IL DIRETTORE GENERALE
                   della pesca e dell'acquacoltura
  Vista la  legge 14 luglio  1965, n. 963, concernente  la disciplina
della pesca marittima;
  Visto il  regolamento di esecuzione della  predetta legge approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
  Vista  la legge  17  febbraio 1982,  n. 41,  recante  piano per  la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Vista  la legge  10 febbraio  1992, n.  165, recante  modifica alla
legge 17 febbraio 1982, n. 41;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, modificata dal decreto-legge
n.  543 del  23 ottobre  1996 e  convertito in  legge n.  639 del  20
dicembre  1996, recante  disposizioni in  materia di  giurisdizione e
controllo della Corte dei conti;
  Visto il decreto legislativo 4  giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
  Considerata   la   necessita'   di  predisporre   i   criteri   per
l'attribuzione delle possibilita'  di pesca sulla base  di accordi UE
-Paesi terzi extramediterranei;
  Sentiti il  Comitato nazionale per  la conservazione e  la gestione
delle  risorse  biologiche  del  mare  e  la  Commissione  consultiva
centrale  per la  pesca marittima  che, nella  seduta del  13 gennaio
1999, hanno espresso parere favorevole all'unanimita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. In  caso di accordi di  pesca vigenti, le possibilita'  di pesca
sono attribuite sulla  base della presenza effettiva  del naviglio da
pesca, registrata nel  Paese terzo nel triennio  precedente, dando la
priorita' alle  navi con  maggiore presenza nell'area  geografica nel
medesimo triennio  (maggior numero di  mesi, con riguardo  anche alle
licenze di tipo privato).
  2. A parita' di anzianita' e' assegnata una possibilita' di pesca a
ciascun armatore interessato.