IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                                  e
    IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  12  del  decreto  del Presidente della Repubblica 17
maggio  1988,  n.  175,  come  modificato dall'art. 1, comma 8, della
legge 19 maggio 1997, n. 137;
  Visto  in particolare il comma 3, del predetto art. 12, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  17  maggio  1988,  n.  175,  come
modificato  dall'art. 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137,
che   disciplina   l'esercizio  delle  funzioni  di  indirizzo  delle
attivita' connesse all'applicazione del decreto stesso;
  Considerato  che,  ai  sensi  del predetto comma 3, dell'art. 12 il
Ministro dell'ambiente, in conformita' alle proposte della Conferenza
dei  servizi  per  i  rischi  industriali,  stabilisce  i  criteri di
valutazione dei rapporti di sicurezza;
  Considerata,  altresi', l'esigenza di stabilire per una valutazione
omogenea  sul  territorio  nazionale  del  contenuto  dei rapporti di
sicurezza,  relativi ad impianti similiari, prodotti dalle aziende in
ottemperanza degli articoli 4 e 6 del citato decreto;
  Sentita  la  Conferenza dei servizi per i rischi industriali di cui
all'art.  14,  del  decreo  del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988,  n.  175,  come  sostituito  dall'art.  9  del  decreto-legge 6
settembre 1996, n. 461, in data 8 aprile 1998;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'allegato  al  presente  decreto definisce i "Criteri di analisi e
valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi
facilmente  infiammabili e/o tossici", costituenti le linee guida per
le  attivita'  istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della legge 19
maggio 1997, n. 137, e gli esami di cui all'art. 16, comma 1, lettera
b),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175.
  Ulteriori analisi e approfondimenti potranno essere effettuati, ove
ritenuti  necessari,  nel  corso  delle attivita' di istruttoria o di
esame sugli impianti di che trattasi.
   Roma, 20 ottobre 1998
                      Il Ministro dell'ambiente
                              Calzolaio
                     p. Il Ministro dell'interno
                               Barberi
    Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
                               Bersani