DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976. Sistemi di codificazione dei soggetti da iscrivere all'anagrafe tributaria. IL MINISTRO PER LE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti; Visto l'art. 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, recante modificazioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; Considerato che si rende necessario stabilire i sistemi di codificazione da adottare per la iscrizione all'anagrafe tributaria delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche; Decreta: Art. 1. Sistemi di codificazione Le persone fisiche, le persone giuridiche e le societa', associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalita' giuridica sono iscritte all'anagrafe tributaria secondo appositi sistemi di codificazione. Art. 2. Numero di codice fiscale delle persone fisiche Il numero di codice fiscale delle persone fisiche e' costituito da una espressione alfanumerica di sedici caratteri. I primi quindici caratteri sono indicativi dei dati anagrafici di ciascun soggetto secondo l'ordine seguente: tre caratteri alfabetici per il cognome; tre caratteri alfabetici per il nome; due caratteri numerici per l'anno di nascita; un carattere alfabetico per il mese di nascita; due caratteri numerici per il giorno di nascita ed il sesso; quattro caratteri (uno alfabetico e tre numerici) per il comune italiano o per lo Stato estero di nascita. Il sedicesimo carattere, alfabetico, ha funzione di controllo. Art. 3. Caratteri indicativi del cognome I cognomi che risultano composti da piu' parti o comunque separati od interrotti, vengono considerati come se fossero scritti secondo un'unica ed ininterrotta successione di caratteri. Per i soggetti di sesso femminile coniugati si prende in considerazione soltanto il cognome da nubile. Se il cognome contiene tre o piu' consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima, la seconda e la terza consonante. Se il cognome contiene due consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima e la seconda consonante e la prima vocale. Se il cognome contiene una consonante e due vocali, si rilevano, nell'ordine, quella consonante e quindi la prima e la seconda vocale. Se il cognome contiene una consonante e una vocale, si rilevano la consonante e la vocale, nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics). Se il cognome e' costituito da due vocali, esse si rilevano, nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics). Art. 4. Caratteri indicativi del nome I nomi doppi, multipli o comunque composti, vengono considerati come scritti per esteso in ogni loro parte e secondo un'unica ed ininterrotta successione di caratteri. Se il nome contiene quattro o piu' consonanti i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima, la terza e la quarta consonante. Se il nome contiene tre consonanti, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima, la seconda e la terza consonante. Se il nome contiene due consonanti i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, la prima e la seconda consonante e la prima vocale. Se il nome contiene una consonante e due vocali, i tre caratteri da rilevare sono, nell'ordine, quella consonante e quindi la prima e la seconda vocale. Se il nome contiene una consonante e una vocale, si rilevano la consonante e la vocale, nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics). Se il nome e' costituito da due sole vocali, esse si rilevano nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics). Art. 5. Data, sesso e luogo di nascita I due caratteri numerici indicativi dell'anno di nascita sono, nell'ordine, la cifra delle decine e la cifra delle unita' dell'anno stesso. Il carattere alfabetico corrispondente al mese di nascita e' quello stabilito per ciascun mese nella seguente tabella: Gennaio = A Maggio = E Settembre = P Febbraio = B Giugno = H Ottobre = R Marzo = C Luglio = L Novembre = S Aprile = D Agosto = M Dicembre = T I due caratteri numerici indicativi del giorno di nascita e del sesso vengono determinati nel modo seguente: per i soggetti maschili il giorno di nascita figura invariato, con i numeri da uno a trentuno, facendo precedere dalla cifra zero i giorni del mese dall'uno al nove. Per i soggetti femminili il giorno di nascita viene aumentato di quaranta unita', per cui esso figura con i numeri da quarantuno a settantuno. I quattro caratteri alfanumerici indicativi del comune italiano o dello Stato estero di nascita, costituiti da un carattere alfabetico seguito da tre caratteri numerici, si rilevano rispettivamente dal volume "Codice dei comuni d'Italia" o dal volume "Codice degli Stati esteri", redatti a cura della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. All'aggiornamento dei volumi di cui al precedente comma provvede la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Art. 6. Persone fisiche con identica espressione alfanumerica Quando l'espressione alfanumerica relativa ai primi quindici caratteri del codice risulta comune a due o piu' soggetti, si provvede a differenziarla per ciascuno dei soggetti successivi al primo soggetto codificato. A tal fine, si effettuano, nell'ambito dei sette caratteri numerici contenuti nel codice, sistematiche sostituzioni di una o piu' cifre a partire da quella di destra, con corrispondenti caratteri alfabetici secondo la seguente tabella: 0 = L 5 = R 1 = M 6 = S 2 = N 7 = T 3 = P 8 = U 4 = Q 9 = V Art. 7. Carattere alfabetico di controllo Il sedicesimo carattere ha funzione di controllo della esatta trascrizione dei primi quindici caratteri. Esso viene determinato nel modo seguente: ciascuno degli anzidetti quindici caratteri, a seconda che occupi posizione di ordine pari o posizione di ordine dispari, viene convertito in un valore numerico in base alle corrispondenze indicate rispettivamente ai successivi punti 1) e 2). 1) Per la conversione dei sette caratteri con posizione di ordine pari: A o zero = zero O = 14 B o 1 = 1 P = 15 C o 2 = 2 Q = 16 D o 3 = 3 R = 17 E o 4 = 4 S = 18 F o 5 = 5 T = 19 G o 6 = 6 U = 20 H o 7 = 7 V = 21 I o 8 = 8 W = 22 J o 9 = 9 X = 23 K = 10 Y = 24 L = 11 Z = 25 M = 12 - - N = 13 - - 2) Per la conversione degli otto caratteri con posizione in ordine dispari: A o zero = 1 O = 11 B o 1 = 0 P = 3 C o 2 = 5 Q = 6 D o 3 = 7 R = 8 E o 4 = 9 S = 12 F o 5 = 13 T = 14 G o 6 = 15 U = 16 H o 7 = 17 V = 10 I o 8 = 19 W = 22 J o 9 = 21 X = 25 K = 2 Y = 24 L = 4 Z = 23 M = 18 - - N = 20 - - I valori numerici cosi' determinati vengono addizionati e la somma si divide per il numero 26. Il carattere di controllo si ottiene convertendo il resto di tale divisione nel carattere alfabetico ad esso corrispondente nella sottoindicata tabella: zero = A 14 = O 1 = B 15 = P 2 = C 16 = Q 3 = D 17 = R 4 = E 18 = S 5 = F 19 = T 6 = G 20 = U 7 = H 21 = V 8 = I 22 = W 9 = J 23 = X 10 = K 24 = Y 11 = L 25 = Z 12 = M - = - 13 = N - = - Art. 8. Numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche Il numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche e' costituito da una espressione numerica di undici cifre. Le prime sette cifre rappresentano il numero di matricola del soggetto nell'ambito della provincia in cui ha sede l'ufficio che attribuisce il numero di codice fiscale; esso si ottiene, per ciascun soggetto, incrementando di una unita' il numero di matricola stabilito per il soggetto che immediatamente lo precede. Le tre cifre dall'ottava alla decima rappresentano il codice identificativo della provincia in cui ha sede l'ufficio che attribuisce il numero di codice fiscale. L'undicesimo carattere ha funzione di controllo dell'esatta trascrizione delle prime dieci cifre. Art. 9. Carattere numerico di controllo Il carattere di controllo viene determinato nel modo seguente: si sommano i valori di ciascuna delle cinque cifre in ordine dispari, partendo da sinistra; si raddoppia ogni cifra di ordine pari e, se il risultato e' un numero di due cifre, esso si riduce ad una sola sommando la cifra relativa alle decine e quella relativa alle unita'; si sommano quindi tutti i precedenti risultati; si determina il totale delle due somme di cui sopra; si sottrae da dieci la cifra relativa alle unita' del precedente totale. Il carattere di controllo e' la cifra relativa alle unita' del risultato. Art. 10. Numero di codice fiscale provvisorio L'Amministrazione finanziaria puo' attribuire un numero di codice fiscale provvisorio. Il numero di codice fiscale provvisorio delle persone fisiche ha struttura e composizione uguali a quelle di cui al precedente art. 8. Le prime sette cifre rappresentano il numero di matricola del soggetto; le cifre dall'ottava alla decima identificano l'ufficio che attribuisce il numero di codice fiscale provvisorio e l'undicesima e' il carattere di controllo, che viene determinato con le modalita' di cui all'art. 9. Ha inoltre validita' il numero di codice fiscale provvisorio il numero di codice fiscale attribuito a soggetti persone fisiche, avente struttura e composizione conformi agli articoli da 2 a 7 del presente decreto, in corrispondenza del quale siano errati uno o piu' dati anagrafici che concorrono alla formazione del numero di codice fiscale stesso. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui agli articoli 5, secondo comma, e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784. Il numero di codice fiscale provvisorio dei soggetti diversi dalle persone fisiche ha struttura uguale a quella del numero di codice fiscale definitivo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 23 dicembre 1976 Il Ministro PANDOLFI TABELLE REDDITI DEI TERRENI - QUADRO A Tabella 1 - Titolo _____________________________________________________________________ COD. DESCRIZIONE 1 Proprietario del terreno 2 Proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone 3 Proprietario del terreno concesso in affitto in regime non legale di determinazione del canone 4 Conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario 5 Socio di societa' semplice 6 Partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare 7 Titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare _____________________________________________________________________ Tabella 2 - Casi particolari _____________________________________________________________________ COD. DESCRIZIONE 1 Mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali. Rientrano in questa ipotesi altresi' i casi di ritiro dei seminativi dalla produzione in base al Regolamento C.E.E. n. 797/85 del 12 marzo 1985, attuato con D.M. 19 febbraio 1991, n. 63, sempreche' i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra, diversa coltivazione. 2 Perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si e' verificato ovvero, se la data non sia determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto. 3 Terreno in conduzione associata. 4 Azienda agricola situata in territorio montano in cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, o nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984. 5 Se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 1 e al codice 4. 6 Se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 3 e al codice 4. _____________________________________________________________________ REDDITI DEI FABBRICATI - QUADRO B Tabella 3 - Utilizzo _____________________________________________________________________ COD. DESCRIZIONE 1 Unita' immobiliare utilizzata come abitazione principale 2 Unita' immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo 3 Unita' immobiliare locata 4 Unita' immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone 5 Unita' immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantine, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita 9 Unita' immobiliare che non rientra nei precedenti casi _____________________________________________________________________ Tabella 4 - Casi particolari _____________________________________________________________________ COD. DESCRIZIONE 1 Fabbricati distrutti o inagibili, a seguito degli eventi sismici che per legge siano stati esclusi da imposizioni, a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilita' del fabbricato. 3 Unita' immobiliare inagibile per la quale e' stata richiesta la revisione della rendita _____________________________________________________________________ TABELLA 5 - CALCOLO DELL'IRPEF _____________________________________________________________________ | Aliquota |Imposta dovuta REDDITO (per scaglioni) | per | sull'ammontare | scaglioni | massimo _________________________________________|___________|_______________ fino a lire 7.200.000 | 10% | 720.000 da lire 7.200.001 a lire 14.400.000| 22% | 2.304.000 da lire 14.400.001 a lire 30.000.000| 27% | 6.516.000 da lire 30.000.001 a lire 60.000.000| 34% | 16.716.000 da lire 60.000.001 a lire 150.000.000| 41% | 53.616.000 da lire 150.000.001 a lire 300.000.000| 46% | 122.616.000 oltre lire 300.000.000 | 51% | _________________________________________|___________|_______________ segue tabella _____________________________________________________________________ Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni _____________________________________________________________________ 10% sull'intero ammontare 720.000 + 22% della parte eccedente 7.200.000 2.304.000 + 27% della parte eccedente 14.400.000 6.516.000 + 34% della parte eccedente 30.000.000 16.716.000 + 41% della parte eccedente 60.000.000 53.616.000 + 46% della parte eccedente 150.000.000 122.616.000 + 51% della parte eccedente 300.000.000 _____________________________________________________________________