IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 1, 8 e 21 della legge 6 febbraio  1996,  n.  52,
recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva  93/22/CEE
del 10 maggio 1993, relativa ai servizi  d'investimento  nel  settore
dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del  15  marzo  1993,
relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento  e
degli enti creditizi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 dicembre 1997; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 febbraio 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
                                EMANA 
il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
    a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e
successive modificazioni; 
    b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; c) "CONSOB":  la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa; 
    d) "ISVAP":  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni
private e di interesse collettivo; 
    e) "societa'  di  intermediazione  mobiliare"  (SIM):  l'impresa,
diversa  dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari   iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata
a svolgere servizi di investimento, avente sede  legale  e  direzione
generale in Italia; 
    f) "impresa  di  investimento  comunitaria":  l'impresa,  diversa
dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di  investimento,  avente
sede legale e direzione generale in un  medesimo  Stato  comunitario,
diverso dall'Italia; 
    g) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa
dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di  investimento,  avente
sede legale in uno Stato extracomunitario; 
    h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di investimento
comunitarie ed extracomunitarie; 
    i) "societa' di investimento a capitale  variabile"  (SICAV):  la
societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e  direzione
generale  in  Italia  avente  per  oggetto  esclusivo  l'investimento
collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico  di
proprie azioni; 
    j)  "fondo  comune  di  investimento":  il  patrimonio  autonomo,
suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralita' di  partecipanti,
gestito in monte; 
    k)  "fondo  aperto":  il  fondo  comune  di  investimento  i  cui
partecipanti hanno  diritto  di  chiedere,  in  qualsiasi  tempo,  il
rimborso delle quote secondo le modalita' previste  dalle  regole  di
funzionamento del fondo; 
    l) "fondo chiuso": il fondo comune  di  investimento  in  cui  il
diritto al rimborso delle quote viene  riconosciuto  ai  partecipanti
solo a scadenze predeterminate; 
    m) "organismi di investimento collettivo del risparmio" (OICR): i
fondi comuni di investimento e le SICAV; 
    n)  "gestione  collettiva  del  risparmio":  il  sevizio  che  si
realizza attraverso: 
      1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi  comuni
di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti; 
      2) la gestione del patrimonio di  OICR,  di  propria  o  altrui
istituzione, mediante  l'investimento  avente  ad  oggetto  strumenti
finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili; 
    o) "societa' di gestione del risparmio": la societa'  per  azioni
con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare
il servizio di gestione collettiva del risparmio; 
    p) "societa' promotrice": la societa' di gestione  del  risparmio
che svolge l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1); 
    q) "gestore" la societa' di gestione  del  risparmio  che  svolge
l'attivita' indicata nella lettera n), numero 2); 
    r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento, le  societa'
di  gestione  del  risparmio,  le  SICAV  nonche'  gli   intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107  del  T.U.
bancario  e  le  banche  autorizzati  all'esercizio  dei  servizi  di
investimento; 
    s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": i servizi  elencati
nelle sezioni A e C  della  tabella  allegata  al  presente  decreto,
autorizzati nello Stato comunitario d'origine; 
    t) "sollecitazione  all'investimento":  ogni  offerta,  invito  a
offrire o messaggio  promozionale,  in  qualsiasi  forma  rivolti  al
pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di  prodotti
finanziari;  non  costituisce  sollecitazione   all'investimento   la
raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione  di
strumenti finanziari; 
    u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e  ogni  altra
forma di investimento di natura finanziaria; 
    v) "offerta pubblica di acquisto o  di  scambio":  ogni  offerta,
invito  a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in  qualsiasi  forma
effettuati, finalizzati  all'acquisto  o  allo  scambio  di  prodotti
finanziari e rivolti a un  numero  di  soggetti  superiore  a  quello
indicato  nel  regolamento  previsto  dall'articolo  100  nonche'  di
ammontare  complessivo  superiore  a  quello  indicato  nel  medesimo
regolamento; 
    w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri che emettono
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani; 
  2. Per "strumenti finanziari" si intendono: 
    a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi  di  capitale  di
rischio negoziabili sul mercato dei capitali; 
    b) le obbligazioni, i titoli di  Stato  e  gli  altri  titoli  di
debito negoziabili sul mercato dei capitali; 
    c) le quote di fondi comuni di investimento; 
    d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; 
    e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che  permetta  di
acquisire  gli  strumenti  indicati  nelle  precedenti  lettere  e  i
relativi indici; 
    f) i contratti "futures" su strumenti  finanziari,  su  tassi  di
interesse, su valute, su merci e sui relativi  indici,  anche  quando
l'esecuzione avvenga attraverso  il  pagamento  di  differenziali  in
contanti; 
    g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps)  su  tassi
di interesse, su valute, su merci nonche' su indici azionari  (equity
swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento  di
differenziali in contanti; 
    h) i contratti a termine  collegati  a  strumenti  finanziari,  a
tassi di interesse, a valute, a merci e  ai  relativi  indici,  anche
quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di  differenziali
in contanti; 
    i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli  strumenti
indicati nelle precedenti lettere e  i  relativi  indici,  nonche'  i
contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e  sui
relativi indici, anche  quando  l'esecuzione  avvenga  attraverso  il
pagamento di differenziali in contanti; 
    j) le combinazioni  di  contratti  o  di  titoli  indicati  nelle
precedenti lettere. 
  3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono  gli  strumenti
finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g), h), i) e j). 
  4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. 
  5.  Per  "servizi  di  investimento"  si  intendono   le   seguenti
attivita', quando hanno per oggetto strumenti finanziari: 
    a) negoziazione per conto proprio; 
    b) negoziazione per conto terzi; 
    c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto
a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; 
    d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per
conto terzi; 
    e) ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione. 
  6. Per "servizi accessori" si intendono: 
    a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari; 
    b) la locazione di cassette di sicurezza; 
    c)  la  concessione  di  finanziamenti   agli   investitori   per
consentire loro di  effettuare  un'operazione  relativa  a  strumenti
finanziari,  nella  quale  interviene  il  soggetto  che  concede  il
finanziamento; 
    d)  la  consulenza  alle  imprese   in   materia   di   struttura
finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di  questioni  connesse,
nonche' la consulenza e i servizi  concernenti  le  concentrazioni  e
l'acquisto di imprese; 
    e)  i  servizi  connessi  all'emissione  o  al  collocamento   di
strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione
di consorzi di garanzia e collocamento; 
    f)  la  consulenza  in  materia  di  investimenti  in   strumenti
finanziari; 
    g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla  prestazione
di servizi d'investimento. 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
            - Il testo degli  articoli  1,  8  e  21  della  legge  6
          febbraio 1996, n. 52  (Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee - legge comunitaria 1994) e' il seguente: 
            "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di  direttive
          comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, i  decreti  legislativi  recanti  le  norme
          occorrenti per  dare  attuazione  alle  direttive  comprese
          nell'elenco di cui all'allegato A. Ove ricorrano deleghe al
          Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti  le
          norme  occorrenti  per  dare  attuazione   alle   direttive
          comunitarie o  sia  prevista  l'emanazione  di  regolamenti
          attuativi, tra i princi'pi e i  criteri  generali  dovranno
          sempre essere previsti quelli  della  piena  trasparenza  e
          della imparzialita' dell'attivita' amministrativa, al  fine
          di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad
          una corretta informazione dei cittadini, nonche', nei  modi
          opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti. 
            2. Se per effetto di  direttive  notificate  nel  secondo
          semestre  dell'anno  di  cui  al  comma  1  la   disciplina
          risultante  da  direttive  comprese  nell'elenco   di   cui
          all'allegato A e' modificata  senza  che  siano  introdotte
          nuove norme di  princi'pio,  la  scadenza  del  termine  e'
          prorogata di sei mesi. 
            3. I decreti  legislativi  sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro per il coordinamento delle  politiche
          dell'Unione  europea,  congiuntamente   ai   Ministri   con
          competenza istituzionale prevalente per  la  materia  e  di
          concerto con i Ministri degli affari esteri,  di  grazia  e
          giustizia e del tesoro, se non proponenti. 
            4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti  attuazione
          delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
          a seguito di deliberazione preliminare  del  Consiglio  dei
          Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al  comma
          1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della
          Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro  quaranta
          giorni  dalla  data  di  trasmissione,  il   parere   delle
          Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine  i
          decreti sono adottati. Qualora il termine previsto  per  il
          parere  delle   Commissioni   scada   nei   trenta   giorni
          antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1  o
          al comma 2, o successivamente, la scadenza di  quest'ultimo
          e' prorogata di novanta giorni. 
            5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  il  Governo  puo'   emanare   disposizioni
          integrative e correttive,  nel  rispetto  dei  princi'pi  e
          criteri  direttivi  da  essa  fissati,  con  la   procedura
          indicata nei commi 3 e 4. 
            Art. 8 (Riordinamento normativo nelle materie interessate
          dalle direttive comunitarie). - 1. Il Governo  e'  delegato
          ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in  vigore
          della  presente  legge,  testi  unici  delle   disposizioni
          dettate in attuazione della delega  prevista  dall'art.  1,
          coordinandovi le norme  vigenti  nelle  stesse  materie  ed
          apportando alle medesime le  integrazioni  e  modificazioni
          necessarie al predetto coordinamento. 
            2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi  alla  Camera
          dei   deputati   e   al   Senato   della   Repubblica   per
          l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti  per
          materia.  Decorsi  quarantacinque  giorni  dalla  data   di
          trasmissione il testo unico e' emanato  anche  in  mancanza
          del parere. 
            Art. 21 (Servizi di investimento nel settore  dei  valori
          mobiliari  e  adeguatezza  patrimoniale  delle  imprese  di
          investimento mobiliare e degli enti creditizi:  criteri  di
          delega). - 1. L'attuazione delle  direttive  del  Consiglio
          93/6/CEE e 93/22/CEE sara' informata ai seguenti  princi'pi
          e criteri direttivi: 
             a) prevedere  che  la  prestazione  a  terzi,  a  titolo
          professionale, dei servizi  d'investimento  indicati  nella
          sezione  A  dell'allegato  alla  direttiva  93/22/CEE   sia
          riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che
          gli agenti di cambio continuino ad esercitare le  attivita'
          loro consentite dall'ordinamento vigente; 
             b) prevedere che le imprese di investimento  autorizzate
          in conformita' alla direttiva 93/22/CEE possano prestare in
          Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva  stessa
          in libera prestazione ovvero per il tramite di  succursali;
          stabilire,  altresi',  che  la  vigilanza   sulle   imprese
          autorizzate  sia  esercitata  dalle  autorita'  che   hanno
          rilasciato  l'autorizzazione,  mentre  restano   ferme   le
          attribuzioni delle autorita' italiane competenti in materia
          di   elaborazione   e   applicazione   delle    norme    di
          comportamento,   di   politica   monetaria,   nonche'    di
          costituzione,  funzionamento   e   controllo   di   mercati
          regolamentati; 
             c) definire la  ripartizione  delle  competenze  tra  la
          Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri gia' previsti nel
          titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1,  ed  assicurando
          uniformita' di disciplina in relazione a  servizi  prestati
          ed evitando duplicazioni di  compiti  nell'esercizio  delle
          funzioni di controllo; 
             d) prevedere che le autorita' italiane  collaborino  tra
          loro  e  con  le  autorita'  degli   altri   Stati   membri
          dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione  europea
          di libero scambio (EFTA), ai  quali  si  applica  l'Accordo
          sullo  Spazio  economico  europeo  e,  mediante  accordi  a
          condizione di reciprocita', con le  autorita'  degli  Stati
          terzi  preposte  alla  vigilanza  sugli  intermediari  e  i
          mercati finanziari e sulle imprese assicurative; 
             e) stabilire le condizioni di accesso all'attivita' e la
          disciplina delle partecipazioni al capitale  delle  imprese
          di  investimento,  ispirandole  a   criteri   obiettivi   e
          garantendo in ogni caso la sana e prudente  gestione  delle
          imprese d'investimento; 
             f) stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti  alle
          autorita'  competenti  si  esplichi  avendo  riguardo  alla
          trasparenza e  alla  correttezza  dei  comportamenti  degli
          intermediari,   alla   tutela   degli   investitori,   alla
          stabilita', alla competitivita' ed  al  buon  funzionamento
          del sistema  finanziario,  nonche'  alla  sana  e  prudente
          gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra
          gli intermediari ammessi allo svolgimento  di  uno  o  piu'
          servizi di investimento; 
             g)   prevedere   forme   di   vigilanza   regolamentare,
          informativa   e   ispettiva,   riguardanti    l'adeguatezza
          patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse
          configurazioni,     le      partecipazioni      detenibili,
          l'organizzazione amministrativa e  contabile,  i  controlli
          interni, le  norme  di  comportamento,  l'informazione,  la
          correttezza e la regolarita'  delle  negoziazioni.  Dovra',
          inoltre, essere  prevista  la  riduzione  al  minimo  e  la
          trasparenza dei conflitti di interesse; 
             h)  stabilire  la  disciplina  di  comportamento   degli
          intermediari,   ispirandola   ai    princi'pi    di    cura
          dell'interesse del cliente e dell'integrita'  del  mercato,
          di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di  equita'.
          Nella applicazione dei princi'pi si dovra' altresi'  tenere
          conto della esperienza professionale degli investitori; 
             i) nell'applicazione dei princi'pi si dovra' tener conto
          della professionalita' dei promotori finanziari,  anche  al
          fine della consulenza relativa ai servizi finanziari  e  ai
          valori mobiliari oggetto della sollecitazione fuori sede; 
             l) prevedere che i diritti degli investitori sui fondi e
          sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano servizi
          di investimento siano  distinti  da  quelli  delle  imprese
          affidatarie ed adeguatamente salvaguardati anche attraverso
          l'eventuale affidamento dei fondi e dei valori mobiliari  a
          soggetti depositari terzi. La disciplina delle crisi dovra'
          essere  uniforme   per   tutti   i   soggetti   autorizzati
          all'attivita' di intermediazione in  valori  mobiliari,  in
          particolare mediante  l'assoggettamento  delle  imprese  di
          investimento a provvedimenti cautelari, ad  amministrazione
          straordinaria,    nonche'     a     liquidazione     coatta
          amministrativa; 
             m) prevedere il potere  delle  autorita'  competenti  di
          disciplinare, in conformita' alla direttiva  93/22/CEE,  le
          ipotesi in  cui  le  transazioni  relative  agli  strumenti
          finanziari negoziati  nei  mercati  regolamentati  italiani
          devono essere eseguite nei mercati stessi; 
             n) prevedere la possibilita' di accesso delle imprese di
          investimento  e  delle  banche  ai  mercati   regolamentati
          secondo scadenze temporali che non  penalizzino  le  banche
          italiane  rispetto  agli  altri  operatori.  Tali  soggetti
          potranno acquistare la qualita' di membri  dei  sistemi  di
          compensazione e liquidazione, nel rispetto  dei  criteri  e
          delle procedure fissati dalle autorita' competenti; 
             o)  disciplinare  gli  obblighi   di   dichiarazione   e
          informazione  in  modo  da  contemperare  le  esigenze   di
          trasparenza ed efficienza dei mercati  regolamentati  e  il
          diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi  momento
          le condizioni di svolgimento dei servizi; 
             p)  le  disposizioni  necessarie   per   adeguare   alle
          direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo
          svolgimento  dei  servizi  di  investimento,  per  la   cui
          adozione non si debba provvedere con atti aventi  forza  di
          legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia,
          secondo le rispettive competenze normativamente previste; 
             q) disciplinare, secondo linee omogenee e  in  un'ottica
          di semplificazione, l'istituzione,  l'organizzazione  e  il
          funzionamento   dei   mercati   regolamentati,   prevedendo
          organismi di natura  privatistica,  che  siano  espressione
          degli intermediari  ammessi  ai  singoli  mercati  e  siano
          dotati  di  poteri  di  gestione,  autoregolamentazione   e
          intervento,  nonche'   disciplinare   l'articolazione,   le
          competenze e il coordinamento delle autorita' di controllo,
          tenendo conto dei princi'pi in  materia  di  vigilanza  sui
          mercati contenuti nella legge  2  gennaio  1991,  n.  1,  e
          successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 dicembre  1987,  n.  556,  e
          relative disposizioni attuative; 
             r)  prevedere  che,  fermo  restando  quanto   stabilito
          dall'art. 3, comma 1, lettera c), della presente legge, nel
          definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per
          assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e  delle
          disposizioni generali o particolari emanate sulla  base  di
          esse si tenga conto dei princi'pi della legge  24  novembre
          1981, n. 689, e successive modificazioni,  con  particolare
          riguardo  all'applicazione  delle  sanzioni  nei  confronti
          delle   persone   fisiche.   Dovra'   essere   sancita   la
          responsabilita' delle imprese di investimento,  alle  quali
          appartengono  i  responsabili  delle  violazioni,  per   il
          pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del  diritto  di
          regresso verso i predetti  responsabili,  nonche'  adottata
          ogni  altra  disposizione  necessaria  per  razionalizzare,
          sotto  il  profilo  sia  sostanziale  che  procedurale,  il
          sistema  dei  provvedimenti  cautelari  e  delle   sanzioni
          amministrative applicabili alle violazioni di  disposizioni
          in materia di servizi di investimento. 
            2. In deroga al termine indicato all'art. 1, comma  1,  i
          decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al
          presente articolo dovranno essere emanati entro  centoventi
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, al fine di dare pronta attuazione ai princi'pi della
          parita' concorrenziale, del buon funzionamento dei  mercati
          e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive
          stesse. 
            3. In  sede  di  riordinamento  normativo  delle  materie
          concernenti  gli  intermediari,  i  mercati  finanziari   e
          mobiliari e gli altri aspetti  comunque  connessi,  cui  si
          provvedera'   ai   sensi   dell'art.   8,    le    sanzioni
          amministrative e  penali  potranno  essere  coordinate  con
          quelle gia' comminate da leggi vigenti in materia  bancaria
          e creditizia per violazioni che siano omogenee  e  di  pari
          offensivita'.  A  tal  fine  potra'  stabilirsi   che   non
          costituiscono  reato  e  sono   assoggettate   a   sanzioni
          amministrative pecuniarie, sulla base dei  princi'pi  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
          e fino ad un ammontare massimo di  lire  trecento  milioni,
          violazioni per le quali e' prevista, in via  alternativa  o
          congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino  ad  un
          anno, con esclusione delle  condotte  volte  ad  ostacolare
          l'attivita' delle autorita' di vigilanza ovvero consistenti
          nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che
          offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato. 
            4. In  sede  di  riordinamento  normativo  delle  materie
          concernenti  gli  intermediari,  i  mercati  finanziari   e
          mobiliari e gli  altri  aspetti  comunque  connessi  potra'
          essere altresi'  modificata  la  disciplina  relativa  alle
          societa' emittenti titoli sui  mercati  regolamentati,  con
          particolare riferimento al collegio  sindacale,  ai  poteri
          delle minoranze, ai sindacati di  voto  e  ai  rapporti  di
          gruppo,  secondo  criteri  che  rafforzino  la  tutela  del
          risparmio e degli azionisti di minoranza". 
          Nota all'art. 1: 
            - Per il testo dell'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993,
          n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e 
          creditizia), cfr. la nota all'art. 211.