nell'art. 3, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo; Visto, altresi', la necessita' di prevedere che le modalita' di versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF, di cui all'art. 50 del citato decreto legislativo numero 46/1997, trattenuta dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato anche ad ordinamento autonomo, sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 nonche' sui trattamenti pensionistici erogati dai medesimi soggetti, siano le stesse di quelle previste per il versamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive da parte dei citati soggetti; Visto il parere espresso dalla conferenza Statoregioni in data 19 marzo 1998; Decreta: Art. 1. 1. Il versamento dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive previsto dall'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dovuta dagli organi e dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici di cui agli articoli 87, comma 1, lettere c) e d), e 88 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' effettuato in favore delle regioni e province autonome con le seguenti modalita'. 2. Le amministrazioni centrali dello Stato effettuano il versamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento ai pertinenti conti correnti istituiti con il decreto interministeriale di cui all'art. 40 del decreto legislativo n. 446/1997. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonche' gli enti previdenziali elencati nella tabella B allegata alla legge n. 720/1984 provvedono al versamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con operazioni di giroconto dai propri conti ordinari presso la tesoreria centrale ai conti correnti istituiti ai sensi dell'art. 40 del predetto decreto legislativo. 4. Le amministrazioni periferiche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, titolari di contabilita' speciali, o di ordini di accreditamento, gli ordinatori secondari di spese statali nonche' le amministrazioni degli organi costituzionali effettuano i versamenti dovuti con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento alle pertinenti contabilita' speciali di girofondi o negli appositi conti correnti postali, aperti ai sensi del predetto decreto interministeriale utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato al presente decreto. 5. Gli enti pubblici, elencati nella tabella A della legge n. 720/1984 titolari di contabilita' speciali, provvedono al versamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con operazione di giroconto dalle proprie contabilita' speciali alle pertinenti contabilita' speciali di girofondi. 6. Gli enti pubblici diversi da quelli indicati nei commi precedenti corrispondono l'imposta regionale sulle attivita' produttive mediante bollettino di conto corrente postale.