IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto l'art. 16, ultimo comma, del codice civile; Visto l'art. 5 della legge n. 304 del 30 marzo 1961; Vista l'istanza in data 26 gennaio 1998, con la quale il presidente e legale rappresentante del Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani, con sede in Roma, via Otranto n. 18, riconosciuto giuridicamente con decreto legislativo 21 dicembre 1916, n. 1881, costituito per finalita' educative e sportive, ha chiesto l'approvazione delle modifiche statutarie riferentesi agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 33; Visti i verbali della seduta dell'assemblea nazionale del C.N.G.E.I. tenutasi in data 13-14 settembre e aggiornata il 29 novembre 1997; Considerati i motivi addotti con l'obiettivo di mantenere l'ente come unica associazione cercando di lasciare al Consiglio nazionale le decisioni fondamentali sul metodo, sulla sua evoluzione e sulle regole di svolgimento della vita associativa degli organi centrali; altre regole della vita associativa vengono ricondotte sotto il potere assembleare, sia attraverso l'assemblea nazionale, che detta con lo statutotipo delle sezioni le regole comuni, sia attraverso le assemblee di sezione che si ritiene debbano adattarsi alle realta' locali; Viste le note rispettivamente del 24 marzo e del 2 novembre 1998 n. 33504/744/98 con le quali la prefettura di Roma ha espresso parere favorevole al rilascio dell'approvazione delle precitate modifiche; Valutate le modifiche e considerato che le stesse riguardano articoli che disciplinano la struttura l'organizzazione dell'ente; Decreta: Verificate le opportune valutazioni di merito sulle modifiche allo statuto dell'ente, ritenendo le stesse idonee a dare organicita' alla struttura dell'ente, si autorizzano le variazioni agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 33 come da allegato documento che diviene parte integrante del presente decreto. Roma, 23 dicembre 1998 Il Ministro: Berlinguer