(all. 2 - art. 1)
DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.
Sistemi  di  codificazione  dei  soggetti  da  iscrivere all'anagrafe
tributaria.
                     IL MINISTRO PER LE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria  ed
al codice fiscale dei contribuenti;
  Visto  l'art.  2,  comma  primo,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  2  novembre  1976,  n.  784,  recante  modificazioni   ed
integrazioni  al  citato  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605;
  Considerato  che  si  rende  necessario  stabilire  i  sistemi   di
codificazione  da  adottare per la iscrizione all'anagrafe tributaria
delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Sistemi di codificazione
  Le  persone  fisiche,  le  persone  giuridiche   e   le   societa',
associazioni  ed  altre  organizzazioni di persone o di beni prive di
personalita' giuridica sono iscritte all'anagrafe tributaria  secondo
appositi sistemi di codificazione.
                               Art. 2.
           Numero di codice fiscale delle persone fisiche
  Il  numero di codice fiscale delle persone fisiche e' costituito da
una espressione alfanumerica di sedici caratteri.
  I primi quindici caratteri sono indicativi dei dati  anagrafici  di
ciascun soggetto secondo l'ordine seguente:
      tre caratteri alfabetici per il cognome;
      tre caratteri alfabetici per il nome;
      due caratteri numerici per l'anno di nascita;
      un carattere alfabetico per il mese di nascita;
      due caratteri numerici per il giorno di nascita ed il sesso;
      quattro caratteri (uno alfabetico e tre numerici) per il comune
italiano o per lo Stato estero di nascita.
  Il sedicesimo carattere, alfabetico, ha funzione di controllo.
                               Art. 3.
                  Caratteri indicativi del cognome
  I  cognomi che risultano composti da piu' parti o comunque separati
od interrotti, vengono considerati come se  fossero  scritti  secondo
un'unica ed ininterrotta successione di caratteri.
  Per   i   soggetti  di  sesso  femminile  coniugati  si  prende  in
considerazione soltanto il cognome da nubile.
  Se il cognome contiene tre o piu' consonanti, i  tre  caratteri  da
rilevare    sono,  nell'ordine,  la  prima,  la  seconda  e  la terza
consonante.
  Se il cognome contiene due consonanti, i tre caratteri da  rilevare
sono,  nell'ordine,  la  prima  e  la  seconda  consonante e la prima
vocale.
  Se il cognome contiene una consonante e due  vocali,  si  rilevano,
nell'ordine, quella consonante e quindi la prima e la seconda vocale.
  Se  il cognome contiene una consonante e una vocale, si rilevano la
consonante e la vocale, nell'ordine, e si assume come terzo carattere
la lettera x (ics).
  Se il cognome e'  costituito  da  due  vocali,  esse  si  rilevano,
nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics).
                               Art. 4.
                    Caratteri indicativi del nome
  I  nomi  doppi,  multipli  o comunque composti, vengono considerati
come scritti per esteso in ogni loro  parte  e  secondo  un'unica  ed
ininterrotta successione di caratteri.
  Se  il  nome  contiene quattro o piu' consonanti i tre caratteri da
rilevare  sono,  nell'ordine,  la  prima,  la  terza  e   la   quarta
consonante.
  Se  il  nome  contiene  tre consonanti, i tre caratteri da rilevare
sono, nell'ordine, la prima, la seconda e la terza consonante.
  Se il nome contiene due consonanti  i  tre  caratteri  da  rilevare
sono,  nell'ordine,  la  prima  e  la  seconda  consonante e la prima
vocale.
  Se il nome contiene una consonante e due vocali, i tre caratteri da
rilevare sono, nell'ordine, quella consonante e quindi la prima e  la
seconda vocale.
  Se  il  nome  contiene  una consonante e una vocale, si rilevano la
consonante e la vocale, nell'ordine, e si assume come terzo carattere
la lettera x (ics).
  Se il nome e' costituito da  due  sole  vocali,  esse  si  rilevano
nell'ordine, e si assume come terzo carattere la lettera x (ics).
                               Art. 5.
                   Data, sesso e luogo di nascita
  I  due  caratteri  numerici  indicativi  dell'anno di nascita sono,
nell'ordine, la cifra delle decine e la cifra delle unita'  dell'anno
stesso.
  Il carattere alfabetico corrispondente al mese di nascita e' quello
stabilito per ciascun mese nella seguente tabella:
        Gennaio  = A        Maggio = E       Settembre = P
        Febbraio = B        Giugno = H       Ottobre   = R
        Marzo    = C        Luglio = L       Novembre  = S
        Aprile   = D        Agosto = M       Dicembre  = T
  I  due  caratteri  numerici  indicativi del giorno di nascita e del
sesso vengono determinati nel modo seguente:
per i soggetti maschili il giorno di nascita figura invariato, con  i
numeri da uno a trentuno, facendo precedere dalla cifra zero i giorni
del  mese  dall'uno  al  nove.  Per i soggetti femminili il giorno di
nascita viene aumentato di quaranta unita', per cui esso figura con i
numeri da quarantuno a settantuno.
  I quattro caratteri alfanumerici indicativi del comune  italiano  o
dello  Stato estero di nascita, costituiti da un carattere alfabetico
seguito da tre caratteri numerici, si  rilevano  rispettivamente  dal
volume  "Codice dei comuni d'Italia" o dal volume "Codice degli Stati
esteri", redatti a cura della Direzione generale del  catasto  e  dei
servizi tecnici erariali.
  All'aggiornamento dei volumi di cui al precedente comma provvede la
Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.
                               Art. 6.
        Persone fisiche con identica espressione alfanumerica
  Quando   l'espressione  alfanumerica  relativa  ai  primi  quindici
caratteri del codice  risulta  comune  a  due  o  piu'  soggetti,  si
provvede  a  differenziarla  per  ciascuno dei soggetti successivi al
primo soggetto codificato. A tal fine, si effettuano, nell'ambito dei
sette  caratteri  numerici   contenuti   nel   codice,   sistematiche
sostituzioni  di  una o piu' cifre a partire da quella di destra, con
corrispondenti caratteri alfabetici secondo la seguente tabella:
                   0 = L                    5 = R
                   1 = M                    6 = S
                   2 = N                    7 = T
                   3 = P                    8 = U
                   4 = Q                    9 = V
                               Art. 7.
                  Carattere alfabetico di controllo
  Il sedicesimo carattere  ha  funzione  di  controllo  della  esatta
trascrizione dei primi quindici caratteri. Esso viene determinato nel
modo seguente: ciascuno degli anzidetti quindici caratteri, a seconda
che  occupi  posizione  di ordine pari o posizione di ordine dispari,
viene convertito in un valore numerico in  base  alle  corrispondenze
indicate rispettivamente ai successivi punti 1) e 2).
  1)  Per  la conversione dei sette caratteri con posizione di ordine
pari:
                   A o zero = zero         O = 14
                   B o 1    =  1           P = 15
                   C o 2    =  2           Q = 16
                   D o 3    =  3           R = 17
                   E o 4    =  4           S = 18
                   F o 5    =  5           T = 19
                   G o 6    =  6           U = 20
                   H o 7    =  7           V = 21
                   I o 8    =  8           W = 22
                   J o 9    =  9           X = 23
                   K        = 10           Y = 24
                   L        = 11           Z = 25
                   M        = 12           -    -
                   N        = 13           -    -
  2) Per la conversione degli otto caratteri con posizione in  ordine
dispari:
                   A o zero =  1           O = 11
                   B o 1    =  0           P =  3
                   C o 2    =  5           Q =  6
                   D o 3    =  7           R =  8
                   E o 4    =  9           S = 12
                   F o 5    = 13           T = 14
                   G o 6    = 15           U = 16
                   H o 7    = 17           V = 10
                   I o 8    = 19           W = 22
                   J o 9    = 21           X = 25
                   K        =  2           Y = 24
                   L        =  4           Z = 23
                   M        = 18           -    -
                   N        = 20           -    -
  I  valori numerici cosi' determinati vengono addizionati e la somma
si divide per il numero 26.
  Il  carattere  di controllo si ottiene convertendo il resto di tale
divisione nel  carattere  alfabetico  ad  esso  corrispondente  nella
sottoindicata tabella:
                   zero = A               14 = O
                      1 = B               15 = P
                      2 = C               16 = Q
                      3 = D               17 = R
                      4 = E               18 = S
                      5 = F               19 = T
                      6 = G               20 = U
                      7 = H               21 = V
                      8 = I               22 = W
                      9 = J               23 = X
                     10 = K               24 = Y
                     11 = L               25 = Z
                     12 = M                - = -
                     13 = N                - = -
                               Art. 8.
 Numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche
  Il  numero  di  codice  fiscale  dei soggetti diversi dalle persone
fisiche e' costituito da una espressione numerica di undici cifre. Le
prime sette cifre rappresentano il numero di matricola  del  soggetto
nell'ambito  della provincia in cui ha sede l'ufficio che attribuisce
il numero di codice fiscale; esso si ottiene, per  ciascun  soggetto,
incrementando  di  una unita' il numero di matricola stabilito per il
soggetto che immediatamente lo precede.
  Le tre  cifre  dall'ottava  alla  decima  rappresentano  il  codice
identificativo   della   provincia  in  cui  ha  sede  l'ufficio  che
attribuisce il numero di codice fiscale.
  L'undicesimo  carattere  ha  funzione  di   controllo   dell'esatta
trascrizione delle prime dieci cifre.
                               Art. 9.
                   Carattere numerico di controllo
  Il carattere di controllo viene determinato nel modo seguente:
   si  sommano  i  valori  di  ciascuna  delle cinque cifre in ordine
dispari, partendo da sinistra;
   si raddoppia ogni cifra di ordine pari e, se il  risultato  e'  un
numero  di  due  cifre,  esso si riduce ad una sola sommando la cifra
relativa alle decine e quella relativa alle unita'; si sommano quindi
tutti i precedenti risultati;
   si determina il totale delle due somme di cui sopra;
   si sottrae da dieci la cifra relativa alle unita'  del  precedente
totale.  Il  carattere  di controllo e' la cifra relativa alle unita'
del risultato.
                              Art. 10.
                Numero di codice fiscale provvisorio
  L'Amministrazione finanziaria puo' attribuire un numero  di  codice
fiscale provvisorio.
  Il  numero  di  codice fiscale provvisorio delle persone fisiche ha
struttura e composizione uguali a quelle di cui al precedente art. 8.
Le prime  sette  cifre  rappresentano  il  numero  di  matricola  del
soggetto; le cifre dall'ottava alla decima identificano l'ufficio che
attribuisce il numero di codice fiscale provvisorio e l'undicesima e'
il  carattere di controllo, che viene determinato con le modalita' di
cui all'art. 9.
  Ha  inoltre  validita'  il  numero di codice fiscale provvisorio il
numero di codice  fiscale  attribuito  a  soggetti  persone  fisiche,
avente  struttura  e composizione conformi agli articoli da 2 a 7 del
presente decreto, in corrispondenza del quale siano errati uno o piu'
dati anagrafici che concorrono alla formazione del numero  di  codice
fiscale  stesso. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui agli
articoli 5, secondo comma, e 19  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.
  Il  numero di codice fiscale provvisorio dei soggetti diversi dalle
persone fisiche ha struttura uguale a quella  del  numero  di  codice
fiscale definitivo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 23 dicembre 1976
                                                          Il Ministro
                                                             PANDOLFI
TABELLE
REDDITI DEI TERRENI - QUADRO A
Tabella 1 - Titolo
_____________________________________________________________________
COD. DESCRIZIONE
1    Proprietario del terreno
2    Proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di
     determinazione del canone
3    Proprietario del terreno concesso in affitto in regime non
     legale di determinazione del canone
4    Conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario
5    Socio di societa' semplice
6    Partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal
     titolare
7    Titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di
     impresa familiare
_____________________________________________________________________
Tabella 2 - Casi particolari
_____________________________________________________________________
COD. DESCRIZIONE
1    Mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata
     agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del
     fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni
     qualificati come coltivabili a prodotti annuali.
     Rientrano in questa ipotesi altresi' i casi di ritiro dei
     seminativi dalla produzione in base al Regolamento C.E.E.
     n. 797/85 del 12 marzo 1985, attuato con D.M. 19 febbraio 1991,
     n. 63, sempreche' i terreni costituenti il fondo rustico siano
     rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria,
     senza sostituzione, neppure parziale, con altra, diversa
     coltivazione.
2    Perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto
     ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha
     denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro
     tre mesi dalla data in cui si e' verificato ovvero, se la data
     non sia determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del
     raccolto.
3    Terreno in conduzione associata.
4    Azienda agricola situata in territorio montano in cui al D.P.R.
     29 settembre 1973, n. 601, o nelle zone agricole svantaggiate
     delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n.
     984.
5    Se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 1
     e al codice 4.
6    Se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 3
     e al codice 4.
_____________________________________________________________________
REDDITI DEI FABBRICATI - QUADRO B
Tabella 3 - Utilizzo
_____________________________________________________________________
COD. DESCRIZIONE
1    Unita' immobiliare utilizzata come abitazione principale
2    Unita' immobiliare tenuta a disposizione per la quale si
     applica l'aumento di un terzo
3    Unita' immobiliare locata
4    Unita' immobiliare locata in regime legale di determinazione del
     canone
5    Unita' immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione
     principale (box, cantine, ecc.) se iscritta in catasto con
     autonoma rendita
9    Unita' immobiliare che non rientra nei precedenti casi
_____________________________________________________________________
Tabella 4 - Casi particolari
_____________________________________________________________________
COD. DESCRIZIONE
1    Fabbricati distrutti o inagibili, a seguito degli eventi sismici
     che per legge siano stati esclusi da imposizioni, a condizione
     che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la
     distruzione ovvero l'inagibilita' del fabbricato.
3    Unita' immobiliare inagibile per la quale e' stata richiesta la
     revisione della rendita
_____________________________________________________________________
TABELLA 5 - CALCOLO DELL'IRPEF
_____________________________________________________________________
                                         | Aliquota  |Imposta dovuta
         REDDITO (per scaglioni)         |    per    | sull'ammontare
                                         | scaglioni |    massimo
_________________________________________|___________|_______________
fino a lire  7.200.000                   |    10%    |      720.000
da lire      7.200.001 a lire  14.400.000|    22%    |    2.304.000
da lire     14.400.001 a lire  30.000.000|    27%    |    6.516.000
da lire     30.000.001 a lire  60.000.000|    34%    |   16.716.000
da lire     60.000.001 a lire 150.000.000|    41%    |   53.616.000
da lire    150.000.001 a lire 300.000.000|    46%    |  122.616.000
oltre lire 300.000.000                   |    51%    |
_________________________________________|___________|_______________
segue tabella
_____________________________________________________________________
                Imposta dovuta sui redditi intermedi
                      compresi negli scaglioni
_____________________________________________________________________
                      10% sull'intero ammontare
         720.000 + 22%    della parte eccedente      7.200.000
       2.304.000 + 27%    della parte eccedente     14.400.000
       6.516.000 + 34%    della parte eccedente     30.000.000
      16.716.000 + 41%    della parte eccedente     60.000.000
      53.616.000 + 46%    della parte eccedente    150.000.000
     122.616.000 + 51%    della parte eccedente    300.000.000
_____________________________________________________________________