IL GOVERNATORE
                        DELLA BANCA D'ITALIA
  Visto  il decreto-legge  3  maggio 1991,  n.  143, convertito,  con
modificazioni  e integrazioni,  dalla legge  5 luglio  1991, n.  197,
cosi'  come  successivamente  modificata   e  integrata  dal  decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
  Visti, in particolare, gli articoli 3, 3-bis e 3-ter della suddetta
legge n. 197  del 1991 che disciplinano gli  obblighi di segnalazione
delle operazioni sospette;
  Visto, in particolare, l'art. 3-bis,  comma 4, della ripetuta legge
n.  197 del  1991,  in  base al  quale  la  "Banca d'Italia,  sentito
l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa  con le autorita' di vigilanza
di settore nell'ambito delle  rispettive competenze" emana istruzioni
applicative  volte   ad  agevolare   i  compiti   degli  intermediari
nell'assicurare   "omogeneita'   di   comportamento   del   personale
nell'individuazione  delle  operazioni"  sospette e  nel  predisporre
"procedure  di  esame  delle  operazioni,  anche  con  l'utilizzo  di
strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso";
  Ritenuta   l'opportunita'   di  definire   specifiche   indicazioni
operative  per  la segnalazione  delle  operazioni  sospette per  gli
operatori del settore assicurativo;
  Avuto  presente il  contenuto delle  "Indicazioni operative  per la
segnalazione di operazioni sospette" emanate dalla Banca d'Italia per
il settore bancario nel febbraio 1993 e aggiornate nel novembre 1994;
  D'intesa con l'Istituto di  vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo (ISVAP);
  Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;
                                Emana
  le   accluse  "Indicazioni   operative   per  l'individuazione   di
operazioni sospette riservate sia alle  imprese che alle strutture di
vendita - settore assicurativo".
   Roma, 19 dicembre 1998
                                                Il Governatore: Fazio