IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, cosi' come successivamente modificata e integrata dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153; Visti, in particolare, gli articoli 3, 3-bis e 3-ter della suddetta legge n. 197 del 1991 che disciplinano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette; Visto, in particolare, l'art. 3-bis, comma 4, della ripetuta legge n. 197 del 1991, in base al quale la "Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorita' di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze" emana istruzioni applicative volte ad agevolare i compiti degli intermediari nell'assicurare "omogeneita' di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni" sospette e nel predisporre "procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso"; Ritenuta l'opportunita' di definire specifiche indicazioni operative per la segnalazione delle operazioni sospette per gli operatori del settore assicurativo; Avuto presente il contenuto delle "Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette" emanate dalla Banca d'Italia per il settore bancario nel febbraio 1993 e aggiornate nel novembre 1994; D'intesa con l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP); Sentito l'Ufficio italiano dei cambi; Emana le accluse "Indicazioni operative per l'individuazione di operazioni sospette riservate sia alle imprese che alle strutture di vendita - settore assicurativo". Roma, 19 dicembre 1998 Il Governatore: Fazio