IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del  tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad effettuare  operazioni di  indebitamento nel  limite
annualmente risultante  nel quadro generale riassuntivo  del bilancio
di  competenza,  anche attraverso  l'emissione  di  buoni del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto legislativo  24  giugno  1998, n.  213,  recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare le  disposizioni  del  titolo V,  riguardanti  la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto il regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e per la
contabilita'  generale dello  Stato, approvato  con regio  decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in
particolare il quarto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato che  l'importo delle  emissioni disposte  a tutto  il 5
febbraio 1999  ammonta, al  netto dei  rimborsi di  prestiti pubblici
gia' effettuati,  a lire 4.389  miliardi e tenuto conto  dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visti i propri decreti in data  11 novembre 1998, 12 dicembre 1998,
11  gennaio 1999,  con i  quali e'  stata disposta  l'emissione delle
prime  sei  tranches  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  5,25%  con
godimento 1 novembre 1998 e scadenza 1 novembre 2029;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione  di una settima  tranche dei predetti  buoni del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di  una settima tranche dei buoni del
Tesoro poliennali  5,25% con godimento  1 novembre 1998 e  scadenza 1
novembre 2029, fino all'importo massimo  di nominali 2.500 milioni di
euro, di  cui al  decreto ministeriale  dell'11 gennaio  1999, citato
nelle premesse, recante l'emissione della  quinta e sesta tranche dei
buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 gennaio 1999.
  Ai  sensi dell'art.  4  del decreto  ministeriale  15 luglio  1998,
pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  167 del  20 luglio  1998, a
partire dalla  data di regolamento della  presente emissione, possono
essere  sottoposte alla  Banca d'Italia  le richieste  di separazione
delle "componenti cedolari" dal  "mantello" del titolo (operazioni di
"coupon  stripping").  Il  taglio  minimo  delle  singole  componenti
separate sara' pari a un  centesimo di euro. L'importo minimo oggetto
delle predette  operazioni di "coupon  stripping" sara' pari  a 1.000
euro.  L'ammontare  complessivo massimo  dei  buoni  che puo'  essere
oggetto  di tali  operazioni non  puo' superare  il 75%  del capitale
nominale circolante dei buoni stessi.