(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                      Al Ministro dell'interno
  Il sig.  Giovanni D'Ambrosio  e' consigliere provinciale  di Napoli
dal 4 marzo  1998, essendo subentrato nella carica per  surroga di un
componente dimissionario.
  Il  predetto  amministratore rivestiva  la  carica  di sindaco  del
comune  di   Ottaviano  (Napoli),  quando  gli   organi  elettivi  di
quell'ente  sono  stati  sciolti  con decreto  del  Presidente  della
Repubblica  dell'8  settembre  1997  -   ai  sensi  dell'art.  1  del
decreto-legge 31 maggio 1991,  n. 164, convertito, con modificazioni,
dalla  legge   22  luglio  1991,  n.   221  -  per  gravi   forme  di
condizionamento  da parte  della criminalita'  organizzata, emerse  a
seguito  di indagini  condotte  dai competenti  organi nonche'  dagli
accertamenti  effettuati   dalla  commissione  di   accesso  all'uopo
nominata.
  In particolare, era risultato  che le consolidate distorsioni delle
procedure  amministrative poste  in essere  dal comune  di Ottaviano,
finalizzate prevalentemente  a favorire gli illeciti  interessi delle
locali  consorterie   malavitose,  erano  da  attribuire   in  misura
preponderante all'influenza  prevaricante del sindaco,  sig. Giovanni
D'Ambrosio,  che, nel  contempo,  e' riuscito  a  coltivare i  propri
interessi e  quelli dei suoi  familiari. Il che trova  conferma nella
sentenza del T.A.R. della Campania, n.  1961 del 16 giugno 1998, che,
nel  rigettare  il ricorso  proposto  per  l'annullamento del  citato
decreto  di   scioglimento,  ha   valutato  gli   elementi  riportati
sintomatici   non    solo   dei   collegamenti    e   condizionamenti
dell'amministrazione   comunale    da   parte    della   criminalita'
organizzata,  ma anche  e  soprattutto delle  concrete disfunzioni  e
pregiudizi   per  l'ordine   pubblico  che   tale  infiltrazione   ha
determinato.
  Il citato consigliere provinciale risulta, altresi', essere oggetto
di numerose informative  di reato, tutte relative  ad attivita' poste
in essere nella qualita' di pubblico amministratore.
  Gli addebiti contestati, con l'aggravante della continuazione e del
concorso con altri  indagati, riguardano ipotesi di  reato relative a
peculato,  abuso d'ufficio,  omissione  di  atti d'ufficio,  falsita'
materiale,  truffa  aggravata,  violazione di  norme  urbanistiche  e
propaganda elettorale all'interno di seggio.
  Le  circostanze  e  le  situazioni  che  delineano  la  figura  del
consigliere  provinciale,  evidenziando   lo  sconcertante  intreccio
politicamalaffarecriminalita' organizzata,  sono ampiamente riportate
nel   richiamato   recente    provvedimento   di   scioglimento   per
infiltrazioni  mafiose  dell'amministrazione  comunale  di  Ottaviano
guidata proprio dal sig. Giovanni D'Ambrosio.
  Il settore  dell'edilizia privata, dagli accertamenti  condotti, e'
risultato  essere   quello  piu'   permeabile  agli   illeciti  scopi
affaristici. Infatti, le costruzioni  abusive, realizzate nel periodo
in  cui il  signor  Giovanni  D'Ambrosio ha  ricoperto  la carica  di
sindaco di quell'ente, hanno subito una decisa impennata specie nella
frazione  in cui  il medesimo  ha  ottenuto il  massimo dei  consensi
elettorali.
  Sintomatica  della personalita'  dell'amministratore e'  la vicenda
riguardante  l'affidamento e  la gestione  del servizio  di tesoreria
comunale  ad  una  societa',  il cui  amministratore  unico  risulta,
secondo i competenti organi investigativi, aver intrattenuto rapporti
con elementi di  spicco della camorra fin dal 1970.  Per tale vicenda
il signor Giovanni  D'Ambrosio e' stato destinatario  di un ordinanza
di custodia cautelare in carcere, in  data 14 ottobre 1997, in quanto
gravemente indiziato del reato di peculato aggravato.
  Anche  la piu'  recente ordinanza  del tribunale  di Napoli  del 24
marzo 1998 contribuisce  a suffragare ulteriormente la  gravita' e la
fondatezza delle numerose accuse mosse al consigliere provinciale.
  Con la predetta ordinanza viene  confermato il decreto di sequestro
preventivo di una somma di danaro che la commissione straordinaria di
liquidazione del comune di Ottaviano  avrebbe dovuto versare a favore
di una  societa', i cui  soci risultano  o legati allo  stesso signor
Giovanni D'Ambrosio o appartenenti alla disciolta amministrazione del
comune di Ottaviano.
  Il giudice del  riesame, nello stesso provvedimento,  ha piu' volte
sottolineato  la  volonta'  della predetta  amministrazione  comunale
guidata  dall'allora sindaco  e  attuale  consigliere provinciale  di
favorire    la     richiamata    societa'     per    l'aggiudicazione
dell'appaltoconcorso  indetto  per  la rilevazione  dello  stato  del
territorio comunale ai fini della formazione di una banca dati per il
rifacimento dell'anagrafe tributaria,  evidenziando numerose anomalie
e illegittimita'.
  La  quantita'   e  la   consistenza  delle   pendenze  processuali,
unitamente ai fatti accertati in sede  di accesso presso il comune di
Ottaviano  a carico  del  consigliere  provinciale, avvalorati  dalla
recente sentenza del T.A.R. della Campania nonche' dall'ordinanza del
tribunale di  Napoli con  argomentazioni dettagliate  e approfondite,
delineano   un  profilo   soggettivo  dell'amministratore   in  netto
contrasto con l'esercizio della pubblica  funzione di cui il medesimo
e'  attualmente investito  e  compromettono  il regolare  svolgimento
dell'azione amministrativa.
  Significativamente  la   permanenza  del   predetto  amministratore
nell'assemblea provinciale, che potrebbe essere chiamata nei prossimi
mesi  a pronunciarsi,  tra  l'altro, in  merito all'approvazione  del
P.R.G. del  comune di  Ottaviano, adottato  dal commissario  ad acta,
espone la vita amministrativa dell'ente locale ad un elevato grado di
possibile  inquinamento e  genera, altresi',  un motivato  potenziale
pericolo di  turbativa dell'ordine pubblico, anche  per la notorieta'
delle circostanze penali in cui il medesimo e' coinvolto.
  Lo stesso  presidente dell'amministrazione provinciale  ha espresso
vive  perplessita' in  ordine al  subentro del  suddetto consigliere,
evidenziando    il    contrasto    tra    l'indirizzo    dell'attuale
amministrazione, fortemente  impegnata sul  fronte della  legalita' e
della lotta alla camorra, con  le vicende personali del sig. Giovanni
D'Ambrosio.
  Il  prefetto di  Napoli,  ritenuta  sussistente l'ipotesi  prevista
dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta
- che si intende qui richiamata - per l'adozione del provvedimento di
rimozione del  sig. Giovanni  D'Ambrosio dalla carica  di consigliere
provinciale di  Napoli, attesa  la sussistenza  di fondati  motivi di
preoccupazione per la situazione dell'ordine pubblico.
  Tutto cio'  premesso, si ritiene  che sussistono le  condizioni per
addivenire alla  rimozione del  predetto amministratore  dalla carica
ricoperta,  ricorrendo  la fattispecie  dei  gravi  motivi di  ordine
pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
  Mi pregio,  pertanto, di  sottoporre alla  firma della  S.V. Ill.ma
l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del
sig. Giovanni  D'Ambrosio dalla carica di  consigliere provinciale di
Napoli.
    Roma, 17 luglio 1998
                                             Il direttore generale
                                          dell'Amministrazione civile
                                                     Gelati