IL DIRETTORE GENERALE della pesca e dell'acquacoltura Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996 e convertito in legge n. 639 del 20 dicembre 1996, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale; Considerata la necessita' di predisporre i criteri per l'attribuzione delle possibilita' di pesca sulla base di accordi UE -Paesi terzi extramediterranei; Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima che, nella seduta del 13 gennaio 1999, hanno espresso parere favorevole all'unanimita'; Decreta: Art. 1. 1. In caso di accordi di pesca vigenti, le possibilita' di pesca sono attribuite sulla base della presenza effettiva del naviglio da pesca, registrata nel Paese terzo nel triennio precedente, dando la priorita' alle navi con maggiore presenza nell'area geografica nel medesimo triennio (maggior numero di mesi, con riguardo anche alle licenze di tipo privato). 2. A parita' di anzianita' e' assegnata una possibilita' di pesca a ciascun armatore interessato.