(all. 1 - art. 1)
ALLEGATO
TESTO DEGLI ARTICOLI  STATUTARI APPROVATI DALLA  ASSEMBLEA NAZIONALE
  STRAORDINARIA DEL C.N.G.E.I.  DEL 13 SETTEMBRE 1997  AGGIORNATA AL
  29 NOVEMBRE 1997.
                               Art. 2.
  Il C.N.G.E.I. non ha fini di lucro. Esso persegue i seguenti scopi:
  a) l'educazione civica, morale, spirituale e fisica della gioventu'
con particolare riguardo allo sviluppo  dello spirito di iniziativa e
risorsa,  dell'autodisciplina,  del  sentimento  dell'onore  e  della
dignita' personale  nonche' del  senso della responsabilita'  e della
solidarieta' umana;
  b)  sensibilizzare adulti  agli  ideali  dello scautismo  affinche'
collaborino, impegnandosi attivamente, allo sviluppo dell'ente.
  Per il conseguimento degli scopi l'ente applica il metodo educativo
scout come delineato dal fondatore  R. Baden Powell. Ispirandosi alla
Legge e alla Promessa, il testo  integrale delle quali e' allegato al
presente  statuto  sotto la  lettera  a),  interpreta ed  applica  le
raccomandazioni  e  le  risoluzioni   degli  organismi  mondiali  del
movimento scout.
                               Art. 3.
  Il C.N.G.E.I. e' costituito da  tutte le sezioni affiliate che, nel
territorio  dello Stato  o presso  le comunita'  italiane all'estero,
praticano effettivamente lo scautismo.
  Sono affiliate al C.N.G.E.I. (art. 24 dello statuto) le sezioni che
ne  osservino lo  statuto  e  i regolamenti  e  che sono  organizzate
secondo lo statuto tipo deliberato dall'assemblea nazionale.
  L'adesione alle sezioni  dell'ente e' aperta a tutti  coloro che ne
facciano richiesta senza alcuna discriminazione.
                               Art. 5.
  I mezzi  finanziari di cui  dispone l'ente per perseguire  i propri
fini, sono costituiti:
     a) dai contributi di enti pubblici e privati;
     b) dai contributi di privati ed aziende;
  c) dai  lasciti e/o dalle donazioni  inter vivos o mortis  causa di
beni mobili e/o immobili dei privati;
     d) dal reddito dei beni patrimoniali;
  e) dalle quote di attuazione delle sezioni e di tesseramento pagate
dai soci ammessi a far parte dell'ente;
  f) dai  contributi supplementari  derivanti dagli  abbonamenti alle
pubblicazioni ufficiali dell'ente, dalla  cessione ai soci, ai gruppi
o alle  sezioni di altre  pubblicazioni di propaganda o  di carattere
tecnico, di distintivi,  di uniformi, di materiali da  campeggio e di
tutti  quei materiali  connessi alle  attivita' scout  previste dagli
organi mondiali.
                               Art. 6.
  Tutti i  membri delle sezioni  affiliate sono soci e  tesserati del
C.N.G.E.I.
  Solo i tesserati possono svolgere attivita' nell'ambito dell'ente.
                               Art. 7.
   Sono organi del C.N.G.E.I.:
    l'assemblea;
    il presidente;
    il capo scout;
    il consiglio nazionale;
    il collegio dei revisori dei conti;
    la commissione di vigilanza e controllo;
    il giuri' d'onore.
    Sono altresi' organi del C.N.G.E.I.:
  i commissari regionali, nazionali  e internazionali, i responsabili
di  servizi  e   settori  la  cui  individuazione   e'  demandata  al
regolamento.
                               Art. 8.
  L'assemblea e'  il massimo organo  del C.N.G.E.I. Essa  e' composta
dai rappresentanti delle  sezioni affiliate, che siano  in regola con
gli oneri derivanti  dallo statuto e dai regolamenti,  in persona del
loro  presidente,  del  commissario  e  di uno  o  piu'  delegati  in
proporzione al numero dei soci e delle unita' attive. Il presidente e
il commissario possono  farsi rappresentare da un  socio adulto della
sezione.
  Il numero dei  delegati di ogni sezione e'  fissato dal regolamento
generale.
  Ogni  sezione  ha   diritto  a  tanti  voti  quanti   sono  i  suoi
rappresentanti presenti in assemblea.
  All'assemblea possono  intervenire senza  diritto di voto  i membri
degli  organi  del C.N.G.E.I.  I  membri  degli organi  elettivi  non
possono essere rappresentanti delle sezioni.
  Le  sezioni  costituite  nel   corso  dell'anno  scout  partecipano
all'assemblea senza diritto di voto.
  L'assemblea si riunisce in sessione  ordinaria per il rinnovo delle
cariche ogni  tre anni  entro novanta giorni  dalla data  di chiusura
dell'anno scout.  Elegge il presidente,  il capo scout,  il consiglio
nazionale, il  collegio dei revisori  dei conti, i membri  del giuri'
d'onore.
  L'assemblea  si riunisce,  inoltre,  in  sessione ordinaria,  entro
novanta giorni  dalla data  di chiusura dell'anno  scout, annualmente
per discutere  e deliberare sulla  relazione tecnicomoralefinanziaria
della  gestione,  per  l'approvazione del  bilancio  consuntivo,  del
programma  e del  bilancio preventivo  ad esso  collegato e  per ogni
altra questione posta all'ordine del giorno.
  L'assemblea delibera lo  statuto tipo delle sezioni  e ne definisce
le parti immodificabili dalle stesse.
  L'assemblea e'  convocata in  sessione straordinaria  su iniziativa
del presidente o del capo scout o del consiglio nazionale per l'esame
di  modifiche dello  statuto  o per  gravi  circostanze; puo'  essere
inoltre  convocata su  richiesta avanzata  da almeno  la meta'  delle
sezioni affiliate aventi diritto al voto.
                              Art. 11.
   Il consiglio nazionale e' composto da:
    il presidente;
    il capo scout;
    nove consiglieri.
  Il  consiglio nazionale,  presieduto dal  presidente, amministra  e
coordina  tutta  l'attivita'  nazionale dell'ente  avvalendosi  anche
delle  commissioni  consultive,  di  cui all'art.  15,  e  di  quelle
temporanee che ritenga di dover costituire.
  Il consiglio  nazionale designa  al presidente,  che li  nomina, il
tesoriere  che deve  essere uno  dei  consiglieri, e  gli organi  non
elettivi di cui all'art. 7.
  Il  consiglio   nazionale  approva  il  regolamento   generale,  il
regolamento   tecnico  e   amministrativo  e   gli  altri   eventuali
regolamenti  speciali, determina  la quota  di affiliazione  e quella
nazionale di tesseramento,  istruisce ed approva le  domande di nuova
affiliazione ed ha inoltre la facolta' di revocare l'affiliazione per
motivi tecnici  o morali  a quelle  sezioni che  non si  attengano al
presente statuto, allo statuto di sezione  e ai regolamenti o che non
pratichino attivita' scautistica.
  Il  consiglio   nazionale  appronta   il  programma,   il  bilancio
preventivo e  le relative variazioni, predispone  la relazione morale
sulla gestione e  i conti consuntivi da  presentare all'assemblea per
l'approvazione.
  Il consiglio nazionale esamina le osservazioni della commissione di
vigilanza e controllo e adotta  i necessari provvedimenti sui rilievi
che gli venissero sottoposti.
  Il consiglio  nazionale esprime  ed inoltra il  parere obbligatorio
sulle proposte di  modifica degli statuti sezionali  entro il termine
di novanta giorni dal ricevimento delle proposte stesse.
                              Art. 12.
  Il collegio dei revisori dei conti si compone di un presidente e di
quattro membri, di cui due supplenti. Almeno uno dei membri effettivi
deve essere eletto fra i rappresentanti dei Ministeri patroni.
  Il collegio dei  revisori dei conti ha il  controllo della gestione
contabile del C.N.G.E.I. ed  effettua le verifiche ritenute opportune
nei confronti delle sezioni affiliate.
  I componenti del collegio devono assistere alle assemblee e possono
assistere alle riunioni del consiglio nazionale.
                              Art. 14.
  Il  giuri' d'onore  e' composto  da cinque  membri effettivi  e tre
supplenti, eletti dall'assemblea.
  Il  giuri'  d'onore  elegge  nel  suo  seno  il  presidente  ed  un
vicepresidente, che lo sostituisce in caso di impedimento.
  Su istanza motivata  del consiglio nazionale o del  comitato di una
sezione  emette decisioni  motivate con  le quali  puo' infliggere  i
provvedimenti  disciplinari  di cui  al  successivo  art. 22,  oppure
decide  sui ricorsi  presentati contro  i provvedimenti  disciplinari
inflitti  dal consiglio  nazionale  o dal  comitato  di una  sezione,
nonche' contro  la revoca dell'affiliazione prevista  dal quartultimo
comma del precedente art. 11.
  I  ricorsi  vanno  inoltrati  nel termine  di  venti  giorni  dalla
ricevuta  comunicazione   del  provvedimento.   Nell'esercizio  delle
proprie competenze esso possiede le piu' ampie facolta' inquirenti.
                              Art. 15.
  Le commissioni  consultive sono gruppi  di lavoro che  coadiuvano i
commissari nazionali, internazionali ed  i responsabili dei servizi e
settori, che le presiedono, nell'espletamento del proprio incarico.
  I compiti delle commissioni sono fissati dai regolamenti.
                              Art. 16.
  I commissari regionali, nazionali, internazionali ed i responsabili
di servizi e  settori sono delegati del C.N.G.E.I.  e collaborano col
consiglio nazionale  eseguendone le  direttive per  il raggiungimento
degli scopi previsti dallo statuto. I loro compiti sono stabiliti dal
regolamento tecnico.
  Il commissario  regionale puo' svolgere altri  compiti demandati ad
esso  dalle sezioni  della regione  con l'approvazione  del consiglio
nazionale.
  L'ambito territoriale  del commissario  regionale e'  stabilito dal
consiglio nazionale.
                              Art. 18.
  Sono eleggibili alle  cariche previste dal presente  statuto i soci
adulti  salvo  le  limitazioni  previste dal  regolamento  in  ordine
all'elettorato  passivo. Tali  limitazioni  e  le relative  modifiche
devono essere  approvate dall'assemblea nazionale con  la maggioranza
assoluta del totale degli aventi diritto al voto.
  Ogni  carica, incarico  e  funzione previsti  dallo  statuto e  dai
regolamenti dell'ente sono gratuiti ed hanno la durata di tre anni.
   E' ammessa la rieleggibilita'.
  I membri del collegio dei  revisori dei conti non possono ricoprire
altre cariche,  incarichi o  funzioni nell'ambito del  C.N.G.E.I. e/o
delle sezioni affiliate.
  I membri  del giuri' d'onore  non possono ricoprire  altre cariche,
incarichi  o  funzioni in  un  altro  organo  del C.N.G.E.I.  di  cui
all'art. 7.
                              Art. 22.
  I  soci adulti  del C.N.G.E.I.  che in  manifestazioni scautistiche
internazionali o nazionali o locali  ovvero in altre occasioni o modo
inerenti l'attivita' dell'ente o  delle sezioni tenessero un contegno
riprovevole, non osservante della Legge  o della Promessa o non degno
di uno scout, sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:
     a) ammonizione;
     b) deplorazione;
     c)  temporanea   esclusione    dall'attivita'  scautistica   e/o
da ricoprire cariche nel C.N.G.E.I. o nelle sezioni;
     d) espulsione dall'ente.
  Il presidente di sezione, il commissario ed il comitato di sezione,
possono infliggere  i provvedimenti contemplati  sub a) e sub  b). Il
consiglio nazionale  puo' infliggere i provvedimenti  contemplati sub
a), b), c).
  Questi organi  devono dare comunicazione scritta  del provvedimento
agli  interessati ed  al  CoS di  appartenenza.  Gli interessati  nel
termine   di   venti   giorni  dalla   ricevuta   comunicazione   del
provvedimento    possono   impugnare    lo    stesso   con    istanza
rispettivamente:
  al CoS per i provvedimenti adottati dal presidente di sezione e dal
CdS;
    al GIDO per i provvedimenti adottati dal CoS o dal CN.
  Qualora le  mancanze rivestano carattere di  particolare gravita' o
implichino l'esame  del comportamento  di un dirigente,  il CoS  o il
consiglio nazionale demanda sollecitamente  il caso al giuri' d'onore
e ne esegue la decisione.
  Il presidente o il capo scout o, nel caso, il presidente di sezione
o il CdS possono in ogni caso adottare in via urgente i provvedimenti
temporanei  che   reputino  necessari   in  attesa   della  decisione
dell'organo competente.
                              Art. 24.
  La sezione affiliata e'  un'entita' territoriale autonoma dal punto
di vista tecnico, amministrativo e  patrimoniale senza fini di lucro.
Essa  persegue   gli  scopi   dell'ente,  adottandone  i   metodi,  e
rispettandone  lo statuto  e i  regolamenti nonche'  le scelte  e gli
orientamenti.
  Il  C.N.G.E.I.   pur  interessandosi  della  loro   attivita',  non
interviene  nelle questioni  di  ordine interno  delle sezioni  salvo
quanto previsto dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti.
  La sezione  si compone  degli iscritti in  regola con  il pagamento
della quota associativa.
  Solo i soci  adulti possono ricoprire il ruolo di  capo o dirigente
secondo quanto previsto dal regolamento.
  Un gruppo  di soci promotori  in grado di provvedere  alle esigenze
tecniche,  morali,  economiche   ed  amministrative  puo'  richiedere
l'affiliazione  al   C.N.G.E.I.  quale  sua  sezione,   a  norma  del
precedente art. 3 e di quanto previsto dal regolamento.
                              Art. 26.
   Sono organi della sezione:
    l'assemblea;
    il presidente;
    il commissario;
    il comitato;
    il collegio dei revisori dei conti.
  Per quanto non stabilito dai seguenti  articoli 28 e 29, lo statuto
di sezione determina le funzioni dei suddetti organi, in analogia con
quanto stabilito per i corrispondenti organi nazionali.
                              Art. 27.
  Qualsiasi  carica,   incarico  o  funzione  previsto   dalle  norme
statutarie e  dai regolamenti e' attribuito  esclusivamente a persone
che  abbiano la  qualita'  di socio  della sezione  e  decade con  la
perdita di tale qualita'.
  Anche le cariche degli organi sezionali hanno durata triennale.
                              Art. 28.
  All'assemblea della sezione partecipano con diritto di parola tutti
i  soci.  L'assemblea delibera  con  il  voto dei  soci  maggiorenni,
secondo le norme associative.
   Essa:
  elegge il  presidente, il commissario,  il comitato ed  il collegio
dei revisori dei conti;
  assume le deliberazioni concernenti lo statuto ed il regolamento di
sezione;
  approva  la  relazione  sulle   attivita'  svolte  ed  il  bilancio
consuntivo;
  delibera sull'entita' del contributo  annuale da richiedere ai soci
per le esigenze della sezione;
  determina il programma delle attivita' future ed adotta il bilancio
preventivo ad esso collegato;
    elegge i delegati all'Assemblea del C.N.G.E.I.;
  approva le eventuali proposte e richieste specifiche da avanzare ai
competenti organi del C.N.G.E.I.;
  delibera su tutte le questioni  che le siano demandate dal comitato
o che vengano sollevate dai soci.
                              Art. 29.
  Il comitato, presieduto dal presidente, amministra e coordina tutta
l'attivita'  della sezione,  garantendo  l'attuazione dei  deliberati
assembleari.
  Esso istruisce ed approva le domande di iscrizione dei soci.
                              Art. 33.
  Lo  scioglimento  del  C.N.G.E.I.   deve  essere  deliberato  dalla
assemblea straordinaria con la maggioranza  dei tre quarti del totale
degli aventi diritto al voto.