TRATTATO DI AMSTERDAM
CHE MODIFICA IL TRATTATO
SULL'UNIONE EUROPEA, I TRATTATI
CHE ISTITUISCONO LE COMUNITA' EUROPEE
E ALCUNI ATTI CONNESSI
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,
SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
LA COMMISSIONE AUTORIZZATA DALL'ARTICOLO 14 DELLA COSTITUZIONE
IRLANDESE AD ESERCITARE ED A SVOLGERE LE COMPETENZE E LE FUNZIONI DEL
PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
SUA MAESTA' IL RE DI SVEZIA,
SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL
NORD,
HANNO DECISO di modificare il trattato sull'Unione europea, i
trattati che istituiscono le Comunita' europee e alcuni atti
connessi,
ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari:
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,
Sig. Erik Derycke,
Ministro degli affari esteri;
SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,
Sig. Niels Helveg Petersen,
Ministro degli affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
Dr. Kaus Kinkel,
Ministro federale degli affari esteri
e Vice-Cancelliere federale;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
Sig. Theodoros Pangalos,
Ministro degli affari esteri;
SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,
Sig. Juan Abel Matutes,
Ministro degli affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
Sig. Hubert Vedrine,
Ministro degli affari esteri;
LA COMMISSIONE AUTORIZZATA DALL'ARTICOLO 14 DELLA COSTITUZIONE
IRLANDESE AD ESERCITARE ED A SVOLGERE LE COMPETENZE E LE FUNZIONI DEL
PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
Sig. Raphael P. Burke,
Ministro degli affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
Sig. Lamberto Dini,
Ministro degli affari esteri;
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
Sig. Jaques F. Poos,
Vice Primo Ministro,
Ministro degli affari esteri, del commercio con l'estero e della
cooperazione;
SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,
Sig. Hans van Mierlo,
Vice Primo Ministro
e Ministro degli affari esteri;
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
Sig. Wolfgang Schussel,
Ministro federale degli affari esteri
e Vicecancelliere;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
Sig. Jaime Gama,
Ministro degli affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
Sig.ra Tarja Halonen,
Ministro degli affari esteri;
SUA MAESTA' IL RE DI SVEZIA,
Sig.ra Lena Hjelm-Wallen,
Ministro degli affari esteri;
SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL
NORD,
Sig. Douglas Henderson,
Ministro aggiunto
presso il Ministero degli affari esteri e del Commonwealth;
I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in
buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
ARTICOLO 1
Il trattato sull'Unione europea e' modificato in base alle
disposizioni del presente articolo.
1) Dopo il terzo punto del preambolo e' inserito il seguente punto:
"CONFERMANDO il proprio attaccamento ai diritti sociali
fondamentali, quali definiti nella Carta sociale europea firmata a
Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti
sociali fondamentali dei lavoratori del 1989".
2) L'attuale settimo punto del preambolo e' sostituito dal testo
seguente:
"DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei
loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo
sostenibile e nel contesto della realizzazione del mercato interno
e del rafforzamento della coesione e della protezione
dell'ambiente, nonche' ad attuare politiche volte a garantire che
i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si
accompagnino a paralleli progressi in altri settori,"
3) Gli attuali nono e decimo punto del preambolo sono sostituiti dal
testo seguente:
"DECISI ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che
preveda la definizione progressiva di una politica di difesa
comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune, a norma delle
disposizioni dell'articolo J.7, rafforzando cosi' l'identita'
dell'Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la pace,
la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo,
DECISI ad agevolare la libera circolazione delle persone,
garantendo nel contempo la sicurezza dei loro popoli, con
l'istituzione di uno spazio di liberta', sicurezza e giustizia, in
conformita' alle disposizioni del presente trattato,"
4) All'articolo A, il secondo comma e' sostituito dal testo seguente:
"Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di
creazione di un'unione sempre piu' stretta tra i popoli
dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo piu'
trasparente possibile e il piu' vicino possibile ai cittadini."
5) L'articolo B e' sostituito dal testo seguente:
"Articolo B
L'Unione si prefigge i seguenti obiettivi:
- promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello
di occupazione e pervenire a uno sviluppo equilibrato e
sostenibile, in particolare mediante la creazione di uno spazio
senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione
economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e
monetaria che comporti a termine una moneta unica, in
conformita' delle disposizioni del presente trattato;
- affermare la sua identita' sulla scena internazionale, in
particolare mediante l'attuazione di una politica estera e di
sicurezza comune, ivi compresa la definizione progressiva di una
politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa
comune, a norma delle disposizioni dell'articolo J.7;
- rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini
dei suoi Stati membri mediante l'istituzione di una cittadinanza
dell'Unione;
- conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di liberta',
sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera
circolazione delle persone insieme a misure appropriate per
quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo,
l'immigrazione, la prevenzione della criminalita' e la lotta
contro quest'ultima;
- mantenere integralmente l'acquis comunitario e svilupparlo al
fine di valutare in quale misura si renda necessario rivedere le
politiche e le forme di cooperazione instaurate dal presente
trattato allo scopo di garantire l'efficacia dei meccanismi e
delle istituzioni comunitarie.
Gli obiettivi dell'Unione saranno perseguiti conformemente alle
disposizioni del presente trattato, alle condizioni e secondo il
ritmo ivi fissati, nel rispetto del principio di sussidiarieta'
definito all'articolo 3B del trattato che istituisce la Comunita'
europea."
6) All'articolo C, il secondo comma e' sostituito dal testo seguente:
"L'Unione assicura in particolare la coerenza globale della sua
azione esterna nell'ambito delle politiche in materia di relazioni
esterne, di sicurezza, di economia e di sviluppo. Il Consiglio e
la Commissione hanno la responsabilita' di garantire tale coerenza
e cooperano a tal fine. Essi provvedono, nell'ambito delle
rispettive competenze, ad attuare dette politiche."
7) L'articolo E e' sostituito dal testo seguente:
"Articolo E
Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di
giustizia e la Corte dei conti esercitano le loro attribuzioni
alle condizioni e ai fini previsti, da un lato, dalle disposizioni
dei trattati che istituiscono le Comunita' europee, nonche' dalle
disposizioni dei successivi trattati e atti recanti modifiche e
integrazioni delle stesse e, dall'altro, dalle altre disposizioni
del presente trattato."
8) L'articolo F e' modificato come segue:
a) il paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente:
"1. L'Unione si fonda sui principi di liberta', democrazia,
rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, e
dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati
membri."
b) L'attuale paragrafo 3 diventa paragrafo 4 ed e' inserito un
nuovo paragrafo 3, cosi' redatto:
"3. L'Unione rispetta l'identita' nazionale dei suoi Stati
membri."
9) Alla fine del titolo I e' inserito il seguente articolo:
"Articolo F.1
1. Il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di
Governo, deliberando all'unanimita' su proposta di un terzo degli
Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del
Parlamento europeo, puo' constatare l'esistenza di una violazione
grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di
cui all'articolo F, paragrafo 1, dopo aver invitato il governo
dello Stato membro in questione a presentare osservazioni.
2. Qualora sia stata effettuata una siffatta constatazione, il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' decidere di
sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in
questione dall'applicazione del presente trattato, compresi i
diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato
membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio
tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta
sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e
giuridiche.
Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere
vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo'
successivamente decidere di modificare o revocare le misure
adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti
nella situazione che ha portato alla loro imposizione.
4. Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza
tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro in
questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentanti non
ostano all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 1. Per
maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti
ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a
quella prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che
istituisce la Comunita' europea.
Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei
diritti di voto a norma del paragrafo 2.
5. Ai fini del presente articolo, il Parlamento europeo delibera
alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta
la maggioranza dei suoi membri."
10) Il titolo V e' sostituito dal testo seguente:
"Titolo V
Disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune
Articolo J.1
1. L'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di
sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e
di sicurezza i cui obiettivi sono i seguenti:
- difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali,
dell'indipendenza e dell'integrita' dell'Unione conformemente
ai principi della Carta delle Nazioni Unite;
- rafforzamento della sicurezza dell'Unione in tutte le sue
forme;
- mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza
internazionale, conformemente ai principi della Carta delle
Nazioni Unite, nonche' ai principi dell'Atto finale di Helsinki
e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli
relativi alle frontiere esterne;
- promozione della cooperazione internazionale;
- sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di
diritto, nonche' rispetto dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali.
2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la
politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di
lealta' e di solidarieta' reciproca.
Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e
sviluppare la loro reciproca solidarieta' politica. Essi si
astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi
dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di
coesione nelle relazioni internazionali.
Il Consiglio provvede affinche' detti principi siano rispettati.
Articolo J.2
L'Unione persegue gli obiettivi di cui all'articolo J.1:
- definendo i principi e gli orientamenti generali della politica
estera e di sicurezza comune;
- decidendo strategie comuni;
- adottando azioni comuni;
- adottando posizioni comuni;
- rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri
per la conduzione della loro politica.
Articolo J.3
1. Il Consiglio europeo definisce i principi e gli orientamenti
generali della politica estera e di sicurezza comune, ivi
comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di
difesa.
2. Il Consiglio europeo decide strategie comuni che l'Unione deve
attuare nei settori in cui gli Stati membri hanno importanti
interessi in comune.
Le strategie comuni fissano i rispettivi obiettivi, la durata
nonche' i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a
disposizione.
3. Il Consiglio prende le decisioni necessarie per la definizione
e l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune in
base agli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo.
Il Consiglio raccomanda strategie comuni al Consiglio europeo e
le attua, in particolare adottando azioni comuni e posizioni
comuni.
Il Consiglio assicura l'unita', la coerenza e l'efficacia
dell'azione dell'Unione.
Articolo J.4
1. Il Consiglio adotta azioni comuni. Le azioni comuni affrontano
specifiche situazioni in cui si ritiene necessario un intervento
operativo dell'Unione. Esse definiscono gli obiettivi, la portata
e i mezzi di cui l'Unione deve disporre, le condizioni di
attuazione e, se necessario, la durata.
2. Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta
incidenza su una questione oggetto di un'azione comune, il
Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta azione e
adotta le decisioni necessarie. L'azione comune resta valida
sinche' il Consiglio non abbia deliberato.
3. Le azioni comuni vincolano gli Stati membri nelle loro prese
di posizione e nella conduzione della loro azione.
4. Il Consiglio puo' chiedere alla Commissione di sottoporgli
qualsiasi proposta appropriata relativa alla politica estera e di
sicurezza comune per assicurare l'attuazione di un'azione comune.
5. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in
applicazione di un'azione comune forma oggetto di informazione
entro termini che permettano, se necessario, una concertazione
preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo dell'informazione
preliminare non e' applicabile per le misure di semplice
recepimento sul piano nazionale delle decisioni del Consiglio.
6. In caso di assoluta necessita' connessa con l'evoluzione della
situazione e in mancanza di una decisione del Consiglio, gli
Stati membri possono prendere d'urgenza le misure necessarie,
tenuto conto degli obiettivi generali dell'azione comune. Lo
Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente il
Consiglio.
7. In caso di difficolta' rilevanti nell'applicazione di
un'azione comune, uno Stato membro ne investe il Consiglio che
delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste
ultime non possono essere in contrasto con gli obiettivi
dell'azione ne' nuocere alla sua efficacia.
Articolo J.5
Il Consiglio adotta posizioni comuni. Le posizioni comuni
definiscono l'approccio dell'Unione su una questione particolare
di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono
affinche' le loro politiche nazionali siano conformi alle
posizioni comuni.
Articolo J.6
Gli Stati membri si informano reciprocamente e si consultano in
sede di Consiglio in merito a qualsiasi questione di politica
estera e di sicurezza di interesse generale per garantire che
l'influenza dell'Unione si eserciti nel modo piu' efficace con
un'azione convergente e concertata.
Articolo J.7
1. La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le
questioni relative alla sicurezza dell'Unione ivi compresa la
definizione progressiva di una politica di difesa comune, a norma
del secondo comma, che potrebbe condurre a una difesa comune
qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il
Consiglio europeo raccomandata agli Stati membri di adottare tale
decisione secondo le rispettive norme costituzionali.
L'Unione dell'Europa occidentale (UEO) e' parte integrante dello
sviluppo dell'Unione alla quale conferisce l'accesso ad una
capacita' operativa di difesa, in particolare nel quadro del
paragrafo 2. Essa aiuta l'Unione nella definizione degli aspetti
della politica estera e di sicurezza comune, come previsto nel
presente articolo. L'Unione promuove di conseguenza piu' stretti
rapporti istituzionali con l'UEO, in vista di un'eventuale
integrazione di quest'ultima nell'Unione qualora il Consiglio
europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo
raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo
le rispettive norme costituzionali.
La politica dell'Unione a norma del presente articolo non
pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e
di difesa di taluni Stati membri e rispetta gli obblighi di
alcuni Stati membri, i quali ritengono che la loro difesa comune
si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del
Nordatlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del
Nord, e sia compatibile con la politica di sicurezza e di difesa
comune adottata in tale contesto.
La definizione progressiva di una politica di difesa comune sara'
sostenuta, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, dalla loro
reciproca cooperazione nel settore degli armamenti.
2. Le questioni cui si riferisce il presente articolo includono
le missioni umanitarie e di soccorso, le attivita' di
mantenimento della pace e le missioni di unita' di combattimento
nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al
ristabilimento della pace.
3. L'Unione si avvarra' dell'UEO per elaborare ed attuare
decisioni ed azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel
settore della difesa.
La competenza del Consiglio europeo a definire orientamenti a
norma dell'articolo J.3 si estende altresi' all'UEO per le
questioni per le quali l'Unione ricorre a quest'ultima.
Quando l'Unione ricorre all'UEO per l'elaborazione e l'attuazione
di decisioni dell'Unione concernenti i compiti di cui al
paragrafo 2, tutti gli Stati membri dell'Unione hanno il diritto
di partecipare a pieno titolo a tali compiti. Il Consiglio,
d'intesa con le istituzioni dell'UEO, adotta le necessarie
modalita' pratiche per consentire a tutti gli Stati membri che
contribuiscono a tali compiti di partecipare a pieno titolo e in
condizioni di parita' alla programmazione e alle decisioni
dell'UEO.
L'adozione di decisioni che hanno implicazioni nel settore della
difesa, di cui la presente paragrafo, non pregiudica le politiche
e gli obblighi di cui al paragrafo 1, terzo comma.
4. Le disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo
di una cooperazione rafforzata fra due o piu' Stati membri a
livello bilaterale, nell'ambito dell'UEO e dell'Alleanza
atlantica, purche' detta cooperazione non contravvenga a quella
prevista dal presente titolo e non la ostacoli.
5. Per favorire lo sviluppo degli obiettivi del presente
articolo, le disposizioni dello stesso saranno riesaminate in
conformita' all'articolo N.
Articolo J.8
1. La Presidenza rappresenta l'Unione per le materie che
rientrano nella politica estera e di sicurezza comune.
2. La Presidenza e' responsabile dell'attuazione delle decisioni
adottate nell'ambito del presente titolo; a questo titolo essa
esprime in via di principio la posizione dell'Unione nelle
organizzazioni internazionali e nelle conferenze internazionali.
3. La Presidenza e' assistita dal Segretario Generale del
Consiglio, che esercita le funzioni di Alto rappresentante per la
politica estera e di sicurezza comune.
4. La Commissione e' pienamente associata ai compiti di cui ai
paragrafi 1 e 2. La Presidenza e' assistita in tali compiti, se
necessario, dallo Stato membro che esercitera' la presidenza
successiva.
5. Il Consiglio, ogniqualvolta lo ritenga necessario, puo'
nominare un rappresentante speciale con un mandato per problemi
politici specifici.
Articolo J.9
1. Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle
organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze
internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni
comuni.
Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze
internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano,
quelli che vi partecipano difendono le posizioni comuni.
2. Fatto salvo il paragrafo 1 e l'articolo J.4, paragrafo 3, gli
Stati membri rappresentanti nelle organizzazioni internazionali o
nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati
membri partecipano, tengono informati questi ultimi in merito ad
ogni questione di interesse comune.
Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite si concerteranno e terranno pienamente
informati gli altri Stati membri. Gli Stati membri che sono
membri permanenti del Consiglio di sicurezza assicureranno,
nell'esercizio delle loro funzioni, la difesa delle posizioni e
dell'interesse dell'Unione, fatte salve le responsabilita' che
loro incombono in forza delle disposizioni della Carta delle
Nazioni Unite.
Articolo J.10
Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le
delegazioni della Commissione nei paesi terzi e nelle conferenze
internazionali, nonche' le loro rappresentanze presso le
organizzazioni internazionali, cooperano al fine di garantire il
rispetto e l'attuazione delle posizioni comuni e delle azioni
comuni adottate dal Consiglio.
Esse intensificano la loro cooperazione procedendo a scambi di
informazioni e a valutazioni comuni e contribuendo all'attuazione
delle disposizioni previste dall'articolo 8 C del trattato che
istituisce la Comunita' europea.
Articolo J.11
La Presidenza consulta il Parlamento europeo sui principali
aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di
sicurezza comune e provvede affinche' le opinioni del Parlamento
europeo siano debitamente prese in considerazione. Il Parlamento
europeo e' regolarmente informato dalla Presidenza e dalla
Commissione in merito allo sviluppo della politica estera e di
sicurezza dell'Unione.
Il Parlamento europeo puo' rivolgere interrogazioni o formulare
raccomandazioni al Consiglio. Esso procede ogni anno ad un
dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica
estera e di sicurezza comune.
Articolo J.12
1. Ogni Stato membro o la Commissione puo' sottoporre al
Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza
comune e puo' presentare proposte al Consiglio.
2. Nei casi che richiedono una decisione rapida, la Presidenza
convoca, d'ufficio o a richiesta della Commissione o di uno Stato
membro, una riunione straordinaria del Consiglio, entro un
termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro un
termine piu' breve.
Articolo J.13 1. Le decisioni a norma del presente titolo sono
adottate dal
Consiglio all'unanimita'. Le astensioni di membri presenti o
rappresentanti non impediscono l'adozione di tali decisioni.
In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio puo'
motivare la propria astensione con una dichiarazione formale a
norma del presente comma. In tal caso esso non e' obbligato ad
applicare la decisione, ma accetta che essa impegni l'Unione. In
uno spirito di mutua solidarieta', lo Stato membro interessato si
astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione
dell'Unione basata su tale decisione, e gli altri Stati membri
rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che
motivano in tal modo la loro astensione rappresentino piu' di un
terzo dei voti secondo la ponderazione di cui all'articolo 148,
paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea, la
decisione non e' adottata.
2. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, il
Consiglio delibera a maggioranza qualificata:
- quando adotta azioni comuni, posizioni comuni o quando adotta
decisioni sulla base di una strategia comune;
- quando adotta decisioni relative all'attuazione di un'azione
comune o di una posizione comune.
Se un membro del Consiglio dichiara che, per specificati e
importanti motivi di politica nazionale, intende opporsi
all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza
qualificata, non si procede alla votazione. Il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata, puo' chiedere che della
questione sia investito il Consiglio europeo, affinche' si
pronunci all'unanimita'.
Ai voti dei membri del Consiglio e' attribuita la ponderazione di
cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la
Comunita' europea. Per l'adozione delle decisioni sono richiesti
almeno 62 voti a favore, espressi da almeno 10 membri.
Il presente paragrafo non si applica alle decisioni che hanno
implicazioni nel settore militare o della difesa.
3. Per le questioni procedurali il Consiglio delibera alla
maggioranza dei suoi membri.
Articolo J.14
Quando, ai fini dell'attuazione del presente titolo, occorre
concludere un accordo con uno o piu' Stati od organizzazioni
internazionali, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo'
autorizzare la Presidenza, assistita se del caso dalla
Commissione, ad avviare i negoziati a tal fine necessari. Tali
accordi sono conclusi dal Consiglio, che delibera all'unanimita'
su raccomandazione della Presidenza. Nessun accordo e' vincolante
per uno Stato membro il cui rappresentante in sede di Consiglio
dichiari che esso deve conformarsi alle prescrizioni della
propria procedura costituzionale; agli altri membri del Consiglio
possono convenire che l'accordo si applichi a titolo provvisorio
nei loro confronti.
Il presente articolo si applica anche alle materie contemplate
nel titolo VI.
Articolo J.15
Fatto salvo l'articolo 151 del trattato che istituisce la
Comunita' europea, un comitato politico controlla la situazione
internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e
di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche
formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo o di
propria iniziativa. Esso controlla altresi' l'attuazione delle
politiche concordate, fatta salva la responsabilita' della
Presidenza e della Commissione.
Articolo J.16
Il Segretario Generale del Consiglio, Alto rappresentante per la
politica estera e di sicurezza comune, assiste il Consiglio nelle
questioni rientranti nel campo della politica estera e di
sicurezza comune, in particolare contribuendo alla formulazione,
preparazione e attuazione delle decisioni politiche e conducendo
all'occorrenza, a nome del Consiglio e su richiesta della
Presidenza, un dialogo politico con terzi.
Articolo J.17
La Commissione e' pienamente associata ai lavori nel settore
della politica estera e di sicurezza comune.
Articolo J.18
1. Gli articoli 137, 138, da 139 a 142, 146, 147, da 150 a 153,
da 157 a 163, 191 A e 217 del trattato che istituisce la
Comunita' europea si applicano alle disposizioni relative ai
settori di cui al presente titolo.
2. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per le
disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo sono a
carico del bilancio delle Comunita' europee.
3. Le spese operative cui da' luogo l'attuazione di dette
disposizioni sono anch'esse a carico del bilancio delle Comunita'
europee, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno
implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il
Consiglio, deliberando all'unanimita', decida altrimenti.
Nei casi in cui non sono a carico del bilancio delle Comunita'
europee, le spese sono a carico degli Stati membri secondo un
criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, a
meno che il Consiglio, deliberando all'unanimita', non stabilisca
altrimenti. Per quanto riguarda le spese derivanti da operazioni
che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli
Stati membri i cui rappresentanti in Consiglio hanno fatto una
dichiarazione formale a norma dell'articolo J.13, paragrafo 1,
secondo comma, non sono obbligati a contribuire al loro
finanziamento.
4. La procedura di bilancio stabilita nel trattato che istituisce
la Comunita' europea si applica alle spese a carico del bilancio
delle Comunita' europee."
11) Il titolo VI e' sostituito dal testo seguente:
"Titolo VI
Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in
materia penale
Articolo K.1
Fatte salve le competenze della Comunita' europea, l'obiettivo
che l'Unione si prefigge e' fornire ai cittadini un livello
elevato di sicurezza in uno spazio di liberta', sicurezza e
giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune
nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in
materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la
xenofobia.
Tale obiettivo e' perseguito prevedendo e reprimendo la
criminalita', organizzata o di altro tipo, in particolare il
terrorismo, la tratta degli esseri umani ed i reati contro i
minori, il traffico illecito di droga e di armi, la corruzione e
la frode, mediante:
- una piu' stretta cooperazione fra le forze di polizia, le
autorita' doganali e le altre autorita' competenti degli Stati
membri, sia direttamente che tramite l'Ufficio europeo di
polizia (Europol), a norma degli articoli K.2 e K.4;
- una piu' stretta cooperazione tra le autorita' giudiziarie e
altre autorita' competenti degli Stati membri, a norma degli
articoli K.3, lettere a)-d) e K.4;
- il riavvicinamento, ove necessario, delle normative degli Stati
membri in materia penale, a norma dell'articolo K.3, lettera
e).
Articolo K.2
1. L'azione comune nel settore della cooperazione di polizia
comprende:
a) la cooperazione operativa tra le autorita' competenti degli
Stati membri, compresi la polizia, le dogane e altri servizi
specializzati incaricati dell'applicazione della legge, in
relazione alla prevenzione e all'individuazione dei reati e
alle relative indagini;
b) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo
scambio, in particolare attraverso Europol, delle pertinenti
informazioni, comprese quelle in possesso dei servizi
incaricati dell'applicazione della legge riguardo a
segnalazioni di transazioni finanziarie sospette, nel rispetto
delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati
personali;
c) la cooperazione e le iniziative comuni in settori quali la
formazione, lo scambio di ufficiali di collegamento, il
comando di funzionari, l'uso di attrezzature, la ricerca in
campo criminologico;
d) la valutazione in comune di particolari tecniche investigative
ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalita'
organizzata.
2. Il Consiglio promuove la cooperazione tramite Europol e, in
particolare, entro cinque anni dall'entrata in vigore del
trattato di Amsterdam:
a) mette Europol in condizione di agevolare e sostenere la
preparazione, nonche' di promuovere il coordinamento e
l'effettuazione di specifiche operazioni investigative da
parte delle autorita' competenti degli Stati membri, comprese
azioni operative di unita' miste cui partecipano
rappresentanti di Europol con funzioni di supporto;
b) adotta misure che consentono ad Europol di richiedere alle
autorita' competenti degli Stati membri di svolgere e
coordinare le loro indagini su casi specifici e di sviluppare
competenze specifiche che possono essere messe a disposizione
degli Stati membri per assisterli nelle indagini relative a
casi di criminalita' organizzata;
c) promuove accordi di collegamento tra organi inquirenti sia di
magistratura che di polizia che si specializzano nella lotta
contro la criminalita' organizzata in stretta cooperazione con
Europol;
d) istituisce una rete di ricerca, documentazione e statistica
sulla criminalita' transnazionale.
Articolo K.3
L'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in
materia penale comprende:
a) la facilitazione e l'accelerazione della cooperazione tra i
ministeri competenti e le autorita' giudiziarie o autorita'
omologhe degli Stati membri in relazione ai procedimenti e
all'esecuzione delle decisioni;
b) la facilitazione dell'estradizione fra Stati membri;
c) la garanzia della compatibilita' delle normative applicabili
negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare la
suddetta cooperazione;
d) la prevenzione dei conflitti di giurisdizione tra Stati
membri;
e) la progressiva adozione di misure per la fissazione di norme
minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle
sanzioni, per quanto riguarda la criminalita' organizzata, il
terrorismo e il traffico illecito di stupefacenti.
Articolo K.4
Il Consiglio stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le
autorita' competenti di cui agli articoli K.2 e K.3 possono
operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e
d'intesa con le autorita' di quest'ultimo.
Articolo K.5
Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilita'
incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine
pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
Articolo K.6
1. Nei settori di cui al presente titolo, gli Stati membri si
informano e si consultano reciprocamente, in seno al Consiglio
per coordinare la loro azione; essi instaurano a tal fine una
collaborazione tra i servizi competenti delle loro
amministrazioni.
2. Il Consiglio adotta misure e promuove, nella forma e secondo
le procedure appropriate di cui al presente titolo, la
cooperazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi
dell'Unione. A questo scopo, deliberando all'unanimita', su
iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, il Consiglio
puo':
a) adottare posizioni comuni che definiscono l'orientamento
dell'Unione in merito a una questione specifica;
b) adottare decisioni-quadro per il ravvicinamento delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
Le decisioni-quadro sono vincolanti per gli Stati membri
quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza
delle autorita' nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
Esse non hanno efficacia diretta;
c) adottare decisioni aventi qualsiasi altro scopo coerente con
gli obiettivi del presente titolo, escluso qualsiasi
ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari
degli Stati membri. Queste decisioni sono vincolanti e non
hanno efficacia diretta. Il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie per
l'attuazione di tali decisioni a livello dell'Unione;
d) stabilire convenzioni di cui raccomanda l'adozione agli Stati
membri secondo le rispettive norme costituzionali. Gli Stati
membri avviano le procedure applicabili entro un termine
stabilito dal Consiglio.
Salvo disposizioni contrarie da esse previste, le convenzioni,
una volta adottate da almeno la meta' degli Stati membri,
entrano in vigore per detti Stati membri. Le relative misure
di applicazione sono adottate in seno al Consiglio a
maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti.
3. Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la
maggioranza qualificata, ai voti dei membri e' attribuita la
ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato
che istituisce la Comunita' europea e le deliberazioni sono
valide se hanno ottenuto almeno sessantadue voti favorevoli,
espressi da almeno dieci membri.
4. Per le questioni procedurali il Consiglio delibera a
maggioranza dei suoi membri.
Articolo K.7
1. La Corte di giustizia delle Comunita' europee, alle condizioni
previste dal presente articolo, e' competente a pronunciarsi in
via pregiudiziale sulla validita' o l'interpretazione delle
decisioni - quadro e delle decisioni, sull'interpretazione di
convenzioni stabilite ai sensi del presente titolo e sulla
validita' e sull'interpretazione delle misure di applicazione
delle stesse.
2. Con una dichiarazione effettuata all'atto della firma del
trattato di Amsterdam o, successivamente, in qualsiasi momento,
ogni Stato membro puo' accettare che la Corte di giustizia sia
competente a pronunciarsi in via pregiudiziale, come previsto dal
paragrafo 1.
3. Lo Stato membro che effettui una dichiarazione a norma del
paragrafo 2 precisa che:
a) ogni giurisdizione di tale Stato avverso le cui decisioni non
possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno
puo' chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via
pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio
pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la
validita' o l'interpretazione di un atto di cui al paragrafo
1, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su
tale punto per emanare la sua sentenza, o
b) ogni giurisdizione di tale Stato puo' chiedere alla Corte di
giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una
questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale
giurisdizione e concernente la validita' o l'interpretazione
di un atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione
reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la
sua sentenza.
4. Ogni Stato membro, che abbia o meno fatto una dichiarazione a
norma del paragrafo 2, ha la facolta' di presentare alla Corte
memorie od osservazioni scritte nei procedimenti di cui al
paragrafo 1.
5. La Corte di giustizia non e' competente a riesaminare la
validita' o la proporzionalita' di operazioni effettuate dalla
polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della
legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilita'
incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine
pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
6. La Corte di giustizia e' competente a riesaminare la
legittimita' delle decisioni-quadro e delle decisioni nei ricorsi
proposti da uno Stato membro o dalla Commissione per
incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del
presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla
sua applicazione, ovvero per sviamento di potere. I ricorsi di
cui al presente paragrafo devono essere promossi entro due mesi
dalla pubblicazione dell'atto.
7. La Corte di giustizia e' competente a statuire su ogni
controversia tra Stati membri concernente l'interpretazione o
l'applicazione di atti adottati a norma dell'articolo K.6,
paragrafo 2, ogniqualvolta detta controversia non possa essere
risolta dal Consiglio entro sei mesi dalla data nella quale esso
e' stato adito da uno dei suoi membri. La Corte e' inoltre
competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri e
Commissione concernente l'interpretazione o l'applicazione delle
convenzioni stabilite a norma dell'articolo K.6, paragrafo 2,
lettera d).
Articolo K.8
1. E' istituito un comitato di coordinamento composto di alti
funzionari che, oltre a svolgere un ruolo di coordinamento, ha il
compito:
- di formulare pareri per il Consiglio, a richiesta di
quest'ultimo o di propria iniziativa;
- di contribuire, fatto salvo l'articolo 151 del trattato che
istituisce la Comunita' europea, alla preparazione dei lavori
del Consiglio nei settori contemplati dall'articolo K.1.
2. La Commissione e' pienamente associata ai lavori nei settori
di cui al presente titolo.
Articolo K.9
Nelle organizzazioni internazionali e in occasione delle
conferenze internazionali cui partecipano, gli Stati membri
esprimono le posizioni comuni adottate in base alle disposizioni
del presente titolo.
Alle materie che rientrano nel presente titolo si applicano, per
quanto opportuno, gli articoli J.8 e J.9.
Articolo K.10
Gli accordi di cui all'articolo J.14 possono riguardare materie
rientranti nel presente titolo.
Articolo K.11
1. Il Consiglio consulta il Parlamento europeo prima di adottare
qualsiasi misura di cui all'articolo K.6, paragrafo 2, lettere
b), c) e d). Il Parlamento europeo esprime il suo parere entro un
termine che il Consiglio puo' fissare; tale termine non puo'
essere inferiore a tre mesi. In mancanza di parere entro detto
termine, il Consiglio puo' deliberare.
2. La Presidenza e la Commissione informano regolarmente il
Parlamento europeo dei lavori svolti nei settori che rientrano
nel presente titolo.
3. Il Parlamento europeo puo' rivolgere al Consiglio
interrogazioni o raccomandazioni. Esso procede ogni anno a un
dibattito sui progressi compiuti nei settori di cui al presente
titolo.
Articolo K.12
1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una
cooperazione rafforzata possono essere autorizzati, in osservanza
degli articoli K.15 e K.16, a far ricorso alle istituzioni, alle
procedure e ai meccanismi previsti dai trattati, a condizione che
la cooperazione proposta:
a) rispetti le competenze della Comunita' europea e gli obiettivi
stabiliti dal presente titolo;
b) abbia il fine di consentire all'Unione di svilupparsi piu'
rapidamente come spazio di liberta', di sicurezza e di
giustizia.
2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 e' concessa dal
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su richiesta
degli Stati membri interessati e dopo aver invitato la
Commissione a presentare il suo parere; la domanda e' trasmessa
anche al Parlamento europeo.
Qualora un membro del Consiglio dichiari che, per specificati e
importanti motivi di politica interna, intende opporsi alla
concessione di un'autorizzazione a maggioranza qualificata, non
si procede alla votazione. Il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata, puo' chiedere che della questione sia
investito il Consiglio europeo, affinche' si pronunci
all'unanimita'.
Ai voti dei membri del Consiglio e' attribuita la ponderazione di
cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la
Comunita' europea. Per l'adozione delle decisioni sono richiesti
almeno 62 voti a favore, espressi da almeno 10 membri.
3. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione
instaurata a norma del presente articolo notifica tale intenzione
al Consiglio ed alla Commissione, la quale, entro un termine di
tre mesi dalla data di ricezione della notifica, da' al Consiglio
un parere, raccomandando eventualmente le misure specifiche che
ritiene necessarie perche' tale Stato membro partecipi a detta
cooperazione. Entro quattro mesi dalla data di tale notifica, il
Consiglio decide sulla richiesta e sulle misure specifiche che
puo' ritenere necessarie. La decisione si intende adottata a meno
che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decida
di tenerla in sospeso; in tal caso il Consiglio dichiara i motivi
della sua decisione e stabilisce un termine per il suo riesame.
Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio delibera alle
condizioni stabilite nell'articolo K.16.
4. Le disposizioni degli articoli da K.1 a K.13 si applicano alla
cooperazione rafforzata di cui al presente articolo, salvo se
altrimenti previsto dal presente articolo o dagli articoli K.15 e
K.16.
Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea
relative alle competenze della Corte di giustizia delle Comunita'
europee e all'esercizio di dette competenze si applicano ai
paragrafi 1, 2 e 3.
5. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni del
protocollo relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen
nell'ambito dell'Unione europea.
Articolo K.13
1. Gli articoli 137, 138, 138 E, da 139 a 142, 146, 147, 148,
paragrafo 3, da 150 a 153, da 157 a 163, 191 A e 217 del trattato
che istituisce la Comunita' europea si applicano alle
disposizioni concernenti i settori di cui al presente titolo.
2. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per le
disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo sono a
carico del bilancio delle Comunita' europee.
3. Le spese operative connesse con l'attuazione di dette
disposizioni sono anch'esse a carico del bilancio delle Comunita'
europee, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimita',
decida altrimenti. Se non sono a carico del bilancio delle
Comunita' europee, tali spese sono imputate agli Stati membri,
secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale
lordo, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimita', decida
altrimenti.
4. La procedura di bilancio stabilita nel trattato che istituisce
la Comunita' europea si applica alle spese a carico del bilancio
delle Comunita' europee.
Articolo K.14
Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su iniziativa della
Commissione o di uno Stato membro e previa consultazione del
Parlamento europeo, puo' decidere che un'azione in settori
contemplati dall'articolo K.1 rientri nel titolo III bis del
trattato che istituisce la Comunita' europea, e stabilire nel
contempo le relative condizioni di voto. Esso raccomanda agli
Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive
norme costituzionali."
12) E' inserito il seguente nuoto titolo:
"Titolo VI bis
Disposizioni su una cooperazione rafforzata
Articolo K.15
1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una
cooperazione rafforzata possono far ricorso alle istituzioni,
alle procedure e ai meccanismi previsti dal presente trattato e
dal trattato che istituisce la Comunita' europea, a condizione
che la cooperazione:
a) sia diretta a promuovere gli obiettivi dell'Unione e a
proteggere e servire i suoi interessi;
b) rispetti i principi dei suddetti trattati e il quadro
istituzionale unico dell'Unione;
c) venga utilizzata solo in ultima istanza, qualora non sia stato
possibile raggiungere gli obiettivi dei suddetti trattati
applicando le procedure pertinenti ivi contemplate;
d) riguardi almeno la maggioranza degli Stati membri;
e) non pregiudichi l'acquis comunitario e le misure adottate a
norma delle altre disposizioni di suddetti trattati;
f) non pregiudichi le competenze, i diritti, gli obblighi e gli
interessi degli Stati membri che non vi partecipano;
g) sia aperta a tutti gli Stati membri e consenta loro di
aderirvi in qualsiasi momento, fatto salvo il rispetto della
decisione di base e delle decisioni adottate in tale ambito;
h) ottemperi agli ulteriori criteri specifici definiti
rispettivamente nell'articolo 5 A del trattato che istituisce
la Comunita' europea e nell'articolo K.12 del presente
trattato, a seconda dei settori interessati, e sia autorizzata
dal Consiglio secondo le procedure da essi previste.
2. Gli Stati membri applicano, per quanto li riguarda, gli atti e
le decisioni adottati per l'attuazione della cooperazione cui
partecipano. Gli Stati membri che non partecipano a tale
cooperazione non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati
membri che vi partecipano.
Articolo K.16
1. Ai fini dell'adozione degli atti e delle decisioni necessari
per l'attuazione della cooperazione di cui all'articolo K.15 si
applicano le pertinenti disposizioni istituzionali del presente
trattato e del trattato che istituisce la Comunita' europea.
Tuttavia, benche' tutti i membri del Consiglio possano
partecipare alle deliberazioni, solo quelli che rappresentano
Stati membri partecipanti prendono parte all'adozione delle
decisioni. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione
di voti ponderati dai membri del Consiglio interessati
equivalente a quella prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del
trattato che istituisce la Comunita' europea. L'unanimita' e'
costituita unicamente dai membri del Consiglio interessati.
2. Le spese derivanti dall'attuazione della cooperazione, diverse
dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni,
sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il
Consiglio, deliberando all'unanimita', decida altrimenti.
Articolo K.17
Il Consiglio e la Commissione informano periodicamente il
Parlamento europeo sugli sviluppi della cooperazione rafforzata
instaurata sulla base del presente titolo."
13) L'articolo L e' sostituito dal testo seguente:
"Articolo L
Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea,
del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e
dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea
dell'energia atomica relative alle competenze della Corte di
giustizia delle Comunita' europee ed all'esercizio di tali
competenze si applicano soltanto alle disposizioni seguenti del
presente trattato:
a) disposizioni che modificano il trattato che istituisce la
Comunita' economica europea per creare la Comunita' europea,
il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e
dell'acciaio e il trattato che istituisce la Comunita' europea
dell'energia atomica;
b) disposizioni del titolo VI, alle condizioni previste
dall'articolo K.7;
c) disposizioni del titolo VI bis, alle condizioni previste
dall'articolo 5 A del trattato che istituisce la Comunita'
europea e dall'articolo K.12 del presente trattato;
d) articolo F, paragrafo 2 per quanto riguarda l'attivita' delle
istituzioni, nella misura in cui la Corte sia competente a
norma dei trattati che istituiscono le Comunita' europee e a
norma del presente trattato;
e) articoli da L a S."
14) All'articolo N, il paragrafo 2 e' soppresso e il paragrafo 1
resta senza numero.
15) All'articolo O, il primo comma e' sostituito dal testo seguente:
"Ogni Stato europeo, che rispetti i principi sanciti
nell'articolo F, paragrafo 1, puo' domandare di diventare membro
dell'Unione. Esso trasmette la sua domanda al Consiglio, che si
pronuncia all'unanimita', previa consultazione della Commissione
e previo parere conforme del Parlamento europeo, che si pronuncia
a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono."
16) All'articolo S, e' aggiunto un nuovo paragrafo, cosi' redatto:
"In forza del trattato di adesione del 1994, fanno ugualmente
fede le versioni del presente trattato in lingua finlandese e
svedese."