ALLEGATO TESTO DEGLI ARTICOLI STATUTARI APPROVATI DALLA ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA DEL C.N.G.E.I. DEL 13 SETTEMBRE 1997 AGGIORNATA AL 29 NOVEMBRE 1997. Art. 2. Il C.N.G.E.I. non ha fini di lucro. Esso persegue i seguenti scopi: a) l'educazione civica, morale, spirituale e fisica della gioventu' con particolare riguardo allo sviluppo dello spirito di iniziativa e risorsa, dell'autodisciplina, del sentimento dell'onore e della dignita' personale nonche' del senso della responsabilita' e della solidarieta' umana; b) sensibilizzare adulti agli ideali dello scautismo affinche' collaborino, impegnandosi attivamente, allo sviluppo dell'ente. Per il conseguimento degli scopi l'ente applica il metodo educativo scout come delineato dal fondatore R. Baden Powell. Ispirandosi alla Legge e alla Promessa, il testo integrale delle quali e' allegato al presente statuto sotto la lettera a), interpreta ed applica le raccomandazioni e le risoluzioni degli organismi mondiali del movimento scout. Art. 3. Il C.N.G.E.I. e' costituito da tutte le sezioni affiliate che, nel territorio dello Stato o presso le comunita' italiane all'estero, praticano effettivamente lo scautismo. Sono affiliate al C.N.G.E.I. (art. 24 dello statuto) le sezioni che ne osservino lo statuto e i regolamenti e che sono organizzate secondo lo statuto tipo deliberato dall'assemblea nazionale. L'adesione alle sezioni dell'ente e' aperta a tutti coloro che ne facciano richiesta senza alcuna discriminazione. Art. 5. I mezzi finanziari di cui dispone l'ente per perseguire i propri fini, sono costituiti: a) dai contributi di enti pubblici e privati; b) dai contributi di privati ed aziende; c) dai lasciti e/o dalle donazioni inter vivos o mortis causa di beni mobili e/o immobili dei privati; d) dal reddito dei beni patrimoniali; e) dalle quote di attuazione delle sezioni e di tesseramento pagate dai soci ammessi a far parte dell'ente; f) dai contributi supplementari derivanti dagli abbonamenti alle pubblicazioni ufficiali dell'ente, dalla cessione ai soci, ai gruppi o alle sezioni di altre pubblicazioni di propaganda o di carattere tecnico, di distintivi, di uniformi, di materiali da campeggio e di tutti quei materiali connessi alle attivita' scout previste dagli organi mondiali. Art. 6. Tutti i membri delle sezioni affiliate sono soci e tesserati del C.N.G.E.I. Solo i tesserati possono svolgere attivita' nell'ambito dell'ente. Art. 7. Sono organi del C.N.G.E.I.: l'assemblea; il presidente; il capo scout; il consiglio nazionale; il collegio dei revisori dei conti; la commissione di vigilanza e controllo; il giuri' d'onore. Sono altresi' organi del C.N.G.E.I.: i commissari regionali, nazionali e internazionali, i responsabili di servizi e settori la cui individuazione e' demandata al regolamento. Art. 8. L'assemblea e' il massimo organo del C.N.G.E.I. Essa e' composta dai rappresentanti delle sezioni affiliate, che siano in regola con gli oneri derivanti dallo statuto e dai regolamenti, in persona del loro presidente, del commissario e di uno o piu' delegati in proporzione al numero dei soci e delle unita' attive. Il presidente e il commissario possono farsi rappresentare da un socio adulto della sezione. Il numero dei delegati di ogni sezione e' fissato dal regolamento generale. Ogni sezione ha diritto a tanti voti quanti sono i suoi rappresentanti presenti in assemblea. All'assemblea possono intervenire senza diritto di voto i membri degli organi del C.N.G.E.I. I membri degli organi elettivi non possono essere rappresentanti delle sezioni. Le sezioni costituite nel corso dell'anno scout partecipano all'assemblea senza diritto di voto. L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria per il rinnovo delle cariche ogni tre anni entro novanta giorni dalla data di chiusura dell'anno scout. Elegge il presidente, il capo scout, il consiglio nazionale, il collegio dei revisori dei conti, i membri del giuri' d'onore. L'assemblea si riunisce, inoltre, in sessione ordinaria, entro novanta giorni dalla data di chiusura dell'anno scout, annualmente per discutere e deliberare sulla relazione tecnicomoralefinanziaria della gestione, per l'approvazione del bilancio consuntivo, del programma e del bilancio preventivo ad esso collegato e per ogni altra questione posta all'ordine del giorno. L'assemblea delibera lo statuto tipo delle sezioni e ne definisce le parti immodificabili dalle stesse. L'assemblea e' convocata in sessione straordinaria su iniziativa del presidente o del capo scout o del consiglio nazionale per l'esame di modifiche dello statuto o per gravi circostanze; puo' essere inoltre convocata su richiesta avanzata da almeno la meta' delle sezioni affiliate aventi diritto al voto. Art. 11. Il consiglio nazionale e' composto da: il presidente; il capo scout; nove consiglieri. Il consiglio nazionale, presieduto dal presidente, amministra e coordina tutta l'attivita' nazionale dell'ente avvalendosi anche delle commissioni consultive, di cui all'art. 15, e di quelle temporanee che ritenga di dover costituire. Il consiglio nazionale designa al presidente, che li nomina, il tesoriere che deve essere uno dei consiglieri, e gli organi non elettivi di cui all'art. 7. Il consiglio nazionale approva il regolamento generale, il regolamento tecnico e amministrativo e gli altri eventuali regolamenti speciali, determina la quota di affiliazione e quella nazionale di tesseramento, istruisce ed approva le domande di nuova affiliazione ed ha inoltre la facolta' di revocare l'affiliazione per motivi tecnici o morali a quelle sezioni che non si attengano al presente statuto, allo statuto di sezione e ai regolamenti o che non pratichino attivita' scautistica. Il consiglio nazionale appronta il programma, il bilancio preventivo e le relative variazioni, predispone la relazione morale sulla gestione e i conti consuntivi da presentare all'assemblea per l'approvazione. Il consiglio nazionale esamina le osservazioni della commissione di vigilanza e controllo e adotta i necessari provvedimenti sui rilievi che gli venissero sottoposti. Il consiglio nazionale esprime ed inoltra il parere obbligatorio sulle proposte di modifica degli statuti sezionali entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle proposte stesse. Art. 12. Il collegio dei revisori dei conti si compone di un presidente e di quattro membri, di cui due supplenti. Almeno uno dei membri effettivi deve essere eletto fra i rappresentanti dei Ministeri patroni. Il collegio dei revisori dei conti ha il controllo della gestione contabile del C.N.G.E.I. ed effettua le verifiche ritenute opportune nei confronti delle sezioni affiliate. I componenti del collegio devono assistere alle assemblee e possono assistere alle riunioni del consiglio nazionale. Art. 14. Il giuri' d'onore e' composto da cinque membri effettivi e tre supplenti, eletti dall'assemblea. Il giuri' d'onore elegge nel suo seno il presidente ed un vicepresidente, che lo sostituisce in caso di impedimento. Su istanza motivata del consiglio nazionale o del comitato di una sezione emette decisioni motivate con le quali puo' infliggere i provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 22, oppure decide sui ricorsi presentati contro i provvedimenti disciplinari inflitti dal consiglio nazionale o dal comitato di una sezione, nonche' contro la revoca dell'affiliazione prevista dal quartultimo comma del precedente art. 11. I ricorsi vanno inoltrati nel termine di venti giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento. Nell'esercizio delle proprie competenze esso possiede le piu' ampie facolta' inquirenti. Art. 15. Le commissioni consultive sono gruppi di lavoro che coadiuvano i commissari nazionali, internazionali ed i responsabili dei servizi e settori, che le presiedono, nell'espletamento del proprio incarico. I compiti delle commissioni sono fissati dai regolamenti. Art. 16. I commissari regionali, nazionali, internazionali ed i responsabili di servizi e settori sono delegati del C.N.G.E.I. e collaborano col consiglio nazionale eseguendone le direttive per il raggiungimento degli scopi previsti dallo statuto. I loro compiti sono stabiliti dal regolamento tecnico. Il commissario regionale puo' svolgere altri compiti demandati ad esso dalle sezioni della regione con l'approvazione del consiglio nazionale. L'ambito territoriale del commissario regionale e' stabilito dal consiglio nazionale. Art. 18. Sono eleggibili alle cariche previste dal presente statuto i soci adulti salvo le limitazioni previste dal regolamento in ordine all'elettorato passivo. Tali limitazioni e le relative modifiche devono essere approvate dall'assemblea nazionale con la maggioranza assoluta del totale degli aventi diritto al voto. Ogni carica, incarico e funzione previsti dallo statuto e dai regolamenti dell'ente sono gratuiti ed hanno la durata di tre anni. E' ammessa la rieleggibilita'. I membri del collegio dei revisori dei conti non possono ricoprire altre cariche, incarichi o funzioni nell'ambito del C.N.G.E.I. e/o delle sezioni affiliate. I membri del giuri' d'onore non possono ricoprire altre cariche, incarichi o funzioni in un altro organo del C.N.G.E.I. di cui all'art. 7. Art. 22. I soci adulti del C.N.G.E.I. che in manifestazioni scautistiche internazionali o nazionali o locali ovvero in altre occasioni o modo inerenti l'attivita' dell'ente o delle sezioni tenessero un contegno riprovevole, non osservante della Legge o della Promessa o non degno di uno scout, sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari: a) ammonizione; b) deplorazione; c) temporanea esclusione dall'attivita' scautistica e/o da ricoprire cariche nel C.N.G.E.I. o nelle sezioni; d) espulsione dall'ente. Il presidente di sezione, il commissario ed il comitato di sezione, possono infliggere i provvedimenti contemplati sub a) e sub b). Il consiglio nazionale puo' infliggere i provvedimenti contemplati sub a), b), c). Questi organi devono dare comunicazione scritta del provvedimento agli interessati ed al CoS di appartenenza. Gli interessati nel termine di venti giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento possono impugnare lo stesso con istanza rispettivamente: al CoS per i provvedimenti adottati dal presidente di sezione e dal CdS; al GIDO per i provvedimenti adottati dal CoS o dal CN. Qualora le mancanze rivestano carattere di particolare gravita' o implichino l'esame del comportamento di un dirigente, il CoS o il consiglio nazionale demanda sollecitamente il caso al giuri' d'onore e ne esegue la decisione. Il presidente o il capo scout o, nel caso, il presidente di sezione o il CdS possono in ogni caso adottare in via urgente i provvedimenti temporanei che reputino necessari in attesa della decisione dell'organo competente. Art. 24. La sezione affiliata e' un'entita' territoriale autonoma dal punto di vista tecnico, amministrativo e patrimoniale senza fini di lucro. Essa persegue gli scopi dell'ente, adottandone i metodi, e rispettandone lo statuto e i regolamenti nonche' le scelte e gli orientamenti. Il C.N.G.E.I. pur interessandosi della loro attivita', non interviene nelle questioni di ordine interno delle sezioni salvo quanto previsto dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti. La sezione si compone degli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa. Solo i soci adulti possono ricoprire il ruolo di capo o dirigente secondo quanto previsto dal regolamento. Un gruppo di soci promotori in grado di provvedere alle esigenze tecniche, morali, economiche ed amministrative puo' richiedere l'affiliazione al C.N.G.E.I. quale sua sezione, a norma del precedente art. 3 e di quanto previsto dal regolamento. Art. 26. Sono organi della sezione: l'assemblea; il presidente; il commissario; il comitato; il collegio dei revisori dei conti. Per quanto non stabilito dai seguenti articoli 28 e 29, lo statuto di sezione determina le funzioni dei suddetti organi, in analogia con quanto stabilito per i corrispondenti organi nazionali. Art. 27. Qualsiasi carica, incarico o funzione previsto dalle norme statutarie e dai regolamenti e' attribuito esclusivamente a persone che abbiano la qualita' di socio della sezione e decade con la perdita di tale qualita'. Anche le cariche degli organi sezionali hanno durata triennale. Art. 28. All'assemblea della sezione partecipano con diritto di parola tutti i soci. L'assemblea delibera con il voto dei soci maggiorenni, secondo le norme associative. Essa: elegge il presidente, il commissario, il comitato ed il collegio dei revisori dei conti; assume le deliberazioni concernenti lo statuto ed il regolamento di sezione; approva la relazione sulle attivita' svolte ed il bilancio consuntivo; delibera sull'entita' del contributo annuale da richiedere ai soci per le esigenze della sezione; determina il programma delle attivita' future ed adotta il bilancio preventivo ad esso collegato; elegge i delegati all'Assemblea del C.N.G.E.I.; approva le eventuali proposte e richieste specifiche da avanzare ai competenti organi del C.N.G.E.I.; delibera su tutte le questioni che le siano demandate dal comitato o che vengano sollevate dai soci. Art. 29. Il comitato, presieduto dal presidente, amministra e coordina tutta l'attivita' della sezione, garantendo l'attuazione dei deliberati assembleari. Esso istruisce ed approva le domande di iscrizione dei soci. Art. 33. Lo scioglimento del C.N.G.E.I. deve essere deliberato dalla assemblea straordinaria con la maggioranza dei tre quarti del totale degli aventi diritto al voto.