IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 47, comma 1, della legge  6  marzo  1998,  n.  40,
recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto  legislativo
contenente  il  testo  unico  delle  disposizioni   concernenti   gli
stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate  tra  loro  e
con le norme della citata legge 6 marzo 1998, n. 40, con le modifiche
a  tal  fine  necessarie,  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di
stranieri  contenute  nel  testo  unico  delle  leggi   di   pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  non
compatibili con le disposizioni della predetta legge n. 40 del  1998,
le disposizioni della legge  30  dicembre  1986,  n.  943,  e  quelle
dell'articolo 3,  comma  13,  della  legge  8  agosto  1995  n.  335,
compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 1998; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro per la  solidarieta'  sociale,  del  Ministro  degli  affari
esteri, del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  di
grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e  della
programmazione economica, con  il  Ministro  della  sanita',  con  il
Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca
scientifica e  tecnologica,  con  il  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale e con il Ministro per la funzione pubblica  e  gli
affari regionali; 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
                      (Ambito di applicazione) 
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1) 
 
  1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo
comma, della Costituzione, si applica,  salvo  che  sia  diversamente
disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e
agli apolidi, di seguito indicati come stranieri. 
  2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli  Stati
membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme  piu'
favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6  marzo
1998, n. 40. 
  3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a  istituti
concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero
ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal
presente testo unico.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  interne,
comunitarie e internazionali piu'  favorevoli  comunque  vigenti  nel
territorio dello Stato. 
  4. Nelle  materie  di  competenza  legislativa  delle  regioni,  le
disposizioni  del  presente  testo   unico   costituiscono   principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della  Costituzione.  Per  le
materie di competenza  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
province autonome, esse hanno il  valore  di  norme  fondamentali  di
riforma economico-sociale della Repubblica. 
  5. Le disposizioni  del  presente  testo  unico  non  si  applicano
qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di
guerra. 
  6. Il regolamento  di  attuazione  del  presente  testo  unico,  di
seguito denominato regolamento di attuazione,  e'  emanato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge  6  marzo
1998, n. 40. 
  7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma
6 e' trasmesso al Parlamento  per  l'acquisizione  del  parere  delle
Commissioni competenti per materia, che  si  esprimono  entro  trenta
giorni. Decorso tale termine, il  regolamento  e'  emanato  anche  in
mancanza del parere. 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui' trascritti.
  
          Note alle premesse:
            -  L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
            -  La  legge n. 400/1988 reca: "Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri".
    
          Note all'art. 1: 
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma  2,  della
          Costituzione della Repubblica italiana: 
            "La condizione  giuridica  dello  straniero  e'  regolata
          dalla legge in  conformita'  delle  norme  e  dei  trattati
          internazionali". 
            - Si riporta il testo dell'art. 45 della  legge  6  marzo
          1998, n. 40 (Disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla
          condizione dello straniero): 
            "Art. 45 (Delega legislativa per l'attuazione delle norme
          comunitarie   in   materia   di   ingresso,   soggiorno   e
          allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
          europea). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro  il
          termine di un anno dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  un  decreto  legislativo  contenente   la
          disciplina  organica   dell'ingresso,   del   soggiorno   e
          dell'allontanamento dei cittadini degli altri Stati  membri
          dell'Unione europea: 
            2. Il  decreto  legislativo  deve  osservare  i  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
             a) garantire piena ed integrale  attuazione  alle  norme
          comunitarie relative alla libera circolazione delle persone
          in materia  di  ingresso,  soggiorno,  allontanamento,  con
          particolare  riferimento  alla  condizione  del  lavoratore
          subordinato  e  del   lavoratore   autonomo   che   intenda
          stabilirsi, prestare o ricevere un servizio in Italia; 
             b)   assicurare   la   massima   semplificazione   degli
          adempimenti amministrativi  richiesti  ai  cittadini  degli
          altri   Stati   membri   dell'Unione   europea    per    la
          documentazione del  diritto  di  ingresso  e  soggiorno  in
          Italia, nonche' per  l'iscrizione  anagrafica  nelle  liste
          della popolazione residente, con eliminazione di ogni  atto
          o  attivita'  non  essenziale   alla   tutela   dell'ordine
          pubblico,  della  sicurezza  nazionale  e   della   sanita'
          pubblica; 
             c) garantire il diritto all'impugnativa  giurisdizionale
          degli atti amministrativi  restrittivi  della  liberta'  di
          ingresso e soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri
          dell'Unione europea mediante ricorso al giudice  ordinario.
          Gli  atti  concernenti  tale  procedimento  giurisdizionale
          saranno  esenti  da  ogni  tributo  o  prelievo  di  natura
          fiscale; 
             d) assicurare in ogni caso che, nella materia  trattata,
          la disciplina posta  sia  pienamente  conforme  alle  norme
          comunitarie  rilevanti,  tenuto   conto   delle   eventuali
          modificazioni intervenute fino  al  momento  dell'esercizio
          della  delega  e  della  giurisprudenza  della   Corte   di
          giustizia delle Comunita' europee; 
             e)  provvedere   all'esplicita   abrogazione   di   ogni
          disposizione  legislativa  e  regolamentare  previgente  in
          materia  di  ingresso,  soggiorno  e   allontanamento   dei
          cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea; 
             f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti
          previsti nel  decreto  legislativo  con  analoghi  istituti
          previsti dalla presente legge  e  dal  suo  regolamento  di
          attuazione; 
             g) prevedere ogni disposizione necessaria alla  concreta
          attuazione del decreto legislativo,  nonche'  le  norme  di
          coordinamento  con  tutte  le  altre   norme   statali   ed
          eventualmente norme di carattere transitorio. 
            3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione
          preliminare del Consiglio dei  Ministri,  sara'  trasmesso,
          almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine  di
          cui al comma 1, al Parlamento per l'acquisizione del parere
          delle  Commissioni  competenti  per  materia,  che   devono
          esprimersi  entro  quarantacinque  giorni;  trascorso  tale
          termine il parere si intende  acquisito.  Con  le  medesime
          modalita' ed entro lo stesso termine lo schema  di  decreto
          legislativo e' trasmesso alla Commissione  delle  Comunita'
          europee". 
            - Si riporta il testo dell'art.  117  della  Costituzione
          della Repubblica italiana: 
            "Art. 117. - La regione emana  per  le  seguenti  materie
          norme legislative  nei  limiti  dei  principi  fondamentali
          stabiliti dalle leggi  dello  Stato,  sempreche'  le  norme
          stesse non siano in contrasto con l'interesse  nazionale  e
          con quello di altre regioni: 
             ordinamento degli uffici  e  degli  enti  amministrativi
          dipendenti dalla regione; 
             circoscrizioni comunali; 
             polizia locale urbana e rurale; 
             fiere e mercati; 
             beneficenza  pubblica   ed   assistenza   sanitaria   ed
          ospedaliera; 
             istruzione  artigiana  e  professionale   e   assistenza
          scolastica; 
             musei e biblioteche di enti locali; 
             urbanistica; 
             turismo ed industria alberghiera; 
             tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale; 
             viabilita', acquedotti e lavori  pubblici  di  interesse
          regionale; 
             navigazione e porti lacuali; 
             acque minerali e termali; 
             cave e torbiere; 
             caccia; 
             pesca nelle acque interne; 
             agricoltura e foreste; 
             artigianato; 
             altre materie indicate da leggi costituzionali. 
            Le leggi della Repubblica possono demandare alla  regione
          il potere di emanare norme per la loro attuazione". 
            - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
            "1. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
             a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 
             b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
             c) le materie in cui manchi la disciplina  da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
             d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento    delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge".