(Trattato - art. 1)
                        TRATTATO DI AMSTERDAM 
                      CHE MODIFICA IL TRATTATO 
                   SULL'UNIONE EUROPEA, I TRATTATI 
                CHE ISTITUISCONO LE COMUNITA' EUROPEE 
                       E ALCUNI ATTI CONNESSI 
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, 
SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, 
SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, 
LA  COMMISSIONE  AUTORIZZATA  DALL'ARTICOLO  14  DELLA   COSTITUZIONE
IRLANDESE AD ESERCITARE ED A SVOLGERE LE COMPETENZE E LE FUNZIONI DEL
PRESIDENTE DELL'IRLANDA, 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, 
SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, 
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, 
SUA MAESTA' IL RE DI SVEZIA, 
SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA  DEL
NORD, 
HANNO  DECISO  di  modificare  il  trattato  sull'Unione  europea,  i
trattati  che  istituiscono  le  Comunita'  europee  e  alcuni   atti
connessi, 
ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari: 
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, 
Sig. Erik Derycke, 
Ministro degli affari esteri; 
SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, 
Sig. Niels Helveg Petersen, 
Ministro degli affari esteri; 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, 
Dr. Kaus Kinkel, 
Ministro federale degli affari esteri 
e Vice-Cancelliere federale; 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, 
Sig. Theodoros Pangalos, 
Ministro degli affari esteri; 
SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, 
Sig. Juan Abel Matutes, 
Ministro degli affari esteri; 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, 
Sig. Hubert Vedrine, 
Ministro degli affari esteri; 
LA  COMMISSIONE  AUTORIZZATA  DALL'ARTICOLO  14  DELLA   COSTITUZIONE
IRLANDESE AD ESERCITARE ED A SVOLGERE LE COMPETENZE E LE FUNZIONI DEL
PRESIDENTE DELL'IRLANDA, 
Sig. Raphael P. Burke, 
Ministro degli affari esteri; 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 
Sig. Lamberto Dini, 
Ministro degli affari esteri; 
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, 
Sig. Jaques F. Poos, 
Vice Primo Ministro, 
Ministro degli affari esteri, del  commercio  con  l'estero  e  della
cooperazione; 
SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, 
Sig. Hans van Mierlo, 
Vice Primo Ministro 
e Ministro degli affari esteri; 
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, 
Sig. Wolfgang Schussel, 
Ministro federale degli affari esteri 
e Vicecancelliere; 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, 
Sig. Jaime Gama, 
Ministro degli affari esteri; 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, 
Sig.ra Tarja Halonen, 
Ministro degli affari esteri; 
SUA MAESTA' IL RE DI SVEZIA, 
Sig.ra Lena Hjelm-Wallen, 
Ministro degli affari esteri; 
SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA  DEL
NORD, 
Sig. Douglas Henderson, 
Ministro aggiunto 
presso il Ministero degli affari esteri e del Commonwealth; 
I QUALI, dopo aver scambiato i loro  pieni  poteri,  riconosciuti  in
buona e debita forma, 
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: 
                             ARTICOLO 1 
Il  trattato  sull'Unione  europea  e'  modificato   in   base   alle
disposizioni del presente articolo. 
1) Dopo il terzo punto del preambolo e' inserito il seguente punto: 
   "CONFERMANDO il proprio attaccamento ai diritti sociali 
   fondamentali, quali definiti nella Carta sociale europea firmata a 
   Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta  comunitaria  dei  diritti
sociali fondamentali dei lavoratori del 1989". 
2) L'attuale settimo punto del  preambolo  e'  sostituito  dal  testo
seguente: 
   "DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei 
   loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo 
   sostenibile e nel contesto della realizzazione del mercato interno 
   e del rafforzamento della coesione e della protezione 
   dell'ambiente, nonche' ad attuare politiche volte a garantire che 
   i progressi compiuti  sulla  via  dell'integrazione  economica  si
accompagnino a paralleli progressi in altri settori," 
3) Gli attuali nono e decimo punto del preambolo sono sostituiti  dal
testo seguente: 
   "DECISI ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che 
   preveda la definizione progressiva di una politica di difesa 
   comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune, a norma delle 
   disposizioni dell'articolo J.7, rafforzando cosi' l'identita' 
   dell'Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere  la  pace,
la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo, 
   DECISI ad agevolare la libera circolazione delle persone, 
   garantendo nel contempo la sicurezza dei loro popoli, con 
   l'istituzione di uno spazio di liberta', sicurezza e giustizia, in
conformita' alle disposizioni del presente trattato," 
4) All'articolo A, il secondo comma e' sostituito dal testo seguente: 
   "Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di 
   creazione  di  un'unione  sempre  piu'  stretta   tra   i   popoli
dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo piu' 
   trasparente possibile e il piu' vicino possibile ai cittadini." 
5) L'articolo B e' sostituito dal testo seguente: 
   "Articolo B 
   L'Unione si prefigge i seguenti obiettivi: 
   - promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello 
     di occupazione e pervenire a uno sviluppo equilibrato e 
     sostenibile, in particolare mediante la creazione di uno spazio 
     senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione 
     economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e 
     monetaria  che  comporti  a  termine  una   moneta   unica,   in
conformita' delle disposizioni del presente trattato; 
   - affermare la sua identita' sulla scena internazionale, in 
     particolare mediante l'attuazione di una politica estera e di 
     sicurezza comune, ivi compresa la definizione progressiva di una 
     politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad  una  difesa
comune, a norma delle disposizioni dell'articolo J.7; 
   - rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini 
     dei suoi Stati membri mediante l'istituzione di una cittadinanza
dell'Unione; 
   - conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di liberta', 
     sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera 
     circolazione delle persone insieme a misure appropriate per 
     quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, 
     l'immigrazione, la prevenzione della  criminalita'  e  la  lotta
contro quest'ultima; 
   - mantenere integralmente l'acquis comunitario e svilupparlo al 
     fine di valutare in quale misura si renda necessario rivedere le 
     politiche e le forme di cooperazione instaurate dal presente 
     trattato allo scopo di garantire l'efficacia  dei  meccanismi  e
delle istituzioni comunitarie. 
   Gli obiettivi dell'Unione saranno perseguiti conformemente alle 
   disposizioni del presente trattato, alle condizioni e secondo il 
   ritmo ivi fissati, nel rispetto del principio di sussidiarieta' 
   definito all'articolo 3B del trattato che istituisce la  Comunita'
europea." 
6) All'articolo C, il secondo comma e' sostituito dal testo seguente: 
   "L'Unione assicura in particolare la coerenza globale della sua 
   azione esterna nell'ambito delle politiche in materia di relazioni 
   esterne, di sicurezza, di economia e di sviluppo. Il Consiglio e 
   la Commissione hanno la responsabilita' di garantire tale coerenza 
   e  cooperano  a  tal  fine.  Essi  provvedono,  nell'ambito  delle
rispettive competenze, ad attuare dette politiche." 
7) L'articolo E e' sostituito dal testo seguente: 
   "Articolo E 
   Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di 
   giustizia e la Corte dei conti esercitano le loro attribuzioni 
   alle condizioni e ai fini previsti, da un lato, dalle disposizioni 
   dei trattati che istituiscono le Comunita' europee, nonche' dalle 
   disposizioni dei successivi trattati e atti recanti modifiche e 
   integrazioni delle stesse e, dall'altro, dalle altre  disposizioni
del presente trattato." 
8) L'articolo F e' modificato come segue: 
   a) il paragrafo 1 e' sostituito dal testo seguente: 
      "1. L'Unione si fonda sui principi di liberta', democrazia, 
      rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, e 
      dello stato di diritto, principi che  sono  comuni  agli  Stati
membri." 
   b) L'attuale paragrafo 3 diventa paragrafo 4 ed e' inserito un 
      nuovo paragrafo 3, cosi' redatto: 
      "3. L'Unione rispetta  l'identita'  nazionale  dei  suoi  Stati
membri." 
9) Alla fine del titolo I e' inserito il seguente articolo: 
   "Articolo F.1 
   1. Il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di 
   Governo, deliberando all'unanimita' su proposta di un terzo degli 
   Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del 
   Parlamento europeo, puo' constatare l'esistenza di una violazione 
   grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di 
   cui all'articolo F, paragrafo 1, dopo  aver  invitato  il  governo
dello Stato membro in questione a presentare osservazioni. 
   2. Qualora sia stata effettuata una siffatta constatazione, il 
   Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' decidere di 
   sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in 
   questione dall'applicazione del presente trattato, compresi i 
   diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato 
   membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio 
   tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta 
   sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone  fisiche  e
giuridiche. 
   Lo Stato membro in questione  continua  in  ogni  caso  ad  essere
vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato. 
   3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' 
   successivamente decidere di modificare o revocare le misure 
   adottate a norma del paragrafo 2, per  rispondere  ai  cambiamenti
nella situazione che ha portato alla loro imposizione. 
   4. Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza 
   tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro in 
   questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentanti non 
   ostano all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 1. Per 
   maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti 
   ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a 
   quella prevista all'articolo 148, paragrafo  2  del  trattato  che
istituisce la Comunita' europea. 
   Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione  dei
diritti di voto a norma del paragrafo 2. 
   5. Ai fini del presente articolo, il Parlamento europeo delibera 
   alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che  rappresenta
la maggioranza dei suoi membri." 
10) Il titolo V e' sostituito dal testo seguente: 
    "Titolo V 
    Disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune 
    Articolo J.1 
    1. L'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di 
    sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e
di sicurezza i cui obiettivi sono i seguenti: 
    - difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali, 
      dell'indipendenza e dell'integrita'  dell'Unione  conformemente
ai principi della Carta delle Nazioni Unite; 
    - rafforzamento della sicurezza dell'Unione in tutte le sue 
      forme; 
    - mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza 
      internazionale, conformemente ai principi della Carta delle 
      Nazioni Unite, nonche' ai principi dell'Atto finale di Helsinki 
      e  agli  obiettivi  della  Carta  di  Parigi,  compresi  quelli
relativi alle frontiere esterne; 
    - promozione della cooperazione internazionale; 
    - sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di 
      diritto,  nonche'  rispetto  dei  diritti  dell'uomo  e   delle
liberta' fondamentali. 
    2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la 
    politica estera e di sicurezza  dell'Unione  in  uno  spirito  di
lealta' e di solidarieta' reciproca. 
    Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e 
    sviluppare la loro reciproca solidarieta' politica. Essi si 
    astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi 
    dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di
coesione nelle relazioni internazionali. 
    Il Consiglio provvede affinche' detti principi siano rispettati. 
    Articolo J.2 
    L'Unione persegue gli obiettivi di cui all'articolo J.1: 
    - definendo i principi e gli orientamenti generali della politica 
      estera e di sicurezza comune; 
    - decidendo strategie comuni; 
    - adottando azioni comuni; 
    - adottando posizioni comuni; 
    - rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri 
      per la conduzione della loro politica. 
    Articolo J.3 
    1. Il Consiglio europeo definisce i principi e gli orientamenti 
    generali della politica estera e di sicurezza comune, ivi 
    comprese le  questioni  che  hanno  implicazioni  in  materia  di
difesa. 
    2. Il Consiglio europeo decide strategie comuni che l'Unione deve 
    attuare nei settori in cui  gli  Stati  membri  hanno  importanti
interessi in comune. 
    Le strategie comuni fissano i rispettivi obiettivi, la durata 
    nonche' i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere  a
disposizione. 
    3. Il Consiglio prende le decisioni necessarie per la definizione 
    e l'attuazione della politica estera e  di  sicurezza  comune  in
base agli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo. 
    Il Consiglio raccomanda strategie comuni al Consiglio europeo e 
    le attua, in particolare  adottando  azioni  comuni  e  posizioni
comuni. 
    Il  Consiglio  assicura  l'unita',  la  coerenza  e   l'efficacia
dell'azione dell'Unione. 
    Articolo J.4 
    1. Il Consiglio adotta azioni comuni. Le azioni comuni affrontano 
    specifiche situazioni in cui si ritiene necessario un intervento 
    operativo dell'Unione. Esse definiscono gli obiettivi, la portata 
    e i mezzi  di  cui  l'Unione  deve  disporre,  le  condizioni  di
attuazione e, se necessario, la durata. 
    2. Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta 
    incidenza su una questione oggetto di un'azione comune, il 
    Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta azione e 
    adotta le decisioni  necessarie.  L'azione  comune  resta  valida
sinche' il Consiglio non abbia deliberato. 
    3. Le azioni comuni vincolano gli Stati membri nelle  loro  prese
di posizione e nella conduzione della loro azione. 
    4. Il Consiglio puo' chiedere alla Commissione di sottoporgli 
    qualsiasi proposta appropriata relativa alla politica estera e di 
    sicurezza comune per assicurare l'attuazione di un'azione comune. 
    5. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in 
    applicazione di un'azione comune forma oggetto di informazione 
    entro termini che permettano, se necessario, una concertazione 
    preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo dell'informazione 
    preliminare  non  e'  applicabile  per  le  misure  di   semplice
recepimento sul piano nazionale delle decisioni del Consiglio. 
    6. In caso di assoluta necessita' connessa con l'evoluzione della 
    situazione e in mancanza di una decisione del Consiglio, gli 
    Stati membri possono prendere d'urgenza le misure necessarie, 
    tenuto conto degli obiettivi generali dell'azione comune. Lo 
    Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente  il
Consiglio. 
    7. In caso di difficolta' rilevanti nell'applicazione di 
    un'azione comune, uno Stato membro ne investe il Consiglio che 
    delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste 
    ultime  non  possono  essere  in  contrasto  con  gli   obiettivi
dell'azione ne' nuocere alla sua efficacia. 
    Articolo J.5 
    Il Consiglio adotta posizioni comuni. Le posizioni comuni 
    definiscono l'approccio dell'Unione su una questione particolare 
    di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono 
    affinche'  le  loro  politiche  nazionali  siano  conformi   alle
posizioni comuni. 
    Articolo J.6 
    Gli Stati membri si informano reciprocamente e si consultano in 
    sede di Consiglio in merito a qualsiasi questione di politica 
    estera e di sicurezza di interesse generale per garantire che 
    l'influenza dell'Unione si eserciti nel modo  piu'  efficace  con
un'azione convergente e concertata. 
    Articolo J.7 
    1. La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le 
    questioni relative alla sicurezza dell'Unione ivi compresa la 
    definizione progressiva di una politica di difesa comune, a norma 
    del secondo comma, che potrebbe condurre a una difesa comune 
    qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il 
    Consiglio europeo raccomandata agli Stati membri di adottare tale
decisione secondo le rispettive norme costituzionali. 
    L'Unione dell'Europa occidentale (UEO) e' parte integrante dello 
    sviluppo dell'Unione alla quale conferisce l'accesso ad una 
    capacita' operativa di difesa, in particolare nel quadro del 
    paragrafo 2. Essa aiuta l'Unione nella definizione degli aspetti 
    della politica estera e di sicurezza comune, come previsto nel 
    presente articolo. L'Unione promuove di conseguenza piu' stretti 
    rapporti istituzionali con l'UEO, in vista di un'eventuale 
    integrazione di quest'ultima nell'Unione qualora il Consiglio 
    europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo 
    raccomanda agli Stati membri di adottare tale  decisione  secondo
le rispettive norme costituzionali. 
    La politica dell'Unione a norma del presente articolo non 
    pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e 
    di difesa di taluni Stati membri e rispetta gli obblighi di 
    alcuni Stati membri, i quali ritengono che la loro difesa comune 
    si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del 
    Nordatlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del 
    Nord, e sia compatibile con la politica di sicurezza e di  difesa
comune adottata in tale contesto. 
    La definizione progressiva di una politica di difesa comune sara' 
    sostenuta, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, dalla loro
reciproca cooperazione nel settore degli armamenti. 
    2. Le questioni cui si riferisce il presente articolo includono 
    le missioni umanitarie e di soccorso, le attivita' di 
    mantenimento della pace e le missioni di unita' di combattimento 
    nella gestione  di  crisi,  ivi  comprese  le  missioni  tese  al
ristabilimento della pace. 
    3. L'Unione si avvarra' dell'UEO per elaborare ed attuare 
    decisioni  ed  azioni  dell'Unione  che  hanno  implicazioni  nel
settore della difesa. 
    La competenza del Consiglio europeo a definire orientamenti a 
    norma dell'articolo  J.3  si  estende  altresi'  all'UEO  per  le
questioni per le quali l'Unione ricorre a quest'ultima. 
    Quando l'Unione ricorre all'UEO per l'elaborazione e l'attuazione 
    di decisioni dell'Unione concernenti i compiti di cui al 
    paragrafo 2, tutti gli Stati membri dell'Unione hanno il diritto 
    di partecipare a pieno titolo a tali compiti. Il Consiglio, 
    d'intesa con le istituzioni dell'UEO, adotta le necessarie 
    modalita' pratiche per consentire a tutti gli Stati membri che 
    contribuiscono a tali compiti di partecipare a pieno titolo e in 
    condizioni  di  parita'  alla  programmazione  e  alle  decisioni
dell'UEO. 
    L'adozione di decisioni che hanno implicazioni nel settore della 
    difesa, di cui la presente paragrafo, non pregiudica le politiche
e gli obblighi di cui al paragrafo 1, terzo comma. 
    4. Le disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo 
    di una cooperazione rafforzata fra due o piu' Stati membri a 
    livello bilaterale, nell'ambito dell'UEO e dell'Alleanza 
    atlantica, purche' detta cooperazione non contravvenga  a  quella
prevista dal presente titolo e non la ostacoli. 
    5. Per favorire lo sviluppo degli obiettivi del presente 
    articolo, le disposizioni dello  stesso  saranno  riesaminate  in
conformita' all'articolo N. 
    Articolo J.8 
    1.  La  Presidenza  rappresenta  l'Unione  per  le  materie   che
rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. 
    2. La Presidenza e' responsabile dell'attuazione delle decisioni 
    adottate nell'ambito del presente titolo; a questo titolo essa 
    esprime in  via  di  principio  la  posizione  dell'Unione  nelle
organizzazioni internazionali e nelle conferenze internazionali. 
    3. La Presidenza e' assistita dal Segretario Generale del 
    Consiglio, che esercita le funzioni di Alto rappresentante per la
politica estera e di sicurezza comune. 
    4. La Commissione e' pienamente associata ai compiti di cui ai 
    paragrafi 1 e 2. La Presidenza e' assistita in tali compiti, se 
    necessario, dallo Stato  membro  che  esercitera'  la  presidenza
successiva. 
    5. Il Consiglio, ogniqualvolta lo ritenga necessario, puo' 
    nominare un rappresentante speciale con un mandato  per  problemi
politici specifici. 
    Articolo J.9 
    1. Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle 
    organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze 
    internazionali.  In  queste  sedi  essi  difendono  le  posizioni
comuni. 
    Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze 
    internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano,
quelli che vi partecipano difendono le posizioni comuni. 
    2. Fatto salvo il paragrafo 1 e l'articolo J.4, paragrafo 3, gli 
    Stati membri rappresentanti nelle organizzazioni internazionali o 
    nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati 
    membri partecipano, tengono informati questi ultimi in merito  ad
ogni questione di interesse comune. 
    Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza 
    delle Nazioni Unite si concerteranno e terranno pienamente 
    informati gli altri Stati membri. Gli Stati membri che sono 
    membri permanenti del Consiglio di sicurezza assicureranno, 
    nell'esercizio delle loro funzioni, la difesa delle posizioni e 
    dell'interesse dell'Unione, fatte salve le responsabilita' che 
    loro incombono in forza  delle  disposizioni  della  Carta  delle
Nazioni Unite. 
    Articolo J.10 
    Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le 
    delegazioni della Commissione nei paesi terzi e nelle conferenze 
    internazionali, nonche' le loro rappresentanze presso le 
    organizzazioni internazionali, cooperano al fine di garantire il 
    rispetto e l'attuazione delle posizioni  comuni  e  delle  azioni
comuni adottate dal Consiglio. 
    Esse intensificano la loro cooperazione procedendo a scambi di 
    informazioni e a valutazioni comuni e contribuendo all'attuazione 
    delle disposizioni previste dall'articolo 8 C  del  trattato  che
istituisce la Comunita' europea. 
    Articolo J.11 
    La Presidenza consulta il Parlamento europeo sui principali 
    aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di 
    sicurezza comune e provvede affinche' le opinioni del Parlamento 
    europeo siano debitamente prese in considerazione. Il Parlamento 
    europeo e' regolarmente informato dalla Presidenza e dalla 
    Commissione in merito allo sviluppo della politica  estera  e  di
sicurezza dell'Unione. 
    Il Parlamento europeo puo' rivolgere interrogazioni o formulare 
    raccomandazioni al Consiglio. Esso procede ogni anno ad un 
    dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione  della  politica
estera e di sicurezza comune. 
    Articolo J.12 
    1. Ogni Stato membro o la Commissione puo' sottoporre al 
    Consiglio questioni relative alla politica estera e di  sicurezza
comune e puo' presentare proposte al Consiglio. 
    2. Nei casi che richiedono una decisione rapida, la Presidenza 
    convoca, d'ufficio o a richiesta della Commissione o di uno Stato 
    membro, una riunione straordinaria del Consiglio, entro un 
    termine di quarantotto ore o, in  caso  di  emergenza,  entro  un
termine piu' breve. 
    Articolo J.13 1. Le decisioni a norma del  presente  titolo  sono
adottate dal 
Consiglio  all'unanimita'.  Le  astensioni  di  membri   presenti   o
    rappresentanti non impediscono l'adozione di tali decisioni. 
    In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio puo' 
    motivare la propria astensione con una dichiarazione formale a 
    norma del presente comma. In tal caso esso non e' obbligato ad 
    applicare la decisione, ma accetta che essa impegni l'Unione. In 
    uno spirito di mutua solidarieta', lo Stato membro interessato si 
    astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione 
    dell'Unione basata su tale decisione, e gli altri Stati membri 
    rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che 
    motivano in tal modo la loro astensione rappresentino piu' di un 
    terzo dei voti secondo la ponderazione di cui all'articolo 148, 
    paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea,  la
decisione non e' adottata. 
    2. In  deroga  alle  disposizioni  di  cui  al  paragrafo  1,  il
Consiglio delibera a maggioranza qualificata: 
    - quando adotta azioni comuni, posizioni comuni o quando adotta 
      decisioni sulla base di una strategia comune; 
    - quando adotta decisioni relative all'attuazione di un'azione 
      comune o di una posizione comune. 
    Se un membro del Consiglio dichiara che, per specificati e 
    importanti motivi di politica nazionale, intende opporsi 
    all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza 
    qualificata, non si procede alla votazione. Il Consiglio, 
    deliberando a maggioranza qualificata, puo' chiedere che della 
    questione  sia  investito  il  Consiglio  europeo,  affinche'  si
pronunci all'unanimita'. 
    Ai voti dei membri del Consiglio e' attribuita la ponderazione di 
    cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la 
    Comunita' europea. Per l'adozione delle decisioni sono  richiesti
almeno 62 voti a favore, espressi da almeno 10 membri. 
    Il presente paragrafo non si applica  alle  decisioni  che  hanno
implicazioni nel settore militare o della difesa. 
    3. Per  le  questioni  procedurali  il  Consiglio  delibera  alla
maggioranza dei suoi membri. 
    Articolo J.14 
    Quando, ai fini dell'attuazione del presente titolo, occorre 
    concludere un accordo con uno o piu' Stati od organizzazioni 
    internazionali, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' 
    autorizzare la Presidenza, assistita se del caso dalla 
    Commissione, ad avviare i negoziati a tal fine necessari. Tali 
    accordi sono conclusi dal Consiglio, che delibera all'unanimita' 
    su raccomandazione della Presidenza. Nessun accordo e' vincolante 
    per uno Stato membro il cui rappresentante in sede di Consiglio 
    dichiari che esso deve conformarsi alle prescrizioni della 
    propria procedura costituzionale; agli altri membri del Consiglio 
    possono convenire che l'accordo si applichi a titolo  provvisorio
nei loro confronti. 
    Il presente articolo si applica anche  alle  materie  contemplate
nel titolo VI. 
    Articolo J.15 
    Fatto salvo l'articolo 151 del trattato che istituisce la 
    Comunita' europea, un comitato politico controlla la situazione 
    internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e 
    di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche 
    formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo o di 
    propria iniziativa. Esso controlla altresi' l'attuazione delle 
    politiche  concordate,  fatta  salva  la  responsabilita'   della
Presidenza e della Commissione. 
    Articolo J.16 
    Il Segretario Generale del Consiglio, Alto rappresentante per la 
    politica estera e di sicurezza comune, assiste il Consiglio nelle 
    questioni rientranti nel campo della politica estera e di 
    sicurezza comune, in particolare contribuendo alla formulazione, 
    preparazione e attuazione delle decisioni politiche e conducendo 
    all'occorrenza,  a  nome  del  Consiglio  e  su  richiesta  della
Presidenza, un dialogo politico con terzi. 
    Articolo J.17 
    La Commissione e' pienamente  associata  ai  lavori  nel  settore
della politica estera e di sicurezza comune. 
    Articolo J.18 
    1. Gli articoli 137, 138, da 139 a 142, 146, 147, da 150 a 153, 
    da 157 a 163, 191 A e 217 del trattato che istituisce la 
    Comunita' europea si  applicano  alle  disposizioni  relative  ai
settori di cui al presente titolo. 
    2. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per le 
    disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo sono a
carico del bilancio delle Comunita' europee. 
    3. Le spese operative cui da' luogo l'attuazione di dette 
    disposizioni sono anch'esse a carico del bilancio delle Comunita' 
    europee, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno 
    implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il
Consiglio, deliberando all'unanimita', decida altrimenti. 
    Nei casi in cui non sono a carico del bilancio delle Comunita' 
    europee, le spese sono a carico degli Stati membri secondo un 
    criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, a 
    meno che il Consiglio, deliberando all'unanimita', non stabilisca 
    altrimenti. Per quanto riguarda le spese derivanti da operazioni 
    che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli 
    Stati membri i cui rappresentanti in Consiglio hanno fatto una 
    dichiarazione formale a norma dell'articolo J.13, paragrafo 1, 
    secondo  comma,  non  sono  obbligati  a  contribuire   al   loro
finanziamento. 
    4. La procedura di bilancio stabilita nel trattato che istituisce 
    la Comunita' europea si applica alle spese a carico del  bilancio
delle Comunita' europee." 
11) Il titolo VI e' sostituito dal testo seguente: 
    "Titolo VI 
    Disposizioni sulla  cooperazione  di  polizia  e  giudiziaria  in
materia penale 
    Articolo K.1 
    Fatte salve le competenze della Comunita' europea, l'obiettivo 
    che l'Unione si prefigge e' fornire ai cittadini un livello 
    elevato di sicurezza in uno spazio di liberta', sicurezza e 
    giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune 
    nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in 
    materia penale  e  prevenendo  e  reprimendo  il  razzismo  e  la
xenofobia. 
    Tale obiettivo e' perseguito prevedendo e reprimendo la 
    criminalita', organizzata o di altro tipo, in particolare il 
    terrorismo, la tratta degli esseri umani ed i reati contro i 
    minori, il traffico illecito di droga e di armi, la corruzione  e
la frode, mediante: 
    - una piu' stretta cooperazione fra le forze di polizia, le 
      autorita' doganali e le altre autorita' competenti degli Stati 
      membri, sia  direttamente  che  tramite  l'Ufficio  europeo  di
polizia (Europol), a norma degli articoli K.2 e K.4; 
    - una piu' stretta cooperazione tra le autorita' giudiziarie e 
      altre autorita' competenti degli Stati membri,  a  norma  degli
articoli K.3, lettere a)-d) e K.4; 
    - il riavvicinamento, ove necessario, delle normative degli Stati 
      membri in materia penale, a norma  dell'articolo  K.3,  lettera
e). 
    Articolo K.2 
    1. L'azione comune nel  settore  della  cooperazione  di  polizia
comprende: 
    a) la cooperazione operativa tra le autorita' competenti degli 
       Stati membri, compresi la polizia, le dogane e altri servizi 
       specializzati incaricati dell'applicazione della legge, in 
       relazione alla prevenzione e all'individuazione  dei  reati  e
alle relative indagini; 
    b) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo 
       scambio, in particolare attraverso Europol, delle pertinenti 
       informazioni, comprese quelle in possesso dei servizi 
       incaricati dell'applicazione della legge riguardo a 
       segnalazioni di transazioni finanziarie sospette, nel rispetto 
       delle  pertinenti  disposizioni  sulla  protezione  dei   dati
personali; 
    c) la cooperazione e le iniziative comuni in settori quali la 
       formazione, lo scambio di ufficiali di collegamento, il 
       comando di funzionari, l'uso di attrezzature,  la  ricerca  in
campo criminologico; 
    d) la valutazione in comune di particolari tecniche investigative 
       ai fini dell'individuazione di  forme  gravi  di  criminalita'
organizzata. 
    2. Il Consiglio promuove la cooperazione tramite Europol e, in 
    particolare,  entro  cinque  anni  dall'entrata  in  vigore   del
trattato di Amsterdam: 
    a) mette Europol in condizione di agevolare e sostenere la 
       preparazione, nonche' di promuovere il coordinamento e 
       l'effettuazione di specifiche operazioni investigative da 
       parte delle autorita' competenti degli Stati membri, comprese 
       azioni   operative   di   unita'   miste    cui    partecipano
rappresentanti di Europol con funzioni di supporto; 
    b) adotta misure che consentono ad Europol di richiedere alle 
       autorita' competenti degli Stati membri di svolgere e 
       coordinare le loro indagini su casi specifici e di sviluppare 
       competenze specifiche che possono essere messe a disposizione 
       degli Stati membri per assisterli nelle  indagini  relative  a
casi di criminalita' organizzata; 
    c) promuove accordi di collegamento tra organi inquirenti sia di 
       magistratura che di polizia che si specializzano nella lotta 
       contro la criminalita' organizzata in stretta cooperazione con
Europol; 
    d) istituisce una rete di ricerca, documentazione e statistica 
       sulla criminalita' transnazionale. 
    Articolo K.3 
    L'azione comune nel settore  della  cooperazione  giudiziaria  in
materia penale comprende: 
    a) la facilitazione e l'accelerazione della cooperazione tra i 
       ministeri competenti e le autorita' giudiziarie o autorita' 
       omologhe degli Stati membri in  relazione  ai  procedimenti  e
all'esecuzione delle decisioni; 
    b) la facilitazione dell'estradizione fra Stati membri; 
    c) la garanzia della compatibilita' delle normative applicabili 
       negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare  la
suddetta cooperazione; 
    d) la prevenzione dei conflitti di giurisdizione tra Stati 
       membri; 
    e) la progressiva adozione di misure per la fissazione di norme 
       minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle 
       sanzioni, per quanto riguarda la criminalita' organizzata,  il
terrorismo e il traffico illecito di stupefacenti. 
    Articolo K.4 
    Il Consiglio stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le 
    autorita' competenti di cui agli articoli K.2 e K.3 possono 
    operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e
d'intesa con le autorita' di quest'ultimo. 
    Articolo K.5 
    Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilita' 
    incombenti agli Stati  membri  per  il  mantenimento  dell'ordine
pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. 
    Articolo K.6 
    1. Nei settori di cui al presente titolo, gli Stati membri si 
    informano e si consultano reciprocamente, in seno al Consiglio 
    per coordinare la loro azione; essi instaurano a tal fine una 
    collaborazione   tra   i   servizi    competenti    delle    loro
amministrazioni. 
    2. Il Consiglio adotta misure e promuove, nella forma e secondo 
    le procedure appropriate di cui al presente titolo, la 
    cooperazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi 
    dell'Unione. A questo scopo, deliberando all'unanimita', su 
    iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, il  Consiglio
puo': 
    a) adottare posizioni comuni che definiscono l'orientamento 
       dell'Unione in merito a una questione specifica; 
    b) adottare decisioni-quadro per il ravvicinamento delle 
       disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. 
       Le decisioni-quadro sono vincolanti per gli Stati membri 
       quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza 
       delle autorita' nazionali in merito alla  forma  e  ai  mezzi.
Esse non hanno efficacia diretta; 
    c) adottare decisioni aventi qualsiasi altro scopo coerente con 
       gli obiettivi del presente titolo, escluso qualsiasi 
       ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari 
       degli Stati membri. Queste decisioni sono vincolanti e non 
       hanno efficacia diretta. Il Consiglio, deliberando a 
       maggioranza  qualificata,  adotta  le  misure  necessarie  per
l'attuazione di tali decisioni a livello dell'Unione; 
    d) stabilire convenzioni di cui raccomanda l'adozione agli Stati 
       membri secondo le rispettive norme costituzionali. Gli Stati 
       membri avviano  le  procedure  applicabili  entro  un  termine
stabilito dal Consiglio. 
       Salvo disposizioni contrarie da esse previste, le convenzioni, 
       una volta adottate da almeno la meta' degli Stati membri, 
       entrano in vigore per detti Stati membri. Le relative misure 
       di  applicazione  sono  adottate  in  seno  al   Consiglio   a
maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti. 
    3. Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la 
    maggioranza qualificata, ai voti dei membri e' attribuita la 
    ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato 
    che istituisce la Comunita' europea e le deliberazioni sono 
    valide se hanno  ottenuto  almeno  sessantadue  voti  favorevoli,
espressi da almeno dieci membri. 
    4.  Per  le  questioni  procedurali  il  Consiglio   delibera   a
maggioranza dei suoi membri. 
    Articolo K.7 
    1. La Corte di giustizia delle Comunita' europee, alle condizioni 
    previste dal presente articolo, e' competente a pronunciarsi in 
    via pregiudiziale sulla validita' o l'interpretazione delle 
    decisioni - quadro e delle decisioni, sull'interpretazione di 
    convenzioni stabilite ai sensi del presente titolo e sulla 
    validita' e sull'interpretazione  delle  misure  di  applicazione
delle stesse. 
    2. Con una dichiarazione effettuata all'atto della firma del 
    trattato di Amsterdam o, successivamente, in qualsiasi momento, 
    ogni Stato membro puo' accettare che la Corte di giustizia sia 
    competente a pronunciarsi in via pregiudiziale, come previsto dal
paragrafo 1. 
    3. Lo Stato membro che effettui una  dichiarazione  a  norma  del
paragrafo 2 precisa che: 
    a) ogni giurisdizione di tale Stato avverso le cui decisioni non 
       possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno 
       puo' chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via 
       pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio 
       pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la 
       validita' o l'interpretazione di un atto di cui al paragrafo 
       1, se detta giurisdizione reputi necessaria una  decisione  su
tale punto per emanare la sua sentenza, o 
    b) ogni giurisdizione di tale Stato puo' chiedere alla Corte di 
       giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una 
       questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale 
       giurisdizione e concernente la validita' o l'interpretazione 
       di un atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione 
       reputi necessaria una decisione su tale punto per  emanare  la
sua sentenza. 
    4. Ogni Stato membro, che abbia o meno fatto una dichiarazione a 
    norma del paragrafo 2, ha la facolta' di presentare alla Corte 
    memorie od  osservazioni  scritte  nei  procedimenti  di  cui  al
paragrafo 1. 
    5. La Corte di giustizia non e' competente a riesaminare la 
    validita' o la proporzionalita' di operazioni effettuate dalla 
    polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della 
    legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilita' 
    incombenti agli Stati  membri  per  il  mantenimento  dell'ordine
pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. 
    6. La Corte di giustizia e' competente a riesaminare la 
    legittimita' delle decisioni-quadro e delle decisioni nei ricorsi 
    proposti da uno Stato membro o dalla Commissione per 
    incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del 
    presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla 
    sua applicazione, ovvero per sviamento di potere. I ricorsi di 
    cui al presente paragrafo devono essere promossi entro  due  mesi
dalla pubblicazione dell'atto. 
    7. La Corte di giustizia e' competente a statuire su ogni 
    controversia tra Stati membri concernente l'interpretazione o 
    l'applicazione di atti adottati a norma dell'articolo K.6, 
    paragrafo 2, ogniqualvolta detta controversia non possa essere 
    risolta dal Consiglio entro sei mesi dalla data nella quale esso 
    e' stato adito da uno dei suoi membri. La Corte e' inoltre 
    competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri e 
    Commissione concernente l'interpretazione o l'applicazione delle 
    convenzioni stabilite a norma  dell'articolo  K.6,  paragrafo  2,
lettera d). 
    Articolo K.8 
    1. E' istituito un comitato di coordinamento composto di alti 
    funzionari che, oltre a svolgere un ruolo di coordinamento, ha il
compito: 
    - di formulare pareri per il Consiglio, a richiesta di 
      quest'ultimo o di propria iniziativa; 
    - di contribuire, fatto salvo l'articolo 151 del trattato che 
      istituisce la Comunita' europea, alla preparazione dei lavori 
      del Consiglio nei settori contemplati dall'articolo K.1. 
    2. La Commissione e' pienamente associata ai lavori  nei  settori
di cui al presente titolo. 
    Articolo K.9 
    Nelle organizzazioni internazionali e in occasione delle 
    conferenze internazionali cui partecipano, gli Stati membri 
    esprimono le posizioni comuni adottate in base alle  disposizioni
del presente titolo. 
    Alle materie che rientrano nel presente titolo si applicano,  per
quanto opportuno, gli articoli J.8 e J.9. 
    Articolo K.10 
    Gli accordi di cui all'articolo J.14 possono  riguardare  materie
rientranti nel presente titolo. 
    Articolo K.11 
    1. Il Consiglio consulta il Parlamento europeo prima di adottare 
    qualsiasi misura di cui all'articolo K.6, paragrafo 2, lettere 
    b), c) e d). Il Parlamento europeo esprime il suo parere entro un 
    termine che il Consiglio puo' fissare; tale termine non puo' 
    essere inferiore a tre mesi. In mancanza di  parere  entro  detto
termine, il Consiglio puo' deliberare. 
    2. La Presidenza e la Commissione informano regolarmente il 
    Parlamento europeo dei lavori svolti nei  settori  che  rientrano
nel presente titolo. 
    3. Il Parlamento europeo puo' rivolgere al Consiglio 
    interrogazioni o raccomandazioni. Esso procede ogni anno a un 
    dibattito sui progressi compiuti nei settori di cui  al  presente
titolo. 
    Articolo K.12 
    1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una 
    cooperazione rafforzata possono essere autorizzati, in osservanza 
    degli articoli K.15 e K.16, a far ricorso alle istituzioni, alle 
    procedure e ai meccanismi previsti dai trattati, a condizione che
la cooperazione proposta: 
    a) rispetti le competenze della Comunita' europea e gli obiettivi 
       stabiliti dal presente titolo; 
    b) abbia il fine di consentire all'Unione di svilupparsi piu' 
       rapidamente  come  spazio  di  liberta',  di  sicurezza  e  di
giustizia. 
    2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 e' concessa dal 
    Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su richiesta 
    degli Stati membri interessati e dopo aver invitato la 
    Commissione a presentare il suo parere; la domanda  e'  trasmessa
anche al Parlamento europeo. 
    Qualora un membro del Consiglio dichiari che, per specificati e 
    importanti motivi di politica interna, intende opporsi alla 
    concessione di un'autorizzazione a maggioranza qualificata, non 
    si procede alla votazione. Il Consiglio, deliberando a 
    maggioranza qualificata, puo' chiedere che della questione sia 
    investito   il   Consiglio   europeo,   affinche'   si   pronunci
all'unanimita'. 
    Ai voti dei membri del Consiglio e' attribuita la ponderazione di 
    cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la 
    Comunita' europea. Per l'adozione delle decisioni sono  richiesti
almeno 62 voti a favore, espressi da almeno 10 membri. 
    3. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione 
    instaurata a norma del presente articolo notifica tale intenzione 
    al Consiglio ed alla Commissione, la quale, entro un termine di 
    tre mesi dalla data di ricezione della notifica, da' al Consiglio 
    un parere, raccomandando eventualmente le misure specifiche che 
    ritiene necessarie perche' tale Stato membro partecipi a detta 
    cooperazione. Entro quattro mesi dalla data di tale notifica, il 
    Consiglio decide sulla richiesta e sulle misure specifiche che 
    puo' ritenere necessarie. La decisione si intende adottata a meno 
    che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decida 
    di tenerla in sospeso; in tal caso il Consiglio dichiara i motivi 
    della sua decisione e stabilisce un termine per il suo riesame. 
    Ai fini  del  presente  paragrafo,  il  Consiglio  delibera  alle
condizioni stabilite nell'articolo K.16. 
    4. Le disposizioni degli articoli da K.1 a K.13 si applicano alla 
    cooperazione rafforzata di cui al presente articolo, salvo se 
    altrimenti previsto dal presente articolo o dagli articoli K.15 e
K.16. 
    Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea 
    relative alle competenze della Corte di giustizia delle Comunita' 
    europee e all'esercizio  di  dette  competenze  si  applicano  ai
paragrafi 1, 2 e 3. 
    5. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni del 
    protocollo  relativo  all'integrazione  dell'acquis  di  Schengen
nell'ambito dell'Unione europea. 
    Articolo K.13 
    1. Gli articoli 137, 138, 138 E, da 139 a 142, 146, 147, 148, 
    paragrafo 3, da 150 a 153, da 157 a 163, 191 A e 217 del trattato
che istituisce la Comunita' europea si applicano alle 
    disposizioni concernenti i settori di cui al presente titolo. 
    2. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per le 
    disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo sono a
carico del bilancio delle Comunita' europee. 
    3. Le spese operative connesse con l'attuazione di dette 
    disposizioni sono anch'esse a carico del bilancio delle Comunita' 
    europee, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimita', 
    decida altrimenti. Se non sono a carico del bilancio delle 
    Comunita' europee, tali spese sono imputate agli Stati membri, 
    secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale 
    lordo, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimita', decida
altrimenti. 
    4. La procedura di bilancio stabilita nel trattato che istituisce 
    la Comunita' europea si applica alle spese a carico del  bilancio
delle Comunita' europee. 
    Articolo K.14 
    Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su iniziativa della 
    Commissione o di uno Stato membro e previa consultazione del 
    Parlamento europeo, puo' decidere che un'azione in settori 
    contemplati dall'articolo K.1 rientri nel titolo III bis del 
    trattato che istituisce la Comunita' europea, e stabilire nel 
    contempo le relative condizioni di voto. Esso raccomanda agli 
    Stati membri di adottare tale  decisione  secondo  le  rispettive
norme costituzionali." 
12) E' inserito il seguente nuoto titolo: 
    "Titolo VI bis 
    Disposizioni su una cooperazione rafforzata 
    Articolo K.15 
    1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una 
    cooperazione rafforzata possono far ricorso alle istituzioni, 
    alle procedure e ai meccanismi previsti dal presente trattato e 
    dal trattato che istituisce la Comunita'  europea,  a  condizione
che la cooperazione: 
    a) sia diretta a promuovere gli obiettivi dell'Unione e a 
       proteggere e servire i suoi interessi; 
    b) rispetti i principi dei suddetti trattati e il quadro 
       istituzionale unico dell'Unione; 
    c) venga utilizzata solo in ultima istanza, qualora non sia stato 
       possibile raggiungere  gli  obiettivi  dei  suddetti  trattati
applicando le procedure pertinenti ivi contemplate; 
    d) riguardi almeno la maggioranza degli Stati membri; 
    e) non pregiudichi l'acquis comunitario e le misure adottate a 
       norma delle altre disposizioni di suddetti trattati; 
    f) non pregiudichi le competenze, i diritti, gli obblighi e gli 
       interessi degli Stati membri che non vi partecipano; 
    g) sia aperta a tutti gli Stati membri e consenta loro di 
       aderirvi in qualsiasi momento, fatto salvo il  rispetto  della
decisione di base e delle decisioni adottate in tale ambito; 
    h) ottemperi agli ulteriori criteri specifici definiti 
       rispettivamente nell'articolo 5 A del trattato che istituisce 
       la Comunita' europea e nell'articolo K.12 del presente 
       trattato, a seconda dei settori interessati, e sia autorizzata
dal Consiglio secondo le procedure da essi previste. 
    2. Gli Stati membri applicano, per quanto li riguarda, gli atti e 
    le decisioni adottati per l'attuazione della cooperazione cui 
    partecipano. Gli Stati membri che non partecipano a tale 
    cooperazione non ne ostacolano l'attuazione da parte degli  Stati
membri che vi partecipano. 
    Articolo K.16 
    1. Ai fini dell'adozione degli atti e delle decisioni necessari 
    per l'attuazione della cooperazione di cui all'articolo K.15 si 
    applicano le pertinenti disposizioni istituzionali del presente 
    trattato e del trattato che istituisce la Comunita' europea. 
    Tuttavia, benche' tutti i membri del Consiglio possano 
    partecipare alle deliberazioni, solo quelli che rappresentano 
    Stati membri partecipanti prendono parte all'adozione delle 
    decisioni. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione 
    di voti ponderati dai membri del Consiglio interessati 
    equivalente a quella prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del 
    trattato che istituisce la  Comunita'  europea.  L'unanimita'  e'
costituita unicamente dai membri del Consiglio interessati. 
    2. Le spese derivanti dall'attuazione della cooperazione, diverse 
    dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, 
    sono a carico degli  Stati  membri  partecipanti,  salvo  che  il
Consiglio, deliberando all'unanimita', decida altrimenti. 
    Articolo K.17 
    Il Consiglio e la Commissione informano periodicamente il 
    Parlamento europeo sugli sviluppi della  cooperazione  rafforzata
instaurata sulla base del presente titolo." 
13) L'articolo L e' sostituito dal testo seguente: 
    "Articolo L 
    Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea, 
    del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e 
    dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea 
    dell'energia atomica relative alle competenze della Corte di 
    giustizia delle Comunita' europee ed all'esercizio di tali 
    competenze si applicano soltanto alle disposizioni  seguenti  del
presente trattato: 
    a) disposizioni che modificano il trattato che istituisce la 
       Comunita' economica europea per creare la Comunita' europea, 
       il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e 
       dell'acciaio e il trattato che istituisce la Comunita' europea
dell'energia atomica; 
    b) disposizioni del titolo VI, alle condizioni previste 
       dall'articolo K.7; 
    c) disposizioni del titolo VI bis, alle condizioni previste 
       dall'articolo 5 A del trattato  che  istituisce  la  Comunita'
europea e dall'articolo K.12 del presente trattato; 
    d) articolo F, paragrafo 2 per quanto riguarda l'attivita' delle 
       istituzioni, nella misura in cui la Corte sia competente a 
       norma dei trattati che istituiscono le Comunita' europee  e  a
norma del presente trattato; 
    e) articoli da L a S." 
14) All'articolo N, il paragrafo 2 e'  soppresso  e  il  paragrafo  1
resta senza numero. 
15) All'articolo O, il primo comma e' sostituito dal testo seguente: 
    "Ogni Stato europeo, che rispetti i principi sanciti 
    nell'articolo F, paragrafo 1, puo' domandare di diventare membro 
    dell'Unione. Esso trasmette la sua domanda al Consiglio, che si 
    pronuncia all'unanimita', previa consultazione della Commissione 
    e previo parere conforme del Parlamento europeo, che si pronuncia
a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono." 
16) All'articolo S, e' aggiunto un nuovo paragrafo, cosi' redatto: 
    "In forza del trattato di adesione del 1994, fanno ugualmente 
    fede le versioni del presente trattato  in  lingua  finlandese  e
svedese."