ALLEGATO I Definizioni, prescrizioni di costruzione e di montaggio, domanda di omologazione CE, rilascio dell'omologazione CE, modifica del tipo e delle omologazioni, conformita' della produzione 1. DEFINIZIONI Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: 1.1. "Tipo di veicolo per quanto riguarda l'impianto di frenatura" Per "tipo di veicolo per quanto riguarda l'impianto di frenatura" si intendono i veicoli che non differiscono fra loro in modo significativo per i seguenti punti essenziali: 1.1.1. Nel caso dei veicoli a motore, 1.1.1.1. categoria del veicolo, secondo la definizione data nell'articolo 1 della presente direttiva; 1.1.1.2. massa massima, secondo la definizione data al punto 1.14; 1.1.1.3. ripartizione della massa sugli assi; 1.1.1.4. velocita' massima per costruzione; 1.1.1.5. impianti di frenatura di tipo differente, in particolare presenza o meno dell'impianto di frenatura del rimorchio; 1.1.1.6. numero e disposizione degli assi; 1.1.1.7. tipo di motore; 1.1.1.8. numero dei rapporti e loro demoltiplicazione; 1.1.1.9. rapporto(i) al(i) ponte(i) dell'asse (degli assi) propulsore(i); 1.1.1.10. dimensioni dei pneumatici. 1.1.2. Nel caso dei rimorchi, 1.1.2.1. categoria del veicolo, secondo la definizione data all'articolo 1 della presente direttiva; 1.1.2.2. massa massima, secondo la definizione data al punto 1.14; 1.1.2.3. ripartizione della massa sugli assi; 1.1.2.4. impianti di frenatura di tipo differente; 1.1.2.5. numero e disposizione degli assi; 1.1.2.6. dimensione dei pneumatici. 1.2. Impianto di frenatura Per "sistema di frenatura" si intende il complesso di organi che hanno la funzione di diminuire o annullare gradualmente la velocita' di un veicolo in movimento, oppure di mantenerlo immobile se esso e' gia' fermo. Tali funzioni sono specificate al punto 2.1.2. Il sistema e' costituito dal comando, dalla trasmissione e dal freno propriamente detto. 1.3. Frenatura modulabile per "frenatura modulabile" si intende una frenatura durante la quale, all'interno del campo di funzionamento normale dell'impianto, sia al momento dell'azionamento che durante il disinnesto dei freni, - il conducente puo', in ogni momento, aumentare o ridurre la forza frenante agendo sul comando, - la forza frenante agisce nello stesso senso dell'azione sul comando (funzione monotona), - sia possibile procedere senza difficolta' ad una regolazione sufficientemente esatta della forza frenante. 1.4 Comando Per "comando" si intende l'organo direttamente azionato dal conducente (o, nel caso di taluni rimorchi, da un assistente) per fornire alla trasmissione l'energia necessaria alla frenatura oppure per controllarla. Tale energia puo' essere costituita dalla forza muscolare del conducente o provenire da un'altra fonte d'energia controllata dal conducente stesso oppure, se del caso, puo' essere fornita dall'energia cinetica del rimorchio, oppure da una combinazione di questi diversi tipi di energia. 1.5. Trasmissione Per "trasmissione" si intende il complesso costituito dagli elementi inseriti tra il comando e il freno, che li collega funzionalmente. La trasmissione puo' essere di tipo meccanico, idraulico, pneumatico, elettrico, oppure misto. Quando la frenatura e' realizzata o assistita da una fonte di energia indipendente da conducente, ma controllata da quest'ultimo, anche la riserva di energia che il dispositivo comporta fa parte della trasmissione. 1.6. Freno Per "freno" si intende l'organo nel quale si sviluppano le forze che si oppongono la movimento del veicolo. Il freno puo' essere del tipo ad attrito (quando le forze sono originate dall'attrito fra due elementi in moto relativo, appartenenti entrambi al veicolo), elettrico (quando le forze sono generate per azione elettromagnetica tra due elementi in moto relativo, ma non in contatto fra di loro, appartenenti entrambi al veicolo), a fluido (quando le forze si sviluppano per l'azione di un fluido interposta fra due elementi in movimento relativo, appartenenti entrambi al veicolo), motore (quando le forze provengono da un aumento artificiale dell'azione frenante del motore trasmessa alle ruote). 1.7. Impianti di frenatura di tipo differente Per "impianti di frenatura di tipo differente" si intendono gli impianti che differiscono per quanto riguarda i seguenti punti essenziali: 1.7.1. impianti i cui elementi presentano caratteristiche diverse; 1.7.2. impianti che presentano caratteristiche diverse nei materiali utilizzati per un elemento qualsiasi o i cui elementi sono di forma o grandezza diversa; 1.7.3. impianti i cui elementi sono combinati in modo diverso. 1.8. Componente di un sistema di frenatura Per "componente di un sistema di frenatura" si intende uno dei singoli componenti il cui insieme forma l'impianto di frenatura. 1.9. Frenatura continua Per "frenatura continua" si intende la frenatura dei complessi di veicoli ottenuta con un impianto che presenti le seguenti caratteristiche: 1.9.1. organo di comando unico che il conducente aziona, gradualmente, con un'unica manovra dal proprio posto di guida; 1.9.2. l'energia utilizzata per la frenatura dei veicoli che costituiscono il complesso e' fornita dalla stessa fonte di energia (che puo' essere la forza muscolare del conducente); 1.9.3. l'impianto di frenatura assicura, in modo simultaneo od opportunamente sfasato, la frenatura dei singoli veicoli che formano il complesso, qualunque sia la loro posizione relativa. 1.10. Frenatura semicontinua Per "frenatura semicontinua" si intende la frenatura dei complessi di veicoli ottenuta con un impianto che presenti le seguenti caratteristiche: 1.10.1. organo di comando unico che il conducente aziona, gradualmente, con un'unica manovra dal proprio posto di guida; 1.10.2. l'energia utilizzata per la frenatura dei veicoli che costituiscono il complesso e' fornita da due diverse fonti di energia (una di esse puo' essere la forza muscolare del conducente); 1.10.3. l'impianto di frenatura assicura, in modo simultaneo od opportunamente sfasato, la frenatura dei singoli veicoli che formano il complesso, qualunque sia la loro posizione relativa. 1.11. Frenatura automatica Per "frenatura automatica" si intende la frenatura del rimorchio o dei rimorchi che avviene automaticamente in caso di distacco di componenti che costituiscono il complesso di veicoli accoppiati, anche in caso di rottura degli organi di attacco, senza che risulti compromessa l'efficienza della frenatura del resto del complesso. 1.12. Frenatura a inerzia Per "frenatura a inerzia" si intende la frenatura effettuata utilizzando le forze generate all'avvicinamento del rimorchio al veicolo trattore. 1.13. Veicolo carico Per "veicolo carico" si intende, salvo indicazione particolare, il veicolo caricato in modo da raggiungere la sua "massa massima". 1.14. Massa massima Per "massa massima" si intende la massa massima tecnicamente ammessa dichiarata dal costruttore (questa massa puo' essere superiore alla "massa massima ammessa"). 1.14.1. Ripartizione della massa sugli assi Per "ripartizione della massa sugli assi" si intende la ripartizione dell'effetto della gravita' sulla massa del veicolo e/o dei suoi componenti sugli assi. 1.14.2. Carico per ruota o per asse Per "carico per ruota o per asse" si intende la reazione (forza) statica verticale della superficie stradale nell'area di contatto sulla ruota o sulle ruote dell'asse. 1.14.3. Carico statico massimo per ruota o per asse Per "carico statico massimo per ruota o per asse" si intende il carico statico per ruota o per asse ottenuto nella condizione di veicolo carico. 1.15. Sistema di frenatura a centrale idraulica Per "sistema di frenatura a centrale idraulica" si intende un sistema di frenatura nel quale l'energia e' fornita da un fluido idraulico sotto pressione, immagazzinato in uno o piu' accumulatori alimentati da uno o piu' generatori di pressione, ciascuno munito di un regolatore che limita questa pressione a un valore massimo. Questo valore deve essere specificato dal costruttore. 1.16. Tipi di rimorchi delle categorie O3 e O4 1.16.1. Semirimorchio Per "semirimorchio" si intende un veicolo trainato, il cui asse o i cui assi sono disposti dietro al baricentro del veicolo, caricato in modo uniforme e munito di un dispositivo di attacco che consente di trasmettere forze orizzontali e verticali al veicolo trattore. 1.16.2. Rimorchio integrale Per "rimorchio integrale" si intende un veicolo trainato, con almeno due assi, munito di un dispositivo di traino che puo' spostarsi verticalmente rispetto al rimorchio e che comanda la sterzatura dell'asse o degli assi anteriori, ma non trasmette un carico statico verticale significativo sul veicolo trattore. 1.16.3. Rimorchio ad asse centrale Per "rimorchio ad asse centrale" si intende un veicolo trainato, munito di un dispositivo di traino che non puo' spostarsi verticalmente rispetto al rimorchio e nel quale l'asse o gli assi sono disposti in prossimita' del baricentro del veicolo caricato in modo uniforme, cosi' da trasmettere al veicolo trattore un carico statico verticale ridotto, non superiore al 10% di quello corrispondente alla massa massima del rimorchio o a un carico di 1000 daN (si applica il valore inferiore). 1.17. Rallentatore(1) Per "rallentatore" si intende un sistema di frenatura supplementare in grado di esercitare e di mantenere un effetto frenante per un lungo periodo di tempo senza riduzioni significative dell'efficienza. Il termine "rallentatore" comprende l'intero sistema, incluso il dispositivo di comando. (1) Sino a quando non saranno approvate procedure uniformi di calcolo degli effetti del rallentatore rispetto alle disposizioni dell'appendice al punto 1.1.4.2 dell'allegato II, questa definizione non si applica ai veicoli muniti di sistemi di frenatura con ricupero di energia. 1.17.1. Rallentatore indipendente Per "rallentatore indipendente" si intende un rallentatore il cui dispositivo di comando e' distinto da quello del sistema di frenatura di servizio e di altri sistemi. 1.17.2. Rallentatore integrato(1) Per "rallentatore integrato" si intende un rallentatore il cui dispositivo di comando e' integrato in quello del sistema di frenatura di servizio, in modo che sia il rallentatore sia il sistema di frenatura di servizio siano attivati simultaneamente o opportunamente sfasati azionando il dispositivo di comando combinato. (1) Sino a quando non saranno approvate procedure uniformi di calcolo degli effetti del rallentatore rispetto alle disposizioni dell'appendice al punto 1.1.4.2 dell'allegato II, i veicoli muniti di un rallentatore integrato devono essere muniti anche di un sistema antibloccaggio conforme alle disposizioni di cui all'allegato X, che agisca almeno sui freni di servizio dell'asse controllato dal rallentatore e sul rallentatore stesso. 1.17.3. Rallentatore combinato Per "rallentatore combinato" si intende un rallentatore integrato munito di un dispositivo di esclusione che consente di azionare unicamente il sistema di frenatura di servizio attraverso il comando combinato. 1.18. Autobus interurbano Per "autobus interurbano" si intende un veicolo progettato e attrezzato per il trasporto interurbano, che non dispone di spazi specificamente destinati ai passeggeri in piedi, ma che puo' trasportare su brevi distanze passeggeri in piedi nel corridoio centrale. 1.19. Autobus da turismo a lungo percorso Per "autobus da turismo a lungo percorso" si intende un veicolo progettato e attrezzato per viaggi a lungo percorso, predisposto in modo da garantire il conforto dei passeggeri seduti e che non trasporta passeggeri in piedi. 1.20. Sistema antibloccaggio si veda l'allegato X, punto 2.1. 2. PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE E DI MONTAGGIO 2.1. Considerazioni generali 2.1.1. Impianto di frenatura 2.1.1.1. L'impianto di frenatura deve essere progettato, costruito e montato in modo che, in condizioni normali di impiego e malgrado le vibrazioni cui puo' essere sottoposto, il veicolo possa rispondere alle prescrizioni che seguono. 2.1.1.2. In particolare, l'impianto di frenatura deve essere progettato, costruito e montato in modo da resistere agli agenti di corrosione e di invecchiamento cui e' esposto. 2.1.1.3. Le guarnizioni dei freni non devono contenere amianto. 2.1.2. Funzioni dell'impianto di frenatura L'impianto di frenatura definito al punto 1.2 deve assicurare le seguenti funzioni: 2.1.2.1. Sistema di frenatura di servizio Il sistema di frenatura di servizio deve consentire al conducente di controllare il movimento del veicolo e di arrestarlo in modo sicuro, rapido ed efficace, qualunque siano le condizioni di velocita' e di carico e qualunque sia la pendenza ascendente o discendente sulla quale il veicolo si trova. La sua azione deve essere modulabile. Il conducente deve poter ottenere questa frenatura dal proprio posto di guida senza togliere le mani dal comando dello sterzo. 2.1.2.2. Sistema di frenatura di soccorso Il sistema di frenatura di soccorso deve consentire di arrestare il veicolo entro uno spazio ragionevole in caso di guasto del sistema di frenatura di servizio. La sua azione deve essere modulabile. Il conducente deve poterla ottenere dal proprio posto di guida mantenendo il controllo del comando dello sterzo almeno con una mano. Ai fini delle presenti prescrizioni, si presuppone che non possa prodursi piu' di un guasto alla volta nel sistema di frenatura di servizio. 2.1.2.3. Sistema di frenatura di stazionamento Il sistema di frenatura di stazionamento deve consentire di mantenere immobile il veicolo su una pendenza ascendente o discendente, anche in assenza del conducente, poiche' in questo caso gli elementi attivi vengono mantenuti in posizione di bloccaggio con un dispositivo ad azione puramente meccanica. Il conducente deve poter ottenere questa frenatura dal suo posto di guida, fatte salve, nel caso di un rimorchio, le prescrizioni di cui al punto 2.2.2.10. Il freno pneumatico del rimorchio ed il sistema di frenatura di stazionamento del veicolo trattore possono essere azionati simultaneamente, sempre che il conducente sia in grado di verificare in qualsiasi momento che la capacita' di frenatura del freno di stazionamento dei due veicoli, ottenuta mediante la semplice azione meccanica del freno di stazionamento, e' sufficiente. 2.1.3. Collegamenti pneumatici tra veicoli a motore e rimorchi 2.1.3.1. In caso di impianto di frenatura ad aria compressa, il collegamento pneumatico con il rimorchio deve essere del tipo a due o piu' condotte. Comunque, tutte le prescrizioni della presente direttiva devono essere soddisfatte utilizzando soltanto due condotte. Non sono ammessi dispositivi di interruzione del circuito non azionati in modo automatico. In caso di autoarticolati, le condotte flessibili devono far parte del veicolo a motore. In tutti gli altri casi le condotte flessibili devono far parte del rimorchio. 2.2. Caratteristiche dei sistemi di frenatura 2.2.1. Veicoli delle categorie M e N 2.2.1.1. L'insieme dei sistemi di frenatura di cui e' munito il veicolo deve soddisfare le prescrizioni stabilite per i sistemi di frenatura di servizio, di soccorso e di stazionamento. 2.2.1.2. L'impianto che assicura la frenatura di servizio, di soccorso e di stazionamento puo' avere componenti in comune purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni: 2.2.1.2.1. si devono avere almeno due comandi, indipendenti l'uno dall'altro, facilmente accessibili al conducente dal normale posto di guida. per tutte le categorie di veicoli, eccettuate le categorie M2 e M3, ogni comando del freno (escluso il comando del rallentatore) deve essere progettato in modo da ritornare in posizione normale di riposto quando viene rilasciato. Questa prescrizione non si applica al comando del freno di stazionamento (o a questa parte di un comando combinato) qualora sia bloccato meccanicamente in posizione inserita; 2.2.1.2.2. il comando del sistema di frenatura di servizio deve essere indipendente da quello del sistema di frenatura di stazionamento; 2.2.1.2.3. se i sistemi di frenatura di servizio e di soccorso hanno lo stesso comando, il collegamento tra questo comando e i diversi componenti delle trasmissioni non deve potersi deteriorare dopo un certo periodo di impiego; 2.2.1.2.4. se i sistemi di frenatura di servizio e di soccorso hanno lo stesso comando, il sistema di frenatura di stazionamento deve essere progettato in modo da poter essere azionato anche con il veicolo in movimento; questa disposizione non si applica se un comando ausiliario consente di azionare almeno parzialmente il sistema di frenatura di servizio, come prescritto al punto 2.1.3.6 dell'allegato II; 2.2.1.2.5. qualsiasi rottura di un componente che non siano i freni (ai sensi del punto 1.6) o i componenti di cui al successivo punto 2.2.1.2.7 o qualsiasi altro guasto del sistema di frenatura di servizio (cattivo funzionamento, esaurimento parziale o totale di una riserva di energia) non deve impedire al sistema di frenatura di soccorso, o alla parte del sistema di frenatura di servizio che non e' interessata dal guasto, di arrestare il veicolo nelle condizioni prescritte per la frenatura di soccorso; 2.2.1.2.6. in particolare, quando il comando e la trasmissione del sistema di frenatura di soccorso sono gli stessi di quelli del sistema di frenatura di servizio; 2.2.1.2.6.1. se il sistema di frenatura di servizio e' azionato utilizzando l'energia muscolare del conducente assistita da una o piu' riserve di energia, il sistema di frenatura di soccorso deve, nel caso venga meno questa assistenza, poter essere azionato con l'energia muscolare del conducente assistito, se del caso, dalle riserve di energia non interessate dal guasto. La forza esercitata sul comando non deve superare in questo caso i massimi prescritti; 2.2.1.2.6.2. se le forze del sistema di frenatura di servizio e della sua trasmissione sono ottenute utilizzando esclusivamente una riserva di energia comandata dal conducente, devono essere presenti almeno due riserve di energia completamente indipendenti e munite di proprie trasmissioni parimenti indipendenti; ciascuna di esse deve agire soltanto sui freni di due o piu' ruote scelte in modo da poter rispettare da sole il grado di efficienza prescritto per la frenatura di soccorso senza compromettere la stabilita' del veicolo durante la frenatura; ciascuna di queste riserve di energia deve essere inoltre provvista di un dispositivo di allarme come prescritto al punto 2.2.1.13; 2.2.1.2.7. talune parti, come il pedale e il suo supporto, la pompa del freno e il suo pistone o suoi pistoni (nel caso di sistemi idraulici), il distributore (nel caso dei sistemi idraulici e/o pneumatici), il collegamento tra il pedale e la pompa del freno o il distributore, i cilindri dei freni e i loro pistoni (nel caso di sistemi idraulici e/o pneumatici) e i complessi leve/camme dei freni, non sono considerati soggetti a rischi di rottura purche' tali parti siano dimensionate con ampio margine, facilmente accessibili per la manutenzione e presentino caratteristiche di sicurezza per lo meno uguali a quelle prescritte per gli altri componenti essenziali dei veicoli (ad esempio, per gli organi di sterzo). Se il guasto di una sola di queste parti rende impossibile la frenatura del veicolo con efficienza almeno pari a quella prescritta per il sistema di frenatura di soccorso, questo elemento deve essere metallico o di materiale con caratteristiche equivalenti e non deve subire deformazioni notevoli durante il normale funzionamento dell'impianto di frenatura. 2.2.1.3. In caso di comandi distinti per i sistemi di frenatura di servizio e di soccorso, l'azionamento simultaneo dei due comandi non deve avere l'effetto di rendere inoperanti i sistemi di frenatura di servizio e di soccorso, sia quando i due sistemi di frenatura sono in buono stato di funzionamento, sia quando uno di essi presenta un'anomalia. 2.2.1.4. In caso di guasto di una parte della trasmissione del sistema di frenatura di servizio, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 2.2.1.4.1. un numero sufficiente di ruote deve essere ancora frenato azionando il comando del sistema di frenatura di servizio, indipendentemente dal carico del veicolo; 2.2.1.4.2. queste ruote devono essere scelte in modo che l'efficienza residua del sistema di frenatura di servizio soddisfi le prescrizioni di cui al punto 2.1.4 dell'allegato II; 2.2.1.4.3. le precedenti prescrizioni non si applicano tuttavia ai trattori per semirimorchi se la trasmissione del sistema di frenatura di servizio del semirimorchio e' indipendente da quella del veicolo trattore. 2.2.1.5. Quando si ricorre a un'energia diversa dall'energia muscolare del conducente, la fonte di energia (pompa idraulica, compressore d'aria, ecc.) puo' essere unica, ma il sistema di azionamento del dispositivo che costituisce tale fonte deve garantire la massima sicurezza possibile. 2.2.1.5.1. In caso di guasto di una parte qualsiasi della trasmissione dei sistemi di frenatura, deve essere assicurata l'alimentazione della sezione non interessata dal guasto, e cio' e' necessario per arrestare il veicolo con l'efficienza prescritta per la frenatura residua e/o di soccorso. Questa condizione deve essere soddisfatta mediante dispositivi facilmente azionabili a veicolo fermo o con un dispositivo a funzionamento automatico. 2.2.1.5.2. Inoltre, i serbatoi situati a valle del suddetto dispositivo devono essere tali che in caso di guasto del sistema di alimentazione di energia, dopo quattro azionamenti a fondo del comando del sistema di frenatura di servizio alle condizioni prescritte al punto 1.2 dell'allegato IV, sezioni A e B, sia ancora possibile arrestare il veicolo al quinto azionamento con l'efficienza prescritta per la frenatura di soccorso. 2.2.1.5.3. Nondimeno, nel caso di sistemi di frenatura idraulici ad energia accumulata, queste prescrizioni sono ritenute soddisfatte purche' siano rispettate le prescrizioni di cui al punto 1.2.2 dell'allegato IV, sezione C. 2.2.1.6. Le prescrizioni di cui ai punti 2.2.1.2, 2.2.1.4 e 2.2.1.5, devono essere soddisfatte senza ricorrere a un tipo di dispositivo automatico la cui inefficienza non possa essere rilevata, per il fatto che talune parti normalmente in posizione "di riposo" entrano in funzione soltanto in caso di guasto del sistema di frenatura. 2.2.1.7. Il sistema di frenatura di servizio deve agire su tutte le ruote del veicolo. 2.2.1.8. L'azione del sistema di frenatura di servizio deve essere opportunamente ripartita sugli assi. Nei veicoli con piu' di due assi, al fine di evitare il bloccaggio delle ruote o la vetrificazione delle guarnizioni dei freni, la forza frenante puo' essere ridotta automaticamente a zero su determinati assi quando su questi grava un carico molto ridotto, a condizione che il veicolo risponda ai requisiti di efficienza di cui all'allegato II. 2.2.1.9. L'azione del sistema di frenatura di servizio deve essere ripartita sulle ruote di uno stesso asse in modo simmetrico rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo. 2.2.1.10. Il sistema di frenatura di servizio e il sistema di frenatura di stazionamento devono agire su superfici frenate collegate in modo permanente con le ruote mediante componenti sufficientemente robusti. Nessuna superficie frenata deve poter essere disinnestata dalle ruote; tale disinnesto delle superfici frenate e ' nondimeno ammesso per i sistemi di frenatura di servizio e di soccorso, purche' cio' avvenga soltanto momentaneamente, ad esempio durante un cambiamento dei rapporti di trasmissione, e i sistemi di frenatura di servizio e di soccorso possano continuare a funzionare con l'efficienza prescritta. Tale disinnesto e' ammesso anche per il sistema di frenatura di stazionamento, purche' sia comandato esclusivamente dal conducente dal suo posto di guida grazie a un sistema che non puo' entrare in azione in caso di una perdita di fluido(1). (1) A questo punto deve essere data la seguente interpretazione: l'efficienza dei sistemi di frenatura di servizio e di soccorso deve, nei limiti prescritti dalla direttiva, restare la stessa durante il disinnesto momentaneo. 2.2.1.11. L'usura dei freni deve poter essere facilmente compensata mediante regolazione manuale oppure automatica. Inoltre, il comando e i componenti della trasmissione e dei freni devono avere una riserva di corsa e, se necessario, mezzi di compensazione tali che, dopo il riscaldamento dei freni o dopo un certo grado di usura delle guarnizioni, l'efficienza della frenatura sia assicurata senza necessita' di regolazione immediata. 2.2.1.11.1. La regolazione dell'usura deve essere automatica per i freni di servizio. Tuttavia, per i veicoli fuoristrada delle categoria N2 e N3 e per i freni posteriori dei veicoli delle categoria M1 e N1, i dispositivi di regolazione automatica sono facoltativi. I dispositivi di regolazione automatica dell'usura devono garantire una frenatura efficace anche dopo un riscaldamento seguito da un raffreddamento dei freni. In particolare, i veicoli devono essere in grado di funzionare normalmente dopo l'esecuzione delle prove di cui all'allegato II, punto 1.3 (prova di tipo I) e all'allegato II, punto 1.4 (prova di tipo II) o punto 1.6 (prova di tipo III). Il corretto funzionamento del dispositivo di regolazione automatica nei sistemi di frenatura di tipo pneumatico deve essere verificato mediante il controllo della corsa e/o del gioco del cilindro dei freni. 2.2.1.11.2. L'usura delle guarnizioni dei freni di servizio deve poter essere controllata agevolmente, dall'esterno o dalla parte inferiore del veicolo, utilizzando solo gli strumenti in dotazione al veicolo, per esempio mediante apposite aperture di ispezione o con altri sistemi. In alternativa, il veicolo puo' essere munito di dispositivi acustici o ottici che segnalano al conducente al posto di guida la necessita' di sostituire le guarnizioni. Per questo scopo, lo smontaggio delle ruote anteriori e/o posteriori e' ammesso unicamente sui veicoli delle categorie M1 e N1. 2.2.1.12. Nei sistemi di frenatura a trasmissione idraulica: 2.2.1.12.1. gli orifizi di riempimento dei serbatoi di fluido devono essere facilmente accessibili; inoltre, i recipienti che contengono la riserva di fluido devono essere realizzati in maniera da consentire un facile controllo del livello della riserva senza necessita' di aprirli. Qualora questa condizione non sia soddisfatta, una spia luminosa deve permettere al conducente di rendersi conto dell'abbassamento della riserva di liquido ad un livello che puo' compromettere il funzionamento del sistema di frenatura. Il buon funzionamento del segnale luminoso deve poter essere agevolmente controllato dal conducente; 2.2.1.12.2. un dispositivo costituito da una spia luminosa di colore rosso, che si accende al piu' tardi quando viene azionato il comando del freno, deve segnalare al conducente il funzionamento difettoso di una parte della trasmissione idraulica e tale spia deve restare accesa finche' permane il guasto e finche' e' inserito il contatto di accensione (avviamento). Nondimeno, e' consentito l'utilizzo di un dispositivo costituito da una spia di colore rosso che si accende quando il livello del fluido contenuto nei rispettivi serbatoi scende al di sotto del valore prescritto dal costruttore. Il segnale deve essere visibile anche di giorno e dal suo posto di guida il conducente deve poterne controllare agevolmente il buono stato di funzionamento. L'eventuale guasto di un elemento del dispositivo non deve causare la perdita totale di efficienza del sistema di frenatura; 2.2.1.12.3. il tipo di fluido utilizzato nei sistemi di frenatura a trasmissione idraulica deve essere identificato secondo la norma ISO 9128-1987. Il simbolo conforme alla figura 1 o 2 deve essere apposto in un punto ben visibile e in modo indelebile a meno di 100 mm dagli orifizi di riempimento dei serbatoi; il costruttore puo' fornire informazioni complementari. 2.2.1.13. Qualora risulti impossibile, senza l'intervento dell'energia accumulata, raggiungere col sistema di frenatura di servizio l'efficienza prescritta per la frenatura di soccorso, ogni veicolo con un sistema di frenatura di servizio azionato mediante l'energia prelevata da un serbatoio deve essere munito, altre che dell'eventuale manometro, di un dispositivo di allarme il quale indichi con un segnale ottico o acustico che l'energia accumulata in una parte qualsiasi dell'impianto e' scesa a un valore tale da consentire ancora, dopo aver per quattro volte azionato a fondo e rilasciato il comando del freno di servizio, senza ulteriore alimentazione del serbatoio di energia e in qualsiasi condizione di carico del veicolo, una quinta frenatura di efficienza pari a quella prescritta per i freni di soccorso (con il sistema di trasmissione del freno di servizio in buon ordine di funzionamento ed i freni regolati con gioco minimo). Il dispositivo di allarme deve essere collegato direttamente e permanentemente al circuito. Con il motore in funzione e con il sistema di frenatura in buon ordine di funzionamento nelle normali condizioni di uso del veicolo, il dispositivo di allarme non deve emettere alcun segnale, fatta eccezione per il tempo necessario al riempimento del serbatoio o dei serbatoi di energia dopo l'avviamento del motore. 2.2.1.13.1. Nondimeno, nel caso dei veicoli conformi alle prescrizioni del punto 2.2.1.5.1 unicamente in quanto soddisfano le prescrizioni di cui al punto 1.2.2 dell'allegato IV, sezione C, il dispositivo di allarme deve essere costituito da un segnale acustico in aggiunta al segnale ottico. Non e' necessario che detti dispositivi funzionino simultaneamente, purche' ciascuno di essi rispetti le prescrizioni di cui sopra e purche' il segnale acustico non entri in funzione prima del segnale ottico. 2.2.1.13.2. Il dispositivo acustico puo' essere reso inoperante quando sia applicato il freno di stazionamento e/o, a scelta del costruttore, nel caso di una trasmissione automatica, quando il selettore si trovi in posizione "stazionamento". 2.2.1.14. Fatte salve le prescrizioni del punto 2.1.2.3, quando l'intervento di una fonte ausiliaria di energia e' indispensabile per il funzionamento di un sistema di frenatura, la riserva di energia deve essere tale che, in caso di arresto del motore o di guasto del sistema di azionamento della fonte di energia, l'efficienza della frenatura resti sufficiente a consentire l'arresto del veicolo nelle condizioni prescritte. Inoltre, se l'azione muscolare del conducente sul sistema di frenatura di stazionamento e' potenziata da un dispositivo di assistenza, l'azionamento del sistema di frenatura di stazionamento deve essere assicurato in caso di guasto di tale dispositivo, ricorrendo, se necessario, a una riserva di energia indipendente da quella che normalmente lo alimenta. Tale riserva di energia puo' essere quella destinata al sistema di frenatura di servizio. Il termine "azionare" comprende anche l'azione di sblocco dei freni. 2.2.1.15. Per i veicoli a motore autorizzati a trainare un rimorchio munito di freno comandato dal conducente del veicolo trattore, il sistema di frenatura di servizio di detto veicolo deve essere munito di un dispositivo costruito in modo che in caso di funzionamento difettoso del sistema di frenatura del rimorchio o in caso di rottura della condotta di alimentazione pneumatica (o di un altro tipo di collegamento) tra il veicolo trattore e il suo rimorchio, sia ancora possibile frenare il veicolo con l'efficienza prescritta per il sistema di frenatura di soccorso; a tal fine si dispone, in particolare, che il sistema si trovi sul veicolo trattore (1). (1) A questo punto deve essere data la seguente interpretazione: occorre, in ogni caso, che il sistema di frenatura di servizio sia munito di un dispositivo (ad esempio, una valvola d'arresto), in modo da poter comunque frenare il veicolo mediante il sistema di frenatura di servizio, ma con la stessa efficienza del sistema di frenatura di soccorso. 2.2.1.16. I dispositivi ausiliari devono essere alimentati in modo da raggiungere, durante il loro funzionamento, i valori di efficienza, prescritti e in modo che, anche in caso di guasto della fonte di energia, il loro funzionamento non faccia scendere al di sotto del livello indicato al punto 2.2.1.13 le riserve di energia che alimentano il sistema di frenatura. 2.2.1.17. Se un rimorchio rientra nelle categorie O3 o O4, il sistema di frenatura di servizio deve essere del tipo continuo o semicontinuo. 2.2.1.18. In caso di veicoli autorizzati a trainare rimorchi delle categorie O3 e O4 il sistema di frenatura deve possedere i seguenti requisiti: 2.2.1.18.1. quando entra in funzione il sistema di frenatura di soccorso del veicolo trattore, deve essere garantita parimenti una frenatura modulabile del rimorchio; 2.2.1.18.2. in caso di guasto del sistema di frenatura di servizio del veicolo trattore, se questo sistema e' costituito da almeno due sezioni indipendenti, la sezione o le sezioni non interessate dal guasto devono poter azionare in parte o del tutto i freni del rimorchio. La frenatura deve poter essere modulabile; se questa prestazione e' ottenuta mediante una valvola che si trova normalmente in posizione di riposo, questa valvola puo' essere utilizzata a condizione che il suo funzionamento possa essere agevolmente verificato dal conducente, senza l'uso di attrezzi, dall'interno della cabina o dall'esterno del veicolo; 2.2.1.18.3. in caso di rottura o di perdita di una delle condotte di alimentazione pneumatica (o di un altro tipo di collegamento adottato), il conducente deve poter azionare del tutto o in parte i freni del rimorchio, agendo sul sistema di frenatura di servizio, sul sistema di frenatura di soccorso o sul sistema di frenatura di stazionamento, a meno che questa rottura o perdita non causi la frenatura automatica del rimorchio, in conformita' dei livelli di efficienza prescritti al punto 2.2.3 dell'allegato II; 2.2.1.18.4. in caso di sistema di alimentazione pneumatico a due condotte, si ritengono soddisfatte le prescrizioni di cui al punto 2.2.1.18.3 qualora siano rispettate le seguenti condizioni: 2.2.1.18.4.1. quando uno dei sistemi di frenatura tra quelli indicati al punto 2.2.1.18.3 e' azionato a fondo, la pressione nella condotta di alimentazione deve abbassarsi a 1,5 bar entro i due secondi successivi; 2.2.1.18.4.2. quando la condotta di alimentazione viene svuotata a una velocita' di almeno 1 bar/s, il sistema di frenatura automatica del rimorchio deve entrare in funzione, prima che la pressione nella condotta stessa scenda a 2 bar. 2.2.1.19. I veicoli dei tipi sotto indicati devono superare la prova di tipo II bis descritta al punto 1.5 dell'allegato II anziche' la prova di tipo II descritta al punto 1.4 dello stesso allegato: - gli autobus interurbani e gli autobus da turismo a lungo percorso della categoria M3, - i veicoli a motore della categoria N3 autorizzati a trainare rimorchi della categoria O4. Qualora la massa massima di detti veicoli sia superiore a 26 000 kg, la massa di prova e' limitata a 26 000 kg, oppure, in caso di veicoli aventi una massa a vuoto superiore a 26 000 kg, tale massa deve essere calcolata. 2.2.1.20. In caso di veicoli attrezzati per il traino di un rimorchio dotato di freni elettromagnetici, devono essere soddisfatte le seguenti prescrizioni: 2.2.1.20.1. la fonte d'energia (generatore e batteria) del veicolo a motore deve avere una capacita' sufficiente per poter alimentare il sistema di frenatura elettrico. Con il motore in moto al minimo dei giri raccomandato dal costruttore e con tutti gli accessori elettrici (compresi nella dotazione di serie fornita dal costruttore) inseriti, la tensione nei circuiti elettrici non deve, con il massimo consumo di corrente del sistema di frenatura (15 A), scendere al di sotto del valore di 9,6 V misurato ai punti di connessione. I circuiti elettrici non devono poter entrare in cortocircuito anche in caso di sovraccarico; 2.2.1.20.2. in caso di guasto del sistema di frenatura di servizio del veicolo trattore, se questo sistema e' costituito da almeno due sezioni indipendenti, la sezione o le sezioni non interessate dal guasto devono poter azionare parzialmente o totalmente i freni del rimorchio; 2.2.1.20.3. l'uso dell'interruttore di contatto e del circuito delle luci di arresto per azionare il sistema di frenatura elettrico e' ammesso solo se il circuito di azionamento e' collegato in parallelo con le luci di arresto e se l'interruttore e il circuito delle luci di arresto sono in grado di sopportare il carico supplementare. 2.2.1.21. Nel caso di un sistema di frenatura di servizio di tipo pneumatico composto da due o piu' sezioni indipendenti, un'eventuale perdita tra queste sezioni nel dispositivo di comando o a valle dello stesso deve essere costantemente dispersa nell'atmosfera. 2.2.1.22. I veicoli a motore delle categorie M2, M3, N2 e N3 con non piu' di quattro assi devono essere muniti di sistemi antibloccaggio della categoria 1, in conformita' delle prescrizioni dell'allegato X. 2.2.1.23. Se veicoli a motore non citati al punto 2.2.1.22 precedente sono muniti di sistemi antibloccaggio, questi ultimi devono essere conformi all'allegato X. 2.2.1.24. Nel caso di veicoli a motore autorizzati a trainare un rimorchio appartenente alle categorie O3 o O4, il sistema di frenatura di servizio del rimorchio deve poter essere azionato unicamente insieme ai sistemi di frenatura di servizio, di soccorso o di stazionamento del veicolo trattore. 2.2.1.25. I veicoli a motore autorizzati a trainare un rimorchio dotato di sistema antibloccaggio devono essere muniti, con l'eccezione dei veicoli delle categorie M1 e N1, di una spia ottica distinta relativa al sistema antibloccaggio del rimorchio che soddisfi le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 dell'allegato X. Essi devono inoltre essere muniti di uno speciale connettore elettrico per i sistemi antibloccaggio dei rimorchi, conformemente al punto 4.4 dell'allegato X della presente direttiva. 2.2.1.26. I veicoli a motore della categoria M1 possono essere dotati di ruote o pneumatici di scorta per uso temporaneo, purche' questi soddisfino le prescrizioni di cui all'allegato XIII. 2.2.2. Veicoli della categoria O 2.2.2.1. Per i rimorchi della categoria O1 non sussiste l'obbligo di un sistema di frenatura di servizio; se pero' i rimorchi di questa categoria sono muniti di un sistema di frenatura di servizio, quest'ultimo deve essere conforme alle stesse prescrizioni previste per quelli della categoria O2. 2.2.2.2. I rimorchi della categoria O2 devono essere muniti di un sistema di frenatura di servizio di tipo continuo o semicontinuo o del tipo a inerzia. Quest'ultimo e' ammesso soltanto per rimorchi diversi dai semirimorchi. Tuttavia, sono ammessi sistemi di frenatura elettrici conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XI. 2.2.2.3. I rimorchi delle categorie O3 e O4 devono essere muniti di un sistema di frenatura di servizio di tipo continuo o semicontinuo. 2.2.2.4. Il sistema di frenatura di servizio deve agire su tutte le ruote del rimorchio. 2.2.2.5. L'azione del sistema di frenatura di servizio deve essere opportunamente ripartita sugli assi. 2.2.2.6. L'azione dei sistemi di frenatura deve essere ripartita sulle ruote di uno stesso asse in maniera simmetrica rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo. 2.2.2.7. Le superfici frenate necessarie per ottenere l'efficienza prescritta devono essere costantemente collegate con le ruote, rigidamente o mediante componenti non suscettibili di guasti. 2.2.2.8. L'usura dei freni deve poter essere facilmente compensata mediante un sistema di regolazione manuale o automatica. Inoltre, il comando e i componenti della trasmissione e dei freni devono avere una riserva di corsa e, se necessario, mezzi di compensazione tali che, dopo il riscaldamento dei freni o dopo un certo grado di usura delle guarnizioni, la frenatura sia assicurata senza necessita' di una regolazione immediata. 2.2.2.8.1. La regolazione dell'usura deve essere automatica per i freni di servizio. Tuttavia, i dispositivi di regolazione automatica sono facoltativi per i veicoli delle categorie O1 e O2. I dispositivi di regolazione automatica dell'usura devono garantire una frenatura efficace anche dopo un riscaldamento seguito da un raffreddamento dei freni. In particolare, il veicolo deve essere in grado di funzionare normalmente dopo le prove eseguite in conformita' dell'allegato II, punto 1.3 (prova di tipo I) e dell'allegato II, punto 1.6 (prova di tipo III). 2.2.2.8.2. L'usura delle guarnizioni, dei tamburi e dei dischi del sistema di frenatura di servizio deve poter essere controllata agevolmente dall'esterno o dalla parte inferiore del veicolo, utilizzando unicamente gli strumenti o gli attrezzi forniti di serie con il veicolo, per esempio mediante apposite aperture d'ispezione oppure con altri sistemi. 2.2.2.9. I sistemi di frenatura devono garantire l'arresto automatico del rimorchio in caso di sganciamento durante la marcia. Questa prescrizione non si applica tuttavia ai rimorchi di massa massima non superiore a 1,5 tonnellate, purche' essi siano muniti, oltre che dell'attacco principale, di un attacco secondario (catena, cavo, ecc.) che, in caso di sganciamento dell'attacco principale, impedisca al timone di toccare il suolo e assicuri ancora una certa sterzatura residua del rimorchio. 2.2.2.10. Sui rimorchi che devono essere muniti di un sistema di frenatura di servizio, la frenatura di stazionamento deve essere assicurata anche quando il rimorchio e' separato dal veicolo trattore. Il sistema che assicura la frenatura di stazionamento deve poter essere azionato da una persona a terra; tuttavia, sui rimorchi destinati al trasporto di persone, questo sistema di frenatura deve poter essere azionato dall'interno del rimorchio. Il termine "azionare" comprende anche l'azione di sblocco dei freni. 2.2.2.11. Se il rimorchio e' munito di un dispositivo che permette il disinserimento pneumatico del sistema di frenatura, diverso dal sistema di frenatura di stazionamento, tale dispositivo deve essere progettato e costruito in modo da dover necessariamente essere riportato nella posizione di riposo al piu' tardi quando il rimorchio e' nuovamente alimentato con aria compressa. 2.2.2.12. I rimorchi delle categorie O3 e O4 dotati di sistema di alimentazione pneumatico a due condotte devono essere conformi al precedente punto 2.2.1.18.3. 2.2.2.13. I rimorchi delle categorie O3 e O4 devono essere muniti di sistema antibloccaggio conformemente alle prescrizioni dell'allegato X. 2.2.2.14. Se rimorchi del tipo non menzionato al precedente punto 2.2.2.13 sono muniti di sistema antibloccaggio, quest'ultimo deve essere conforme alle prescrizioni dell'allegato X. 2.2.2.15. I dispositivi ausiliari devono essere alimentati in modo che, durante il loro funzionamento, il dispositivo o i dispositivi di accumulo di energia del sistema di frenatura di servizio possano essere mantenuti a una pressione pari almeno all'80% della pressione minima di alimentazione del veicolo trattore, come disposto al punto 3.1.2.2 dell'appendice all'allegato II. 2.2.2.15.1. In caso di rottura o di perdita del dispositivo ausiliario o di una delle condotte associate, la somma delle forze esercitate alla periferia delle ruote frenate deve essere pari almeno all'80% del valore prescritto per il rimorchio, di cui al punto 2.2.1.2.1 dell'allegato II. Tuttavia, qualora detta rottura o perdita interessi l segnale di comando di un dispositivo speciale, di cui al punto 6 dell'appendice all'allegato II, si applicano le prescrizioni relative all'efficienza stabilite in detto punto. 3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE 3.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'impianto di frenatura deve essere presentata dal costruttore del veicolo. 3.2. Il modello della scheda informativa figura nell'allegato XVIII per i veicoli a motore e nell'allegato XIX per i rimorchi muniti di sistemi di frenatura diversi dal tipo a inerzia. 3.3. Un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione. 4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE 4.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni dei documenti applicabili, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE. 4.2. Il modello della scheda di omologazione figura nell'appendice 1 all'allegato IX. 4.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non puo' assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo. 5. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI 5.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE. 6. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE 6.1. Devono essere adottati provvedimenti intesi a garantire la conformita' della produzione a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE. ----> vedere Allegati da pag. 16 a pag. 80 del S.O. <---- ----> vedere Allegati da pag. 81 a pag. 145 del S.O. <----