(all. 3 - art. 1)
                                                           Allegato C
   1. Metodologia di misura del rumore ferroviario.
  Le  misure   devono  essere  eseguite  in   condizioni  di  normale
circolazione   del   traffico    ferroviario   e   nelle   condizioni
meteorologiche  di cui  al  punto 7  dell'allegato  B. Il  microfono,
dotato  di una  cuffia antivento  ed orientato  verso la  sorgente di
rumore, deve  essere posto a  una distanza di  1 m dalle  facciate di
edifici esposti  ai livelli  sonori piu'  elevati e  ad una  quota da
terra  pari a  4  m.  Il misuratore  di  livello  sonoro deve  essere
predisposto per  l'acquisizione dei  livelli di pressione  sonora con
costante di  tempo "Fast" e consentire  la determinazione dell'orario
d'inizio, del  valore del livello  di esposizione  sonora L     e del
                                                           AE
profilo temporale L        dei singoli transiti dei convogli. Per una
                   AF(t)
coretta  determinazione dei  livelli  di esposizione,  occorre che  i
valori di L        siano almeno 10 dB(A) superiori  al livello sonoro
           AFmax
residuo. Il tempo  di misura T M  deve essere non inferiore  24 h. La
determinazione dei  valori L         deve  essere effettuata  in base
                            Aeq,TR
alla relazione seguente:
                                          L
                           n          0,1( AE)i
       L       = 10.log (SIGMA) (T )10          - K
        Aeq,TR            i=l    o
dove:
    T R e' il periodo di riferimento diurno o notturno;
    n e' il numero di transiti avvenuti nel periodo TR;
  k =  47.6 dB(A)  nel periodo diurno  (06-22) e k  = 44.6  dB(A) nel
periodo notturno (22-06).
  Sulla  base  dell'orario  in  cui   si  e'  verificato  l'evento  e
dall'esame dei profili temporali devono essere individuati gli eventi
sonori non  attribuibili al transito dei  treni oppure caratterizzati
da fenomeni accidentali.  I valori di L     corrispondenti a transiti
                                       AE
di convogli ferroviari invalidati da eventi eccezionali devono essere
sostituiti dal valore  medio aritmetico di L    calcolato  su tutti i
                                            AE
restanti transiti. Ai fini della validita'  del valore di L        il
                                                           Aeq,TR
numero  di  transiti  di  convogli  ferroviari  invalidati  da  altri
fenomeni rumorosi, non deve superare il 10% del numero di transiti n.
  Qualora il  rumore residuo non consenta  la corretta determinazione
dei valori di L     nel punto di misurazione, ovvero  se il numero di
               AE
transiti invalidati e' superiore al 10%  del numero totale n, si deve
applicare una  metodologia basata  sulla misurazione  in un  punto di
riferimento P   posto  in prossimita' dell'infrastruttura ferroviaria
             R
e in condizioni di campo sonoro  libero. Nel punto P   le misurazioni
                                                    R
devono avvenire su un tempo T   non inferiore a 24 ore ed i valori di
                             M
L AE misurati in P   devono essere correlati ai corrispondenti valori
                  R
misurati nel punto di ricezione per almeno 10 transiti per ognuno dei
binari presenti.
  Per  ciascun binario  sara' determinata  la media  aritmetica delle
differenze dei valori L    misurati in P   e nel punto di ricezione.
                       AE               R
  Tale valor medio,  per ottenere il corrispondente  valore nel punto
di ricezione, deve essere sottratto al valore L        e' determinato
                                               Aeq,TR
nel punto P  .
           r
  Il livello equivalente continuo  complessivo nel punto di ricezione
si determina mediante la relazione:
                        _                             _
                       |                     L         |
                       |  1      n      0,1.( Aeq,TR)k |
       L       = 10log | ____ (SIGMA) 10               | dB(A)
        Aeq,TR         |  T     k=1                    |
                       |_  R                          _|
  essendo m il numero di binari
   2. Metodologia di misura del rumore stradale.
  Essendo  il  traffico  stradale  un fenomeno  avente  carattere  di
casualita'  o pseudocasualita',  il monitoraggio  del rumore  da esso
prodotto deve essere eseguito per un tempo di misura non inferiore ad
una  settimana.  In tale  periodo  deve  essere rilevato  il  livello
continuo equivalente ponderato  A per ogni ora su  tutto l'arco delle
ventiquattro  ore:  dai  singoli  dati  di  livello  continuo  orario
equivalente ponderato A ottenuti si calcola:
  a) per ogni  giorno della settimana i livelli  equivalenti diurni e
notturni;
     b) i valori medi settimanali diurni e notturni.
  Il  microfono deve  essere  posto  ad una  distanza  di  1 m  dalle
facciate di  edifici esposti ai livelli  di rumore piu' elevati  e la
quota da terra del punto di misura deve essere pari a 4 m. In assenza
di edifici  il microfono  deve essere  posto in  corrispondenza della
posizione occupata dai recettori sensibili.
  I valori di cui al punto b) devono essere confrontati con i livelli
massimi  di immissione  stabiliti  con il  regolamento di  esecuzione
previsto dall'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.