(all. 2 - art. 1)
  CONVENZIONE  PER LA  GESTIONE DEL  DEPURATORE DI  TERRAROSSA E  DEL
RELATIVO SISTEMA FOGNARIO DI RACCOLTA E TRASPORTO LIQUAMI.
  Il commissario per l'emergenza ambientale della laguna di Orbetello
C.F. 94070990489 con sede in via  Cavour, 18 - Firenze (ordinanza del
Ministero dell'interno DPC n. 2807  del 14 luglio 1998) nella persona
del vice  commissario nominato  con ordinanza commissariale  n. F/498
del  18 luglio  1998.  Mauro  Ginanneschi, nato  a  Castel del  Piano
(Grosseto) l'11 agosto  1946, residente in Grosseto,  via Preselle n.
35.
  Il  consorzio  intercomunale  per  l'organizzazione  delle  risorse
idriche  e la  gestione dell'acquedotto  del Fiora,  con sede  in via
Mameli n.  10 - Grosseto,  C.F. 00304790538, di seguito  indicato per
brevita'  con  la denominazione  acquedotto  del  Fiora o  consorzio,
rappresentato dal sig. Rossano  Teglielli, nato a Scansano (Grosseto)
il 19 dicembre 1955, residente  in Scansano (Grosseto), via Civitella
Bassa,   124/a,   il  quale   interviene   in   qualita'  di   legale
rappresentante.
   Premesso:
  che  con  ordinanza  del  Ministero dell'interno  delegato  per  il
coordinamento della protezione  civile n. 2807 del 14  luglio 1998 il
presidente della giunta regionale  e' stato nominato, in sostituzione
dei commissari H.  Corsi e A. Minucci, commissario  delegato ai sensi
dell'art.  5   della  legge  24   febbraio  1992,  n.  225,   per  il
completamento degli  interventi di emergenza urgenti  e indifferibili
necessari per  il risanamento della  laguna di Orbetello  nonche' per
ricondurre la  gestione straordinaria degli stessi  all'interno delle
competenze ordinarie degli enti territoriali;
  che  con ordinanza  commissariale n.  F/489 del  18 luglio  1998 il
commissario ha  nominato il vice  commissario nella persona  del sig.
Mauro Ginanneschi, previsto dall'art.  2 della predetta ordinanza DPC
n. 2807/98;
  che in data  3 dicembre 1991 il precedente  commissario delegato H.
Corsi aveva  stipulato un contratto  con il quale era  stato affidato
alla   Snamprogetti   S.p.a.   la  realizzazione   dell'impianto   di
depurazione  di Terrarossa  e per  la raccolta  e la  depurazione dei
liquami del territorio comunale del comune di Monte Argentario;
  che le opere oggetto del contratto di cui sopra, una volta ultimate
e in considerazione della necessita'  di avviare la depurazione, sono
state  oggetto   di  "collaudo  parziale  e   provvisorio"  e  quindi
consegnate in  data 15 ottobre  1997 alla stessa  Snamprogetti S.p.a.
perche' procedesse alla gestione provvisoria dell'impianto fino al 15
ottobre 1998;
  che con ordinanza del precedente commissario  H. Corsi n. 81 del 15
dicembre 1995 e' stata affidata al consorzio temporaneo d'impresa con
a capo la ICLE S.r.l. di  Grosseto la realizzazione delle stazioni di
pompaggio  e  di  sollevamento  liquami  3  e  4  stralcio,  impianti
elettrici  e telecontrollo  del progetto  generale della  depurazione
degli abitati di Porto S. Stefano e Porto Ercole;
  che le opere di cui alla  suddetta ordinanza, una volta ultimate ed
in  considerazione  di avviare  il  sistema  complessivo, sono  state
oggetto di "collaudo parziale e provvisorio" in data 14 ottobre 1997,
e quindi consegnate in pari  data alla ICLE S.r.l. perche' procedesse
alla gestione provvisoria dell'impianto fino al 15 ottobre 1998;
  che  in data  11 gennaio  1996 il  precedente commissario  H. Corsi
aveva stipulato un contratto con il quale era stato affidato alla ATI
tra Cava Albegna  Marsiliana S.r.l., con sede  in Manciano; Beviletti
Vezio, con sede  in Roccalbegna; ICLE S.r.l., con sede  in Grosseto e
Berti Giuseppe S.n.c.  con sede in Porto S.  Stefano la realizzazione
del collegamento bidirezionale Neghelli-Terrarossa;
  che  le opere  di cui  al punto  precedente sono  state oggetto  di
collaudo parziale e provvisorio emesso il 14 ottobre 1997;
  che in base alla legge regionale n. 81/1995 con la quale sono stati
delimitati  gli  ambiti territoriali  ottimali  per  la gestione  del
servizio idrico integrato, e'  stata costituita l'Autorita' di ambito
territoriale ottimale  n. 6 "Ombrone"  la quale, una  volta terminati
gli  adempimenti previsti  dalla legge  regionale n.  26/1997, dovra'
provvedere all'affidamento del servizio  idrico integrato ad un unico
soggetto gestore;
  che in  base all'art. 2  dell'ordinanza DPC  n. 2556 del  16 aprile
1997,  richiamata nella  gia' citata  ordinanza  DPC n.  2087 del  14
luglio 1998,  il commissario doveva  provvedere "previa intesa  con i
comuni interessati e con oneri a  carico dei medesimi, a garantire la
gestione provvisoria del sistema  impiantistico e fognario nelle more
dell'individuazione,  nell'ambito  ottimale   Ombrone,  del  soggetto
gestore ai  sensi della  legge 5  gennaio 1994,  n. 36,  recepita con
legge regionale 21 luglio 1995, n. 81";
  che  in data  31 luglio  1998  il vice  commissario Ginanneschi  ha
convocato una riunione del comitato interistituzionale, istituito con
ordinanza commissariale n. F/498 del 18 luglio 1998, per stabilire di
intesa con  i componenti di tale  comitato il percorso da  attuare in
vista  della  scadenza  della   gestione  provvisoria  richiamata  in
precedenza;
  che nel  corso di tale  riunione e'  stata confermata da  parte dei
rappresentanti dei  comuni di  Orbetello e  Monte Argentario  e della
provincia  di  Grosseto  l'intesa,  gia' assunta  con  il  precedente
commissario  Corsi, di  far subentrare  alla scadenza  delle gestioni
provvisorie  il consorzio  intercomunale  per l'organizzazione  delle
risorse idriche e la gestione dell'acquedotto del Fiora, sempre quale
gestore provvisorio, a parita' di condizioni delle pregresse gestioni
fatte salve le verifiche tecnicoeconomiche da effettuarsi;
  che  la scelta  del  consorzio  intercomunale per  l'organizzazione
delle risorse  idriche e la  gestione dell'acquedotto del  Fiora, del
quale fanno parte anche i comuni  di Orbetello e Monte Argentario, e'
stata ritenuta  la piu' opportuna  in quanto  ad esso e'  affidata la
gestione  del   sistema  acquedottistico   che  interessa   un  ampio
territorio nel quale e' ricompreso  anche il sistema di fognature che
recapita nell'impianto di Terrarossa. Tale individuazione provvisoria
e'  effettuata  nelle  more dell'individuazione  del  soggetto  unico
gestore  del servizio  idrico  integrato da  parte dell'autorita'  di
ambito territoriale ottimale n. 6 "Ombrone";
  che  l'acquedotto del  Fiora, in  qualita' di  soggetto gestore  di
servizi idrici,  opera nella  quasi totalita' del  vasto comprensorio
della provincia  di Grosseto,  ed in  particolare della  provincia di
Viterbo,    ed    e'     in    possesso    delle    professionalita',
dell'organizzazione e  delle competenze necessarie per  garantire una
corretta gestione degli impianti in argomento;
  che in  un'ottica di concentrazione delle  competenze relative alla
gestione  dei servizi  idrici  e' legittimo  operare un  accorpamento
della gestione degli impianti in argomento in un'azienda esistente;
  che si rende necessario provvedere  alla gestione del depuratore di
Terrarossa e  del relativo sistema  fognario di raccolta  e trasporto
dei liquami che interessa Porto S. Stefano, Terrarossa, Porto Ercole,
Terranova-Neghelli.
   Premesso inoltre:
  che  l'impianto di  depurazione di  Terrarossa ed  i collettori  di
raccolta  e trasporto  che, nella  loro attuale  configurazione, sono
oggetto  della presente  convenzione, fanno  parte di  un piu'  ampio
sistema  di  raccolta e  depurazione  dei  liquami, finalizzato  alla
tutela ambientale  della laguna  di Orbetello e  alla riutilizzazione
delle acque depurate;
  che  il   suddetto  sistema  e'   in  fase  di   realizzazione,  di
completamento o di definizione operativa da parte del commissario;
  che  per quanto  riguarda l'impianto  di Terrarossa  sono in  corso
lavori  per la  realizzazione di  un trattamento  terziario idoneo  a
permettere la  riutilizzazione delle  acque trattate ed  a conseguire
specifiche  di  trattamento  conformi  a quelle  prescritte  per  gli
scarichi idrici in aree sensibili a norma della direttiva comunitaria
n. 271/91;
  che la commissione incaricata per il collaudo tecnicoamministrativo
e  funzionale   per  l'impiato  di  Terrarossa,   nella  sua  attuale
configurazione,  ha  emesso  in  data  5  ottobre  1998  il  relativo
certificato di collaudo;
  che la commissione incaricata per il collaudo tecnicoamministrativo
e funzionale delle fognature, dei  collettori, dei sollevamenti e del
relativo  telecontrollo   ha  emesso   un  certificato   di  collaudo
provvisorio in data 14 ottobre 1997;
  che  il primo  periodo di  funzionamento e  gestione del  complesso
delle  fognature, dei  collettori e  dei sollevamenti  attualmente in
servizio per  addurre i  liquami al depuratore  ha fatto  rilevare la
necessita' di interventi intesi a ridurre la salinita' presente nelle
acque  avviate  al depuratore  e  di  ridurre  gli apporti  di  acque
meteoriche   e  superficiali   provenienti  dalle   reti  attualmente
funzionanti in regime misto;
  che le  utenze attualmente  allacciate al depuratore  di Terrarossa
sono concordemente stimate in circa 12.000 abitanti equivalenti quale
media annuale e che tale situazione, associata alla forte presenza di
salinita',  non ha  ancora  permesso di  verificare la  funzionalita'
dell'impianto rispetto alle previsioni progettuali;
  che,  peraltro,   risultano  disponibili   i  dati   derivanti  dal
precedente periodo di gestione  effettuato dalla Snamprogetti S.p.a.,
da assumere quale riferimento per valutare l'efficienza depurativa in
analoghe situazioni funzionali.
  Considerato che quanto dettagliato  in premessa e' da considerarsi,
ad ogni effetto, parte integrante della presente convenzione.
  Tutto cio' premesso e considerato,  si conviene e si stipula quanto
segue:
  Il  commissario in  qualita'  di soggetto  committente, affida  col
presente  atto  al'Acquedotto  del  Fiora  in  qualita'  di  soggetto
gestore, la  gestione e la  manutenzione ordinaria del  depuratore di
Terrarossa e  del relativo sistema  fognario di raccolta  e trasporto
dei  liquami, cosi'  come risultano  dagli apposti  atti di  consegna
sottoscritti dalle parti.
                               Art. 1.
           Gestione del servizio di fognatura e depurazione
  Per gestione  del depuratore di  Terrarossa e del  relativo sistema
fognario di  raccolta e  trasporto dei  liquami si  intende l'insieme
delle prestazioni,  delle attivita' e delle  forniture necessarie per
garantire il funzionamento e la manutenzione ordinaria degli impianti
medesimi  finalizzati al  trasporto ed  alla depurazione  dei reflui.
Fino alla data della  definitiva sistemazione dei collettori fognari,
finalizzata ad impedire  l'ingresso dell'acqua di mare  e delle acque
di pioggia e sorgive, il  depuratore di Terrarossa sara' mantenuto in
esercizio con i livelli depurativi  che detto impianto, nelle attuali
condizioni  di  esercizio  descritte  in premessa,  e'  in  grado  di
fornire, i livelli depurativi  non potranno comunque essere inferiori
a  quelli  ottenuti   fino  alla  data  di   stipula  della  presente
convenzione.
  Sono  quindi  considerati  compresi   nella  gestione  le  seguenti
prestazioni:
  controlli ed operazioni di conduzione da parte di personale;
  approvvigionamento dei materiali di consumo e dei reagenti chimici;
    reset degli allarmi e dei blocchi;
    regolazione dei parametri operativi;
    controlli analitici dei liquami;
  regolazioni, manutenzioni  ordinarie e controlli  programmati degli
apparati elettromeccanici;
  manutenzione   relativa   a   piccoli  interventi   e   riparazioni
elettromeccaniche ed  impiantistiche quali sostituzioni  di fusibili,
lampade  di  segnalazione,   taratura  strumenti,  pulizia  impianti,
riparazioni  tubazioni  all'interno  dei locali  che  alloggiano  gli
impianti ecc.;
    smaltimento di fanghi e grigliati;
  servizio di espurgo e pulizia collettori e vasche inerenti tutte le
sezioni degli impianti;
  spese per energia elettrica e telefoniche relative al solo impianto
di Terrarossa;
  prestazioni  contemplate  nel  manuale operativo  dell'impianto  di
Terrarossa;
  quant'altro necessario allo svolgimento dei compiti affidati con il
presente  atto   che  non   risulti  compreso  negli   interventi  di
manutenzione  straordinaria, di  adeguamento e  miglioramento di  cui
agli articoli 3 e 4.
  Il  gestore  potra'  provvedere  alla gestione  del  depuratore  di
Terrarossa e  del relativo sistema  fognario di raccolta  e trasporto
dei liquami, avvalendosi del supporto di ditte specializzate.
                               Art. 2.
                    Ulteriori obblighi del gestore
  Il soggetto gestore e' tenuto a provvedere alle seguenti attivita':
  nomina di un responsabile della totalita' degli impianti affidati;
  tenuta delle schede di manutenzione relative alle varie parti degli
impianti;
  nomina di un capoimpianto del depuratore di Terrarossa;
  tenuta di un giornale di funzionamento dell'impianto di depurazione
di Terrarossa.
  Il  soggetto gestore  e' altresi'  tenuto ad  assicurare tutti  gli
adempimenti, anche documentali, prescritti  dalla normativa vigente e
afferenti  la  gestione degli  impianti  oggetto  del presente  atto,
assumendone la responsabilita' esclusiva  per eventuali danni o altre
conseguenze in caso di inadempienza.
                               Art. 3.
               Interventi di manutenzione straordinaria
  Ai  fini   del  presente  atto  sono   interventi  di  manutenzione
straordinaria quelli, eccedenti le prestazioni di cui all'art. 1, che
comportano la riparazione o la  sostituzione di componenti o di parti
strutturali degli impianti che si rendano necessarie per garantire la
costante efficienza degli impianti stessi.
  Il gestore e'  tenuto a provvedere agli  interventi di manutenzione
straordinaria. A  tal fine predispone tempestivamente  un piano delle
manutenzioni straordinarie e ne  propone l'attuazione al committente.
La relativa realizzazione e' concordata tra le parti, ivi comprese le
modalita'  per il  pagamento  da parte  del  committente, che  potra'
avvenire anche per stati di avanzamento dei lavori.
  In caso si rendano necessari interventi di urgenza non previsti nel
piano o  antecedenti alla redazione  del piano stesso, il  gestore ne
da' immediata comunicazione al committente,  e comunque non oltre tre
giorni   dal  verificarsi   dell'evento   che   ha  reso   necessario
l'intervento.
  Ove si tratti di interventi  la cui mancata immediata realizzazione
sia indispensabile per consentire  il funzionamento dell'impianto, il
gestore e'  tenuto a  provvedervi immediatamente  dandone contestuale
comunicazione al  committente e documentando al  medesimo l'urgenza e
l'onere finanziario sostenuto.
  I danni  derivanti dal ritardo  nelle segnalazioni e dal  mancato o
ritardato intervento di manutenzione  straordinaria sono a carico del
gestore.
                               Art. 4.
               Interventi migliorativi e di adeguamento
  Ai  fini  del presente  atto  sono  interventi migliorativi  quelli
finalizzati a conseguire:
     a) migliori prestazioni funzionali degli impianti;
     b) economie di gestione.
  Sono considerati interventi di adeguamento quelli necessari per far
corrispondere  gli impianti  ai  requisiti  previsti dalla  normativa
vigente. Il  soggetto gestore  propone al committente  gli interventi
sopra  specificati,  ove necessari.  Il  gestore,  ove richiesto  dal
committente, e' tenuto a realizzare gli interventi di cui al presente
articolo.
                               Art. 5.
     Criteri per l'effettuazione dei lavori eseguiti dal gestore
                 con oneri a carico del committente
  Nel   caso  di   effettuazione   di   interventi  di   manutenzione
straordinaria migliorativi  e di adeguamento  da esegursi a  cura del
gestore ma con oneri a carico del committente ai sensi del successivo
art. 8, si applicano le seguenti condizioni:
  il  prezzo unitario  della manodopera  specializzata viene  desunto
dalle tabelle  A.N.I.M.A., montatori  specializzati - colonna  II, in
vigore al 1 gennaio dell'anno nel quale si realizzano gli interventi,
applicando una riduzione del 10% (dieci per cento);
  per  altre prestazioni  non specialistiche  si attinge,  qualora si
tratti di  lavori elettromeccanici,  alle stesse  tabelle A.N.I.M.A.,
negli altri casi al corrente  prezziario ufficiale di riferimento del
Provveditorato alle opere pubbliche della regione Toscana, applicando
una riduzione del 10% (dieci per cento);
  le parti di ricambio sono  quotate applicando il listino prezzi del
produttore in vigore  al 1 gennaio dell'anno nel  quale si realizzano
gli interventi, scontato del 15% (quindici per cento);
  per  il  nolo   dei  mezzi  d'opera  e  per   quanto  non  previsto
precedentemente,  si  adottato  i  prezzi  riportati  dal  prezziario
ufficiale  corrente  di  riferimento del  Provveditorato  alle  opere
pubbliche  della regione  Toscana, applicando  una riduzione  del 10%
(dieci per cento);
  la manodopera inpiegata per  le riparazioni deve essere commisurata
ai  "tempari"   redatti  dal  produttore  o   dalle  associazioni  di
categoria;
  per  i lavori  che presentino  carattere di  eccezionalita' possono
essere  redatte  specifiche  analisi  dei prezzi,  nel  rispetto  dei
criteri pecedentemente esposti.
  Il gestore  e' tenuto a  consegnare al committente una  copia delle
tabelle, preziari, listini e tempari precedentemente specificati.
  Il committente,  ai fini  della verifica  circa la  rispondenza dei
prezzi applicati e  delle quantita' e qualita' dei  lavori eseguiti e
delle forniture, puo' procedere  a misurazioni in contraddittorio con
il gestore, dispone saggi, prove, collaudi, e richiede le appropriate
certificazioni.
  I pagamenti relativi  alle prestazioni di cui  al presente articolo
saranno effettuati entro trenta giorni dalla data della fattura; dopo
tale data, si applicheranno gli interessi di legge.
                               Art. 6.
                          Tariffa applicata
  Il  committente  si  obbliga  a  corrispondere  al  gestore,  quale
compenso  per  la  gestione  e  per  la  manutenzione  ordinaria  del
depuratore di Terrarossa e del  relativo sistema fognario di raccolta
e trasporto dei liquami, l'importo  mensile di L. 66.340.000 (diconsi
lire sessantaseimilionitrecentoquarantamila).
  L'importo  dovuto dovra'  essere liquidato  a cura  del committente
entro  e non  oltre  trenta  giorni dalla  data  di presentazione  di
regolare fattura; in caso di ritardo nella successiva fattura saranno
applicati gli interessi legali nella misura corrente.
  Le  parti  concordano  che  i  costi  di  gestione  sopra  definiti
corrispondono  alla  configurazione  degli  impianti  all'atto  della
stipula della  presente convenzione  e ad una  utenza stimata  pari a
12.000 abitanti equivalenti come popolazione media annua.
  Gli importi  sopra stabiliti sono  soggetti a revisione  annuale, a
partire dal  15 ottobre 1999, sulla  base di una scheda  di revisione
predisposta dal  soggetto gestore  e approvata dal  committente dalla
quale risulti l'incidenza delle voci di costo riferite alle spese per
il  personale  addetto,  per   l'energia  elettrica,  per  le  utenze
telefoniche, per i  prodotti di consumo attinenti  il funzionamento e
la  manutenzione  ordinaria,  per  lo smatimento  dei  fanghi  e  dei
grigliati  e  quanto  altro significativamente  incidente  sul  costo
complessivo di  gestione. Come  riferimento per la  valutazione degli
incrementi di costo delle singole  voci saranno assunte le variazioni
desunte dai documenti ufficiali di cui all'art. 5.
  Il gestore si impegna a tenere regolari scritture di tutte le spese
sostenute relativamente alla gestione  del depuratore di Terrarossa e
del relativo  sistema fognario di  raccolta e trasporto  dei liquami.
Alla  fine di  ogni  anno  e comunque  alla  scadenza della  presente
convenzione o  al subentro in  qualita' di committente dei  comuni di
Orbetello e  Monte Argentario, l'importo derivante  dalla somma delle
spese sostenute  e documentate annualmente dal  gestore, aumentato di
un 15% per spese generali piu' un 10% per utile d'impresa, e detratto
degli importi  percepiti con le  fatture mensili, sara'  compensato a
cura del  committente, se  positivo e del  gestore, se  negativo. Gli
esiti della gestione sono comunicati dal gestore al committente entro
il 31  gennaio di  ogni anno, ovvero  entro trenta  giorni successivi
alla  scadenza  della convenzione  o  al  subentro  dei comuni  o  in
occasione di  verifiche intermedie.  La liquidazione degli  importi a
conguaglio  dovra'  essere  effettuata   entro  trenta  giorni  dalla
comunicazione, a seguito di formale richiesta della parte creditrice;
in caso di ritardo saranno applicati gli interessi legali.
  In  sede  di  prima  applicazione della  presente  convenzione,  la
verifica delle  spese sostenute dal  gestore sara' effettuata  con le
modalita' sopra specificate  anche alla data del 15 aprile  1999 o ad
altre  date   concordate  tra   le  parti,  ai   fini  dell'eventuale
adeguamento della tariffa mensile sopra determinata.
                               Art. 7.
                   Ampliamento del bacino d'utenza
  Eventuali ampliamenti del bacino d'utenza ed estensioni del sistema
di fognature saranno  compensati, in relazione alla  loro tipologia e
consistenza,  in  rapporto  alla  variazione del  costo  di  gestione
desumibile  dai  dati  della  gestione pregressa  per  le  componenti
effettivamente imputabili agli ampliamenti ed alle estensioni.
                               Art. 8.
                  Ulteriori obblighi del committente
  Sono a  carico del committente  gli oneri finanziari  relativi alla
realizzazione degli  interventi di manutenzione  straordinaria, degli
interventi migliorativi di cui all'art.  4, lettera a), nonche' degli
interventi di adeguamento.
  Gli  oneri finanziari  per gli  interventi migliorativi  di cui  al
citato  art.   4,  lettera   b),  sono   a  carica   del  committente
esclusivamente ove  comportino una effettiva riduzione  della tariffa
di cui  all'art. 6; fuori  di tali casi gli  oneri sono a  carico del
soggetto gestore.
  Ove gli interventi di cui al presente articolo siano realizzati dal
soggetto gestore i pagamenti saranno effettuati dal committente entro
trenta giorni dalla  data delle fatture; dopo tale  data si applicano
gli interessi di legge.
                               Art. 9.
         Decorrenza della gestione e consegna degli impianti
  La gestione  degli impianti  da parte del  gestore ha  inizio dalla
data del  primo verbale  provvisorio di  consegna degli  impianti. La
procedura di  consegna e' completata  una volta approvati  i collaudi
degli  impianti e  tutte  le necessarie  verifiche documentarie;  gli
impianti dovranno  essere consegnati al soggetto  gestore funzionanti
in ogni  loro parte e dovranno  essere in grado di  operare al meglio
delle loro potenzialita' e comunque  non inferiori a quelle riportate
in collaudo.
  Durante  la  procedura di  consegna  degli  impianti dovra'  essere
redatto apposito verbale firmato dalle parti, o loro legali, ove, per
ogni sezione degli  impianti medesimi, saranno descritti  lo stato di
consistenza,   integrato    dalla   necessaria    documentazione   di
conformita',    fotografica   e/o    filmata,    e   dove    verranno
dettagliatamente esaminati i livelli di funzionamento e gli eventuali
problemi riscontrati.
  La procedura  di consegna  di ogni  singola sezione  degli impianti
potra' essere considerata ultimata solamente  se completa di tutte le
parti;  verbale  di  consegna firmato,  autorizzazioni  attinenti  la
realizzazione  delle opere,  conformita' e  documentazioni necessarie
per  la gestione  (manuali  operativi  di avviamento,  funzionamento,
gestione e manutenzione) e per il rispetto delle vigenti prescrizioni
di   legge.  Eventuali   mancanze  e/o   carenze  relative   a  dette
documentazioni dovranno essere sanata a  cura e spese del committente
che e' responsabile per le eventuali conseguenti sanzioni.
  Se in conseguenza  a tali mancanze o carenze  si dovessero produrre
fermi  o riduzioni  di potenzialita'  degli impianti,  il committente
dovra'  comunque  liquidare  al  gestore la  somma  pattuita  per  la
gestione, come risulta dall'art. 6.
  La medesima pocedura e le medesime condizioni saranno applicate nel
caso in cui  la gestione debba essere estesa a  nuovi impianti, con i
necessari adeguamenti tariffari, come specificato all'art. 7.
  Nel caso in cui il gestore debba operare sugli impianti in mancanza
del loro  collaudo o  delle necessarie  certificazioni o  comunque in
pendenza  delle   procedure  di   consegna,  col  presente   atto  il
committente   esonera  e   libera   il  medesimo   gestore  da   ogni
responsabilita' ed onere  per danni ed avarie a  tali impianti, fermo
restanto quanto  previsto dall'art. 3. Gli  interenti di manutenzione
straordinaria    in    tale    caso   sono    comunque    subordinati
all'autorizzazione del committente, ancorche' urgenti.
  Sono a  completa cura e  spese del  gestore le autorizzazini  e gli
altri provvedimenti attinenti la  gestione, come specificato all'art.
2. Ove  tali autorizzazioni e provvedimenti  debbano essere richiesti
all'Autorita' competente  dal proprietario dell'impianto,  il gestore
provvedera a  farne specifica e tempestiva  richiesta al committente.
In caso  di mancata  richiesta, le  eventuali responsabilita'  sono a
carico del gestore.
                              Art. 10.
                              Garanzie
  A garanzia degli  obblighi a carico del committente  ai sensi della
presente convenzione, entro  e non oltre trenta giorni  dalla data di
stipula  della  presente  atto, quest'ultimo  dovra'  presentare  una
polizza fideiussoria per  un valore non inferiore  a L. 2.000.000.000
(diconsi duemiliardi) a favore del gestore.
  A garanzia degli obblighi a carico del gestore, quest'ultimo, entro
e non  oltre trenta giorni dalla  data di stipula del  presente atto,
dovra'  presentare  una  polizza   fideiussoria  per  un  valore  non
inferiore a L. 2.000.000.000 (diconsi  lire duemiliardi) a favore del
committente.
                              Art. 11.
                       Durata della convenzione
  La  presente  convenzione  ha  la medesima  durata  della  gestione
commissariale  cosi'   come  prevista  dall'ordinanza   del  Ministro
dell'interno n. 2807 del 14 luglio  1998 o da successive ordinanze di
proroga. In ogni  caso la presente convenzione decade  nel momento in
cui  la competente  Autorita' d'Ambito  affidera' il  servizio idrico
integrato ai sensi della legge regionale n. 81/1995.
  Con  il passaggio  della  proprieta' degli  impianti oggetto  della
presente convenzione, dal commissario ai  comuni di Orbetello e Monte
Argentario, questi ultimi subentrano, alle medesime condizioni, nella
presente convenzione  fino all'affidamento da parte  della competente
Autorita' d'Ambito del servizio idrico integrato ai sensi della legge
regionale n. 81/1995.
                              Art. 12.
                             Risoluzione
  Il gestore potra' risolvere il presente contratto nel caso in cui:
  la qualita' dei reflui in condotta evidenzi anomalie tali (presenza
di acqua salata ecc.) da rendere il processo depurativo incompatibile
con le prescrizioni relative allo scarico, causando le condizioni per
un fermo dell'impianto di durata non determinabile;
  il pagamento degli  importi dovuti dovesse ritardare  per oltre sei
mesi  dalla  data  di  presentazione dei  titoli  di  credito,  ferma
restando la possibilita' di avvalersi della garanzia fideiussoria.
  Il committente potra'  risolvere il presente contratto  nel caso in
cui, dopo  formale messa in  mora, gli impianti affidati  in gestione
vengano  gestiti  in difformita'  a  quanto  previsto dalla  presente
convenzione nonche' dalle vigenti disposizioni di legge o comunque in
modo da non  assicurare la funzionalita' del  servizio di depurazione
per cause derivanti  da una non corretta  manutenzione degli impianti
ovvero per difetti di organizzazione della gestione.
                              Art. 13.
                       Definizione controversie
  Le parti qui convengono che ogni eventuale controversia che insorga
tra loro  in ordine all'applicazione ed  interpretazione del presente
atto, venga demandata  ad apposito collegio arbitrale  composto da un
membro nominato dal  committente, uno dal gestore,  il terzo d'intesa
dal comittente e  dal gestore, ai sensi  e per gli effetti  di cui al
codice di procedura civile.
    Letto, approvato e sottoscritto.
                                     Il vice commissario: Ginanneschi
 Il presidente acquedotto Fiora: Teglielli