ALLEGATO Premessa. Le presenti istruzioni applicative, emanate in conformita' all'art. 3-bis, comma 4, della legge n. 197 del 1991 introdotto dal decreto legislativo n. 153 del 1997, sono finalizzate a fornire alle imprese di assicurazione un supporto pratico per l'individuazione delle operazioni sospette di cui all'art. 3, comma 1, della citata legge. Al riguardo, pur tenendo conto del fatto che la materia di cui trattasi assume particolare rilievo per le imprese esercenti l'attivita' assicurativa nei rami vita e capitalizzazione, si ritiene, tuttavia, opportuno che tutte le imprese di assicurazione, destinatarie del presente documento, diffondano le indicazioni di seguito riportate a tutto il personale che, in ragione delle mansioni svolte nella struttura centrale, periferica ed agenziale della compagnia assicurativa, possa trovarsi in condizione di dover valutare le caratteristiche di anomalia di una operazione finanziaria. Da un punto di vista operativo, si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 3 della legge n. 197/1991 che presuppone una partecipazione attiva del personale addetto ai singoli punti operativi nell'individuazione di eventuali operazioni ritenute sospette. Detto articolo prevede anche l'obbligo, per il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo, di segnalare senza ritardo al legale rappresentante dell'impresa assicurativa o ad un suo delegato ogni operazione ritenuta sospetta (della quale sia venuto a conoscenza anche a seguito di comunicazione da parte del personale addetto ai singoli punti operativi). Parte prima 1. La valutazione di una operazione sospetta dovra' tener conto delle caratteristiche, dell'entita', della natura e di ogni circostanza conosciuta in virtu' delle funzioni esercitate. A tale proposito dovra' essere considerata anche la capacita' economica e l'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita l'operazione. Inoltre, nel richiamare l'attenzione sul fatto che in mancanza dell'acquisizione dei dati richiesti dalla legge non e' possibile dar luogo all'operazione o all'apertura dei rapporti continuativi, si ravvisa l'opportunita' per l'impresa di procedere all'attivazione di procedure atte a consentire all'Ufficio italiano dei cambi di sospendere l'operazione ritenuta sospetta, cosi' come previsto dal comma 6 dell'art. 3 sub art. 1 del decreto legislativo n. 153/1997. Il legale rappresentante dell'impresa di assicurazione o un suo delegato, qualora ritenga fondate tali segnalazioni, le trasmette all'Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti secondo le istruzioni emanate dal predetto Ufficio con circolare n. 10430 del 22 agosto 1997. A tal proposito appare necessario che l'impresa individui al proprio interno la struttura di riferimento deputata a scambiare con l'U.I.C. tutte le comunicazioni alle segnalazioni, compresi gli eventuali approfondimenti richiesti dall'Ufficio, assicurando il rispetto della riservatezza e la massima efficacia della procedura delle operazioni sospette. La violazione degli obblighi relativi alla segnalazione delle operazioni ritenute sospette comporta l'applicazione delle specifiche sanzioni previste dalla legge n. 197/1991. 2. Considerata la rilevanza delle sopra descritte incombenze ed allo scopo di agevolare l'attivita' valutativa dei vari operatori, sono stati predisposti una serie di indici di anomalia identificativi di eventuali operazioni sospette. Tali indicatori sono riferiti alle varie configurazioni delle operazioni che potrebbero rivelarsi sospette e segnalano la necessita' di ulteriori approfondimenti da parte dell'intermediario sulla base della totalita' delle informazioni di cui dispone. Va comunque tenuto presente che la valutazione della natura sospetta dell'operazione va effettuata non soltanto in base alla mera presenza di caratteri rapportabili alle indicazioni operative qui elencate, ma anche facendo riferimento al contesto effettivo della situazione nella quale l'operazione si compie. E' dunque possibile che un'operazione, pur presentando caratteri di anomalia, sia perfettamente spiegabile in base alla conoscenza del contesto, mentre un'altra, pur non rivestendo alcuno di detti caratteri, risulti ugualmente sospetta in base alle conoscenze del personale preposto alla valutazione e risulti pertanto oggetto di segnalazione ex art. 3. Alla luce di quanto sopra, si sottolinea quindi la necessita' e l'importanza di tener conto, nello svolgimento dell'attivita', oltre che degli aspetti concernenti un'approfondita conoscenza e valutazione della clientela, soprattutto sotto il profilo economicofinanziario, anche delle informazioni in proprio possesso relative a particolari aree che, in un determinato momento storico, debbano essere considerate a "rischio". 3. Attraverso l'identificazione di indici di anomalia delle operazioni assicurative non si e' inteso, com'e' ovvio, fornire una indicazione esaustiva del fenomeno, data la molteplicita' dei comportamenti elusivi immaginabili, bensi' determinare una casistica di esempi concreti suscettibili di attirare l'attenzione su di una operazione assicurativa potenzialmente idonea a mascherare una fattispecie di riciclaggio. Ne consegue che gli intermediari, sulla base della propria esperienza, potranno integrare le fattispecie operative qui considerate. A tal proposito giova ricordare che il reato di riciclaggio, stante l'attuale formulazione dell'art. 648- bis c.p. e dell'art. 648-ter c.p., si sostanzia ogni qualvolta attraverso l'operazione posta in atto si abbia di mira l'occultamento, la sostituzione ed il reimpiego di proventi di qualunque delitto non colposo. Si fa inoltre presente che l'obbligo della valutazione dell'operazione e dell'eventuale segnalazione della stessa agli organi preposti, in quanto ritenuta sospetta, permane anche nel caso in cui l'onere di registrazione dell'operazione stessa nell'archivio unico informatico e' attribuito dalla normativa ad altri intermediari finanziari (esempio pagamento di una prestazione assicurativa tramite bonifico bancario). Il predetto obbligo permane anche nel caso in cui l'operazione venga rifiutata da parte dell'intermediario assicurativo o non venga eseguita dalle parti. Da ultimo, al fine di poter conseguire gli obiettivi prefissati dalla legge n. 197/1991 ed in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 153/1997, si invitano le imprese a voler valutare, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'opportunita' di implementare strumenti informatici e telematici, finalizzati all'esame delle operazioni, che siano di ausilio al personale interno, esterno ed agenziale. Parte seconda A) Indici di anomalia delle operazioni in generale. 1) Operazioni che, in relazione al soggetto che le pone in essere o al rapporto al quale ineriscono, appaiono di valore sproporzionato o comunque economicamente non giustificabili. 2) Operazioni della stessa natura ripetute nel tempo presso la medesima agenzia con modalita' tali da far pensare ad intenti dissimulatori (ad esempio, ricorso a tecniche di frazionamento per eludere l'obbligo di registrazione). 3) Operazioni effettuate frequentemente a nome di terzi che non compaiono mai di persona - a meno che cio' non derivi da evidenti esigenze operative od organizzative del contraente - specie quando vengano fornite giustificazioni pretestuose e non suscettibili di riscontro (ad esempio, malattie, impegni, ...). 4) Operazioni effettuate con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da far pensare ad un intento di occultare volutamente informazioni essenziali, in particolare riguardanti i soggetti interessati all'operazione. B) Indici di anomalia delle operazioni per contante. 1) Rilevanti e/o frequenti versamenti di premi per contante o in valuta estera, anziche' con altri strumenti di pagamento (assegni bancari, assegni postali, bonifici bancari, ecc.), privi di apparente giustificazione anche in relazione alla capacita' economica ed all'attivita' del contraente: in particolare, nei rapporti continuativi vita e/o capitalizzazione in cui siano contrattualmente consentiti versamenti aggiuntivi, ovvero nel caso di stipulazione di piu' rapporti continuativi vita e/o capitalizzazione. 2) Frequenti versamenti di contante effettuati in modo tale che l'importo delle singole operazioni tenda a passare inosservato, mentre quello complessivo risulterebbe significativo o comunque tale da comportare la registrazione dell'operazione (ad esempio, versamenti sul medesimo contratto ove contrattualmente consentito o versamenti su piu' contratti). C) Indici di anomalia delle operazioni con l'estero. 1) Trasferimenti di ingenti somme di denaro all'estero (a favore di beneficiari o vincolatari esteri) o dall'estero, soprattutto quando le caratteristiche dell'operazione non siano giustificate dall'attivita' economica svolta dal soggetto interessato o da altre circostanze. 2) Operazioni con contraenti residenti in aree geografiche note come zone di traffico di stupefacenti o in centri "offshore", che non siano giustificate dall'attivita' economica svolta dal soggetto interessato o da altre circostanze. D) Indici di anomalia delle operazioni relative ai rapporti continuativi vita e capitalizzazione. 1) Rilevanti e/o contemporanee richieste di riscatti e/o prestiti, in relazione a piu' rapporti continuativi vita e/o capitalizzazione in cui siano contrattualmente consentite dette operazioni, soprattutto nel caso in cui tali richieste comportino l'accettazione di condizioni non convenienti. 2) Configurazione economicamente illogica dei rapporti conclusi dal contraente con l'impresa di assicurazione (ad esempio, piu' contratti stipulati dal medesimo contraente sulla vita della medesima persona in un arco temporale ristretto). 3) Richiesta di stipulazione di contratti con beneficiario un terzo soggetto, qualora i rapporti tra il contraente e tale terzo soggetto non appaiano giustificati. 4) Cambio del contraente e/o del beneficiario qualora il cambio avvenga a favore di terzi non appartenenti al nucleo familiare del contraente o non legati a questi da rapporti idonei a giustificare la variazione. 5) Stipulazione di diverse polizze con pagamento dei relativi premi mediante assegni bancari che presentano molteplici girate. 6) Stipulazione di polizze con apposizione di vincoli o pegni a favore di terzi non appartenenti al nucleo familiare del contraente o non legati a questi da rapporti idonei a giustificare tale operazione. 7) Stipulazione di polizza di assicurazione sulla vita con beneficiario il portatore della polizza. 8) In caso di pagamento di premi di rilevante importo, esercizio del diritto di revoca o del diritto di recesso di cui agli articoli 111 e 112 del decreto legislativo n. 174/1995. 9) Stipulazione di un contratto di capitalizzazione con consegna da parte del contraente di titoli o altri beni (v. art. 40, decreto legislativo n. 174/1995) il cui possesso non sia giustificato dalla capacita' economica e dall'attivita' svolta dallo stesso. 10) Nomina di piu' beneficiari in modo tale che l'importo da liquidare risulti frazionato in tranche inferiori a lire 20 milioni, salvo il caso in cui la nomina non sia giustificata dall'appartenenza di questi al nucleo familiare del contraente o dall'esistenza di altri rapporti che appaiano giustificati. 11) Liquidazione in un arco temporale ravvicinato di prestazioni relative a molteplici polizze sottoscritte da parte di contraenti diversi ed aventi come beneficiario la stessa persona. 12) Frequenti operazioni di riscatto parziale su polizze a premio unico di rilevante importo, in modo che l'importo della singola operazione di riscatto non superi il limite di lire 20 milioni. 13) Richiesta di liquidazione delle prestazioni in contanti o con frazionamento dell'importo complessivo in numerosi assegni bancari. E) Indici di anomalia dei comportamenti dei contraenti di polizze vita e capitalizzazione. 1) Contraenti che, in sede di stipula, chiedono di modificare il contratto quando la configurazione originariamente prospettata implichi forme di registrazione (ad esempio, riduzione dell'importo dell'operazione al di sotto di lire 20 milioni per evitare la registrazione dell'operazione). 2) Contraenti che si rifiutano o si mostrano ingiustificatamente riluttanti nel fornire i dati occorrenti per l'effettuazione delle operazioni o nel fornire le informazioni utili per la valutazione del rischio. 3) Contraenti che evitano contatti diretti con il personale preposto rilasciando procura in modo frequente ed ingiustificato a favore di terzi. 4) Contraenti che si rivolgono - senza fornire plausibili giustificazioni - ad uno "sportello" assicurativo lontano dalla zona nella quale risiedono o svolgono la loro attivita'. 5) Contraenti in situazione di difficolta' economica i quali richiedano inaspettatamente la stipulazione di contratti che comportino il versamento di premi di importo molto rilevante, senza apparente giustificazione anche in relazione all'attivita' dei contraenti medesimi. 6) Contraenti che richiedono di effettuare il pagamento in contanti o con modalita' inusuali, anche nell'ipotesi in cui non si dia seguito a tali richieste.